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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'udienza di discussione del 09.06.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 548/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Puorto ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in San Cipriano di Aversa (CE) alla via Manzoni n. 21 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv. ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 19/01/2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità civile o la pensione di invalidità civile ovvero il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% nonché lo status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase, con contestuale richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p.o., all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
**** Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che quest'ultima era affetta da “ Cardiopatia ipertensiva, in ottimo compenso emodinamico, si utilizza il codice 6445, tabelle 5 Febbraio 1992, (11-
20%) 20%; - con campo visivo bilaterale nella norma, si utilizzano i codici 5031 e 5106, tabelle 5 Febbraio CP_2
1992, (11-20%) 20%; - Spondilodiscoartrosi con discopatie rachide, si utilizza il codice 7008, tabelle 5 Febbraio 1992,
12%; - Lieve sindrome ansioso depressiva, si utilizza il codice 2204, tabelle 5 Febbraio 1992, (11-20%) 20%; -
Iperiflessia del detrusore con incontinenza urinaria sporadica ed episodi di cistite e vaginite, si utilizza il codice 6203, tabelle
5 Febbraio 1992, (11-20%) 20%” ed aveva ritenuto non sussistenti i requisiti medico – legali per il riconoscimento dei requisiti sanitari propri per l'assegno di invalidità civile in quanto, per le patologie cui era affetta, la perizianda presentava una percentuale di invalidità pari al 64% e risultava portatrice di
Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 legge 104/1992.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito è stato convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per rispondere alle censure sollevate in sede di opposizione.
In particolare il ctu, nella relazione peritale ha esaustivamente dato risposta alle dette contestazioni, confermando le conclusioni rese in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare ha precisato, in relazione al deficit visivo, che dall'esame obiettivo è emerso quanto segue:
“Occhi: pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla luce ed alla accomodazione. Adotta lenti correttive (occhiali)”.
La patologia a carico degli occhi è di lieve entità. “Glaucoma, con campo visivo bilaterale nella norma”, ed è corretta con lenti mediante le quali la ricorrente vede bene”. Riguardo la Tiroidite di ha chiarito che “ trattasi di Per_1 una patologia infiammatoria a carico della tiroide, che viene compensata senza complicanze, dalla terapia farmacologica sostitutiva e che non comporta nessuna percentuale di invalidità, vista anche l'assoluta assenza di segni e sintomi a carico dell'apparto endocrino con ottimo compenso metabolico e ormonale” In relazione alla insufficienza mitralica e insufficienza venosa arti inferiori il ctu ha poi evidenziato “l'ottimo compenso circolatorio ed emodinamico così come riportato in esame obiettivo” (cfr. considerazioni medico legali integrazione peritale in atti)
Il CTU ha dunque concluso che la capacità generica di lavoro della ricorrente risulta ridotta nella misura del 64 % ritenendo pertanto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Pertanto il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di RD ritenendo equo assegnare alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 64% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente, scevre da qualsiasi inquadramento previsionale e futuro.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazione richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente.
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato nella fase dell'ATP, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa.
E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che la patologia accertata non è tale da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e per il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Puorto ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in San Cipriano di Aversa (CE) alla via Manzoni n. 21 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv. ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 19/01/2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno di invalidità civile o la pensione di invalidità civile ovvero il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% nonché lo status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase, con contestuale richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p.o., all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
****
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
**** Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che quest'ultima era affetta da “ Cardiopatia ipertensiva, in ottimo compenso emodinamico, si utilizza il codice 6445, tabelle 5 Febbraio 1992, (11-
20%) 20%; - con campo visivo bilaterale nella norma, si utilizzano i codici 5031 e 5106, tabelle 5 Febbraio CP_2
1992, (11-20%) 20%; - Spondilodiscoartrosi con discopatie rachide, si utilizza il codice 7008, tabelle 5 Febbraio 1992,
12%; - Lieve sindrome ansioso depressiva, si utilizza il codice 2204, tabelle 5 Febbraio 1992, (11-20%) 20%; -
Iperiflessia del detrusore con incontinenza urinaria sporadica ed episodi di cistite e vaginite, si utilizza il codice 6203, tabelle
5 Febbraio 1992, (11-20%) 20%” ed aveva ritenuto non sussistenti i requisiti medico – legali per il riconoscimento dei requisiti sanitari propri per l'assegno di invalidità civile in quanto, per le patologie cui era affetta, la perizianda presentava una percentuale di invalidità pari al 64% e risultava portatrice di
Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 legge 104/1992.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito è stato convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per rispondere alle censure sollevate in sede di opposizione.
In particolare il ctu, nella relazione peritale ha esaustivamente dato risposta alle dette contestazioni, confermando le conclusioni rese in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare ha precisato, in relazione al deficit visivo, che dall'esame obiettivo è emerso quanto segue:
“Occhi: pupille isocoriche ed eucicliche, normoreagenti alla luce ed alla accomodazione. Adotta lenti correttive (occhiali)”.
La patologia a carico degli occhi è di lieve entità. “Glaucoma, con campo visivo bilaterale nella norma”, ed è corretta con lenti mediante le quali la ricorrente vede bene”. Riguardo la Tiroidite di ha chiarito che “ trattasi di Per_1 una patologia infiammatoria a carico della tiroide, che viene compensata senza complicanze, dalla terapia farmacologica sostitutiva e che non comporta nessuna percentuale di invalidità, vista anche l'assoluta assenza di segni e sintomi a carico dell'apparto endocrino con ottimo compenso metabolico e ormonale” In relazione alla insufficienza mitralica e insufficienza venosa arti inferiori il ctu ha poi evidenziato “l'ottimo compenso circolatorio ed emodinamico così come riportato in esame obiettivo” (cfr. considerazioni medico legali integrazione peritale in atti)
Il CTU ha dunque concluso che la capacità generica di lavoro della ricorrente risulta ridotta nella misura del 64 % ritenendo pertanto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Pertanto il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di RD ritenendo equo assegnare alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa dell' 64% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente, scevre da qualsiasi inquadramento previsionale e futuro.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazione richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente.
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato nella fase dell'ATP, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa.
E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che la patologia accertata non è tale da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e per il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella