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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr.ssa Maria Aversano Consigliere
Avv. Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 55 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 17/01/2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Taurasi
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marino
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 25/11/2019, la società notificava al il Controparte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 2314/2019 emesso in data 12/11/2019 con il quale il Tribunale di pagina 1 di 10 aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 450.456,21, oltre Pt_3
ulteriori interessi al tasso ex art. 5 D.lgs. 231/2002 e alle spese della procedura monitoria.
Tale credito traeva origine da lavori di somma urgenza commissionati dal CP_2
del alla per il ripristino della pavimentazione stradale di via Parte_2 CP_1
Cesare Lombroso, Via Vincenzo Chiarugi e Via Carlo Livi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il presentava opposizione Parte_2
davanti al Tribunale di Velletri chiedendo: “in via principale, nel merito: Dichiarare non
dovuta da a la somma di € 450.456,21, per mancanza di Parte_1 Controparte_1
titolarità del relativo diritto di credito in capo alla ricorrente e per l'effetto riformare integralmente
e annullare il decreto ingiuntivo opposto. Dichiarare, altresì, non dovute eventuali ulteriori somme
a qualsiasi titolo, di interessi legali e/o moratori fino all'effettivo saldo o ad altro titolo e, per
l'effetto, annullare e/o revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese
di lite”.
Con sentenza n. 1685/2020 del 01/12/2020, notificata all'appellante in data 2/12/2020, il
Tribunale di Velletri rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
condannava parte opponente al pagamento delle spese processuali per complessivi €.
13.400,00 per compensi, oltre accessori di legge e disponeva la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti Lazio.
2. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha impugnato Parte_1
la richiamata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito:
accogliere per tutti i motivi dedotti nel presente atto il proposto appello e per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 1685/2020, emessa dal Tribunale di Velletri, giudice Dott. Buscema, nell'ambito
del giudizio R.G. 8040/2019 pubblicata il 1/12/2020, in conformità con le conclusioni rassegnate
nel giudizio di primo grado, accogliere l'opposizione e revocare e/o dichiarare nullo il decreto
ingiuntivo n. 2314/2019 emesso al Tribunale di Velletri il 12/11/2019.
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri accessori e rimborso forfettario relativi ad entrambi
i gradi di giudizio.”. In via pregiudiziale ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
pagina 2 di 10 Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto del proposto Controparte_1
appello.
Con ordinanza del 26 maggio 2021 la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3. L'appellante ritiene erronea la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione,
avanzata in primo grado, di difetto di legittimazione attiva della appellata società
[...]
CP_1
Invero, la con atto pubblico notarile di cessione di ramo d'azienda del 17.10.2017 CP_1
cedeva alla società il ramo d'azienda comprendente anche il cespite attivo Parte_4
costituito dai lavori, conclusi ed in attesa di incasso, commissionati dal Parte_2
per il ripristino della pavimentazione stradale sopra richiamata. L'odierna appellante con l'opposizione al D.I. ha contestato la titolarità del credito in capo alla società cedente,
ritenendosi obbligata, in virtù della richiamata cessione del ramo d'azienda, nei confronti della sola società cessionaria Parte_4
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel richiamare la disciplina della cessione del credito in quanto nella specie trattasi di cessione di ramo d'azienda ed in quanto ha ritenuto comunque l'atto di cessione privo dei requisiti di forma prescritti dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, risultando al contrario la cessione del credito da scrittura privata autenticata dal notaio e notificata all'amministrazione appaltante in data
28/05/2019.
Pur in assenza di una chiara motivazione della decisione del Tribunale, a tale eccezione la società appellata obietta il mancato rispetto delle formalità di cui al R.D. 2440/1923. In
particolare l'appellata eccepisce il mancato rispetto dell'art. 70 comma 2 che dispone che
“Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse”.
Nel caso di specie quindi, poiché con l'atto di cessione del complesso aziendale sono state cedute a anche posizioni riferite ad appalti assunti con altre e distinte Parte_4
amministrazioni, alla comunicazione della cessione del complesso aziendale avrebbe dovuto seguire una cessione del credito ad hoc stipulata nelle forme prescritte dalla legge pagina 3 di 10 e notificata alla stazione appaltante. Inoltre nella specie, sempre secondo la società
appellata, la notifica sarebbe inesistente in quanto non eseguita da ufficiale giudiziario né ai sensi della legge n. 53/1994; la società ha infatti semplicemente trasmesso Parte_4
una nota PEC, priva di firma digitale e di relata di notifica, con allegata la cessione del ramo di azienda.
La Corte ritiene l'appello fondato.
Invero, la cessione di ramo d'azienda determina, ai sensi dell'art. 2558 c.c., il trasferimento automatico dei rapporti giuridici relativi all'azienda (e quindi anche dei crediti) al cessionario, salvo una diversa volontà delle parti o la natura personale del rapporto. In generale pertanto il credito segue il ramo d'azienda e si trasferisce al cessionario, salvo specifiche pattuizioni o eccezioni. Ai sensi dell'art. 1264 c.c., il trasferimento del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui la cessione viene notificata o accettata dal debitore. Non sono previste particolari forme per la notifica alla pubblica amministrazione, essendo sufficiente che il debitore venga posto a conoscenza della cessione, anche con atto a forma libera (Cass. 13 maggio 2014 n.
10335; Cass. 2 novembre 2010 n. 22280; Cass. 18 ottobre 2005 n. 20143).
Inconferente è il richiamo alle regole previste dagli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923, in quanto tale disciplina non si applica per gli Enti locali (ex plurimis Cass. 20739/2015), come pure nella fattispecie non trova applicazione l'art.115 co.3 DPR 554/1999.
Giova riportare la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25284/2023
che pone ben in evidenza il ristretto ambito di applicabilità della normativa speciale nei confronti della P.A., sia Amministrazione dello Stato, sia Ente territoriale locale.
Con il primo motivo si censura che non sia stata applicata la disciplina che prevede l'assenso tacito del debitore alla cessione dei crediti. Si deduce violazione degli artt. 69 e pagina 4 di 10 - per quanto in questa sede rileva – ai contratti di appalto di lavori pubblici. In sede di regolamento di attuazione (art. 115 d.p.r. 554/1999) si prevede che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto,
stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all'amministrazione debitrice, possano essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari,
il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti di impresa. La parte ricorrente censura che tale disciplina, nella parte in cui prevede che la cessione del credito sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti (cfr. art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999), non sia stata ritenuta applicabile nel caso di specie, poiché il cessionario non è una banca o un intermediario finanziario. Nella parte censurata, la sentenza argomenta essenzialmente che: (a) l'appalto è assoggettato agli artt. 69, 70 r.d. 2440/1923, in considerazione della natura dell'appaltante e dell'attività svolta dal preteso cessionario;
(b) la Pubblica
Amministrazione non ha acconsentito alla cessione;
(c) l'art. 115 d.p.r. 554/1999 di attuazione della l. 109/1994 in materia di lavori pubblici prevede che le cessioni dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo dì corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto preveda l'esercizio dell'attività
di acquisto di crediti di impresa;
(d) pertanto le cessioni di crediti verso amministrazioni pubbliche sono vietate, a meno che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario.
3.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 9 all. E l. 2248/1865 prevede che «Sul prezzo dei contratti in corso» non possa aver effetto alcun sequestro né «cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata». La
disposizione apporta deroga alla disciplina di diritto comune della libera cedibilità dei crediti. Nelle parole dell'art. 1538 co. 1 c.c. 1865: «La […] cessione di un credito è perfetta e la
proprietà se ne acquista di diritto dal […] cessionario al momento che si è convenuto sul credito
pagina 5 di 10 […] da cedersi e sul prezzo»), mentre l'«intimazione al debitore della seguita cessione» oppure l'accettazione di questi con atto autentico serve al cessionario unicamente ad avere diritto verso i terzi (art. 1539). Se è vero che tale deroga costituiva una delle manifestazioni della
«conquista della specialità» da parte del diritto amministrativo, è altrettanto vero che «il nucleo tradizionale della contrattualità amministrativa – appalti e forniture – era stato restituito alla cognizione dell'autorità giudiziaria e alla disciplina del codice civile,
integrata anche da una specifica normativa di settore sui lavori pubblici (legge 21 marzo
1865, n. 2248, all. F)». In particolare, prevedeva l'art. 339 all. F l. 2248/1865, abrogato dal d.pr. 554/1999, che fosse «vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali
non siano riconosciute». Disponeva poi l'art. 351 all. F l. 2248/1865, ancora vigente al tempo della cessione del credito in questione: «ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non
sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo
che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa
nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altro sequestrate le
somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera».
L'art. 351 cit. contiene già, in nuce, un'indicazione normativa che orienta la soluzione.
Laddove si tratti di appalto di opere pubbliche, la deroga serve a consentire alla pubblica amministrazione di riconoscere che la cessione del credito non pregiudichi
«l'andamento» e la «perfezione dell'opera», tanto che i crediti ritornano a poter essere liberamente («senz'altro») sequestrati/ceduti dopo il collaudo definitivo dell'opera.
Accennando alla conclusione: ove il cessionario sia un subappaltatore, res ipsa loquitur nel senso che la cessione non pregiudichi «l'andamento» e la «perfezione dell'opera».
Dall'art. 9 all. E l. 2248/1865 si può certamente arguire che il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione dell'inesistenza di pregiudizio debba trovare manifestazione in un apposito atto di «adesione». Epperò l'art. 353 all. F l. 2248/1865 (al pari del mentovato art. 339) ritorna già ad esprimersi in termini più sfumati: «Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire [il corsivo è nostro, n.d.r.] alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per pagina 6 di 10 indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere».
3.2. Tali sono i lineamenti di fondo che indirizzano l'interpretazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva. Richiamando gli artt. 9 all. E e 351 all. F della l. 2248/1865, l'art. 70 r.d. 2440/1923 dispone che la cessione dei crediti verso lo Stato,
derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione. Il fatto che la necessità dell'adesione sia limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione conferma che ciò rinviene la sua ragione non già in un generico riconoscimento di privilegio dell'interesse pubblico rispetto all'interesse dei privati, bensì in una circostanziata di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito (così Cass. 9789/1994). Nel
senso di arginare un impatto indifferenziato del requisito dell'adesione della p.a., può
leggersi la conclusione cui perviene Cass. 981/2002, secondo la quale il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto.
L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria dell'art. 9 all. E l. 2248/1865, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva dell'art. 70 r.d. 2440/1923, oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura. Ad avviso di Cass. 981/2002,
preferibile è quest'ultima tesi: infatti, ove lo Stato agisca secondo il diritto dei privati, le disposizioni che riconoscono alla p.a. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41 co. 1 cost., per cui è da pagina 7 di 10 ritenersi che la disciplina di cui all'art. 9 cit. sia stata abrogata per incompatibilità, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 r.d. 2440/1923.
Contribuisce ad orientare la soluzione della questione de qua anche l'art. 18 co. 3 bis l.
55/1990 ove si prevede che la pubblica amministrazione aggiudicatrice di opere di appalto con facoltà di subappalto indichi nel bando di gara se provvederà al pagamento del corrispettivo direttamente al subappaltatore ovvero tramite l'appaltatore. Per il carattere precettivo di tale disposizione, cfr. Cass 9386/2020. In una prospettiva diretta ad agevolare l'esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici si colloca la stessa estensione - ex art. 26 co. 5 l. 109/1994 - della disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti appunto dai contratti di appalto di lavori pubblici (oltre che di concessione di lavori pubblici di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici).
3.3. Cosicché, in caso di subappalto, la stessa prospettiva ispirata dall'esigenza di agevolare l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche – segnatamente, attraverso la diretta disposizione di provvista finanziaria a chi concorre ad eseguire i lavori - induce ad estendere anche alle ipotesi, come il caso di specie, in cui il cessionario sia un subappaltatore la regola (ad instar dell'art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999) che la cessione del credito al corrispettivo di appalto sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti. Infatti, si tratta di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza -
il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.
4. Ciò detto, va evidenziato che le prescrizioni di particolari specifiche formalità, che attestino con certezza la provenienza delle dichiarazioni dal cedente e dal cessionario,
pagina 8 di 10 sono dettate esclusivamente a tutela e nell'interesse dell'amministrazione ceduta, per l'opponibilità della cessione alla P.A..
Non a caso la giurisprudenza, in ossequio alla ratio sottesa alle norme in questione,
esclude che il mancato rispetto dei requisiti di forma possa incidere non solo sulla validità
del contratto di cessione ma anche sull'efficacia dello stesso nei confronti dell'amministrazione ceduta, quando quest'ultima abbia aderito alla cessione e si sia riconosciuta debitrice nei confronti della cessionaria (Cass. Civ., sez. III, 23/11/2000 n.
15153).
Solo il debitore ceduto (la Pubblica Amministrazione) ha interesse giuridico a sollevare l'eccezione di mancata opponibilità della cessione, perché unico interessato a conoscere con certezza il soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento per essere liberato dall'obbligazione.
Il cedente, una volta conclusa la cessione, non ha interesse ad eccepire la mancata opponibilità, salvo che intenda contestare la validità dell'operazione nei confronti del cessionario (ma non verso il debitore ceduto). Tra cedente e cessionario la cessione si perfeziona con l'accordo e quindi da tale momento avviene il trasferimento della titolarità
del diritto ceduto. Ciò rileva, ad esempio, ai fini della legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta: legittimazione che spetta infatti al solo cessionario (Cass. 30 aprile 2021 n. 11436).
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1
per la richiesta del D.I., oggetto di causa.
[...]
5. Restano assorbiti gli altri motivi di appello.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014,
per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 9 di 10 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 1685/2020 emessa dal Tribunale di
Velletri, revoca il decreto ingiuntivo n. 2314/2019 emesso al Tribunale di Velletri in data
12/11/2019;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio per complessivi €. 13.400,00, e del presente grado di giudizio per complessivi €. 18.000,00, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, e rimborso del Contributo Unificato versato per il primo e per il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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70 r.d. 2440/1923, nonché degli artt. 26 l. 109/1994 e 115 d.p.r. 554/1999. La ricorrente si riferisce al regolamento di attuazione (d.p.r. 554/1999) della l. 109/1994, legge quadro in materia di lavori pubblici. L'art. 26 co. 5 l. 109/1994 estende la disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti