Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Clara Ruggiero, ha pronunziato all'udienza dell' 8/04/2025 svoltasi con modalità cartolare la seguente
SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 20363 \2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo, come in atti;
Parte_1
E in persona del suo legale rappresentante p.t. e CP_1 [...]
Controparte_2
Convenuti Contumaci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.2024 la parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere una docente di Scuola Secondaria di II° grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, insegnamento di Scienze Naturali Chimiche e Biologiche (classe di concorso A050) – transitata nei ruoli dei docenti di istruzione secondaria di secondo grado a seguito di passaggio di ruolo, a far data dal 1.9.2020, a tutt'oggi con sede di servizio presso l' Istituto Montalcini di Quarto;
deduceva che aveva ottenuto il passaggio di ruolo alla Scuola Secondaria di II° grado dopo aver svolto servizio nella Scuola dell'Infanzia – quale docente di ruolo – negli anni scolastici dal 2001/2002 sino all' anno scolastico 2019/2020; che aveva chiesto la valutazione ai fini giuridici, economici e di carriera di anni 20 di servizio di insegnamento di ruolo prestato su Scuola dell'Infanzia dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2020 ottenendo tuttavia, un riconoscimento parziale del servizio di ruolo prestato nella Scuola dell'Infanzia con l'anzianità di anni 11 mesi 3 e giorni 27 alla data del 01.09.2020 anziché, come dovuto, l'anzianità di anni 19, alla data del 01.09.2020 e di anni 20 alla data del 01.09.2021;
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna statale di ruolo come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado.
2. Condannare il convenuto ad emettere un nuovo provvedimento CP_3
d'inquadramento retributivo della ricorrente nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado che tenga conto di tutta l'anzianità di servizio dalla stessa maturata come insegnante di scuola materna di ruolo.
3. Condannare il convenuto a provvedere alla ricostruzione di CP_3 carriera della ricorrente ed al suo inquadramento nel profilo di docente di scuola secondaria di secondo grado, computando nell'anzianità utile a fini giuridici ed economici tutta l'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna di ruolo, con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico.
4. Condannare il convenuto ad attribuire in favore della ricorrente il CP_3 trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva dei servizi di ruolo prestati nella scuola materna, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in € 13.160,59, per il periodo da settembre 2021 ad settembre 2024, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con riserva di agire in separato giudizio per le ulteriori differenze retributive maturande in epoca successiva a detto periodo.
5. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compreso rimborso forfetario spese generali 15%, oltre alla rifusione del contributo unificato, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Gelo per anticipo fattone. Non si costituivano le parti convenute preferendo restare contumaci. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa è stata decisa mediante trattazione scritta con sentenza telematica. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, va detto che la legittimazione passiva va riconosciuta unicamente in capo al convenuto, quale unico effettivo datore di CP_3 lavoro. Appare opportuno, per una comprensione della vicenda, ricostruire preliminarmente la normativa di settore, oggetto di non uniforme interpretazione in giurisprudenza. L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994,rubricato “Personale docente” dispone: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici…….
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie”. La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli “del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”) possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417." L'art. 83 del suddetto DPR 31 maggio 1974, n. 417 rubricato: “Passaggio ad altro ruolo”, ha previsto che: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Pertanto, l'art. 57 della più volte richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del DPR n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso – va riconosciuta pure a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna. E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente;
tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso DPR n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione della carriera, tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata – e non restrittiva – della disposizione di cui all'art. 83 DPR cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi “di ruolo”, come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli “non di ruolo”). Né, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o meno di dare alla norma una interpretazione estensiva, si è limitata - in riferimento, si noti, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella che ci occupa - ad affermare, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370/70 (“Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”) conv. in L. n. 576/70, “quali riprodotti” nell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi, ancora esistente pur se meno marcata che in passato. Anche la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera affermando (cfr. Cass. N° 2037\2013) che:” In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”. Ancor più di recente tale orientamento è stato confermato dalle S.U. della Cass. con la sentenza N° 9144\2016 ove si legge:” In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”. La Corte ha autorevolmente sostenuto che: “l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”. Va riconosciuto, quindi, il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenuto conto dell'integrale anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola d'infanzia. ( dal 1°.
9.2001 al 31.8.2020) nei termini richiesti nell' atto introduttivo anche sul versante delle conseguenti differenze retributive.
Le spese del giudizio nei confronti del seguono la soccombenza e sono CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e ,per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, tenuto conto dell' integrale anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola d'infanzia. Condanna il alla ricostruzione della carriera della Prof. CP_1 [...]
, con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, ivi Pt_1 compreso il trattamento stipendiale, del servizio di ruolo dalla stessa prestato come insegnante di ruolo della scuola materna negli anni scolastici dal 1°.
9.2001 al 31.8.2020. Per l' effetto condanna il al pagamento , in favore della ricorrente, delle CP_1 differenze retributive sinora maturate che si quantificano in € 13.160,59, per il periodo da settembre 2021 a settembre 2024: Condanna infine il al pagamento delle spese del giudizio liquidandole CP_1 in complessivi € 2.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante. Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 08/04/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero