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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22291/2019 R.G. proposto da: RN IT OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO ([...]), rappresentata e difesa dagli avvocati IN TA ([...]) e ER AN TI ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente principale- nonché da MENEGANTI EZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA CIASULLO Civile Sent. Sez. 2 Num. 4890 Anno 2025 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PICARO IN Data pubblicazione: 25/02/2025 2 di 19 ([...]) e ERGIOVANNI MORI ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente incidentale- contro BELVEDERE SP S.R.L., rappresentata dalla procuratrice speciale BAYVIEW S.R.L., in persona del legale rappresentante Generoso IG CC per atto del notaio Giovannella Condò del 4.7.2019, rep. n. 27285, racc. n. 11500, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DE CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati ER AL ([...]) ed LI BO ([...]) per procura in calce ai controricorsi, -controricorrente- nonchè contro BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA, MENEGANTI MARCO, ed SP PROJECT 1702 S.R.L., -intimati- avverso la SENTENZA DE CORTE D'APPELLO di FIRENZE n.1039/2019 depositata il 2.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2025 dal Consigliere IN PICARO. FATTI DI CAUSA Nel gennaio 2008 TI ZI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia (proc. n. 494/2008 RG) la moglie, BA IT 3 di 19 OL, ed il figlio TI MA, che restavano contumaci, chiedendo l'adempimento ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare stipulato il 6.6.2001 col quale la BA aveva promesso di vendergli la comproprietà per 1/2 DE quale era titolare dell'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n.83, e TI MA la sua proprietà del fabbricato sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 85, al prezzo unitario di £ 500.000.000. Il 5.5.2008 TI ZI trascriveva nei registri immobiliari la domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., e due giorni dopo depositava la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di TI MA, ed il Tribunale di Pistoia dichiarava estinto il giudizio n. 494/2008 RG limitatamente alla posizione di TI MA, e nel giudizio interveniva il 14.10.2008 la Banca CR Firenze SPA, creditrice secondo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 2957/2008 di € 757.824,57 nei confronti di BA IT OL e TI MA in base alle fideiussioni prestate a garanzia del conto corrente di corrispondenza e contestuale apertura di credito concessi alla BA SPA, limitandosi ad indicare che avrebbe in seguito precisato le sue conclusioni in base all'esame degli atti depositati dalle parti originarie. Il 3.2.2009 la Banca CR Firenze SPA conveniva in separato giudizio (proc. n. 368/2009 RG), davanti al Tribunale di Pistoia, TI ZI e BA IT OL, chiedendo di accertare la simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare sopra menzionato, ed in tale giudizio si costituivano entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto DE domanda e sostenendo che il prezzo indicato nel preliminare era stato integralmente pagato. Disposta la riunione del procedimento n. 368/2009 RG a quello n.494/2008 RG, la BA nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. articolava prova per interrogatorio formale e testimoniale per 4 di 19 dimostrare le disposizioni impartite a TI ZI per il pagamento di quanto dovutole a titolo di corrispettivo. Respinte le richieste di prova formulate dalla BA, ed espletata CTU sul valore del suo immobile, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 949/2014, accoglieva la domanda di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare del 6.6.2001 avanzata dalla Banca CR Firenze SPA, respingeva la domanda ex art. 2932 cod. civ. avanzata da TI ZI, riteneva ammissibile l'intervento spiegato dalla suddetta banca nel procedimento n. 494/2008 RG, condannava in solido TI ZI e BA IT OL al pagamento delle spese di lite DE Banca CR Firenze SPA e poneva a carico dei suddetti coniugi le spese di CTU. La sentenza di primo grado veniva appellata da BA IT OL, che lamentava l'inversione dell'onere DE prova e comunque l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, reiterava le istanze probatorie disattese e chiedeva il rigetto DE domanda di accertamento DE simulazione assoluta del preliminare, con vittoria delle spese di lite. La medesima sentenza veniva appellata anche da TI ZI, che riproponeva la domanda ex art. 2932 cod. civ., mentre la Banca CR Firenze SPA chiedeva il rigetto degli appelli, previa loro riunione, e TI MA, citato solo dalla BA, rimaneva contumace. In secondo grado interveniva poi la società SP Project 1702 SR quale cessionaria dei crediti DE Banca CR Firenze SPA, chiedendo l'estromissione di quest'ultima. La Corte d'Appello di Firenze, disposta la riunione degli appelli, con la sentenza n. 1039/2019 del 17.1/2.5.2019, rigettava gli appelli DE BA e di TI ZI, condannandoli al pagamento delle spese processuali di secondo grado a favore DE Banca CR Firenze SPA, disattendendo la richiesta di estromissione di quest'ultima, avanzata dalla SP Project 1702 SR. 5 di 19 In particolare il giudice di secondo grado respingeva il primo motivo di appello di TI ZI relativo al difetto d'integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di TI MA, anch'egli sottoscrittore del contratto preliminare, in quanto TI MA (rectius ZI) aveva rinunciato alla domanda contro il predetto facendo venir meno gli effetti DE domanda ex art. 2932 cod. civ. nei suoi confronti, in quanto TI MA era stato citato in secondo grado da BA IT OL ed in quanto il Tribunale di Pistoia aveva acclarato che il contratto preliminare aveva ad oggetto due distinti immobili, aventi diversa ubicazione ed intestazione. La Corte d'Appello esaminava quindi congiuntamente gli altri motivi di appello fatti valere da BA IT OL e TI ZI, ritenendo correttamente ed esaurientemente motivata la sentenza di primo grado, ed affermava che il contratto preliminare era privo di data certa, non provata dai contraenti malgrado la contestazione DE banca e non desumibile dalle date dei bonifici perché privi di riferimenti al preliminare, e non identificava con precisione catastale i beni immobili promessi, risultando irrilevanti la trascrizione DE citazione ex art. 2932 cod. civ. e la data DE conoscenza da parte di TI ZI DE revoca degli affidamenti bancari concessi dalla Banca CR Firenze SPA alla BA SPA. L'intervento DE Banca CR Firenze SPA nel giudizio ex art. 2932 cod. civ. veniva ritenuto ammissibile per la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essendo la suddetta banca creditrice delle parti contraenti il contratto preliminare. Quanto ai bonifici prodotti, la Corte d'Appello riteneva che non costituissero prova del versamento di acconti sul prezzo indicato nel contratto preliminare, in quanto per la quasi totalità erano anteriori alla data del preliminare (6.6.2001), che invece prevedeva che i pagamenti sarebbero dovuti avvenire nei 18 mesi successivi 6 di 19 alla firma, per cui non erano conformi agli accordi indicati nel preliminare, in alcuni casi risultavano effettuati da persone estranee al preliminare e nelle causali non recavano alcun riferimento al preliminare, indicando solo "giroconti", causale giustificabile nel rapporto tra soci. Le riproposte richieste istruttorie venivano respinte in quanto valutative ed irrilevanti e vertenti su circostanze documentali già esaminate ed in quanto la BA aveva tardivamente riconosciuto il pagamento del prezzo ricevuto nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. del procedimento n. 368/2009 RG del Tribunale di Pistoia. Avverso tale sentenza, notificata il 20.5.2019, ha proposto ricorso in via principale, notificato il 19.7.2019 a TI ZI, TI MA, alla Banca CR Firenze SPA ed alla YV TA SR quale rappresentante DE SP Project 1702 SR, BA IT OL, affidandosi ad un unico motivo, ed autonomo ricorso TI ZI, affidato a sei motivi, ed ha resistito con distinti controricorsi la EL SP SR, cessionaria dei crediti DE SP Project 1702 SR, rappresentata dalla procuratrice speciale YV TA SR. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Troncone, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Nell'imminenza dell'udienza pubblica la sola BA IT OL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Anzitutto va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. del ricorso proposto autonomamente per secondo da TI ZI, e da qualificare quindi come incidentale, rispetto a quello proposto per primo da BA IT OL, da qualificare come ricorso principale. 7 di 19 Ritiene la Corte che debba essere esaminato con priorità, in quanto attinente a questione processuale di carattere preliminare, il primo motivo del ricorso incidentale di TI ZI, col quale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell'art. 102 c.p.c.. Si duole TI ZI che la Corte d'Appello abbia rigettato il suo primo motivo di appello, col quale aveva eccepito il difetto d'integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di TI MA ai sensi dell'art. 345 comma 2° c.p.c., sia con riferimento alla domanda di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare da lui concluso il 6.6.2001 con BA IT OL e TI MA avanzata dalla Banca CR Firenze SPA nel procedimento n. 368/2009 RG del Tribunale di Pistoia, sia con riferimento alla domanda ex art. 2932 cod. civ. da lui personalmente avanzata nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia, sempre sulla base del medesimo contratto. La Corte d'Appello ha respinto il suo motivo di appello con la motivazione che TI ZI aveva rinunciato alla domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta
contro
TI MA, che quest'ultimo era stato citato in secondo grado da BA IT OL e che il Tribunale di Pistoia aveva acclarato che il contratto preliminare aveva ad oggetto due distinti immobili, aventi diversa ubicazione ed intestazione. AM TI ZI che l'impugnata sentenza non abbia considerato che il contratto preliminare, del quale era stato chiesto l'adempimento coattivo e l'accertamento DE simulazione assoluta, era un contratto con parte promittente venditrice plurisoggettiva (BA IT OL e TI MA), che prevedeva la conclusione di un'unica vendita al prezzo unitario di £500.000.000, essendosi limitata a dire che esso aveva ad oggetto due distinti immobili, siti in Pistoia, località Capostrada, via 8 di 19 Bolognese n. 83 e n. 85, così violando l'art. 102 c.p.c., che avrebbe imposto che ad entrambi i giudizi partecipasse anche TI MA, essendosi costituito tra i due promittenti venditori ed il promittente acquirente un rapporto giuridico sostanziale unico ma plurisoggettivo, finalizzato ad una vendita cumulativa con pluralità di oggetti ad un prezzo unico. Osserva poi il ricorrente, che la rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla domanda ex art. 2932 cod. civ. da lui proposta nei confronti del solo TI MA, non avrebbe potuto determinare l'estinzione parziale del giudizio nei confronti del predetto, perché la domanda originariamente da lui avanzata era relativa ad un rapporto plurisoggettivo unico, nel quale figuravano congiuntamente come promittenti venditori sia BA IT OL, che lo stesso TI MA, e che in ogni caso la rinuncia agli atti non aveva riguardato la domanda di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare del 6.6.2001, che doveva ab origine essere proposta dalla Banca CR Firenze SPA nei confronti anche di TI MA, e non dei soli TI ZI e BA IT OL. Rileva, da ultimo, TI ZI, che la circostanza che TI MA sia stato citato per il giudizio di secondo grado da BA IT OL é irrilevante, in quanto TI MA non aveva partecipato ai giudizi di primo grado, determinandosi quindi la nullità DE sentenza pronunciata a contraddittorio non integro a conclusione del giudizio di primo grado. Il primo motivo del ricorso incidentale di TI ZI, é infondato, per le ragioni di seguito esposte. Anzitutto lo stesso TI ZI, il 5.5.2008, appena due giorni dopo la trascrizione nei registri immobiliari DE domanda ex art. 2932 cod. civ., significativamente avvenuta lo stesso giorno in cui la Banca CR Firenze SPA aveva revocato gli affidamenti concessi alla BA SPA a garanzia dei quali sia BA IT OL che 9 di 19 TI MA avevano prestato fideiussione, e prima ancora che intervenisse in quel giudizio la Banca CR Firenze SPA, ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del figlio TI MA, che originariamente aveva convenuto assieme a BA IT OL nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia. Trattandosi di diritti patrimoniali disponibili, si deve ritenere che con la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di TI MA del 7.5.2008, alla quale ha fatto seguito l'estinzione parziale del giudizio basata sul presupposto DE scindibilità DE posizione dei convenuti, TI ZI abbia rinunciato a far valere i suoi pretesi diritti di promissario acquirente nei confronti del figlio sulla base del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001, mantenendo la propria domanda ex art. 2932 cod. civ. solo nei confronti di BA IT OL, per la comproprietà per 1/2 DE quale la stessa era titolare sull'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n.83, ed escludendo la domanda di adempimento coattivo per l'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 85, di proprietà esclusiva di TI MA, pur non richiedendo, come avrebbe potuto, la riduzione proporzionale del prezzo unitario di £ 500.000.000 per tener conto del solo prezzo attribuibile alla comproprietà per 1/2 dell'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 83, di BA IT OL, a conferma del fatto che non intendesse ottenere effettivamente il trasferimento immobiliare per via giudiziale (non si vede perché TI ZI e BA IT OL assumendo che il pagamento del prezzo sia avvenuto, non siano andati davanti ad un notaio per perfezionare la vendita asseritamente promessa), ma solo frapporre un ostacolo alla prevedibile azione di recupero coattivo del credito da parte DE Banca CR Firenze SPA nei confronti di sua moglie, BA IT OL, intaccandone la garanzia patrimoniale generica. 10 di 19 In questo modo la scrittura privata del 6.6.2001 é rimasta oggetto del giudizio ex art. 2932 cod. civ. promosso da TI ZI solo nei confronti di BA IT OL, per cui non era necessaria alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti di TI MA, che sulla comproprietà dell'immobile di Pistoia, località Capostrada n. 83, via Bolognese n. 83, non vantava alcun diritto. Per parte sua la Banca CR Firenze SPA, intervenendo nel giudizio n.494/2008 RG del Tribunale di Pistoia dopo la rinuncia agli atti del giudizio da parte di TI ZI nei confronti di TI MA, l'estinzione parziale, e la riduzione DE domanda ex art. 2932 cod. civ. di TI ZI, basata sulla scrittura privata del 6.6.2001, alla sola BA IT OL, con limitazione del trasferimento coattivo richiesto alla comproprietà di quest'ultima sull'immobile di Pistoia, località Capostrada n. 83, via Bolognese n. 83, ha preso atto che l'originario attore aveva limitato la propria richiesta di adempimento coattivo del preliminare alla sola BA IT OL ed alla comproprietà immobiliare DE quale la stessa era titolare esclusiva, ed ha conseguentemente promosso il separato giudizio di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare del 6.6.2001 (proc. n. 369/2009 RG del Tribunale di Pistoia), per la parte ancora oggetto DE domanda di adempimento coattivo di TI ZI verso la moglie BA IT OL, nei confronti dei predetti, e non nei confronti di TI MA, che alla causa ex art. 2932 cod.civ. nella quale la banca creditrice era intervenuta era ormai estraneo, e non poteva quindi considerarsi come litisconsorte necessario. Passando all'esame degli altri motivi del ricorso incidentale di TI ZI, col secondo motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello che aveva proposto, inerenti alla genericità del prezzo e DE descrizione dei beni immobili nel preliminare, alla non congruità del 11 di 19 prezzo ivi indicato ed al comportamento dei contraenti;
col terzo motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. per l'omessa motivazione sui motivi di appello sopra indicati;
col quarto motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., per avere omesso di motivare, o comunque per aver reso una motivazione meramente apparente, sui documenti prodotti a prova dei pagamenti eseguiti dal promissario acquirente, in esecuzione del preliminare. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale di TI ZI, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Va anzitutto evidenziato che il vizio di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo DE domanda o su un'eccezione di parte, così dando luogo all'inesistenza di una decisione sul punto DE controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. 23.10.2024 n.27551; Cass. 22.1.2018 n. 1539; Cass. 23.3.2017 n. 7472; Cass. 23.2.1995 n. 2085). Nel caso di specie la Corte d'Appello si é pronunciata, con argomentazione plausibile sulla domanda di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001 del quale TI ZI ha richiesto l'adempimento ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di BA IT OL, debitrice DE Banca CR Firenze SPA, per cui non sussiste la lamentata omessa pronuncia. E' stato poi affermato da questa Corte, che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., e l'omessa motivazione su un punto decisivo DE controversia di cui all'art. 360 c.p.c., 12 di 19 comma 1, n. 5, applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi DE "domanda" di appello), mentre nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi DE domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali DE controversia (Cass. 22.1.2018 n. 1539; Cass. 5.12.2014 n. 25761; Cass. 14.3.2006 n. 5444). Dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell'art. 54 comma 2 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.
7.8.2012 n. 83, che ha eliminato la censurabilità DE motivazione insufficiente, o contraddittoria, il vizio di motivazione può essere fatto valere nei casi in cui la motivazione manchi completamente, o sia meramente apparente perché le argomentazioni utilizzate sono talmente contraddittorie da non consentire di comprendere le ragioni DE decisione adottata (vedi Cass. n. 20112/2009), ma al di là di questo potere di controllo del giudice di legittimità, spetta al giudice del merito in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (vedi Cass. 22.1.2018 n. 1539). Occorre poi tenere conto che sempre per giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass.
9.2.2021 n. 3126; Cass. 25.6.2020 n. 12652) "il giudice non è tenuto ad occuparsi 13 di 19 espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento DE sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto". Tenendo conto di questi consolidati principi, l'impugnata sentenza certamente non presenta i vizi di motivazione ancora censurabili, in quanto ha motivato la simulazione assoluta DE scrittura priva del 6.6.2001 indicata come contratto preliminare, sottolineandone la mancanza di data certa, non dimostrata dall'attore nonostante le contestazioni DE Banca CR Firenze SPA, la mancata individuazione catastale degli immobili promessi, la mancanza di prove di pagamento del prezzo in essa indicato sulla base dell'anteriorità dei bonifici bancari allo scopo allegati alla scrittura privata, che invece prevedeva pagamenti nei mesi successivi, sulla base del fatto che alcuni di questi bonifici sono stati fatti da persone estranee alla scrittura privata, e sulla base DE causale in essi riportata di "giroconti", indicativa più di un rapporto tra soci che tra parti di un contratto preliminare di vendita, e comunque DE mancanza di riferibilità dei pagamenti documentati al preliminare, ancorché competesse proprio alle parti dell'asserito preliminare, anche per il principio di vicinanza alla prova, dimostrare il pagamento degli acconti per contrastare la domanda di simulazione assoluta, potendosi in difetto da ciò desumere la 14 di 19 conferma DE natura simulatoria del preliminare (vedi Cass. 4.7.2024 n. 18347; Cass. 13.6.2018 n. 15510; Cass. 2.3.2017 n.5326). Ulteriormente l'impugnata sentenza ha valorizzato la circostanza che la domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. sia stata trascritta da TI ZI, non certo per caso, proprio lo stesso giorno in cui la Banca CR Firenze SPA ha revocato gli affidamenti a favore DE BA SPA, che erano garantiti dalla fideiussione prestata dalla moglie BA IT OL. Per il resto le doglianze di TI ZI puntano, inammissibilmente, ad ottenere da parte di questa Corte una rivalutazione del materiale istruttorio, finalizzata ad una diversa ricostruzione del fatto, che non può aver luogo in sede di legittimità, essendo riservata ai giudici di merito. Col quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avergli la Corte d'Appello addossato l'onere di provare la riferibilità dei pagamenti documentati al preliminare oggetto di causa, competendo piuttosto alla Banca CR Firenze SPA l'onere di dimostrare la riferibilità di quei pagamenti ad altri rapporti di credito. Tale motivo é infondato, in quanto "la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere DE prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito DE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c." (vedi Cass. 19.8.2020 n.17313; Cass. n.13395/2018; Cass. n. 19064/2006), mentre nella specie la Corte d'Appello, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata sull'onere DE prova del pagamento degli acconti 15 di 19 del contratto preliminare di vendita immobiliare che un terzo assuma simulato, ha ritenuto correttamente che TI ZI e BA IT OL, che dell'invocato preliminare erano parti, non abbiano dimostrato documentalmente l'effettuazione di pagamenti di acconti sul prezzo riferibili a quel preliminare, per cui non é scattato l'onere DE prova contraria DE Banca CR Firenze SPA di dimostrare che i bonifici documentati dalle controparti fossero in realtà riferibili ad altri rapporti rispetto al preliminare impugnato per simulazione assoluta, atteso che già dall'esame DE datazione, delle causali e talora perfino dei nominativi degli autori di quei bonifici, emergeva la loro estraneità al preliminare. Col sesto motivo il ricorrente incidentale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 105 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto ammissibile l'intervento DE Banca CR Firenze SPA, nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia, intrapreso da TI ZI ex art. 2932 cod. civ., pur non avendo l'intervenuta formulato conclusioni. Tale motivo é infondato, in quanto dall'esame dell'atto di intervento DE Banca CR Firenze SPA nel procedimento n. 494/2008 RG, nella specie consentito in quanto ci si duole di un vizio processuale, emerge che la Banca CR Firenze SPA, pur essendosi riservata di manifestare in prosieguo le sue conclusioni all'esito dell'esame DE documentazione relativa ai bonifici bancari fornita da TI ZI, ha da subito evidenziato che il suo interesse alla partecipazione al giudizio ex art. 2932 cod. civ. era ricollegato al fatto che risultava creditrice secondo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n.2957/2008 di € 757.824,57 nei confronti di BA IT OL e TI MA in base alle fideiussioni da essi prestate a garanzia del conto corrente di corrispondenza e contestuale apertura di credito concessi alla BA SPA, e che pertanto era interessata a preservare la garanzia patrimoniale generica dei suoi debitori contro un'iniziativa volta a svuotarla 16 di 19 attraverso il trasferimento giudiziale degli immobili asseritamente promessi in vendita a TI ZI dai suoi debitori. In prosieguo la Banca CR Firenze SPA, presa visione DE documentazione bancaria asseritamente riferibile al pagamento di acconti sul prezzo di £ 500.000.000 del preliminare depositata da TI ZI nel procedimento n. 494/2008 RG, ha promosso
contro
TI ZI e BA IT OL il procedimento n. 368/2009 RG, davanti allo stesso Tribunale di Pistoia, per chiedere l'accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001, in tal modo palesando compiutamente le proprie conclusioni, ed essendo stati riuniti i due procedimenti, é risultata superflua un'autonoma precisazione delle conclusioni nel procedimento n.494/2008 RG per la palese pregiudizialità DE decisione sulla simulazione assoluta rispetto a quella sull'azione di adempimento coattivo del preliminare ex art. 2932 cod. civ.. Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso principale di BA IT OL, la stessa si duole, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., DE violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'Appello basato l'accertata simulazione assoluta su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, ritenendo tardivo il riconoscimento da parte di BA IT OL dei pagamenti effettuati, nonché DE violazione e falsa applicazione degli articoli 2652 comma primo n. 2 e 4, dell'art. 2644, degli articoli 2932 e 1414-1415 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello considerato gli effetti DE trascrizione DE domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., avvenuta prima DE trascrizione DE domanda di accertamento DE simulazione da parte DE Banca CR Firenze SPA e DE violazione e falsa applicazione degli articoli 2721, 2724 e 2726 cod. civ. per la mancata ammissione DE prova testimoniale relativa al pagamento del prezzo. 17 di 19 Preliminarmente occorre ricordare, in aggiunta alla già richiamata giurisprudenza sull'art. 2697 cod. civ., che per orientamento consolidato di questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, DE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo DE stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione DE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione DE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (Cass. 5.2.2019 n. 3340; Cass. 21.4.2020 n. 7993; Cass. n.24155/2017), e che "in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione DE norma, abbia posto a fondamento DE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." (Cass. sez. un. 30.9.2020 n. 20867; Cass. n. 26769/2018). Nel caso in esame, non ricorrono le ipotesi DE violazione di legge e dell'art. 115 c.p.c. sopra delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, e la ricorrente principale vorrebbe sindacare la motivazione DE sentenza impugnata sollecitando inammissibilmente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro prospettando questioni di diritto nuove, come quella DE violazione dei principi sulle presunzioni e sugli effetti DE trascrizione, dei quali 18 di 19 l'impugnata sentenza non parla, senza indicare quando ed in quali atti tali questioni sarebbero state poste dalla ricorrente medesima. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, però, "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità DE censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. 24.1.2019 n. 2038; Cass. n.15430/2018; Cass. n. 20518/2008). Quanto infine alla doglianza di BA IT OL in ordine alla mancata ammissione DE prova testimoniale, si tratta di doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente principale non ha neppure provveduto a trascrivere i capitoli di prova testimoniale che assume che non siano stati ammessi in modo ingiustificato (vedi sull'inammissibilità in questi casi del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza Cass. 13.10.2022 n.30165; Cass. sez. lav. 17.2.2015 n. 3122; Cass. 23.4.2010 n. 9748). Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste separatamente a carico DE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, che hanno costretto la EL SP SR, rappresentata dalla procuratrice speciale YV TA SR, a difendersi con due distinti controricorsi. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico DE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuti. 19 di 19
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso principale di BA IT OL ed il ricorso incidentale di TI ZI, e condanna BA IT OL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, in favore DE EL SP SR rappresentata dalla procuratrice speciale YV TA SR, e TI ZI al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, in favore DE EL SP SR rappresentata dalla procuratrice speciale YV TA SR. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico DE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuti. Così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025
contro
TI MA, che quest'ultimo era stato citato in secondo grado da BA IT OL e che il Tribunale di Pistoia aveva acclarato che il contratto preliminare aveva ad oggetto due distinti immobili, aventi diversa ubicazione ed intestazione. AM TI ZI che l'impugnata sentenza non abbia considerato che il contratto preliminare, del quale era stato chiesto l'adempimento coattivo e l'accertamento DE simulazione assoluta, era un contratto con parte promittente venditrice plurisoggettiva (BA IT OL e TI MA), che prevedeva la conclusione di un'unica vendita al prezzo unitario di £500.000.000, essendosi limitata a dire che esso aveva ad oggetto due distinti immobili, siti in Pistoia, località Capostrada, via 8 di 19 Bolognese n. 83 e n. 85, così violando l'art. 102 c.p.c., che avrebbe imposto che ad entrambi i giudizi partecipasse anche TI MA, essendosi costituito tra i due promittenti venditori ed il promittente acquirente un rapporto giuridico sostanziale unico ma plurisoggettivo, finalizzato ad una vendita cumulativa con pluralità di oggetti ad un prezzo unico. Osserva poi il ricorrente, che la rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla domanda ex art. 2932 cod. civ. da lui proposta nei confronti del solo TI MA, non avrebbe potuto determinare l'estinzione parziale del giudizio nei confronti del predetto, perché la domanda originariamente da lui avanzata era relativa ad un rapporto plurisoggettivo unico, nel quale figuravano congiuntamente come promittenti venditori sia BA IT OL, che lo stesso TI MA, e che in ogni caso la rinuncia agli atti non aveva riguardato la domanda di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare del 6.6.2001, che doveva ab origine essere proposta dalla Banca CR Firenze SPA nei confronti anche di TI MA, e non dei soli TI ZI e BA IT OL. Rileva, da ultimo, TI ZI, che la circostanza che TI MA sia stato citato per il giudizio di secondo grado da BA IT OL é irrilevante, in quanto TI MA non aveva partecipato ai giudizi di primo grado, determinandosi quindi la nullità DE sentenza pronunciata a contraddittorio non integro a conclusione del giudizio di primo grado. Il primo motivo del ricorso incidentale di TI ZI, é infondato, per le ragioni di seguito esposte. Anzitutto lo stesso TI ZI, il 5.5.2008, appena due giorni dopo la trascrizione nei registri immobiliari DE domanda ex art. 2932 cod. civ., significativamente avvenuta lo stesso giorno in cui la Banca CR Firenze SPA aveva revocato gli affidamenti concessi alla BA SPA a garanzia dei quali sia BA IT OL che 9 di 19 TI MA avevano prestato fideiussione, e prima ancora che intervenisse in quel giudizio la Banca CR Firenze SPA, ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del figlio TI MA, che originariamente aveva convenuto assieme a BA IT OL nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia. Trattandosi di diritti patrimoniali disponibili, si deve ritenere che con la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di TI MA del 7.5.2008, alla quale ha fatto seguito l'estinzione parziale del giudizio basata sul presupposto DE scindibilità DE posizione dei convenuti, TI ZI abbia rinunciato a far valere i suoi pretesi diritti di promissario acquirente nei confronti del figlio sulla base del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001, mantenendo la propria domanda ex art. 2932 cod. civ. solo nei confronti di BA IT OL, per la comproprietà per 1/2 DE quale la stessa era titolare sull'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n.83, ed escludendo la domanda di adempimento coattivo per l'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 85, di proprietà esclusiva di TI MA, pur non richiedendo, come avrebbe potuto, la riduzione proporzionale del prezzo unitario di £ 500.000.000 per tener conto del solo prezzo attribuibile alla comproprietà per 1/2 dell'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 83, di BA IT OL, a conferma del fatto che non intendesse ottenere effettivamente il trasferimento immobiliare per via giudiziale (non si vede perché TI ZI e BA IT OL assumendo che il pagamento del prezzo sia avvenuto, non siano andati davanti ad un notaio per perfezionare la vendita asseritamente promessa), ma solo frapporre un ostacolo alla prevedibile azione di recupero coattivo del credito da parte DE Banca CR Firenze SPA nei confronti di sua moglie, BA IT OL, intaccandone la garanzia patrimoniale generica. 10 di 19 In questo modo la scrittura privata del 6.6.2001 é rimasta oggetto del giudizio ex art. 2932 cod. civ. promosso da TI ZI solo nei confronti di BA IT OL, per cui non era necessaria alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti di TI MA, che sulla comproprietà dell'immobile di Pistoia, località Capostrada n. 83, via Bolognese n. 83, non vantava alcun diritto. Per parte sua la Banca CR Firenze SPA, intervenendo nel giudizio n.494/2008 RG del Tribunale di Pistoia dopo la rinuncia agli atti del giudizio da parte di TI ZI nei confronti di TI MA, l'estinzione parziale, e la riduzione DE domanda ex art. 2932 cod. civ. di TI ZI, basata sulla scrittura privata del 6.6.2001, alla sola BA IT OL, con limitazione del trasferimento coattivo richiesto alla comproprietà di quest'ultima sull'immobile di Pistoia, località Capostrada n. 83, via Bolognese n. 83, ha preso atto che l'originario attore aveva limitato la propria richiesta di adempimento coattivo del preliminare alla sola BA IT OL ed alla comproprietà immobiliare DE quale la stessa era titolare esclusiva, ed ha conseguentemente promosso il separato giudizio di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare del 6.6.2001 (proc. n. 369/2009 RG del Tribunale di Pistoia), per la parte ancora oggetto DE domanda di adempimento coattivo di TI ZI verso la moglie BA IT OL, nei confronti dei predetti, e non nei confronti di TI MA, che alla causa ex art. 2932 cod.civ. nella quale la banca creditrice era intervenuta era ormai estraneo, e non poteva quindi considerarsi come litisconsorte necessario. Passando all'esame degli altri motivi del ricorso incidentale di TI ZI, col secondo motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello che aveva proposto, inerenti alla genericità del prezzo e DE descrizione dei beni immobili nel preliminare, alla non congruità del 11 di 19 prezzo ivi indicato ed al comportamento dei contraenti;
col terzo motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. per l'omessa motivazione sui motivi di appello sopra indicati;
col quarto motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., per avere omesso di motivare, o comunque per aver reso una motivazione meramente apparente, sui documenti prodotti a prova dei pagamenti eseguiti dal promissario acquirente, in esecuzione del preliminare. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale di TI ZI, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Va anzitutto evidenziato che il vizio di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo DE domanda o su un'eccezione di parte, così dando luogo all'inesistenza di una decisione sul punto DE controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. 23.10.2024 n.27551; Cass. 22.1.2018 n. 1539; Cass. 23.3.2017 n. 7472; Cass. 23.2.1995 n. 2085). Nel caso di specie la Corte d'Appello si é pronunciata, con argomentazione plausibile sulla domanda di accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001 del quale TI ZI ha richiesto l'adempimento ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di BA IT OL, debitrice DE Banca CR Firenze SPA, per cui non sussiste la lamentata omessa pronuncia. E' stato poi affermato da questa Corte, che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., e l'omessa motivazione su un punto decisivo DE controversia di cui all'art. 360 c.p.c., 12 di 19 comma 1, n. 5, applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi DE "domanda" di appello), mentre nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi DE domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali DE controversia (Cass. 22.1.2018 n. 1539; Cass. 5.12.2014 n. 25761; Cass. 14.3.2006 n. 5444). Dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell'art. 54 comma 2 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.
7.8.2012 n. 83, che ha eliminato la censurabilità DE motivazione insufficiente, o contraddittoria, il vizio di motivazione può essere fatto valere nei casi in cui la motivazione manchi completamente, o sia meramente apparente perché le argomentazioni utilizzate sono talmente contraddittorie da non consentire di comprendere le ragioni DE decisione adottata (vedi Cass. n. 20112/2009), ma al di là di questo potere di controllo del giudice di legittimità, spetta al giudice del merito in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (vedi Cass. 22.1.2018 n. 1539). Occorre poi tenere conto che sempre per giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass.
9.2.2021 n. 3126; Cass. 25.6.2020 n. 12652) "il giudice non è tenuto ad occuparsi 13 di 19 espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento DE sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto". Tenendo conto di questi consolidati principi, l'impugnata sentenza certamente non presenta i vizi di motivazione ancora censurabili, in quanto ha motivato la simulazione assoluta DE scrittura priva del 6.6.2001 indicata come contratto preliminare, sottolineandone la mancanza di data certa, non dimostrata dall'attore nonostante le contestazioni DE Banca CR Firenze SPA, la mancata individuazione catastale degli immobili promessi, la mancanza di prove di pagamento del prezzo in essa indicato sulla base dell'anteriorità dei bonifici bancari allo scopo allegati alla scrittura privata, che invece prevedeva pagamenti nei mesi successivi, sulla base del fatto che alcuni di questi bonifici sono stati fatti da persone estranee alla scrittura privata, e sulla base DE causale in essi riportata di "giroconti", indicativa più di un rapporto tra soci che tra parti di un contratto preliminare di vendita, e comunque DE mancanza di riferibilità dei pagamenti documentati al preliminare, ancorché competesse proprio alle parti dell'asserito preliminare, anche per il principio di vicinanza alla prova, dimostrare il pagamento degli acconti per contrastare la domanda di simulazione assoluta, potendosi in difetto da ciò desumere la 14 di 19 conferma DE natura simulatoria del preliminare (vedi Cass. 4.7.2024 n. 18347; Cass. 13.6.2018 n. 15510; Cass. 2.3.2017 n.5326). Ulteriormente l'impugnata sentenza ha valorizzato la circostanza che la domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. sia stata trascritta da TI ZI, non certo per caso, proprio lo stesso giorno in cui la Banca CR Firenze SPA ha revocato gli affidamenti a favore DE BA SPA, che erano garantiti dalla fideiussione prestata dalla moglie BA IT OL. Per il resto le doglianze di TI ZI puntano, inammissibilmente, ad ottenere da parte di questa Corte una rivalutazione del materiale istruttorio, finalizzata ad una diversa ricostruzione del fatto, che non può aver luogo in sede di legittimità, essendo riservata ai giudici di merito. Col quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avergli la Corte d'Appello addossato l'onere di provare la riferibilità dei pagamenti documentati al preliminare oggetto di causa, competendo piuttosto alla Banca CR Firenze SPA l'onere di dimostrare la riferibilità di quei pagamenti ad altri rapporti di credito. Tale motivo é infondato, in quanto "la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere DE prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito DE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c." (vedi Cass. 19.8.2020 n.17313; Cass. n.13395/2018; Cass. n. 19064/2006), mentre nella specie la Corte d'Appello, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata sull'onere DE prova del pagamento degli acconti 15 di 19 del contratto preliminare di vendita immobiliare che un terzo assuma simulato, ha ritenuto correttamente che TI ZI e BA IT OL, che dell'invocato preliminare erano parti, non abbiano dimostrato documentalmente l'effettuazione di pagamenti di acconti sul prezzo riferibili a quel preliminare, per cui non é scattato l'onere DE prova contraria DE Banca CR Firenze SPA di dimostrare che i bonifici documentati dalle controparti fossero in realtà riferibili ad altri rapporti rispetto al preliminare impugnato per simulazione assoluta, atteso che già dall'esame DE datazione, delle causali e talora perfino dei nominativi degli autori di quei bonifici, emergeva la loro estraneità al preliminare. Col sesto motivo il ricorrente incidentale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 105 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto ammissibile l'intervento DE Banca CR Firenze SPA, nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia, intrapreso da TI ZI ex art. 2932 cod. civ., pur non avendo l'intervenuta formulato conclusioni. Tale motivo é infondato, in quanto dall'esame dell'atto di intervento DE Banca CR Firenze SPA nel procedimento n. 494/2008 RG, nella specie consentito in quanto ci si duole di un vizio processuale, emerge che la Banca CR Firenze SPA, pur essendosi riservata di manifestare in prosieguo le sue conclusioni all'esito dell'esame DE documentazione relativa ai bonifici bancari fornita da TI ZI, ha da subito evidenziato che il suo interesse alla partecipazione al giudizio ex art. 2932 cod. civ. era ricollegato al fatto che risultava creditrice secondo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n.2957/2008 di € 757.824,57 nei confronti di BA IT OL e TI MA in base alle fideiussioni da essi prestate a garanzia del conto corrente di corrispondenza e contestuale apertura di credito concessi alla BA SPA, e che pertanto era interessata a preservare la garanzia patrimoniale generica dei suoi debitori contro un'iniziativa volta a svuotarla 16 di 19 attraverso il trasferimento giudiziale degli immobili asseritamente promessi in vendita a TI ZI dai suoi debitori. In prosieguo la Banca CR Firenze SPA, presa visione DE documentazione bancaria asseritamente riferibile al pagamento di acconti sul prezzo di £ 500.000.000 del preliminare depositata da TI ZI nel procedimento n. 494/2008 RG, ha promosso
contro
TI ZI e BA IT OL il procedimento n. 368/2009 RG, davanti allo stesso Tribunale di Pistoia, per chiedere l'accertamento DE simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001, in tal modo palesando compiutamente le proprie conclusioni, ed essendo stati riuniti i due procedimenti, é risultata superflua un'autonoma precisazione delle conclusioni nel procedimento n.494/2008 RG per la palese pregiudizialità DE decisione sulla simulazione assoluta rispetto a quella sull'azione di adempimento coattivo del preliminare ex art. 2932 cod. civ.. Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso principale di BA IT OL, la stessa si duole, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., DE violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'Appello basato l'accertata simulazione assoluta su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, ritenendo tardivo il riconoscimento da parte di BA IT OL dei pagamenti effettuati, nonché DE violazione e falsa applicazione degli articoli 2652 comma primo n. 2 e 4, dell'art. 2644, degli articoli 2932 e 1414-1415 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello considerato gli effetti DE trascrizione DE domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., avvenuta prima DE trascrizione DE domanda di accertamento DE simulazione da parte DE Banca CR Firenze SPA e DE violazione e falsa applicazione degli articoli 2721, 2724 e 2726 cod. civ. per la mancata ammissione DE prova testimoniale relativa al pagamento del prezzo. 17 di 19 Preliminarmente occorre ricordare, in aggiunta alla già richiamata giurisprudenza sull'art. 2697 cod. civ., che per orientamento consolidato di questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, DE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo DE stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione DE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione DE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (Cass. 5.2.2019 n. 3340; Cass. 21.4.2020 n. 7993; Cass. n.24155/2017), e che "in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione DE norma, abbia posto a fondamento DE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." (Cass. sez. un. 30.9.2020 n. 20867; Cass. n. 26769/2018). Nel caso in esame, non ricorrono le ipotesi DE violazione di legge e dell'art. 115 c.p.c. sopra delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, e la ricorrente principale vorrebbe sindacare la motivazione DE sentenza impugnata sollecitando inammissibilmente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro prospettando questioni di diritto nuove, come quella DE violazione dei principi sulle presunzioni e sugli effetti DE trascrizione, dei quali 18 di 19 l'impugnata sentenza non parla, senza indicare quando ed in quali atti tali questioni sarebbero state poste dalla ricorrente medesima. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, però, "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità DE censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. 24.1.2019 n. 2038; Cass. n.15430/2018; Cass. n. 20518/2008). Quanto infine alla doglianza di BA IT OL in ordine alla mancata ammissione DE prova testimoniale, si tratta di doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente principale non ha neppure provveduto a trascrivere i capitoli di prova testimoniale che assume che non siano stati ammessi in modo ingiustificato (vedi sull'inammissibilità in questi casi del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza Cass. 13.10.2022 n.30165; Cass. sez. lav. 17.2.2015 n. 3122; Cass. 23.4.2010 n. 9748). Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste separatamente a carico DE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, che hanno costretto la EL SP SR, rappresentata dalla procuratrice speciale YV TA SR, a difendersi con due distinti controricorsi. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico DE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuti. 19 di 19
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso principale di BA IT OL ed il ricorso incidentale di TI ZI, e condanna BA IT OL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, in favore DE EL SP SR rappresentata dalla procuratrice speciale YV TA SR, e TI ZI al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, in favore DE EL SP SR rappresentata dalla procuratrice speciale YV TA SR. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico DE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuti. Così deciso nella camera di consiglio del 16.1.2025