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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2094 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(TE), alla Via San Michele, n. 2, Codice Fiscale , in proprio e nella C.F._1 qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della ditta “
[...]
, avente sede in Sant'Omero (TE), alla Via Capo di Parte_2
Fuori, s.n.c., Partita Iva , rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni Melchiorre, (Codice Fiscale ) C.F._2 titolare dell'indirizzo di PEC e dall'Avv. Email_1
Francesca Cipolloni (Codice Fiscale ) titolare dell'indirizzo di PEC C.F._3
elettivamente domiciliato in Bellante (TE), Via Email_2
Molise, n. 17, presso e nel loro studio, in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4
residente in [...];
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_5
residente in Controguerra (TE), Contrada Torretta n. 7 bis;
entrambe elettivamente domiciliate in Teramo al Viale Giuseppe Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. , che le rappresenta e CodiceFiscale_6
difende nel giudizio di cui al presente atto, giuste procure allegate al fascicolo telematico del
1 ricorso per decreto ingiuntivo del 12.10.2022; si indica di seguito l'indirizzo e-mail l'indirizzo di posta elettronica certificata domenico. Email_3 Email_4
ted il telefax 0861 611415 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi
[...]
e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “1) respingere il ricorso perché le ricorrenti sono state regolarmente e definitivamente pagate per tutte le spettanze dovute in relazione al lavoro svolto, per cui loro nulla è più dovuto;
2) revocare e /o annullare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Parte opposta: “1) rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso TA , in proprio e nella qualità di socio accomandatario Parte_1
e per l'effetto confermare il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 267/2022 (R.G. n. 1710/2022), emesso in data 20 ottobre 2022 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Teramo 2) accogliere in ogni caso la domanda di pagamento e, per l'effetto, condannare la , in solido con il Parte_2 socio accomandatario a pagare alle parti ricorrenti la somma di Parte_2
€.11.702,58, così ripartita:
- in favore di , €. 5.956,23 a titolo di mensilità maggio 2022, giugno 2022, Controparte_1 luglio 2022, agosto 2022, competenze di fine rapporto;
- in favore di , €. 5.646,35 a titolo di mensilità maggio 2022, ratei 13ma e Controparte_2
14ma, giugno 2022, luglio 2022, oltre interessi, rivalutazione e spese;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 30.11.2022 la società
ed il socio accomandatario Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2022 (R.G. Parte_2
n. 1710/2022) emesso in data 20 ottobre 2022, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale adito ingiungeva di pagare la somma di €. 11.702,58, oltre accessori e spese, di cui €.
5.956,23 in favore di a titolo di mensilità maggio 2022, giugno 2022, Controparte_1 luglio 2022, agosto 2022, competenze di fine rapporto ed €. 5.646,35 in favore di CP_2
a titolo di mensilità maggio 2022, giugno 2022, luglio 2022, competenze di fine
[...]
rapporto.
A sostegno della domanda assumevano l'assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti e la sussistenza, di contro, di una prestazione di opera continuativa e coordinata, caratterizzata, dunque, dalla mancanza degli indici costitutivi della subordinazione.
2 In particolare, la parte opponente deduceva di aver instaurato con le opposte un fittizio rapporto di lavoro subordinato, al solo fine di consentire l'ingresso delle medesime nella compagine sociale della Aggiungeva che tali trattative ebbero esito Parte_2
negativo, a seguito di contrasti insorti con il sig. nei primi del mese di giugno Parte_3
2022, tanto da condurre le opposte del tutto pretestuosamente e deliberatamente ad interrompere ogni rapporto di lavoro con l'opponente il quale le diffidava al rientro al lavoro.
Rilevava che l'assenza ingiustificata dal lavoro non dava diritto a percepire retribuzione né altro compenso o emolumento di natura retributiva, sottolineando che le opposte si dimettevano dal contratto per giusta causa per mancato pagamento delle mensilità da maggio a luglio 2022, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
Deduceva la costituzione, ad opera delle lavoratrici, di una società denominata GSE
Vending s.r.l., concentrata, a detta dell'opponente, sul medesimo settore merceologico della e quindi in concorrenza con la medesima. Parte_2
Contestava, altresì, l'indebita trattenuta, da parte delle lavoratrici, di beni di proprietà della , in particolare un mazzo contenente diciotto chiavi, una macchina erogatrice Parte_2 canapa light, marca HARWIN dell'Azienda Novasana S.r.l. e macchina HARWIN, Pc
“MacBook Pro” con caricabatteria.
A fronte di tali considerazioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
1.2. Si costituivano in giudizio e contestando il Controparte_1 Controparte_2
fondamento della opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. In ordine all'eccezione di simulazione sottolineavano che, a parte la infondatezza della doglianza, la stessa appariva priva di fondamento in ragione del fatto che trattandosi di eccezione di simulazione relativa e non assoluta, la medesima non era in grado di annullare la pretesa economica vantata, soprattutto alla luce della previsione di cui all'articolo 2 comma 1 del
D.lgs n. 81 del 2015.
Nel merito dell'opposizione confutavano l'assunto avversario, assumendo che le lavoratrici erano effettivamente assoggettate al potere etero organizzativo del titolare.
In ordine al quantum debeatur rilevavano l'assenza di contestazione da parte della società opponente, sottolineando, quanto all'asserito difetto di giusta causa delle dimissioni, che la in realtà, fu verbalmente posta in ferie dallo stesso , tant'è che CP_2 Pt_2
3 l'incontro in sede sindacale per chiarire il pretestuoso addebito si concluse senza alcun provvedimento disciplinare, mentre nei riguardi della lavoratrice le uniche assenze CP_1 erano dovute ad un intervento subito in data 9 maggio 2022 all'ospedale Gavazzeni di
Bergamo, tanto da essere posta regolarmente in congedo per malattia.
Concludevano, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 26.2.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La parte opponente concentra la propria difesa sulla ritenuta insussistenza dei caratteri della subordinazione dei due rispettivi contratti di lavoro azionati con il decreto ingiuntivo, sostenendo, in particolare, che i contratti di lavoro subordinati sottoscritti dalle ricorrenti avevano il solo fine di consentire loro di formalizzare un rapporto lavorativo, in attesa di entrare a far parte della compagine sociale della Parte_4
A supporto della propria tesi ha sostenuto che le lavoratrici erano autonome e non soggette alle direttive del titolare, tanto che, a seguito dell'esito negativo delle trattative, avevano costituito una nuova società in concorrenza con quella opponente.
Ha anche aggiunto che sempre per i contrasti insorti nei primi del mese di giugno 2022, le ricorrenti-opposte deliberatamente interrompevano ogni rapporto di lavoro con l'opponente, per poi dimettersi per giusta causa, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
3. Tanto premesso, in punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la
4 nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In tema di simulazione del contratto, invece, va sottolineato che la stessa può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, non essendo, di converso, necessario che sia proposta con domanda riconvenzionale quando è diretta solo a contrastare l'avversa pretesa di adempimento.
Nella simulazione assoluta sono presenti un contratto simulato che le parti non vogliono e l'accordo simulatorio e, cioè, la comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio soltanto in apparenza produttivo di effetti giuridici;
nella simulazione relativa coesistono, oltre all'accordo simulatorio che consiste nella comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio produttivo di effetti apparenti diversi da quelli realmente voluti e dissimulati, il contratto simulato che non è voluto e quello dissimulato che è realmente voluto.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la società opponente non eccepisce la simulazione assoluta del contratto di lavoro, ma eccepisce una simulazione relativa, assumendo che la volontà delle parti fosse quella di costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anziché un rapporto di subordinazione.
Ebbene, si ritiene che tale eccezione, aldilà della fondatezza o meno nel merito, non sia di per sé tale da paralizzare in tutto la pretesa delle ricorrenti, in quanto, anche nell'ambito del rapporto di collaborazione, sussiste il diritto al pagamento del compenso maturato.
Ciò considerando, soprattutto, che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.lgs n. 81 del
2015: “
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
5 prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Ad ogni modo, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale non sia emerso che la volontà delle parti fosse quella di simulare la natura subordinata del rapporto di lavoro e di voler costituire un rapporto di collaborazione autonomo, non essendo state le dichiarazioni testimoniali in grado di superare la volontà negoziale delle parti formalizzata nei contratti.
Valga, peraltro, aggiungere che nel caso di specie, la precostituzione di un rapporto di subordinazione non rappresentava la premessa necessaria per il futuro inserimento delle ricorrenti nella compagine societaria, nel senso che tale progressivo processo di inserimento sarebbe potuto avvenire anche nell'ambito di un rapporto di collaborazione diverso da quello formalizzato.
Ma passando ad analizzare le risultanze istruttorie, si ritiene utile partire dai documenti prodotti.
è stata assunta alle dipendenze della società opponente in data 3 maggio Controparte_2
2019, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di impiegata amministrativa, inquadrata al 5° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 1 luglio 2022 le veniva contestata l'assenza sul luogo di lavoro a far data dal 13 giugno 2022, a cui non seguiva provvedimento disciplinare. Successivamente, in data 30 agosto 2022, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.
Ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle mensilità maggio 2022, ratei
13ma e 14ma, giugno 2022, luglio 2022, come risultanti dalle buste paga prodotte, riservandosi, invece, di agire in via ordinaria per la mensilità di agosto 2022 e del TFR, in quanto non consegnate.
è stata, invece, assunta in data 11.11.2020, in forza di contratto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 20 ore settimanali, con mansioni di responsabile di azienda, inquadrata al 1° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 30 agosto 2022 rassegnava dimissioni volontarie per giusta causa ed ha agito in giudizio in via monitoria al fine di ottenere il pagamento delle mensilità maggio 2022, giugno
6 2022, luglio 2022, agosto 2022 e competenze di fine rapporto, riservando di agire in via separata per il TFR, in mancanza di relativa busta paga.
Le somme pretese con il decreto ingiuntivo trovano fondamento nelle buste paga emesse dalla società opponente ed in quanto tali, come noto, rivestono carattere di confessione stragiudiziale.
Nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Sempre sotto il profilo delle risultanze documentali, costituisce un rilevante elemento indiziario della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche la circostanza che per il periodo pregresso rispetto a quello oggetto della domanda monitoria (quindi dal 2019 per la dal 2020 per la , la società opponente abbia sempre provveduto a CP_2 CP_1
corrispondere alle opposte le retribuzioni dovute mensilmente, in base alle buste paga emesse.
Il valore probatorio dei suddetti documenti non risulta scalfito dalle risultanze della prova testimoniale.
Ed infatti, quanto al rapporto di lavoro con nessuno dei testi escussi ha Controparte_2
messo in dubbio la natura subordinata dello stesso, tanto è vero che la dipendente era soggetta, non solo al rispetto dell'orario di lavoro predeterminato e registrato per il tramite di un cartellino marcatempo, ma risulta documentalmente provato che fosse sottoposta anche al potere disciplinare del titolare, che infatti, le ha contestato formalmente l'assenza dal lavoro dal posto di lavoro. Ciò rende particolarmente evidente l'infondatezza dell'eccezione di simulazione relativa sollevata dalla società opponente.
Più in particolare, il teste si è limitato a riferire di aver visto Testimone_1
e lavorare nel magazzino, ma senza conoscere la natura Controparte_2 Controparte_1 dei loro rapporti con la società: “non so se le opposte erano state effettivamente assunte, so che lavorava alla perché le ho viste al magazzino, non so se erano assunte o Parte_2 meno”.
Il teste , dopo aver riferito di aver lavorato per un'attività agricola Testimone_2 inerente la rispetto alla ha riferito: “Sapevo che e Per_1 CP_2 CP_1 CP_2
7 lavoravano per la , in realtà l'ho saputo dopo, non subito, verso dicembre, Parte_2
dopo qualche settimana che lavoravo lì. Da quello che vedevo la usciva con il CP_2
furgone e rientrava a prendere la merce, la stava sempre in ufficio. Ho saputo CP_1
dopo che e lavorassero per la CAFFEMTIK, io lavoravo per la CP_1 CP_2
Non vedevo nessuno in magazzino che desse istruzioni e direttive nei confronti CP_1 delle opposte”. Il fatto che il teste dichiari di non aver visto nessuno in magazzino dare istruzioni nei confronti delle opposte nulla dice circa la negazione dei caratteri della subordinazione, potendo tali istruzioni essere avvenute in tempi diversi dalla sua presenza in azienda, peraltro, limitata ad un breve periodo.
Di particolare rilievo assume, invece, la deposizione del consulente del lavoro della società
, estraneo agli esiti della vicenda, il quale ha confermato la Parte_5 presenza di un rilevatore marcatempo: “sono stato consulente per la contabilità e buste paga di di fino all'anno 2021 o 2022, non ricordo di preciso, Parte_2 Parte_2 verso settembre 2022 dovrebbe essere. Mi occupavo dell'invio delle dichiarazioni dei redditi, della contabilità e delle buste paga dei dipendenti. La ditta mi faceva avere la documentazione tramite e poi sulla base di quella noi CP_1 CP_2
predisponevamo la dichiarazione fiscale e le buste paga. Per le buste paga la ditta ci indiava il foglio delle presenze”….. Se non ricordo male la ditta aveva a disposizione un rilevamento elettronico delle presenze, in base alle quali la ditta poi trascriveva le ore di presenza giornaliere su un foglio di calcolo che mi veniva inviato via email. Non so chi inviava le email, io ricevevo la email dalla ditta e sulla base di quella elaboravo le buste paga”…. Adr:
“Io mi interfacciavo con quando non trovavo risposta dalle dipendenti. Parte_2
Non so nulla in ordine alle trattative tra le dipendenti e io sapevo che Parte_2 le opposte erano state assunte come dipendenti.”
Appare, altresì, rilevante quanto dichiarato dal teste di parte opponente Tes_3
il quale, dichiarando di non conoscere delle trattative tra le parti in ordine
[...] all'ingresso delle opposte nella società, e dopo aver riferito di non conoscere le ragioni dell'assenza sul luogo di lavoro delle dipendenti, ha dichiarato che il titolare, e quindi il suo datore di lavoro, era , aggiungendo che la si occupava delle Persona_2 CP_2 consegne, aiutava anche in ufficio: “ è mia zia. Sono stato assunto dalla Controparte_1
ad ottobre 2021 come addetto a rifornire i distributori automatici nei vari clienti Parte_2
della società. Il mio datore di lavoro era . Ho lavorato fino al 2023. Persona_2
Nel periodo in cui ho lavorato prestavano attività lavorativa anche le opposte, era CP_1
in ufficio non so nello specifico cosa facesse, mentre svolgeva le mie stesse mansioni, CP_2
8 anche lei andava in giro a ricaricare i vari distributori automatici…. Adr: “i miei referenti erano sia che la A nostro avviso il titolare era poi è vero che la Pt_2 CP_1 Pt_2 aveva autonomia decisionale e autonomia nella prestazione lavorativa.” CP_1
Adr: “i miei orari lavorativi erano: dalle 8.00 fino alle 18/19 con una pausa pranzo di circa due ore all'inizio le presenze a lavoro venivano segnate da o dalla su CP_2 CP_1
un computer, facevano un foglio Excel credo. Poi arrivò la macchinetta per timbrare le presenze, non so di preciso quando, forse dopo un anno che sono arrivato. Io dimenticavo spesso di timbrare però la mia presenza era visibile quindi si segnava lo stesso la giornata lavorativa. Anche le opposte dovevano timbrare con il badge. La l'ho vista quasi CP_2
tutte le mattine, io però poi verso le 7.30/8.00 anche più tardi, me ne andavo per i vari distributori e quindi non ero in ufficio. Poi rientravo direttamente a fine servizio oppure secondo le necessità. Quando rientravo a fine servizio le opposte a volte c'erano, a volte no.”
A fronte di tali dichiarazioni si ritiene che non ci siano elementi univoci per confutare la volontà delle parti formalizzata nel contratto di assunzione, ma che anzi dalle dichiarazioni, pur generiche, rese dai testi escussi emerga che comunque la fosse inserita nel CP_2
processo organizzativo della società, rispettando un preciso orario di lavoro ed eseguendo le mansioni impiegatizie, per le quali era stata formalmente assunta. Non è emerso in alcun modo quel grado di autonomia decisionale e gestoria che dovrebbe far ritenere integrato un rapporto di collaborazione autonomo.
Le medesime considerazioni valgono per il rapporto di lavoro con la con l'unica CP_1 differenza che rispetto alla stessa i caratteri dell'autonomia operativa sono risultati più marcati, in ragione delle mansioni di responsabilità alla stessa formalmente assegnate per contratto.
I testi escussi hanno, infatti, confermato che la era addetta all'ufficio, pur non CP_1
riuscendo a riferire la natura specifica delle mansioni, affermando che era prevalentemente addetta all'incasso proveniente dai clienti ed alle trattative per eventuali rientri rateizzati, attività del tutto consone e congrue rispetto al livello di inquadramento assegnato, di natura apicale.
E' stato, altresì, provato che anche la fosse sottoposta alla rilevazione delle CP_1
presenze, così corroborando la natura etero organizzata e controllata della prestazione lavorativa.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2021 la gestisse anche un'attività Per_1
agricola inerente la produzione della canapa, tanto che alcuni testi escussi hanno riferito di
9 aver prestato attività lavorativa alle sue dipendenze, lavorando proprio nei magazzini della
. Parte_2
Tale circostanza non preclude, però, la concomitanza del rapporto di subordinazione oggetto del presente giudizio, considerando, peraltro, sia la diversità delle mansioni e delle attività inerenti le due imprese, e dall'altro lato, il fatto che la era formalmente CP_1
assunta con contratto a tempo parziale alle dipendenze della società opponente.
3.2. In definitiva sintesi, deve ritenersi che le risultanze della prova testimoniale non siano state in grado di provare la natura simulata del rapporto di subordinazione intercorso tra le parti e di superare la volontà negoziale delle parti contenuta nei contratti di assunzione, con la conseguenza che sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Ad ogni modo, come sopra esposto, anche volendo ammettere che le parti abbiano inteso concordare una diversa qualificazione del rapporto di collaborazione tra di loro intercorso, ciò non avrebbe comunque paralizzato in assoluto la pretesa economica vantata dalle opposte.
3.3. Quanto, invece, alla sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni, deve ritenersi che tale questione sia esulante dal presente giudizio, in quanto, da un lato le parti opposte hanno agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti indicati nelle buste paga trasmesse (in cui non risulta alcuna voce a titolo di mancato preavviso), mentre, dall'altro lato, la società opponente non ha sollevato alcuna eccezione di compensazione in tale senso, in termini, eventualmente di indennità per mancato preavviso.
In relazione, infine, alla ritenuta assenza dal lavoro delle opposte, i testi escussi non hanno saputo riferirne le ragioni, mentre, di converso, risulta dagli atti di causa che la da Per_1 maggio 2022 ha presentato all'azienda diversi certificati di malattia, tanto che le relative indennità sono state liquidate nelle buste paga, mentre nei confronti della risulta che CP_2
la contestazione disciplinare di assenza ingiustificata non è stata seguita da alcun provvedimento disciplinare, così ritenendosi tollerata o giustificata dall'azienda. La CP_2
sul punto, si difende affermando che dai documenti prodotti risulterebbe la sua collocazione in ferie forzate nel periodo di luglio, ma di tale evidenza non risulta effettivo riscontro nei messaggi in atti. L'unico riscontro delle ferie godute risulta, invece, dalle busta paga di giugno e luglio 2022, in cui risultano ferie annotate dal 13 giugno al 29 luglio 2022.
In conclusione, l'opposizione non può essere accolta e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
10 4. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo, nei valori di cui al D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2094/2022 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 267/2022 (R.G.
n. 1710/2022), emesso in data 20 ottobre 2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Teramo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 26.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(TE), alla Via San Michele, n. 2, Codice Fiscale , in proprio e nella C.F._1 qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della ditta “
[...]
, avente sede in Sant'Omero (TE), alla Via Capo di Parte_2
Fuori, s.n.c., Partita Iva , rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni Melchiorre, (Codice Fiscale ) C.F._2 titolare dell'indirizzo di PEC e dall'Avv. Email_1
Francesca Cipolloni (Codice Fiscale ) titolare dell'indirizzo di PEC C.F._3
elettivamente domiciliato in Bellante (TE), Via Email_2
Molise, n. 17, presso e nel loro studio, in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4
residente in [...];
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_5
residente in Controguerra (TE), Contrada Torretta n. 7 bis;
entrambe elettivamente domiciliate in Teramo al Viale Giuseppe Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. , che le rappresenta e CodiceFiscale_6
difende nel giudizio di cui al presente atto, giuste procure allegate al fascicolo telematico del
1 ricorso per decreto ingiuntivo del 12.10.2022; si indica di seguito l'indirizzo e-mail l'indirizzo di posta elettronica certificata domenico. Email_3 Email_4
ted il telefax 0861 611415 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi
[...]
e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “1) respingere il ricorso perché le ricorrenti sono state regolarmente e definitivamente pagate per tutte le spettanze dovute in relazione al lavoro svolto, per cui loro nulla è più dovuto;
2) revocare e /o annullare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Parte opposta: “1) rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso TA , in proprio e nella qualità di socio accomandatario Parte_1
e per l'effetto confermare il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 267/2022 (R.G. n. 1710/2022), emesso in data 20 ottobre 2022 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Teramo 2) accogliere in ogni caso la domanda di pagamento e, per l'effetto, condannare la , in solido con il Parte_2 socio accomandatario a pagare alle parti ricorrenti la somma di Parte_2
€.11.702,58, così ripartita:
- in favore di , €. 5.956,23 a titolo di mensilità maggio 2022, giugno 2022, Controparte_1 luglio 2022, agosto 2022, competenze di fine rapporto;
- in favore di , €. 5.646,35 a titolo di mensilità maggio 2022, ratei 13ma e Controparte_2
14ma, giugno 2022, luglio 2022, oltre interessi, rivalutazione e spese;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 30.11.2022 la società
ed il socio accomandatario Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2022 (R.G. Parte_2
n. 1710/2022) emesso in data 20 ottobre 2022, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale adito ingiungeva di pagare la somma di €. 11.702,58, oltre accessori e spese, di cui €.
5.956,23 in favore di a titolo di mensilità maggio 2022, giugno 2022, Controparte_1 luglio 2022, agosto 2022, competenze di fine rapporto ed €. 5.646,35 in favore di CP_2
a titolo di mensilità maggio 2022, giugno 2022, luglio 2022, competenze di fine
[...]
rapporto.
A sostegno della domanda assumevano l'assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti e la sussistenza, di contro, di una prestazione di opera continuativa e coordinata, caratterizzata, dunque, dalla mancanza degli indici costitutivi della subordinazione.
2 In particolare, la parte opponente deduceva di aver instaurato con le opposte un fittizio rapporto di lavoro subordinato, al solo fine di consentire l'ingresso delle medesime nella compagine sociale della Aggiungeva che tali trattative ebbero esito Parte_2
negativo, a seguito di contrasti insorti con il sig. nei primi del mese di giugno Parte_3
2022, tanto da condurre le opposte del tutto pretestuosamente e deliberatamente ad interrompere ogni rapporto di lavoro con l'opponente il quale le diffidava al rientro al lavoro.
Rilevava che l'assenza ingiustificata dal lavoro non dava diritto a percepire retribuzione né altro compenso o emolumento di natura retributiva, sottolineando che le opposte si dimettevano dal contratto per giusta causa per mancato pagamento delle mensilità da maggio a luglio 2022, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
Deduceva la costituzione, ad opera delle lavoratrici, di una società denominata GSE
Vending s.r.l., concentrata, a detta dell'opponente, sul medesimo settore merceologico della e quindi in concorrenza con la medesima. Parte_2
Contestava, altresì, l'indebita trattenuta, da parte delle lavoratrici, di beni di proprietà della , in particolare un mazzo contenente diciotto chiavi, una macchina erogatrice Parte_2 canapa light, marca HARWIN dell'Azienda Novasana S.r.l. e macchina HARWIN, Pc
“MacBook Pro” con caricabatteria.
A fronte di tali considerazioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
1.2. Si costituivano in giudizio e contestando il Controparte_1 Controparte_2
fondamento della opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. In ordine all'eccezione di simulazione sottolineavano che, a parte la infondatezza della doglianza, la stessa appariva priva di fondamento in ragione del fatto che trattandosi di eccezione di simulazione relativa e non assoluta, la medesima non era in grado di annullare la pretesa economica vantata, soprattutto alla luce della previsione di cui all'articolo 2 comma 1 del
D.lgs n. 81 del 2015.
Nel merito dell'opposizione confutavano l'assunto avversario, assumendo che le lavoratrici erano effettivamente assoggettate al potere etero organizzativo del titolare.
In ordine al quantum debeatur rilevavano l'assenza di contestazione da parte della società opponente, sottolineando, quanto all'asserito difetto di giusta causa delle dimissioni, che la in realtà, fu verbalmente posta in ferie dallo stesso , tant'è che CP_2 Pt_2
3 l'incontro in sede sindacale per chiarire il pretestuoso addebito si concluse senza alcun provvedimento disciplinare, mentre nei riguardi della lavoratrice le uniche assenze CP_1 erano dovute ad un intervento subito in data 9 maggio 2022 all'ospedale Gavazzeni di
Bergamo, tanto da essere posta regolarmente in congedo per malattia.
Concludevano, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 26.2.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La parte opponente concentra la propria difesa sulla ritenuta insussistenza dei caratteri della subordinazione dei due rispettivi contratti di lavoro azionati con il decreto ingiuntivo, sostenendo, in particolare, che i contratti di lavoro subordinati sottoscritti dalle ricorrenti avevano il solo fine di consentire loro di formalizzare un rapporto lavorativo, in attesa di entrare a far parte della compagine sociale della Parte_4
A supporto della propria tesi ha sostenuto che le lavoratrici erano autonome e non soggette alle direttive del titolare, tanto che, a seguito dell'esito negativo delle trattative, avevano costituito una nuova società in concorrenza con quella opponente.
Ha anche aggiunto che sempre per i contrasti insorti nei primi del mese di giugno 2022, le ricorrenti-opposte deliberatamente interrompevano ogni rapporto di lavoro con l'opponente, per poi dimettersi per giusta causa, dopo aver artatamente predisposto le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 al solo scopo di richiedere un licenziamento per giusta causa e inoltrare domanda per la NASPI.
3. Tanto premesso, in punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la
4 nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In tema di simulazione del contratto, invece, va sottolineato che la stessa può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, non essendo, di converso, necessario che sia proposta con domanda riconvenzionale quando è diretta solo a contrastare l'avversa pretesa di adempimento.
Nella simulazione assoluta sono presenti un contratto simulato che le parti non vogliono e l'accordo simulatorio e, cioè, la comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio soltanto in apparenza produttivo di effetti giuridici;
nella simulazione relativa coesistono, oltre all'accordo simulatorio che consiste nella comune intenzione delle parti di rendere palese un negozio produttivo di effetti apparenti diversi da quelli realmente voluti e dissimulati, il contratto simulato che non è voluto e quello dissimulato che è realmente voluto.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la società opponente non eccepisce la simulazione assoluta del contratto di lavoro, ma eccepisce una simulazione relativa, assumendo che la volontà delle parti fosse quella di costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anziché un rapporto di subordinazione.
Ebbene, si ritiene che tale eccezione, aldilà della fondatezza o meno nel merito, non sia di per sé tale da paralizzare in tutto la pretesa delle ricorrenti, in quanto, anche nell'ambito del rapporto di collaborazione, sussiste il diritto al pagamento del compenso maturato.
Ciò considerando, soprattutto, che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.lgs n. 81 del
2015: “
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
5 prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Ad ogni modo, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale non sia emerso che la volontà delle parti fosse quella di simulare la natura subordinata del rapporto di lavoro e di voler costituire un rapporto di collaborazione autonomo, non essendo state le dichiarazioni testimoniali in grado di superare la volontà negoziale delle parti formalizzata nei contratti.
Valga, peraltro, aggiungere che nel caso di specie, la precostituzione di un rapporto di subordinazione non rappresentava la premessa necessaria per il futuro inserimento delle ricorrenti nella compagine societaria, nel senso che tale progressivo processo di inserimento sarebbe potuto avvenire anche nell'ambito di un rapporto di collaborazione diverso da quello formalizzato.
Ma passando ad analizzare le risultanze istruttorie, si ritiene utile partire dai documenti prodotti.
è stata assunta alle dipendenze della società opponente in data 3 maggio Controparte_2
2019, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di impiegata amministrativa, inquadrata al 5° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 1 luglio 2022 le veniva contestata l'assenza sul luogo di lavoro a far data dal 13 giugno 2022, a cui non seguiva provvedimento disciplinare. Successivamente, in data 30 agosto 2022, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.
Ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle mensilità maggio 2022, ratei
13ma e 14ma, giugno 2022, luglio 2022, come risultanti dalle buste paga prodotte, riservandosi, invece, di agire in via ordinaria per la mensilità di agosto 2022 e del TFR, in quanto non consegnate.
è stata, invece, assunta in data 11.11.2020, in forza di contratto di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 20 ore settimanali, con mansioni di responsabile di azienda, inquadrata al 1° livello del CCNL Commercio e
Terziario.
In data 30 agosto 2022 rassegnava dimissioni volontarie per giusta causa ed ha agito in giudizio in via monitoria al fine di ottenere il pagamento delle mensilità maggio 2022, giugno
6 2022, luglio 2022, agosto 2022 e competenze di fine rapporto, riservando di agire in via separata per il TFR, in mancanza di relativa busta paga.
Le somme pretese con il decreto ingiuntivo trovano fondamento nelle buste paga emesse dalla società opponente ed in quanto tali, come noto, rivestono carattere di confessione stragiudiziale.
Nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Sempre sotto il profilo delle risultanze documentali, costituisce un rilevante elemento indiziario della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche la circostanza che per il periodo pregresso rispetto a quello oggetto della domanda monitoria (quindi dal 2019 per la dal 2020 per la , la società opponente abbia sempre provveduto a CP_2 CP_1
corrispondere alle opposte le retribuzioni dovute mensilmente, in base alle buste paga emesse.
Il valore probatorio dei suddetti documenti non risulta scalfito dalle risultanze della prova testimoniale.
Ed infatti, quanto al rapporto di lavoro con nessuno dei testi escussi ha Controparte_2
messo in dubbio la natura subordinata dello stesso, tanto è vero che la dipendente era soggetta, non solo al rispetto dell'orario di lavoro predeterminato e registrato per il tramite di un cartellino marcatempo, ma risulta documentalmente provato che fosse sottoposta anche al potere disciplinare del titolare, che infatti, le ha contestato formalmente l'assenza dal lavoro dal posto di lavoro. Ciò rende particolarmente evidente l'infondatezza dell'eccezione di simulazione relativa sollevata dalla società opponente.
Più in particolare, il teste si è limitato a riferire di aver visto Testimone_1
e lavorare nel magazzino, ma senza conoscere la natura Controparte_2 Controparte_1 dei loro rapporti con la società: “non so se le opposte erano state effettivamente assunte, so che lavorava alla perché le ho viste al magazzino, non so se erano assunte o Parte_2 meno”.
Il teste , dopo aver riferito di aver lavorato per un'attività agricola Testimone_2 inerente la rispetto alla ha riferito: “Sapevo che e Per_1 CP_2 CP_1 CP_2
7 lavoravano per la , in realtà l'ho saputo dopo, non subito, verso dicembre, Parte_2
dopo qualche settimana che lavoravo lì. Da quello che vedevo la usciva con il CP_2
furgone e rientrava a prendere la merce, la stava sempre in ufficio. Ho saputo CP_1
dopo che e lavorassero per la CAFFEMTIK, io lavoravo per la CP_1 CP_2
Non vedevo nessuno in magazzino che desse istruzioni e direttive nei confronti CP_1 delle opposte”. Il fatto che il teste dichiari di non aver visto nessuno in magazzino dare istruzioni nei confronti delle opposte nulla dice circa la negazione dei caratteri della subordinazione, potendo tali istruzioni essere avvenute in tempi diversi dalla sua presenza in azienda, peraltro, limitata ad un breve periodo.
Di particolare rilievo assume, invece, la deposizione del consulente del lavoro della società
, estraneo agli esiti della vicenda, il quale ha confermato la Parte_5 presenza di un rilevatore marcatempo: “sono stato consulente per la contabilità e buste paga di di fino all'anno 2021 o 2022, non ricordo di preciso, Parte_2 Parte_2 verso settembre 2022 dovrebbe essere. Mi occupavo dell'invio delle dichiarazioni dei redditi, della contabilità e delle buste paga dei dipendenti. La ditta mi faceva avere la documentazione tramite e poi sulla base di quella noi CP_1 CP_2
predisponevamo la dichiarazione fiscale e le buste paga. Per le buste paga la ditta ci indiava il foglio delle presenze”….. Se non ricordo male la ditta aveva a disposizione un rilevamento elettronico delle presenze, in base alle quali la ditta poi trascriveva le ore di presenza giornaliere su un foglio di calcolo che mi veniva inviato via email. Non so chi inviava le email, io ricevevo la email dalla ditta e sulla base di quella elaboravo le buste paga”…. Adr:
“Io mi interfacciavo con quando non trovavo risposta dalle dipendenti. Parte_2
Non so nulla in ordine alle trattative tra le dipendenti e io sapevo che Parte_2 le opposte erano state assunte come dipendenti.”
Appare, altresì, rilevante quanto dichiarato dal teste di parte opponente Tes_3
il quale, dichiarando di non conoscere delle trattative tra le parti in ordine
[...] all'ingresso delle opposte nella società, e dopo aver riferito di non conoscere le ragioni dell'assenza sul luogo di lavoro delle dipendenti, ha dichiarato che il titolare, e quindi il suo datore di lavoro, era , aggiungendo che la si occupava delle Persona_2 CP_2 consegne, aiutava anche in ufficio: “ è mia zia. Sono stato assunto dalla Controparte_1
ad ottobre 2021 come addetto a rifornire i distributori automatici nei vari clienti Parte_2
della società. Il mio datore di lavoro era . Ho lavorato fino al 2023. Persona_2
Nel periodo in cui ho lavorato prestavano attività lavorativa anche le opposte, era CP_1
in ufficio non so nello specifico cosa facesse, mentre svolgeva le mie stesse mansioni, CP_2
8 anche lei andava in giro a ricaricare i vari distributori automatici…. Adr: “i miei referenti erano sia che la A nostro avviso il titolare era poi è vero che la Pt_2 CP_1 Pt_2 aveva autonomia decisionale e autonomia nella prestazione lavorativa.” CP_1
Adr: “i miei orari lavorativi erano: dalle 8.00 fino alle 18/19 con una pausa pranzo di circa due ore all'inizio le presenze a lavoro venivano segnate da o dalla su CP_2 CP_1
un computer, facevano un foglio Excel credo. Poi arrivò la macchinetta per timbrare le presenze, non so di preciso quando, forse dopo un anno che sono arrivato. Io dimenticavo spesso di timbrare però la mia presenza era visibile quindi si segnava lo stesso la giornata lavorativa. Anche le opposte dovevano timbrare con il badge. La l'ho vista quasi CP_2
tutte le mattine, io però poi verso le 7.30/8.00 anche più tardi, me ne andavo per i vari distributori e quindi non ero in ufficio. Poi rientravo direttamente a fine servizio oppure secondo le necessità. Quando rientravo a fine servizio le opposte a volte c'erano, a volte no.”
A fronte di tali dichiarazioni si ritiene che non ci siano elementi univoci per confutare la volontà delle parti formalizzata nel contratto di assunzione, ma che anzi dalle dichiarazioni, pur generiche, rese dai testi escussi emerga che comunque la fosse inserita nel CP_2
processo organizzativo della società, rispettando un preciso orario di lavoro ed eseguendo le mansioni impiegatizie, per le quali era stata formalmente assunta. Non è emerso in alcun modo quel grado di autonomia decisionale e gestoria che dovrebbe far ritenere integrato un rapporto di collaborazione autonomo.
Le medesime considerazioni valgono per il rapporto di lavoro con la con l'unica CP_1 differenza che rispetto alla stessa i caratteri dell'autonomia operativa sono risultati più marcati, in ragione delle mansioni di responsabilità alla stessa formalmente assegnate per contratto.
I testi escussi hanno, infatti, confermato che la era addetta all'ufficio, pur non CP_1
riuscendo a riferire la natura specifica delle mansioni, affermando che era prevalentemente addetta all'incasso proveniente dai clienti ed alle trattative per eventuali rientri rateizzati, attività del tutto consone e congrue rispetto al livello di inquadramento assegnato, di natura apicale.
E' stato, altresì, provato che anche la fosse sottoposta alla rilevazione delle CP_1
presenze, così corroborando la natura etero organizzata e controllata della prestazione lavorativa.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2021 la gestisse anche un'attività Per_1
agricola inerente la produzione della canapa, tanto che alcuni testi escussi hanno riferito di
9 aver prestato attività lavorativa alle sue dipendenze, lavorando proprio nei magazzini della
. Parte_2
Tale circostanza non preclude, però, la concomitanza del rapporto di subordinazione oggetto del presente giudizio, considerando, peraltro, sia la diversità delle mansioni e delle attività inerenti le due imprese, e dall'altro lato, il fatto che la era formalmente CP_1
assunta con contratto a tempo parziale alle dipendenze della società opponente.
3.2. In definitiva sintesi, deve ritenersi che le risultanze della prova testimoniale non siano state in grado di provare la natura simulata del rapporto di subordinazione intercorso tra le parti e di superare la volontà negoziale delle parti contenuta nei contratti di assunzione, con la conseguenza che sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Ad ogni modo, come sopra esposto, anche volendo ammettere che le parti abbiano inteso concordare una diversa qualificazione del rapporto di collaborazione tra di loro intercorso, ciò non avrebbe comunque paralizzato in assoluto la pretesa economica vantata dalle opposte.
3.3. Quanto, invece, alla sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni, deve ritenersi che tale questione sia esulante dal presente giudizio, in quanto, da un lato le parti opposte hanno agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento degli emolumenti indicati nelle buste paga trasmesse (in cui non risulta alcuna voce a titolo di mancato preavviso), mentre, dall'altro lato, la società opponente non ha sollevato alcuna eccezione di compensazione in tale senso, in termini, eventualmente di indennità per mancato preavviso.
In relazione, infine, alla ritenuta assenza dal lavoro delle opposte, i testi escussi non hanno saputo riferirne le ragioni, mentre, di converso, risulta dagli atti di causa che la da Per_1 maggio 2022 ha presentato all'azienda diversi certificati di malattia, tanto che le relative indennità sono state liquidate nelle buste paga, mentre nei confronti della risulta che CP_2
la contestazione disciplinare di assenza ingiustificata non è stata seguita da alcun provvedimento disciplinare, così ritenendosi tollerata o giustificata dall'azienda. La CP_2
sul punto, si difende affermando che dai documenti prodotti risulterebbe la sua collocazione in ferie forzate nel periodo di luglio, ma di tale evidenza non risulta effettivo riscontro nei messaggi in atti. L'unico riscontro delle ferie godute risulta, invece, dalle busta paga di giugno e luglio 2022, in cui risultano ferie annotate dal 13 giugno al 29 luglio 2022.
In conclusione, l'opposizione non può essere accolta e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
10 4. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo, nei valori di cui al D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2094/2022 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 267/2022 (R.G.
n. 1710/2022), emesso in data 20 ottobre 2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Teramo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 26.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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