Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.557 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 557 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]
in Vado (PU) via Papa Clemente XIV n. 56, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica Poggiaspalla del Foro di Urbino,
E
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. Vincenzo Maidani e Avv. Andrea
Guiducci.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c.
(Separazione).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/11/2024, i ricorrenti, esponevano:
Sant'Angelo in vado (PU) il 17 settembre 1994 (doc. 1).
2. Che i coniugi, inizialmente in regime di comunione dei beni, hanno optato per la separazione dei beni nell'anno 2015.
3. Che dall'unione sono nati i figli nato a [...] in data [...] e Persona_1
nato a [...] in data [...] (doc.2). Persona_2
4. Che la casa coniugale sita in Sant'Angelo in Vado (PU) via Papa Clemente XIV n. 56
è di proprietà esclusiva del sig. . (doc.5); Parte_2
5. che la sig.ra svolge il lavoro di cuoca (doc.3); Pt_1
6. che il sig. svolge il lavoro di insegnante (doc.4); Pt_2
7. che i coniugi sono contitolari di un c/c bancario presso Intesa San Paolo, filiale di
Sant'Angelo in Vado n. 1180;
8. che i figli sono maggiorenni e frequentano l'università ma non sono economicamente autonomi;
9. che il sig. si è traferito a Genova nel mese di agosto 2024 ed ha intenzione di Pt_2
vendere l'immobile adibito ad abitazione coniugale di proprietà esclusiva (doc.6);
10.che il sig. ha notificato ricorso per separazione giudiziale rubricato al Pt_2
n.100/2024 davanti al Tribunale di Urbino;
11.che le parti, nelle more, hanno trovato l'accordo per definire consensualmente e cumulativamente i termini della separazione e del divorzio;
12.che le parti contestualmente depositeranno istanza per l'estinzione del procedimento n.
100/2024 mediante rinuncia agli atti che, in ogni caso, dalla sottoscrizione della presente si intende già rinunciato;
13.che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
14. che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis
51) c.p.c.
15.le parti, tutte, dichiarano e danno atto che, nelle more della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli accordi raggiunti in questa sede non potranno essere rinunciati né modificati.” Ciò posto, i ricorrenti, chiedevano al Tribunale adito, di omologare la separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni concordate:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La signora rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita nel Parte_1
Comune di Sant'Angelo in Vado in via Papa Clemente XIV n. 56 e si trasferirà, entro e non oltre il giorno 15/11/2024, in altra abitazione in locazione a lei locata da terzi sempre nel medesimo comune;
3. In relazione all'immobile di cui sopra di proprietà esclusiva del sig. , la sig.ra Pt_2
dichiara di non avere nulla a pretendere, ora o in futuro, in merito all'immobile Pt_1
stesso o a eventuali proventi derivanti dalla sua vendita o da altre forme di sfruttamento;
4. Il sig. verserà, sin dalla firma del presente atto, alla signora la somma Pt_2 Pt_1
di € 100,00 mensili a titolo di compartecipazione al pagamento delle utenze relative alla quota dei figli fino a quando gli stessi continueranno a convivere con la stessa nella casa in cui la medesima risiederà (oggi ed in futuro) e, in ogni caso, sino a quando i figli medesimi non si trasferiranno altrove in modo stabile.
5. Il sig. , sin dalla firma del presente atto, verserà alla signora tramite Pt_2 Pt_1
accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo relativo al suo mantenimento pari ad € 300,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo.
6. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli, autonomamente e responsabilmente, rapportandosi direttamente con gli stessi.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Distretto della Corte di Appello di Ancona in data 10.07.2024, noto alle parti ed a cui si rinvia.
8. Il conto corrente cointestato dai coniugi, alla data del 28.10.2024, presenta un saldo positivo di €13.950,00. Le parti concordano che la sig.ra riceverà la somma di Pt_1
€13.000,00, da parte del sig. in ordine alla liquidazione dell'attivo del conto Pt_2
cointestato. Le parti pattuiscono espressamente che Il sig. si impegna a trasferire la Pt_2
somma pattuita a saldo di €13.000,00 attraverso un bonifico dal medesimo conto corrente cointestato a un conto intestato esclusivamente alla sig.ra La sig.ra si Pt_1 Pt_1
impegna a non effettuare prelievi o spese non preventivate che riducano il saldo del conto sotto l'importo di €13.000 da oggi e fino alla chiusura del conto corrente medesimo, fatta eccezione per le spese periodiche già domiciliate sul conto, come le rate del mutuo o le bollette delle utenze. Qualora la sig.ra effettui prelievi o spese non concordate (ad Pt_1
esempio, spese alimentari o simili), l'importo di tali operazioni verrà detratto dalla somma di €13.000,00 che il sig. deve corrisponderle.” Pt_2
Formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data
18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 08-
10.12.2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento dei figli e appaiono rispondenti agli interessi di quest'ultimi. Per_1 Per_2
Le parti inoltre hanno anche concordato, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, statuizioni rimesse al loro pieno e libero apprezzamento per quanto riguarda la contribuzione del sig. al mantenimento della sig.ra . Parte_2 Parte_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nata a [...]_1
(Svizzera) il 03.11.1962 e , nato a [...] il [...] alle condizioni di cui Parte_2
al ricorso congiunto per separazione del 04.11.2024, riportate nella parte motiva , confermate nelle note scritte del 08-10.12.2024 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo in Vado (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone