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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 PELLIZZARI NICOLA ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. TASSOTTI CP_1 C.F._2 TEOBALDO
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Mutuo.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, così decidere: In via pregiudiziale:
- si prende atto che parte opposta ha ammesso la tempestività dell'opposizione (Cass. n. 17495/2008; Trib. Grosseto, 12/07/2019, n. 529). Nel merito In via principale: - a fronte della sollevata eccezione di estinzione del credito ingiunto per prescrizione ex art. 2946 c.c., accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia/l'infondatezza del D.I. opposto e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 487/2024, emesso dall'intestato Tribunale in data 3.4.2024, a chiusura del procedimento monitorio n. 1149/2024 di R.G. In via riconvenzionale:
pagina 1 di 6 - a fronte della corretta qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite nonché dell'azione esercitata, condannare il sig. quale unico erede della sig.ra CP_1 Per_1
, al pagamento della somma di € 9.430,04, ovvero a quella maggiore o minore che dovese
[...] risultare di giustizia, maggiorata degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla domanda al saldo. In via subordinata:
- in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopra sollevata in via principale, porre in compensazione, in ordine alla maggior somma ingiunta, il controcredito di € 9.430,04 vantato nei confronti dell'opposto, quale unico erede della sig.ra , con Persona_1 conseguente revoca del D.I. n. 4872024, emesso dall'intestato Tribunale in data 3.4.2024, a chiusura del procedimento monitorio n. 1149/2024 di R.G. In ogni caso:
- con vittoria di spese, e compensi professionali, giusta nota spesa allegata. In via istruttoria (se ritenuto ancora necessario):
- al fine di dimostrare la tempestività dell'opposizione, eseguita in data 15.5.2024, si fa istanza, ex art. 210 c.p.c., affinché l'Ill.mo G.I. adito voglia ordinare all'opposto e/o al suo difensore (il medesimo sia della fase monitoria che del merito), di produrre il modello 23L, portante il n. 6/2024 di cronologico, relativo all'AG n. 78510947797-8, da cui si può evincere con certezza la data in cui si è perfezionata la notifica del D.I. opposto;
- in alternativa, e/o in mancanza di adempimento di quanto sopra, si fa istanza, ex art. 210/213 c.p.c., affinché l'Ill.mo G.I. adito voglia ordinare all'Ufficio Postale di Marostica (VI) di attestare che l'atto giudiziario notificato a mezzo posta, ex lege 53/1994, con AG n. 78510947797-8 è stato recapitato al sig. in data 5.4.2024, giusto esito della Parte_1 ricerca eseguita nel sito on-line di (doc. 06 opponente); CP_2
- si fa, altresì, istanza ex art. 210 c.p.c. affinché il giudice voglia ordinare a Controparte_3 Ufficio Postale di Marostica, di esibire in giudizio copia di tutte le movimentazioni del c/c postale n. 91632075 co-intestato tra la signora , c.f.: , e Persona_1 C.F._3 il sig. c.f.: (doc. 07 opponente), ove veniva accreditata fino CP_1 C.F._2 all'8.2.2019 la pensione della madre (doc. 10 opponente), nonché anche copia delle movimentazioni del c/c acceso presso Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ove, prima dell'apertura del c/c postale n. 1045181268 (doc. 7 opposto), erano appoggiati i pagamenti diretti alla casa di riposo (doc. 02 cit. opp.), intestati alla sig.
, c.f.: , e/o al sig. infine, si fa istanza, ex Persona_1 C.F._3 CP_1 art. 210 c.p.c., affinché il giudice voglia ordinare ad INPS di comunicare presso quale c/c postale ha eseguito il versamento dei ratei pensionistici a favore della sig.ra , Persona_1 c.f.: , unitamente ai relativi importi, dal 13.7.2016, data a partire dalla C.F._4 quale la madre è stata ospitata presso la casa di riposo (doc. 01 cit. opp.), fino all'8.2.2019, quando si è provveduto ad accreditare la pensione di costei presso il nuovo c/c postale (doc. 10 opponente).”
Per parte convenuta:
“rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 487/2024 del Parte_1 Tribunale di Vicenza, perché infondata, sia in fatto, che in diritto, con con-ferma della condanna monitoria in ogni sua parte;
pagina 2 di 6 - rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di per il pagamento dei Parte_1 pretesi € 9.430,04, così come la subordinata eccezione di compensazione, per difetto di prova dell'an e del quantum, nonché per carenza dei presupposti di liquidità ed esigibilità. Con conferma delle spese monitorie ex art. 653 c.p.c. e vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, giusta nota-spese che si allega”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 487/2024, emesso il 3.4.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, a favore di , della somma di Euro 18.000,00, oltre interessi come da CP_1 domanda, spese e compensi della procedura di ingiunzione. A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione ex art. 2946 c.c del credito ingiunto ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna di al rimborso del pagamento di Euro 8.919,04 effettuato alla casa per CP_1 anziani che aveva ospitato la madre , nonché Euro 511,00 per il pagamento Persona_1 delle spese funerarie della stessa a fronte.
Concludeva, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutorietà del titolo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituitosi in giudizio si opponeva all'eccezione di prescrizione nonché alla CP_1 domanda riconvenzionale proposta dall'opponente deducendo, in particolare, di essere l'unico erede testamentario di e di aver quindi diritto al pagamento della somma Persona_1 ingiunta di euro 18.000,00 corrisposta, in prestito, dalla madre, all'opponente . Parte_1
3. Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice formulava una proposta transattiva/conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalle parti.
All'udienza del 12.12.2024, rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché le istanze istruttorie formulate, il giudice disponeva il rinvio all'udienza del
30.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e tratteneva all'esito la causa in decisione.
4. In via preliminare, deve essere disaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice opponente.
4.1. Sul punto, risulta documentalmente che corrispose in effetti, a titolo di Persona_1 mutuo gratuito, al figlio , l'importo di Euro 18.000,00. Parte_1
pagina 3 di 6 In particolare, una prima tranches di denaro di importo pari ad euro 8.000,00 fu corrisposta in data 18.01.2005 (all.1 fasc. convenuto opposto), mentre successivamente, in data 10.03.2005, venne consegnato l'ulteriore importo di euro 10.000,00 (all.2 fascicolo convenuto opposto)
Nello specifico, , con la scrittura del 18.01.2005, si impegnava alla restituzione di Parte_1 quanto ricevuto, senza però fissare un termine per l'adempimento, mentre, con la scrittura del
10.03.2005, assumeva l'impegno di restituire quanto ricevuto dopo aver venduto la propria abitazione.
4.2. Ciò posto, relativamente al prestito di cui alla scrittura del 18.01.2005, si deve ritenere che la prescrizione del diritto è iniziata a decorrere da tale data, perché già a partire da tale momento la mutuante (ossia la sig.ra madre delle parti in causa) aveva la facoltà di Persona_1 richiedere la fissazione del termine di adempimento;
analogamente, per quanto riguarda la scrittura del 10.03.2005, essendo state utilizzate espressioni talmente generiche da non risultare in alcun modo valevoli a indicare un termine minimamente certo, (“li restituirò appena avrò venduto la mia casa”) la prescrizione del diritto è (parimenti) iniziata a decorrere dalla data del prestito, poiché da tale momento il creditore poteva esercitare il proprio diritto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, statuito che “Il diritto di credito, ancorché non ancora esigibile per mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, può essere esercitato, in caso di mancato accordo, attraverso il ricorso del creditore al giudice ex art. 1183, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'inerzia del creditore, ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della sollecitazione al debitore determina il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. fin dal momento in cui il diritto è sorto” (Cass. civ. n. 14345/2009).
Ne consegue che l'inerzia della sig.ra con la mancata proposizione del ricorso Persona_1 giudiziale (ovvero anche mediante atti di diffida), vale a determinare l'inizio del decorso del termine prescrizionale fin dal momento in cui il diritto era sorto.
Pertanto, essendo ampiamente decorso il termine ex art. 2946 c.c. dalla conclusione del mutuo
(anno 2005) al primo atto di invocata costituzione in mora (in data 3.11.2022.), il diritto di
[...]
deve ritenersi prescritto. CP_1
4.3. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione in parte qua va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
5. Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale con cui l'opponente ha richiesto la condanna di quale unico erede della madre, alla restituzione della complessiva somma di Euro CP_1
pagina 4 di 6 9.430,04, a fronte degli esborsi sostenuti per il pagamento della casa per anziani dove la stessa era ospite nonché per il pagamento delle spese funerarie.
5.1. Sul punto, osserva il giudicante che il pagamento “spontaneo” (tale dovendo considerarsi l'adempimento libero e volontario ancorché non dovuto) da parte di delle rette Parte_1 arretrate nei confronti della casa per anziani “Giuseppe Rubbi” per l'importo di Euro 8.919,04 - effettuato quando la madre era ancora in vita, senza espressa riserva di ripetizione verso la stessa o verso il fratello - risulta prestato in esecuzione di un dovere morale ed è quindi irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.
A tal proposito, occorre, infatti, osservare che la giurisprudenza riconosce, nei rapporti familiari, la non ripetibilità delle erogazioni effettuate in adempimento di doveri morali e sociali, specie quando correlate all'assistenza di genitori anziani e al loro mantenimento, difettando un titolo contrattuale di rivalsa;
l'onere di provare un diverso titolo causale incombe su chi domanda il rimborso, onere qui non assolto dall'opponente.
5.2. Quanto, infine, alla richiesta di Euro 511,00 pagati da per la cremazione della Parte_1 defunta madre occorre, invece, rilevare che le spese funerarie costituiscono “peso ereditario” e, come tali, gravano sull'asse e quindi sull'erede, con diritto di rimborso in capo a chi le abbia anticipate.
Nel caso di specie, quindi, tali costi, debitamente documentati dall'opponente (doc.4 fascicolo opponente) devono essere posti a carico di in qualità di unico erede testamentario CP_1 della sig.ra . Peraltro, in relazione a tale aspetto, gli elementi di prova forniti Persona_1 dall'opposto circa la non debenza della predetta somma devono ritenersi inammissibili, in ragione della tardiva costituzione.
La domanda va quindi accolta.
6. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto in ragione del criterio della “maggiore soccombenza” e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014 per il valore del procedimento in base ai valori minimi per tutte le fasi alla luce della linearità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2174/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1
pagina 5 di 6 revoca il decreto ingiuntivo n. 487/2024 del 3.4.2024; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna al pagamento nei confronti di della somma di Euro CP_1 Parte_1
511,11, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
Euro 2.540,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege ed Euro 145,50 per anticipazioni.
Vicenza, 10 novembre 2025
Il Giudice
DA CI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 PELLIZZARI NICOLA ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. TASSOTTI CP_1 C.F._2 TEOBALDO
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Mutuo.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, così decidere: In via pregiudiziale:
- si prende atto che parte opposta ha ammesso la tempestività dell'opposizione (Cass. n. 17495/2008; Trib. Grosseto, 12/07/2019, n. 529). Nel merito In via principale: - a fronte della sollevata eccezione di estinzione del credito ingiunto per prescrizione ex art. 2946 c.c., accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia/l'infondatezza del D.I. opposto e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 487/2024, emesso dall'intestato Tribunale in data 3.4.2024, a chiusura del procedimento monitorio n. 1149/2024 di R.G. In via riconvenzionale:
pagina 1 di 6 - a fronte della corretta qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite nonché dell'azione esercitata, condannare il sig. quale unico erede della sig.ra CP_1 Per_1
, al pagamento della somma di € 9.430,04, ovvero a quella maggiore o minore che dovese
[...] risultare di giustizia, maggiorata degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla domanda al saldo. In via subordinata:
- in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopra sollevata in via principale, porre in compensazione, in ordine alla maggior somma ingiunta, il controcredito di € 9.430,04 vantato nei confronti dell'opposto, quale unico erede della sig.ra , con Persona_1 conseguente revoca del D.I. n. 4872024, emesso dall'intestato Tribunale in data 3.4.2024, a chiusura del procedimento monitorio n. 1149/2024 di R.G. In ogni caso:
- con vittoria di spese, e compensi professionali, giusta nota spesa allegata. In via istruttoria (se ritenuto ancora necessario):
- al fine di dimostrare la tempestività dell'opposizione, eseguita in data 15.5.2024, si fa istanza, ex art. 210 c.p.c., affinché l'Ill.mo G.I. adito voglia ordinare all'opposto e/o al suo difensore (il medesimo sia della fase monitoria che del merito), di produrre il modello 23L, portante il n. 6/2024 di cronologico, relativo all'AG n. 78510947797-8, da cui si può evincere con certezza la data in cui si è perfezionata la notifica del D.I. opposto;
- in alternativa, e/o in mancanza di adempimento di quanto sopra, si fa istanza, ex art. 210/213 c.p.c., affinché l'Ill.mo G.I. adito voglia ordinare all'Ufficio Postale di Marostica (VI) di attestare che l'atto giudiziario notificato a mezzo posta, ex lege 53/1994, con AG n. 78510947797-8 è stato recapitato al sig. in data 5.4.2024, giusto esito della Parte_1 ricerca eseguita nel sito on-line di (doc. 06 opponente); CP_2
- si fa, altresì, istanza ex art. 210 c.p.c. affinché il giudice voglia ordinare a Controparte_3 Ufficio Postale di Marostica, di esibire in giudizio copia di tutte le movimentazioni del c/c postale n. 91632075 co-intestato tra la signora , c.f.: , e Persona_1 C.F._3 il sig. c.f.: (doc. 07 opponente), ove veniva accreditata fino CP_1 C.F._2 all'8.2.2019 la pensione della madre (doc. 10 opponente), nonché anche copia delle movimentazioni del c/c acceso presso Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ove, prima dell'apertura del c/c postale n. 1045181268 (doc. 7 opposto), erano appoggiati i pagamenti diretti alla casa di riposo (doc. 02 cit. opp.), intestati alla sig.
, c.f.: , e/o al sig. infine, si fa istanza, ex Persona_1 C.F._3 CP_1 art. 210 c.p.c., affinché il giudice voglia ordinare ad INPS di comunicare presso quale c/c postale ha eseguito il versamento dei ratei pensionistici a favore della sig.ra , Persona_1 c.f.: , unitamente ai relativi importi, dal 13.7.2016, data a partire dalla C.F._4 quale la madre è stata ospitata presso la casa di riposo (doc. 01 cit. opp.), fino all'8.2.2019, quando si è provveduto ad accreditare la pensione di costei presso il nuovo c/c postale (doc. 10 opponente).”
Per parte convenuta:
“rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 487/2024 del Parte_1 Tribunale di Vicenza, perché infondata, sia in fatto, che in diritto, con con-ferma della condanna monitoria in ogni sua parte;
pagina 2 di 6 - rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di per il pagamento dei Parte_1 pretesi € 9.430,04, così come la subordinata eccezione di compensazione, per difetto di prova dell'an e del quantum, nonché per carenza dei presupposti di liquidità ed esigibilità. Con conferma delle spese monitorie ex art. 653 c.p.c. e vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione, giusta nota-spese che si allega”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 487/2024, emesso il 3.4.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, a favore di , della somma di Euro 18.000,00, oltre interessi come da CP_1 domanda, spese e compensi della procedura di ingiunzione. A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione ex art. 2946 c.c del credito ingiunto ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna di al rimborso del pagamento di Euro 8.919,04 effettuato alla casa per CP_1 anziani che aveva ospitato la madre , nonché Euro 511,00 per il pagamento Persona_1 delle spese funerarie della stessa a fronte.
Concludeva, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutorietà del titolo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituitosi in giudizio si opponeva all'eccezione di prescrizione nonché alla CP_1 domanda riconvenzionale proposta dall'opponente deducendo, in particolare, di essere l'unico erede testamentario di e di aver quindi diritto al pagamento della somma Persona_1 ingiunta di euro 18.000,00 corrisposta, in prestito, dalla madre, all'opponente . Parte_1
3. Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice formulava una proposta transattiva/conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalle parti.
All'udienza del 12.12.2024, rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché le istanze istruttorie formulate, il giudice disponeva il rinvio all'udienza del
30.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e tratteneva all'esito la causa in decisione.
4. In via preliminare, deve essere disaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice opponente.
4.1. Sul punto, risulta documentalmente che corrispose in effetti, a titolo di Persona_1 mutuo gratuito, al figlio , l'importo di Euro 18.000,00. Parte_1
pagina 3 di 6 In particolare, una prima tranches di denaro di importo pari ad euro 8.000,00 fu corrisposta in data 18.01.2005 (all.1 fasc. convenuto opposto), mentre successivamente, in data 10.03.2005, venne consegnato l'ulteriore importo di euro 10.000,00 (all.2 fascicolo convenuto opposto)
Nello specifico, , con la scrittura del 18.01.2005, si impegnava alla restituzione di Parte_1 quanto ricevuto, senza però fissare un termine per l'adempimento, mentre, con la scrittura del
10.03.2005, assumeva l'impegno di restituire quanto ricevuto dopo aver venduto la propria abitazione.
4.2. Ciò posto, relativamente al prestito di cui alla scrittura del 18.01.2005, si deve ritenere che la prescrizione del diritto è iniziata a decorrere da tale data, perché già a partire da tale momento la mutuante (ossia la sig.ra madre delle parti in causa) aveva la facoltà di Persona_1 richiedere la fissazione del termine di adempimento;
analogamente, per quanto riguarda la scrittura del 10.03.2005, essendo state utilizzate espressioni talmente generiche da non risultare in alcun modo valevoli a indicare un termine minimamente certo, (“li restituirò appena avrò venduto la mia casa”) la prescrizione del diritto è (parimenti) iniziata a decorrere dalla data del prestito, poiché da tale momento il creditore poteva esercitare il proprio diritto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, statuito che “Il diritto di credito, ancorché non ancora esigibile per mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, può essere esercitato, in caso di mancato accordo, attraverso il ricorso del creditore al giudice ex art. 1183, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'inerzia del creditore, ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della sollecitazione al debitore determina il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. fin dal momento in cui il diritto è sorto” (Cass. civ. n. 14345/2009).
Ne consegue che l'inerzia della sig.ra con la mancata proposizione del ricorso Persona_1 giudiziale (ovvero anche mediante atti di diffida), vale a determinare l'inizio del decorso del termine prescrizionale fin dal momento in cui il diritto era sorto.
Pertanto, essendo ampiamente decorso il termine ex art. 2946 c.c. dalla conclusione del mutuo
(anno 2005) al primo atto di invocata costituzione in mora (in data 3.11.2022.), il diritto di
[...]
deve ritenersi prescritto. CP_1
4.3. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione in parte qua va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
5. Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale con cui l'opponente ha richiesto la condanna di quale unico erede della madre, alla restituzione della complessiva somma di Euro CP_1
pagina 4 di 6 9.430,04, a fronte degli esborsi sostenuti per il pagamento della casa per anziani dove la stessa era ospite nonché per il pagamento delle spese funerarie.
5.1. Sul punto, osserva il giudicante che il pagamento “spontaneo” (tale dovendo considerarsi l'adempimento libero e volontario ancorché non dovuto) da parte di delle rette Parte_1 arretrate nei confronti della casa per anziani “Giuseppe Rubbi” per l'importo di Euro 8.919,04 - effettuato quando la madre era ancora in vita, senza espressa riserva di ripetizione verso la stessa o verso il fratello - risulta prestato in esecuzione di un dovere morale ed è quindi irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.
A tal proposito, occorre, infatti, osservare che la giurisprudenza riconosce, nei rapporti familiari, la non ripetibilità delle erogazioni effettuate in adempimento di doveri morali e sociali, specie quando correlate all'assistenza di genitori anziani e al loro mantenimento, difettando un titolo contrattuale di rivalsa;
l'onere di provare un diverso titolo causale incombe su chi domanda il rimborso, onere qui non assolto dall'opponente.
5.2. Quanto, infine, alla richiesta di Euro 511,00 pagati da per la cremazione della Parte_1 defunta madre occorre, invece, rilevare che le spese funerarie costituiscono “peso ereditario” e, come tali, gravano sull'asse e quindi sull'erede, con diritto di rimborso in capo a chi le abbia anticipate.
Nel caso di specie, quindi, tali costi, debitamente documentati dall'opponente (doc.4 fascicolo opponente) devono essere posti a carico di in qualità di unico erede testamentario CP_1 della sig.ra . Peraltro, in relazione a tale aspetto, gli elementi di prova forniti Persona_1 dall'opposto circa la non debenza della predetta somma devono ritenersi inammissibili, in ragione della tardiva costituzione.
La domanda va quindi accolta.
6. Le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto in ragione del criterio della “maggiore soccombenza” e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014 per il valore del procedimento in base ai valori minimi per tutte le fasi alla luce della linearità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2174/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1
pagina 5 di 6 revoca il decreto ingiuntivo n. 487/2024 del 3.4.2024; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna al pagamento nei confronti di della somma di Euro CP_1 Parte_1
511,11, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
Euro 2.540,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege ed Euro 145,50 per anticipazioni.
Vicenza, 10 novembre 2025
Il Giudice
DA CI
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