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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1493 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),entrambi elettivamente domiciliati in ZA (CZ) alla C.F._2
Via Corso Garibaldi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Isabella Erminia Mangone che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 20 settembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in ZA (CZ) in data Parte_2
19 febbraio 1983, in costanza del quale erano nati due figli, e (nati Per_1 Per_2
rispettivamente il 23.10.1983 e il 04.01.1991), entrambi economicamente autonomi
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 1 di 4 - deducevano che a causa di insanabili diversità caratteriali la convivenza era divenuta intollerabile;
di talché erano giunti consensualmente alla decisione di separarsi.
Dichiaravano, inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione personale delle parti, da sostituire con il deposito di sintetiche note di trattazione scritta ex art. 473-bis 51 c.p.c.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa famigliare sita in ZA (CZ),alla Via Giovanni XXIII n. 21, con tutti gli arredi ivi presenti, resterà nella disponibilità della sig.ra che Parte_1
continuerà a condurla oin via esclusiva insieme al figlio con lei Per_2
convivente.
L'altro coniuge, già trasferito da tempo a Bolzano per ragioni lavorative ed ivi residente a[...] non vi avrà più accesso e riconsegnerà le chiavi alla OR , al deposito del presente ricorso e se ne allontanerà Pt_1
definitivamente portando con sé i propri indumenti ed effetti personali;
3. il Sig. verserà a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario alla Pt_2
moglie , entro il giorno 10 di ogni mese, a far data del deposito del Parte_1 ricorso, la somma mensile di € 400,00 che verranno versate sul conto Posta Pay
Evolution n. 5333171134268370 intestato alla medesima IBAN n. IT 36V 3608 105
138 285 613 285 617”.
1.1. All'udienza cartolare del 12 marzo 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 16 aprile 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 2 di 4 possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2
separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1493 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
28.03.1962 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio concordatario in ZA (CZ) il 19 febbraio 1983 (Anno
1983, Parte I, Serie N. 1,), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
18 giugno 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1493 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),entrambi elettivamente domiciliati in ZA (CZ) alla C.F._2
Via Corso Garibaldi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Isabella Erminia Mangone che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 20 settembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in ZA (CZ) in data Parte_2
19 febbraio 1983, in costanza del quale erano nati due figli, e (nati Per_1 Per_2
rispettivamente il 23.10.1983 e il 04.01.1991), entrambi economicamente autonomi
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 1 di 4 - deducevano che a causa di insanabili diversità caratteriali la convivenza era divenuta intollerabile;
di talché erano giunti consensualmente alla decisione di separarsi.
Dichiaravano, inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione personale delle parti, da sostituire con il deposito di sintetiche note di trattazione scritta ex art. 473-bis 51 c.p.c.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa famigliare sita in ZA (CZ),alla Via Giovanni XXIII n. 21, con tutti gli arredi ivi presenti, resterà nella disponibilità della sig.ra che Parte_1
continuerà a condurla oin via esclusiva insieme al figlio con lei Per_2
convivente.
L'altro coniuge, già trasferito da tempo a Bolzano per ragioni lavorative ed ivi residente a[...] non vi avrà più accesso e riconsegnerà le chiavi alla OR , al deposito del presente ricorso e se ne allontanerà Pt_1
definitivamente portando con sé i propri indumenti ed effetti personali;
3. il Sig. verserà a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario alla Pt_2
moglie , entro il giorno 10 di ogni mese, a far data del deposito del Parte_1 ricorso, la somma mensile di € 400,00 che verranno versate sul conto Posta Pay
Evolution n. 5333171134268370 intestato alla medesima IBAN n. IT 36V 3608 105
138 285 613 285 617”.
1.1. All'udienza cartolare del 12 marzo 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 16 aprile 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 2 di 4 possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2
separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1493 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
28.03.1962 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio concordatario in ZA (CZ) il 19 febbraio 1983 (Anno
1983, Parte I, Serie N. 1,), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
18 giugno 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1493/2024 - Pagina 4 di 4