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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 771/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 287/2017 del Tribunale di Matera tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) anche C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi di rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Persona_1
Ventimiglia, e con lei elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele
Gallo, in Potenza alla via Nazario Sauro, n.ro 52, appellanti contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Parte_1
) rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabiano Melchiorri ed C.F._5 elettivamente con lui domiciliati in Roma al Viale Carnaro, n.ro 14, appellate
(C.F. ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. C.F._7 Controparte_4 C.F._8 rappresentati e difesi dall'Avvocato Concetta Rollo ed elettivamente con lei domiciliati in Matera alla Via Nazionale, n.ro 85, appellati
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 15 luglio 2008 , e Controparte_2 Controparte_4
deducendo di essere divenuti proprietari jure successionis e pro Controparte_5 indiviso di alcuni immobili che si erano appartenuti alla madre nonché Persona_2 di altri immobili di proprietà del loro padre , entrambi deceduti in Persona_3
Argentina, evocavano in giudizio , dante causa di , Persona_4 Persona_1
e Parte_3 Parte_2 Parte_1
1.1. Premettevano gli attori che gli immobili di loro dante causa, Persona_2 erano pervenuti alla stessa per successione legittima della madre e Persona_5 avevano formato oggetto di una scrittura privata di divisione fra i fratelli superstiti,
, e sottoscritta in data 3 novembre 1983 da Persona_4 Per_6 Per_2 [...]
e . Chiedevano quindi l'immediato rilascio di tali beni, a loro dire Per_4 Per_6 detenuti illegittimamente da , e il pagamento dei frutti civili oltre al Persona_4 risarcimento danni per illegittima occupazione.
1.2. Costituitosi in giudizio il convenuto , contestava e impugnava ogni Persona_4 avverso dedotto, in quanto destituito di fondamento, e chiedeva di dichiararsi l'inesistenza del contratto stipulato dai fratelli perché realizzante un tipo Per_4 negoziale non previsto dalla legge, carente della forma dell'atto pubblico, e soprattutto della firma di uno dei presunti comunisti, vale a dire proprio dante Persona_2 causa degli attori. Chiedeva, inoltre, l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri litisconsorti necessari, vale a dire gli aventi causa di , Persona_7
e di dichiarare la nullità in ogni caso dell'atto di divisione, da qualificarsi come progetto di divisione, per mancanza della firma di una parte necessaria. Ancora, in via gradata, chiedeva annullare il negozio per vizio del consenso dovuto al falso convincimento circa la volontà e possibilità di adesione al programma negoziale da parte di
[...]
non risultante sottoscrittrice. Per_2
1.3. Chiedeva ancora dichiarare che il fabbricato in Grassano al corso Umberto I 122 non era mai stato occupato da e di dichiarare l'intervenuto acquisto della Persona_4 proprietà per usucapione un favore di dei terreni siti in Grassano alla Persona_4 contrada Casino indicati al foglio 27 particella 48 e alla contrada Macchiatelle foglio 12 particella 400, sub. 10. Per ciò che riguardava invece il terreno intestato al
[...]
nulla chiedeva dichiararsi perché il detto terreno era in parte franato o adibito a Per_3 pineta quindi non posseduto né detenuto da esso convenuto.
1.4. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Parte_1 CP_1
aventi causa di queste ultime costituitesi in giudizio chiedevano
[...] Persona_7
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pag. 2 che fosse dichiarata la validità della scrittura di divisione, limitandosi a sostenere le richieste dei anche quanto al rigetto dell'usucapione richiesta dal convenuto Per_3
. Nelle loro difese e non avanzavano alcuna Persona_4 Parte_1 Controparte_1 richiesta in ordine all'attribuzione o all'assegnazione dei beni attribuiti nella scrittura di divisione al loro dante causa . Persona_7
1.5. Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale rinviava la causa per trattazione e,
a seguito del decesso di , intervenivano nel giudizio , Persona_4 Persona_1
e Essi chiedevano la riunione del Parte_3 Parte_2 Parte_1 giudizio con quello iscritto al numero 1879/03 di R.G. pendente dinanzi al Tribunale di
Matera per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, reiterando le conclusioni del loro dante causa.
1.6. Si costituiva in giudizio, in sostituzione del precedente difensore degli attori, un nuovo difensore che, ad avviso dei convenuti e introduceva domande Persona_1 Per_4 nuove oltre a fare propria la precedente difesa. Su detti nova la difesa dei convenuti dichiarava di non accettare il contraddittorio.
1.6. Ritenendo il Tribunale che fosse preliminare e pregiudiziale decidere sulla validità della scrittura privata di divisione, rinviava la causa della precisazione delle conclusioni salvo poi, in data 15 gennaio 2015, con ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo istruttorio invitando le parti alla possibilità di ricercare a una soluzione conciliativa anche in considerazione delle spese processuali maturate in relazione alle controversie esistenti fra esse parti.
1.7. Venivano quindi intavolate trattative che non determinavano la composizione della lite sì che il giudice, a fronte della richiesta reiterata di ammettere i mezzi istruttori articolati dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la discussione orale.
2. Con la sentenza numero 287/2017 del 9 marzo 2017 il Tribunale di Matera accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale di usucapione.
Premetteva che non potesse prescindersi dall'intervento della sentenza n.ro 76/2015 che aveva statuito sulla validità ed efficacia della scrittura privata di divisione intervenuta fra le parti.
2.1. Riteneva il Tribunale che la proprietà dei fondi dovesse essere regolata come da detto atto di divisione atteso che nella scrittura e , danti Persona_7 Persona_4
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pag. 3 causa delle parti del giudizio, avevano diviso alcuni cespiti relitti dalla propria genitrice riservando la rimanente quota a provvedendo anche alla registrazione Persona_2 della detta scrittura.
2.2. Osservava il Tribunale che nella sentenza 76/2015 il Tribunale di Matera, affrontando il problema della validità della scrittura, qualificava il contratto come preliminare di divisione dichiarandone la validità ed efficacia tra tutte le parti indicate nella stessa. Accogliendo l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in quella sentenza il Tribunale aveva rilevato che il contratto di divisione poteva essersi formato in tempi diversi, stipulandosi inizialmente solo con alcuni comproprietari ed aperto alla successiva adesione degli altri.
2.3. Rilevava ancora il Tribunale che, nel caso di specie, né la né i suoi Persona_2 eredi avevano mai eccepito l'inefficacia, l'annullamento o la nullità della Per_3 scrittura privata, mentre i detti vizi venivano dedotti da coloro che l'avevano sottoscritta. Osservava, ancora, che i convenuti avevano fatto acquiescenza al preliminare, non avvalendosi mai della facoltà, antecedentemente al giudizio, della facoltà di cui all'articolo 340 c.p.c.
2.4. Quanto alla posizione di osservava il Tribunale che la mancata Persona_2 sottoscrizione da parte di quest'ultima non impediva il successivo perfezionarsi della scrittura. Nel contempo rilevava che l'asse ereditario della stessa era stato trasmesso alle attrici in virtù di denuncia di successione presentata alla competente Agenzia delle
Entrate, così come era avvenuto per l'asse ereditario di . Di qui la Persona_3 necessità di reintegrare le attrici nel diritto di proprietà come da domanda principale che andava interamente accolta.
2.5. Il Tribunale rigettava la domanda di usucapione proposta da e fatta Persona_4 poi propria dai suoi eredi. Rilevava che non risultava provato il suo possesso e che comunque i documenti in atti permettevano di rilevare elementi di segno contrario mentre le prove testimoniali, come articolate dallo stesso convenuto, erano risultate, ad avviso del giudice che aveva condotto l'istruttoria e del resto come rilevato dallo stesso estensore della sentenza, non correttamente formulate e comunque in modo generico e in violazione dell'articolo 244 c.p.c. Quanto alla richiesta di interrogatorio formale, il decesso dell'interrogando ne aveva impedito l'espletamento. Andava, ancora, valorizzata una lettera inviata dal alla sorella avente ad Persona_4 CP_2
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pag. 4 oggetto l'invio della quota spettante per le rendite dei cespiti determinata in lire
4.000.000 per ogni nipote.
3. Avverso la sentenza 287/2017 del Tribunale di Matera proponevano impugnazione
, e e a supporto Persona_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 deducevano i seguenti motivi:
1) errata valutazione del materiale istruttorio da parte del Tribunale e palese contraddizione;
2) omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia – violazione dell'art. 2909
c.c. – violazione dell'art. 1326, 1° e 2° comma, c.c.;
3) insussistenza del possesso dei terreni appartenenti a da parte degli Persona_3 appellanti;
4) errato rigetto della domanda di usucapione e delle correlative richieste istruttorie necessarie per circoscrivere la portata della domanda.
3.1. Si costituivano in giudizio e deducendo di essere Controparte_1 Parte_1 state definite in sentenza di prime cure convenute in luogo di intervenienti e, non essendo stata accolta l'istanza di correzione da parte del giudice di prime cure, ne chiedevano alla Corte la correzione, concludendo per il rigetto dell'appello.
3.2. Si costituivano in proprio e quale procuratrice speciale dei Controparte_2 germani e e chiedevano rigettarsi Controparte_5 Controparte_4
l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
3.3. Deceduta nel corso del giudizio l'appellante cui succedevano ab Persona_1 intestato e pure appellanti, e deceduto Parte_1 Parte_2 Parte_3 nelle more anche il loro procuratore, si costituiva per essi un nuovo difensore nella persona dell'Avv. Silvia Ventimiglia.
3.4. All'udienza del 04.06.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
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pag. 5 a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Di contro è fondata l'eccezione sollevata dalle appellate e avverso CP_1 Per_4 la produzione del nuovo documento allegato sub. 5 all'atto di appello da parte degli
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pag. 6 appellanti, nonché quella sollevata dalle stesse parti appellanti nei confronti di Pt_1 quanto alla produzione di attestazioni .
[...] CP_6
5.1. Difatti il tenore testuale dell'art. 345, 3° comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, rende possibile la produzione documentale per la prima volta in appello esclusivamente ove si tratti di documentazione che la parte era stata nell'impossibilità incolpevole di depositare in prime cure nei termini di rito.
5.2. Nella specie né l'attestazione e neppure il parere pro veritate notarile, CP_6 presentano queste caratteristiche onde la relativa allegazione deve stralciarsi atteso, peraltro, che la loro produzione neppure è stata oggetto di rituale istanza istruttoria.
6. Per ragioni di evidente connessione logica si esaminano congiuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale attraverso un travisamento dei fatti che lo ha indotto a riconoscere la validità del preliminare di divisione agli atti nonché l'acquiescenza allo stesso da parte dei condividenti.
Col secondo motivo di impugnazione si deduce l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale, sulla scorta della riconosciuta qualificazione del contratto quale preliminare di divisione in base a precedente sentenza, avente ad oggetto lo stesso documento e non passata in giudicato, di considerare prestato il consenso di attraverso la Persona_2 costituzione in giudizio dei suoi eredi. Su questo presupposto ha quindi dichiarato tre beni immobili siti nel Comune di Grassano nell'esclusiva titolarità degli appellati Per_3 condannando parte appellante all'immediato rilascio degli stessi.
Col terzo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'irrilevanza ai fini dell'accettazione della scrittura privata e dell'esecuzione della stessa dell'avvenuta presentazione delle denunce di successione di da parte degli eredi Persona_2 attori in prime cure.
6.1. Analizzando il capo della motivazione oggetto di censura non sfugge a questa Corte che agli atti del presente giudizio è stata depositata, in data 24.11.2022 la sentenza n.ro
42/2022 di questa Corte pubblicata in data 24.01.2022, intervenuta fra le stesse parti e a definizione dell'impugnazione avverso la sentenza n.ro 76/2015 del Tribunale di
Matera, richiamata nella motivazione di prime cure e passata in giudicato.
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pag. 7 La produzione della stessa, nel presente giudizio è da considerarsi ammissibile atteso che si versa nell'ipotesi di impossibilità di produzione per causa non imputabile alla parte.
6.2. Nella richiamata sentenza n.ro 42/2022 la Corte di Appello di Potenza accerta:
“…la validità ed efficacia alla manifestazione esplicita di adesione al preliminare che, quanto meno nella parte relativa ai beni attribuiti alla sorella, ha altresì prodotto, sin dalla sottoscrizione dei due fratelli, gli effetti di cui all'art. 1411 c.c. in favore della sorella”
6.3. Pertanto, ogni problema relativo alla validità della scrittura e correlativo accertamento della sua validità, pure evidenziato nello sviluppo del motivo, deve ritenersi definito con efficacia di giudicato, risultando precluso ogni accertamento.
6.4. Sul punto la giurisprudenza di nomofilachia, anche recente, richiamando un consolidato orientamento, afferma: “…la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es.,
Cass. n. 7543/2016) ha sostenuto che, in tema di contratti soggetti alla forma scritta
"ad substantiam"…l'operatività del principio secondo cui il perfezionamento del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa
l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente…” (Cassazione civile sez. II, 26/01/2024, n.2558)
6.5. Dagli atti risulta che i sottoscrittori del preliminare di divisione avevano espressamente considerato la parte destinata alla sorella, mentre gli eredi di
[...] hanno chiaramente manifestato la volontà di aderire alla detta scrittura Per_2 nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, le cui domande avevano quale unico presupposto proprio l'efficacia della scrittura privata.
6.6. Irrilevante è quanto dedotto a supporto del terzo motivo di appello con riguardo alla denuncia di successione di che, ad avviso del Tribunale, presenta Persona_2 profili sintomatici di attuazione della scrittura preliminare di divisione perché, anche a voler ascrivere alla stessa la sola finalità fiscale, non determina alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia dell'adesione al preliminare.
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pag. 8 6.7. Tuttavia dalla riconosciuta natura di contratto preliminare alla scrittura per cui è causa deriva che essa non ha determinato alcuna attribuzione di proprietà in capo agli odierni appellati dei beni di cui al contratto stesso essendo necessario, proprio per la riconosciuta natura preliminare di divisione e in assenza di una domanda che prevedesse lo scioglimento della comunione conformemente a quanto previsto nella scrittura, procedere all'esecuzione del contratto preliminare. Nella specie o attraverso l'invito alle parti per la stipula dinanzi al Notaio oppure attraverso la richiesta volta ed ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. o, infine, richiedendo la risoluzione della scrittura.
6.8. Va da sé che la statuizione di condanna al rilascio dei beni appartenenti a
[...] contenuta nella sentenza di prime cure non poteva trovare accoglimento e del Per_2 pari è a dirsi quanto alla statuizione di condanna al rilascio dell'abitazione e dei fondi facenti parte dell'asse ereditario di , non essendo emersa alcuna prova Persona_3 del possesso di questi ultimi in capo al , dante causa degli odierni Persona_4 appellanti, che del resto l'ha sempre negata.
Conclusivamente in accoglimento dei primi tre motivi di gravame vanno riformate le statuizioni della sentenza di prime cure quanto all'effetto traslativo attribuito alla scrittura privata e alla conseguente statuizione di condanna al rilascio degli immobili.
7. Col quarto motivo di impugnazione parte appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta in prime cure sia perché il Tribunale l'avrebbe,
a suo dire, erroneamente qualificata eccezione riconvenzionale, sia perché, rigettando la richiesta di prova testi ritenuta non correttamente formulata o formulata in modo generico, aveva reso impossibile la prova dell'acquisto a titolo originario.
Il motivo è infondato.
7.1. Questa Corte, disaminati gli atti di prime cure e in particolare sia la comparsa di costituzione, ove è formulata una chiara domanda riconvenzionale, che la correlativa articolazione della prova testimoniale, sia la reiterazione della stessa nelle memorie di parte ex art. 183 c.p.c., non può discostarsi da quanto deciso in prime cure.
7.2. Difatti chi agisce per la declaratoria di usucapione è onerato di allegare e specificare i fatti storici integranti il possesso avente le caratteristiche proprie di quello ad usucapionem, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali. Ora, proprio tale specificità non si ravvisa nell'editio actionis di prime cure.
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pag. 9 7.3. Del pari è a dirsi quanto alla richiesta di ammissione della prova testimoniale che deve, ai fini dell'ammissibilità, collocare con sufficiente precisione i fatti nel tempo e nello spazio. Difatti, a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non è in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, come avvenuto in prime cure, lo deve respingere.
7.4. Analoga reiezione va disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "sono stati sempre, continuamente e da oltre venti anni posseduti esclusivamente" od anche "lavorati…che ne fa curato lo spietramento e le migliorie”
(senza specificare quali), come avvenuto nella specie, in quanto il teste non vien chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni
(cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi.).
7.5. Deve ancora osservarsi che nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa…” (Cass. civ. sez. VI " III, ord. n. 20997 del 12.10.2011; in senso analogo, Cass. civ. sent. n. 9547 del 22.4.2009).
7.6. E' opportuno a tal fine richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la rilevanza ai fini dell'usucapione della mera “coltivazione del fondo" (Cass. civ. sez. II, sent. n. 18215 del 29.7.2013) e dello svolgimento di attività di
"cura e manutenzione" se allegate in termini del tutto generici, come avvenuto in prime cure, non indicandosi l'oggetto dell'attività, la frequenza e l'intensità. Trattasi infatti di circostanze inidonee a rappresentare un valido possesso acquisitivo.
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pag. 10 7.7. Conclusivamente, anche a voler ritenere nella formulazione dell'atto di appello presente un'istanza istruttoria, il vaglio di ammissibilità della prova per testi trova anch'essa ostacolo nella mancata specificità dell'articolato e ciò anche ai fini della rilevanza.
Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione.
8. Le spese, atteso l'esito complessivo del giudizio, l'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, il sostanziale assorbimento del terzo motivo e il rigetto del quarto motivo vengono per entrambi i gradi di giudizio compensate nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 92, 3° comma, c.p.c. e poste per i residui due terzi a carico di parte appellata liquidandole in dispositivo nella misura di cui al D.M. 147/22 (scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 nei valori medi)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e (in proprio e quali eredi Parte_2 Parte_1 Parte_3 di contro Persona_1 Controparte_1 CP_7
e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 avverso la sentenza n.ro 683/17 del Tribunale di Matera così provvede:
1) in accoglimento dei primi tre motivi di appello accerta e dichiara che la scrittura privata del 03.11.1983 registrata a Matera il 21.10.1985 al n.ro 2736 intercorsa fra le parti ha meri effetti obbligatori e, per l'effetto:
a) annulla la sentenza impugnata nella parte in cui accerta che i beni riportati nel NCT del Comune di Grassano al foglio 12, part. 400 sub. 10 e al foglio 27 particella 48 sono di esclusiva proprietà degli eredi di ordinando agli eredi di Persona_2 [...]
l'immediato rilascio in favore degli stessi;
Per_4
b) annulla la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che i beni che si appartenevano a riportati nel NCT del Comune di Grassano al foglio Persona_3
11, part. 124, foglio 11, particella 177 e foglio 11 particella 178 illegittimamente occupati dagli eredi di vengano immediatamente rilasciati in favore Persona_4 degli stessi eredi;
Per_3
2) rigetta il quarto motivo di impugnazione relativo alla richiesta di usucapione formulata dagli appellanti.
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pag. 11 3) compensa nella misura di 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio ponendo i residui 2/3 a carico degli appellati in solido fra loro condannando gli stessi al pagamento in favore degli appellanti in solido fra loro e che determina in euro 3.384,66 per il giudizio di primo grado e in euro 3.872,66 per il presente grado, oltre spese generali
(15%), CNA e IVA nella misura di legge.
4) liquida con separato decreto gli onorari per la parte ammessa al Parte_3 patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 02.12.2025.
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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