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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 780/2024 R.G.
tra:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – Parte_1
C.F.: , - rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Galdi C.F.: C.F._1
– PEC: elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 Email_1 predetto difensore in Roma alla Via Domenico Millelire 47 come da procura in atti
- ATTORE/OPPONENTE -
e
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale pro-tempore, con sede in Milano alla Via Tazzoli 6, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Gastaldi, C.F.: , PEC: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Arcadi, C.F.: PEC: C.F._4 sito in CC, Via Cialdi n. 3/D, come da procura in atti Email_3
- CONVENUTA/OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, cpc
CONCLUSIONI:
Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito di CC , contrariis reiectis, in accoglimento della domanda dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato per tutti i motivi espressi in premessa;
-per l'effetto condannare la soccombente
[...]
( c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 P.IVA_1 pagamento delle spese e onorario del giudizio, oltre IVA, Cassa Prev.le e rimborso spese generali art.15 L.P., con attribuzione ex art.93 c.p.c. al sott.tto procuratore anticipatario. In via istruttoria Chiede ammettersi : a- ordinare ex art
210 cpc alla convenuta l'esibizione del contratto oggetto di cessione di crediti della Intesa , e dei titoli CP_1 esecutivi in originale e i precetti notificati con le relative relate, risultando le copie depositate carenti di pagine ed illegibili;
b- inoltre , esibizione dell' autorizzazione della CA d'IA , in quanto CA ST , a decorrere dal quale possa CP_ espletare in la Società opposta tale attività di gestione dei crediti;
C- a seguito del deposito della documentazione contrattuale e contabile , CTU contabile.”.
Per la convenuta:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, in persona dell'Ill.mo Giudicante adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, NEL MERITO -
Rigettare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, l'opposizione proposta, dal Sig. (C.F. Parte_1
), avverso l'atto di precetto notificato, nei Suoi riguardi, in data 26 Febbraio 2024, in quanto C.F._1 totalmente infondata, sia in fatto che in diritto;
- Condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese ed onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione del 27 marzo 2024, il Sig. proponeva opposizione avverso atto di Parte_1 precetto, notificatogli in data 26 febbraio 2024 dalla , mediante il quale, quest'ultima, CP_1 in qualità di cessionaria della Intesa San Paolo Personal Finance Spa, gli intimava il pagamento della somma di 17.851,90 euro, oltre interessi di mora, maturati a maturandi, nonché spese occorse ed occorrende, in forza di asserito credito sulla base del decreto ingiuntivo N. 953/2009 non opposto. Il debitore chiedeva, altresì, la sospensione dell'atto di precetto.
L'opponente affidava l'atto introduttivo ai seguenti motivi:
1) nullità dell'atto di precetto perché il debitore opponente contestava la regolarità della notifica del titolo esecutivo per essere stato notificato privo della clausola di provvisoria esecutorietà.
2) invalidità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, la nullità dello stesso per difetto dei requisiti previsti dal n. 3) dell'art. 474 c.p.c., perché, a suo dire, non comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo esplicitate le modalità con cui è stato calcolato, non essendo indicato l'importo delle rate insolute ed il loro ammontare nonché i conteggi degli interessi, né l'estinzione anticipata.
3) difetto di legittimazione attiva dell'opposta, atteso che, stando alla sua difesa, non era stata data alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito, né tantomeno della sua comunicazione all'opponente.
4) prescrizione del credito;
nello specifico, secondo la difesa del debitore, stante la irregolarità della notifica sia dell'originario decreto ingiuntivo, sia del primo atto di precetto che del precetto relativo all'odierno giudizio di opposizione, il presunto credito ceduto dalla Intesa San Paolo Personal Finance
Spa alla è da ritenere come prescritto. CP_1
5) nullità del decreto emanato per contrarietà al disposto di cui agli art. 633 e 634 c.p.c.. in quanto, stando alla difesa di parte attrice, il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in difetto di prova documentale da cui potesse risultare il credito liquido certo ed esigibile.
Il 30 aprile 2024 si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, evidenziando, preliminarmente, che il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo munito di formula esecutiva, era stato notificato il 25 gennaio
2010. La prescrizione dal termine decennale del credito, secondo la opposta creditrice, era stata interrotta innanzitutto, da un primo atto di precetto notificato al debitore in data 22 agosto 2017 e, in un secondo momento, dalla notifica del precetto oggetto della presente opposizione, avvenuta in data
26 febbraio 2024. Inoltre, in relazione al proprio difetto di legittimazione, la sosteneva CP_1 che la titolarità del credito richiesto con atto di precetto derivava dal contratto di cessione di crediti, conclusosi tra la ed Intesa Personal Finance S.p.a., comunicato al debitore ceduto con CP_1 raccomandata il 27 gennaio 2014. Infine, quanto alla notificazione del titolo, la difesa di parte convenuta, sosteneva che gli errori di notificazione, andavano contestati ex art. 650 c.p.c., cioè con opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 18 settembre 2024, questo giudice respingeva l'istanza di sospensione del titolo esecutivo ,“rilevato che il precetto si fonda su un titolo esecutivo giudiziale di cui si eccepisce l'irregolare notifica, che i motivi di merito formulati riguardano l'oggetto del procedimento in cui si è formato il titolo esecutivo e che il giudice dell'opposizione a precetto non può valutarli”, e rinviava la causa all'udienza del 12 febbraio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 12 gennaio 2025 per note conclusive e, infine, disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Qualificazione della domanda
I motivi di opposizione relativi legittimazione attiva della pretesa creditoria e alla prescrizione del credito da parte del debitore opponente sono volti a contestare il diritto della creditrice di procedere esecutivamente e configurano l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. I motivi di opposizione relativi alla regolarità della notifica del titolo giudiziale e alla validità dell'atto di precetto notificato per carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c n. 3),volti a contestare la regolarità formale dell'atto impositivo, qualificano l'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cpc.
3. Nullità dell'atto di precetto per irregolarità della notifica del titolo esecutivo e prescrizione del credito.
Il debitore opponente contesta la irregolarità della notifica del titolo esecutivo per essere stato notificato privo della clausola di provvisoria esecutorietà. Al riguardo occorre evidenziare che, come emerge dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione della convenuta , il CP_1 titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo N. 953/2009 è stato notificato munito di clausola esecutiva e successivamente, non essendo più necessaria la rinotifica dello stesso, è stato notificato un primo atto di precetto in data 22 agosto 2017 ed un secondo atto 26 febbraio 2024 che è oggetto della odierna opposizione. Del resto come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ormai costante sul punto “il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell'ingiunzione: quando, però, manchi un elemento come, nella fattispecie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo, previsto con lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l'invalidità non può pertanto essere dichiarata (Cass., 28 gennaio 2020, n. 1928).
Il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 25 gennaio 2010 ad un familiare convivente.
Successivamente il primo atto di precetto risulta notificato sempre ad un familiare convivente, il padre, in data 22 agosto 2017. L'atto di precetto impugnato è stato notificato in data 26 febbraio 2024
Pertanto non solo il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato ma non si è maturata l'eccepita prescrizione decennale del credito indicato in precetto.
4. Difetto di legittimazione attiva della convenuta cessionaria
Con l'atto introduttivo, l'opponente denuncia il difetto di legittimazione attiva della odierna Società opposta. Secondo la difesa del Sig. infatti, quest'ultimo sarebbe stato all'oscuro della mutata Pt_1 titolarità attiva del rapporto obbligatorio per effetto della cessione del credito, avvenuta tra la originaria creditrice e la , che non gli sarebbe mai stata comunicata. CP_1
Tale motivo è infondato e non può essere accolto.
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito si perfeziona senza il consenso del debitore il quale, tuttavia, deve esserne reso edotto, al fine di eseguire la prestazione al cessionario che, in veste di creditore esclusivo, è legittimato a pretendere la prestazione tanto quanto il cedente. La norma richiamata nulla impone in ordine alla forma della comunicazione al debitore ceduto. La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari formalità o discipline (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.1684 del 07 febbraio 2012) e, come tale, può concretizzarsi in qualsivoglia altra manifestazione di volontà, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e di prova della titolarità del credito azionato non più dal cedente bensì dal cessionario. La giurisprudenza è giunta a ritenere che la comunicazione al debitore ceduto possa essere “effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ.” (Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza n.1770 del 28.01.2014).
Ciò premesso, nel caso di specie la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto poiché, come documentato da parte opposta, la cessione di crediti, conclusasi tra la ed CP_1
Intesa Personal Finance S.p.a. il 12 dicembre 2013, è stata comunicata con raccomandata A.R., del 27 gennaio 2014 al Sig. e successivamente con atto di precetto del 22 agosto 2017 e, in un Pt_1 secondo momento, con atto di precetto del 26 febbraio 2024.
5. Nullità del decreto emanato per contrarietà al disposto di cui agli art. 633 e 634 c.p.c..
La difesa di parte attrice lamenta che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in difetto di prova documentale da cui potesse risultare il credito liquido, certo ed esigibile.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Al riguardo, va ricordato che, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Solo dopo, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato. Del resto, secondo constante orientamento giurisprudenziale “attraverso
l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero l'esecutività della decisione di primo grado o la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. 19.12.2006
n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664). Di conseguenza, il giudice dell'opposizione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Pertanto, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
6. Spese del giudizio
Alla luce delle considerazioni surriferite, pertanto, l'opposizione proposta dal Sig. , deve, Parte_1 quindi, essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore della Sog. delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Il Giudice
Francesco Vigorito