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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. EL DI - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7715 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex artt. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CURCIO MARINA presso la quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAULI C.F._2
IMMACOLATA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 19/02/1996; che dal matrimonio erano nati tre figli: , il 28.02.1996, , il 31.01.1998, e Per_1 Per_2
il 25.06.2002, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separatamente nel domicilio e residenza che ognuno liberamente sceglierà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
II Sig. verserà il giorno 17 di ogni mese alla Sig.ra Controparte_1 [...]
a mezzo bonifico bancario su IBAN N. [...] Pt_1 per il suo mantenimento di € 400,00 (quattrocento/00)”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 atto n.12 1996, parte I s., sez. G reg. Atti Matrimonio anno 1996);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Presidente est.
EL DI
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