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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 16/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 245 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PROZZO ANGELO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termoli al C.so
Nazionale n. 75, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CO C.F._2 dall'Avv.to D'ETTORRE ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termoli, Piazza Bega n. 28, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
e
(P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Accertare e dichiarare che l'attrice ha posseduto uti dominus per oltre 20 anni i beni immobili per cui è causa, così individuati: Immobile sito in Portocannone (CB), alla via pagina 1 di 10 Pietro Nenni nr. 16, piano terra, censito al foglio 17, particella 119, sub.7 Immobile sito in Portocannone
(CB), alla via Salvador Allende snc, piano terra, censito al foglio 17, particella 117, sub. 4 e particella 117, sub., 5; Immobile sito in Portocannone (CB), alla Strada Comunale Buccaro snc, piano terra, censito al foglio
17, particella 117, sub.7; 2. conseguentemente, dichiarare l'acquisto per usucapione a favore dell'attrice di quei beni immobili o, comunque, di quei beni di cui verrà accertato il possesso in corso di giudizio;
3. dichiarare nulla l'ipoteca iscritta a favore di ora (reg. gen. Controparte_3 Controparte_2
12936, reg. part. 2469, n. rep. 11335);
4. autorizzare l' e la competente Conservatoria dei Registri CP_4
Immobiliari, con dispensa di responsabilità del Conservatore, ad effettuare le variazioni nei termini indicati in favore dell'attore;
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte convenuta: “In via riconvenzionale A)Previa ricostruzione, valutazione e determinazione della consistenza dell'asse ereditario, comprensiva dei debiti, oneri ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e quantificarsi la quota di legittima di spettanza della sig.ra Persona_1 CP_5 Parte_1
B) Redigersi e determinarsi relativo progetto di divisione dei beni ereditari, sempre comprensivo delle
[...] quote dei debiti ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e la sig.ra Persona_1 [...]
In via principale e nel merito, C) Rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in CP_5 fatto e in diritto. D) Dichiarare pertanto inammissibili ed infondata la domanda di usucapione avanzata dalla sig.ra Comunque, E) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 sorella e l esponendo di possedere CO Controparte_2 uti domino, in modo esclusivo, continuo, pubblico e pacifico, sin dal marzo 1984, i seguenti beni immobili: A) Immobile in Portocannone, in Via Pietro Nenni n. 16, piano terra, censito al foglio 17, p.lla 119, sub. 7; B) Immobile in Portocannone, in Via Salvador Allende snc, piano terra e piano primo, censito al foglio 17, p.lla 117, sub. 4 e p.lla 117, sub.5; C) Immobile in
Portocannone, Strada Comunale Buccaro snc, piano terra, censito al foglio 17, p.lla 117, sub.7.
L'attrice ha esposto che “i formali intestatari di detti immobili risultano essere gli eredi del de cuius , nato a [...] il [...] [..] e deceduto in data 20.12.2013, Persona_1
e della di lui moglie nata a [...] il [...] […] e deceduta il CP_5
1.2.2021 a Larino, quali: . L'attrice ha sostenuto che di tali beni si CO sarebbe presa cura essa stessa in via esclusiva, accollandosi per intero i costi per la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione e utilizzandoli, unitamente alla propria famiglia, con tutte le prerogative tipiche del proprietario, nel pieno disinteresse “dei formali pagina 2 di 10 intestatari dei beni”, i quali mai hanno esercitato le azioni tipiche del proprietario, prestando piena acquiescenza al possesso dell'odierna attrice. Inoltre, dalla perizia tecnica sui beni in questione, demandata ad un proprio tecnico di fiducia, l'attrice si avvedeva di un'ipoteca impressa su detti beni a garanzia di un credito esattoriale vantato nei confronti di ER ipoteca che andrebbe rimossa in ragione del proprio acquisto, a titolo originario, di
[...] tali beni.
2. Si è costituita chiedendo, in primo luogo, il rigetto dell'avversa CO azione e spiegando, nel contempo, domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria.
La convenuta ha premesso che i cespiti rivendicati in proprietà dall'attrice fanno parte di un unico stabile, i cui proprietari erano - quest'ultima succeduta Controparte_6 CP_5 ab intestato al marito premorto -, entrambi genitori della odierna attrice e della convenuta. I beni immobili che l'attrice riterrebbe di aver usucapito, secondo la convenuta, sarebbero stati invece solo concessi in uso all'attrice dai coniugi difatti, , CP_7 Persona_1 deceduto in data 20.12.2013, aveva continuato ad esercitare nello stabile in questione la propria attività di artigiano sino al 2009 mentre i tributi relativi a tali immobili sono sempre stati corrisposti dai genitori dell'attrice e, dipoi, da Inoltre, l'attrice si CO trasferiva presso l'abitazione in Portocannone alla Via Nenni solo a far data dal 2007, come da certificato versato in atti, avendo prima beneficiato di un alloggio popolare di pertinenza dello
IACP dal 24.02.1997 al 05.09.2007, come da regolare contratto di locazione. Né sarebbe rispondente al vero la circostanza che la convenuta si fosse disinteressata della cura degli immobili e dell'esercizio dei relativi diritti, avendo invece provveduto personalmente a farsi carico di oneri e tributi afferenti all'intero stabile e avendo operato gli interventi di manutenzione necessari.
Infine, a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata, la convenuta ha esposto che
“la sig.ra è divenuta per successione testamentaria, proprietaria della CO quota di maggioranza dell'intero stabile oggetto di causa, ivi inclusi i cespiti per i quali la sig.ra invoca l'intervenuta usucapione. Si rende pertanto necessario procedersi, Parte_1 previa determinazione della quota di legittima spettante in capo alla sig.ra Parte_1 alla divisione dell'asse ereditario, comprensivo dei debiti, oneri ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e (cfr. pag. 2 comparsa di Persona_1 CP_5 risposta).
3. L' , ancorché regolarmente citata, non si è costituita e Controparte_2 pagina 3 di 10 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prova orale e, all'esito – rectius, ad ultimazione della prova orale con l'ultimo testimone ammesso a prova contraria-, con provvedimento presidenziale del 3.4.2024, è stata assegnata allo scrivente
Magistrato che, ultimata la prova testimoniale con l'ultimo testimone ammesso a prova contraria, rinviava la causa per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
5. Preliminarmente, va dichiarata la nullità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta all'atto della sua costituzione.
Non può non osservarsi che la domanda di scioglimento della comunione così come proposta dalla convenuta è manifestamente carente, in primo luogo, con riguardo all'individuazione dei singoli beni caduti in successione e appartenuti al de cuius ER
; rispetto a tali beni, si ha contezza solamente di quelli rivendicati in proprietà
[...] dall'attrice, per avere la convenuta esposto che detti immobili costituiscono parte dell'intero stabile appartenuto all' stabile che, tuttavia, non è stato in alcun modo descritto ER
(prima ancora che documentato nelle singole unità) nella sua consistenza, di talché sono rimasti del tutto sconosciuti gli ulteriori beni costituenti la massa ereditaria. Parimenti, del tutto omessa è anche l'individuazione dei beni appartenuti alla de cuius sul punto, la CP_5 convenuta si è limitata a riversare tra gli allegati un testamento con cui la Pace lasciava tutti i suoi beni (non indicati) alla convenuta, nominandola sua erede universale, ma tale documento non solo è rimasto del tutto sguarnito di puntuale allegazione sotto il profilo assertivo nell'ambito delle difese della convenuta, ma, soprattutto, da esso non è possibile trarre- di tutta evidenza- la consistenza della massa e, quindi, i singoli beni costituenti l'asse – beni che avrebbero dovuto essere identificati e supportati da idonea documentazione atta a dimostrare la titolarità di essi in capo alla de cuius-. Infine, la convenuta dà atto di “debiti, oneri ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e ma Persona_1 CP_5 nulla viene specificatamente indicato in ordine agli stessi (fonte, stato dei pagamenti ecc.), limitandosi a riversare in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. copie di bonifici e cambiali senza alcuna allegazione esplicativa neppure nella relativa memoria.
Orbene, premesso che tardiva è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale sollevata dall'attrice solo nella memoria n. 1 ex art. 183, co. sesto c.p.c., essendosi limitata, pagina 4 di 10 nelle note sostitutive dell'udienza di prima comparizione e trattazione, a contestare genericamente la domanda della convenuta ma non a eccepirne la nullità ex art. 167, co. 2
c.p.c. (si rammenti che la memoria di cui al (previgente e applicabile ratione temporis) art. 183, sesto comma, numero 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione: v. ex multis Cass. n. 30745 del 26/11/2019, Rv. 656177; n. 9880 del 13/05/2016,
Rv. 639817-01; n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877-01; n. 25409 del 12/11/2013, Rv. 629119
- 01; Sez. U. n. 3567 del 14/02/2011, Rv. 616565-01), ciò nondimeno il convenuto, nel replicare ad essa nella seconda memoria, ha insistito per la validità della propria domanda così come formulata, senza chiedere alcun termine per integrarla. Né può rilevare il mancato rilievo d'ufficio della nullità da parte del primo giudice, poiché tanto non esonera (anzi, lo onera: cfr. giurisprudenza menzionata di seguito) il convenuto, a ciò interessato, dal chiedere la concessione di un termine per poter sanare la nullità, ancorché avvedutosi della lacuna solo dopo la contestazione dell'attrice – o anche solo nel dubbio della sussistenza di una siffatta nullità- e così esponendosi a soccombere rispetto a tali rilievi in assenza di sanatoria, non più invocabile in appello (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/06/2023, n.16517 e la giurisprudenza ivi citata con riguardo all'onere del convenuto di chiedere, nel dubbio, la concessione di apposito termine per integrare la domanda).
6. Venendo allora alla domanda principale, va premesso che dalle visure in atti (unica documentazione prodotta con riguardo alla titolarità dei beni) emerge che gli immobili di cui l'attrice assume aver conseguito l'acquisto a titolo originario appartenevano, sino alla data della sua morte avvenuta in data 20.12.2013, al de cuius padre dell'attrice. Si Persona_1 desume poi dalle allegazioni concordi delle parti che all' succedevano ab intestato la ER coniuge poi deceduta in data 1.2.2021, e le due figlie, odierne parti in causa. CP_5
Avendo l'attrice dedotto di essere nel possesso esclusivo, continuo, pubblico e pacifico dei beni sin dal marzo 1984, la stessa è onerata della prova di aver usucapito i suddetti beni nei confronti del padre, Persona_1
In punto di onere della prova, giova rammentare che l'usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.)
è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario che si realizza, per i beni immobili, con il possesso esercitato pubblicamente, pacificamente
(art. 1163 c.c.), in modo continuato e senza interruzioni (art. 1165 e 1167 c.c.) per oltre venti anni, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa pagina 5 di 10 durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (art. 1141 c.c.). Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art. 1144 c.c.).
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus, dimostrando cioè di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è necessaria, infatti, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 3/11/2021, n. 31238).
Inoltre, deve rammentarsi ancora che la Suprema Corte ha costantemente affermato che stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto nel tempo del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla res integrante le componenti oggettive e soggettive necessarie per usucapire un bene (cfr. Cass., 8 giugno 2007,
n. 13443; Cass., 27 aprile 2006, n. 9661; Cass., 26 novembre 2004, n. 22290; Cass., 16 settembre 2004, n. 18651). In particolare, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 29/5/15, n. 11277).
Inoltre, la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 15/2/2022, n. 4931).
Infine, l'elemento soggettivo è altresì escluso qualora l'intestatario del bene non abbia pagina 6 di 10 dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cassazione civile, sez. II, sentenza del
27/02/2007, n. 4444).
6.1. A mente delle coordinate giurisprudenziali che precedono e venendo allora al caso di specie, reputa il Tribunale che l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Partendo dall'immobile ad uso abitativo, posto in via Pietro Nenni n. 16, il teste
[...]
, zio di entrambe le parti in causa e su cui non sono emersi elementi di dubbio in Tes_1 punto di credibilità e attendibilità in ordine alle dichiarazioni rese (anzi, ricche di riscontri, come si dirà), in risposta ai capitoli di prova della parte attrice ha riferito che “dove ora c'è
l'abitazione di prima c'era la falegnameria di mio cognato. Poi lui, prima del 1984 si è Parte_1 spostato con la falegnameria e, in vista del matrimonio della figlia ha ristrutturato quel locale da adibire Pt_1 poi ad abitazione. Se non sbaglio, la ditta incaricata dei lavori fu quella di . Tale Persona_2 circostanza trova riscontro nella perizia di parte attrice, ove si dà conto che l'appartamento in questione era originariamente destinato a falegnameria e, solo con cambio di destinazione d'uso, realizzato con parere della commissione edilizia del 1987, è mutato ad uso civile abitazione.
Il teste ha riferito poi che concesse solo in uso l'appartamento in Persona_1 questione alla figlia conservando le chiavi dell'appartamento e occupandosi della Pt_1 ristrutturazione dell'immobile a proprie spese nonché delle imposte e oneri relativi. Tale ultima dichiarazione risulta supportata dalla documentazione versata dalla convenuta, costituita dalle ricevute di pagamento relative a imposte comunali sull'immobile in via Pietro Nenni n. 16 (cfr. causali delle utenze idriche e tari, specificatamente riferite al civico n. 16), mentre ai fini di causa è irrilevante che il de cuius non avesse onorato tutti i pagamenti periodici, non smentendo ciò quelli comunque effettuati e documentati, utili ai fini di causa.
Con riguardo invece ai lavori di ristrutturazione, ascoltato all'udienza Persona_2 del 27.10.2023, ha riferito di essere stato pagato da tale testimonianza non Parte_1
CP_ contraddice la precedente, avendo il teste riportato quanto allo stesso dichiarato dal de cuius (cfr. risposta a cap. 3) e, anzi, sotto tale aspetto, tale dichiarazione denota ancor di più
l'intento dell di apparire all'esterno comunque titolare dell'immobile. Ad ogni ER modo, l'esecuzione di lavori di ristrutturazione a spese dell'attrice non è circostanza dirimente ai fini di causa, poiché gli stessi risultando compatibili con l'utilizzo tollerato del bene (cfr.
Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n. 21301), né integrano interversione del possesso, il pagina 7 di 10 quale può realizzarsi solo attraverso un'opposizione manifesta al proprietario che dimostri inequivocabilmente il mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi, con conseguente decorso del termine ventennale per l'usucapione solo da tale momento.
Inoltre, come già visto sopra, la durata della permanenza nell'immobile, nel caso di specie, non ha rilevanza al fine di integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza: difatti, qualora si tratti di rapporti di parentela- come nella specie-, e non di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, questi ultimi di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo. “Insomma, se tra amici o vicini è meno probabile che, al decorso del tempo, corrisponda una situazione di tolleranza, ciò non vale tra parenti” (Cass. sent. n. 4327/2008).
La domanda attrice non ha miglior sorte con riguardo ai locali deposito di cui al f.lio 17, mapp.le 117 sub 4 al piano terra, con accesso da via Salvatore Allende e di cui al f.lio 17, mapp.le 117 sub 5 al primo piano, con accesso dalla strada comunale Buccaro, nonché al locale C/3 (laboratorio arti e mestieri) di cui al f.lio 17, mapp.le 117 sub 7, al piano terra con accesso dalla strada comunale Buccaro.
Invero, il primo teste di parte attrice, , ha dichiarato che “conosco i luoghi di causa Tes_2 perché mia moglie è titolare dal 2005 di un esercizio commerciale sito in via Allende in Portocannone e dal
1979 frequento quella zona , confermo la circostanza, dal 1984 ho visto frequentemente nelle Parte_1 unità immobiliari di cui al capitolo di prova;
in particolare vedevo la entrare ed uscire dagli Parte_1 appartamenti, dotata di chiavi di accesso;
mia moglie frequentava spesso l' abitazione di via Nenni in cui abitava ed anche io qualche volta la accompagnavo”; il secondo teste di parte attrice, Pt_1 Tes_3
, ha affermato che “conosco i luoghi di causa in quanto ho abitato a lungo nella zona , confermo
[...] la circostanza, frequentavo la casa di via Nenni in quanto venivo invitato dalla di cui sono Parte_1 amico, e mi recavo anche nell' unità immobiliare in cui si accedeva da via Allende ed in cui c'era la falegnameria in cui lavoravano ed il genero Persona_1 Persona_3 Persona_1 abitava al piano superiore”.
Orbene, entrambe le testimonianze si limitano a confermare la frequentazione, da parte dell'attrice, dei luoghi in questione, e della disponibilità “degli appartamenti” - invero,
l'appartamento rivendicato in proprietà è solo uno e di esso si è già detto sopra-, ma nessun teste riferisce di un utilizzo specifico e concreto dei locali (mapp.le 117, sub 4-5 e 7) da parte dell'attrice. Sul punto, invero, da un lato non è dato comprendere- perché non indicato- se i lavori di ristrutturazione abbiano riguardato anche tali immobili- oltre all'appartamento in uso all'attrice-, se solo si considera che, ad esempio, dalla perizia in atti si apprende che il locale al pagina 8 di 10 piano terra -f.lio 17, mapp.le 117 sub 4- risulta non rifinito e in parte allo stato grezzo (quindi, verosimilmente così sin dall'origine). Soprattutto, non è emerso alcun uso dei locali da parte dell'attrice ad escludendum di quello fattone dal proprietario . Al riguardo, deve ER osservarsi che è rimasto quantomeno dubbio, proprio all'esito dell'istruttoria, se i locali rivendicati dall'attrice fossero proprio quelli utilizzati dallo stesso proprietario per l'esercizio della propria attività di pompe funebri e di falegnameria: difatti, in senso contrario sembrerebbe deporre la testimonianza di , il quale ha riferito che “In via Testimone_4
Allende ci sono 4 locali, di cui uno è un garage utilizzato da sempre da e da Persona_3 [...]
nel locale soprastante c'era una radio negli anni 1980 ed è sempre stato utilizzato dal signor Parte_1
e da anche dopo la chiusura della radio;
ci sono altri due locali in via Allende Per_3 Parte_1 occupati dal signor che vi aveva il deposito delle bare e del carro funebre ed in tali locali ho visto ER sempre il signor che apriva e chiudeva i locali in questione”; di segno opposto, invece, Persona_1
è la testimonianza del teste , il quale, in risposta al capitolo n. 1 formulato da Tes_5 parte attrice, ove sono indicati specificatamente gli immobili rivendicati, ha riferito che “è vero quanto all'abitazione in via Nenni, posta al piano terra, immobile che fu ristrutturato da mio cognato e concesso alla figlia quanto agli altri immobili, questi li usava mio cognato, padre delle parti qui in Pt_1 causa, per l'attività di falegnameria e pompe funebri, adibiti uno al locale in cui lavorava e l'altro ad ufficio”.
Ora, tenuto conto che, come già detto, sono rimaste ignote le altre unità costituenti lo stabile appartenuto al de cuius (al di fuori di quelle indicate dall'attrice quali Persona_1 oggetto di usucapione, meglio rappresentate nella perizia dell'attrice, che, tuttavia, non descrive l'intero stabile in tutte le sue unità), la perizia di parte non offre sul punto riscontri, in quanto da essa non è possibile comprendere quale dei locali deposito fosse adibito a garage e quale destinato ad una radio come riferito dal teste né qualche elemento utile è Tes_4 emerso dalle altre prove orali acquisite, avendo anzi il teste fatto anch'egli Tes_3 riferimento ad una falegnameria nei suddetti locali. Una siffatta incertezza, allora, ridonda in danno dell'attrice, onerata di dare prova rigorosa e puntuale di concreti atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto: di tutta evidenza, la confusione emersa all'esito della prova orale costituisce plastica dimostrazione, quantomeno, di un utilizzo non univoco o esclusivo dei beni manifestato all'esterno.
In definitiva, la domanda va rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014. Nulla deve essere disposto a titolo di spese nei pagina 9 di 10 confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CO
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_2
o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda principale;
− dichiara la nullità della domanda riconvenzionale proposta da CO
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per CO compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− nulla per le spese nei confronti della parte contumace,
[...]
. Controparte_2
Larino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 245 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PROZZO ANGELO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termoli al C.so
Nazionale n. 75, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CO C.F._2 dall'Avv.to D'ETTORRE ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termoli, Piazza Bega n. 28, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
e
(P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Accertare e dichiarare che l'attrice ha posseduto uti dominus per oltre 20 anni i beni immobili per cui è causa, così individuati: Immobile sito in Portocannone (CB), alla via pagina 1 di 10 Pietro Nenni nr. 16, piano terra, censito al foglio 17, particella 119, sub.7 Immobile sito in Portocannone
(CB), alla via Salvador Allende snc, piano terra, censito al foglio 17, particella 117, sub. 4 e particella 117, sub., 5; Immobile sito in Portocannone (CB), alla Strada Comunale Buccaro snc, piano terra, censito al foglio
17, particella 117, sub.7; 2. conseguentemente, dichiarare l'acquisto per usucapione a favore dell'attrice di quei beni immobili o, comunque, di quei beni di cui verrà accertato il possesso in corso di giudizio;
3. dichiarare nulla l'ipoteca iscritta a favore di ora (reg. gen. Controparte_3 Controparte_2
12936, reg. part. 2469, n. rep. 11335);
4. autorizzare l' e la competente Conservatoria dei Registri CP_4
Immobiliari, con dispensa di responsabilità del Conservatore, ad effettuare le variazioni nei termini indicati in favore dell'attore;
5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte convenuta: “In via riconvenzionale A)Previa ricostruzione, valutazione e determinazione della consistenza dell'asse ereditario, comprensiva dei debiti, oneri ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e quantificarsi la quota di legittima di spettanza della sig.ra Persona_1 CP_5 Parte_1
B) Redigersi e determinarsi relativo progetto di divisione dei beni ereditari, sempre comprensivo delle
[...] quote dei debiti ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e la sig.ra Persona_1 [...]
In via principale e nel merito, C) Rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in CP_5 fatto e in diritto. D) Dichiarare pertanto inammissibili ed infondata la domanda di usucapione avanzata dalla sig.ra Comunque, E) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 sorella e l esponendo di possedere CO Controparte_2 uti domino, in modo esclusivo, continuo, pubblico e pacifico, sin dal marzo 1984, i seguenti beni immobili: A) Immobile in Portocannone, in Via Pietro Nenni n. 16, piano terra, censito al foglio 17, p.lla 119, sub. 7; B) Immobile in Portocannone, in Via Salvador Allende snc, piano terra e piano primo, censito al foglio 17, p.lla 117, sub. 4 e p.lla 117, sub.5; C) Immobile in
Portocannone, Strada Comunale Buccaro snc, piano terra, censito al foglio 17, p.lla 117, sub.7.
L'attrice ha esposto che “i formali intestatari di detti immobili risultano essere gli eredi del de cuius , nato a [...] il [...] [..] e deceduto in data 20.12.2013, Persona_1
e della di lui moglie nata a [...] il [...] […] e deceduta il CP_5
1.2.2021 a Larino, quali: . L'attrice ha sostenuto che di tali beni si CO sarebbe presa cura essa stessa in via esclusiva, accollandosi per intero i costi per la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione e utilizzandoli, unitamente alla propria famiglia, con tutte le prerogative tipiche del proprietario, nel pieno disinteresse “dei formali pagina 2 di 10 intestatari dei beni”, i quali mai hanno esercitato le azioni tipiche del proprietario, prestando piena acquiescenza al possesso dell'odierna attrice. Inoltre, dalla perizia tecnica sui beni in questione, demandata ad un proprio tecnico di fiducia, l'attrice si avvedeva di un'ipoteca impressa su detti beni a garanzia di un credito esattoriale vantato nei confronti di ER ipoteca che andrebbe rimossa in ragione del proprio acquisto, a titolo originario, di
[...] tali beni.
2. Si è costituita chiedendo, in primo luogo, il rigetto dell'avversa CO azione e spiegando, nel contempo, domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria.
La convenuta ha premesso che i cespiti rivendicati in proprietà dall'attrice fanno parte di un unico stabile, i cui proprietari erano - quest'ultima succeduta Controparte_6 CP_5 ab intestato al marito premorto -, entrambi genitori della odierna attrice e della convenuta. I beni immobili che l'attrice riterrebbe di aver usucapito, secondo la convenuta, sarebbero stati invece solo concessi in uso all'attrice dai coniugi difatti, , CP_7 Persona_1 deceduto in data 20.12.2013, aveva continuato ad esercitare nello stabile in questione la propria attività di artigiano sino al 2009 mentre i tributi relativi a tali immobili sono sempre stati corrisposti dai genitori dell'attrice e, dipoi, da Inoltre, l'attrice si CO trasferiva presso l'abitazione in Portocannone alla Via Nenni solo a far data dal 2007, come da certificato versato in atti, avendo prima beneficiato di un alloggio popolare di pertinenza dello
IACP dal 24.02.1997 al 05.09.2007, come da regolare contratto di locazione. Né sarebbe rispondente al vero la circostanza che la convenuta si fosse disinteressata della cura degli immobili e dell'esercizio dei relativi diritti, avendo invece provveduto personalmente a farsi carico di oneri e tributi afferenti all'intero stabile e avendo operato gli interventi di manutenzione necessari.
Infine, a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata, la convenuta ha esposto che
“la sig.ra è divenuta per successione testamentaria, proprietaria della CO quota di maggioranza dell'intero stabile oggetto di causa, ivi inclusi i cespiti per i quali la sig.ra invoca l'intervenuta usucapione. Si rende pertanto necessario procedersi, Parte_1 previa determinazione della quota di legittima spettante in capo alla sig.ra Parte_1 alla divisione dell'asse ereditario, comprensivo dei debiti, oneri ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e (cfr. pag. 2 comparsa di Persona_1 CP_5 risposta).
3. L' , ancorché regolarmente citata, non si è costituita e Controparte_2 pagina 3 di 10 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di prova orale e, all'esito – rectius, ad ultimazione della prova orale con l'ultimo testimone ammesso a prova contraria-, con provvedimento presidenziale del 3.4.2024, è stata assegnata allo scrivente
Magistrato che, ultimata la prova testimoniale con l'ultimo testimone ammesso a prova contraria, rinviava la causa per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Il Tribunale osserva quanto segue.
5. Preliminarmente, va dichiarata la nullità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta all'atto della sua costituzione.
Non può non osservarsi che la domanda di scioglimento della comunione così come proposta dalla convenuta è manifestamente carente, in primo luogo, con riguardo all'individuazione dei singoli beni caduti in successione e appartenuti al de cuius ER
; rispetto a tali beni, si ha contezza solamente di quelli rivendicati in proprietà
[...] dall'attrice, per avere la convenuta esposto che detti immobili costituiscono parte dell'intero stabile appartenuto all' stabile che, tuttavia, non è stato in alcun modo descritto ER
(prima ancora che documentato nelle singole unità) nella sua consistenza, di talché sono rimasti del tutto sconosciuti gli ulteriori beni costituenti la massa ereditaria. Parimenti, del tutto omessa è anche l'individuazione dei beni appartenuti alla de cuius sul punto, la CP_5 convenuta si è limitata a riversare tra gli allegati un testamento con cui la Pace lasciava tutti i suoi beni (non indicati) alla convenuta, nominandola sua erede universale, ma tale documento non solo è rimasto del tutto sguarnito di puntuale allegazione sotto il profilo assertivo nell'ambito delle difese della convenuta, ma, soprattutto, da esso non è possibile trarre- di tutta evidenza- la consistenza della massa e, quindi, i singoli beni costituenti l'asse – beni che avrebbero dovuto essere identificati e supportati da idonea documentazione atta a dimostrare la titolarità di essi in capo alla de cuius-. Infine, la convenuta dà atto di “debiti, oneri ed esposizioni contratte e sussistenti in capo ai de cuius e ma Persona_1 CP_5 nulla viene specificatamente indicato in ordine agli stessi (fonte, stato dei pagamenti ecc.), limitandosi a riversare in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. copie di bonifici e cambiali senza alcuna allegazione esplicativa neppure nella relativa memoria.
Orbene, premesso che tardiva è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale sollevata dall'attrice solo nella memoria n. 1 ex art. 183, co. sesto c.p.c., essendosi limitata, pagina 4 di 10 nelle note sostitutive dell'udienza di prima comparizione e trattazione, a contestare genericamente la domanda della convenuta ma non a eccepirne la nullità ex art. 167, co. 2
c.p.c. (si rammenti che la memoria di cui al (previgente e applicabile ratione temporis) art. 183, sesto comma, numero 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione: v. ex multis Cass. n. 30745 del 26/11/2019, Rv. 656177; n. 9880 del 13/05/2016,
Rv. 639817-01; n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877-01; n. 25409 del 12/11/2013, Rv. 629119
- 01; Sez. U. n. 3567 del 14/02/2011, Rv. 616565-01), ciò nondimeno il convenuto, nel replicare ad essa nella seconda memoria, ha insistito per la validità della propria domanda così come formulata, senza chiedere alcun termine per integrarla. Né può rilevare il mancato rilievo d'ufficio della nullità da parte del primo giudice, poiché tanto non esonera (anzi, lo onera: cfr. giurisprudenza menzionata di seguito) il convenuto, a ciò interessato, dal chiedere la concessione di un termine per poter sanare la nullità, ancorché avvedutosi della lacuna solo dopo la contestazione dell'attrice – o anche solo nel dubbio della sussistenza di una siffatta nullità- e così esponendosi a soccombere rispetto a tali rilievi in assenza di sanatoria, non più invocabile in appello (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/06/2023, n.16517 e la giurisprudenza ivi citata con riguardo all'onere del convenuto di chiedere, nel dubbio, la concessione di apposito termine per integrare la domanda).
6. Venendo allora alla domanda principale, va premesso che dalle visure in atti (unica documentazione prodotta con riguardo alla titolarità dei beni) emerge che gli immobili di cui l'attrice assume aver conseguito l'acquisto a titolo originario appartenevano, sino alla data della sua morte avvenuta in data 20.12.2013, al de cuius padre dell'attrice. Si Persona_1 desume poi dalle allegazioni concordi delle parti che all' succedevano ab intestato la ER coniuge poi deceduta in data 1.2.2021, e le due figlie, odierne parti in causa. CP_5
Avendo l'attrice dedotto di essere nel possesso esclusivo, continuo, pubblico e pacifico dei beni sin dal marzo 1984, la stessa è onerata della prova di aver usucapito i suddetti beni nei confronti del padre, Persona_1
In punto di onere della prova, giova rammentare che l'usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.)
è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario che si realizza, per i beni immobili, con il possesso esercitato pubblicamente, pacificamente
(art. 1163 c.c.), in modo continuato e senza interruzioni (art. 1165 e 1167 c.c.) per oltre venti anni, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa pagina 5 di 10 durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (art. 1141 c.c.). Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art. 1144 c.c.).
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus, dimostrando cioè di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è necessaria, infatti, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 3/11/2021, n. 31238).
Inoltre, deve rammentarsi ancora che la Suprema Corte ha costantemente affermato che stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto nel tempo del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla res integrante le componenti oggettive e soggettive necessarie per usucapire un bene (cfr. Cass., 8 giugno 2007,
n. 13443; Cass., 27 aprile 2006, n. 9661; Cass., 26 novembre 2004, n. 22290; Cass., 16 settembre 2004, n. 18651). In particolare, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 29/5/15, n. 11277).
Inoltre, la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 15/2/2022, n. 4931).
Infine, l'elemento soggettivo è altresì escluso qualora l'intestatario del bene non abbia pagina 6 di 10 dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cassazione civile, sez. II, sentenza del
27/02/2007, n. 4444).
6.1. A mente delle coordinate giurisprudenziali che precedono e venendo allora al caso di specie, reputa il Tribunale che l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Partendo dall'immobile ad uso abitativo, posto in via Pietro Nenni n. 16, il teste
[...]
, zio di entrambe le parti in causa e su cui non sono emersi elementi di dubbio in Tes_1 punto di credibilità e attendibilità in ordine alle dichiarazioni rese (anzi, ricche di riscontri, come si dirà), in risposta ai capitoli di prova della parte attrice ha riferito che “dove ora c'è
l'abitazione di prima c'era la falegnameria di mio cognato. Poi lui, prima del 1984 si è Parte_1 spostato con la falegnameria e, in vista del matrimonio della figlia ha ristrutturato quel locale da adibire Pt_1 poi ad abitazione. Se non sbaglio, la ditta incaricata dei lavori fu quella di . Tale Persona_2 circostanza trova riscontro nella perizia di parte attrice, ove si dà conto che l'appartamento in questione era originariamente destinato a falegnameria e, solo con cambio di destinazione d'uso, realizzato con parere della commissione edilizia del 1987, è mutato ad uso civile abitazione.
Il teste ha riferito poi che concesse solo in uso l'appartamento in Persona_1 questione alla figlia conservando le chiavi dell'appartamento e occupandosi della Pt_1 ristrutturazione dell'immobile a proprie spese nonché delle imposte e oneri relativi. Tale ultima dichiarazione risulta supportata dalla documentazione versata dalla convenuta, costituita dalle ricevute di pagamento relative a imposte comunali sull'immobile in via Pietro Nenni n. 16 (cfr. causali delle utenze idriche e tari, specificatamente riferite al civico n. 16), mentre ai fini di causa è irrilevante che il de cuius non avesse onorato tutti i pagamenti periodici, non smentendo ciò quelli comunque effettuati e documentati, utili ai fini di causa.
Con riguardo invece ai lavori di ristrutturazione, ascoltato all'udienza Persona_2 del 27.10.2023, ha riferito di essere stato pagato da tale testimonianza non Parte_1
CP_ contraddice la precedente, avendo il teste riportato quanto allo stesso dichiarato dal de cuius (cfr. risposta a cap. 3) e, anzi, sotto tale aspetto, tale dichiarazione denota ancor di più
l'intento dell di apparire all'esterno comunque titolare dell'immobile. Ad ogni ER modo, l'esecuzione di lavori di ristrutturazione a spese dell'attrice non è circostanza dirimente ai fini di causa, poiché gli stessi risultando compatibili con l'utilizzo tollerato del bene (cfr.
Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n. 21301), né integrano interversione del possesso, il pagina 7 di 10 quale può realizzarsi solo attraverso un'opposizione manifesta al proprietario che dimostri inequivocabilmente il mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi, con conseguente decorso del termine ventennale per l'usucapione solo da tale momento.
Inoltre, come già visto sopra, la durata della permanenza nell'immobile, nel caso di specie, non ha rilevanza al fine di integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza: difatti, qualora si tratti di rapporti di parentela- come nella specie-, e non di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, questi ultimi di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo. “Insomma, se tra amici o vicini è meno probabile che, al decorso del tempo, corrisponda una situazione di tolleranza, ciò non vale tra parenti” (Cass. sent. n. 4327/2008).
La domanda attrice non ha miglior sorte con riguardo ai locali deposito di cui al f.lio 17, mapp.le 117 sub 4 al piano terra, con accesso da via Salvatore Allende e di cui al f.lio 17, mapp.le 117 sub 5 al primo piano, con accesso dalla strada comunale Buccaro, nonché al locale C/3 (laboratorio arti e mestieri) di cui al f.lio 17, mapp.le 117 sub 7, al piano terra con accesso dalla strada comunale Buccaro.
Invero, il primo teste di parte attrice, , ha dichiarato che “conosco i luoghi di causa Tes_2 perché mia moglie è titolare dal 2005 di un esercizio commerciale sito in via Allende in Portocannone e dal
1979 frequento quella zona , confermo la circostanza, dal 1984 ho visto frequentemente nelle Parte_1 unità immobiliari di cui al capitolo di prova;
in particolare vedevo la entrare ed uscire dagli Parte_1 appartamenti, dotata di chiavi di accesso;
mia moglie frequentava spesso l' abitazione di via Nenni in cui abitava ed anche io qualche volta la accompagnavo”; il secondo teste di parte attrice, Pt_1 Tes_3
, ha affermato che “conosco i luoghi di causa in quanto ho abitato a lungo nella zona , confermo
[...] la circostanza, frequentavo la casa di via Nenni in quanto venivo invitato dalla di cui sono Parte_1 amico, e mi recavo anche nell' unità immobiliare in cui si accedeva da via Allende ed in cui c'era la falegnameria in cui lavoravano ed il genero Persona_1 Persona_3 Persona_1 abitava al piano superiore”.
Orbene, entrambe le testimonianze si limitano a confermare la frequentazione, da parte dell'attrice, dei luoghi in questione, e della disponibilità “degli appartamenti” - invero,
l'appartamento rivendicato in proprietà è solo uno e di esso si è già detto sopra-, ma nessun teste riferisce di un utilizzo specifico e concreto dei locali (mapp.le 117, sub 4-5 e 7) da parte dell'attrice. Sul punto, invero, da un lato non è dato comprendere- perché non indicato- se i lavori di ristrutturazione abbiano riguardato anche tali immobili- oltre all'appartamento in uso all'attrice-, se solo si considera che, ad esempio, dalla perizia in atti si apprende che il locale al pagina 8 di 10 piano terra -f.lio 17, mapp.le 117 sub 4- risulta non rifinito e in parte allo stato grezzo (quindi, verosimilmente così sin dall'origine). Soprattutto, non è emerso alcun uso dei locali da parte dell'attrice ad escludendum di quello fattone dal proprietario . Al riguardo, deve ER osservarsi che è rimasto quantomeno dubbio, proprio all'esito dell'istruttoria, se i locali rivendicati dall'attrice fossero proprio quelli utilizzati dallo stesso proprietario per l'esercizio della propria attività di pompe funebri e di falegnameria: difatti, in senso contrario sembrerebbe deporre la testimonianza di , il quale ha riferito che “In via Testimone_4
Allende ci sono 4 locali, di cui uno è un garage utilizzato da sempre da e da Persona_3 [...]
nel locale soprastante c'era una radio negli anni 1980 ed è sempre stato utilizzato dal signor Parte_1
e da anche dopo la chiusura della radio;
ci sono altri due locali in via Allende Per_3 Parte_1 occupati dal signor che vi aveva il deposito delle bare e del carro funebre ed in tali locali ho visto ER sempre il signor che apriva e chiudeva i locali in questione”; di segno opposto, invece, Persona_1
è la testimonianza del teste , il quale, in risposta al capitolo n. 1 formulato da Tes_5 parte attrice, ove sono indicati specificatamente gli immobili rivendicati, ha riferito che “è vero quanto all'abitazione in via Nenni, posta al piano terra, immobile che fu ristrutturato da mio cognato e concesso alla figlia quanto agli altri immobili, questi li usava mio cognato, padre delle parti qui in Pt_1 causa, per l'attività di falegnameria e pompe funebri, adibiti uno al locale in cui lavorava e l'altro ad ufficio”.
Ora, tenuto conto che, come già detto, sono rimaste ignote le altre unità costituenti lo stabile appartenuto al de cuius (al di fuori di quelle indicate dall'attrice quali Persona_1 oggetto di usucapione, meglio rappresentate nella perizia dell'attrice, che, tuttavia, non descrive l'intero stabile in tutte le sue unità), la perizia di parte non offre sul punto riscontri, in quanto da essa non è possibile comprendere quale dei locali deposito fosse adibito a garage e quale destinato ad una radio come riferito dal teste né qualche elemento utile è Tes_4 emerso dalle altre prove orali acquisite, avendo anzi il teste fatto anch'egli Tes_3 riferimento ad una falegnameria nei suddetti locali. Una siffatta incertezza, allora, ridonda in danno dell'attrice, onerata di dare prova rigorosa e puntuale di concreti atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto: di tutta evidenza, la confusione emersa all'esito della prova orale costituisce plastica dimostrazione, quantomeno, di un utilizzo non univoco o esclusivo dei beni manifestato all'esterno.
In definitiva, la domanda va rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014. Nulla deve essere disposto a titolo di spese nei pagina 9 di 10 confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CO
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_2
o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda principale;
− dichiara la nullità della domanda riconvenzionale proposta da CO
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per CO compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− nulla per le spese nei confronti della parte contumace,
[...]
. Controparte_2
Larino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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