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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4523/2022 R. G., promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. C. Mantovani
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Faccioli
in punto a: appello avverso sentenza n° 403/2022 del Giudice di Pace di Modena.
All'udienza dell'11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 12/3/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 28/3/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Modena, Avv. Monica Paciello n 403/2022, notificata in data 9 giugno 2022, respingere la domanda, proposta dalla Sig.ra nei confronti dell'Arch. e, per l'effetto disporre la restituzione delle Controparte_1 Parte_1 somme eventualmente pagate, sia a titolo di sorte che di rifusione spese, dalla Arch. Parte_1 alla sig.ra per l'esecutività della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese di Controparte_1 entrambi i gradi e distrazione delle spese in favore del difensore antistatario”;
per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ill.mo.mo Tribunale adito In via preliminare: respingere l'appello proposto in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.403/2022 del 06/05/2022 resa inter-partes nel procedimento RG.413/2021 dal Giudice di Pace di Modena- Avv.
Monica Paciello- depositata il 11/05/2021 e notificata il 09/06/21. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dal sig. essendo i motivi di impugnazione Parte_1 infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.403/2022 del 06/05/2022 resa inter-partes nel procedimento RG.413/2021 dal Giudice di Pace di Modena- Avv. Monica Paciello- depositata il 11/05/2021 e notificata il 09/06/21. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Modena ritualmente notificato l'odierna appallata conveniva in giudizio affinché, accertata la Parte_1 presenza di vizi sugli animali compravenduti in data 24.5.2020, venisse dichiarata la risoluzione del contratto con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 5.000,00 o in diversa somma ritenuta di giustizia nonché con condanna per lite temeraria.
La causa veniva posta in decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta, all'udienza di precisazione conclusioni del
5.5.2021.
A seguito di deposito in data 14.6.2021 di sentenza non definitiva di rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio e di contestale ordinanza, la causa veniva rimessa in istruttoria e fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione l'udienza del 27.9.2021.
All'udienza del 27.9.2021 veniva formulata proposta transattiva pe la somma di € 2.200,00 e fissata nuova udienza al 26.11.2021.
All'udienza del 26.11.2021, i procuratori delle parti davano atto che la convenuta non aveva accettato la proposta transattiva.
All'udienza del 25.2.2022, previo deposito di note conclusive e precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Con sentenza n. 403/2022 del 6-11/5/2022 il Giudice di Pace accoglieva la domanda risarcitoria condannando la convenuta al pagamento della somma di €
3.963,00 per danni patrimoniali ed € 800,00 per danni non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con atto di citazione in data 6/7/2022 ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena. A fondamento del gravame l'appellante eccepiva l'erronea applicazione della disciplina consumeristica ai soggetti in causa, l'erronea applicazione della disciplina
2 consumeristica sulla decadenza dall'azione, la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e relativa incongruenza della motivazione, la non corretta valutazione dell'onere della prova e vizio di motivazione, in quanto incongrua e contraddittoria.
5. Si costituiva in giudizio la convenuta concludendo per la Controparte_1 dichiarazione di infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello avversario, con conseguente suo rigetto e conferma, nel merito, della sentenza impugnata.
6. Nell'assenza di istanze istruttorie in appello, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11/2/2025 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con la domanda svolta in rimo grado, l'attrice -odierna convenuta appellata- previo accertamento della presenza di vizi su due gatti venduti da parte convenuta in data 24.5.2020, ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il primo giudicante ha ritenuto i presupposti per la risoluzione per inadempimento colpevole di un rapporto di compravendita intercorso tra le parti sulla base di evidenze istruttorie di natura documentale che non potevano essere trascurate e che non hanno trovato convincente spiegazione alternativa da parte dell'appellante.
I motivi di appello proposti ripropongano esclusivamente considerazioni e richieste già oggetto del primo grado di giudizio e, dunque, già ritenute infondate dal
Giudice di prime cure.
8. Quanto all'inapplicabilità del c.d. codice del consumo al rapporto di specie, va ricordato che per giurisprudenza consolidata il medesimo codice stabilisce che per
"professionista" si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale;
ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva di che trattasi è, dunque, che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale
3 manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera al contrario (il consumatore) al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale (ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale).
A definire il "professionista" come qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, è la circostanza di fatto che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro.
Il fatto che questa sia svolta in forma più o meno organizzata e che costituisca attività primaria e principale, o secondaria e accessoria, non rileva nei rapporti con il consumatore, ossia con la persona che, agendo per fini estranei alla sua attività professionale, entra in contatto e in rapporto con lui, ciò in base al criterio dello scopo perseguito al momento della stipula del contratto (Cass. III, 10/03/2021, n.
6578).
Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato al riguardo è la seguente: <Si osserva che la compravendita di animali da compagnia o da affezione ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva
l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto.
(…)
Orbene, considerate le ampie nozioni di "consumatore", di "bene di consumo" e di
"venditore" adottate dal codice del consumo, non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti "consumatore", e che vada qualificato
"venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio, o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia;
quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo".
In altri termini, considerato che la disciplina del codice del consumo è prevalente - laddove è applicabile- su quella del codice civile e considerato che, alla stregua di quanto sopra osservato, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, non vi è ragione per negare
4 all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice>>.
L'applicazione delle norme del codice del codice del consumo è, quindi, correttamente motivata. In fatto, va sottolineato che dagli atti del giudizio di primo grado risulta che:
i gatti sono stati acquistati presso l'allevamento Guru Bengal della appellante Pt_1 previo contatto telefonico con quest'ultima in Jolanda di Savoia (FE), allevamento con registrazione T.I.C.A. (The International Cat Association) n.r. 17892, come risulta anche dall'intestazione del contratto di acquisto;
l'acquisto è stato, appunto, formalizzato con una scrittura privata, predisposta dal venditore e redatta su carta intestata recante anche sullo sfondo un logo raffigurante un gatto che si stira e la scritta “ ; Persona_1 in detta scrittura privata le parti vengono definite come “l'Allevatore” e “il
Compratore”; il prezzo corrisposto è stato di € 1.600,00, per una media di € 800,00 per ciascun cucciolo;
l'oggetto della vendita è definito come “cuccioli da compagnia forniti di pedigree non da riproduzione”.
Si tratta di un insieme di elementi che non lascia dubbi sulla collocazione del rapporto in quesitone nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore come definiti dalle norme sopra richiamate.
In proposito resta irrilevante che parte appellante alleghi di svolgere attività professionale di Architetto e di non essere, invece, una allevatrice professionale ma amatoriale, per cui la compravendita in questione sarebbe da ricondurre -anche per il prezzo corrisposto- sostanzialmente a un rapporto amichevole tra la proprietaria di una gatta che ha prodotto una cucciolata e un'acquirente occasionale;
l'insieme di elementi sopra evidenziato, come già accennato, non lascia dubbi sull'impossibilità di ridurre la fattispecie concreta a un passaggio bonario di due gattini da una famiglia all'altra, e ciò non solo per l'assoluta assenza di pregressi rapporti di amicizia o conoscenza reciproca tra le parti, ma per la formalizzazione del rapporto, il prezzo corrisposto e la modalità complessiva di svolgimento dello stesso, dal quale risulta evidente la situazione di una acquirente che, individuato sul web un allevamento che si propone come “ufficiale” con cuccioli disponibili, lo contatta e porta avanti la trattativa fino all'acquisto, disciplinato nel dettaglio da un testo contrattuale predisposto dal venditore, elemento peraltro non indispensabile per la qualificazione
5 della fattispecie, e avvenuto per un prezzo certamente non irrisorio o “amichevole”, e tanto meno “amatoriale”, secondo la autodefinizione dell'odierna appellante, di per sé priva di significativo contenuto ai fini che qui interessano.
Nessun dubbio, infine, residua sulla qualifica del cucciolo di gatto di razza pregiata, ceduto come animale da compagnia ed espressamente non a fini riproduttivi, come bene di consumo ai fini di causa.
9. Una volta stabilito che nel rapporto concretamente intercorso le parti assumono rispettivamente la qualifica di professionista e consumatore, ne consegue l'applicazione per intero della disciplina consumeristica:
<Ricorrendone i presupposti - ossia contratto di compravendita fra venditore- professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo -, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel codice del consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, potendo applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi>> (Trib. Roma, III, 02/10/2017, n. 18497, Redazione Giuffrè
2017);
<In materia di fornitura di beni mobili e della garanzia legale di conformità, rileva l'applicazione della normativa speciale di cui all'art. 128 d.lg. n. 206/2005
(codice del consumo) in luogo della disciplina generale ex art. 1559 c.c., se le parti sono rispettivamente un consumatore ed un professionista/venditore come definiti ai sensi dell'art. 3, lett. a) e b) e dell'art. 128, c. 2, lett. b), d.lg. n. 206/2005>>
(Trib.- Lucca, 22/01/2015, n. 127, Redazione Giuffrè 2015).
Dunque, facendo corretta applicazione dei criteri nomativi e interpretativi, la motivazione del provvedimento impugnato prosegue affermando:
<…la maggior tutela si coglie con riferimento al disposto dell'art. 132 del codice del consumo, che derogando alla disciplina dell'art. 1495 c.c. stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta "se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto".
A tutela del consumatore deve applicarsi, dunque, non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dell'art. 1495 c.c., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dall'art. 132 codice del consumo.
6 Nei caso de quo, l'attrice tramite Whatsapp in data 30.5.2020 aveva già tempestivamente denunciato i vizi alla convenuta (cfr. doc. 10 attrice).
La scoperta dei vizi è avvenuta in data 30.5.2020 quando i gatti sono stati fatti visitare dal veterinario ed in pari data è stata effettuata la denuncia a mezzo
Whatsapp.
In ogni caso, il termine di decadenza è stato rispettato dall'attrice, anche facendo riferimento alla data della denuncia effettuata in data 27.7.2020 (cfr. doc. 2), essendo la scoperta dei vizi accertata dal veterinario in data 30.5.2020 (cfr. doc. 3 certificato medico).
Quanto alle modalità della denuncia, secondo orientamento costante della Suprema
Corte di Cassazione, la denuncia dei vizi della cosa venduta non deve consistere in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la cosa venduta.
Per questo può bastare una denuncia generica da inviare al venditore.
Nella vendita di animali, i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell'animale o diminuiscono il suo prezzo possono definirsi "vizio redibitorio".
I vizi devono essere preesistenti al momento della vendita, oppure insorti dopo, ma derivanti da cause preesistenti, nonché occulti e gravi.
Ricordiamo che sempre la giurisprudenza ha più volte confermato che al compratore basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto alla garanzia.
Incombe al venditore invece l'onere di dimostrare che la comunicazione della scoperta dello stesso sia stata eventualmente fornita con ritardo rispetto ai termini di legge.
Solo in questo ultimo caso, spetterà al compratore darne prova contraria (ex multis
Cass. n. 8194 del 11.8.80).
Nella fattispecie in esame, come ampiamente illustrato ut supra, parte attrice ha tempestivamente denunciato i difetti di conformità nei termini di legge.>>.
Anche sul punto il primo giudicante ha fatto buon governo dei principi specifici della materia;
in fatto, non vi è dubbio dell'idoneità a integrare valida denuncia di difetto di conformità del messaggio in questione, nel quale si fa anche riferimento alle prescrizioni mediche e ai sintomi e, per quanto riguarda la femmina, anche esplicitamente al sospetto di parvovirosi e al rischio letale;
in diritto, sul tema la giurisprudenza di questo ufficio è in linea con gli orientamenti consolidati della
7 giurisprudenza di legittimità, restando peraltro irrilevante, quanto al regime del termine di decadenza, che si applichi la disciplina codicistica o quella del consumo:
<In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 cc, decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta>> (Trib. Modena -Masoni-
11/5/2020, n. 542);
<Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi (cosiddetto “dies a quo”) decorre dalla scoperta dei vizi stessi nella loro manifestazione esteriore, ed in particolare nel momento in cui viene acquisita la certezza obiettiva del vizio, nel senso che non è sufficiente il semplice sospetto, ed occorre un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. In particolare, la decadenza dalla facoltà di denunzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 cc) e l'onere della prova della tempestività della denuncia, ove eccepita, incombe su chi intenda far valere la relativa garanzia>> (Trib. Modena -Pagliani- 25/11/2022, n. 1451; Trib. Modena -
Pagliani- 21/11/2024, n. 1682); quanto alle modalità della denuncia:
<In tema di compravendita, al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art.
1495 cc, l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati>> (Trib. Modena -Siracusano- 28/4/2021, n. 711).
10. Quanto alla prova dell'inadempimento, la motivazione del provvedimento impugnato così argomenta:
<Ai sensi dell'art. 132 codice consumo qualora i difetti di conformità si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, si deve presumere che questi fossero già esistenti a tale data.
Il venditore deve dimostrare che la malattia sia stata provocata da cause sopravvenute alla consegna dell'animale.
Il compratore non deve provare che il difetto esistesse prima della vendita.
8 In ipotesi di non conformità di un prodotto, il consumatore ha il solo onere di denunciare il difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto (Cass.
Civ. Sez. VI n. 26158/2021).
Nel presente giudizio, parte attrice ha ampiamente provato per tabulas (cfr. doc. 2 racc. 27.7.2020, doc. 3 certificati veterinari, doc. 10 denuncia a mezzo Whatsapp
30.5.2020) che la malattia dei gattini si era manifestata immediatamente, pochi giorni dopo l'acquisto, entro il termine di sei mesi dalla consegna.
Parte convenuta, invece, non ha fornito alcuna prova liberatoria.
I due gattini acquistati dall'attrice presso l'allevamento della convenuta erano già malati;
tanto è vero che il gattino maschio Aki deceduto per primo dopo un mese e successivamente dopo cinque mesi dall'acquisto l'altro gattino che, a detta del veterinario di parte attrice, sarebbe stato contagiato dal primo.
Lo stesso, inoltre, era stato venduto senza il libretto sanitario.
Appa re verosimile che quando è stato venduto il gattino maschio era già affetto da malattia.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risarcitoria di parte attrice è fondata>>.
A parte il passaggio sul contagio tra un animale e l'altro, che non risulta dalla documentazione sanitaria anche perché in realtà i due gattini erano affetti da patologie diverse, la motivazione è congrua sul punto centrale della questione, e cioè la prova che al momento della cessione entrambi gli animali erano già portatori delle patologie che poi hanno sviluppato e che -nonostante gli alti e bassi e l'andamento altalenante con periodi anche di temporaneo miglioramento, per effetto delle cure ricevute-si sono rivelate letali.
Il principio regolatore dell'onere della prova al riguardo è che una volta provato l'evento lesivo ed il nesso causale tra l'acquisto di merce e la causazione del danno, è onere del venditore dimostrare l'assenza di vizi della merce stessa: vige, infatti, il criterio di ripartizione dell'onere della prova secondo cui il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il nesso causale, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito nel caso di specie, nel corretto adempimento, ossia l'assenza di vizi della merce fornita.
Anche su questo aspetto la giurisprudenza di questo ufficio è in linea con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità:
9 <Il creditore che eserciti un'azione contrattuale può limitarsi ad allegare
l'inadempimento dell'obbligazione, di risultato o di mezzi, mentre deve (allegare e) provare la fonte del suo diritto, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore. In particolare, l'allegazione deve essere specifica e attenere ad un inadempimento per così dire qualificato, astrattamente efficiente alla produzione del danno, in modo da consentire l'accertamento del suo legame eziologico con il danno di cui si pretende il risarcimento. Questo criterio di riparto dell'onere probatorio è ugualmente applicabile se il debitore eccepisce l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c. o se il creditore lamenta l'inesatto adempimento dell'obbligazione>> (Trib. Modena -Grandi- 15/10/2018, n. 1691).
Nel caso in esame, in primo grado parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria del proprio corretto adempimento. Le deduzioni dell'appellante circa l'irrilevanza delle certificazioni sanitarie in mancanza di autopsia sono infondate in quanto la diagnosi di malattie ben note e relativamente diffuse come la parvovirosi e la Fip sono effettuate, nella specie, sulla base della sintomatologia clinica ed analisi strumentali e, quindi dotate di piena affidabilità anche in assenza di riscontro autoptico, mentre l'ulteriore allegazione che la documentazione sanitaria stessa potrebbe “essere il prodotto di un veterinario compiacente o che copre un proprio errore o proprie omissioni” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello) costituisce un'illegittima illazione offensiva della professionalità dei veterinari prima ancora che una inaccettabile inversione delle regole di giudizio, non solo di quelle sull'onere probatorio già ricordate, ma anche di logica comune, con cui la Difesa dell'appellante si spinge a ipotizzare -senza fornire alcun elemento di riscontro- la costruzione di prove documentali false per agire in giudizio. Affermazioni che, oltretutto, provenendo -tramite il Difensore- dal mondo degli allevatori, non appaiono rassicuranti rispetto alla considerazione delle rispettive professionalità che dovrebbero proficuamente confrontarsi e coordinarsi in materia, quella dei medici veterinari -categoria professionale dotata di autonomo ordine- e quella degli allevatori, amatoriali o meno che siano.
Anche per quanto, infine, riguarda l'efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel giudizio civile, il primo giudicante ha correttamente applicato il consolidato orientamento interpretativo, anche di questo ufficio, secondo il quale nel processo civile i messaggi sms e le e-mail ordinarie così come gli screenshot di chat di messaggistica istantanea (nella specie, Whatsapp) hanno piena efficacia di prova, se colui contro il quale sono prodotti non dimostra, con elementi concreti e in maniera
10 circostanziata ed esplicita, la loro non rispondenza con la realtà (Trib. Modena -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1524; Trib. Modena -Pagliani- 13/9/2024, n. 1354; Trib.
Modena -Primiceri- 30/1/2024, n. 259; Trib. Modena -Legittimo- 7/7/2023, n. 1152;
Trib. Modena -Pagliani- 4/5/2023, n. 734).
11. Da ultimo, è pacifico che l'appellante non provvedeva poi a ristorare parte convenuta del danno subito. Sul punto delle conseguenze lesive e dei criteri di liquidazione del danno non vengono dedotti specifici motivi di gravame.
Resta pertanto confermata la motivazione del primo giudicante al riguardo, corretta sia sulla distinzione delle diverse tipologie di danno ricorrenti nella fattispecie -patrimoniale e non patrimoniale- sia nelle modalità di quantificazione del risarcimento, fermo restando la sostanziale insindacabilità della parte soggetta a liquidazione equitativa: <Devono, pertanto, essere liquidati a parte attrice sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali.
Con riferimento ai danni patrimoniali, parte attrice ha fornito ampia prova documentale delle spese veterinarie, esami tecnici e spese di degenza presso clinica
(cfr. doc. 4) sostenute pari ad € 2.563,00.
Spettano a parte attrice a titolo di danni patrimoniali € 2.563,00 per spese veterinarie e di cura nonché € 1.400,00 a titolo di rimborso della somma versata alla convenuta per l'acquisto dei cuccioli.
Quanto ai danni non patrimoniali, questo giudicante fa proprio l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito che ha affermato che il rapporto
d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevano al rango di diritto inviolabile della persona.
La sentenza del Tribunale di Venezia n. 1936 del 17.12.2020 indica che "Si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito recentemente formatosi che, rilevando l'evoluzione della coscienza sociale italiana sul rapporto con gli animali d'affezione domestici, ha in più occasioni riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale".
Viene accolta pertanto la domanda attorea di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale per la perdita degli animali d'affezione in conseguenza del fatto illecito della convenuta.
Tale danno può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della sofferenza patita dall'attrice per la perdita dei due gattini, del legame affettivo, dell'aspettativa di vita dei medesimi.
11 Ciò posto appare equo liquidare il danno non patrimoniale in complessivi €
800,00>>.
12. L'appello è, quindi, infondato nel merito e come tale va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e -vista la nota spese depositata- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da verso la sentenza n° 403/2022 del 6- Parte_1 11/5/2022 del Giudice di pace dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente gr in complessivi ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 21/5/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4523/2022 R. G., promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. C. Mantovani
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Faccioli
in punto a: appello avverso sentenza n° 403/2022 del Giudice di Pace di Modena.
All'udienza dell'11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 12/3/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 28/3/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Modena, Avv. Monica Paciello n 403/2022, notificata in data 9 giugno 2022, respingere la domanda, proposta dalla Sig.ra nei confronti dell'Arch. e, per l'effetto disporre la restituzione delle Controparte_1 Parte_1 somme eventualmente pagate, sia a titolo di sorte che di rifusione spese, dalla Arch. Parte_1 alla sig.ra per l'esecutività della sentenza di prime cure. Con vittoria di spese di Controparte_1 entrambi i gradi e distrazione delle spese in favore del difensore antistatario”;
per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ill.mo.mo Tribunale adito In via preliminare: respingere l'appello proposto in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.403/2022 del 06/05/2022 resa inter-partes nel procedimento RG.413/2021 dal Giudice di Pace di Modena- Avv.
Monica Paciello- depositata il 11/05/2021 e notificata il 09/06/21. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dal sig. essendo i motivi di impugnazione Parte_1 infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.403/2022 del 06/05/2022 resa inter-partes nel procedimento RG.413/2021 dal Giudice di Pace di Modena- Avv. Monica Paciello- depositata il 11/05/2021 e notificata il 09/06/21. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Modena ritualmente notificato l'odierna appallata conveniva in giudizio affinché, accertata la Parte_1 presenza di vizi sugli animali compravenduti in data 24.5.2020, venisse dichiarata la risoluzione del contratto con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 5.000,00 o in diversa somma ritenuta di giustizia nonché con condanna per lite temeraria.
La causa veniva posta in decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta, all'udienza di precisazione conclusioni del
5.5.2021.
A seguito di deposito in data 14.6.2021 di sentenza non definitiva di rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio e di contestale ordinanza, la causa veniva rimessa in istruttoria e fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione l'udienza del 27.9.2021.
All'udienza del 27.9.2021 veniva formulata proposta transattiva pe la somma di € 2.200,00 e fissata nuova udienza al 26.11.2021.
All'udienza del 26.11.2021, i procuratori delle parti davano atto che la convenuta non aveva accettato la proposta transattiva.
All'udienza del 25.2.2022, previo deposito di note conclusive e precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Con sentenza n. 403/2022 del 6-11/5/2022 il Giudice di Pace accoglieva la domanda risarcitoria condannando la convenuta al pagamento della somma di €
3.963,00 per danni patrimoniali ed € 800,00 per danni non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con atto di citazione in data 6/7/2022 ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena. A fondamento del gravame l'appellante eccepiva l'erronea applicazione della disciplina consumeristica ai soggetti in causa, l'erronea applicazione della disciplina
2 consumeristica sulla decadenza dall'azione, la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e relativa incongruenza della motivazione, la non corretta valutazione dell'onere della prova e vizio di motivazione, in quanto incongrua e contraddittoria.
5. Si costituiva in giudizio la convenuta concludendo per la Controparte_1 dichiarazione di infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello avversario, con conseguente suo rigetto e conferma, nel merito, della sentenza impugnata.
6. Nell'assenza di istanze istruttorie in appello, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11/2/2025 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con la domanda svolta in rimo grado, l'attrice -odierna convenuta appellata- previo accertamento della presenza di vizi su due gatti venduti da parte convenuta in data 24.5.2020, ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il primo giudicante ha ritenuto i presupposti per la risoluzione per inadempimento colpevole di un rapporto di compravendita intercorso tra le parti sulla base di evidenze istruttorie di natura documentale che non potevano essere trascurate e che non hanno trovato convincente spiegazione alternativa da parte dell'appellante.
I motivi di appello proposti ripropongano esclusivamente considerazioni e richieste già oggetto del primo grado di giudizio e, dunque, già ritenute infondate dal
Giudice di prime cure.
8. Quanto all'inapplicabilità del c.d. codice del consumo al rapporto di specie, va ricordato che per giurisprudenza consolidata il medesimo codice stabilisce che per
"professionista" si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale;
ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva di che trattasi è, dunque, che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale
3 manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera al contrario (il consumatore) al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale (ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale).
A definire il "professionista" come qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, è la circostanza di fatto che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro.
Il fatto che questa sia svolta in forma più o meno organizzata e che costituisca attività primaria e principale, o secondaria e accessoria, non rileva nei rapporti con il consumatore, ossia con la persona che, agendo per fini estranei alla sua attività professionale, entra in contatto e in rapporto con lui, ciò in base al criterio dello scopo perseguito al momento della stipula del contratto (Cass. III, 10/03/2021, n.
6578).
Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato al riguardo è la seguente: <Si osserva che la compravendita di animali da compagnia o da affezione ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva
l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto.
(…)
Orbene, considerate le ampie nozioni di "consumatore", di "bene di consumo" e di
"venditore" adottate dal codice del consumo, non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti "consumatore", e che vada qualificato
"venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio, o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia;
quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo".
In altri termini, considerato che la disciplina del codice del consumo è prevalente - laddove è applicabile- su quella del codice civile e considerato che, alla stregua di quanto sopra osservato, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, non vi è ragione per negare
4 all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice>>.
L'applicazione delle norme del codice del codice del consumo è, quindi, correttamente motivata. In fatto, va sottolineato che dagli atti del giudizio di primo grado risulta che:
i gatti sono stati acquistati presso l'allevamento Guru Bengal della appellante Pt_1 previo contatto telefonico con quest'ultima in Jolanda di Savoia (FE), allevamento con registrazione T.I.C.A. (The International Cat Association) n.r. 17892, come risulta anche dall'intestazione del contratto di acquisto;
l'acquisto è stato, appunto, formalizzato con una scrittura privata, predisposta dal venditore e redatta su carta intestata recante anche sullo sfondo un logo raffigurante un gatto che si stira e la scritta “ ; Persona_1 in detta scrittura privata le parti vengono definite come “l'Allevatore” e “il
Compratore”; il prezzo corrisposto è stato di € 1.600,00, per una media di € 800,00 per ciascun cucciolo;
l'oggetto della vendita è definito come “cuccioli da compagnia forniti di pedigree non da riproduzione”.
Si tratta di un insieme di elementi che non lascia dubbi sulla collocazione del rapporto in quesitone nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore come definiti dalle norme sopra richiamate.
In proposito resta irrilevante che parte appellante alleghi di svolgere attività professionale di Architetto e di non essere, invece, una allevatrice professionale ma amatoriale, per cui la compravendita in questione sarebbe da ricondurre -anche per il prezzo corrisposto- sostanzialmente a un rapporto amichevole tra la proprietaria di una gatta che ha prodotto una cucciolata e un'acquirente occasionale;
l'insieme di elementi sopra evidenziato, come già accennato, non lascia dubbi sull'impossibilità di ridurre la fattispecie concreta a un passaggio bonario di due gattini da una famiglia all'altra, e ciò non solo per l'assoluta assenza di pregressi rapporti di amicizia o conoscenza reciproca tra le parti, ma per la formalizzazione del rapporto, il prezzo corrisposto e la modalità complessiva di svolgimento dello stesso, dal quale risulta evidente la situazione di una acquirente che, individuato sul web un allevamento che si propone come “ufficiale” con cuccioli disponibili, lo contatta e porta avanti la trattativa fino all'acquisto, disciplinato nel dettaglio da un testo contrattuale predisposto dal venditore, elemento peraltro non indispensabile per la qualificazione
5 della fattispecie, e avvenuto per un prezzo certamente non irrisorio o “amichevole”, e tanto meno “amatoriale”, secondo la autodefinizione dell'odierna appellante, di per sé priva di significativo contenuto ai fini che qui interessano.
Nessun dubbio, infine, residua sulla qualifica del cucciolo di gatto di razza pregiata, ceduto come animale da compagnia ed espressamente non a fini riproduttivi, come bene di consumo ai fini di causa.
9. Una volta stabilito che nel rapporto concretamente intercorso le parti assumono rispettivamente la qualifica di professionista e consumatore, ne consegue l'applicazione per intero della disciplina consumeristica:
<Ricorrendone i presupposti - ossia contratto di compravendita fra venditore- professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo -, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel codice del consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, potendo applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi>> (Trib. Roma, III, 02/10/2017, n. 18497, Redazione Giuffrè
2017);
<In materia di fornitura di beni mobili e della garanzia legale di conformità, rileva l'applicazione della normativa speciale di cui all'art. 128 d.lg. n. 206/2005
(codice del consumo) in luogo della disciplina generale ex art. 1559 c.c., se le parti sono rispettivamente un consumatore ed un professionista/venditore come definiti ai sensi dell'art. 3, lett. a) e b) e dell'art. 128, c. 2, lett. b), d.lg. n. 206/2005>>
(Trib.- Lucca, 22/01/2015, n. 127, Redazione Giuffrè 2015).
Dunque, facendo corretta applicazione dei criteri nomativi e interpretativi, la motivazione del provvedimento impugnato prosegue affermando:
<…la maggior tutela si coglie con riferimento al disposto dell'art. 132 del codice del consumo, che derogando alla disciplina dell'art. 1495 c.c. stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta "se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto".
A tutela del consumatore deve applicarsi, dunque, non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dell'art. 1495 c.c., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dall'art. 132 codice del consumo.
6 Nei caso de quo, l'attrice tramite Whatsapp in data 30.5.2020 aveva già tempestivamente denunciato i vizi alla convenuta (cfr. doc. 10 attrice).
La scoperta dei vizi è avvenuta in data 30.5.2020 quando i gatti sono stati fatti visitare dal veterinario ed in pari data è stata effettuata la denuncia a mezzo
Whatsapp.
In ogni caso, il termine di decadenza è stato rispettato dall'attrice, anche facendo riferimento alla data della denuncia effettuata in data 27.7.2020 (cfr. doc. 2), essendo la scoperta dei vizi accertata dal veterinario in data 30.5.2020 (cfr. doc. 3 certificato medico).
Quanto alle modalità della denuncia, secondo orientamento costante della Suprema
Corte di Cassazione, la denuncia dei vizi della cosa venduta non deve consistere in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la cosa venduta.
Per questo può bastare una denuncia generica da inviare al venditore.
Nella vendita di animali, i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell'animale o diminuiscono il suo prezzo possono definirsi "vizio redibitorio".
I vizi devono essere preesistenti al momento della vendita, oppure insorti dopo, ma derivanti da cause preesistenti, nonché occulti e gravi.
Ricordiamo che sempre la giurisprudenza ha più volte confermato che al compratore basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto alla garanzia.
Incombe al venditore invece l'onere di dimostrare che la comunicazione della scoperta dello stesso sia stata eventualmente fornita con ritardo rispetto ai termini di legge.
Solo in questo ultimo caso, spetterà al compratore darne prova contraria (ex multis
Cass. n. 8194 del 11.8.80).
Nella fattispecie in esame, come ampiamente illustrato ut supra, parte attrice ha tempestivamente denunciato i difetti di conformità nei termini di legge.>>.
Anche sul punto il primo giudicante ha fatto buon governo dei principi specifici della materia;
in fatto, non vi è dubbio dell'idoneità a integrare valida denuncia di difetto di conformità del messaggio in questione, nel quale si fa anche riferimento alle prescrizioni mediche e ai sintomi e, per quanto riguarda la femmina, anche esplicitamente al sospetto di parvovirosi e al rischio letale;
in diritto, sul tema la giurisprudenza di questo ufficio è in linea con gli orientamenti consolidati della
7 giurisprudenza di legittimità, restando peraltro irrilevante, quanto al regime del termine di decadenza, che si applichi la disciplina codicistica o quella del consumo:
<In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 cc, decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta>> (Trib. Modena -Masoni-
11/5/2020, n. 542);
<Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi (cosiddetto “dies a quo”) decorre dalla scoperta dei vizi stessi nella loro manifestazione esteriore, ed in particolare nel momento in cui viene acquisita la certezza obiettiva del vizio, nel senso che non è sufficiente il semplice sospetto, ed occorre un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. In particolare, la decadenza dalla facoltà di denunzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 cc) e l'onere della prova della tempestività della denuncia, ove eccepita, incombe su chi intenda far valere la relativa garanzia>> (Trib. Modena -Pagliani- 25/11/2022, n. 1451; Trib. Modena -
Pagliani- 21/11/2024, n. 1682); quanto alle modalità della denuncia:
<In tema di compravendita, al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art.
1495 cc, l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati>> (Trib. Modena -Siracusano- 28/4/2021, n. 711).
10. Quanto alla prova dell'inadempimento, la motivazione del provvedimento impugnato così argomenta:
<Ai sensi dell'art. 132 codice consumo qualora i difetti di conformità si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, si deve presumere che questi fossero già esistenti a tale data.
Il venditore deve dimostrare che la malattia sia stata provocata da cause sopravvenute alla consegna dell'animale.
Il compratore non deve provare che il difetto esistesse prima della vendita.
8 In ipotesi di non conformità di un prodotto, il consumatore ha il solo onere di denunciare il difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto (Cass.
Civ. Sez. VI n. 26158/2021).
Nel presente giudizio, parte attrice ha ampiamente provato per tabulas (cfr. doc. 2 racc. 27.7.2020, doc. 3 certificati veterinari, doc. 10 denuncia a mezzo Whatsapp
30.5.2020) che la malattia dei gattini si era manifestata immediatamente, pochi giorni dopo l'acquisto, entro il termine di sei mesi dalla consegna.
Parte convenuta, invece, non ha fornito alcuna prova liberatoria.
I due gattini acquistati dall'attrice presso l'allevamento della convenuta erano già malati;
tanto è vero che il gattino maschio Aki deceduto per primo dopo un mese e successivamente dopo cinque mesi dall'acquisto l'altro gattino che, a detta del veterinario di parte attrice, sarebbe stato contagiato dal primo.
Lo stesso, inoltre, era stato venduto senza il libretto sanitario.
Appa re verosimile che quando è stato venduto il gattino maschio era già affetto da malattia.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta risarcitoria di parte attrice è fondata>>.
A parte il passaggio sul contagio tra un animale e l'altro, che non risulta dalla documentazione sanitaria anche perché in realtà i due gattini erano affetti da patologie diverse, la motivazione è congrua sul punto centrale della questione, e cioè la prova che al momento della cessione entrambi gli animali erano già portatori delle patologie che poi hanno sviluppato e che -nonostante gli alti e bassi e l'andamento altalenante con periodi anche di temporaneo miglioramento, per effetto delle cure ricevute-si sono rivelate letali.
Il principio regolatore dell'onere della prova al riguardo è che una volta provato l'evento lesivo ed il nesso causale tra l'acquisto di merce e la causazione del danno, è onere del venditore dimostrare l'assenza di vizi della merce stessa: vige, infatti, il criterio di ripartizione dell'onere della prova secondo cui il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il nesso causale, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito nel caso di specie, nel corretto adempimento, ossia l'assenza di vizi della merce fornita.
Anche su questo aspetto la giurisprudenza di questo ufficio è in linea con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità:
9 <Il creditore che eserciti un'azione contrattuale può limitarsi ad allegare
l'inadempimento dell'obbligazione, di risultato o di mezzi, mentre deve (allegare e) provare la fonte del suo diritto, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore. In particolare, l'allegazione deve essere specifica e attenere ad un inadempimento per così dire qualificato, astrattamente efficiente alla produzione del danno, in modo da consentire l'accertamento del suo legame eziologico con il danno di cui si pretende il risarcimento. Questo criterio di riparto dell'onere probatorio è ugualmente applicabile se il debitore eccepisce l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c. o se il creditore lamenta l'inesatto adempimento dell'obbligazione>> (Trib. Modena -Grandi- 15/10/2018, n. 1691).
Nel caso in esame, in primo grado parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria del proprio corretto adempimento. Le deduzioni dell'appellante circa l'irrilevanza delle certificazioni sanitarie in mancanza di autopsia sono infondate in quanto la diagnosi di malattie ben note e relativamente diffuse come la parvovirosi e la Fip sono effettuate, nella specie, sulla base della sintomatologia clinica ed analisi strumentali e, quindi dotate di piena affidabilità anche in assenza di riscontro autoptico, mentre l'ulteriore allegazione che la documentazione sanitaria stessa potrebbe “essere il prodotto di un veterinario compiacente o che copre un proprio errore o proprie omissioni” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello) costituisce un'illegittima illazione offensiva della professionalità dei veterinari prima ancora che una inaccettabile inversione delle regole di giudizio, non solo di quelle sull'onere probatorio già ricordate, ma anche di logica comune, con cui la Difesa dell'appellante si spinge a ipotizzare -senza fornire alcun elemento di riscontro- la costruzione di prove documentali false per agire in giudizio. Affermazioni che, oltretutto, provenendo -tramite il Difensore- dal mondo degli allevatori, non appaiono rassicuranti rispetto alla considerazione delle rispettive professionalità che dovrebbero proficuamente confrontarsi e coordinarsi in materia, quella dei medici veterinari -categoria professionale dotata di autonomo ordine- e quella degli allevatori, amatoriali o meno che siano.
Anche per quanto, infine, riguarda l'efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel giudizio civile, il primo giudicante ha correttamente applicato il consolidato orientamento interpretativo, anche di questo ufficio, secondo il quale nel processo civile i messaggi sms e le e-mail ordinarie così come gli screenshot di chat di messaggistica istantanea (nella specie, Whatsapp) hanno piena efficacia di prova, se colui contro il quale sono prodotti non dimostra, con elementi concreti e in maniera
10 circostanziata ed esplicita, la loro non rispondenza con la realtà (Trib. Modena -
Pagliani- 17/10/2024, n. 1524; Trib. Modena -Pagliani- 13/9/2024, n. 1354; Trib.
Modena -Primiceri- 30/1/2024, n. 259; Trib. Modena -Legittimo- 7/7/2023, n. 1152;
Trib. Modena -Pagliani- 4/5/2023, n. 734).
11. Da ultimo, è pacifico che l'appellante non provvedeva poi a ristorare parte convenuta del danno subito. Sul punto delle conseguenze lesive e dei criteri di liquidazione del danno non vengono dedotti specifici motivi di gravame.
Resta pertanto confermata la motivazione del primo giudicante al riguardo, corretta sia sulla distinzione delle diverse tipologie di danno ricorrenti nella fattispecie -patrimoniale e non patrimoniale- sia nelle modalità di quantificazione del risarcimento, fermo restando la sostanziale insindacabilità della parte soggetta a liquidazione equitativa: <Devono, pertanto, essere liquidati a parte attrice sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali.
Con riferimento ai danni patrimoniali, parte attrice ha fornito ampia prova documentale delle spese veterinarie, esami tecnici e spese di degenza presso clinica
(cfr. doc. 4) sostenute pari ad € 2.563,00.
Spettano a parte attrice a titolo di danni patrimoniali € 2.563,00 per spese veterinarie e di cura nonché € 1.400,00 a titolo di rimborso della somma versata alla convenuta per l'acquisto dei cuccioli.
Quanto ai danni non patrimoniali, questo giudicante fa proprio l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito che ha affermato che il rapporto
d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevano al rango di diritto inviolabile della persona.
La sentenza del Tribunale di Venezia n. 1936 del 17.12.2020 indica che "Si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito recentemente formatosi che, rilevando l'evoluzione della coscienza sociale italiana sul rapporto con gli animali d'affezione domestici, ha in più occasioni riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale".
Viene accolta pertanto la domanda attorea di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale per la perdita degli animali d'affezione in conseguenza del fatto illecito della convenuta.
Tale danno può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della sofferenza patita dall'attrice per la perdita dei due gattini, del legame affettivo, dell'aspettativa di vita dei medesimi.
11 Ciò posto appare equo liquidare il danno non patrimoniale in complessivi €
800,00>>.
12. L'appello è, quindi, infondato nel merito e come tale va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e -vista la nota spese depositata- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da verso la sentenza n° 403/2022 del 6- Parte_1 11/5/2022 del Giudice di pace dichiara tenuta e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente gr in complessivi ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 21/5/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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