Sentenza 6 dicembre 2011
Sentenza 25 maggio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/05/2012, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2007, proposto da:
Di CE MA, Di CE AN, Di CE ST, Di CE NA e Di CE AT, nella qualità di eredi della SI.ra Di PE TE, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Gallipoli e Giovanni Artuso, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Rosica n. 1 presso la SI.ra Toscano;
contro
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Marchitelli, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della EL Commissario Straordinario n. 23 del 14.2.2007, con domicilio eletto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm.) presso la Segreteria di questo Tribunale;
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di AT (A.T.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la declaratoria:
1) in via principale, per la condanna dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) all’emanazione, in esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza TAR Basilicata n. 775 del 18.7.2003, di apposito provvedimento, che disponga la cessione in favore dei ricorrenti della proprietà dei terreni foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338, siti nella Località La Martella del Comune di AT ed aventi una superficie complessiva di 4.448 mq., previo annullamento (o rectius disapplicazione) della EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006 (comunicata con nota Dirigente Area Tecnica LS prot. n. 4067 del 16.3.2006 e ricevuta dai ricorrenti in data 18.3.2006), già impugnata dai ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 7.7.2006 all’LS ed all’ATER di AT e depositato presso l’LS il 14.7.2006;
2) in via subordinata, per la condanna dell’LS al risarcimento dei danni, patiti dai ricorrenti, derivanti dalla mancata cessione della proprietà dei predetti terreni, particelle nn. 308, 309 e 338, “da quantificarsi alla stregua dei valori indicati nella EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006 ovvero alla stregua dei parametri di calcolo previsti dalla legge per le procedure espropriative”;
3) “in estremo subordine”, per la condanna dell’LS al risarcimento dei danni, patiti dai ricorrenti, derivanti dalla mancata cessione della proprietà dei predetti terreni, particelle nn. 308, 309 e 338, “da quantificarsi in via equitativa” (tali domande risarcitorie, peraltro, sono state già proposte nell’ambito del predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di impugnazione della citata EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006);
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.L.S.I.A.;
Vista la Sentenza Parziale n. 573 del 6.12.2011;
Vista l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di AT;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Francesco Gallipoli, per la parte ricorrente, e SS LO, su delega dell'Avv. Giacomo Marchitelli, per la resistente LS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto dell’1.3.1977 l’ESAB (a tale Ente è succeduta ai sensi dell’art. 4, comma 2, L.R. n. 38/1996 l’attuale resistente LS) concedeva, soltanto per il periodo 1.3.1977-31.8.1977 (cioè soltanto per 6 mesi) e per l’esclusivo uso della coltivazione cerealicola ed erbacea, i terreni foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338, siti nella località La Martella del Comune di AT ed aventi una superficie complessiva di 4.448 mq., alla dante causa dei ricorrenti, Di PE TE, per un canone annuo (sic) di £. 5.000 ed il rimborso degli oneri fondiari e contributi di bonifica anticipati dall’Ente, prevedendo la revoca di tale concessione “anche prima della scadenza sopra indicata con il solo preavviso di un mese mediante raccomandata a.r., per qualsiasi esigenza, comunque inerente alle finalità istitutive e funzionali dell’Ente a suo insindacabile giudizio, senza che la concessionaria abbia diritto a compensi, indennizzi e risarcimenti di sorta, in conseguenza ed in relazione all’anticipata risoluzione della concessione”.
Ma dopo la scadenza del 31.8.1977 la dante causa dei ricorrenti continuava a detenere i predetti terreni, versando il canone di £. 5.000 e rimborsando gli oneri, anticipati dall’ESAB.
In attuazione dell’art. 11, comma 2, L. n. 386/1976 (ai sensi del quale “i beni immobili del patrimonio acquisito dagli Enti di Sviluppo Agricoli” regionali, “ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all’agricoltura”, “possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall’Ufficio Tecnico Erariale”), con EL Comitato Esecutivo n. 227 del 5.6.1990 l’ESAB di AT stabiliva che gli immobili, di proprietà dell’ESAB, “in possesso di terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure a qualsiasi titolo, ma da almeno 10 anni”, potevano essere venduti a tali possessori “al prezzo stabilito dall’Ufficio Tecnico Erariale”, specificando che tutte le vendite dovevano essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione (mentre, per i terreni, posseduti da meno di 10 anni, se vi erano più richiedenti, doveva essere esperita una gara al rialzo, partendo dal prezzo base stabilito dall’U.T.E.).
Poiché, con l’approvazione nel 1975 del PRG (cd. Piano Piccinato) la destinazione delle predette aree (foglio 65, plle nn. 308, 309 e 338) era stata mutata da agricola in zona residenziale e zona a verde pubblico, la Di PE TE, con domande del 20.4.1988 e del 27.3.1991 aveva chiesto all’ESAB di AT di acquistare tali terreni.
Invece, con EL Comitato Esecutivo n. 335 del 12.6.1991 l’ESAB di AT, poiché aveva “interesse a rientrare nella disponibilità dei” terreni, concessi alla dante causa dei ricorrenti, revocava con effetto immediato l’atto di concessione dell’1.3.1977, ingiungendo il rilascio, entro 30 giorni, di tali terreni “liberi e vuoti da persone e da cose”.
Tale EL n. 335 del 12.6.1991 veniva impugnata con Ric. n. 872/1991 dagli attuali ricorrenti (sempre nella qualità di eredi di Di PE TE) dinanzi a questo Tribunale il quale prima con Ordinanza n. 49 del 30.1.1992 accordava la soprassessoria e poi con Sentenza n. 775 del 18.7.2003 accoglieva il ricorso, annullando l’impugnata EL , in quanto contrastante con la precedente EL Comitato Esecutivo n. 227 del 5.6.1990, per cui i citati terreni, particelle nn. 308, 309 e 338, “andavano alienati” ai ricorrenti (tale Sentenza, sebbene non notificata, non essendo stata impugnata dall’ESAB di AT entro il termine lungo ex art. 327 C.P.C. di un anno, passava in giudicato).
Ma con EL n. 31 del 24.1.2006 l’Amministratore Unico dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (la quale, ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 2, L.R. n. 38/1996, era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo al soppresso ESAB di AT, compreso la proprietà di tutti gli immobili), dopo aver acquisito mediante Del. G.R. n. 2181 del 4.11.2005 l’autorizzazione ai sensi dell’art. 51, comma 3, L.R. n. 1/2004, decideva di trasferire all’ATER di AT la proprietà di tutti gli immobili, provenienti dalla ex ESAB, che facevano parte dell’ampliamento del Programma costruttivo ex art. 51 L. n. 865/1971 “EUROPAN Italia 1989” (approvato con Del. C.C. Comune di AT n. 83 dell’1.12.2003) e del Contratto di quartiere, oggetto di accordo di Programma, stipulato il 12.7.1999 tra la Regione Basilicata, il Ministero del Lavori Pubblici ed il Comune di AT, per il prezzo complessivo di 554.052,96 € (determinato dall’Agenzia del Territorio di AT, con apposita perizia di stima del 17.1.2005, in base alla quale i terreni edificabili venivano valutati 23,40 € a mq. ed i terreni, destinati ad opere di urbanizzazione, 12,24 € a mq.), “al netto di qualsiasi forma di indennizzo, che eventualmente dovesse spettare agli attuali detentori”. Infatti l’ATER di AT si obbligava a “corrispondere direttamente ai detentori” di tali terreni “quanto eventualmente loro spettante a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, esonerando” l’LS da ogni richiesta in relazioni a tali pretese.
Detta EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006 (comunicata con nota Dirigente Area Tecnica LS prot. n. 4067 del 16.3.2006, ricevuta dai ricorrenti in data 18.3.2006) veniva impugnata dai ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 7.7.2006 all’LS ed all’ATER di AT e depositato presso l’LS il 14.7.2006, deducendo la violazione del giudicato formatosi sulla predetta Sentenza TAR Basilicata n. 775 del 18.7.2003, e dell’art 7, l. n. 241/1990.Nel ricorso straordinario al Capo dello Stato veniva, altresì, proposta la domanda risarcitoria, volta ad ottenere la condanna dell’LS al risarcimento dei danni, patiti dai ricorrenti, derivanti dalla mancata cessione della proprietà dei predetti terreni, da quantificarsi alla stregua dei valori indicati nella EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006 ovvero alla stregua dei parametri di calcolo previsti dalla legge per le procedure espropriative o “solo in estremo subordine”, “da quantificarsi in via equitativa”).
Con parere definitivo del 7.7.2010 la Sez. II del Consiglio di Stato ha ritenuto:
1) fondata la domanda di annullamento della EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006, in quanto “al di là dell’esistenza o meno di un puntuale obbligo di vendita come effetto diretto della Sentenza” TAR Basilicata n. 775 del 18.7.2003, da tale Sentenza scaturiva “quanto meno l’obbligo di riesaminare la posizione” dei ricorrenti “rispetto alla cessione dei suoli, alla luce delle indicazioni contenute nella motivazione” della medesima Sentenza, specificando l’irrilevanza delle controdeduzioni dell’LS, “secondo cui la Sentenza è stata notificata, quando le trattative contrattuali con l’ATER di AT erano in fase avanzata e vi era stata una modifica del quadro normativo” (con riferimento all’art. 51, comma 3, L.R. n. 1/2004);
2) ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria.
Al riguardo, va precisato che, dell’intera superficie di 4.448 mq. dei terreni di cui è causa foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338:
1) 2.418 mq. rientravano nell’ambito del Piano di zona per l’Edilizia Economico e Popolare, adottato dal Comune di AT con Del. C.C. n. 103 del 30.6.1992, per la realizzazione di 30 alloggi di edilizia sovvenzionata, mediante il finanziamento pubblico rinveniente dal “Concorso europeo per le nuove architetture EUROPAN Italia 1989” (con Delibere C.C. n. 104 del 30.6.1992, n. 38 del 18.5.1993 e n. 126 del 13.9.1993 il Comune di AT aveva assegnato tutte le aree, di proprietà dell’ESAB, all’ATER di AT), ma, nonostante fosse scaduta l’efficacia dei procedimenti espropriativi, attivati con i provvedimenti di occupazione d’urgenza del 19.1.1994, del 20.9.1994 e del 16.9.2006, poiché tali terreni era stati irreversibilmente trasformati dall’ATER di AT (alla quale il Comune di AT aveva rilasciato in data 30.10.1996 la relativa concessione edilizia), in data 25.2.2004 veniva stipulato un accordo transattivo tra il Comune di AT e l’LS (ratificato dal Comune di AT con Del. G.M. n. 279 del 3.8.2005 e dall’LS con EL Amministratore Unico n. 80 del 4.4.2005), con il quale l’LS cedeva tutti i terreni, di sua proprietà, rientranti nell’ambito del suddetto PEEP, aventi una superficie complessiva di 12.760 mq. (comprensiva anche di 2.418 mq. dei terreni di cui è causa, nella maggiore superficie di 4.448 mq.), per il prezzo complessivo di 219.884,35 € (con tale accordo veniva anche quantificato in 9.314,66 € l’indennità ex art. 17 L. n. 865/1971, da corrispondere ai conduttori dei terreni, tra cui figurava anche la dante causa dei ricorrenti, ma veniva espressamente pattuito che “tutti gli oneri connessi al precedente stato di occupazione e per eventuali diritti da questa derivanti”, restavano “ad esclusivo carico del Comune di AT”);
2) 2.030 mq. rientravano nell’ambito dell’ampliamento del Programma costruttivo ex art. 51 L. n. 865/1971 “EUROPAN Italia 1989” (approvato con Del. C.C. Comune di AT n. 83 dell’1.12.2003) e del Contratto di quartiere, oggetto di accordo di Programma, stipulato il 12.7.1999 tra la Regione Basilicata, il Ministero del Lavori Pubblici ed il Comune di AT, con riferimento ai quali era stata emanata la suddetta EL n. 31 del 24.1.2006, ma avendo i ricorrenti impugnato quest’ultima delibera con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con Determinazione n. 458 del 3.10.2006 il Comune di AT aveva disposto l’occupazione d’urgenza, stimando in 11,72 € il valore dei terreni edificabili (mentre tali terreni erano stati valutati con perizia di stima del 17.1.2005 in 23,40 € a mq. dall’Agenzia del Territorio di AT: cfr. EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006, annullata in seguito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dai ricorrenti) ed in 6,14 € a mq. il valore dei terreni, destinati ad opere di urbanizzazione (mentre tali terreni erano stati valutati con perizia di stima del 17.1.2005 in 12,24 € a mq. dall’Agenzia del Territorio di AT: cfr. ripetuta EL 31/2006, come detto poi annullata).
Con atto di diffida ex art. 90 R.D. n. 642/1907 (notificata all’LS il 22.11.2006) i ricorrenti chiedevano:
1) in via principale, la condanna dell’A.L.S.I.A. all’emanazione, in esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 775 del 18.7.2003, di apposito provvedimento, che disponga la cessione in favore dei ricorrenti della proprietà dei terreni foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338;
2) in via subordinata, la condanna dell’LS al risarcimento dei danni, patiti dai ricorrenti, derivanti dalla mancata cessione della proprietà dei predetti terreni, “da quantificarsi alla stregua del loro valore di mercato”.
Con il presente ricorso (notificato il 22.1.2007 all’LS ed all’ATER di AT ) i ricorrenti hanno chiesto quanto in epigrafe specificato
Si è costituita in giudizio l’LS, la quale ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di AT ed ha sostenuto l’infondatezza del ricorso: in via subordinata che fossero condannati al risarcimento dei danni, eventualmente riconosciuti, l’ATER di AT ed il Comune di AT.
Con Sentenza Parziale n. 573 del 6.12.2011 questo Tribunale:
1) ha respinto la domanda di risarcimento, articolata in via principale, finalizzata all’emanazione, in esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza TAR Basilicata n. 775 del 18.7.2003, di apposito provvedimento, che disponga la cessione in favore dei ricorrenti della proprietà dei terreni foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338, pur tenendo conto della circostanza che, in seguito al predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 7/14.7.2006, era stata annullata la EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006, attesocchè:
a) dell’intera superficie di 4.448 mq. dei terreni di cui è causa foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338, per quanto riguarda i 2.418 mq., che rientravano nell’ambito del Piano di zona per l’Edilizia Economico e Popolare, adottato dal Comune di AT con Del. C.C. n. 103 del 30.6.1992, per la realizzazione di 30 alloggi di edilizia sovvenzionata, mediante il finanziamento pubblico rinveniente dal “Concorso europeo per le nuove architetture EUROPAN Italia 1989”, i ricorrenti, oltre a non aver impugnato il suddetto strumento urbanistico esecutivo e/o attuativo, non avevano impugnato anche le Delibere C.C. n. 104 del 30.6.1992, n. 38 del 18.5.1993 e n. 126 del 13.9.1993, con le quali il Comune di AT aveva assegnato tutte le aree, di proprietà dell’ESAB, all’ATER di AT;
b) comunque, risultavano un ostacolo insormontabile, all’accoglimento della predetta domanda di risarcimento, proposta in via principale, le circostanze che tali terreni erano stati irreversibilmente trasformati dall’ATER di AT e che in seguito a tale irreversibile trasformazione con l’accordo transattivo del 25.2.2004 (ratificato dal Comune di AT con Del. G.M. n. 279 del 3.8.2005 e dall’LS con EL Amministratore Unico n. 80 del 4.4.2005) l’LS aveva ceduto tutti i terreni, di sua proprietà, rientranti nell’ambito del suddetto PEEP, aventi una superficie complessiva di 12.760 mq. (comprensiva anche di 2.418 mq. dei terreni di cui è causa, particelle nn. 308, 309 e 338, aventi una superficie complessiva di 4.448 mq.), per il prezzo complessivo di 219.884,35 €;
c) la suddetta domanda di risarcimento in forma specifica non poteva essere accolta anche con riferimento ai 2.030 mq., rientranti nell’ambito dell’ampliamento del Programma costruttivo ex art. 51 L. n. 865/1971 “EUROPAN Italia 1989” (approvato con Del. C.C. Comune di AT n. 83 dell’1.12.2003) e del Contratto di quartiere, oggetto di accordo di Programma, stipulato il 12.7.1999 tra la Regione Basilicata, il Ministero del Lavori Pubblici ed il Comune di AT, con riferimento ai quali era stata emanata la suddetta EL Amministratore Unico LS n. 31 del 24.1.2006, in quanto per tale parte dei terreni di cui è causa il Comune di AT aveva emanato il provvedimento di vincolo, preordinato all’espropriazione, ed i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza, che non erano stati impugnati dai ricorrenti;
2) mentre, per quanto riguarda le domande risarcitorie, proposte dai ricorrenti in via subordinata ed “in estremo subordine”, ai sensi dell’art. 51 Cod. Proc. Amm., veniva ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di AT.
Tale integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di AT veniva eseguita dai ricorrenti.
DIRITTO
In attuazione del giudicato formatosi sulla Sentenza TAR Basilicata n. 775 del 18.7.2003, l’LS va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti di una quota parte della predetta somma complessiva di 219.884,35 €, già pagata dal Comune di AT all’LS. Fermo restando che i ricorrenti potrebbero adire, ai sensi dell’art. 54 DPR n. 327/2001, la Corte di Appello di Potenza, per il riconoscimento dell’eventuale spettanza (e/o del suo maggiore importo) dell’indennità di occupazione legittima e dell’ulteriore somma, a titolo di indennità ex art. 17 L. n. 865/1971 (quantificata in complessivi 9.314,66 € nell’ambito dell’accordo transattivo del 25.2.2004), che doveva essere corrisposta ai conduttori dei terreni, tra i quali risultava compresa anche la dante causa dei ricorrenti, SI.ra Di PE TE, tenendo pure conto che con il citato accordo transattivo del 25.2.2004 il Comune di AT si era assunto, a proprio esclusivo carico, “tutti gli oneri connessi al precedente stato di occupazione e per eventuali diritti da questa derivanti”.
Inoltre, sempre in attuazione del giudicato formatosi sulla Sentenza TAR Basilicata n. 775 del 18.7.2003, il Comune di AT e/o l’ATER di AT devono corrispondere le relative indennità di espropriazione ai ricorrenti e non all’LS.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame nei limiti sopra indicati.
Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. l’A.L.S.I.A. va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così decide:
1) condanna l’LS al pagamento in favore dei ricorrenti di una quota parte della predetta somma complessiva di 219.884,35 €, già pagata dal Comune di AT all’LS;
2) statuisce che il Comune di AT e/o l’ATER di AT devono corrispondere le relative indennità di espropriazione ai ricorrenti e non all’LS.
Condanna l’LS al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi 2.500,00 €, oltre IVA, CPA e spese per Contributo Unificato; spese compensate nei confronti del Comune di AT.
Ordina che la presente Sentenza Definitiva sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Ferone, Presidente FF
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO