Sentenza 6 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/10/2021, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2021
N. 01178/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da
ZZ Unicem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monselice, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
Comitato Popolare "Lasciateci Respirare", Ente Parco Regionale dei Colli Euganei non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento
formatosi a seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire presentata dalla ZZ Unicem S.p.A. in data 22 novembre 2019, per la realizzazione di un impianto di ricezione e dosaggio minerale di ferro e/o silicato di ferro presso la Cementeria di Monselice, nonché della domanda di sottoscrivere la convenzione prevista dall'art. 19, comma 3, delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, presentata in data 10 novembre 2020 e riferita al medesimo intervento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monselice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto di aver presentato al SUAP del Comune di Monselice, in data 22 novembre 2019, istanza per il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto per la ricezione e il dosaggio di minerale di ferro e/o di silicato di ferro; in data 10 novembre 2020 veniva, altresì, presentato lo schema della convenzione prevista dall’art. 19, comma 3, delle N.T.A. del Piano Ambientale del Parco Regionale Colli Euganei: in data 7.02.2021 il Parco rilasciava l’autorizzazione paesaggistica per la costruzione del nuovo impianto, subordinandone la realizzazione alla firma della convenzione.
Ciò nonostante, il Comune non concludeva il procedimento: la società ZZ ha dunque chiesto che il Collegio ordini all’Amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso .
Si è costituito in giudizio l’ente resistente, chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato il gravame.
All’udienza camerale in data 27.05.2021 veniva disposto un differimento della trattazione su richiesta delle parti, al fine di consentire al Comune, nelle more, di concludere il procedimento.
All’udienza in data 23.09.2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve trovare accoglimento.
Consta agli atti che il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire invocato dalla ricorrente non è stato ancora concluso alla data odierna, benché, a seguito del rinvio accordato in occasione dell’udienza in data 27.05.2021, l’attività istruttoria abbia avuto ulteriore corso: in particolare, in data 26.07.2021 si svolgeva la conferenza di servizi istruttoria volta alla definizione della convenzione ex art. 19 delle NTA del Piano ambientale del Parco Regionale ( cfr. doc. 2 della produzione del Comune in data 2.09.2021), e all’esito veniva convocato il Consiglio comunale per formalizzare lo schema di accordo da proporre alla conferenza di servizi decisoria ( cfr. doc. 4 della produzione del Comune in data 2.09.2021).
Giova rimarcare che l’avvio del procedimento volto al rilascio del titolo edilizio grava il Comune dell’obbligo di concluderlo mediante provvedimento espresso secondo le regole generali che governano l’azione amministrativa poste dall’art. 2 L.241/90, indipendentemente dalla circostanza che l’ iter procedimentale comprenda anche un’attività di natura convenzionale come nel caso di specie; del resto, l’ulteriore impulso dato dal Comune al procedimento nel corso del presente giudizio consente di escludere che la mancata conclusione di esso alla data odierna debba essere ricollegata a un difetto documentale da imputare alla società ricorrente.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, ordinando al Comune resistente di concludere il procedimento entro il termine indicato in dispositivo.
Quanto al regolamento delle spese di lite: preso atto, da un lato, della circostanza che l’Amministrazione ha inteso, comunque, attivarsi per dare ulteriore corso al procedimento, dall’altro, che il procedimento ha previsto il necessario coinvolgimento anche di altri enti, il Collegio stima opportuno procedere alla relativa compensazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Monselice di concludere il procedimento per cui è ricorso con provvedimento espresso entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO