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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SE IN Presidente dr. RO EC Giudice dr. Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 260/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PECORARO CARMELA per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINO LOREDANA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile R.G. n. 260/2025
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 2.3.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 1242023 (decreto n. 6991/2023, in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come integrato dalle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Ficarazzi, in data 10 ottobre 2006, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...]
dello Stato civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Civile del Tribunale, il 18/11/2025.
Il Giudice Estensore
RO EC
- 3 -
R.G. n. 260/2025
Il Presidente
SE IN
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SE IN Presidente dr. RO EC Giudice dr. Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 260/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PECORARO CARMELA per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINO LOREDANA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile R.G. n. 260/2025
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 2.3.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 1242023 (decreto n. 6991/2023, in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come integrato dalle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Ficarazzi, in data 10 ottobre 2006, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...]
dello Stato civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Civile del Tribunale, il 18/11/2025.
Il Giudice Estensore
RO EC
- 3 -
R.G. n. 260/2025
Il Presidente
SE IN
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile