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Ordinanza 19 aprile 2025
Ordinanza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, ordinanza 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 815/2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Verbania
Volontaria Giurisdizione
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 18 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letto il ricorso ex artt. 18 e 19 C.C.I.I. depositato telematicamente il 7 aprile 2025 da Pt_1
con sede legale in Domodossola (VB), Via Siberia, n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero
[...]
di iscrizione al Registro Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico Signor rappresentata e difesa ai fini del presente Controparte_1 procedimento dall'Avv. Matteo Sanvito (codice fiscale n. ; pec: C.F._1
e dall'Avv. Riccardo Sappa (codice fiscale n. Email_1 C.F._2
pec: del Foro di Verbania, presso il cui studio in Verbania (VB), Via Email_2
42 Martiri 165/B, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.; dato atto che, nelle conclusioni del predetto ricorso, si espone quanto segue: “Piaccia l'Ill.mo
Tribunale di Verbania, reiectiis contrariis,
- confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l'applicazione nei confronti di e di Controparte_2
; Controparte_3
- autorizzare e, per essa, il proprio amministratore unico, a contrarre finanziamenti Parte_1
prededucibili ed infruttiferi con i propri soci, nell'importo massimo di Euro 90.000,00, ovvero in quell'altro importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia”; evidenziato che, con memoria depositata il 16/4/2025, la società debitrice ha rappresentato quanto segue: “in data 10 aprile 2025 la Società ha ricevuto da Generali Italia S.p.a. la richiesta di rimborsare l'importo di Euro 337.878,63 (doc. 1): la compagnia assicurativa, infatti, ha corrisposto tale somma ad , beneficiaria della polizza che aveva stipulato a Controparte_2 Parte_1 garanzia di un rimorso per IVA … d) in considerazione della comunicazione giunta da Generali Italia
S.p.a., il suo nominativo è stato inserito fra i primi dieci creditori di e si è provveduto Parte_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
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pertanto ad eseguire la notifica che ha ordinato il signor Giudice (doc. 3); e) insieme alla notifica del ricorso ex art. 19 e 22 CCI e del decreto in data 8 aprile 2025, si è inoltrata a Generali Italia una
PEC con la quale si è anticipato il proposito – che qui si conferma ad ogni effetto – di chiedere al
Tribunale di estendere anche ad essa le misure protettive del patrimonio già domandate nell'istanza di nomina dell'Esperto e dedotte nel presente procedimento (doc. 4)”; dato atto che, con memoria depositata il 18/04/2025, la società ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, reiectiis contrariis,
In via principale:
- Confermare e/o concedere le misure protettive e/o cautelari del patrimonio, ordinando ad
[...]
e ad , ciascuna per quanto di propria competenza, di CP Controparte_3
svincolare i conti correnti intestati ad e da questa intrattenuti presso Intesa Sanpaolo Parte_1
S.p.a. e Banco BPM S.p.a., attinti dagli atti di pignoramento presso terzi di cui ai docc. 9 e 10; per
l'effetto, ordinare a Intesa Sanpaolo S.p.a. e a Banco BPM S.p.a. di rendere immediatamente disponibili ad le somme ivi giacenti, ovvero di procedere al versamento in favore di Parte_1
delle somme oggetto di pignoramento;
Parte_1
Ancora in via principale:
- confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l'applicazione nei confronti di , di Controparte_2 CP
e di Generali Italia S.p.a., quanto a quest'ultima (fideiussore di Controparte_3 [...]
, escusso da quest'ultima) come già chiesto nel corso dell'odierna udienza;
CP
- accertare e dichiarare che le misure protettive del patrimonio richieste con l'accesso alla composizione negoziata, decorrano dal 31 marzo 2025 – data dell'istanza delle misure protettive del patrimonio – ovvero dal 4 aprile 2025 – data di accettazione dell'incarico dell'Esperto;
In ogni caso:
- autorizzare e, per essa, il proprio amministratore unico, a contrarre finanziamenti Parte_1 prededucibili ed infruttiferi con i propri soci, nell'importo massimo di Euro 90.000,00, ovvero in quell'altro importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia”;
PREMESSO
- che parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 18 C.C.I.I. pubblicata presso la Camera di
Commercio in data 7 aprile 2025, a seguito dell'accettazione dell'esperto Dott. Persona_1
in data 4 aprile 2025, ed in data 7 aprile 2025 – nel rispetto del termine del giorno successivo ex art.
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19, comma 1, C.C.I.I. – ha depositato via PCT il presente ricorso per conferma delle misure protettive, così leggendosi l'iscrizione nella visura storica camerale aggiornata:
- che parte ricorrente unitamente al ricorso:
1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2023-2022-2021, che risultano approvati e depositati al registro imprese, il progetto di bilancio per l'annualità 2024, nonché un'aggiornata situazione economico-patrimoniale e contabile/bilancio di verifica aggiornato al 28 febbraio 2025;
2) ha depositato l'elenco dei creditori anche accompagnato dai relativi indirizzi PEC, con indicazione separata dei primi dieci per ammontare, aggiornato al 28 febbraio 2025;
3) ha depositato uno specifico progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 C.C.I.I., corredato di un piano finanziario per i successivi sei mesi, aggiornato a 28 febbraio 2025, e di un piano prospettico di durata decennale (dal 31/12/2024 al
31/12/2034);
4) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante A.U. (C.F. Controparte_1 [...]
), rilasciata in data 7 aprile 2025, con valore di autocertificazione, attestante – C.F._3
sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità – che l'impresa può essere risanata;
5) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7
e 8 C.C.I.I. in data 4 aprile 2025 nella persona del Dott. ; Persona_1
6) ha depositato in atti una dichiarazione da parte del medesimo legale rappresentante ai sensi dell'art. 18, comma 2, C.C.I.I., “che nei confronti di non pendono ricorsi per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale…che non ha depositato domanda di accesso agli strumenti di Parte_1
regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera
a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3”: come noto, infatti, con l'istanza
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di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18, comma 2, C.C.I.I. deve essere inserita nella piattaforma telematica una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3, C.C.I.I.;
7) ha documentato la pubblicazione nel registro delle imprese della notizia di iscrizione al ruolo del procedimento per la conferma delle misure protettive (doc. 7 allegato alla memoria depositata in data
16/4/2025);
CONSIDERATO
- che, nel parere motivato favorevole alla conferma delle misure protettive ed alla concessione di misure cautelari (depositato in data 14 aprile 2025), l'esperto Dott. ha esposto Persona_1
quanto segue: “ritiene di esprimere parere favorevole sulla richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII, con decorrenza in via cautelare sin dall'istanza di nomina del sottoscritto esperto, nei confronti dell' , dell' e di Controparte_2 Controparte_4
Generali Italia S.p.a. perché, a suo avviso, necessaria per l'auspicabile continuità aziendale (e con essa per la massimizzazione del soddisfacimento del credito erariale) ed atteso altresì che il procedimento di composizione della crisi non ha, ritiene, natura dilatoria … Esprime, pertanto, parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta [relativamente all'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile e infruttifero dai soci ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b),
C.C.I.I.]”;
- che, all'udienza del 18 aprile 2025, l'esperto si è riportato al motivato parere e alle conclusioni positive già rassegnate;
- che la società ricorrente, il creditore e l'esperto, Dott. Controparte_2 Per_1
sono stati sentiti all'udienza del 18 aprile 2025;
[...]
- che l'assenza della prova del perfezionamento di alcune delle notifiche relative al provvedimento di fissazione dell'udienza del 18 aprile 2025 deve reputarsi non ostativa alla pronuncia sulle istanze formulate dalla ricorrente, dal momento che i diritti incisi dalle misure richieste sono soltanto quelli di , e GENERALI Controparte_2 Controparte_4
ITALIA S.P.A., soggetti che sono stati tutti ritualmente notiziati della celebrazione della suddetta udienza;
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RILEVATO
- che, con il deposito telematico del 14 aprile 2025, l'esperto ha enunciato il proprio motivato parere favorevole sulla richiesta di conferma dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio e sulla autorizzazione a contrarre un finanziamento (prededucibile e infruttifero) dai propri soci per l'importo di euro 90.000,00, formulando argomentate e condivisibili conclusioni sulla loro funzionalità ed indispensabilità allo svolgimento e buon esito delle trattative;
- che all'udienza fissata, tenutasi in data 18 aprile 2025, alla presenza dell'esperto e dei difensori di parte ricorrente, la società ricorrente ha in parte modificato le proprie istanze, come già anticipato con memoria depositata il 16 aprile 2025;
- che, nel corso della suddetta udienza, l'esperto ha ribadito la valutazione favorevole resa nel proprio parere, mentre il creditore si è rimesso sulla richiesta di Controparte_2 retrodatazione dell'efficacia delle misure protettive e di rimozione del vincolo pignoratizio impresso sui conti correnti accesi presso gli istituti di credito BANCO BPM SPA e INTESA SANPAOLO
SPA;
- che, quindi, il giudice si è riservato, senza che vi fossero state a verbale particolari opposizioni o contestazioni rispetto alle richieste di parte ricorrente, posto che il creditore presente non si è dichiarato contrario ad intraprendere trattative, ha aderito alla richiesta di conferma di misure protettive con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'istanza nel R.I. nonché all'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile e infruttifero dai soci, e si è rimessa alla valutazione del giudicante quanto alla concessione delle misure cautelari richieste;
- che appare particolarmente significativa, ai fini della strumentalità delle misure protettive in ottica di future trattative e del finanziamento ex art. 22 C.C.I.I., la posizione difensiva del creditore più significativo per ammontare, ossia quello erariale, con cui l'esperto ha già avuto uno specifico incontro in videoconferenza, oltre a plurimi contatti telefonici;
OSSERVA quanto segue.
A) Sulla richiesta di conferma delle misure protettive.
Con riguardo alla richiesta di misure protettive, l'esperto, dott. , ha reso parere Persona_1 favorevole, fornendo un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, sulle cause della crisi nonché sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, all'esito dell'esame della documentazione allegata all'istanza e caricata sulla piattaforma.
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Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le “condizioni di squilibrio economico- patrimoniale-finanziario” costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e, quindi, per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), la sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall'esperto – con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi) – nonché l'assenza di opposizioni del ceto creditorio, non vi siano ragioni ostative alla conferma delle misure richieste.
Sul punto, peraltro, occorre ricordare che l'art. 12, comma 1, C.C.I.I. prevede l'accesso alla composizione negoziata della crisi per l'imprenditore che si trovi in crisi o insolvenza, ovvero “nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o
l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” e che, in tale definizione di stato di “crisi” e tensione, anche finanziaria, rientra la situazione concreta della società ricorrente, la cui soluzione mediante le trattative richiederà verosimilmente (rectius, necessariamente)
l'accordo transattivo con le agenzie fiscali e all' (c.d. transazione Controparte_4
fiscale) oggi espressamente previsto dal nuovo art. 23, comma 2-bis, C.C.I.I.
Anche se è evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall'esperto non possono ritenersi “definitive”, nondimeno, allo stato degli atti, le risultanze economico-finanziarie che emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti contabili depositati inducono a ritenere che le cause dello squilibrio intervenuto corrispondano a quelle ravvisate dall'esperto.
A ben vedere, infatti, emerge ex actis come la società apparisse perfettamente sana fino al recentissimo esito negativo del contenzioso tributario, che è sfociato in un provvedimento di condanna al pagamento di un importo complessivamente pari a circa 21.000.000,00 euro tra debito per tributo, interessi e sanzioni. Da un punto di vista aziendalistico, in sostanza, l'operatività della società non presentava criticità, dovendosi rinvenire nella sopravvenienza passiva rappresentata dall'ingentissimo debito erariale l'unica causa della crisi dell'impresa.
Secondo l'indirizzo in via di consolidamento nella giurisprudenza di merito, tuttavia, nemmeno una situazione di insolvenza sarebbe di ostacolo all'accesso alla composizione negoziata, purché appaia comunque percorribile una strategia di intervento e di soluzione dell'eccessivo indebitamento mediante un plausibile accordo con i creditori – ovverosia, nel caso di specie, con l'Erario dello Stato.
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In proposito, la proposta ed il progetto di piano in atti, come precisato a seguito delle puntuali osservazioni dell'esperto, prevedono – a seguito dello stralcio del debito erariale per sanzioni e interessi – il pagamento integrale della quota di debito riferita al tributo. In particolare, nella proposta si legge quanto segue: “Al fine di eseguire il pagamento, intende impiegare:
• parte della liquidità accumulata ed attualmente giacente sui propri conti correnti, per Euro
500.000,00, dovendo destinare il resi-duo a sostenere il ciclo finanziario indispensabile all'esercizio dell'impresa;
• il credito IVA frattanto accumulato, pari ad Euro 556.507,00, da porsi in compensazione;
• i flussi finanziari che assume di realizzare nel corso dei prossimi 10 anni, corrispondendo rate annuali pari ad Euro 201.155 ciascuna, così per complessivi Euro 2.011.547; con la precisazione che eventuali eccedenze saranno integralmente destinate ad CP
, non allo scopo di ridurre il periodo della rateazione ma per aumentare l'importo
[...]
complessivo che sarà riconosciuto.
Occorre ancora riferire che in data 10 aprile 2025 la Società ha ricevuto da Generali Italia S.p.a. la richiesta di rimborsare l'importo di Euro 337.878,63 (doc. 1): la compagnia assicurativa, a propria volta, ha corrisposto tale somma ad , beneficiaria della polizza che Controparte_2 Pt_1 aveva stipulato a garanzia di un rimorso per IVA di cui aveva ricevuto accredito dall'
[...] CP
medesima.
Per tale ragione, nella redazione del piano, si è tenuto conto di tale i-porto che verrà corrisposto a
Generali Italia S.p.a. con prelievo dalle somme attualmente giacenti sui conti della Società, poste a servizio del piano;
si osserva infatti che la somma di Euro 337.878,63 è già nella disponibilità di
e ben può considerarsi quale primo pagamento di che, per tale titolo, Controparte_2 Pt_1
dovrà soddisfare il diritto di regresso che esercitato Generali Italia S.p.a.
Le assunzioni numeriche del piano sono dettagliatamente illustrate nel foglio di calcolo che si produce (doc. 2) e possono compendiarsi come segue:
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La positiva valutazione del progetto proposto, del resto, trova riscontro anche nel parere dell'esperto, che “ritiene corretta la scelta della composizione negoziata della crisi di impresa e, in tale ambito, valuta positivamente la scelta dello strumento negoziale della c.d. “transazione fiscale” di cui all'art.
22, comma 2 bis, CCII per la risoluzione della crisi.
Naturalmente le concrete possibilità di risoluzione dipendono dalla circostanza che entrambe le
Agenzie fiscali interessate (delle Entrate e delle Entrate – Riscossione): i) assumano decisioni coerenti all'interesse anche loro proprio di transigere una somma, come detto nel paragrafo 1.2, compatibile con le effettive capacità economico – finanziarie – patrimoniali di ma Parte_1
comunque tale da offrire un soddisfacimento preferibile a quello che potrebbero ottenere in caso di apertura di una liquidazione giudiziale;
e ii) si determinino a sbloccare, in caso di positiva conclusione delle trattative, parte delle somme giacenti sui conti correnti aziendali pignorati il 4 aprile 2025, nella misura necessaria ad assicurare la liquidità aziendale occorrente per la continuità dell'impresa.” (v. pag. 21e 22 del parere in atti).
Alla luce di tali premesse, dunque, nel contemperamento tra le opposte esigenze di tutela della continuità imprenditoriale e dell'interesse economico confliggente del singolo creditore (che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa), non può negarsi oggi la conferma delle misure protettive domandate.
Come noto, infatti, le misure protettive possono essere confermate quando (i) vi sia una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e (ii) le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora).
Ebbene, ritiene chi scrive che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento, anche alla luce delle dichiarazioni dell'esperto, in assenza della contrarietà di alcuno dei creditori in astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che, tra i dieci maggiori creditori per ammontare come da elenco aggiornato, l'Erario – unico creditore presente all'udienza del 18 aprile 2025 – ha espresso una posizione favorevole rispetto alla conferma delle misure protettive nonché alla concessione delle misure cautelari e delle autorizzazioni domandate. Appare evidente ed innegabile, pertanto, la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative paritarie con i creditori (rectius, con l'Erario) ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata con il piano di risanamento proposto, che dovrà necessariamente ed inevitabilmente prevedere una transazione fiscale.
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Come detto, nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudicante non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell'esperto.
Non vi è alcuna ragione, allo stato, per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguibile, considerato l'atteggiamento non connotato da chiusura preconcetta, adottato dai creditori, e – segnatamente – da : ciò che ora occorre è che le trattative Controparte_2 vengano proseguite, essendo state già utilmente avviate, alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori e, se del caso, le indicazioni dell'esperto stesso;
esperto al quale fa capo la responsabilità di determinare l'archiviazione dell'istanza, ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento.
Quanto al periculum in mora, la circostanza che la stima del margine operativo sia attualmente positiva (e che rimarrebbe verosimilmente tale nei prossimi anni, qualora la composizione negoziata avesse esito positivo ed il progetto di piano di risanamento proposto trovasse attuazione) non esclude, all'attualità, la crisi economico-finanziaria, che, anzi, in assenza di liquidità (integralmente assoggettata a pignoramento dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973), e qualora non venga raggiunto un accordo con l'Erario, appare inevitabile. Ciò, all'evidenza, comprometterebbe irrimediabilmente le trattative e l'attuazione del piano di risanamento aziendale proposto, il cui pilastro è la transazione fiscale con l'Erario, che – a ben vedere
– sarebbe assolutamente danneggiato da un eventuale esito negativo della composizione negoziata intrapresa, in quanto vedrebbe quasi azzerate le possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni creditorie nell'ipotesi (che, a quel punto, sarebbe pressoché scontata) di liquidazione giudiziale della società ricorrente.
Lo spettro applicativo di conferma delle misure protettive, infine, dev'essere circoscritto ai creditori e GENERALI Controparte_2 Controparte_4
ITALIA S.P.A., avendo la società ricorrente motivatamente deciso di avvalersi del potere “selettivo” di limitazione a tali creditori.
D'altra parte, premesso che – come anticipato – non sono state articolate dai creditori opposizioni quanto alla concessione di misure protettive del patrimonio societario, nel bilanciamento di contrapposti interessi, l'esigenza superiore del risanamento aziendale prevale sull'interesse egoistico all'esecuzione individuale o cautelare da parte dei creditori;
e dovendo le trattative con l'Erario
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svolgersi rapidamente, non appare sussistente, nel caso di specie, l'imposizione di un sacrificio irragionevole, sproporzionato o sine die.
Alla luce di tali elementi, e in assenza di contestazione alcuna da parte del creditore più importante per ammontare, il Tribunale conferma le misure protettive come meglio dettagliate in dispositivo nei confronti dei creditori istituzionali (i.e., e Controparte_2 [...]
) per la durata richiesta di 120 giorni, decorrenti dalla data di Controparte_4 pubblicazione dell'istanza. Infatti, le dimensioni rilevanti e, soprattutto, la presenza di creditori istituzionali quali l'agente della riscossione, con tempi deliberativi e decisionali più lunghi (che inducono a pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l'esperto), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine massimo di centoventi (120) giorni. Pertanto, osservato che l'art. 19, comma 4, C.C.I. stabilisce un range di durata “non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni”, si ritiene ragionevole stabilire la durata delle misure nella sua massima estensione, rammentando che, a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporne l'abbreviazione su istanza di parte o segnalazione dell'esperto, qualora non si mostrino idonee a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
B) Sulla richiesta della retrodatazione della protezione del patrimonio a decorrere dalla data dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ovvero dalla data di accettazione dell'incarico dell'esperto.
All'udienza celebrata il 18 aprile 2025, condividendo le prospettazioni articolate dall'esperto nel proprio parere, la società ricorrente ha domandato al Tribunale di “accertare e dichiarare che le misure protettive del patrimonio richieste con l'accesso alla composizione negoziata, decorrano dal
31 marzo 2025 – data dell'istanza delle misure protettive del patrimonio – ovvero dal 4 aprile 2025
– data di accettazione dell'incarico dell'Esperto”. A supporto di tale tesi, i difensori di Pt_1 hanno richiamato giurisprudenza di merito che ha sostenuto che l'effetto preclusivo (sub
[...]
specie, a seconda dei casi, di improponibilità o improseguibilità) delle azioni esecutive prodotto dalla domanda (piena o prenotativa) di concordato decorre non dalla pubblicazione, bensì dalla trasmissione da parte della Cancelleria alla Camera di Commercio del decreto o del ricorso (Trib.
Grosseto 14 marzo 2017).
L'argomento non appare convincente.
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In via preliminare, si rammenta che, in virtù del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 19, comma 1, C.C.I.I., l'efficacia delle misure protettive decorre sin dalla pubblicazione dell'istanza, ma
è precaria, dovendo essere confermata da un provvedimento giurisdizionale – che, per l'appunto, non dispone retroattivamente tali misure, bensì ne consolida gli effetti che, sia pur provvisoriamente, si sono già prodotti (c.d. semi-automatic stay).
Tanto premesso, sembra potersi ragionevolmente affermare che il legislatore fosse ben consapevole della discrasia temporale tra la data dell'istanza e la data della pubblicazione e che, nondimeno, abbia individuato come dies a quo per l'efficacia delle misure protettive proprio quest'ultima.
Dal punto di vista normativo, infatti, prima è stabilito che “L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto” (art. 18, comma 1, C.C.I.I.), poi che “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono … iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa” (art. 18, comma 3, C.C.I.I.).
Ora, con riferimento alle misure protettive disciplinate dal Codice della Crisi, la sfasatura temporale tra il momento dell'istanza da parte del debitore e la pubblicazione nel R.I. appare del tutto fisiologica, se non – addirittura – inevitabile: ciò in quanto, una volta ricevuta la richiesta di nomina dell'esperto, il segretario generale della competente Camera di Commercio deve comunicarla – entro 2 giorni lavorativi – alla commissione di cui all'art. 13, comma 6, C.C.I.I., la quale, a sua volta, deve avere il tempo di riunirsi, svolgere un'adeguata istruttoria e provvedere, per l'appunto, ad individuare – entro
5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza – un esperto tra gli iscritti all'apposito albo;
a questo punto, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto comunica all'imprenditore l'accettazione dell'incarico e, contestualmente, inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma telematica di cui all'art. 13 C.C.I.I.
Dalle considerazioni che precedono deriva che, poichè – di fatto – è pressoché inevitabile che l'istanza di misure protettive e la pubblicazione della stessa unitamente alla nomina dell'esperto avvengano in momenti distinti, non appare possibile retrodatare l'efficacia delle misure protettive alla data della richiesta (ossia, nel caso di specie, al 31 marzo 2025) a fronte di una scelta legislativa chiara ed inequivocabile, frutto di una discrezionalità insindacabile (salvi, ovviamente, i limiti di costituzionalità).
La chiarezza del dettato normativo non sembra consentire di addivenire a conclusioni differenti neanche rispetto alla richiesta di retrodatazione al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. Senza considerare, peraltro, che non vi è prova che l'accettazione dell'esperto sia
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anteriore rispetto al perfezionamento dei due pignoramenti – che, anzi, dalla documentazione in atti sembrerebbe esser stato notificato (alla società debitrice, almeno) poche ore prima della trasmissione da parte dell'esperto alla Camera di Commercio della propria dichiarazione di accettazione dell'incarico:
In conclusione, dunque, se è vero che la composizione negoziata è uno strumento che il legislatore ha pensato e plasmato volutamente imprimendogli i caratteri della flessibilità e della rapidità proprio per consentirne un utilizzo volto a fronteggiare l'emergenza evitando la definitiva perdita del going concern, ciò non può che avvenire nel rispetto dei limiti che la legge e, più in generale, il sistema impongono.
Ad ogni buon conto, anche a voler concedere che la decorrenza dell'effetto protettivo delle misure ex artt. 18 e 19 C.C.I.I. possa essere retrodatata ad un momento anteriore alla pubblicazione nel R.I. o, comunque, al perfezionamento del pignoramento, ciò non consentirebbe comunque la rimozione del vincolo impresso sui conti de quibus. La conseguenza, infatti, sarebbe la mera inopponibilità/inefficacia del pignoramento, che, tuttavia, siccome ormai esiste, potrebbe essere rimosso soltanto mediante il positivo esperimento di una opposizione esecutiva ex art. 615, comma
2, c.p.c. – i cui tempi di svolgimento (nella fase cautelare e di merito), tuttavia, sono incompatibili con l'urgenza per i tornare ad avere disponibilità sufficienti a garantirle quanto Parte_1
meno una operatività minima fino all'eventuale raggiungimento di un accordo con le agenzie fiscali e l'agente della riscossione.
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C) Sulla richiesta della misura cautelare dello svincolo delle somme pignorate presso i terzi
BANCO BPM S.P.A. e INTESA SANPAOLO S.P.A. ex art. 72 bis DPR. n. 602/1973.
All'udienza del 18 aprile 2025, la società debitrice ha chiesto anche disporsi lo svincolo, in via cautelare, dei propri conti correnti accesi presso INTESA SANPAOLO S.P.A. e BANCO BPM
S.P.A., attinti dagli atti di pignoramento ex art. 72 bis DPR. n. 602/1973 e, per l'effetto, ordinarsi ai suddetti istituti di credito di rendere immediatamente disponibili le somme ivi giacenti ovvero di procedere al versamento degli importi oggetto di pignoramento. Questo giudice, tuttavia, non ritiene di poter accogliere l'istanza in esame.
È vero che, come segnalato dall'esperto, il Tribunale di Vicenza ha – di recente – disposto “lo svincolo dei conti correnti intestati … con attribuzione della libera e piena facoltà di disporre dell'eventuale saldo attivo, anche con riferimento alle some rese oggetto di pignoramento…con ordine alle banche terze pignorate di procedere al versamento a favore di dddde delle somme oggetto di pignoramento”,
e ciò in ragione della ritenuta necessità di tali provvedimenti cautelari al fine di portare a termine le trattative “essendo volti “(i) a non alterare il rapporto tra i creditori ed in specie il sistema dei privilegi;
(ii) a non compromettere ulteriormente la posizione finanziaria della società”, consentendo quindi la conservazione dell'operatività aziendale” (Trib. Vicenza, 4 ottobre 2024, est. Saltarelli). Il precedente, tuttavia, non appare condivisibile, reputandosi preferibile quel diverso orientamento giurisprudenziale solidamente orientato nel senso di escludere l'ammissibilità di una misura cautelare consistente nello svincolo di somme pignorate.
Sul punto, si è pronunciato – tra gli altri – il Tribunale di Milano, con ampia e articolata motivazione, che qui integralmente si condivide, chiarendo che “Non v'è dubbio che il vincolo del pignoramento erariale presso terzi – per il suo stesso tenore letterale – attinge non solo le somme a titolo di provvigioni per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ma anche alle rispettive scadenze contrattuali le restanti somme, rimanendo i predetti importi vincolati fino al soddisfacimento dell'ingente credito erariale maturato in misura superiore ad €
250.000.
Ritiene chi scrive come non possa essere ingiunto alle società terze pignorate di pagare con efficacia liberatoria ad e con esonero da responsabilità le somme predette per provvigioni CP_5
maturate e/o maturande.
Un ordine giudiziale avente siffatto contenuto si risolverebbe nel disporre una inammissibile caducazione, quantomeno parziale, del vincolo del pignoramento, consistendo nell'emissione, non consentita dall'ordinamento, di un dictum avente ad oggetto un facere infungibile nei confronti di
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soggetti che non sono neppure creditori ma sono terzi, in alcun modo coinvolti, se non incidentalmente, nelle trattative della composizione negoziata.
Peraltro, tale effetto richiesto non sarebbe possibile senza l'accordo e il consenso anche delle terze pignorate, in sé estranee alla composizione negoziata nella loro condizione di debitor debitoris, atteso che – come efficacemente osservato in altro provvedimento di questo Tribunale (giudice est. dott.ssa Vincenza Agnese in iusletter.com, ordinanza del 19 febbraio 2022) – “l'imposizione in via cautelare della riapertura delle linee di credito mirerebbe a costringere il creditore ad un facere pressochè infungibile che, in caso di mancato spontaneo adempimento, potrebbe essere presidiato solo attraverso la previsione di penali, non garantendo l'effetto immediato auspicato dal debitore”.
L'effetto processuale ed il bene della vita sostanziale richiesti dalla ricorrente non risultano ottenibili con la presente richiesta cautelare, atteso che lo svincolo delle somme pignorate potrebbe soltanto ottenersi con il consenso e l'accordo del creditore erariale, a seguito dell'inizio delle trattative con
l'esperto in ambito di composizione negoziata;
infatti, il creditore istituzionale appare l'unico dominus della decisione di imputare o meno – una volta intervenuta l'adesione - a parziale soddisfazione ed a pagamento delle rate in esecuzione della c.d. rottamazione quater le somme anche
a scadenza futura, a titolo di provvigioni, che sono state pignorate fino alla soddisfazione integrale del credito e sono quindi già vincolate a tal fine.
Del resto, trattandosi di una composizione negoziata in cui l'impresa è in continuità e non vi è uno spossessamento, neppure attenuato, non si potrebbe neppure disporre la costituzione di un conto corrente vincolato alla soddisfazione delle rate previste, non potendosi escludere in astratto che la società reimpieghi i flussi finanziari derivanti dalle provvigioni nell'attività aziendale ordinaria, non essendo per legge neppure inibiti i pagamenti spontanei;
al contrario, maggior certezza di adempimento dello stesso strumento di rottamazione per l'agente della riscossione e per la stessa ricorrente vi sarebbe laddove le società terze pignorate versassero le provvigioni maturate all'Erario, che ben potrebbe con il suo consenso imputarle a pagamento delle rate predette a seguito della costituzione del vincolo del pignoramento.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che non può provvedersi in via cautelare al surrettizio svincolo o sblocco di somme oggetto del vincolo del pignoramento, anche per future scadenze e fino alla soddisfazione completa del credito erariale, mediante un ordine del giudicante, che non può essere direttamente rivolto né al pignorante né tantomeno, come è ovvio, al giudice dell'esecuzione, così ottenendo viceversa la ricorrente un effetto processuale del tutto inammissibile e precluso, in virtù misure protettive in atto sul patrimonio dell'impresa.
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In tal senso, deve anche condividersi e richiamarsi la diffusa motivazione di questo Tribunale
(giudice est. dott.ssa Rita Bottiglieri del 26 gennaio 2022, in Diritto della Crisi), secondo il quale
“…risulta, pertanto, superfluo ribadire che il provvedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 7 d.l.
118/2021 giammai potrebbe avere quale effetto quello di privare di efficacia un pignoramento già perfettamente compiuto dal creditore e, conseguentemente, la richiesta di parte debitrice di ottenere la liberazione delle somme già oggetto di pignoramento non può trovare alcun seguito, posto che in ogni caso, contrariamente agli asserti della debitrice, in alcun luogo il d.l. 118/2021 prevede che l'esperto nominato possa avere la disponibilità di fondi “per soddisfare equamente tutti i creditori” non essendo assimilabile tale figura né a un commissario giudiziale, né a un liquidatore giudiziale nell'ambito di un concordato, né tantomeno a un curatore fallimentare;
ciò detto, deve ancora osservarsi che i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo non fanno mai venire meno gli obblighi di custodia che i pignoramenti (ogni tipo di pignoramento) ordinariamente impongono allorquando si siano perfezionati, sia esso il debitore nelle procedure per espropriazioni immobiliari, il soggetto individuato dall'ufficiale giudiziario nelle procedure mobiliari e, come nel caso di specie, il terzo nelle procedure presso terzi;
anzi, proprio la sospensione del processo esecutivo acuisce semmai l'obbligo di protezione dei diritti colpiti da pignoramento fin tanto che non si conosca quale sarà la loro destinazione, se la liquidazione in favore del creditore ovvero la restituzione al debitore;
la questione non è meramente oziosa in quanto nel presente procedimento emerge che le dichiarazioni positive dei terzi pignorati non abbiano affatto raggiunto le somme astrattamente oggetto di espropriazione - e cioè il precettato aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. – e che i conti oggetto di pignoramento siano quelli usualmente utilizzati dal debitore per la propria attività; in virtù degli obblighi di custodia in capo ai terzi pignorati che permangono fino al provvedimento di assegnazione delle somme pignorate da parte del giudice dell'esecuzione, allora, i terzi istituti di credito dovranno rendere indisponibile per il debitore tutte le somme che confluissero sui conti oggetto di espropriazione, anche durante la fase della sospensione della procedura esecutiva, fino al raggiungimento di quanto precettato aumentato della metà”.
Peraltro, l'effetto cautelare richiesto è inammissibile, non potendo il giudice disporre un facere in violazione della legge o sospendendo l'applicazione della normativa, quanto alle provvigioni scadute
e maturate ed eventualmente per quelle a scadere, atteso che l'art. 72 bis del DPR 602/1973 dispone espressamente che “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in
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luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”” (Trib. Milano, 18 aprile 2023, est. Pipicelli;
in senso analogo, Trib. Milano, 17 marzo 2025, est. Giani, e Trib. Monza, 11 aprile
2025, est. Ambrosio).
In sintesi, quindi, in base a quello che è un principio generale ricavabile dall'ordinamento concorsuale
(in tal senso, si veda Trib. Milano, 19 febbraio 2022, est. Pipicelli), non pare possibile utilizzare le misure cautelari per imporre un facere, ovverosia – nella vicenda in esame – lo svincolo della liquidità disponibile sui conti pignorati.
La liberazione delle somme staggite, del resto, equivarrebbe – in sostanza – all'estinzione dell'esecuzione in corso, ciò che esula dal potere del giudice delle misure ex artt. 18 e 19 C.C.I.I. e che potrà avvenire, semmai, solo a conclusione del percorso di composizione negoziata (mediante rinuncia dei creditori ai sensi dell'art. 632 c.p.c.): tanto le misure protettive quanto le misure cautelari
(sia pur nella loro atipicità), difatti, hanno natura essenzialmente conservativa del patrimonio e possono produrre solo effetti reversibili, giammai definitivi.
Per tali ragioni, pertanto, questo giudice ritiene di non poter concedere lo svincolo delle somme pignorate, risultato che può essere raggiunto solo con l'accordo con l'Erario – ove ritenuto opportuno e indispensabile, anche dietro prestazione di idonea garanzia (come prospettato all'incontro avvenuto sulla piattaforma Zoom tra la società, l'esperto ed il creditore o Controparte_2 mediante l'implementazione di altri meccanismi di tutela (ad esempio, la creazione di un c.d. escrow account).
A tal proposito, a chi scrive non appare superfluo ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore
e con l'esperto per l'auspicabile buona riuscita della composizione negoziata, così come prescritto dall'art. 16, comma 6, C.C.I.I.
E allora, se così è, a fronte di un progetto di piano serio, attuabile e plausibilmente idoneo al perseguimento del risanamento dell'impresa, qual è quello predisposto dalla odierna ricorrente, è imperativo che tutti i soggetti coinvolti nella composizione negoziata collaborino tra di loro con quella stessa apertura e disponibilità che sono state manifestate all'udienza del 18 aprile 2025, facendo tutto il possibile per conseguire l'unico risultato utile e vantaggioso per tutti, ovverosia
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il risanamento dell'impresa. Ciò vale, in primis, per i soggetti istituzionali, dal momento che
l'Erario sarebbe senza dubbio danneggiato dalla cessazione dell'attività d'impresa (che, in caso di esito negativo della negoziazione attualmente in essere, appare pressoché inevitabile), vedendo quasi azzerate le prospettive di soddisfazione delle proprie ragioni creditorie, a fronte dell'esistenza di ingenti crediti assistiti da privilegio di grado poziore (esemplificativamente, crediti per TFR, retribuzioni, ecc.).
In conclusione, nel caso concreto, la massimizzazione degli interessi della società debitrice, dell'Erario e degli altri creditori coincide senza dubbio con il successo del piano di risanamento dell'impresa e, pertanto, non può che costituire l'obiettivo comune verso cui tutti i soggetti coinvolti devono orientare i propri sforzi.
D) Sulla richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e infruttiferi con i propri soci.
Oltre alla transazione fiscale, il progetto di piano prevede un fabbisogno, nel breve termine, di circa
75.000,00 euro, importo pari alla differenza tra pagamenti programmati (euro 135.000,00) e pagamenti attesi (euro 60.000,00), documentati come in atti.
Nell'immediatezza, dunque, la ricorrente ha previsto l'ottenimento di un finanziamento iniziale pari a 90.000,00 euro (comprensivo, invero, di un fondo rischi per euro 15.000,00) destinato ai pagamenti programmati nei prossimi 30 giorni (importo calcolato al netto dei pagamenti attesi e maggiorato di un congruo fondo rischi) ovvero, come precisato all'udienza del 18/4/2025 e nella memoria depositata in pari data, “in quell'altro importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia”. I fondi saranno forniti dai soci, titolari dell'intero capitale sociale di d il finanziamento, Parte_1 soggetto all'autorizzazione da parte del Tribunale ex art. 22 C.C.I.I., è previsto a titolo prededucibile e non fruttifero.
In considerazione del fatto che la società debitrice opera con finanza propria, depositata per l'intero sui conti correnti oggetto di pignoramento, è evidente come questo finanziamento ponte sia assolutamente funzionale rispetto alla continuità aziendale (e, in ultimo, alla migliore soddisfazione dei creditori), essendo essenziale alla permanenza in vita della società stessa.
Va, altresì, rilevato che, secondo l'opinione dell'esperto, la richiesta “è meritevole di accoglimento nella misura in cui: a) non creerà oneri finanziari per l'impresa poiché il finanziamento sarà concesso dai soci di a titolo gratuito;
e b) in difetto di questo finanziamento ponte la Parte_1
Società non potrà adempiere regolarmente a tutte le sue obbligazioni riguardanti l'operatività aziendale dei prossimi 30 giorni, fatto che potrebbe causare danni reputazionali all'impresa, sfiducia
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nei suoi confronti e possibili interruzioni delle forniture, con ciò che ne deriverebbe in un'ottica prospettica, nonché eventuali iniziative recuperatorie da parte dei fornitori (nei cui confronti, essendo le cause della crisi estranee alla ordinaria gestione, non sono state chieste misure protettive).
Esprime, pertanto, parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta”.
Le motivate argomentazioni dell'esperto appaiono del tutto condivisibili. Il finanziamento oggetto dell'istanza di uò, pertanto, essere autorizzato, alle condizioni descritte, entro la Parte_1
misura massima di euro 90.000,00, in quanto è da ritenersi adeguato e necessario per affrontare i pagamenti programmati nell'immediato futuro e la funzionalità minima della società per la durata delle misure protettive attualmente in essere: negare una siffatta autorizzazione, viceversa, pregiudicherebbe irrimediabilmente la prosecuzione e gli esiti della composizione negoziata intrapresa, dal momento che, in assenza di liquidità, la società – di fatto – sarebbe verosimilmente
“condannata” alla liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 18, 19 e 22 C.C.I.I.;
CONFERMA le misure protettive richieste nei confronti di Controparte_2 [...]
e GENERALI ITALIA S.P.A. della società ricorrente Controparte_4 Pt_1
(C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte:
[...]
), con sede legale in Domodossola (VB), Via Siberia, n. 2; P.IVA_1
FISSA per tali misure protettive concesse il termine di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (7 aprile 2025) e, dunque, fino al 5 settembre
2025;
DA' ATTO che, a far data dalla predetta pubblicazione dell'istanza, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività
d'impresa, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
AVVERTE che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, C.C.I.I., i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la
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risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 C.C.I.I.;
AVVERTE che, ai sensi di legge, sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
AUTORIZZA la società ricorrente (e, per essa, il suo amministratore unico) a contrarre un finanziamento di euro
90.000,00 ai sensi dell'art. 22, lett. b), C.C.I.I. con i propri soci, con la previsione della prededucibilità
e della infruttuosità del relativo credito;
DICHIARA inammissibili la richiesta di retrodatazione delle misure protettive e la domanda cautelare di svincolo dei conti correnti societari attinti da pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, come formulate
Cont all'udienza del 18/4/2025 e meglio precisate nella memoria integrativa depositata a dalla ricorrente C.F./P.IVA: ) in data 18 aprile 2025. Parte_1 P.IVA_1
Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato Dott.
, a cura della Cancelleria, dando atto che la presente ordinanza deve essere Persona_1
pubblicata, sempre a cura della Cancelleria, entro il giorno successivo al registro delle imprese.
Si comunichi.
Verbania, 19 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Sinico
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Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 18 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA letto il ricorso ex artt. 18 e 19 C.C.I.I. depositato telematicamente il 7 aprile 2025 da Pt_1
con sede legale in Domodossola (VB), Via Siberia, n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero
[...]
di iscrizione al Registro Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. , in persona P.IVA_1 dell'amministratore unico Signor rappresentata e difesa ai fini del presente Controparte_1 procedimento dall'Avv. Matteo Sanvito (codice fiscale n. ; pec: C.F._1
e dall'Avv. Riccardo Sappa (codice fiscale n. Email_1 C.F._2
pec: del Foro di Verbania, presso il cui studio in Verbania (VB), Via Email_2
42 Martiri 165/B, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.; dato atto che, nelle conclusioni del predetto ricorso, si espone quanto segue: “Piaccia l'Ill.mo
Tribunale di Verbania, reiectiis contrariis,
- confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l'applicazione nei confronti di e di Controparte_2
; Controparte_3
- autorizzare e, per essa, il proprio amministratore unico, a contrarre finanziamenti Parte_1
prededucibili ed infruttiferi con i propri soci, nell'importo massimo di Euro 90.000,00, ovvero in quell'altro importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia”; evidenziato che, con memoria depositata il 16/4/2025, la società debitrice ha rappresentato quanto segue: “in data 10 aprile 2025 la Società ha ricevuto da Generali Italia S.p.a. la richiesta di rimborsare l'importo di Euro 337.878,63 (doc. 1): la compagnia assicurativa, infatti, ha corrisposto tale somma ad , beneficiaria della polizza che aveva stipulato a Controparte_2 Parte_1 garanzia di un rimorso per IVA … d) in considerazione della comunicazione giunta da Generali Italia
S.p.a., il suo nominativo è stato inserito fra i primi dieci creditori di e si è provveduto Parte_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
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pertanto ad eseguire la notifica che ha ordinato il signor Giudice (doc. 3); e) insieme alla notifica del ricorso ex art. 19 e 22 CCI e del decreto in data 8 aprile 2025, si è inoltrata a Generali Italia una
PEC con la quale si è anticipato il proposito – che qui si conferma ad ogni effetto – di chiedere al
Tribunale di estendere anche ad essa le misure protettive del patrimonio già domandate nell'istanza di nomina dell'Esperto e dedotte nel presente procedimento (doc. 4)”; dato atto che, con memoria depositata il 18/04/2025, la società ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come segue: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, reiectiis contrariis,
In via principale:
- Confermare e/o concedere le misure protettive e/o cautelari del patrimonio, ordinando ad
[...]
e ad , ciascuna per quanto di propria competenza, di CP Controparte_3
svincolare i conti correnti intestati ad e da questa intrattenuti presso Intesa Sanpaolo Parte_1
S.p.a. e Banco BPM S.p.a., attinti dagli atti di pignoramento presso terzi di cui ai docc. 9 e 10; per
l'effetto, ordinare a Intesa Sanpaolo S.p.a. e a Banco BPM S.p.a. di rendere immediatamente disponibili ad le somme ivi giacenti, ovvero di procedere al versamento in favore di Parte_1
delle somme oggetto di pignoramento;
Parte_1
Ancora in via principale:
- confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l'applicazione nei confronti di , di Controparte_2 CP
e di Generali Italia S.p.a., quanto a quest'ultima (fideiussore di Controparte_3 [...]
, escusso da quest'ultima) come già chiesto nel corso dell'odierna udienza;
CP
- accertare e dichiarare che le misure protettive del patrimonio richieste con l'accesso alla composizione negoziata, decorrano dal 31 marzo 2025 – data dell'istanza delle misure protettive del patrimonio – ovvero dal 4 aprile 2025 – data di accettazione dell'incarico dell'Esperto;
In ogni caso:
- autorizzare e, per essa, il proprio amministratore unico, a contrarre finanziamenti Parte_1 prededucibili ed infruttiferi con i propri soci, nell'importo massimo di Euro 90.000,00, ovvero in quell'altro importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia”;
PREMESSO
- che parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 18 C.C.I.I. pubblicata presso la Camera di
Commercio in data 7 aprile 2025, a seguito dell'accettazione dell'esperto Dott. Persona_1
in data 4 aprile 2025, ed in data 7 aprile 2025 – nel rispetto del termine del giorno successivo ex art.
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19, comma 1, C.C.I.I. – ha depositato via PCT il presente ricorso per conferma delle misure protettive, così leggendosi l'iscrizione nella visura storica camerale aggiornata:
- che parte ricorrente unitamente al ricorso:
1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2023-2022-2021, che risultano approvati e depositati al registro imprese, il progetto di bilancio per l'annualità 2024, nonché un'aggiornata situazione economico-patrimoniale e contabile/bilancio di verifica aggiornato al 28 febbraio 2025;
2) ha depositato l'elenco dei creditori anche accompagnato dai relativi indirizzi PEC, con indicazione separata dei primi dieci per ammontare, aggiornato al 28 febbraio 2025;
3) ha depositato uno specifico progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della lista di controllo ex art. 13 comma 2 C.C.I.I., corredato di un piano finanziario per i successivi sei mesi, aggiornato a 28 febbraio 2025, e di un piano prospettico di durata decennale (dal 31/12/2024 al
31/12/2034);
4) ha depositato una dichiarazione del legale rappresentante A.U. (C.F. Controparte_1 [...]
), rilasciata in data 7 aprile 2025, con valore di autocertificazione, attestante – C.F._3
sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità – che l'impresa può essere risanata;
5) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7
e 8 C.C.I.I. in data 4 aprile 2025 nella persona del Dott. ; Persona_1
6) ha depositato in atti una dichiarazione da parte del medesimo legale rappresentante ai sensi dell'art. 18, comma 2, C.C.I.I., “che nei confronti di non pendono ricorsi per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale…che non ha depositato domanda di accesso agli strumenti di Parte_1
regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera
a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3”: come noto, infatti, con l'istanza
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di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18, comma 2, C.C.I.I. deve essere inserita nella piattaforma telematica una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3, C.C.I.I.;
7) ha documentato la pubblicazione nel registro delle imprese della notizia di iscrizione al ruolo del procedimento per la conferma delle misure protettive (doc. 7 allegato alla memoria depositata in data
16/4/2025);
CONSIDERATO
- che, nel parere motivato favorevole alla conferma delle misure protettive ed alla concessione di misure cautelari (depositato in data 14 aprile 2025), l'esperto Dott. ha esposto Persona_1
quanto segue: “ritiene di esprimere parere favorevole sulla richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII, con decorrenza in via cautelare sin dall'istanza di nomina del sottoscritto esperto, nei confronti dell' , dell' e di Controparte_2 Controparte_4
Generali Italia S.p.a. perché, a suo avviso, necessaria per l'auspicabile continuità aziendale (e con essa per la massimizzazione del soddisfacimento del credito erariale) ed atteso altresì che il procedimento di composizione della crisi non ha, ritiene, natura dilatoria … Esprime, pertanto, parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta [relativamente all'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile e infruttifero dai soci ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b),
C.C.I.I.]”;
- che, all'udienza del 18 aprile 2025, l'esperto si è riportato al motivato parere e alle conclusioni positive già rassegnate;
- che la società ricorrente, il creditore e l'esperto, Dott. Controparte_2 Per_1
sono stati sentiti all'udienza del 18 aprile 2025;
[...]
- che l'assenza della prova del perfezionamento di alcune delle notifiche relative al provvedimento di fissazione dell'udienza del 18 aprile 2025 deve reputarsi non ostativa alla pronuncia sulle istanze formulate dalla ricorrente, dal momento che i diritti incisi dalle misure richieste sono soltanto quelli di , e GENERALI Controparte_2 Controparte_4
ITALIA S.P.A., soggetti che sono stati tutti ritualmente notiziati della celebrazione della suddetta udienza;
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RILEVATO
- che, con il deposito telematico del 14 aprile 2025, l'esperto ha enunciato il proprio motivato parere favorevole sulla richiesta di conferma dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio e sulla autorizzazione a contrarre un finanziamento (prededucibile e infruttifero) dai propri soci per l'importo di euro 90.000,00, formulando argomentate e condivisibili conclusioni sulla loro funzionalità ed indispensabilità allo svolgimento e buon esito delle trattative;
- che all'udienza fissata, tenutasi in data 18 aprile 2025, alla presenza dell'esperto e dei difensori di parte ricorrente, la società ricorrente ha in parte modificato le proprie istanze, come già anticipato con memoria depositata il 16 aprile 2025;
- che, nel corso della suddetta udienza, l'esperto ha ribadito la valutazione favorevole resa nel proprio parere, mentre il creditore si è rimesso sulla richiesta di Controparte_2 retrodatazione dell'efficacia delle misure protettive e di rimozione del vincolo pignoratizio impresso sui conti correnti accesi presso gli istituti di credito BANCO BPM SPA e INTESA SANPAOLO
SPA;
- che, quindi, il giudice si è riservato, senza che vi fossero state a verbale particolari opposizioni o contestazioni rispetto alle richieste di parte ricorrente, posto che il creditore presente non si è dichiarato contrario ad intraprendere trattative, ha aderito alla richiesta di conferma di misure protettive con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'istanza nel R.I. nonché all'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile e infruttifero dai soci, e si è rimessa alla valutazione del giudicante quanto alla concessione delle misure cautelari richieste;
- che appare particolarmente significativa, ai fini della strumentalità delle misure protettive in ottica di future trattative e del finanziamento ex art. 22 C.C.I.I., la posizione difensiva del creditore più significativo per ammontare, ossia quello erariale, con cui l'esperto ha già avuto uno specifico incontro in videoconferenza, oltre a plurimi contatti telefonici;
OSSERVA quanto segue.
A) Sulla richiesta di conferma delle misure protettive.
Con riguardo alla richiesta di misure protettive, l'esperto, dott. , ha reso parere Persona_1 favorevole, fornendo un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, sulle cause della crisi nonché sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, all'esito dell'esame della documentazione allegata all'istanza e caricata sulla piattaforma.
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Tanto premesso, chi scrive ritiene che, ravvisandosi le “condizioni di squilibrio economico- patrimoniale-finanziario” costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e, quindi, per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), la sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento riscontrate dall'esperto – con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi) – nonché l'assenza di opposizioni del ceto creditorio, non vi siano ragioni ostative alla conferma delle misure richieste.
Sul punto, peraltro, occorre ricordare che l'art. 12, comma 1, C.C.I.I. prevede l'accesso alla composizione negoziata della crisi per l'imprenditore che si trovi in crisi o insolvenza, ovvero “nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o
l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” e che, in tale definizione di stato di “crisi” e tensione, anche finanziaria, rientra la situazione concreta della società ricorrente, la cui soluzione mediante le trattative richiederà verosimilmente (rectius, necessariamente)
l'accordo transattivo con le agenzie fiscali e all' (c.d. transazione Controparte_4
fiscale) oggi espressamente previsto dal nuovo art. 23, comma 2-bis, C.C.I.I.
Anche se è evidente che le valutazioni prognostiche rese in questa sede dall'esperto non possono ritenersi “definitive”, nondimeno, allo stato degli atti, le risultanze economico-finanziarie che emergono dal piano di tesoreria e flussi di cassa, dal piano di risanamento e dai documenti contabili depositati inducono a ritenere che le cause dello squilibrio intervenuto corrispondano a quelle ravvisate dall'esperto.
A ben vedere, infatti, emerge ex actis come la società apparisse perfettamente sana fino al recentissimo esito negativo del contenzioso tributario, che è sfociato in un provvedimento di condanna al pagamento di un importo complessivamente pari a circa 21.000.000,00 euro tra debito per tributo, interessi e sanzioni. Da un punto di vista aziendalistico, in sostanza, l'operatività della società non presentava criticità, dovendosi rinvenire nella sopravvenienza passiva rappresentata dall'ingentissimo debito erariale l'unica causa della crisi dell'impresa.
Secondo l'indirizzo in via di consolidamento nella giurisprudenza di merito, tuttavia, nemmeno una situazione di insolvenza sarebbe di ostacolo all'accesso alla composizione negoziata, purché appaia comunque percorribile una strategia di intervento e di soluzione dell'eccessivo indebitamento mediante un plausibile accordo con i creditori – ovverosia, nel caso di specie, con l'Erario dello Stato.
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In proposito, la proposta ed il progetto di piano in atti, come precisato a seguito delle puntuali osservazioni dell'esperto, prevedono – a seguito dello stralcio del debito erariale per sanzioni e interessi – il pagamento integrale della quota di debito riferita al tributo. In particolare, nella proposta si legge quanto segue: “Al fine di eseguire il pagamento, intende impiegare:
• parte della liquidità accumulata ed attualmente giacente sui propri conti correnti, per Euro
500.000,00, dovendo destinare il resi-duo a sostenere il ciclo finanziario indispensabile all'esercizio dell'impresa;
• il credito IVA frattanto accumulato, pari ad Euro 556.507,00, da porsi in compensazione;
• i flussi finanziari che assume di realizzare nel corso dei prossimi 10 anni, corrispondendo rate annuali pari ad Euro 201.155 ciascuna, così per complessivi Euro 2.011.547; con la precisazione che eventuali eccedenze saranno integralmente destinate ad CP
, non allo scopo di ridurre il periodo della rateazione ma per aumentare l'importo
[...]
complessivo che sarà riconosciuto.
Occorre ancora riferire che in data 10 aprile 2025 la Società ha ricevuto da Generali Italia S.p.a. la richiesta di rimborsare l'importo di Euro 337.878,63 (doc. 1): la compagnia assicurativa, a propria volta, ha corrisposto tale somma ad , beneficiaria della polizza che Controparte_2 Pt_1 aveva stipulato a garanzia di un rimorso per IVA di cui aveva ricevuto accredito dall'
[...] CP
medesima.
Per tale ragione, nella redazione del piano, si è tenuto conto di tale i-porto che verrà corrisposto a
Generali Italia S.p.a. con prelievo dalle somme attualmente giacenti sui conti della Società, poste a servizio del piano;
si osserva infatti che la somma di Euro 337.878,63 è già nella disponibilità di
e ben può considerarsi quale primo pagamento di che, per tale titolo, Controparte_2 Pt_1
dovrà soddisfare il diritto di regresso che esercitato Generali Italia S.p.a.
Le assunzioni numeriche del piano sono dettagliatamente illustrate nel foglio di calcolo che si produce (doc. 2) e possono compendiarsi come segue:
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La positiva valutazione del progetto proposto, del resto, trova riscontro anche nel parere dell'esperto, che “ritiene corretta la scelta della composizione negoziata della crisi di impresa e, in tale ambito, valuta positivamente la scelta dello strumento negoziale della c.d. “transazione fiscale” di cui all'art.
22, comma 2 bis, CCII per la risoluzione della crisi.
Naturalmente le concrete possibilità di risoluzione dipendono dalla circostanza che entrambe le
Agenzie fiscali interessate (delle Entrate e delle Entrate – Riscossione): i) assumano decisioni coerenti all'interesse anche loro proprio di transigere una somma, come detto nel paragrafo 1.2, compatibile con le effettive capacità economico – finanziarie – patrimoniali di ma Parte_1
comunque tale da offrire un soddisfacimento preferibile a quello che potrebbero ottenere in caso di apertura di una liquidazione giudiziale;
e ii) si determinino a sbloccare, in caso di positiva conclusione delle trattative, parte delle somme giacenti sui conti correnti aziendali pignorati il 4 aprile 2025, nella misura necessaria ad assicurare la liquidità aziendale occorrente per la continuità dell'impresa.” (v. pag. 21e 22 del parere in atti).
Alla luce di tali premesse, dunque, nel contemperamento tra le opposte esigenze di tutela della continuità imprenditoriale e dell'interesse economico confliggente del singolo creditore (che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa), non può negarsi oggi la conferma delle misure protettive domandate.
Come noto, infatti, le misure protettive possono essere confermate quando (i) vi sia una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e (ii) le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora).
Ebbene, ritiene chi scrive che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento, anche alla luce delle dichiarazioni dell'esperto, in assenza della contrarietà di alcuno dei creditori in astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che, tra i dieci maggiori creditori per ammontare come da elenco aggiornato, l'Erario – unico creditore presente all'udienza del 18 aprile 2025 – ha espresso una posizione favorevole rispetto alla conferma delle misure protettive nonché alla concessione delle misure cautelari e delle autorizzazioni domandate. Appare evidente ed innegabile, pertanto, la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative paritarie con i creditori (rectius, con l'Erario) ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata con il piano di risanamento proposto, che dovrà necessariamente ed inevitabilmente prevedere una transazione fiscale.
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Come detto, nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il giudicante non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell'esperto.
Non vi è alcuna ragione, allo stato, per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguibile, considerato l'atteggiamento non connotato da chiusura preconcetta, adottato dai creditori, e – segnatamente – da : ciò che ora occorre è che le trattative Controparte_2 vengano proseguite, essendo state già utilmente avviate, alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori e, se del caso, le indicazioni dell'esperto stesso;
esperto al quale fa capo la responsabilità di determinare l'archiviazione dell'istanza, ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento.
Quanto al periculum in mora, la circostanza che la stima del margine operativo sia attualmente positiva (e che rimarrebbe verosimilmente tale nei prossimi anni, qualora la composizione negoziata avesse esito positivo ed il progetto di piano di risanamento proposto trovasse attuazione) non esclude, all'attualità, la crisi economico-finanziaria, che, anzi, in assenza di liquidità (integralmente assoggettata a pignoramento dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973), e qualora non venga raggiunto un accordo con l'Erario, appare inevitabile. Ciò, all'evidenza, comprometterebbe irrimediabilmente le trattative e l'attuazione del piano di risanamento aziendale proposto, il cui pilastro è la transazione fiscale con l'Erario, che – a ben vedere
– sarebbe assolutamente danneggiato da un eventuale esito negativo della composizione negoziata intrapresa, in quanto vedrebbe quasi azzerate le possibilità di soddisfazione delle proprie ragioni creditorie nell'ipotesi (che, a quel punto, sarebbe pressoché scontata) di liquidazione giudiziale della società ricorrente.
Lo spettro applicativo di conferma delle misure protettive, infine, dev'essere circoscritto ai creditori e GENERALI Controparte_2 Controparte_4
ITALIA S.P.A., avendo la società ricorrente motivatamente deciso di avvalersi del potere “selettivo” di limitazione a tali creditori.
D'altra parte, premesso che – come anticipato – non sono state articolate dai creditori opposizioni quanto alla concessione di misure protettive del patrimonio societario, nel bilanciamento di contrapposti interessi, l'esigenza superiore del risanamento aziendale prevale sull'interesse egoistico all'esecuzione individuale o cautelare da parte dei creditori;
e dovendo le trattative con l'Erario
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svolgersi rapidamente, non appare sussistente, nel caso di specie, l'imposizione di un sacrificio irragionevole, sproporzionato o sine die.
Alla luce di tali elementi, e in assenza di contestazione alcuna da parte del creditore più importante per ammontare, il Tribunale conferma le misure protettive come meglio dettagliate in dispositivo nei confronti dei creditori istituzionali (i.e., e Controparte_2 [...]
) per la durata richiesta di 120 giorni, decorrenti dalla data di Controparte_4 pubblicazione dell'istanza. Infatti, le dimensioni rilevanti e, soprattutto, la presenza di creditori istituzionali quali l'agente della riscossione, con tempi deliberativi e decisionali più lunghi (che inducono a pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l'esperto), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della composizione negoziata l'accoglimento delle misure protettive per il termine massimo di centoventi (120) giorni. Pertanto, osservato che l'art. 19, comma 4, C.C.I. stabilisce un range di durata “non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni”, si ritiene ragionevole stabilire la durata delle misure nella sua massima estensione, rammentando che, a norma del comma 6 del medesimo articolo, si può sempre disporne l'abbreviazione su istanza di parte o segnalazione dell'esperto, qualora non si mostrino idonee a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
B) Sulla richiesta della retrodatazione della protezione del patrimonio a decorrere dalla data dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ovvero dalla data di accettazione dell'incarico dell'esperto.
All'udienza celebrata il 18 aprile 2025, condividendo le prospettazioni articolate dall'esperto nel proprio parere, la società ricorrente ha domandato al Tribunale di “accertare e dichiarare che le misure protettive del patrimonio richieste con l'accesso alla composizione negoziata, decorrano dal
31 marzo 2025 – data dell'istanza delle misure protettive del patrimonio – ovvero dal 4 aprile 2025
– data di accettazione dell'incarico dell'Esperto”. A supporto di tale tesi, i difensori di Pt_1 hanno richiamato giurisprudenza di merito che ha sostenuto che l'effetto preclusivo (sub
[...]
specie, a seconda dei casi, di improponibilità o improseguibilità) delle azioni esecutive prodotto dalla domanda (piena o prenotativa) di concordato decorre non dalla pubblicazione, bensì dalla trasmissione da parte della Cancelleria alla Camera di Commercio del decreto o del ricorso (Trib.
Grosseto 14 marzo 2017).
L'argomento non appare convincente.
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In via preliminare, si rammenta che, in virtù del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 19, comma 1, C.C.I.I., l'efficacia delle misure protettive decorre sin dalla pubblicazione dell'istanza, ma
è precaria, dovendo essere confermata da un provvedimento giurisdizionale – che, per l'appunto, non dispone retroattivamente tali misure, bensì ne consolida gli effetti che, sia pur provvisoriamente, si sono già prodotti (c.d. semi-automatic stay).
Tanto premesso, sembra potersi ragionevolmente affermare che il legislatore fosse ben consapevole della discrasia temporale tra la data dell'istanza e la data della pubblicazione e che, nondimeno, abbia individuato come dies a quo per l'efficacia delle misure protettive proprio quest'ultima.
Dal punto di vista normativo, infatti, prima è stabilito che “L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto” (art. 18, comma 1, C.C.I.I.), poi che “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono … iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa” (art. 18, comma 3, C.C.I.I.).
Ora, con riferimento alle misure protettive disciplinate dal Codice della Crisi, la sfasatura temporale tra il momento dell'istanza da parte del debitore e la pubblicazione nel R.I. appare del tutto fisiologica, se non – addirittura – inevitabile: ciò in quanto, una volta ricevuta la richiesta di nomina dell'esperto, il segretario generale della competente Camera di Commercio deve comunicarla – entro 2 giorni lavorativi – alla commissione di cui all'art. 13, comma 6, C.C.I.I., la quale, a sua volta, deve avere il tempo di riunirsi, svolgere un'adeguata istruttoria e provvedere, per l'appunto, ad individuare – entro
5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza – un esperto tra gli iscritti all'apposito albo;
a questo punto, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto comunica all'imprenditore l'accettazione dell'incarico e, contestualmente, inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma telematica di cui all'art. 13 C.C.I.I.
Dalle considerazioni che precedono deriva che, poichè – di fatto – è pressoché inevitabile che l'istanza di misure protettive e la pubblicazione della stessa unitamente alla nomina dell'esperto avvengano in momenti distinti, non appare possibile retrodatare l'efficacia delle misure protettive alla data della richiesta (ossia, nel caso di specie, al 31 marzo 2025) a fronte di una scelta legislativa chiara ed inequivocabile, frutto di una discrezionalità insindacabile (salvi, ovviamente, i limiti di costituzionalità).
La chiarezza del dettato normativo non sembra consentire di addivenire a conclusioni differenti neanche rispetto alla richiesta di retrodatazione al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. Senza considerare, peraltro, che non vi è prova che l'accettazione dell'esperto sia
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anteriore rispetto al perfezionamento dei due pignoramenti – che, anzi, dalla documentazione in atti sembrerebbe esser stato notificato (alla società debitrice, almeno) poche ore prima della trasmissione da parte dell'esperto alla Camera di Commercio della propria dichiarazione di accettazione dell'incarico:
In conclusione, dunque, se è vero che la composizione negoziata è uno strumento che il legislatore ha pensato e plasmato volutamente imprimendogli i caratteri della flessibilità e della rapidità proprio per consentirne un utilizzo volto a fronteggiare l'emergenza evitando la definitiva perdita del going concern, ciò non può che avvenire nel rispetto dei limiti che la legge e, più in generale, il sistema impongono.
Ad ogni buon conto, anche a voler concedere che la decorrenza dell'effetto protettivo delle misure ex artt. 18 e 19 C.C.I.I. possa essere retrodatata ad un momento anteriore alla pubblicazione nel R.I. o, comunque, al perfezionamento del pignoramento, ciò non consentirebbe comunque la rimozione del vincolo impresso sui conti de quibus. La conseguenza, infatti, sarebbe la mera inopponibilità/inefficacia del pignoramento, che, tuttavia, siccome ormai esiste, potrebbe essere rimosso soltanto mediante il positivo esperimento di una opposizione esecutiva ex art. 615, comma
2, c.p.c. – i cui tempi di svolgimento (nella fase cautelare e di merito), tuttavia, sono incompatibili con l'urgenza per i tornare ad avere disponibilità sufficienti a garantirle quanto Parte_1
meno una operatività minima fino all'eventuale raggiungimento di un accordo con le agenzie fiscali e l'agente della riscossione.
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C) Sulla richiesta della misura cautelare dello svincolo delle somme pignorate presso i terzi
BANCO BPM S.P.A. e INTESA SANPAOLO S.P.A. ex art. 72 bis DPR. n. 602/1973.
All'udienza del 18 aprile 2025, la società debitrice ha chiesto anche disporsi lo svincolo, in via cautelare, dei propri conti correnti accesi presso INTESA SANPAOLO S.P.A. e BANCO BPM
S.P.A., attinti dagli atti di pignoramento ex art. 72 bis DPR. n. 602/1973 e, per l'effetto, ordinarsi ai suddetti istituti di credito di rendere immediatamente disponibili le somme ivi giacenti ovvero di procedere al versamento degli importi oggetto di pignoramento. Questo giudice, tuttavia, non ritiene di poter accogliere l'istanza in esame.
È vero che, come segnalato dall'esperto, il Tribunale di Vicenza ha – di recente – disposto “lo svincolo dei conti correnti intestati … con attribuzione della libera e piena facoltà di disporre dell'eventuale saldo attivo, anche con riferimento alle some rese oggetto di pignoramento…con ordine alle banche terze pignorate di procedere al versamento a favore di dddde delle somme oggetto di pignoramento”,
e ciò in ragione della ritenuta necessità di tali provvedimenti cautelari al fine di portare a termine le trattative “essendo volti “(i) a non alterare il rapporto tra i creditori ed in specie il sistema dei privilegi;
(ii) a non compromettere ulteriormente la posizione finanziaria della società”, consentendo quindi la conservazione dell'operatività aziendale” (Trib. Vicenza, 4 ottobre 2024, est. Saltarelli). Il precedente, tuttavia, non appare condivisibile, reputandosi preferibile quel diverso orientamento giurisprudenziale solidamente orientato nel senso di escludere l'ammissibilità di una misura cautelare consistente nello svincolo di somme pignorate.
Sul punto, si è pronunciato – tra gli altri – il Tribunale di Milano, con ampia e articolata motivazione, che qui integralmente si condivide, chiarendo che “Non v'è dubbio che il vincolo del pignoramento erariale presso terzi – per il suo stesso tenore letterale – attinge non solo le somme a titolo di provvigioni per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ma anche alle rispettive scadenze contrattuali le restanti somme, rimanendo i predetti importi vincolati fino al soddisfacimento dell'ingente credito erariale maturato in misura superiore ad €
250.000.
Ritiene chi scrive come non possa essere ingiunto alle società terze pignorate di pagare con efficacia liberatoria ad e con esonero da responsabilità le somme predette per provvigioni CP_5
maturate e/o maturande.
Un ordine giudiziale avente siffatto contenuto si risolverebbe nel disporre una inammissibile caducazione, quantomeno parziale, del vincolo del pignoramento, consistendo nell'emissione, non consentita dall'ordinamento, di un dictum avente ad oggetto un facere infungibile nei confronti di
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soggetti che non sono neppure creditori ma sono terzi, in alcun modo coinvolti, se non incidentalmente, nelle trattative della composizione negoziata.
Peraltro, tale effetto richiesto non sarebbe possibile senza l'accordo e il consenso anche delle terze pignorate, in sé estranee alla composizione negoziata nella loro condizione di debitor debitoris, atteso che – come efficacemente osservato in altro provvedimento di questo Tribunale (giudice est. dott.ssa Vincenza Agnese in iusletter.com, ordinanza del 19 febbraio 2022) – “l'imposizione in via cautelare della riapertura delle linee di credito mirerebbe a costringere il creditore ad un facere pressochè infungibile che, in caso di mancato spontaneo adempimento, potrebbe essere presidiato solo attraverso la previsione di penali, non garantendo l'effetto immediato auspicato dal debitore”.
L'effetto processuale ed il bene della vita sostanziale richiesti dalla ricorrente non risultano ottenibili con la presente richiesta cautelare, atteso che lo svincolo delle somme pignorate potrebbe soltanto ottenersi con il consenso e l'accordo del creditore erariale, a seguito dell'inizio delle trattative con
l'esperto in ambito di composizione negoziata;
infatti, il creditore istituzionale appare l'unico dominus della decisione di imputare o meno – una volta intervenuta l'adesione - a parziale soddisfazione ed a pagamento delle rate in esecuzione della c.d. rottamazione quater le somme anche
a scadenza futura, a titolo di provvigioni, che sono state pignorate fino alla soddisfazione integrale del credito e sono quindi già vincolate a tal fine.
Del resto, trattandosi di una composizione negoziata in cui l'impresa è in continuità e non vi è uno spossessamento, neppure attenuato, non si potrebbe neppure disporre la costituzione di un conto corrente vincolato alla soddisfazione delle rate previste, non potendosi escludere in astratto che la società reimpieghi i flussi finanziari derivanti dalle provvigioni nell'attività aziendale ordinaria, non essendo per legge neppure inibiti i pagamenti spontanei;
al contrario, maggior certezza di adempimento dello stesso strumento di rottamazione per l'agente della riscossione e per la stessa ricorrente vi sarebbe laddove le società terze pignorate versassero le provvigioni maturate all'Erario, che ben potrebbe con il suo consenso imputarle a pagamento delle rate predette a seguito della costituzione del vincolo del pignoramento.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che non può provvedersi in via cautelare al surrettizio svincolo o sblocco di somme oggetto del vincolo del pignoramento, anche per future scadenze e fino alla soddisfazione completa del credito erariale, mediante un ordine del giudicante, che non può essere direttamente rivolto né al pignorante né tantomeno, come è ovvio, al giudice dell'esecuzione, così ottenendo viceversa la ricorrente un effetto processuale del tutto inammissibile e precluso, in virtù misure protettive in atto sul patrimonio dell'impresa.
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In tal senso, deve anche condividersi e richiamarsi la diffusa motivazione di questo Tribunale
(giudice est. dott.ssa Rita Bottiglieri del 26 gennaio 2022, in Diritto della Crisi), secondo il quale
“…risulta, pertanto, superfluo ribadire che il provvedimento del Tribunale ai sensi dell'art. 7 d.l.
118/2021 giammai potrebbe avere quale effetto quello di privare di efficacia un pignoramento già perfettamente compiuto dal creditore e, conseguentemente, la richiesta di parte debitrice di ottenere la liberazione delle somme già oggetto di pignoramento non può trovare alcun seguito, posto che in ogni caso, contrariamente agli asserti della debitrice, in alcun luogo il d.l. 118/2021 prevede che l'esperto nominato possa avere la disponibilità di fondi “per soddisfare equamente tutti i creditori” non essendo assimilabile tale figura né a un commissario giudiziale, né a un liquidatore giudiziale nell'ambito di un concordato, né tantomeno a un curatore fallimentare;
ciò detto, deve ancora osservarsi che i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo non fanno mai venire meno gli obblighi di custodia che i pignoramenti (ogni tipo di pignoramento) ordinariamente impongono allorquando si siano perfezionati, sia esso il debitore nelle procedure per espropriazioni immobiliari, il soggetto individuato dall'ufficiale giudiziario nelle procedure mobiliari e, come nel caso di specie, il terzo nelle procedure presso terzi;
anzi, proprio la sospensione del processo esecutivo acuisce semmai l'obbligo di protezione dei diritti colpiti da pignoramento fin tanto che non si conosca quale sarà la loro destinazione, se la liquidazione in favore del creditore ovvero la restituzione al debitore;
la questione non è meramente oziosa in quanto nel presente procedimento emerge che le dichiarazioni positive dei terzi pignorati non abbiano affatto raggiunto le somme astrattamente oggetto di espropriazione - e cioè il precettato aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. – e che i conti oggetto di pignoramento siano quelli usualmente utilizzati dal debitore per la propria attività; in virtù degli obblighi di custodia in capo ai terzi pignorati che permangono fino al provvedimento di assegnazione delle somme pignorate da parte del giudice dell'esecuzione, allora, i terzi istituti di credito dovranno rendere indisponibile per il debitore tutte le somme che confluissero sui conti oggetto di espropriazione, anche durante la fase della sospensione della procedura esecutiva, fino al raggiungimento di quanto precettato aumentato della metà”.
Peraltro, l'effetto cautelare richiesto è inammissibile, non potendo il giudice disporre un facere in violazione della legge o sospendendo l'applicazione della normativa, quanto alle provvigioni scadute
e maturate ed eventualmente per quelle a scadere, atteso che l'art. 72 bis del DPR 602/1973 dispone espressamente che “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in
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luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”” (Trib. Milano, 18 aprile 2023, est. Pipicelli;
in senso analogo, Trib. Milano, 17 marzo 2025, est. Giani, e Trib. Monza, 11 aprile
2025, est. Ambrosio).
In sintesi, quindi, in base a quello che è un principio generale ricavabile dall'ordinamento concorsuale
(in tal senso, si veda Trib. Milano, 19 febbraio 2022, est. Pipicelli), non pare possibile utilizzare le misure cautelari per imporre un facere, ovverosia – nella vicenda in esame – lo svincolo della liquidità disponibile sui conti pignorati.
La liberazione delle somme staggite, del resto, equivarrebbe – in sostanza – all'estinzione dell'esecuzione in corso, ciò che esula dal potere del giudice delle misure ex artt. 18 e 19 C.C.I.I. e che potrà avvenire, semmai, solo a conclusione del percorso di composizione negoziata (mediante rinuncia dei creditori ai sensi dell'art. 632 c.p.c.): tanto le misure protettive quanto le misure cautelari
(sia pur nella loro atipicità), difatti, hanno natura essenzialmente conservativa del patrimonio e possono produrre solo effetti reversibili, giammai definitivi.
Per tali ragioni, pertanto, questo giudice ritiene di non poter concedere lo svincolo delle somme pignorate, risultato che può essere raggiunto solo con l'accordo con l'Erario – ove ritenuto opportuno e indispensabile, anche dietro prestazione di idonea garanzia (come prospettato all'incontro avvenuto sulla piattaforma Zoom tra la società, l'esperto ed il creditore o Controparte_2 mediante l'implementazione di altri meccanismi di tutela (ad esempio, la creazione di un c.d. escrow account).
A tal proposito, a chi scrive non appare superfluo ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore
e con l'esperto per l'auspicabile buona riuscita della composizione negoziata, così come prescritto dall'art. 16, comma 6, C.C.I.I.
E allora, se così è, a fronte di un progetto di piano serio, attuabile e plausibilmente idoneo al perseguimento del risanamento dell'impresa, qual è quello predisposto dalla odierna ricorrente, è imperativo che tutti i soggetti coinvolti nella composizione negoziata collaborino tra di loro con quella stessa apertura e disponibilità che sono state manifestate all'udienza del 18 aprile 2025, facendo tutto il possibile per conseguire l'unico risultato utile e vantaggioso per tutti, ovverosia
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il risanamento dell'impresa. Ciò vale, in primis, per i soggetti istituzionali, dal momento che
l'Erario sarebbe senza dubbio danneggiato dalla cessazione dell'attività d'impresa (che, in caso di esito negativo della negoziazione attualmente in essere, appare pressoché inevitabile), vedendo quasi azzerate le prospettive di soddisfazione delle proprie ragioni creditorie, a fronte dell'esistenza di ingenti crediti assistiti da privilegio di grado poziore (esemplificativamente, crediti per TFR, retribuzioni, ecc.).
In conclusione, nel caso concreto, la massimizzazione degli interessi della società debitrice, dell'Erario e degli altri creditori coincide senza dubbio con il successo del piano di risanamento dell'impresa e, pertanto, non può che costituire l'obiettivo comune verso cui tutti i soggetti coinvolti devono orientare i propri sforzi.
D) Sulla richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e infruttiferi con i propri soci.
Oltre alla transazione fiscale, il progetto di piano prevede un fabbisogno, nel breve termine, di circa
75.000,00 euro, importo pari alla differenza tra pagamenti programmati (euro 135.000,00) e pagamenti attesi (euro 60.000,00), documentati come in atti.
Nell'immediatezza, dunque, la ricorrente ha previsto l'ottenimento di un finanziamento iniziale pari a 90.000,00 euro (comprensivo, invero, di un fondo rischi per euro 15.000,00) destinato ai pagamenti programmati nei prossimi 30 giorni (importo calcolato al netto dei pagamenti attesi e maggiorato di un congruo fondo rischi) ovvero, come precisato all'udienza del 18/4/2025 e nella memoria depositata in pari data, “in quell'altro importo, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia”. I fondi saranno forniti dai soci, titolari dell'intero capitale sociale di d il finanziamento, Parte_1 soggetto all'autorizzazione da parte del Tribunale ex art. 22 C.C.I.I., è previsto a titolo prededucibile e non fruttifero.
In considerazione del fatto che la società debitrice opera con finanza propria, depositata per l'intero sui conti correnti oggetto di pignoramento, è evidente come questo finanziamento ponte sia assolutamente funzionale rispetto alla continuità aziendale (e, in ultimo, alla migliore soddisfazione dei creditori), essendo essenziale alla permanenza in vita della società stessa.
Va, altresì, rilevato che, secondo l'opinione dell'esperto, la richiesta “è meritevole di accoglimento nella misura in cui: a) non creerà oneri finanziari per l'impresa poiché il finanziamento sarà concesso dai soci di a titolo gratuito;
e b) in difetto di questo finanziamento ponte la Parte_1
Società non potrà adempiere regolarmente a tutte le sue obbligazioni riguardanti l'operatività aziendale dei prossimi 30 giorni, fatto che potrebbe causare danni reputazionali all'impresa, sfiducia
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nei suoi confronti e possibili interruzioni delle forniture, con ciò che ne deriverebbe in un'ottica prospettica, nonché eventuali iniziative recuperatorie da parte dei fornitori (nei cui confronti, essendo le cause della crisi estranee alla ordinaria gestione, non sono state chieste misure protettive).
Esprime, pertanto, parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta”.
Le motivate argomentazioni dell'esperto appaiono del tutto condivisibili. Il finanziamento oggetto dell'istanza di uò, pertanto, essere autorizzato, alle condizioni descritte, entro la Parte_1
misura massima di euro 90.000,00, in quanto è da ritenersi adeguato e necessario per affrontare i pagamenti programmati nell'immediato futuro e la funzionalità minima della società per la durata delle misure protettive attualmente in essere: negare una siffatta autorizzazione, viceversa, pregiudicherebbe irrimediabilmente la prosecuzione e gli esiti della composizione negoziata intrapresa, dal momento che, in assenza di liquidità, la società – di fatto – sarebbe verosimilmente
“condannata” alla liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 18, 19 e 22 C.C.I.I.;
CONFERMA le misure protettive richieste nei confronti di Controparte_2 [...]
e GENERALI ITALIA S.P.A. della società ricorrente Controparte_4 Pt_1
(C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte:
[...]
), con sede legale in Domodossola (VB), Via Siberia, n. 2; P.IVA_1
FISSA per tali misure protettive concesse il termine di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (7 aprile 2025) e, dunque, fino al 5 settembre
2025;
DA' ATTO che, a far data dalla predetta pubblicazione dell'istanza, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività
d'impresa, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
AVVERTE che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, C.C.I.I., i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la
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risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 C.C.I.I.;
AVVERTE che, ai sensi di legge, sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
AUTORIZZA la società ricorrente (e, per essa, il suo amministratore unico) a contrarre un finanziamento di euro
90.000,00 ai sensi dell'art. 22, lett. b), C.C.I.I. con i propri soci, con la previsione della prededucibilità
e della infruttuosità del relativo credito;
DICHIARA inammissibili la richiesta di retrodatazione delle misure protettive e la domanda cautelare di svincolo dei conti correnti societari attinti da pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, come formulate
Cont all'udienza del 18/4/2025 e meglio precisate nella memoria integrativa depositata a dalla ricorrente C.F./P.IVA: ) in data 18 aprile 2025. Parte_1 P.IVA_1
Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato Dott.
, a cura della Cancelleria, dando atto che la presente ordinanza deve essere Persona_1
pubblicata, sempre a cura della Cancelleria, entro il giorno successivo al registro delle imprese.
Si comunichi.
Verbania, 19 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Sinico
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