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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2391/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BR MI, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto n. 139,
presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'avv. ZAMBRANO CP_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliata in Milano, largo Augusto n. 3, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
1 OGGETTO: impugnazione di licenziamento disciplinare – provvigioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/3/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stato assunto da nel 1997, quale lavoratore subordinato (datrice Controparte_2
di lavoro poi divenuta , nel novembre del 2021, in seguito ad acquisizione CP_1
dell'azienda della prima da parte della seconda società); e di avere sempre lavorato presso la concessionaria di Moncalieri, corso Trieste n. 132;
- di avere svolto mansioni di venditore di auto;
- di avere ricevuto, nel luglio del 2023, contestazione disciplinare riferita a fatti del febbraio del
2023; in particolare, era contestato all'esponente di avere venduto ai clienti Pt_2
un'autovettura Opel Mokka, ritirando in permuta un'autovettura usata degli stessi, ma acquisendo al contempo, personalmente e con intestazione alla compagna del lavoratore
( ), altra auto usata dei , ovvero una Toyota AR targata DM731ZZ, Persona_1 Pt_2
immatricolata nel 2008; cagionando quindi danno alla società , che non avendo ritirato in permuta tale seconda auto, non ha potuto trarre marginalità della sua rivendita;
- di essere stato quindi licenziato in conseguenza della contestazione di cui sopra, senza preavviso;
- di avere ricevuto in coso di rapporto, in qualità di venditore, delle provvigioni sulle operazioni concluse con il suo intervento, oltre allo stipendio ordinario;
e che ad oggi la società CP_3
[...] non ha versato all'esponente provvigioni da quantificarsi in circa euro 25.000,00, in
[...]
relazione a più di 20 auto vendute;
dato da verificarsi in causa mediante l'acquisizione die libri contabili della società già datrice di lavoro.
Il ha contestato in questa sede la sussistenza del fatto posto alla base della Parte_1
contestazione disciplinare e del licenziamento, in quanto l'acquisizione da parte della , Per_1
sua compagna, della Toyota AR dei clienti non ha arrecato alcun danno alla Pt_2
, ed anzi ha costituito un trattamento di favore per i clienti;
l'auto in questione aveva CP_1
un fermo amministrativo iscritto, circostanza che ne avrebbe impedito l'acquisizione in permuta da parte della società, aveva difetti estetici e meccanici che ne diminuivano fortemente il valore,
aveva rilevante vetustà (immatricolata nel 2008), ed a fronte di tale assenza di valore commerciale i avrebbe dovuto anche affrontare l'esborso di euro 250,00 per la c.d. Pt_2
mini-voltura alla società; al contrario, la ha acquisito il veicolo per euro 1.000,00, Per_1
prezzo decisamente di favore per i clienti, considerato che sono stati spesi poi euro 2.321,64
per apportare migliorie all'auto.
Il ha contestato comunque la tardività della contestazione che ha portato al recesso Parte_1
aziendale, in quanto comunicata dopo diversi mesi dai fatti addebitati;
la circostanza che la stessa contestazione sia stata resa immediatamente esecutiva, avendo la società disposto l'immediata sospensione del lavoratore dal servizio, ed avendo quindi violato il disposto dell'art. 7 co 5 l. 300/1970. Il ha comunque contestato il recesso datoriale ritenendolo Parte_1
sproporzionato rispetto ai fatti contestati, non avendo avuto essi alcuna ripercussione sull'andamento aziendale, e comunque non avendo mai avuto il contestazioni Parte_1
disciplinari di sorta, in quasi 30 anni di lavoro.
Il ricorrente ha quindi chiesto in questa sede la tutela indennitaria ex l. 604/1966, a fronte dell'illegittimità del licenziamento;
ha chiesto altresì la condanna della società CP_1
3 al risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica patiti in conseguenza del recesso, ed al pagamento delle provvigioni residue, pari ad euro 25.000,00 o altra somma da verificarsi in corso di causa.
Si è costituita in giudizio la , controdeducendo ed eccependo: CP_1
- l'infondatezza dell'impugnativa del licenziamento;
nel luglio del 2023 i clienti si Pt_2
sono recati presso la concessionaria di Moncalieri lamentando problematiche di CP_1
funzionamento di un'autovettura Opel Mokka da loro acquistata nel febbraio di quell'anno,
mediante l'opera del ricorrente;
in quel frangente, al dipendente che ha ricevuto ed assistito i hanno rappresentato di avere dato in permuta, nel mese di febbraio, per l'acquisto Pt_2
della Mokka, ben due auto, in relazione alle quali era stato loro chiesto di effettuare anche i tagliandi e di pagare i bolli arretrati;
il controllo effettuato dal personale della filiale ha permesso però di appurare che nel mese di febbraio, all'atto della vendita della Mokka, era stata ritirata in permuta solo un'auto, ovvero una Smart For2, ma che dal sistema informatico vi era risultanza di altra, precedente, richiesta dei di acquisto di una Opel con permuta di Pt_2
due auto (la Smart ed una Toyota AR), del dicembre 2022, effettuata presso la filiale aziendale di corso IO ES (dal sistema informatico risultava infatti un preventivo redatto presso quella filiale); la verifica al PRA della Toyota AR ha permesso poi di verificare che tale auto,
già appartenente ai , era stata acquistata, nel mese di marzo, dalla compagna del Pt_2
ovvero da previo pagamento di euro 1.000,00; posto che la Toyota AR Parte_1 Per_2
avrebbe potuto essere ritirata in permuta da (avendo valore pari ad almeno euro CP_1
1.000,00 e valore di rivendita di sicuro superiore, e non essendo ostativa la presenza di un fermo amministrativo, in quanto cancellabile prima della voltura del veicolo), il ha esercitato Parte_1
in proprio attività di commercio, sottraendo un'operazione commerciale alla società esponente senza chiedere autorizzazione o permesso alla stessa;
4 - il fatto contestato, pertanto, sussiste ed integra la giusta causa di licenziamento, in quanto trattasi di grave comportamento che costituisce abuso di fiducia e concorrenza;
- infondate sono anche le contestazioni in merito alla legittimità del procedimento disciplinare;
infatti, la contestazione non è tardiva, in quanto comunicata non appena la società ha avuto conoscenza della condotta indebita, e la sospensione che è stata disposta contestualmente alla contestazione è quella cautelare, non avente natura a sua volta disciplinare, non occorrendo per essa l'attesa della conclusione del procedimento, ovviamente;
- la non spettanza neppure delle provvigioni;
oltre a non comprendersi quali compensi aggiuntivi chieda esattamente il ricorrente, risulta dirimente che questi non ha raggiunto gli obiettivi di vendita del primo semestre del 2023, non avendo pertanto maturato alcuna spettanza economica extra.
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
sono stati sentiti testimoni.
2.1. L'impugnativa del licenziamento è infondata.
Anzitutto, risulta sia pacifico sia documentato che:
- (non la consorte, come invece indicato in atti) il 14 febbraio del 2023 ha Parte_3
acquistato una Opel Mokka usata da , dando in permuta una Smart For2 di sua CP_1
proprietà, stimata euro 11.000,00, versando quindi soli 5.000,00 euro di differenza (doc. 1
convenuta); ciò, mediante l'opera del ricorrente;
- il 22 marzo del 2023 la compagna del ha acquistato dal Persona_3 Parte_1 Pt_2
una Toyota AR targata DM731ZZ (doc. 6 ricorrente);
5 - tale auto aveva, dal 23/1/2023, iscrizione di fermo amministrativo, in conseguenza di euro
292,88 dovuti all'ente di riscossione SORIS SpA, fermo poi cancellato all'inizio del mese di marzo di quell'anno per indebito (doc. 6 ricorrente);
CP_
- il aveva già fatto stimare, nel dicembre del 2022, sia la AR sia la da altra Pt_2
concessionaria della (filiale di corso IO ES), ipotizzando l'acquisto di una CP_1
Mini Countryman, ed il valore di permuta della AR era stato determinato in euro 1.000,00
(doc. 2 convenuta).
Ora, secondo la tesi del ricorrente, l'acquisto della AR da parte della sua compagna, in luogo dell'acquisizione in permuta, sarebbe stato una sorta di “favore” da lui fatto al cliente , Pt_2
in quanto questi avrebbe in tal modo ricevuto euro 1.000,00 in contropartita, a fronte di un valore commerciale nullo del veicolo e a fronte dell'impossibilità di acquisizione da parte della società convenuta a causa dell'iscrizione del fermo amministrativo sopra indicato.
Si può già obiettare a tale tesi, in via meramente logica:
- il lavoratore dipendente è tenuto a curare (ovviamente in modo lecito) gli interessi economici del proprio datore di lavoro, non di certo di quello dei clienti del datore, se in antitesi con quelli di quest'ultimo; non si comprende quindi come il trattamento favorabile concesso al Pt_2
possa avere rilievo nella vicenda;
- se la compagna del ha poi acquistato il veicolo per euro 1.000,00, escludendosi Parte_1
l'intenzione di depauperarsi solo per arricchire, anche se in modo lieve, il (semplice Pt_2
cliente della , non legato da altri rapporti con le parti), ciò significa che questo era il CP_1
presumibile valore commerciale residuo dell'auto (quantomeno, occorre osservare); non si spiega altrimenti l'acquisto da parte della;
Per_1
- il fermo amministrativo effettivamente sussisteva, ma risulta anche che il gravame è stato cancellato per sgravio della partita debitoria (per “indebito”; non si comprende dal doc. 6 se per
6 pagamento degli euro 300,00 circa di debito o per indebito originario riconosciuto dall'ente di riscossione); tale situazione (la cancellazione del gravame ante vendita), se ha permesso la vendita alla , avrebbe logicamente permesso anche il trasferimento di proprietà alla Per_1
. CP_1
A ciò si deve aggiungere che:
- il ricorrente ha allegato che sarebbero stati spesi dalla euro 2.300,00 circa per Per_1
migliorie sull'auto, che presentava problematiche sia estetiche sia meccaniche (pag. 5 del ricorso); non vi è però prova di ciò;
- il ricorrente ha depositato una fotografia del veicolo (doc. 11) dalla quale risulterebbero quantomeno le problematiche estetiche;
si tratta però di una fotografia che ritrae la AR senza parafango (evidentemente rimosso, ma non si sa per quale ragione), e con la targa posteriore appoggiata sul parabrezza;
la fotografia non prova nulla di quanto allegato dal ricorrente.
Si può quindi passare all'esame delle risultanze istruttorie.
Il teste addetto al settore delle auto usate presso la concessionaria di corso Trieste, Tes_1
Moncalieri, ha dichiarato che nel luglio del 2023 il si era presentato presso la sede Pt_2
aziendale, con la coniuge, lamentando un problema con la Opel Mokka da lui acquistata nel mese di febbraio. In particolare, il , in quel contesto, lamentava che, a fronte di vettura Pt_2
che presentava problematiche, aveva non solo pagato un prezzo di acquisto, ma aveva lasciato in permuta due veicoli, ovvero una Smart ed una AR, lasciandole anche “in ordine”, ovvero con imposte di possesso pagate e tagliandi già fatti.
Il ha poi dichiarato di non avere più seguito il cliente, lasciato alla cura del direttore di Tes_1
filiale ma di avere effettuato la c.d.
contro
-perizia (perizia fatta prima della permuta, Parte_4
per verificare l'effettivo valore di acquisizione del veicolo), nel febbraio del 2023 (prima della
7 permuta parziale con la Mokka) sulla sola Smart For2, e non sulla AR, mai entrata nella concessionaria, secondo quanto a lui risultante.
Il è stato sentito anch'egli in qualità di teste, e ha dichiarato: Parte_4
“A luglio del 2023 vengo contattato dall'ufficio clienti della , e mi viene detto che CP_1
un nostro cliente era arrabbiato perché l'auto acquistata aveva dei problemi e perché (già
questo mi venne detto dall'uffici clienti) le due auto che aveva dato in permuta erano secondo
lui “in ordine” e funzionanti, e quindi pretendeva che anche l'auto acquistata (usata) fosse
altrettanto in ordine e funzionante.
[…]
Ad un certo punto il , che era stato ricevuto dal quando aveva portato l'auto Pt_2 Tes_1
(una Opel Mokka), dava in escandescenze e quindi sono dovuto intervenire io personalmente,
e l'ho portato nel mio ufficio. Prima di accompagnare il , che era con la moglie, il Pt_2
mi aveva accennato il problema: una delle cose “strane”, secondo il cliente, era che Tes_1
noi della concessionaria avremmo chiesto al ed alla moglie di fare il tagliando alle Pt_2
auto date in permuta prima di fare il passaggio di proprietà, cosa che normalmente non
facciamo, e comunque il aveva già verificato dal sistema informatico che in realtà la Tes_1
concessionaria aveva ritirato in permuta solo un'auto.
Ho quindi accompagnato il e la moglie nel mio ufficio, come dicevo, e i due mi hanno Pt_2
manifestato il loro disappunto in merito all'auto acquistata, e che loro erano stati in realtà
molto corretti, avendo consegnato le due auto in ordine. Ho a quel punto chiesto ai signori le
targhe delle due auto;
la targa della Smart risultava quindi effettivamente quella dell'auto
presa in permuta dalla nostra società, mentre per la seconda targa (quella di una AR)
risultava solo un preventivo fatto da un'altra nostra concessionaria, sita in corso IO
ES; il preventivo era intestato proprio al . Pt_2
8 Ho quindi segnalato ai signori che la società aveva preso in permuta una sola auto, che era la
Smart, e questi mi hanno manifestato ampiamenti (per circa mezz'ora) la propria sorpresa,
dicendo che avevano portato due auto per acquistare la Mokka e che non capivano come mai
ne risultasse solo una.
Dopo tali manifestazioni, ad un certo punto la moglie del ha detto al : “non Pt_2 Pt_2
ti ricordi più? Qualche giorno dopo l'ordine, quando siamo venuti a ritirare la Mokka il
ci ha detto che la concessionaria non era più interessata al ritiro della AR e che Parte_1
quindi l'avrebbe ritirata lui”.
A quel punto ho chiesto al mio ufficio di fare una visura al PRA della AR, e ho scoperto
quindi che l'auto era stata ceduta alla compagna del mi pare si chiami di Parte_1 Per_1
cognome”.
Le dichiarazioni del contrastano in parte con quanto dichiarato sia dal sia dal Pt_2 Tes_1
in quanto, secondo il cliente della convenuta, la AR poi venduta alla Parte_4 Per_1
sarebbe stata da lui portata presso la concessionaria di corso Trieste, dopo avere ricevuto diversi rifiuti della permuta del veicolo da parte di diverse concessionarie, in quanto ritenuta priva di valore ed interesse commerciale, e che anche in corso Trieste gli sarebbe stato detto (da addetto di cui però il non ricorda il nome) che la AR non era di interesse della società, e che Pt_2
era già stata visionata da filiale di corso IO ES. Per il , solo una volta conclusa Pt_2
l'operazione di vendita della Mokka con la permuta della Smart For2, vi sarebbe stata sua richiesta al di persona interessata all'acquisto della AR, e solo allora il ricorrente Parte_1
avrebbe telefonato alla per chiederle fosse interessata all'operazione, ricevendo Per_1
risposta positiva.
Ora, tali dichiarazioni del contrastano con le altre risultanze istruttorie, in quanto: Pt_2
9 - come si è visto, il teste ha dichiarato di avere visionato e sottoposto a stima finale la Tes_1
Smart, ma di non aver mai visto la AR;
non si comprende quindi come, senza una perizia
“definitiva” (che logicamente avrebbe dovuto essere curata dallo stesso , un non Tes_1
identificato addetto della concessionaria di corso Trieste potrebbe aver detto al che la Pt_2
Toyota non era di interesse della società;
- per il anche per la filiale di corso IO ES (che il teste non sapeva fare parte Pt_2
del plesso aziendale della convenuta) avrebbe indicato che il veicolo non era di interesse, e il non identificato addetto di corso Trieste avrebbe infatti giustificato l'assenza di interesse alla permuta anche sulla base di quanto stimato da corso IO ES;
si deve però ribadire che la valutazione fatta dall'addetto di corso IO ES (doc. 2 convenuta;
documento contestato dal ricorrente quanto a valenza probatoria, ma in realtà quantomeno plausibile, posto che è pacifico che il aveva proposto la AR, mesi prima dell'acquisto della Mokka, anche alla filiale di corso Pt_2
IO ES), come si è già evidenziato, dava un valore di acquisizione in permuta di euro
1.000,00; per il che ha comunque riconosciuto il doc. 2 convenuta come il Parte_4
preventivo da lui reperito nella banca dati aziendale (tacitando definitivamente, quindi, le eccezioni di parte ricorrente sull'assenza di valore probatorio), tale valore era “teorico” (ha affermato tanto sulla base della sua esperienza delle prassi aziendali), in quanto relativo a tipologia di vettura, sia vetustà e kilometraggio complessivo (dati comunque riportati nel doc.
2 convenuta), ma da sottoporre comunque a stima concreta al momento della proposta concreta di permuta (la
contro
-perizia che avrebbe fatto il eseguita comunque sulla Smart); Tes_1
- in buona sostanza, se la stima ipotetica dell'addetto di corso IO ES dava per la Toyota
AR un valore di permuta (non un valore finale di mercato, ma un valore di acquisizione da parte della società convenuta, con finalità di rivendita e realizzo conseguente di marginalità) di euro 1.000,00, e la vettura non risulta essere stata sottoposta ad ulteriore valutazione da parte
10 del non si comprende come il possa avere ricevuto manifestazione di Tes_1 Pt_2
disinteresse all'auto da parte di non identificato personale della di corso Trieste;
CP_1
- per il , poi, sarebbe stato egli stesso a proporre al la AR, una volta Pt_2 Parte_1
terminata l'operazione di acquisto della Mokka, dichiarando che tanto la AR non interessava a nessuno;
le dichiarazioni però contrastano con quanto dichiarato dal in merito a Parte_4
quanto detto dallo stesso e dalla sua coniuge nel luglio del 2023, ovvero che Pt_2
inizialmente i due (soprattutto il ) erano convinti di avere dato in permuta, per Pt_2
l'acquisto della Mokka, ben due veicoli, e che solo dopo input preciso della coniuge il teste avrebbe ricordato che la AR non era stata più ritirata, al momento del ritiro della Pt_2
Mokka, in quanto “il ci ha detto che la concessionaria non era più interessata al ritiro Parte_1
della AR e che quindi l'avrebbe ritirata lui”; le dichiarazioni del sono però assai Parte_4
attendibili, in quanto il come si è visto, pur non avendo seguito la vicenda dopo aver Tes_1
lasciato i alla cura del direttore di filiale, ha dichiarato che il , al suo arrivo Pt_2 Pt_2
nella sede di corso Trieste, aveva lamentato di avere lasciato ben due veicoli in permuta, uno dei quali (la Toyota) era però privo di riscontro in banca dati, confermando tale punto cruciale della vicenda.
A ciò aggiungasi che il , prima di rendere le proprie dichiarazioni, ha dichiarato di Pt_2
essere stato prossimo a contenzioso con la in relazione all'acquisto della Opel CP_1
Mokka, e di avere rancore nei confronti della stessa, avendo invece molta stima del ricorrente,
dichiarando quindi: “preciso che se perdesse la causa il avrei rancore, in quanto è un Parte_1
bravissimo uomo, l'unico umano in quella società”; così dimostrando assenza di terzietà,
quantomeno emotiva, rispetto alle parti.
Non potendosi quindi prendere in considerazione le dichiarazioni del , si devono Pt_2
quindi trarre le seguenti conclusioni dall'istruttoria esaminata:
11 - la Toyota AR aveva ricevuto una stima “teorica”, come si è detto, nel dicembre del 2022
dall'addetto della filiale di corso IO ES;
“teorica” nel senso che Per_4 CP_1
si basava soltanto sulle condizioni di vetustà dell'auto (anno di immatricolazione,
kilometraggio), ma già su tali basi l'auto poteva avere valore di permuta (inferiore al valore di rivendita sul mercato) di euro 1.000,00; si deve ribadire che la valenza probatoria del doc. 2 di parte ricorrente è piena, fatte salve le riserve appena esposte sul valore di stima, in quanto è
documento riconosciuto dal quale il preventivo da lui reperito in banca dati;
Parte_4
- secondo il il valore “teorico” di euro 1.000,00 comportava, viste le particolari Parte_4
condizioni di mercato che ancora vi erano nel periodo in discorso (scarsità particolare di veicoli nuovi in vendita), un valore di rivendita di euro 2.500,00/3.000,00, ma trattasi di valore congetturale;
di certo, però, il solo fatto che la AR fosse stata immatricolata nel 2008 e che avesse percorso 172.000,00 km (in veicolo peraltro alimentato a gasolio, che ha quindi maggiore tenuta in termini di kilometraggio rispetto ad un veicolo a benzina) non ne azzerava il valore di mercato;
salvo che l'auto avesse particolari problematiche, da risolvere con interventi costosi che ne avrebbero superato il valore residuo di mercato, ma, come si è già
osservato, il ricorrente non ha dato prova di un simile elemento di fatto;
né le dichiarazioni del in merito a serie problematiche estetiche, di carrozzeria, possono essere ritenute Pt_2
attendibili, stante l'inattendibilità del teste;
dovendosi comunque osservare che problematiche meramente estetiche (tanto è fatto notorio), se non gravi, possono essere risolte con interventi dal costo contenuto;
- quale che fosse il valore reale e concreto della AR (mai stimato da , in quanto la CP_1
società non ne ha avuto la possibilità), questa un valore sul mercato dell'usato lo aveva di sicuro;
si è già osservato, infatti, che diversamente la compagna del non avrebbe Parte_1
versato euro 1.000,00 per il suo acquisto;
tale prezzo versato può essere quindi preso come riferimento approssimativo e minimo del valore di mercato della AR;
12 - la presenza del fermo amministrativo sul veicolo non era una circostanza impeditiva in assoluto per il trasferimento, come si è già osservato;
il ha comunque confermato Parte_4
che per la società convenuta si può procedere ad acquisizione dell'auto previa cancellazione del gravame (e tanto è stato fatto anche per la vendita alla d'altronde); Per_1
- il , lungi dal non avere ricevuto interessamento per la permuta della Toyota AR, è Pt_2
stato sostanzialmente ingannato dal ricorrente, in quanto al luglio del 2023, come dichiarato sia dal sia dal era ancora convinto di avere dato anche tale auto in permuta, oltre Tes_1 Parte_4
alla Smart;
solo dopo dichiarazione della moglie nell'ufficio del è emerso che i due Parte_4
hanno ricordato che era stato il a dire loro, al momento del ritiro della Mokka, che la Parte_1
AR non era di interesse di , e che non sarebbe stata acquisita in permuta;
ciò, lo si CP_1
ribadisce, senza però che il avesse fatto una stima del veicolo in discorso;
Tes_1
- non è noto il passaggio successivo a tale ultima circostanza (la dichiarazione del circa Parte_1
la non permutabilità della AR), ma si può agevolmente presumere a questo punto che sia stato il e non il , a proporre l'acquisto della AR da parte della;
tale Parte_1 Pt_2 Per_1
ipotesi è coerente anche con la circostanza che l'auto, prima della vendita, sia stata sottoposta a tagliando, cosa che, secondo quanto riferito dal normalmente non è chiesta dalla Parte_4
società in sede di permuta dell'usato.
In conclusione, il ha tratto giovamento da inesperienza di un cliente della Parte_1
concessionaria, ingannandolo (sulla pretesa assenza di interesse alla permuta della AR, che in realtà non era stata appurata da alcuno in concessionaria), e così procurandosi l'acquisto di un'auto usata con residuo valore commerciale (auto per di più sottoposta a tagliando da parte del cliente), sottraendo l'operazione commerciale alla datrice di lavoro.
2.2. Ricostruiti in tali termini i fatti, può affermarsi che:
13 - la condotta contestata sussiste ed è disciplinarmente rilevante;
il contratto collettivo di categoria (CCNL Commercio), all'art. 233 prevede che il lavoratore ha, ex aliis, l'obbligo di tenere una condotta conforme ai civici doveri e di cooperare alla prosperità dell'impresa; all'art. 238 il CCNL di categoria prevede espressamente il licenziamento disciplinare del dipendente nei casi di gravi violazioni degli obblighi di cui ai due commi dell'art. 233 e di abuso di fiducia e di concorrenza con l'impresa;
- la condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta conforme al codice disciplinare aziendale, in quanto in tale documento si prevede la possibilità, per i lavoratori, di acquistare auto dalla datrice di lavoro, non dai clienti (in concorrenza con la società);
- ha osservato la Suprema Corte di Cassazione, in tema di giusta causa di licenziamento, che essa: “deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di
lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la
gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei
medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo
intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la
lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia
tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
a tal fine, quale
comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro,
può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della
prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad
arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali […]”
(Cass. n. 15654/2012); “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave
negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento
fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore,
in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono
14 stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti
e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la
collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima
sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di
essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla
coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante
specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di
legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli
elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al
giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici” (Cass. n.
6498/2012); “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che
deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro
ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre
valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata
oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed
all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione
inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del
prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione
disciplinare […]” (Cass. n. 35/2011); “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa
di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del
rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità
dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi,
alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale,
dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione
15 dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto
tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. n. 19270/2006);
la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare, anche in caso di corrispondenza con ipotesi contemplata da norma della contrattazione collettiva, a titolo esemplificativo, fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri appunto l'astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore con la fattispecie tipizzata contrattualmente,
occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore (Cass. n.
5280/2013; conformi, Cass. ord. n. 9396/2018, Cass. n. 26010/2018, Cass. ord. n. 28492/2018);
anche se il giudice del merito non può comunque prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni (Cass. n. 13865/2019), in quanto quest'ultima deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 14063/2019);
- ora, per affermare che la giusta causa risulta sussistente nel caso in esame (con conseguente rigetto e del motivo di impugnazione relativo all'irrilevanza disciplinare del fatto e del motivo relativo alla pretesa assenza di proporzionalità tra condotta e sanzione) è sufficiente osservare,
oltre alla appena sopra citata scala valoriale che si desume dalla contrattazione collettiva, con specifico riferimento al licenziamento disciplinare, che il ricorrente ha di sicuro sottratto, alla datrice di lavoro fraudolentemente, un affare commerciale, anche se di modesto valore, ma non a causa ad es. di notizie carpite in occasione dell'esercizio del proprio lavoro, ma al contrario svolgendo proprio la sua attività tipica di venditore, che ha utilizzato per sottrarre un'occasione
16 di lucro alla per tornaconto personale (acquisto di auto d'occasione da parte della CP_1
sua compagna, peraltro con tagliando già eseguito), per di più con metodo fraudolento, si ribadisce;
è chiaro che una simile condotta ha fatto venire meno, in modo radicale ed irreversibile, la fiducia che la datrice di lavoro può riporre nel proprio dipendente e nei futuri adempimenti al contratto di lavoro;
- non rileva che il danno patrimoniale così arrecato alla sia stato tenue (la CP_1 CP_1
avrebbe forse potuto trarre marginalità dall'operazione di permuta per qualche centinaio di euro, ma ciò non è noto, avendo solo quale valore di riferimento gli euro 1.000,00 pagati dalla
); infatti, l'eventuale modesta tenuità del fatto, che può portare a ritenere non Per_1
proporzionata la scelta datoriale di licenziare il lavoratore, non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (Cass. ord. n.
1476/2024; Cass. 11806/1997; Cass. n. 19684/2014); ma si è rilevato che la condotta di distrazione di un'operazione commerciale caratteristiche dell'attività di impresa del datore di lavoro è assai grave, non rendendo il ricorrente più affidabile nella sua attività di venditore di auto (ben avrebbe potuto il trarre profitto ulteriormente dalla sua posizione in azienda Parte_1
e dalla sua specifica attività per concludere altre operazioni di acquisto di auto usate in concorrenza con la società).
Il licenziamento è quindi fondato nel merito e proporzionato alla condotta.
2.3. Si devono quindi esaminare le due ulteriori doglianze del ricorrente in merito alle pretese violazione delle norme che regolamentano il procedimento disciplinare. Tali due doglianze sono infondate in quanto:
17 - la pretesa tardività della contestazione non sussiste;
il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza ed appaiano ragionevolmente sussistenti (v. ex multis Cass. n.13621/2006); nel caso di specie, come si è appurato grazie alla deposizione del i fatti contestati sono stati Parte_4
scoperti solo nel luglio del 2023, pur essendo stati posti in essere nel febbraio di quell'anno; la contestazione disciplinare è stata consegnata al ricorrente con raccomandata a mani il 31/7/2023
(doc. 4 ricorrente, doc. 3 convenuta); ne consegue la piena tempestività dell'atto;
- il ricorrente lamenta poi che la sospensione dal servizio è stata disposta in modo immediato,
contestualmente alla consegna della contestazione, senza che si sia atteso, da parte datoriale, il decorso del termine ex art. 7 co 5 l. 300/1970; ma si deve osservare che tale norma prevede: “In
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”; in buona sostanza, la norma citata disciplina il tempo di applicazione delle sanzioni disciplinari, laddove la sospensione che è stata disposta nei confronti del Parte_1
secondo quanto dichiarato espressamente nella lettera di contestazione, è la “sospensione cautelare” dal servizio, non un'atipica sanzione che sarebbe poi sfociata nel maius rappresentato dal licenziamento;
tanto è sufficiente per rigettare il motivo di impugnazione.
2.4. In conclusione, tutti i motivi di impugnazione del licenziamento devono essere rigettati.
3. Essendo il licenziamento legittimo, la domanda di condanna al risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica asseritamente patiti in conseguenza di tale atto deve essere parimenti rigettata.
18 4. La domanda di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni maturate dal ricorrente sulle auto vendute nell'ultimo periodo di lavoro (provvigioni quantificate in euro
25.000,00) deve essere rigettata per i seguenti motivi:
- il ricorrente non ha illustrato nulla in merito a tali provvigioni, ovvero condizioni concrete di maturazione (se per singolo veicolo venduto, se per obiettivi di fatturato), base di calcolo,
percentuale del compenso, se questa fosse fissa o variabile, e neppure quali sarebbero stati gli autoveicoli venduti in relazione ai quali è formulata la domanda;
semmai, il doc. 13 ricorrente parrebbe dimostrare (ma il condizionale è d'obbligo, in assenza di specifiche indicazioni contenute in ricorso) che le “provvigioni” erano in realtà trattamenti premiali riconosciuti in conseguenza di raggiungimento periodico di fatturato;
ma non si comprende comunque come dalla vendita di una ventina di auto (di cui non si forniscono i dati neppure approssimativi) si possa arrivare a 25.000,00 di trattamento economico accessorio;
- si deve poi rilevare che il ricorrente ha chiesto emissione di ordine di esibizione della contabilità nei confronti della convenuta, proprio per determinare le operazioni di vendita rilevanti e per determinare le provvigioni in modo esatto;
si deve richiamare la giurisprudenza di legittimità in merito ad analogo tema che si pone nelle controversie su rapporti di agenzia, in quanto anche in relazione alla fattispecie in esame: “In materia di contratto di agenzia, Pt_5
il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante
dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al
soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia,
in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere
indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti
determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione
documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato
riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti
19 conto e del loro contenuto), e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui
accertamento è finalizzata l'istanza” (Cass. 19319/2016; conforme, Cass. ord. n. 18942/2024);
e che “Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo
diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti
costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi;
è peraltro legittimo l'ordine di
esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito
alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per
ragioni temporali, l'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della
direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto
delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti.
Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale
assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato
solo se la prova del fatto non è acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalità meramente
esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di
merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è
sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14968/2011); ne consegue il rigetto dell'istanza,
trattandosi di istanza puramente esplorativa;
- per la parte convenuta il ricorrente avrebbe solo avuto diritto a trattamenti premiali, nel primo semestre del 2023, laddove avesse raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati (si veda quanto sopra già considerato), ma tanto non avrebbe fatto;
si deve quindi ribadire che dal doc. 13 di parte ricorrente risultano una serie di determinazioni delle “provvigioni”/trattamenti premiali per il raggiungimento di obiettivi sul venduto, ma che solo nel mese di giugno del 2023 il ricorrente parrebbe aver raggiunto gli obiettivi prefissati, maturando (forse, vista la scarsa comprensibilità del tabulato) un compenso aggiuntivo di euro 1.256,33, senza che però sia possibile comprendere (il ricorrente non ha infatti illustrato il significato del documento e
20 neppure la sua relazione rispetto alla domanda) se trattasi di “provvigione” già corrisposta o di premio compreso negli euro 25.000,00 genericamente indicati nella domanda di condanna.
Tanto comporta l'anticipato rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il valore della lite, ovvero indeterminabile,
complessità media;
indeterminabile in quanto, oltre a non quantificare l'indennità per illegittimità del licenziamento (neppure quantificabile per tabulas, dal momento che il ricorrente non ha prodotto le proprie buste paga), ha altresì richiesto una condanna generica di condanna per i danni psico-fisici subiti, anche in questo caso senza procedere a quantificazione dell'importo.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di;
Parte_1 CP_1
spese liquidate in complessivi euro 11.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
21 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2391/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BR MI, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto n. 139,
presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'avv. ZAMBRANO CP_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliata in Milano, largo Augusto n. 3, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
1 OGGETTO: impugnazione di licenziamento disciplinare – provvigioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/3/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stato assunto da nel 1997, quale lavoratore subordinato (datrice Controparte_2
di lavoro poi divenuta , nel novembre del 2021, in seguito ad acquisizione CP_1
dell'azienda della prima da parte della seconda società); e di avere sempre lavorato presso la concessionaria di Moncalieri, corso Trieste n. 132;
- di avere svolto mansioni di venditore di auto;
- di avere ricevuto, nel luglio del 2023, contestazione disciplinare riferita a fatti del febbraio del
2023; in particolare, era contestato all'esponente di avere venduto ai clienti Pt_2
un'autovettura Opel Mokka, ritirando in permuta un'autovettura usata degli stessi, ma acquisendo al contempo, personalmente e con intestazione alla compagna del lavoratore
( ), altra auto usata dei , ovvero una Toyota AR targata DM731ZZ, Persona_1 Pt_2
immatricolata nel 2008; cagionando quindi danno alla società , che non avendo ritirato in permuta tale seconda auto, non ha potuto trarre marginalità della sua rivendita;
- di essere stato quindi licenziato in conseguenza della contestazione di cui sopra, senza preavviso;
- di avere ricevuto in coso di rapporto, in qualità di venditore, delle provvigioni sulle operazioni concluse con il suo intervento, oltre allo stipendio ordinario;
e che ad oggi la società CP_3
[...] non ha versato all'esponente provvigioni da quantificarsi in circa euro 25.000,00, in
[...]
relazione a più di 20 auto vendute;
dato da verificarsi in causa mediante l'acquisizione die libri contabili della società già datrice di lavoro.
Il ha contestato in questa sede la sussistenza del fatto posto alla base della Parte_1
contestazione disciplinare e del licenziamento, in quanto l'acquisizione da parte della , Per_1
sua compagna, della Toyota AR dei clienti non ha arrecato alcun danno alla Pt_2
, ed anzi ha costituito un trattamento di favore per i clienti;
l'auto in questione aveva CP_1
un fermo amministrativo iscritto, circostanza che ne avrebbe impedito l'acquisizione in permuta da parte della società, aveva difetti estetici e meccanici che ne diminuivano fortemente il valore,
aveva rilevante vetustà (immatricolata nel 2008), ed a fronte di tale assenza di valore commerciale i avrebbe dovuto anche affrontare l'esborso di euro 250,00 per la c.d. Pt_2
mini-voltura alla società; al contrario, la ha acquisito il veicolo per euro 1.000,00, Per_1
prezzo decisamente di favore per i clienti, considerato che sono stati spesi poi euro 2.321,64
per apportare migliorie all'auto.
Il ha contestato comunque la tardività della contestazione che ha portato al recesso Parte_1
aziendale, in quanto comunicata dopo diversi mesi dai fatti addebitati;
la circostanza che la stessa contestazione sia stata resa immediatamente esecutiva, avendo la società disposto l'immediata sospensione del lavoratore dal servizio, ed avendo quindi violato il disposto dell'art. 7 co 5 l. 300/1970. Il ha comunque contestato il recesso datoriale ritenendolo Parte_1
sproporzionato rispetto ai fatti contestati, non avendo avuto essi alcuna ripercussione sull'andamento aziendale, e comunque non avendo mai avuto il contestazioni Parte_1
disciplinari di sorta, in quasi 30 anni di lavoro.
Il ricorrente ha quindi chiesto in questa sede la tutela indennitaria ex l. 604/1966, a fronte dell'illegittimità del licenziamento;
ha chiesto altresì la condanna della società CP_1
3 al risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica patiti in conseguenza del recesso, ed al pagamento delle provvigioni residue, pari ad euro 25.000,00 o altra somma da verificarsi in corso di causa.
Si è costituita in giudizio la , controdeducendo ed eccependo: CP_1
- l'infondatezza dell'impugnativa del licenziamento;
nel luglio del 2023 i clienti si Pt_2
sono recati presso la concessionaria di Moncalieri lamentando problematiche di CP_1
funzionamento di un'autovettura Opel Mokka da loro acquistata nel febbraio di quell'anno,
mediante l'opera del ricorrente;
in quel frangente, al dipendente che ha ricevuto ed assistito i hanno rappresentato di avere dato in permuta, nel mese di febbraio, per l'acquisto Pt_2
della Mokka, ben due auto, in relazione alle quali era stato loro chiesto di effettuare anche i tagliandi e di pagare i bolli arretrati;
il controllo effettuato dal personale della filiale ha permesso però di appurare che nel mese di febbraio, all'atto della vendita della Mokka, era stata ritirata in permuta solo un'auto, ovvero una Smart For2, ma che dal sistema informatico vi era risultanza di altra, precedente, richiesta dei di acquisto di una Opel con permuta di Pt_2
due auto (la Smart ed una Toyota AR), del dicembre 2022, effettuata presso la filiale aziendale di corso IO ES (dal sistema informatico risultava infatti un preventivo redatto presso quella filiale); la verifica al PRA della Toyota AR ha permesso poi di verificare che tale auto,
già appartenente ai , era stata acquistata, nel mese di marzo, dalla compagna del Pt_2
ovvero da previo pagamento di euro 1.000,00; posto che la Toyota AR Parte_1 Per_2
avrebbe potuto essere ritirata in permuta da (avendo valore pari ad almeno euro CP_1
1.000,00 e valore di rivendita di sicuro superiore, e non essendo ostativa la presenza di un fermo amministrativo, in quanto cancellabile prima della voltura del veicolo), il ha esercitato Parte_1
in proprio attività di commercio, sottraendo un'operazione commerciale alla società esponente senza chiedere autorizzazione o permesso alla stessa;
4 - il fatto contestato, pertanto, sussiste ed integra la giusta causa di licenziamento, in quanto trattasi di grave comportamento che costituisce abuso di fiducia e concorrenza;
- infondate sono anche le contestazioni in merito alla legittimità del procedimento disciplinare;
infatti, la contestazione non è tardiva, in quanto comunicata non appena la società ha avuto conoscenza della condotta indebita, e la sospensione che è stata disposta contestualmente alla contestazione è quella cautelare, non avente natura a sua volta disciplinare, non occorrendo per essa l'attesa della conclusione del procedimento, ovviamente;
- la non spettanza neppure delle provvigioni;
oltre a non comprendersi quali compensi aggiuntivi chieda esattamente il ricorrente, risulta dirimente che questi non ha raggiunto gli obiettivi di vendita del primo semestre del 2023, non avendo pertanto maturato alcuna spettanza economica extra.
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
sono stati sentiti testimoni.
2.1. L'impugnativa del licenziamento è infondata.
Anzitutto, risulta sia pacifico sia documentato che:
- (non la consorte, come invece indicato in atti) il 14 febbraio del 2023 ha Parte_3
acquistato una Opel Mokka usata da , dando in permuta una Smart For2 di sua CP_1
proprietà, stimata euro 11.000,00, versando quindi soli 5.000,00 euro di differenza (doc. 1
convenuta); ciò, mediante l'opera del ricorrente;
- il 22 marzo del 2023 la compagna del ha acquistato dal Persona_3 Parte_1 Pt_2
una Toyota AR targata DM731ZZ (doc. 6 ricorrente);
5 - tale auto aveva, dal 23/1/2023, iscrizione di fermo amministrativo, in conseguenza di euro
292,88 dovuti all'ente di riscossione SORIS SpA, fermo poi cancellato all'inizio del mese di marzo di quell'anno per indebito (doc. 6 ricorrente);
CP_
- il aveva già fatto stimare, nel dicembre del 2022, sia la AR sia la da altra Pt_2
concessionaria della (filiale di corso IO ES), ipotizzando l'acquisto di una CP_1
Mini Countryman, ed il valore di permuta della AR era stato determinato in euro 1.000,00
(doc. 2 convenuta).
Ora, secondo la tesi del ricorrente, l'acquisto della AR da parte della sua compagna, in luogo dell'acquisizione in permuta, sarebbe stato una sorta di “favore” da lui fatto al cliente , Pt_2
in quanto questi avrebbe in tal modo ricevuto euro 1.000,00 in contropartita, a fronte di un valore commerciale nullo del veicolo e a fronte dell'impossibilità di acquisizione da parte della società convenuta a causa dell'iscrizione del fermo amministrativo sopra indicato.
Si può già obiettare a tale tesi, in via meramente logica:
- il lavoratore dipendente è tenuto a curare (ovviamente in modo lecito) gli interessi economici del proprio datore di lavoro, non di certo di quello dei clienti del datore, se in antitesi con quelli di quest'ultimo; non si comprende quindi come il trattamento favorabile concesso al Pt_2
possa avere rilievo nella vicenda;
- se la compagna del ha poi acquistato il veicolo per euro 1.000,00, escludendosi Parte_1
l'intenzione di depauperarsi solo per arricchire, anche se in modo lieve, il (semplice Pt_2
cliente della , non legato da altri rapporti con le parti), ciò significa che questo era il CP_1
presumibile valore commerciale residuo dell'auto (quantomeno, occorre osservare); non si spiega altrimenti l'acquisto da parte della;
Per_1
- il fermo amministrativo effettivamente sussisteva, ma risulta anche che il gravame è stato cancellato per sgravio della partita debitoria (per “indebito”; non si comprende dal doc. 6 se per
6 pagamento degli euro 300,00 circa di debito o per indebito originario riconosciuto dall'ente di riscossione); tale situazione (la cancellazione del gravame ante vendita), se ha permesso la vendita alla , avrebbe logicamente permesso anche il trasferimento di proprietà alla Per_1
. CP_1
A ciò si deve aggiungere che:
- il ricorrente ha allegato che sarebbero stati spesi dalla euro 2.300,00 circa per Per_1
migliorie sull'auto, che presentava problematiche sia estetiche sia meccaniche (pag. 5 del ricorso); non vi è però prova di ciò;
- il ricorrente ha depositato una fotografia del veicolo (doc. 11) dalla quale risulterebbero quantomeno le problematiche estetiche;
si tratta però di una fotografia che ritrae la AR senza parafango (evidentemente rimosso, ma non si sa per quale ragione), e con la targa posteriore appoggiata sul parabrezza;
la fotografia non prova nulla di quanto allegato dal ricorrente.
Si può quindi passare all'esame delle risultanze istruttorie.
Il teste addetto al settore delle auto usate presso la concessionaria di corso Trieste, Tes_1
Moncalieri, ha dichiarato che nel luglio del 2023 il si era presentato presso la sede Pt_2
aziendale, con la coniuge, lamentando un problema con la Opel Mokka da lui acquistata nel mese di febbraio. In particolare, il , in quel contesto, lamentava che, a fronte di vettura Pt_2
che presentava problematiche, aveva non solo pagato un prezzo di acquisto, ma aveva lasciato in permuta due veicoli, ovvero una Smart ed una AR, lasciandole anche “in ordine”, ovvero con imposte di possesso pagate e tagliandi già fatti.
Il ha poi dichiarato di non avere più seguito il cliente, lasciato alla cura del direttore di Tes_1
filiale ma di avere effettuato la c.d.
contro
-perizia (perizia fatta prima della permuta, Parte_4
per verificare l'effettivo valore di acquisizione del veicolo), nel febbraio del 2023 (prima della
7 permuta parziale con la Mokka) sulla sola Smart For2, e non sulla AR, mai entrata nella concessionaria, secondo quanto a lui risultante.
Il è stato sentito anch'egli in qualità di teste, e ha dichiarato: Parte_4
“A luglio del 2023 vengo contattato dall'ufficio clienti della , e mi viene detto che CP_1
un nostro cliente era arrabbiato perché l'auto acquistata aveva dei problemi e perché (già
questo mi venne detto dall'uffici clienti) le due auto che aveva dato in permuta erano secondo
lui “in ordine” e funzionanti, e quindi pretendeva che anche l'auto acquistata (usata) fosse
altrettanto in ordine e funzionante.
[…]
Ad un certo punto il , che era stato ricevuto dal quando aveva portato l'auto Pt_2 Tes_1
(una Opel Mokka), dava in escandescenze e quindi sono dovuto intervenire io personalmente,
e l'ho portato nel mio ufficio. Prima di accompagnare il , che era con la moglie, il Pt_2
mi aveva accennato il problema: una delle cose “strane”, secondo il cliente, era che Tes_1
noi della concessionaria avremmo chiesto al ed alla moglie di fare il tagliando alle Pt_2
auto date in permuta prima di fare il passaggio di proprietà, cosa che normalmente non
facciamo, e comunque il aveva già verificato dal sistema informatico che in realtà la Tes_1
concessionaria aveva ritirato in permuta solo un'auto.
Ho quindi accompagnato il e la moglie nel mio ufficio, come dicevo, e i due mi hanno Pt_2
manifestato il loro disappunto in merito all'auto acquistata, e che loro erano stati in realtà
molto corretti, avendo consegnato le due auto in ordine. Ho a quel punto chiesto ai signori le
targhe delle due auto;
la targa della Smart risultava quindi effettivamente quella dell'auto
presa in permuta dalla nostra società, mentre per la seconda targa (quella di una AR)
risultava solo un preventivo fatto da un'altra nostra concessionaria, sita in corso IO
ES; il preventivo era intestato proprio al . Pt_2
8 Ho quindi segnalato ai signori che la società aveva preso in permuta una sola auto, che era la
Smart, e questi mi hanno manifestato ampiamenti (per circa mezz'ora) la propria sorpresa,
dicendo che avevano portato due auto per acquistare la Mokka e che non capivano come mai
ne risultasse solo una.
Dopo tali manifestazioni, ad un certo punto la moglie del ha detto al : “non Pt_2 Pt_2
ti ricordi più? Qualche giorno dopo l'ordine, quando siamo venuti a ritirare la Mokka il
ci ha detto che la concessionaria non era più interessata al ritiro della AR e che Parte_1
quindi l'avrebbe ritirata lui”.
A quel punto ho chiesto al mio ufficio di fare una visura al PRA della AR, e ho scoperto
quindi che l'auto era stata ceduta alla compagna del mi pare si chiami di Parte_1 Per_1
cognome”.
Le dichiarazioni del contrastano in parte con quanto dichiarato sia dal sia dal Pt_2 Tes_1
in quanto, secondo il cliente della convenuta, la AR poi venduta alla Parte_4 Per_1
sarebbe stata da lui portata presso la concessionaria di corso Trieste, dopo avere ricevuto diversi rifiuti della permuta del veicolo da parte di diverse concessionarie, in quanto ritenuta priva di valore ed interesse commerciale, e che anche in corso Trieste gli sarebbe stato detto (da addetto di cui però il non ricorda il nome) che la AR non era di interesse della società, e che Pt_2
era già stata visionata da filiale di corso IO ES. Per il , solo una volta conclusa Pt_2
l'operazione di vendita della Mokka con la permuta della Smart For2, vi sarebbe stata sua richiesta al di persona interessata all'acquisto della AR, e solo allora il ricorrente Parte_1
avrebbe telefonato alla per chiederle fosse interessata all'operazione, ricevendo Per_1
risposta positiva.
Ora, tali dichiarazioni del contrastano con le altre risultanze istruttorie, in quanto: Pt_2
9 - come si è visto, il teste ha dichiarato di avere visionato e sottoposto a stima finale la Tes_1
Smart, ma di non aver mai visto la AR;
non si comprende quindi come, senza una perizia
“definitiva” (che logicamente avrebbe dovuto essere curata dallo stesso , un non Tes_1
identificato addetto della concessionaria di corso Trieste potrebbe aver detto al che la Pt_2
Toyota non era di interesse della società;
- per il anche per la filiale di corso IO ES (che il teste non sapeva fare parte Pt_2
del plesso aziendale della convenuta) avrebbe indicato che il veicolo non era di interesse, e il non identificato addetto di corso Trieste avrebbe infatti giustificato l'assenza di interesse alla permuta anche sulla base di quanto stimato da corso IO ES;
si deve però ribadire che la valutazione fatta dall'addetto di corso IO ES (doc. 2 convenuta;
documento contestato dal ricorrente quanto a valenza probatoria, ma in realtà quantomeno plausibile, posto che è pacifico che il aveva proposto la AR, mesi prima dell'acquisto della Mokka, anche alla filiale di corso Pt_2
IO ES), come si è già evidenziato, dava un valore di acquisizione in permuta di euro
1.000,00; per il che ha comunque riconosciuto il doc. 2 convenuta come il Parte_4
preventivo da lui reperito nella banca dati aziendale (tacitando definitivamente, quindi, le eccezioni di parte ricorrente sull'assenza di valore probatorio), tale valore era “teorico” (ha affermato tanto sulla base della sua esperienza delle prassi aziendali), in quanto relativo a tipologia di vettura, sia vetustà e kilometraggio complessivo (dati comunque riportati nel doc.
2 convenuta), ma da sottoporre comunque a stima concreta al momento della proposta concreta di permuta (la
contro
-perizia che avrebbe fatto il eseguita comunque sulla Smart); Tes_1
- in buona sostanza, se la stima ipotetica dell'addetto di corso IO ES dava per la Toyota
AR un valore di permuta (non un valore finale di mercato, ma un valore di acquisizione da parte della società convenuta, con finalità di rivendita e realizzo conseguente di marginalità) di euro 1.000,00, e la vettura non risulta essere stata sottoposta ad ulteriore valutazione da parte
10 del non si comprende come il possa avere ricevuto manifestazione di Tes_1 Pt_2
disinteresse all'auto da parte di non identificato personale della di corso Trieste;
CP_1
- per il , poi, sarebbe stato egli stesso a proporre al la AR, una volta Pt_2 Parte_1
terminata l'operazione di acquisto della Mokka, dichiarando che tanto la AR non interessava a nessuno;
le dichiarazioni però contrastano con quanto dichiarato dal in merito a Parte_4
quanto detto dallo stesso e dalla sua coniuge nel luglio del 2023, ovvero che Pt_2
inizialmente i due (soprattutto il ) erano convinti di avere dato in permuta, per Pt_2
l'acquisto della Mokka, ben due veicoli, e che solo dopo input preciso della coniuge il teste avrebbe ricordato che la AR non era stata più ritirata, al momento del ritiro della Pt_2
Mokka, in quanto “il ci ha detto che la concessionaria non era più interessata al ritiro Parte_1
della AR e che quindi l'avrebbe ritirata lui”; le dichiarazioni del sono però assai Parte_4
attendibili, in quanto il come si è visto, pur non avendo seguito la vicenda dopo aver Tes_1
lasciato i alla cura del direttore di filiale, ha dichiarato che il , al suo arrivo Pt_2 Pt_2
nella sede di corso Trieste, aveva lamentato di avere lasciato ben due veicoli in permuta, uno dei quali (la Toyota) era però privo di riscontro in banca dati, confermando tale punto cruciale della vicenda.
A ciò aggiungasi che il , prima di rendere le proprie dichiarazioni, ha dichiarato di Pt_2
essere stato prossimo a contenzioso con la in relazione all'acquisto della Opel CP_1
Mokka, e di avere rancore nei confronti della stessa, avendo invece molta stima del ricorrente,
dichiarando quindi: “preciso che se perdesse la causa il avrei rancore, in quanto è un Parte_1
bravissimo uomo, l'unico umano in quella società”; così dimostrando assenza di terzietà,
quantomeno emotiva, rispetto alle parti.
Non potendosi quindi prendere in considerazione le dichiarazioni del , si devono Pt_2
quindi trarre le seguenti conclusioni dall'istruttoria esaminata:
11 - la Toyota AR aveva ricevuto una stima “teorica”, come si è detto, nel dicembre del 2022
dall'addetto della filiale di corso IO ES;
“teorica” nel senso che Per_4 CP_1
si basava soltanto sulle condizioni di vetustà dell'auto (anno di immatricolazione,
kilometraggio), ma già su tali basi l'auto poteva avere valore di permuta (inferiore al valore di rivendita sul mercato) di euro 1.000,00; si deve ribadire che la valenza probatoria del doc. 2 di parte ricorrente è piena, fatte salve le riserve appena esposte sul valore di stima, in quanto è
documento riconosciuto dal quale il preventivo da lui reperito in banca dati;
Parte_4
- secondo il il valore “teorico” di euro 1.000,00 comportava, viste le particolari Parte_4
condizioni di mercato che ancora vi erano nel periodo in discorso (scarsità particolare di veicoli nuovi in vendita), un valore di rivendita di euro 2.500,00/3.000,00, ma trattasi di valore congetturale;
di certo, però, il solo fatto che la AR fosse stata immatricolata nel 2008 e che avesse percorso 172.000,00 km (in veicolo peraltro alimentato a gasolio, che ha quindi maggiore tenuta in termini di kilometraggio rispetto ad un veicolo a benzina) non ne azzerava il valore di mercato;
salvo che l'auto avesse particolari problematiche, da risolvere con interventi costosi che ne avrebbero superato il valore residuo di mercato, ma, come si è già
osservato, il ricorrente non ha dato prova di un simile elemento di fatto;
né le dichiarazioni del in merito a serie problematiche estetiche, di carrozzeria, possono essere ritenute Pt_2
attendibili, stante l'inattendibilità del teste;
dovendosi comunque osservare che problematiche meramente estetiche (tanto è fatto notorio), se non gravi, possono essere risolte con interventi dal costo contenuto;
- quale che fosse il valore reale e concreto della AR (mai stimato da , in quanto la CP_1
società non ne ha avuto la possibilità), questa un valore sul mercato dell'usato lo aveva di sicuro;
si è già osservato, infatti, che diversamente la compagna del non avrebbe Parte_1
versato euro 1.000,00 per il suo acquisto;
tale prezzo versato può essere quindi preso come riferimento approssimativo e minimo del valore di mercato della AR;
12 - la presenza del fermo amministrativo sul veicolo non era una circostanza impeditiva in assoluto per il trasferimento, come si è già osservato;
il ha comunque confermato Parte_4
che per la società convenuta si può procedere ad acquisizione dell'auto previa cancellazione del gravame (e tanto è stato fatto anche per la vendita alla d'altronde); Per_1
- il , lungi dal non avere ricevuto interessamento per la permuta della Toyota AR, è Pt_2
stato sostanzialmente ingannato dal ricorrente, in quanto al luglio del 2023, come dichiarato sia dal sia dal era ancora convinto di avere dato anche tale auto in permuta, oltre Tes_1 Parte_4
alla Smart;
solo dopo dichiarazione della moglie nell'ufficio del è emerso che i due Parte_4
hanno ricordato che era stato il a dire loro, al momento del ritiro della Mokka, che la Parte_1
AR non era di interesse di , e che non sarebbe stata acquisita in permuta;
ciò, lo si CP_1
ribadisce, senza però che il avesse fatto una stima del veicolo in discorso;
Tes_1
- non è noto il passaggio successivo a tale ultima circostanza (la dichiarazione del circa Parte_1
la non permutabilità della AR), ma si può agevolmente presumere a questo punto che sia stato il e non il , a proporre l'acquisto della AR da parte della;
tale Parte_1 Pt_2 Per_1
ipotesi è coerente anche con la circostanza che l'auto, prima della vendita, sia stata sottoposta a tagliando, cosa che, secondo quanto riferito dal normalmente non è chiesta dalla Parte_4
società in sede di permuta dell'usato.
In conclusione, il ha tratto giovamento da inesperienza di un cliente della Parte_1
concessionaria, ingannandolo (sulla pretesa assenza di interesse alla permuta della AR, che in realtà non era stata appurata da alcuno in concessionaria), e così procurandosi l'acquisto di un'auto usata con residuo valore commerciale (auto per di più sottoposta a tagliando da parte del cliente), sottraendo l'operazione commerciale alla datrice di lavoro.
2.2. Ricostruiti in tali termini i fatti, può affermarsi che:
13 - la condotta contestata sussiste ed è disciplinarmente rilevante;
il contratto collettivo di categoria (CCNL Commercio), all'art. 233 prevede che il lavoratore ha, ex aliis, l'obbligo di tenere una condotta conforme ai civici doveri e di cooperare alla prosperità dell'impresa; all'art. 238 il CCNL di categoria prevede espressamente il licenziamento disciplinare del dipendente nei casi di gravi violazioni degli obblighi di cui ai due commi dell'art. 233 e di abuso di fiducia e di concorrenza con l'impresa;
- la condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta conforme al codice disciplinare aziendale, in quanto in tale documento si prevede la possibilità, per i lavoratori, di acquistare auto dalla datrice di lavoro, non dai clienti (in concorrenza con la società);
- ha osservato la Suprema Corte di Cassazione, in tema di giusta causa di licenziamento, che essa: “deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di
lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la
gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei
medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo
intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la
lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia
tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
a tal fine, quale
comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro,
può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della
prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad
arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali […]”
(Cass. n. 15654/2012); “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave
negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento
fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore,
in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono
14 stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti
e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la
collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima
sanzione disciplinare;
quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di
essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla
coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante
specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di
legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli
elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al
giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici” (Cass. n.
6498/2012); “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che
deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro
ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre
valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata
oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed
all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione
inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del
prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione
disciplinare […]” (Cass. n. 35/2011); “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa
di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del
rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità
dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi,
alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale,
dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione
15 dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto
tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. n. 19270/2006);
la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare, anche in caso di corrispondenza con ipotesi contemplata da norma della contrattazione collettiva, a titolo esemplificativo, fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri appunto l'astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore con la fattispecie tipizzata contrattualmente,
occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore (Cass. n.
5280/2013; conformi, Cass. ord. n. 9396/2018, Cass. n. 26010/2018, Cass. ord. n. 28492/2018);
anche se il giudice del merito non può comunque prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni (Cass. n. 13865/2019), in quanto quest'ultima deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 14063/2019);
- ora, per affermare che la giusta causa risulta sussistente nel caso in esame (con conseguente rigetto e del motivo di impugnazione relativo all'irrilevanza disciplinare del fatto e del motivo relativo alla pretesa assenza di proporzionalità tra condotta e sanzione) è sufficiente osservare,
oltre alla appena sopra citata scala valoriale che si desume dalla contrattazione collettiva, con specifico riferimento al licenziamento disciplinare, che il ricorrente ha di sicuro sottratto, alla datrice di lavoro fraudolentemente, un affare commerciale, anche se di modesto valore, ma non a causa ad es. di notizie carpite in occasione dell'esercizio del proprio lavoro, ma al contrario svolgendo proprio la sua attività tipica di venditore, che ha utilizzato per sottrarre un'occasione
16 di lucro alla per tornaconto personale (acquisto di auto d'occasione da parte della CP_1
sua compagna, peraltro con tagliando già eseguito), per di più con metodo fraudolento, si ribadisce;
è chiaro che una simile condotta ha fatto venire meno, in modo radicale ed irreversibile, la fiducia che la datrice di lavoro può riporre nel proprio dipendente e nei futuri adempimenti al contratto di lavoro;
- non rileva che il danno patrimoniale così arrecato alla sia stato tenue (la CP_1 CP_1
avrebbe forse potuto trarre marginalità dall'operazione di permuta per qualche centinaio di euro, ma ciò non è noto, avendo solo quale valore di riferimento gli euro 1.000,00 pagati dalla
); infatti, l'eventuale modesta tenuità del fatto, che può portare a ritenere non Per_1
proporzionata la scelta datoriale di licenziare il lavoratore, non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (Cass. ord. n.
1476/2024; Cass. 11806/1997; Cass. n. 19684/2014); ma si è rilevato che la condotta di distrazione di un'operazione commerciale caratteristiche dell'attività di impresa del datore di lavoro è assai grave, non rendendo il ricorrente più affidabile nella sua attività di venditore di auto (ben avrebbe potuto il trarre profitto ulteriormente dalla sua posizione in azienda Parte_1
e dalla sua specifica attività per concludere altre operazioni di acquisto di auto usate in concorrenza con la società).
Il licenziamento è quindi fondato nel merito e proporzionato alla condotta.
2.3. Si devono quindi esaminare le due ulteriori doglianze del ricorrente in merito alle pretese violazione delle norme che regolamentano il procedimento disciplinare. Tali due doglianze sono infondate in quanto:
17 - la pretesa tardività della contestazione non sussiste;
il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza ed appaiano ragionevolmente sussistenti (v. ex multis Cass. n.13621/2006); nel caso di specie, come si è appurato grazie alla deposizione del i fatti contestati sono stati Parte_4
scoperti solo nel luglio del 2023, pur essendo stati posti in essere nel febbraio di quell'anno; la contestazione disciplinare è stata consegnata al ricorrente con raccomandata a mani il 31/7/2023
(doc. 4 ricorrente, doc. 3 convenuta); ne consegue la piena tempestività dell'atto;
- il ricorrente lamenta poi che la sospensione dal servizio è stata disposta in modo immediato,
contestualmente alla consegna della contestazione, senza che si sia atteso, da parte datoriale, il decorso del termine ex art. 7 co 5 l. 300/1970; ma si deve osservare che tale norma prevede: “In
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”; in buona sostanza, la norma citata disciplina il tempo di applicazione delle sanzioni disciplinari, laddove la sospensione che è stata disposta nei confronti del Parte_1
secondo quanto dichiarato espressamente nella lettera di contestazione, è la “sospensione cautelare” dal servizio, non un'atipica sanzione che sarebbe poi sfociata nel maius rappresentato dal licenziamento;
tanto è sufficiente per rigettare il motivo di impugnazione.
2.4. In conclusione, tutti i motivi di impugnazione del licenziamento devono essere rigettati.
3. Essendo il licenziamento legittimo, la domanda di condanna al risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica asseritamente patiti in conseguenza di tale atto deve essere parimenti rigettata.
18 4. La domanda di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni maturate dal ricorrente sulle auto vendute nell'ultimo periodo di lavoro (provvigioni quantificate in euro
25.000,00) deve essere rigettata per i seguenti motivi:
- il ricorrente non ha illustrato nulla in merito a tali provvigioni, ovvero condizioni concrete di maturazione (se per singolo veicolo venduto, se per obiettivi di fatturato), base di calcolo,
percentuale del compenso, se questa fosse fissa o variabile, e neppure quali sarebbero stati gli autoveicoli venduti in relazione ai quali è formulata la domanda;
semmai, il doc. 13 ricorrente parrebbe dimostrare (ma il condizionale è d'obbligo, in assenza di specifiche indicazioni contenute in ricorso) che le “provvigioni” erano in realtà trattamenti premiali riconosciuti in conseguenza di raggiungimento periodico di fatturato;
ma non si comprende comunque come dalla vendita di una ventina di auto (di cui non si forniscono i dati neppure approssimativi) si possa arrivare a 25.000,00 di trattamento economico accessorio;
- si deve poi rilevare che il ricorrente ha chiesto emissione di ordine di esibizione della contabilità nei confronti della convenuta, proprio per determinare le operazioni di vendita rilevanti e per determinare le provvigioni in modo esatto;
si deve richiamare la giurisprudenza di legittimità in merito ad analogo tema che si pone nelle controversie su rapporti di agenzia, in quanto anche in relazione alla fattispecie in esame: “In materia di contratto di agenzia, Pt_5
il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante
dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al
soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia,
in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere
indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti
determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione
documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato
riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti
19 conto e del loro contenuto), e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui
accertamento è finalizzata l'istanza” (Cass. 19319/2016; conforme, Cass. ord. n. 18942/2024);
e che “Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo
diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti
costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi;
è peraltro legittimo l'ordine di
esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito
alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per
ragioni temporali, l'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della
direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto
delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti.
Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale
assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato
solo se la prova del fatto non è acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalità meramente
esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di
merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è
sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14968/2011); ne consegue il rigetto dell'istanza,
trattandosi di istanza puramente esplorativa;
- per la parte convenuta il ricorrente avrebbe solo avuto diritto a trattamenti premiali, nel primo semestre del 2023, laddove avesse raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati (si veda quanto sopra già considerato), ma tanto non avrebbe fatto;
si deve quindi ribadire che dal doc. 13 di parte ricorrente risultano una serie di determinazioni delle “provvigioni”/trattamenti premiali per il raggiungimento di obiettivi sul venduto, ma che solo nel mese di giugno del 2023 il ricorrente parrebbe aver raggiunto gli obiettivi prefissati, maturando (forse, vista la scarsa comprensibilità del tabulato) un compenso aggiuntivo di euro 1.256,33, senza che però sia possibile comprendere (il ricorrente non ha infatti illustrato il significato del documento e
20 neppure la sua relazione rispetto alla domanda) se trattasi di “provvigione” già corrisposta o di premio compreso negli euro 25.000,00 genericamente indicati nella domanda di condanna.
Tanto comporta l'anticipato rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il valore della lite, ovvero indeterminabile,
complessità media;
indeterminabile in quanto, oltre a non quantificare l'indennità per illegittimità del licenziamento (neppure quantificabile per tabulas, dal momento che il ricorrente non ha prodotto le proprie buste paga), ha altresì richiesto una condanna generica di condanna per i danni psico-fisici subiti, anche in questo caso senza procedere a quantificazione dell'importo.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di;
Parte_1 CP_1
spese liquidate in complessivi euro 11.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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