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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 1676/2024 R.G. promossa da da
con il patrocinio dell'avv. Guido Bombace Parte_1
Contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Maria Grazia CP_1
Demaestri
avente ad oggetto:opposizione ad ATP;
indennità di accompagnamento
Motivi della decisione
Il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa o da altra meglio vista.
1 L' si è costituito in giudizio, ribadendo il difetto del requisito medico in CP_1
discussione.
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Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. , ha in Persona_1
definitiva confermato le conclusioni rassegnate dalla Commissione Medica
CP_ dell' e dal collega della prima fase, sul rilievo per cui la patologia neoplastica (“carcinoma tonsillare”) è stata già efficacemente trattata con intervento chirurgico e successiva radioterapia adiuvante e non ha manifestato segni di ripresa, tanto che allo stato non è praticata alcuna terapia. Non si registrano, poi, effetti collaterali tali da incidere sulla capacità a compiere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre, la deambulazione è libera e la psiche è nella norma (è presente solo una modesta depressione del tono dell'umore); di rilevanza clinica marginale, infine, è la concorrente ipertensione, peraltro farmacologicamente trattata.
Le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione e neppure smentite da plausibili osservazioni.
Il ricorso, dunque, non può che essere rigettato.
In considerazione del reddito dichiarato dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c. (all. 4), vanno dichiarate irripetibili le spese di lite e poste a carico dell' le spese relative alla CP_1
consulenza tecnica espletata nel corso della presente fase del giudizio, che si liquidano con separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone a carico dell' le spese relative alla disposta consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Ragusa, 13.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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