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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1146/2025 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Kristalia Rachele Papaevangeliu, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio D'Ercole, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Vico Nel Lazio (FR), il 26.02.1977; che dalla relazione matrimoniale nascevano tre figli, , e , tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di
Frosinone, del 22.12.2004, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che gli stessi non si erano riconciliati, né intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto l'estratto dell'atto di matrimonio, da cui risulta che con decreto del Tribunale di
Frosinone, n. 3114/2004 del 22.12.2004, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 10.06.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico nel Lazio (FR), il
26.02.1977, da nato a [...] nel Lazio (FR), il 29.03.1952, e nata a Parte_1 Parte_2
Vico nel Lazio (FR), il 30.04.1956 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1977, N. 1, P. 2, S. A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico nel Lazio (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso nell'udienza del
10.06.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1146/2025 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Kristalia Rachele Papaevangeliu, per procura congiunta al ricorso;
e
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio D'Ercole, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Vico Nel Lazio (FR), il 26.02.1977; che dalla relazione matrimoniale nascevano tre figli, , e , tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di
Frosinone, del 22.12.2004, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che gli stessi non si erano riconciliati, né intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto l'estratto dell'atto di matrimonio, da cui risulta che con decreto del Tribunale di
Frosinone, n. 3114/2004 del 22.12.2004, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 10.06.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vico nel Lazio (FR), il
26.02.1977, da nato a [...] nel Lazio (FR), il 29.03.1952, e nata a Parte_1 Parte_2
Vico nel Lazio (FR), il 30.04.1956 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1977, N. 1, P. 2, S. A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico nel Lazio (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso nell'udienza del
10.06.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema