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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai IGg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1069/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05.08.1975,
Ricorrente
E
, (C.F. , nato a [...], il [...] AR C.F._2
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Fileccia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via XX
Settembre n. 14, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi – hanno adito l'Autorità Giudiziaria Parte_1 CP_1
rappresentando: - che hanno contratto matrimonio in data 26.09.2002, in
Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Trapani al n. 294, parte II, serie A, dell'anno 2002; - che, dall'unione coniugale è nata una figlia: il 29.05.2004, oggi Per_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis;
- che la è Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Trapani nella via Archi n. 70, nonché di un appartamento sito in Palermo, nella via Oreto nuova, piazzale Aurora n. 17, mentre il IG. è proprietario di un magazzino sito in Trapani nella CP_1
via S.M. Di Capua n. 5.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “ - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- La casa familiare sita in Trapani nella via Archi n. 70, con annesse pertinenze, di proprietà esclusiva della IG.ra , Parte_1
rimarrà, per ovvie ragioni, nella disponibilità di quest'ultima; - Il IG.
verserà, direttamente nelle mani della figlia maggiorenne, AR
economicamente non autosufficiente, , a mezzo bonifico Persona_2
bancario, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma di €350,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- Il IG.
terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno AR
relative alla figlia secondo il protocollo in uso al tribunale di Trapani;
- Il IG. , a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra AR
, verserà alla stessa, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma di €150, mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- La IG.ra s'impegna ad effettuare le volture delle utenze Parte_1
ad oggi intestate al entro il 31.12.24; - Il IG. CP_1 AR
s'impegna ad effettuare il cambio di residenza anagrafica entro il 31.12.24”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...] e , C.F._1 AR
(C.F. , nato a [...], il [...], matrimonio C.F._2
celebrato in data 26.09.2002, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 294, parte
II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 30.07.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di conIGlio del Tribunale, il 31.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai IGg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1069/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05.08.1975,
Ricorrente
E
, (C.F. , nato a [...], il [...] AR C.F._2
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Fileccia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via XX
Settembre n. 14, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi – hanno adito l'Autorità Giudiziaria Parte_1 CP_1
rappresentando: - che hanno contratto matrimonio in data 26.09.2002, in
Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Trapani al n. 294, parte II, serie A, dell'anno 2002; - che, dall'unione coniugale è nata una figlia: il 29.05.2004, oggi Per_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis;
- che la è Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Trapani nella via Archi n. 70, nonché di un appartamento sito in Palermo, nella via Oreto nuova, piazzale Aurora n. 17, mentre il IG. è proprietario di un magazzino sito in Trapani nella CP_1
via S.M. Di Capua n. 5.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “ - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- La casa familiare sita in Trapani nella via Archi n. 70, con annesse pertinenze, di proprietà esclusiva della IG.ra , Parte_1
rimarrà, per ovvie ragioni, nella disponibilità di quest'ultima; - Il IG.
verserà, direttamente nelle mani della figlia maggiorenne, AR
economicamente non autosufficiente, , a mezzo bonifico Persona_2
bancario, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma di €350,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- Il IG.
terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno AR
relative alla figlia secondo il protocollo in uso al tribunale di Trapani;
- Il IG. , a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra AR
, verserà alla stessa, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma di €150, mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- La IG.ra s'impegna ad effettuare le volture delle utenze Parte_1
ad oggi intestate al entro il 31.12.24; - Il IG. CP_1 AR
s'impegna ad effettuare il cambio di residenza anagrafica entro il 31.12.24”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...] e , C.F._1 AR
(C.F. , nato a [...], il [...], matrimonio C.F._2
celebrato in data 26.09.2002, in Trapani, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 294, parte
II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 30.07.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di conIGlio del Tribunale, il 31.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo