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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giorgia Giovetti, elettivamente domiciliato in Castelfranco Emilia (MO), via Palestro n. 1, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P. I. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria NA Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 06.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 09.12.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2024 Parte_1
00008148 18 000, formato il 23.11.2024, notificato il 29.11.2024, con il quale l'Ente previdenziale gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 3.832,91, dovuta per mancati versamenti contributivi alla Gestione Commercianti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2023 a seguito della revoca del regime agevolato di determinazione del reddito per le imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni di cui alla Legge n. 190/2014, inizialmente concessogli, a causa della compilazione della sezione I, in luogo della sezione II, nel quadro LM nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 (Unico Pf. 2020). Dedotto che la mancata compilazione era dipesa da un mero errore materiale, laddove, per tutti i periodi di imposta de quibus, sussistevano i requisiti richiesti per accedere al regime previdenziale agevolato, ha chiesto di annullare l'avviso impugnato e dichiarare non dovute le somme pretese.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. A riguardo, rappresentava che il messaggio n. 3334/2023 confermava l'impossibilità di emendare la dichiarazione laddove CP_1 la stessa avesse carattere di manifestazione negoziale, come asserito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 378, pubblicata nel 2021. Sosteneva che nel caso di specie, il contribuente non aveva fornito elementi indicativi della riconoscibilità dell'errore, cioè dell'errata scelta del regime al quale aderire. Deduceva che il contribuente aveva confermato la volontà di usufruire del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità scelto con la compilazione del quadro connesso a tale regime anche con il comportamento concludente tenuto conseguentemente alla compilazione del modello fiscale (modello Unico), atteso che aveva versato in diverse tranche l'imposta sostitutiva IRPEF del 5% propria del regime dell'imprenditoria giovanile, in luogo del 15% previsto per il regime forfettario ed aveva, poi, effettuato, solo a seguito della ricezione di provvedimento di revoca del regime agevolato da parte dell' , una rettifica fiscale tramite CP_1
dichiarazione integrativa del 09.05.2024.
1.2) Con ordinanza del 07.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dichiarava la contumacia di e, Controparte_2 ritenuti sussistenti i relativi presupposti, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto già disposta con decreto del 09.12.2024; considerato, poi, che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 05.06.2025 (anch'essa
2/4 trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Parte resistente chiede, in via preliminare venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Ebbene, tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto Controparte_2 la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il CP_1
credito in oggetto, relativo agli anni 2019-2022, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
2.1) Il ricorso merita accoglimento.
Osserva il Giudicante che l' , costituendosi in giudizio, non ha contestato nel Controparte_4
merito la debenza dello sgravio contributivo richiesto dal ricorrente per gli anni dal 2019 al 2023, ma ha ribadito la legittimità del proprio operato sul presupposto, da un lato, che il ricorrente, non compilando il quadro LM, sezione II, aveva violato le disposizioni inerenti le modalità e i termini attraverso i quali esercitare l'opzione per il regime previdenziale agevolato e, per questo solo motivo, era obbligato al versamento dell'intera contribuzione dovuta per il periodo in questione;
dall'altro, che, in base alla normativa vigente, la modifica di un quadro della dichiarazione fiscale non poteva essere oggetto di rettifica.
A riguardo, va, però, osservato che il contribuente può sempre procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi, atteso che la normativa vigente prevede la possibilità, nei termini di cui agli artt. 2 e 2 bis del D.P.R. n. 322/1998, di emendare errori, sia in favore, sia a sfavore dell'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, che coincide con quello in cui l'Amministrazione Fiscale decade dal proprio potere di accertamento (art. 2, comma 8). L'Agenzia delle Entrate, peraltro, non deve “disporre” in ordine alla rettifica, ma deve solo accettarla, salvo procedere ad eventuale accertamento nel caso in cui ritenga la nuova dichiarazione non conforme alla normativa tributaria.
Si consideri al riguardo che, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito (cfr. ordinanza n.
1862/2020) che, addirittura in sede di contenzioso, il contribuente può emendare le dichiarazioni fiscali per la correzione di errori di fatto e di diritto, poiché “l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto
3/4 impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico;
ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella”.
Sempre la Cassazione ha evidenziato (Cass., n. 1511/2018; conf. Cass., n. 165/2020) che è illegittima la pretesa dell' di ottenere il pagamento dei contributi in favore delle gestioni speciali sulla base di CP_1
una dichiarazione dei redditi in relazione alla quale il contribuente ha chiesto la rettifica in autotutela, per la presenza di errori. Per la Suprema Corte, in questi casi, il Giudice non deve attribuire alle medesime dichiarazioni alcun valore probatorio, neppure di presunzione semplice, mentre è onere dell' dimostrare la ricorrenza dei presupposti che fondano la pretesa contributiva. CP_1
Del resto, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferibili, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Ne consegue che, avendo parte ricorrente dimostrato il suo diritto di godere, nel periodo in considerazione, delle agevolazioni di cui alla L. n. 190/2014 (e non avendo parte resistente addotto alcun elemento di segno contrario a tale ricostruzione), l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, l'avviso di addebito opposto va annullato.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
3. dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 385 2024 00008148 18 000, formato il 23.11.2024, notificato il 29.11.2024, relativamente alla differenza tra il minimale del regime agevolato e quello ordinario, con conseguente riduzione degli importi dovuti secondo il regime agevolato;
4. condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese da questi sostenute per il presente giudizio, CP_1 che si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 06.06.2025
Il Giudice
dott.ssa NA Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giorgia Giovetti, elettivamente domiciliato in Castelfranco Emilia (MO), via Palestro n. 1, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P. I. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria NA Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 06.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 09.12.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2024 Parte_1
00008148 18 000, formato il 23.11.2024, notificato il 29.11.2024, con il quale l'Ente previdenziale gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 3.832,91, dovuta per mancati versamenti contributivi alla Gestione Commercianti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2023 a seguito della revoca del regime agevolato di determinazione del reddito per le imprese e lavoratori autonomi di piccole dimensioni di cui alla Legge n. 190/2014, inizialmente concessogli, a causa della compilazione della sezione I, in luogo della sezione II, nel quadro LM nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019 (Unico Pf. 2020). Dedotto che la mancata compilazione era dipesa da un mero errore materiale, laddove, per tutti i periodi di imposta de quibus, sussistevano i requisiti richiesti per accedere al regime previdenziale agevolato, ha chiesto di annullare l'avviso impugnato e dichiarare non dovute le somme pretese.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. A riguardo, rappresentava che il messaggio n. 3334/2023 confermava l'impossibilità di emendare la dichiarazione laddove CP_1 la stessa avesse carattere di manifestazione negoziale, come asserito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 378, pubblicata nel 2021. Sosteneva che nel caso di specie, il contribuente non aveva fornito elementi indicativi della riconoscibilità dell'errore, cioè dell'errata scelta del regime al quale aderire. Deduceva che il contribuente aveva confermato la volontà di usufruire del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità scelto con la compilazione del quadro connesso a tale regime anche con il comportamento concludente tenuto conseguentemente alla compilazione del modello fiscale (modello Unico), atteso che aveva versato in diverse tranche l'imposta sostitutiva IRPEF del 5% propria del regime dell'imprenditoria giovanile, in luogo del 15% previsto per il regime forfettario ed aveva, poi, effettuato, solo a seguito della ricezione di provvedimento di revoca del regime agevolato da parte dell' , una rettifica fiscale tramite CP_1
dichiarazione integrativa del 09.05.2024.
1.2) Con ordinanza del 07.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dichiarava la contumacia di e, Controparte_2 ritenuti sussistenti i relativi presupposti, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto già disposta con decreto del 09.12.2024; considerato, poi, che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 05.06.2025 (anch'essa
2/4 trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Parte resistente chiede, in via preliminare venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Ebbene, tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto Controparte_2 la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il CP_1
credito in oggetto, relativo agli anni 2019-2022, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
2.1) Il ricorso merita accoglimento.
Osserva il Giudicante che l' , costituendosi in giudizio, non ha contestato nel Controparte_4
merito la debenza dello sgravio contributivo richiesto dal ricorrente per gli anni dal 2019 al 2023, ma ha ribadito la legittimità del proprio operato sul presupposto, da un lato, che il ricorrente, non compilando il quadro LM, sezione II, aveva violato le disposizioni inerenti le modalità e i termini attraverso i quali esercitare l'opzione per il regime previdenziale agevolato e, per questo solo motivo, era obbligato al versamento dell'intera contribuzione dovuta per il periodo in questione;
dall'altro, che, in base alla normativa vigente, la modifica di un quadro della dichiarazione fiscale non poteva essere oggetto di rettifica.
A riguardo, va, però, osservato che il contribuente può sempre procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi, atteso che la normativa vigente prevede la possibilità, nei termini di cui agli artt. 2 e 2 bis del D.P.R. n. 322/1998, di emendare errori, sia in favore, sia a sfavore dell'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, che coincide con quello in cui l'Amministrazione Fiscale decade dal proprio potere di accertamento (art. 2, comma 8). L'Agenzia delle Entrate, peraltro, non deve “disporre” in ordine alla rettifica, ma deve solo accettarla, salvo procedere ad eventuale accertamento nel caso in cui ritenga la nuova dichiarazione non conforme alla normativa tributaria.
Si consideri al riguardo che, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito (cfr. ordinanza n.
1862/2020) che, addirittura in sede di contenzioso, il contribuente può emendare le dichiarazioni fiscali per la correzione di errori di fatto e di diritto, poiché “l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto
3/4 impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico;
ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella”.
Sempre la Cassazione ha evidenziato (Cass., n. 1511/2018; conf. Cass., n. 165/2020) che è illegittima la pretesa dell' di ottenere il pagamento dei contributi in favore delle gestioni speciali sulla base di CP_1
una dichiarazione dei redditi in relazione alla quale il contribuente ha chiesto la rettifica in autotutela, per la presenza di errori. Per la Suprema Corte, in questi casi, il Giudice non deve attribuire alle medesime dichiarazioni alcun valore probatorio, neppure di presunzione semplice, mentre è onere dell' dimostrare la ricorrenza dei presupposti che fondano la pretesa contributiva. CP_1
Del resto, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferibili, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Ne consegue che, avendo parte ricorrente dimostrato il suo diritto di godere, nel periodo in considerazione, delle agevolazioni di cui alla L. n. 190/2014 (e non avendo parte resistente addotto alcun elemento di segno contrario a tale ricostruzione), l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, l'avviso di addebito opposto va annullato.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
3. dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 385 2024 00008148 18 000, formato il 23.11.2024, notificato il 29.11.2024, relativamente alla differenza tra il minimale del regime agevolato e quello ordinario, con conseguente riduzione degli importi dovuti secondo il regime agevolato;
4. condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese da questi sostenute per il presente giudizio, CP_1 che si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 06.06.2025
Il Giudice
dott.ssa NA Ghisolfi
4/4