Sentenza breve 13 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 13/01/2022, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00026/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 5 ottobre 2021 protocollo n. -OMISSIS-., notificato al ricorrente in data 12 ottobre 2021, con cui la Prefettura di Taranto - Ufficio Territoriale del Governo ha respinto le domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d’armi a tassa ridotta del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro.
Considerato che:
È impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale la Prefettura di Taranto - Ufficio Territoriale del Governo ha respinto le domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a Guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d’armi a tassa ridotta presentate dal ricorrente per ravvisata carenza dei requisiti soggettivi ex artt. 11 e 138 comma 4 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 in capo all’istante (perché già sottoposto alla misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari per gravi reati, con procedimento penale pendente presso il Tribunale di Taranto).
Alla Camera di Consiglio del 22.12.2021 il Presidente di questa Sezione ha avvisato “ ai sensi dell'art. 73 c. 3 c.p.a. il difensore presente di una possibile ragione di inammissibilità del ricorso in vista della possibile definizione della causa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a ,” contestando “ la mancanza di specifici motivi di gravame nel ricorso nel senso che non sono stati dedotti vizi di legittimità a carico del provvedimento impugnato ”;
alla Camera di Consiglio odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a, per la eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata;
Osservato che:
il ricorrente omettere di formulare specifici motivi di gravame a sostegno della domanda di annullamento azionata, limitandosi a rilevare la situazione familiare (padre di tre minori) in cui versa, la necessità di intraprendere l’attività lavorativa, di essere incensurato (prima della sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 17.3.2021, poi sostituita con quella dell’obbligo di dimora nella città di residenza), senza - però - prospettare vizi di legittimità a carico del provvedimento prefettizio impugnato;
l’art. 40 (“Contenuto del ricorso”) del codice del processo amministrativo dispone che: “ 1. Il ricorso deve contenere distintamente: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l'esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei mezzi di prova; f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale. 2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili ”.
Ritenuto che:
- secondo quieti principi giurisprudenziali, nel processo amministrativo i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però almeno essere esposti con specificità sufficiente a fornire un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006), oltre che per rispondere ad esigenze di certezza e garanzia, così come espressamente chiarito e prescritto dall’articolo 40 c.p.a.;
- conseguentemente, il ricorso in esame è manifestamente inammissibile non contenendo, in violazione del citato art. 40 c.p.a., l’esposizione dei “motivi specifici” di gravame su cui il medesimo trova giustificazione e fondamento, in assenza della deduzione di eventuali vizi di legittimità del provvedimento impugnato;
- le spese di lite (per motivi equitativi e non avendo l’Amministrazione resistente formulato eccezioni di inammissibilità in tal senso) possono essere integralmente compensate fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO