TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 599/2021
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 24 marzo 2025 alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. BENEDETTO FRATELLO in sostituzione dell'avv. Parte_1
FRANCESCO AN e l'avv. MARIO ANDREUCCI Per l'avv. ILARIA RAFFANTI in sostituzione dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.20, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2021 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO Parte_1
AN e MARIO ANDREUCCI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente è stata sottoposta a verifica Parte_1
ispettiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Luc- ca-Massa Carrara iniziata, come da verbale di primo accesso ispettivo n. 212/Inps, in data 14 luglio 2020..
Al termine dell'attività ispettiva sono stati redatti e notificati all'opponente il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
LU00000/2020-984-01 e n. 2020003658 dd. 21 dicembre 2020 emes- so congiuntamente agli ispettori dell' CP_1
Con detti verbali venivano contestate due diverse irregolari- tà; la ricorrente ha prestato acquiescenza alla contestazione relati- va alla posizione del dipendente regolarizzando la Parte_2
stessa, mentre ha ritenuto illegittima la contestazione in merito al- la rideterminazione dell'imponibile previdenziale per le giornate considerate dalla stessa quale C.I.G. da Covid-19 e riprese in sede ispettiva quali giornate di ferie/permessi.
La società introduceva, conseguentemente, il presente giudi- zio per accertamento negativo con ricorso dd. 11 agosto 2021, de- positato in pari data, con il quale chiedeva di “dichiararsi nullo o annullarsi, e comunque dichiararsi illegittimo e inefficace, il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2020-984-01 e n.
2020003658 del 21.12.2020 emesso dall' e dall'Ispettorato Territo- CP_1
riale del Lavoro di Lucca – Massa Carrara;
in ogni caso e comunque, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di tutte le obbligazioni pecuniarie/contributive di dedot- Parte_1
te/contestate dall' e dall' di Lucca – Massa Carrara con il Ver- CP_1 Cont
bale Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2020-984-01 e
n. 2020003658 del 21.12.2020; accertarsi e dichiararsi comunque in ogni caso che nulla deve Parte_1
[...] all' per le somme, i titoli e motivi in esso verbale portati, ac-
[...] CP_1
certandosi di conseguenza l'insussistenza dell'obbligo contributivo (an- che per contributi, somme aggiuntive o interessi) portato nel Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2020984-01 e n.
2020003658 del 21.12.2020 emesso dall' e dall'Ispettorato Territo- CP_1
riale del Lavoro di Lucca – Massa Carrara. in via subordinata: ridursi a quanto risulterà di giustizia l'importo azionato con il Verbale opposto e/o l'obbligo contributivo portato nel ridetto Verbale, anche in relazione a quanto effettivamente allegato provato dall' e tenendosi CP_1
comunque conto del conguaglio per indennità di malattia carico CP_1
dichiararsi per l'effetto illegittimo il Verbale opposto e/o insussistente
l'obbligo/debito contributivo indicato nel Verbale opposto in relazione all'importo superiore a quello che risulterà di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' la domanda Controparte_3
avversaria e chiedendo la sua reiezione.
Sono state ammesse ed assunte in giudizio le prove testimo- niali offerte dalle parti.
La controversia è incentrata sulla pretesa azionata da per ottenere il pagamento dei contributi previdenziali sul- CP_1
le giornate nelle quali il personale dipendente aveva richiesto ed ottenuto la concessione di ferie/permessi ex festività, sostituite dalla società in cassa integrazione per Covid-19.
In punto di fatto la posizione appare chiara e non contestata dalle parti, sia per essere stata dettagliatamente indicata nel ricor- so introduttivo da parte della società ricorrente, sia per non essere stata altrettanto dettagliatamente confutata dal resistente istituto;
peraltro, ha trovato piena conferma, per quanto occorrer possa, anche sul piano testimoniale.
Pertanto, non sono in contestazione i giorni di fermo lavora- zioni, se questo ha riguardato tutto il personale di ogni singola li- nea e la mancata conseguente prestazione lavorativa;
è in conte- stazione la qualifica data a dette giornate per alcuni dipendenti da parte della società.
La fattispecie è sorta durante la prima fase della pandemia da Covid-19, durante la quale sono stati assunti provvedimenti legislativi a sostegno delle imprese duramente colpite da detto drammatico evento.
Detta legislazione emergenziale aveva la finalità di arginare e tentare di limitare gli impatti della sospensione di ogni attività economica, in parte anche produttiva, il crollo delle vendite ed al- tre problematiche connesse, che potevano deteriorare la situazio- ne aziendale ed a caduta l'occupazione.
Alla luce di ciò la condotta tenuta dalla parte va, quindi, analizzata non solo con l'applicazione della normativa in vigore ma anche, oltre che delle sopra dette norme emergenziali, consi- derando la straordinarietà del contesto fattuale di quel periodo buio.
E' evidente che la ratio della normativa era quello di garanti- re la sopravvivenza delle aziende attraverso, tra le varie misure, la autorizzazione ad avvalersi della cassa integrazione guadagni, strumento per sterilizzare costi altrimenti senza ritorno economi- co.
L'accertamento è nato proprio all'indomani della predetta fase pandemica con lo scopo, si ritiene, di controllare che l'utilizzo di uno strumento pubblico di supporto alle aziende fosse stato correttamente utilizzato per tale scopo ed in tale situazione e non per abbattere costi come in vari casi è emerso.
Purtroppo, l'utilizzo di personale formalmente posto in CIG
e, quindi, a carico della comunità, nel normale lavoro, non è stata una isolata posizione.
Successivamente, essendo un aspetto molto delicato, nel contesto delle valutazioni aziendali e degli organi preposti, si è espresso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 1799 dd.
23 novembre 2021.
E' noto l'orientamento di questo giudice che attribuisce alla circolari ed alle note valenza interna alla P.A., essendo solo la leg- ge in grado di determinare diritti e doveri;
nel contempo, però, detti atti assumono una valenza di “dottrina” dai quali attingere, se condivisi, nella loro impostazione.
La nota di cui sopra ha chiarito la portata dei provvedimenti in C.I.G. anche alle fattispecie sovrapponibili a quella di cui alla presente controversia.
La stessa nota testualmente recita “in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico- fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. L'esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra - an- nuali in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva;
diversamente avviene nell'ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico- fisico correlato all'attività svolta, sebbene in misura ridotta.”
In effetti, i lavoratori erano collocati in C.I.G. proprio quale scelta necessaria al fine di affrontare l'improvvisa e non prevista situazione emergenziale e, quindi, non avevano la necessità, con le ferie, di recuperare la propria integrità fisica.
Non solo ma con questo strumento gli stessi, ancorché estra- nei a questo giudizio, non hanno subito alcun pregiudizio, ma hanno mantenuto integre le ferie spettanti.
La nota di cui sopra precisa ancora, rispetto al caso prospet- tato ma comunque sovrapponibile a quello per cui è causa, che “dalla ricostruzione dell'istante emerge dunque che il datore di lavoro non avrebbe comunicato formalmente la decisione di trasformare in CIGO Co- vid un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, in viola- zione dell'art. 2109, comma 3, c.c., ai sensi del quale “l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”. Per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa nel nostro ordinamento, né si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004. Va infatti considerato che, risul- tando inalterato il plafond di ferie maturate da ciascun lavoratore che po- trà quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.”
Si ritiene che una diversa interpretazione, oltre ad essere in contrasto con quanto esposto, avrebbe probabilmente esposto l'azienda a contestazioni da parte dei lavoratori collocati in ferie, per l'evidente disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”. Tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale sul punto, soprattutto al tempo dell'attivazione degli accertamenti ed alla susseguente impugnazione, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso proposto dalla società Parte_1
annulla il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
[...]
LU00000/2020-984-01 e n. 2020003658 del 21.12.2020 emesso dall' e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca – CP_1
Massa Carrara limitatamente alla contestata infedele registrazione del personale dipendente in CIGO da Covid-19 anziché a fe- rie/permessi;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 24 marzo 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 599/2021
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 24 marzo 2025 alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. BENEDETTO FRATELLO in sostituzione dell'avv. Parte_1
FRANCESCO AN e l'avv. MARIO ANDREUCCI Per l'avv. ILARIA RAFFANTI in sostituzione dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.20, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2021 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO Parte_1
AN e MARIO ANDREUCCI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente è stata sottoposta a verifica Parte_1
ispettiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Luc- ca-Massa Carrara iniziata, come da verbale di primo accesso ispettivo n. 212/Inps, in data 14 luglio 2020..
Al termine dell'attività ispettiva sono stati redatti e notificati all'opponente il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
LU00000/2020-984-01 e n. 2020003658 dd. 21 dicembre 2020 emes- so congiuntamente agli ispettori dell' CP_1
Con detti verbali venivano contestate due diverse irregolari- tà; la ricorrente ha prestato acquiescenza alla contestazione relati- va alla posizione del dipendente regolarizzando la Parte_2
stessa, mentre ha ritenuto illegittima la contestazione in merito al- la rideterminazione dell'imponibile previdenziale per le giornate considerate dalla stessa quale C.I.G. da Covid-19 e riprese in sede ispettiva quali giornate di ferie/permessi.
La società introduceva, conseguentemente, il presente giudi- zio per accertamento negativo con ricorso dd. 11 agosto 2021, de- positato in pari data, con il quale chiedeva di “dichiararsi nullo o annullarsi, e comunque dichiararsi illegittimo e inefficace, il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2020-984-01 e n.
2020003658 del 21.12.2020 emesso dall' e dall'Ispettorato Territo- CP_1
riale del Lavoro di Lucca – Massa Carrara;
in ogni caso e comunque, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di tutte le obbligazioni pecuniarie/contributive di dedot- Parte_1
te/contestate dall' e dall' di Lucca – Massa Carrara con il Ver- CP_1 Cont
bale Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2020-984-01 e
n. 2020003658 del 21.12.2020; accertarsi e dichiararsi comunque in ogni caso che nulla deve Parte_1
[...] all' per le somme, i titoli e motivi in esso verbale portati, ac-
[...] CP_1
certandosi di conseguenza l'insussistenza dell'obbligo contributivo (an- che per contributi, somme aggiuntive o interessi) portato nel Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. LU00000/2020984-01 e n.
2020003658 del 21.12.2020 emesso dall' e dall'Ispettorato Territo- CP_1
riale del Lavoro di Lucca – Massa Carrara. in via subordinata: ridursi a quanto risulterà di giustizia l'importo azionato con il Verbale opposto e/o l'obbligo contributivo portato nel ridetto Verbale, anche in relazione a quanto effettivamente allegato provato dall' e tenendosi CP_1
comunque conto del conguaglio per indennità di malattia carico CP_1
dichiararsi per l'effetto illegittimo il Verbale opposto e/o insussistente
l'obbligo/debito contributivo indicato nel Verbale opposto in relazione all'importo superiore a quello che risulterà di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' la domanda Controparte_3
avversaria e chiedendo la sua reiezione.
Sono state ammesse ed assunte in giudizio le prove testimo- niali offerte dalle parti.
La controversia è incentrata sulla pretesa azionata da per ottenere il pagamento dei contributi previdenziali sul- CP_1
le giornate nelle quali il personale dipendente aveva richiesto ed ottenuto la concessione di ferie/permessi ex festività, sostituite dalla società in cassa integrazione per Covid-19.
In punto di fatto la posizione appare chiara e non contestata dalle parti, sia per essere stata dettagliatamente indicata nel ricor- so introduttivo da parte della società ricorrente, sia per non essere stata altrettanto dettagliatamente confutata dal resistente istituto;
peraltro, ha trovato piena conferma, per quanto occorrer possa, anche sul piano testimoniale.
Pertanto, non sono in contestazione i giorni di fermo lavora- zioni, se questo ha riguardato tutto il personale di ogni singola li- nea e la mancata conseguente prestazione lavorativa;
è in conte- stazione la qualifica data a dette giornate per alcuni dipendenti da parte della società.
La fattispecie è sorta durante la prima fase della pandemia da Covid-19, durante la quale sono stati assunti provvedimenti legislativi a sostegno delle imprese duramente colpite da detto drammatico evento.
Detta legislazione emergenziale aveva la finalità di arginare e tentare di limitare gli impatti della sospensione di ogni attività economica, in parte anche produttiva, il crollo delle vendite ed al- tre problematiche connesse, che potevano deteriorare la situazio- ne aziendale ed a caduta l'occupazione.
Alla luce di ciò la condotta tenuta dalla parte va, quindi, analizzata non solo con l'applicazione della normativa in vigore ma anche, oltre che delle sopra dette norme emergenziali, consi- derando la straordinarietà del contesto fattuale di quel periodo buio.
E' evidente che la ratio della normativa era quello di garanti- re la sopravvivenza delle aziende attraverso, tra le varie misure, la autorizzazione ad avvalersi della cassa integrazione guadagni, strumento per sterilizzare costi altrimenti senza ritorno economi- co.
L'accertamento è nato proprio all'indomani della predetta fase pandemica con lo scopo, si ritiene, di controllare che l'utilizzo di uno strumento pubblico di supporto alle aziende fosse stato correttamente utilizzato per tale scopo ed in tale situazione e non per abbattere costi come in vari casi è emerso.
Purtroppo, l'utilizzo di personale formalmente posto in CIG
e, quindi, a carico della comunità, nel normale lavoro, non è stata una isolata posizione.
Successivamente, essendo un aspetto molto delicato, nel contesto delle valutazioni aziendali e degli organi preposti, si è espresso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 1799 dd.
23 novembre 2021.
E' noto l'orientamento di questo giudice che attribuisce alla circolari ed alle note valenza interna alla P.A., essendo solo la leg- ge in grado di determinare diritti e doveri;
nel contempo, però, detti atti assumono una valenza di “dottrina” dai quali attingere, se condivisi, nella loro impostazione.
La nota di cui sopra ha chiarito la portata dei provvedimenti in C.I.G. anche alle fattispecie sovrapponibili a quella di cui alla presente controversia.
La stessa nota testualmente recita “in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico- fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. L'esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra - an- nuali in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva;
diversamente avviene nell'ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico- fisico correlato all'attività svolta, sebbene in misura ridotta.”
In effetti, i lavoratori erano collocati in C.I.G. proprio quale scelta necessaria al fine di affrontare l'improvvisa e non prevista situazione emergenziale e, quindi, non avevano la necessità, con le ferie, di recuperare la propria integrità fisica.
Non solo ma con questo strumento gli stessi, ancorché estra- nei a questo giudizio, non hanno subito alcun pregiudizio, ma hanno mantenuto integre le ferie spettanti.
La nota di cui sopra precisa ancora, rispetto al caso prospet- tato ma comunque sovrapponibile a quello per cui è causa, che “dalla ricostruzione dell'istante emerge dunque che il datore di lavoro non avrebbe comunicato formalmente la decisione di trasformare in CIGO Co- vid un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, in viola- zione dell'art. 2109, comma 3, c.c., ai sensi del quale “l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”. Per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa nel nostro ordinamento, né si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004. Va infatti considerato che, risul- tando inalterato il plafond di ferie maturate da ciascun lavoratore che po- trà quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.”
Si ritiene che una diversa interpretazione, oltre ad essere in contrasto con quanto esposto, avrebbe probabilmente esposto l'azienda a contestazioni da parte dei lavoratori collocati in ferie, per l'evidente disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”. Tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale sul punto, soprattutto al tempo dell'attivazione degli accertamenti ed alla susseguente impugnazione, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso proposto dalla società Parte_1
annulla il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
[...]
LU00000/2020-984-01 e n. 2020003658 del 21.12.2020 emesso dall' e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca – CP_1
Massa Carrara limitatamente alla contestata infedele registrazione del personale dipendente in CIGO da Covid-19 anziché a fe- rie/permessi;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 24 marzo 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli