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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 08/07/2025 il giudice Massimo Ginesi da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lettura delle note depositate dai difensori
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale.
Omette lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, adempimenti incompatibili con la trattazione scritta
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice Massimo
Ginesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 971 / 2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. SANTONI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, per mandato in atti
Attrice
contro
[C.F. ], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_1 C.F._1
Marco Caporale per delega in atti
Convenuto
E contro
, e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Convenuti contumaci
OGGETTO:Altri contratti d'opera ______
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 19.5.2025 ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è risultata infondata e deve essere respinta.
2 Era onere dell'attore provare ex art 2697 comma I c.c. il fatto costitutivo del proprio diritto, vieppiù a fronte della prova dei pagamenti fornita dal convenuto.
Pur non potendosi ritenere ammissibile il disconoscimento delle firme sui DDT, in quanto tardivo (produzioni effettuate con la citazione e disconoscimento avvenuto solo con la prima memoria istruttoria), va rilevato che il doc. 1 prodotto dall'attore non contiene un preventivo ma unicamente i disegni degli infissi, di talché non è dato comprendere quale fosse 'l'importo effettivo delle opere commissionate e pagate, al fine di determinare l'imputazione dei pagamenti e l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle saldate .
LA circostanza diviene dirimente a fronte dei versamenti effettuati e documentati dal convenuto, che riallocano in capo all'attore l'onere di dimostrare che sussistono ulteriori ragioni di credito non soddisfatte.
A tal fine non possono valere né i preventivi unilaterali addotti solo con la seconda memoria istruttoria (così che appare inusuale che quel documento non sia stato prodotto già con la citazione alfine di delineare sin da principio il thema decidendum ed il petitum,
ma solo dopo che il convenuto ha mostrato di aver eseguito pagamenti).
In ogni caso tale preventivo non appare in alcun modo collegabile in via inequivocabile ai
DDT allegati né, tale complesso documentale, consente di determinare le ragioni di credito dell'attore così come indicate in citazione dimsotrando, semmai, unicamente la cosnegna di alcuni materiali, dei quali non è noto né il costo né la loro riconducibilità
alla domanda.
Nessun ausilio deriva dalle prove assunte, rimaste ad un livello di genericità del tutto inidoneo ad assolvere all'onere probatorio in capo all'attore, mentre la fattura (vieppiù a fronte della mancanza di prova della sua registrazione nei libri contabili, imputet sibi se -
aldilà del termine di legge per la conservazione dei documenti - l'attore non ha ritenuto di conservare prova a fronte di un credito asseritamente non soddisfatto) rimane documento unilaterale che nulla prova circa il credito vantato: “la fattura, ancorché
3 annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può
riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126).
Va ancora rilevato che nel giudizio di cognizione (autonomo o susseguente fase monitoria) le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24
luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib.
Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio
1991).
Le spese seguono la soccombenza con riguardo alla parte costituita e possono essere liquidate secondo valori minimi di scaglione ex DM 147/2022 avuto riguardo al petitum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da nei confronti dei convenuti Parte_1
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 2.540,00 oltre a spese generali 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 08/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 08/07/2025 il giudice Massimo Ginesi da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lettura delle note depositate dai difensori
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale.
Omette lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, adempimenti incompatibili con la trattazione scritta
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice Massimo
Ginesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 971 / 2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022
, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. SANTONI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, per mandato in atti
Attrice
contro
[C.F. ], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_1 C.F._1
Marco Caporale per delega in atti
Convenuto
E contro
, e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Convenuti contumaci
OGGETTO:Altri contratti d'opera ______
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 19.5.2025 ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è risultata infondata e deve essere respinta.
2 Era onere dell'attore provare ex art 2697 comma I c.c. il fatto costitutivo del proprio diritto, vieppiù a fronte della prova dei pagamenti fornita dal convenuto.
Pur non potendosi ritenere ammissibile il disconoscimento delle firme sui DDT, in quanto tardivo (produzioni effettuate con la citazione e disconoscimento avvenuto solo con la prima memoria istruttoria), va rilevato che il doc. 1 prodotto dall'attore non contiene un preventivo ma unicamente i disegni degli infissi, di talché non è dato comprendere quale fosse 'l'importo effettivo delle opere commissionate e pagate, al fine di determinare l'imputazione dei pagamenti e l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle saldate .
LA circostanza diviene dirimente a fronte dei versamenti effettuati e documentati dal convenuto, che riallocano in capo all'attore l'onere di dimostrare che sussistono ulteriori ragioni di credito non soddisfatte.
A tal fine non possono valere né i preventivi unilaterali addotti solo con la seconda memoria istruttoria (così che appare inusuale che quel documento non sia stato prodotto già con la citazione alfine di delineare sin da principio il thema decidendum ed il petitum,
ma solo dopo che il convenuto ha mostrato di aver eseguito pagamenti).
In ogni caso tale preventivo non appare in alcun modo collegabile in via inequivocabile ai
DDT allegati né, tale complesso documentale, consente di determinare le ragioni di credito dell'attore così come indicate in citazione dimsotrando, semmai, unicamente la cosnegna di alcuni materiali, dei quali non è noto né il costo né la loro riconducibilità
alla domanda.
Nessun ausilio deriva dalle prove assunte, rimaste ad un livello di genericità del tutto inidoneo ad assolvere all'onere probatorio in capo all'attore, mentre la fattura (vieppiù a fronte della mancanza di prova della sua registrazione nei libri contabili, imputet sibi se -
aldilà del termine di legge per la conservazione dei documenti - l'attore non ha ritenuto di conservare prova a fronte di un credito asseritamente non soddisfatto) rimane documento unilaterale che nulla prova circa il credito vantato: “la fattura, ancorché
3 annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma,
al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può
riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126).
Va ancora rilevato che nel giudizio di cognizione (autonomo o susseguente fase monitoria) le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24
luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib.
Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio
1991).
Le spese seguono la soccombenza con riguardo alla parte costituita e possono essere liquidate secondo valori minimi di scaglione ex DM 147/2022 avuto riguardo al petitum
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da nei confronti dei convenuti Parte_1
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 2.540,00 oltre a spese generali 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 08/07/2025
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