TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 727/2024 R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nata in [...], in data [...] e residente in [...]T.se Parte_1
(TO), via Novara n. 4, cittadina italiana, cod. fisc. , rappresentata C.F._1
e difesa, con il patrocinio a spese dello Stato per provvedimento di ammissione del
04/10/23 (doc. n. 1) dall'Avv. Manuela Girardi presso il cui studio, in Giaveno (TO), Via
Cav. D. Bramante n. 12, elegge domicilio in forza di procura in atti e
nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_2
cittadino italiano, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Claudia Maria Sodero, presso il cui studio, in Torino, Via Don Minzoni n. 14, elegge domicilio in forza di procura per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“ nel merito che i coniugi hanno concordato di separarsi alle seguenti – fra loro inscindibili – condizioni: I) In
punto affidamento del figlio minore a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse afferenti il figlio, tenendo conto, tra l'altro, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
c) avrà collocazione anagrafica e principale presso la residenza della madre;
Per_1
d) il padre potrà vedere il figlio in qualunque momento e tenerlo con sé secondo il seguente calendario, sempre derogabile su accordo dei genitori in considerazione degli impegni scolastici del bambino e degli impegni lavorativi dei genitori: sino alla data del compimento dei tre anni di età, ogni week end il giorno del sabato o della domenica, dalle h. 10 alle h. 19; dal compimento dei tre anni di età, a week end alternati, dalle ore 10 del sabato mattina sino alle ore 19 della domenica sera, con pernottamento presso l'abitazione del padre;
sino al compimento dei tre anni di età, il mercoledì dalle h. 18 alle h. 19;
dal compimento dei tre anni di età, il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21 (con cena presso l'abitazione paterna);
sino al compimento dei tre anni di età, il 24/12 ed il 31/01 con la madre ed il 25/12 ed il 01/01
con il padre, il 26/12 ad anni alterni, Pasqua e Pasquetta 2024 con la madre, il 25 aprile e il 1°
maggio 2024 con il padre;
dal compimento dei tre anni di età (ovvero dal 4.1.2025): (i) per un periodo equivalente a metà delle vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre,
nonchè il Capodanno o l'Epifania; (ii) per un periodo equivalente a metà delle vacanze pasquali
(così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; (iii) i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
(iv) durante le vacanze estive del minore, per un periodo di tre settimane (di cui almeno due consecutive), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
e) ciascun genitore comunicherà all'altro il domicilio e i recapiti telefonici dei luoghi in cui condurrà per le vacanze estive, natalizie e pasquali e per i viaggi coinvolgenti il medesimo. Per_1 Eventuali viaggi e/o soggiorni di al di fuori del territorio italiano (fatta eccezione per la Per_1
Francia) dovranno essere in ogni caso concordati tra i genitori;
f) sino all'età di quattordici anni del figlio, le vacanze, i soggiorni e i viaggi di (in Italia o Per_1
all'estero) dovranno vedere la presenza costante di uno dei due genitori, salvo diverso accordo tra i medesimi;
II) In punto mantenimento del figlio minore a) Ciascun genitore provvederà alla cura, al mantenimento e all'educazione del figlio quando lo terrà con sé; b) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per Pt_2 Pt_1
il figlio - la somma di € 200,00 (euro duecento/00) mensili: importo – questo – da pagarsi Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione annuale in ragione delle variazioni degli indici ISTAT;
c) il sig. contribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie Pt_2
documentate inerenti il figlio, quali individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea, ad eccezione della retta dell'asilo nido e della scuola materna (da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento).
III) In punto casa coniugale a) la casa coniugale, sita in Settimo T.se (TO), Via Novara n. 4, viene assegnata alla moglie (ora titolare del relativo contratto di locazione), in quanto rispondente all'interesse del figlio minore;
b) i coniugi riconoscono che il sig. non ha prelevato alcuno Pt_2
dei beni e/o arredi presenti all'interno della casa coniugale, rappresentanti i regali ricevuti in occasione del matrimonio ed i regali ricevuti/acquisti effettuati in costanza del rapporto di coniugio. Il sig. e la sig.ra i impegnano, dunque, a procedere alla suddivisione di Pt_2 Pt_1
tali beni mobili in caso di eventuale trasferimento in altra unità immobiliare, diversa da quella attualmente condotta in locazione.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, i signori e come Parte_1 Parte_2
sopra rispettivamente rappresentati, assistiti e domiciliati, nel dichiarare di non volersi riconciliare e chiedendo che l'udienza venga sostituita dal deposito di note scritte,
ricorrono affinchè, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di competenza, il
Tribunale ordinario di Torino, in composizione collegiale, voglia con sentenza pronunciare la separazione personale dei coniugi, omologando gli accordi e condizioni tutti elencati nel presente ricorso.
Con compensazione fra le parti dei compensi di avvocato e delle spese processuali del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole:”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.3.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- in data 15/06/2019 gli esponenti si sono uniti in matrimonio in Settimo T.se, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. n.2); il suddetto matrimonio è
stato celebrato con rito civile ed è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Settimo T.se (TO), al n. 18, parte 1, anno 2019;
- dal matrimonio è nato in [...], il figlio in data 04/01/2022; Per_1
- progressivamente l'unione si è andata deteriorando e la prosecuzione della convivenza
è divenuta intollerabile, tant'è che il marito, di comune accordo tra i coniugi, si è
allontanato dalla casa coniugale già alla fine del mese di settembre 2023.
Con provvedimento del 24.10.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 7.11.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno poste in misura paritaria a carico di ciascuna parte, come richiesto.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della moglie (ammessa al patrocinio a spese dello
Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 15/06/2019 in Settimo T.se, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. n.2 atto trascritto nei registri di stato civile del Comune
di Settimo T.se (TO), al n. 18, parte 1, anno 2019 – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura verranno compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)