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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 84/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 84 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.
Massimo Eroli (c.f. ) e Arturo Artusi (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Strada Farini n. 47 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._4 Controparte_3
, quali eredi di , rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1
dall'Avv. Giorgio Conti (c.f. ed elettivamente domiciliati presso il C.F._6
suo studio in Via Giuseppe Verdi n. 9 a Parma, giusta procura in atti
PE
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro tempore in carica;
APPELLATA - CONTUMACE
IN PUNTO A:
pagina 1 di 10 appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1364/2022 del 2.12.2022, pubblicata il
9.12.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9.7.2024:
Appellante : Parte_1
“1) Condannare per le ragioni in narrativa a titolo di indebito oggettivo pro quota (1/3 ciascuno) gli eredi del SI. SI.ri , Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
e a corrispondere a Controparte_2 Controparte_5 la somma complessiva di € 208.000, più interessi dalla domanda al tasso legale anche ex art.
1284 penultimo comma c.c. ed onorari, competenze e spese del presente procedimento da liquidarsi secondo i parametri ministeriali;
2) Condannare i SI.ri , e alla Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 restituzione a sempre pro quota (1/3 Controparte_5 ciascuno), della somma di € 19.595,99 più interessi e rivalutazione dall'11 gennaio 2023 per la restituzione di quanto pagato (all. 18) da parte di a titolo di spese legali di Pt_1 primo grado in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
3) Condannare i SI.ri e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio sia di primo grado che del secondo, nei confronti di .” Controparte_5
PE , Controparte_3 Controparte_1 CP
):
[...]
“rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile, infondato o come meglio, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Parma 1364-2022; in via subordinata,
e salvo rispettoso gravame, anche in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, anche nel contraddittorio con e previa ogni e più utile Controparte_6 declaratoria del caso e di legge, respingere la domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile, infondata o come meglio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15% come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. da qui Parte_1 Pt_1
o banca), con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 26.11.2019 conveniva in giudizio il sig. nnanzi al Tribunale di Parma, esponendo: Persona_1
- l'11.7.2018 la banca aveva accreditato al la somma di € 208.000,00 sulla CP_1
gestione patrimoniale GP IA (contratto n. 205059XY805);
- detto accredito era avvenuto in base ad un modulo consegnato alla banca attraverso la e raccolto il 29.6.2018 dalla consulente finanziaria, agente senza Controparte_4
rappresentanza di quest'ultima ( ; Testimone_1
- tale pagamento era stato richiesto con addebito sul conto corrente n. 64 394610,
pagina 2 di 10 apparentemente cointestato ai sig. e allo stesso Parte_2 Persona_2 [...]
Persona_1
- detto conto corrente in realtà non era mai stato aperto dai cointestatari e pertanto non c'era alcun contratto di conto corrente sottostante, che potesse costituire la provvista per l'investimento effettuato nel GP IA;
- le disponibilità presenti su tale conto non erano però riferibili al in quanto CP_1
l'accreditamento in data 10.7.2018 della somma di € 210.000,00 era stato disposto con bonifico, su modulo della a firma apocrifa, dal conto personale dei sig. Pt_1
e che avevano opposto reclamo;
Parte_2 Per_2
- l'accredito sulla gestione patrimoniale a favore del era avvenuto quindi da CP_1
un conto corrente in realtà non appartenente al beneficiario e neanche mai aperto da quest'ultimo, come da lui stesso ammesso;
- il successivamente aveva liquidato totalmente tale gestione patrimoniale il CP_1
5.9.2018 con accredito del controvalore su un suo conto corrente presso l' ; CP_7
- aveva eseguito l'ordine di pagamento in base alla falsa convinzione di Pt_1
essere debitrice del e quindi di dovergli tale pagamento, in quanto il CP_1
convenuto sarebbe stato cointestatario del conto corrente (n. 64 394610) indicato sull'ordine;
- non avendo mai il aperto quel conto corrente, non era CP_1 Pt_1
debitrice dello stesso e quindi il pagamento effettuato era da qualificarsi come un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
- la banca non era responsabile dell'operato della che operava come agente Tes_1
senza rappresentanza di . Controparte_4
L'attrice concludeva, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di € 208.000,00 a titolo di indebito oggettivo.
2. Si costituiva in giudizio il sig. esponendo: Persona_1
- la banca era priva di legittimazione attiva, in quanto non vi era prova dell'origine della provvista e di come la somma sarebbe confluita dal conto cointestato Controparte_8
né come la somma fosse precedentemente confluita su detto conto e quindi
[...]
neppure che la somma in ripetizione fosse della banca stessa;
- non aveva alcuna legittimazione processuale ad agire, in quanto Pt_1
l'apertura del conto corrente cointestato era stata fatta presso , Controparte_4
dovendosi comunque integrare in contraddittorio nei confronti di questa;
pagina 3 di 10 - il conto corrente cointestato effettivamente era stato aperto a sua insaputa con firme apocrife;
- il aveva fin dal 2015 intrattenuto rapporti con e CP_1 Pt_1 CP_4
, effettuando numerosi investimenti, tra i quali anche GP IA, nel quale era
[...]
confluita la somma contestata;
- in esecuzione del rapporto contrattuale con e il Pt_1 Controparte_4
convenuto aveva legittimamente incassato la liquidazione di cui al contratto di investimento GP IA;
- la stessa banca aveva precisato che l'accredito sul GP IA era avvenuto su di un modulo di SANPAOLO INVEST, confermando la piena legittimità e correttezza dell'operazione;
- non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. ovvero la l'inesistenza, nullità, inefficacia o risoluzione del rapporto contrattuale con Pt_1
e , mai contestato dalla banca attrice;
Controparte_4
- la operava stabilmente negli uffici di di e le Tes_1 CP_9 Controparte_4
operazioni di investimento venivano effettuate su moduli prestampati intestati a
/ ; Pt_1 Controparte_4
- eventuali errori del solvens erano irrilevanti, poiché l'art. 2033 c.c. riguarda le ipotesi di mancanza della causa sottostante il pagamento, e comunque l'intermediario era responsabile di eventuali spostamenti illeciti fra i conti correnti della banca stessa.
Il convenuto concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attrice, previa l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
3. Disposto il mutamento di rito ed autorizzata la chiamata in causa del terzo, nelle more del giudizio decedeva il sig. e la causa veniva proseguita dagli eredi Persona_1
e , che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
facevano proprie le difese del convenuto deceduto.
4. si costituiva in giudizio, eccependo l'irritualità della Controparte_4
chiamata in causa, in quanto non era stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti e nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione, in quanto l'attività svolta era limitata alla promozione dei prodotti di investimento e nessun pagamento veniva effettuato dalla stessa;
concludeva chiedendo di dichiarare la irritualità della domanda svolta nei suoi confronti.
5. Assunte le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale, con sentenza n. 1364/2022, rigettava la domanda attrice.
pagina 4 di 10 6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1
[...]
7. Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
8. sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in Controparte_4
giudizio e pertanto la Corte all'udienza del 18.7.2023 ne ha dichiarato la contumacia.
9. All'udienza del 9.7.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appellante deduce in primis l'erronea indicazione nella sentenza della parte convenuta, in quanto risulta emessa nei confronti del sig. già costituito in giudizio e Persona_1
deceduto nel corso del giudizio di primo grado.
11. Sul punto è sufficiente ricordare che è principio consolidato che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti;
comporta invece la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (v. Cass. n. 22275/2017).
12. Nella fattispecie, a seguito del decesso in corso di causa del si sono CP_1
ritualmente costituiti in giudizio gli eredi dello stesso (oggi appellati) con conseguente istaurazione del contraddittorio;
in ogni caso, l'appellante non trae alcuna conclusione in merito e quindi la doglianza va disattesa.
13. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato la domanda attorea ed avrebbe errato nella ricostruzione delle circostanze di fatto. La banca sostiene di aver effettuato un pagamento (sotto forma di accredito sulla gestione patrimoniale GP IA) a favore del senza che vi fosse un rapporto sottostante che lo giustificasse;
ciò in quanto la CP_1 somma di € 208.000,00, veicolata dal conto n. 64 394610, cointestato con i sig. Parte_3
e destinata all'investimento suddetto (effettuato per il tramite della
[...] CP_4
pagina 5 di 10 di cui la era agente senza rappresentanza), costituiva in realtà una provvista CP_4 Tes_1
non appartenente al dato che lo stesso aveva confermato di non aver mai aperto il CP_1
conto n. 64 394610. In ogni caso, su detto conto cointestato era stata accreditata la somma di
€ 210.000,00 proveniente dal conto corrente personale dei sig. sulla base Controparte_8
di una disposizione in giroconto risultata non autorizzata dagli stessi. Secondo la banca, la somma in questione non era riferibile al e quindi il pagamento effettuato da CP_1
si configurerebbe come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il Tribunale avrebbe Pt_1
quindi confuso l'esito della gestione patrimoniale, cioè la liquidazione del fondo GP IA
a favore del (non in contestazione), con l'oggetto della domanda attrice, ovvero CP_1
l'indebita prestazione effettuata da per il predetto investimento (a prescindere da Pt_1
eventuali malversazioni della su disposizione dello stesso senza che vi fosse una Tes_1
provvista che lo giustificasse.
14. L'appello è fondato.
15. Sussiste l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. quando un soggetto versa una somma di danaro senza la causa giustificativa della medesima, in quanto lo spostamento patrimoniale è fondato su un rapporto nullo, inesistente o viziato. Nei rapporti bancari è noto che l'art. 2033
c.c. si applica anche ai casi di pagamento con falsa o assente provvista, ovvero quando il pagamento è effettuato con denaro o mezzi che non erano realmente disponibili da parte del disponente. Il correntista che abbia ottenuto l'accredito di una somma senza alcuna giustificazione causale è tenuto quindi alla restituzione della medesima somma alla banca, in assenza di prova di un accordo o di altra ragione legittimante il mantenimento di tale accredito.
16. Di contro, gli appellati sostengono l'infondatezza della domanda attrice per difetto del presupposto dell'indebito oggettivo, ovvero l'assenza di un rapporto contrattuale sottostante fra il e la banca che giustificava il pagamento della somma di € 208.000,00; CP_1
difatti, sostengono che la banca non avrebbe fornito prova di essere la proprietaria della somma prelevata sul conto cointestato n. 64 394610 e Persona_3
destinata all'investimento GP IA, non avendo provato l'origine della provvista della somma iniziale. La circostanza che € 210.000,00 fossero presenti sul conto corrente cointestato n. 64 394610, renderebbe legittima l'operazione di investimento raccolta il
29.6.2018 dalla per conto della con addebito sul conto Tes_1 Controparte_4
suddetto, operazione realizzata in esecuzione del rapporto contrattuale con la suddetta società.
Pertanto, l'appellante sarebbe carente di legittimazione attiva anche in considerazione del pagina 6 di 10 fatto che il conto cointestato sarebbe intitolato anche a (v. doc. 3 fasc. Controparte_4
app.nte), la quale, seppur intervenuta in giudizio, non ha formulato le domande proposte da
. Pt_1
17. La Corte osserva che è pacifico che il conto corrente cointestato n. 64 394610 sia stato aperto all'insaputa dei sig. Lo stesso ha più volte Persona_3 CP_1
ribadito di non aver mai sottoscritto il contratto suddetto. È provato anche che su tale conto è confluita il 29.6.2018 la somma di € 210.000,00, quale “giroconto” (apparentemente) disposto dal sig. a favore della proveniente dal conto corrente n. 64 242379 Parte_2 Per_2
intestato a sig. (doc. 5 e 6 fasc. app.nte); è altresì provato che € Controparte_8
208.000,00 sono stati investiti nella gestione patrimoniale GP IA del CP_1
18. Sulla base di tali acquisizioni probatorie, va osservato che se il predetto conto cointestato n. 64 394610 con il come confermato dal medesimo, è stato aperto a sua insaputa CP_1
e quindi è lo stesso a negare la titolarità del rapporto;
ciò significa che l'addebito di €
208.000,00 su tale conto e destinato alla gestione patrimoniale GP IA del solo
(doc. 2), è avvenuto senza che vi fosse un valido rapporto contrattuale sottostante, CP_1
che legittimasse l'operazione in uscita del denaro, che non apparteneva al CP_1
19. D'altra parte, non emerge dagli atti una qualche ragione giustificatrice della girocontazione della somma sul conto cointestato n. 64 394610 e disconosciuto, a fronte del fatto che il ha opposto reclamo (doc. 4) e contestato l'ordine di bonifico/giroconto Parte_2
del 29.6.2018. Né risulta che la provvista di € 208.000,00 fosse effettivamente di appartenenza del considerato che le uniche movimentazioni presenti sul conto CP_1
corrente sono quella di € 210.000,00 in entrata (relativa al bonifico proveniente dal conto
, e quella di € 208.000,00 in uscita (accreditata sulla gestione patrimoniale Controparte_8
del . CP_1
20. La banca da parte sua ha provato documentalmente che la somma accreditata sul conto cointestato era frutto di una falsa disposizione di bonifico dal conto corrente Parte_3
e ha dimostrato di aver restituito (con diritto di surroga – doc. 17) ai propri clienti la
[...]
somma illecitamente prelevata;
quindi l'appellante ha comunque dimostrato la propria legittimazione attiva, tenuto conto che la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda e quindi non incontra preclusioni processuali.
21. Né il quadro cambia in merito al ruolo di;
secondo gli appellati, il Controparte_4
difetto di legittimazione di troverebbe conferma nel modulo di apertura del Pt_1
pagina 7 di 10 conto corrente cointestato del 22.06.2018 con firme apocrife, ove è presente il logo
per . Trattandosi di soggetti giuridici (all'epoca) distinti, secondo Pt_1 Controparte_4
gli appellati, l'azione doveva essere proposta anche da . Quest'ultima Controparte_4
si è costituita nel giudizio di primo grado ma senza formulare alcuna domanda.
22. Sul punto va invero condivisa la tesi dell'appellante, secondo la quale il pagamento è stato effettuato da quale soggetto titolare del rapporto di conto corrente da cui è Pt_1 stato disposto l'accreditamento sulla gestione patrimoniale riferita al mentre CP_1
svolge attività diversa, ovvero di promozione per conto della prima, Controparte_4
non solo per la raccolta degli investimenti (v. visura camerale), ma più in generale anche per la promozione, senza che tuttavia sia riconducibile alla promotrice la titolarità del rapporto bancario di conto corrente (e quindi alcuna disponibilità delle somme).
23. La difesa degli appellati non coglie nel segno neppure nel ritenere che la somma di €
208.000,00 trovi la sua giustificazione nel contratto di consulenza e di investimento fra il e nel cui ambito esecutivo si colloca la gestione CP_1 Controparte_4
patrimoniale GP IA. È pur vero che tale contratto non è contestato dalla banca, ma ciò che rileva è l'assenza di un valido rapporto contrattuale (i.e il conto n. 64 394610) che doveva fornire la provvista per l'investimento suddetto, integrando la fattispecie di un indebito oggettivo.
24. D'altra parte, non è contestato che gli importi del GP IA liquidati al CP_1
corrispondessero agli investimenti effettuati e tale liquidazione non è oggetto della domanda attorea. In breve, non è in contenzioso l'accredito al del controvalore CP_1
dell'investimento per effetto della liquidazione da lui chiesta il 27.8.2018 (destinata peraltro su un conto di altra banca – doc. 7); detta somma era effettivamente dovuta in forza del rapporto di gestione patrimoniale (attraverso l'intermediazione di che Controparte_4
non è in contestazione. Ciò che è contestata è la sussistenza di un valido rapporto contrattuale con , a monte, che giustificasse la disponibilità della somma per il e Pt_1 CP_1
quindi la provvista utilizzata per l'investimento. Peraltro, l'affermazione che l'importo confluito sul GP IA fosse di competenza del sulla base dei contratti di CP_1
investimento stipulati, è smentita dal modulo di investimento di del Controparte_4
29.6.2018, sottoscritto dal stesso (doc. 2), che reca – come modalità di pagamento CP_1
– l'addebito sul conto corrente n. 64 394610, che lo stesso afferma di non aver mai CP_1
aperto.
pagina 8 di 10 25. In sintesi, è pacifico che il conto corrente n. 64 394610 non sia stato mai aperto dai cointestatari;
la banca ha documentato di aver dato corso all'accredito sulla gestione patrimoniale del con denaro proveniente da tale conto, ma la provvista non era CP_1
appartenente allo stesso (bensì ai sig. in forza di un bonifico falso). Controparte_8
L'appello pertanto è fondato con conseguente accoglimento della domanda formulata da e condanna degli appellati, quali eredi di pro quota Pt_1 Persona_1
ciascuno, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 208.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29.6.2018 al saldo.
26. Va altresì accolta la domanda di restituzione ex art. 336 c.p.c. in favore dell'appellante di quanto da questa versato agli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado.
27. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese e tenuto conto del giudizio nel suo complesso, gli appellati vanno condannati, in solido fra di loro, a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate in € 13.430,00 per compensi e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al
23.10.2022.
28. Per quanto concerne la posizione dell'appellata non Controparte_4
essendo state svolte domande nei suoi confronti né essendo stati svolti appelli incidentali, trattandosi di litis denuntiatio, non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, una "vocatio in ius" e la soccombenza (ex plurimis Cass. n. 2208/2012; n. 5508/2016).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 1364/2022 del 2.12.2022, pubblicata il 9.12.2022, condanna Controparte_1
e , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
a corrispondere, pro quota per un terzo ciascuno, a Parte_1
a somma di € 208.000,00 oltre interessi legali dalla data del
[...]
29.6.2018 al saldo;
pagina 9 di 10 - condanna , Controparte_3 Controparte_1 CP
, quali eredi di , alla restituzione ex art. 336 c.p.c., pro
[...] Persona_1
quota per un terzo ciascuno, a Parte_1
della somma di € 19.595,99 oltre interessi legali dall'11.1.2023 al saldo effettivo;
[...]
- condanna , Controparte_3 Controparte_1 CP
, quali eredi di in solido fra di loro, a rifondere a
[...] Persona_1
le spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 13.430,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_4
Bologna, 27.5.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 84 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.
Massimo Eroli (c.f. ) e Arturo Artusi (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Strada Farini n. 47 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 CP
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._4 Controparte_3
, quali eredi di , rappresentati e difesi C.F._5 Persona_1
dall'Avv. Giorgio Conti (c.f. ed elettivamente domiciliati presso il C.F._6
suo studio in Via Giuseppe Verdi n. 9 a Parma, giusta procura in atti
PE
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro tempore in carica;
APPELLATA - CONTUMACE
IN PUNTO A:
pagina 1 di 10 appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1364/2022 del 2.12.2022, pubblicata il
9.12.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9.7.2024:
Appellante : Parte_1
“1) Condannare per le ragioni in narrativa a titolo di indebito oggettivo pro quota (1/3 ciascuno) gli eredi del SI. SI.ri , Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
e a corrispondere a Controparte_2 Controparte_5 la somma complessiva di € 208.000, più interessi dalla domanda al tasso legale anche ex art.
1284 penultimo comma c.c. ed onorari, competenze e spese del presente procedimento da liquidarsi secondo i parametri ministeriali;
2) Condannare i SI.ri , e alla Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 restituzione a sempre pro quota (1/3 Controparte_5 ciascuno), della somma di € 19.595,99 più interessi e rivalutazione dall'11 gennaio 2023 per la restituzione di quanto pagato (all. 18) da parte di a titolo di spese legali di Pt_1 primo grado in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
3) Condannare i SI.ri e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio sia di primo grado che del secondo, nei confronti di .” Controparte_5
PE , Controparte_3 Controparte_1 CP
):
[...]
“rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile, infondato o come meglio, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Parma 1364-2022; in via subordinata,
e salvo rispettoso gravame, anche in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, anche nel contraddittorio con e previa ogni e più utile Controparte_6 declaratoria del caso e di legge, respingere la domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile, infondata o come meglio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15% come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. da qui Parte_1 Pt_1
o banca), con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 26.11.2019 conveniva in giudizio il sig. nnanzi al Tribunale di Parma, esponendo: Persona_1
- l'11.7.2018 la banca aveva accreditato al la somma di € 208.000,00 sulla CP_1
gestione patrimoniale GP IA (contratto n. 205059XY805);
- detto accredito era avvenuto in base ad un modulo consegnato alla banca attraverso la e raccolto il 29.6.2018 dalla consulente finanziaria, agente senza Controparte_4
rappresentanza di quest'ultima ( ; Testimone_1
- tale pagamento era stato richiesto con addebito sul conto corrente n. 64 394610,
pagina 2 di 10 apparentemente cointestato ai sig. e allo stesso Parte_2 Persona_2 [...]
Persona_1
- detto conto corrente in realtà non era mai stato aperto dai cointestatari e pertanto non c'era alcun contratto di conto corrente sottostante, che potesse costituire la provvista per l'investimento effettuato nel GP IA;
- le disponibilità presenti su tale conto non erano però riferibili al in quanto CP_1
l'accreditamento in data 10.7.2018 della somma di € 210.000,00 era stato disposto con bonifico, su modulo della a firma apocrifa, dal conto personale dei sig. Pt_1
e che avevano opposto reclamo;
Parte_2 Per_2
- l'accredito sulla gestione patrimoniale a favore del era avvenuto quindi da CP_1
un conto corrente in realtà non appartenente al beneficiario e neanche mai aperto da quest'ultimo, come da lui stesso ammesso;
- il successivamente aveva liquidato totalmente tale gestione patrimoniale il CP_1
5.9.2018 con accredito del controvalore su un suo conto corrente presso l' ; CP_7
- aveva eseguito l'ordine di pagamento in base alla falsa convinzione di Pt_1
essere debitrice del e quindi di dovergli tale pagamento, in quanto il CP_1
convenuto sarebbe stato cointestatario del conto corrente (n. 64 394610) indicato sull'ordine;
- non avendo mai il aperto quel conto corrente, non era CP_1 Pt_1
debitrice dello stesso e quindi il pagamento effettuato era da qualificarsi come un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
- la banca non era responsabile dell'operato della che operava come agente Tes_1
senza rappresentanza di . Controparte_4
L'attrice concludeva, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di € 208.000,00 a titolo di indebito oggettivo.
2. Si costituiva in giudizio il sig. esponendo: Persona_1
- la banca era priva di legittimazione attiva, in quanto non vi era prova dell'origine della provvista e di come la somma sarebbe confluita dal conto cointestato Controparte_8
né come la somma fosse precedentemente confluita su detto conto e quindi
[...]
neppure che la somma in ripetizione fosse della banca stessa;
- non aveva alcuna legittimazione processuale ad agire, in quanto Pt_1
l'apertura del conto corrente cointestato era stata fatta presso , Controparte_4
dovendosi comunque integrare in contraddittorio nei confronti di questa;
pagina 3 di 10 - il conto corrente cointestato effettivamente era stato aperto a sua insaputa con firme apocrife;
- il aveva fin dal 2015 intrattenuto rapporti con e CP_1 Pt_1 CP_4
, effettuando numerosi investimenti, tra i quali anche GP IA, nel quale era
[...]
confluita la somma contestata;
- in esecuzione del rapporto contrattuale con e il Pt_1 Controparte_4
convenuto aveva legittimamente incassato la liquidazione di cui al contratto di investimento GP IA;
- la stessa banca aveva precisato che l'accredito sul GP IA era avvenuto su di un modulo di SANPAOLO INVEST, confermando la piena legittimità e correttezza dell'operazione;
- non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. ovvero la l'inesistenza, nullità, inefficacia o risoluzione del rapporto contrattuale con Pt_1
e , mai contestato dalla banca attrice;
Controparte_4
- la operava stabilmente negli uffici di di e le Tes_1 CP_9 Controparte_4
operazioni di investimento venivano effettuate su moduli prestampati intestati a
/ ; Pt_1 Controparte_4
- eventuali errori del solvens erano irrilevanti, poiché l'art. 2033 c.c. riguarda le ipotesi di mancanza della causa sottostante il pagamento, e comunque l'intermediario era responsabile di eventuali spostamenti illeciti fra i conti correnti della banca stessa.
Il convenuto concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attrice, previa l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
3. Disposto il mutamento di rito ed autorizzata la chiamata in causa del terzo, nelle more del giudizio decedeva il sig. e la causa veniva proseguita dagli eredi Persona_1
e , che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
facevano proprie le difese del convenuto deceduto.
4. si costituiva in giudizio, eccependo l'irritualità della Controparte_4
chiamata in causa, in quanto non era stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti e nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione, in quanto l'attività svolta era limitata alla promozione dei prodotti di investimento e nessun pagamento veniva effettuato dalla stessa;
concludeva chiedendo di dichiarare la irritualità della domanda svolta nei suoi confronti.
5. Assunte le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale, con sentenza n. 1364/2022, rigettava la domanda attrice.
pagina 4 di 10 6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1
[...]
7. Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
8. sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in Controparte_4
giudizio e pertanto la Corte all'udienza del 18.7.2023 ne ha dichiarato la contumacia.
9. All'udienza del 9.7.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appellante deduce in primis l'erronea indicazione nella sentenza della parte convenuta, in quanto risulta emessa nei confronti del sig. già costituito in giudizio e Persona_1
deceduto nel corso del giudizio di primo grado.
11. Sul punto è sufficiente ricordare che è principio consolidato che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti;
comporta invece la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (v. Cass. n. 22275/2017).
12. Nella fattispecie, a seguito del decesso in corso di causa del si sono CP_1
ritualmente costituiti in giudizio gli eredi dello stesso (oggi appellati) con conseguente istaurazione del contraddittorio;
in ogni caso, l'appellante non trae alcuna conclusione in merito e quindi la doglianza va disattesa.
13. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato la domanda attorea ed avrebbe errato nella ricostruzione delle circostanze di fatto. La banca sostiene di aver effettuato un pagamento (sotto forma di accredito sulla gestione patrimoniale GP IA) a favore del senza che vi fosse un rapporto sottostante che lo giustificasse;
ciò in quanto la CP_1 somma di € 208.000,00, veicolata dal conto n. 64 394610, cointestato con i sig. Parte_3
e destinata all'investimento suddetto (effettuato per il tramite della
[...] CP_4
pagina 5 di 10 di cui la era agente senza rappresentanza), costituiva in realtà una provvista CP_4 Tes_1
non appartenente al dato che lo stesso aveva confermato di non aver mai aperto il CP_1
conto n. 64 394610. In ogni caso, su detto conto cointestato era stata accreditata la somma di
€ 210.000,00 proveniente dal conto corrente personale dei sig. sulla base Controparte_8
di una disposizione in giroconto risultata non autorizzata dagli stessi. Secondo la banca, la somma in questione non era riferibile al e quindi il pagamento effettuato da CP_1
si configurerebbe come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il Tribunale avrebbe Pt_1
quindi confuso l'esito della gestione patrimoniale, cioè la liquidazione del fondo GP IA
a favore del (non in contestazione), con l'oggetto della domanda attrice, ovvero CP_1
l'indebita prestazione effettuata da per il predetto investimento (a prescindere da Pt_1
eventuali malversazioni della su disposizione dello stesso senza che vi fosse una Tes_1
provvista che lo giustificasse.
14. L'appello è fondato.
15. Sussiste l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. quando un soggetto versa una somma di danaro senza la causa giustificativa della medesima, in quanto lo spostamento patrimoniale è fondato su un rapporto nullo, inesistente o viziato. Nei rapporti bancari è noto che l'art. 2033
c.c. si applica anche ai casi di pagamento con falsa o assente provvista, ovvero quando il pagamento è effettuato con denaro o mezzi che non erano realmente disponibili da parte del disponente. Il correntista che abbia ottenuto l'accredito di una somma senza alcuna giustificazione causale è tenuto quindi alla restituzione della medesima somma alla banca, in assenza di prova di un accordo o di altra ragione legittimante il mantenimento di tale accredito.
16. Di contro, gli appellati sostengono l'infondatezza della domanda attrice per difetto del presupposto dell'indebito oggettivo, ovvero l'assenza di un rapporto contrattuale sottostante fra il e la banca che giustificava il pagamento della somma di € 208.000,00; CP_1
difatti, sostengono che la banca non avrebbe fornito prova di essere la proprietaria della somma prelevata sul conto cointestato n. 64 394610 e Persona_3
destinata all'investimento GP IA, non avendo provato l'origine della provvista della somma iniziale. La circostanza che € 210.000,00 fossero presenti sul conto corrente cointestato n. 64 394610, renderebbe legittima l'operazione di investimento raccolta il
29.6.2018 dalla per conto della con addebito sul conto Tes_1 Controparte_4
suddetto, operazione realizzata in esecuzione del rapporto contrattuale con la suddetta società.
Pertanto, l'appellante sarebbe carente di legittimazione attiva anche in considerazione del pagina 6 di 10 fatto che il conto cointestato sarebbe intitolato anche a (v. doc. 3 fasc. Controparte_4
app.nte), la quale, seppur intervenuta in giudizio, non ha formulato le domande proposte da
. Pt_1
17. La Corte osserva che è pacifico che il conto corrente cointestato n. 64 394610 sia stato aperto all'insaputa dei sig. Lo stesso ha più volte Persona_3 CP_1
ribadito di non aver mai sottoscritto il contratto suddetto. È provato anche che su tale conto è confluita il 29.6.2018 la somma di € 210.000,00, quale “giroconto” (apparentemente) disposto dal sig. a favore della proveniente dal conto corrente n. 64 242379 Parte_2 Per_2
intestato a sig. (doc. 5 e 6 fasc. app.nte); è altresì provato che € Controparte_8
208.000,00 sono stati investiti nella gestione patrimoniale GP IA del CP_1
18. Sulla base di tali acquisizioni probatorie, va osservato che se il predetto conto cointestato n. 64 394610 con il come confermato dal medesimo, è stato aperto a sua insaputa CP_1
e quindi è lo stesso a negare la titolarità del rapporto;
ciò significa che l'addebito di €
208.000,00 su tale conto e destinato alla gestione patrimoniale GP IA del solo
(doc. 2), è avvenuto senza che vi fosse un valido rapporto contrattuale sottostante, CP_1
che legittimasse l'operazione in uscita del denaro, che non apparteneva al CP_1
19. D'altra parte, non emerge dagli atti una qualche ragione giustificatrice della girocontazione della somma sul conto cointestato n. 64 394610 e disconosciuto, a fronte del fatto che il ha opposto reclamo (doc. 4) e contestato l'ordine di bonifico/giroconto Parte_2
del 29.6.2018. Né risulta che la provvista di € 208.000,00 fosse effettivamente di appartenenza del considerato che le uniche movimentazioni presenti sul conto CP_1
corrente sono quella di € 210.000,00 in entrata (relativa al bonifico proveniente dal conto
, e quella di € 208.000,00 in uscita (accreditata sulla gestione patrimoniale Controparte_8
del . CP_1
20. La banca da parte sua ha provato documentalmente che la somma accreditata sul conto cointestato era frutto di una falsa disposizione di bonifico dal conto corrente Parte_3
e ha dimostrato di aver restituito (con diritto di surroga – doc. 17) ai propri clienti la
[...]
somma illecitamente prelevata;
quindi l'appellante ha comunque dimostrato la propria legittimazione attiva, tenuto conto che la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda e quindi non incontra preclusioni processuali.
21. Né il quadro cambia in merito al ruolo di;
secondo gli appellati, il Controparte_4
difetto di legittimazione di troverebbe conferma nel modulo di apertura del Pt_1
pagina 7 di 10 conto corrente cointestato del 22.06.2018 con firme apocrife, ove è presente il logo
per . Trattandosi di soggetti giuridici (all'epoca) distinti, secondo Pt_1 Controparte_4
gli appellati, l'azione doveva essere proposta anche da . Quest'ultima Controparte_4
si è costituita nel giudizio di primo grado ma senza formulare alcuna domanda.
22. Sul punto va invero condivisa la tesi dell'appellante, secondo la quale il pagamento è stato effettuato da quale soggetto titolare del rapporto di conto corrente da cui è Pt_1 stato disposto l'accreditamento sulla gestione patrimoniale riferita al mentre CP_1
svolge attività diversa, ovvero di promozione per conto della prima, Controparte_4
non solo per la raccolta degli investimenti (v. visura camerale), ma più in generale anche per la promozione, senza che tuttavia sia riconducibile alla promotrice la titolarità del rapporto bancario di conto corrente (e quindi alcuna disponibilità delle somme).
23. La difesa degli appellati non coglie nel segno neppure nel ritenere che la somma di €
208.000,00 trovi la sua giustificazione nel contratto di consulenza e di investimento fra il e nel cui ambito esecutivo si colloca la gestione CP_1 Controparte_4
patrimoniale GP IA. È pur vero che tale contratto non è contestato dalla banca, ma ciò che rileva è l'assenza di un valido rapporto contrattuale (i.e il conto n. 64 394610) che doveva fornire la provvista per l'investimento suddetto, integrando la fattispecie di un indebito oggettivo.
24. D'altra parte, non è contestato che gli importi del GP IA liquidati al CP_1
corrispondessero agli investimenti effettuati e tale liquidazione non è oggetto della domanda attorea. In breve, non è in contenzioso l'accredito al del controvalore CP_1
dell'investimento per effetto della liquidazione da lui chiesta il 27.8.2018 (destinata peraltro su un conto di altra banca – doc. 7); detta somma era effettivamente dovuta in forza del rapporto di gestione patrimoniale (attraverso l'intermediazione di che Controparte_4
non è in contestazione. Ciò che è contestata è la sussistenza di un valido rapporto contrattuale con , a monte, che giustificasse la disponibilità della somma per il e Pt_1 CP_1
quindi la provvista utilizzata per l'investimento. Peraltro, l'affermazione che l'importo confluito sul GP IA fosse di competenza del sulla base dei contratti di CP_1
investimento stipulati, è smentita dal modulo di investimento di del Controparte_4
29.6.2018, sottoscritto dal stesso (doc. 2), che reca – come modalità di pagamento CP_1
– l'addebito sul conto corrente n. 64 394610, che lo stesso afferma di non aver mai CP_1
aperto.
pagina 8 di 10 25. In sintesi, è pacifico che il conto corrente n. 64 394610 non sia stato mai aperto dai cointestatari;
la banca ha documentato di aver dato corso all'accredito sulla gestione patrimoniale del con denaro proveniente da tale conto, ma la provvista non era CP_1
appartenente allo stesso (bensì ai sig. in forza di un bonifico falso). Controparte_8
L'appello pertanto è fondato con conseguente accoglimento della domanda formulata da e condanna degli appellati, quali eredi di pro quota Pt_1 Persona_1
ciascuno, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 208.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29.6.2018 al saldo.
26. Va altresì accolta la domanda di restituzione ex art. 336 c.p.c. in favore dell'appellante di quanto da questa versato agli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado.
27. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese e tenuto conto del giudizio nel suo complesso, gli appellati vanno condannati, in solido fra di loro, a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate in € 13.430,00 per compensi e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al
23.10.2022.
28. Per quanto concerne la posizione dell'appellata non Controparte_4
essendo state svolte domande nei suoi confronti né essendo stati svolti appelli incidentali, trattandosi di litis denuntiatio, non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, una "vocatio in ius" e la soccombenza (ex plurimis Cass. n. 2208/2012; n. 5508/2016).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 1364/2022 del 2.12.2022, pubblicata il 9.12.2022, condanna Controparte_1
e , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
a corrispondere, pro quota per un terzo ciascuno, a Parte_1
a somma di € 208.000,00 oltre interessi legali dalla data del
[...]
29.6.2018 al saldo;
pagina 9 di 10 - condanna , Controparte_3 Controparte_1 CP
, quali eredi di , alla restituzione ex art. 336 c.p.c., pro
[...] Persona_1
quota per un terzo ciascuno, a Parte_1
della somma di € 19.595,99 oltre interessi legali dall'11.1.2023 al saldo effettivo;
[...]
- condanna , Controparte_3 Controparte_1 CP
, quali eredi di in solido fra di loro, a rifondere a
[...] Persona_1
le spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 13.430,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_4
Bologna, 27.5.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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