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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7940/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7940/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Camporese Davide Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bordieri Domenico e dell'avvocato Zanella CP_1
Elisabetta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, contrariis reiectis:
- accertati i fatti descritti in atti, previa declaratoria ed accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione dei beni descritti in atti e meglio precisati nella disponenda
CTU, accertarsi la natura ed il valore dei beni mobili (compresi i conti correnti ed i titoli mobiliari) ed immobili che compongono la massa ereditaria e, ricostruito l'asse ereditario ex art. 533 c.c. con restituzione allo stesso dei beni illegittimamente fuoriusciti per effetto di donazioni nulle e/o prelievi indebiti, e ordinata la collazione ex art. 737 c.c. a carico del legittimario delle CP_1 donazioni valide da quest'ultimo conseguite dai propri genitori, ed accertata la comoda divisibilità del compendio immobiliare per cui è causa e degli altri beni mobili, disporsi, ex art. 789 c.p.c. e 194 disp.
pagina 1 di 22 att. c.p.c., un progetto divisionale per l'assegnazione a favore di ciascun avente diritto della proprietà esclusiva della quota ad esso spettante;
- ordinarsi al convenuto , ex art. 723 c.c. e 263 e ss. c.p.c., di presentare il conto della CP_1
gestione da lui effettuata sui beni mobili e immobili oggetto di causa, con conseguente condanna di
a pagare all'attrice , per la quota totale di sua spettanza, i saldi attivi CP_1 Parte_1 della gestione e a versare alla stessa, sempre pro quota, il risarcimento dell'eventuale danno per mala gestio che emergesse in corso di causa, con ristoro in ogni caso, a favore di tutti i condividenti, dei frutti percetti o percepibili medio tempore dai cespiti in comunione e con maggiorazione di interessi e rivalutazione se dovuti;
in via subordinata, sempre nel merito:
in caso di opinata indivisibilità dei cespiti (mobili ed immobili) in comunione ovvero restituiti all'asse ereditario, tenuto conto della collazione e della petizione d'eredità esercitate con il presente atto, disporsi l'attribuzione dei medesimi ex art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondersi da parte dell'assegnatario all'altro coerede a titolo di conguaglio;
qualora sorgano contestazioni sul progetto di riparto o qualora nessuno dei coeredi accetti l'attribuzione in proprietà esclusiva degli immobili de quibus, provvedersi alla vendita all'incanto degli immobili in parola, previa stima degli stessi, con ripartizione del ricavato in misura pari alle quote di comproprietà di ciascuno degli eredi;
in via istruttoria, e senza inversione dell'onere probatorio, l'attrice chiede, come da memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 21.11.22, prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che , nel 1977, iniziava a lavorare, quale coadiutore, nell'impresa famigliare di CP_1
e veniva affiancato ai vari mediatori che operavano per l'azienda, tra cui il IG. Tes_1
?; Controparte_2
2) vero che , dal 1977, nonostante la possibilità di lavoro offerta dai genitori, preferiva CP_1
dedicarsi ai divertimenti e spesso la madre chiamava la figlia chiedendole di CP_3 Parte_1 cercare il fratello che era solito effettuare vacanze in Italia e all'estero?;
3) vero che, dal 1977, gli incarichi operativi e i guadagni delle sono stati procurati dal Parte_2 solo e dalla moglie che ha sempre coadiuvato il marito nell'attività, occupandosi Tes_1
principalmente della parte amministrativa delle stesse?;
pagina 2 di 22 4) vero che, nell'anno 2003, vi era un unico conto titoli intestato ai coniugi e Tes_1 CP_3
ed al figlio presso la Banca Antonveneta, Ag. 3 di Padova, per euro 696.372,20 e CP_1
contenente n. 3 sotto-conti titoli intestati a ciascuno di loro;
nel dettaglio: a per euro Tes_1
2.440.605,00, a per euro 4.604.214,00 ed a per euro 1.275.470,11 (cfr. docc. CP_3 CP_1
nn. 09 attorei?;
5) vero che, nel novembre 2004, i titoli della famiglia venivano spostati presso la CP_1 CP_4
Filiale di Pionca-Vigonza, ora;
[...] CP_5
6) vero che, nell'anno 2005, i coniugi e ed il figlio vendevano le Tes_1 CP_3 CP_1
proprie azioni Antonveneta ed incassavano euro 10.345.000,00 i primi ed euro 1.697.287,00 il secondo?;
7) vero che, nell'anno 2010, giusta docc. nn. 09.C e 09.D attorei, una parte dei titoli, per euro
2.360.000,00, veniva spostata presso Banca Fideuram e la IG. perdeva quasi tutto poiché CP_3
riusciva a recuperare solo la cifra di euro 860.000,00?;
8) vero che, nell'anno 2013, poi, il saldo del deposito titoli di e era pari ad CP_3 CP_1 euro 2.692.017,44; e nell'anno 2014 quello di era pari ad euro 7.189.934,23 (cfr. docc. nn. CP_3
09.E e 09.F attorei)?;
9) vero che, nel febbraio 2015, il dossier cointestato è stato chiuso (doc. n. 09.G e 09.H CP_6
attorei) ed i titoli divisi a metà, senza alcun rispetto delle effettive quote di titolarità?;
10) vero che nel doc. n. 09.I attoreo sono riportati, in ordine di data, e nel doc. n. 09.L attoreo, in ordine di operatività, il trasferimento dei titoli da Antonveneta a (filiale di Pionca)?; CP_7
11) vero che, nel doc. n. 07.D attoreo, seconda pagina, vi è il trasferimento di 2.360.000,00 € di titoli intestati a e ?; CP_1 CP_3
12) vero che, nel doc. n. 10 attoreo sono state riportate, tutte a sinistra, due colonne scritte in rosso, la prima colonna riporta le lettere da a) ad l) e si riferisce, per l'appunto, al doc. n. 10 attoreo;
la seconda colonna riporta i numeri da 1 a 13 e si riferisce al doc. n. 11 attoreo?;
13) vero che, a novembre dell'anno 2004, i titoli depositati presso la banca Antonveneta ag. 3 Padova risultano essere stati trasferiti alla filiale di Pionca Vigonza, tanto che vengono Controparte_8 effettuati da anche degli investimenti azionari su all'esito dei quali CP_1 Controparte_9
perde quasi euro 1.000.000,00?; pagina 3 di 22 14) vero che, nel doc. n. 11 attoreo, dalla riga n. 16 alla riga n. 22 del file, si vede la vendita di n.
144.500 azioni Antonveneta intestate a per un totale di euro 3.236.850,00?; Tes_1
15) vero che, sempre nel medesimo cfr. doc. n. 11 attoreo, dalla riga n. 23 alla riga n. 32 si evince la vendita di n. 75.435 azioni Antonveneta intestate a per un totale di euro 1.697.287?; CP_1
16) vero che, nelle righe nn. 33 e 34 (cfr. doc. n. 11 attoreo) risultano investiti euro 5.333.000,00 a nome di e , ma la cifra, era tutta di ?; CP_1 Tes_1 Tes_1
17) vero che, dalla riga n. 35 alla n. 47 (cfr. doc. n. 11 attoreo) si vede la vendita di n. 272.600 azioni
Antonveneta intestate a per un totale di euro 7.108.284,00; dalla riga n. 35 alla n. 47 (cfr. CP_3
doc. n. 11 attoreo) emerge che euro 10.345.134,00 dei IG.ri e confluiscono in Tes_1 CP_3
investimenti intestati o al solo o cointestati a e ?; CP_1 CP_1 Tes_1
18) vero che, dalla riga n. 82, a gennaio 2006, alla riga n. 95 (cfr. doc. n. 11 attoreo) risulta che
trasferisce i titoli e, a settembre 2008, dalla riga n. 96 alla riga n. 101 (cfr. doc. n. 11 CP_1
attoreo), solo alcuni dei titoli rientrano, ma tutto risulta intestato solo a e ?; CP_1 CP_3
19) vero che nella riga n. 102 (cfr. doc. n. 11 attoreo), trasferisce su Fideuram euro CP_1
2.320.000,00 il 14/12/2010; dalla riga n. 121 alla riga n. 123 (cfr. doc. n. 11 attoreo) si vede che rientrano euro 860.000,00: la differenza, pari ad euro 1.460.000,00, rimane nel conto titoli intestato a
e , come si legge anche nel doc. n. 12 attoreo?; CP_1 CP_3
20) vero che, alla riga n. 112 (cfr. doc. n. 11 attoreo) si vede come sia stato trasferito un titolo di euro
900.000,00; alla riga n. 124, il 26/4/2011 (cfr. doc. n. 11 attoreo), si vede che è stato venduto un titolo di euro 600.000,00 percomprare n. tre appartamenti, in Corso del Popolo, a Padova il 27/4/2011 tutti intestati a (cfr. doc. n. 08.A e 08.B attorei)?; CP_1
21) vero che, nel doc. n. 13.A attoreo vi è l'elenco dei titoli intestati a alla data del CP_3
2/01/2014; nel doc. n. 13.B vi è l'elenco dei titoli intestati a alla data dell'11/12/2014 e nel CP_3 doc. n. 13.C l'elenco dei titoli intestati a e al 02/01/2014?; CP_1 CP_3
22) vero che, a novembre 2014, sorsero numerosi litigi fra e la madre , CP_1 CP_3
poiché il primo sosteneva apoditticamente che i titoli in questione fossero tutti suoi, mentre la madre rivendicava i propri diritti?;
pagina 4 di 22 23) vero che, a novembre 2014, all'esito del litigio di cui al capitolo che precede, con una sorta di tregua temporanea, madre e figlio concordavano di dividere, solo per il momento ed a metà, i titoli elencati nel doc. n. 13.B attoreo, per cui a restava solo l'investimento in Monte Paschi?; CP_3
24) vero che, come risulta dai docc. nn. 14 e 15, provenienti da Fideuram, il denaro ricavato dalla vendita delle azioni di e per euro 10.345.134,00 era stato investito a nome di Tes_1 CP_3
e su un conto titoli intestato a , e ?; CP_1 Tes_1 CP_1 Tes_1 CP_3
25) vero che, successivamente all'investimento di cui al capitolo che precede, quest'ultimo è stato spostato in un conto titoli intestato a e per poi, in parte, confluire in un conto CP_1 CP_3
titoli intestato esclusivamente a ?; CP_1
26) vero che la società giusta doc. n. 16 attoreo, è stata Parte_3 costituita l'11/12/1985 e gli unici soci erano: , con il 33% del capitale sociale, e CP_3 CP_1
, con il 67% del capitale sociale?;
[...]
34) vero che i coniugi , sin dal 1985, dispongono di ingenti capacità economiche- CP_10 finanziarie rinvenienti anche dall'eredità del padre del geom. marito di Persona_1 Parte_1
, che giustificano ampiamente gli acquisti immobiliari di cui al doc. n. 06 avversario?;
[...]
35) vero che la società dei fratelli ( e ), che gestiva un'azienda agricola, è stata CP_1 Tes_1 Per_2
sciolta nel 1976 perché i due fratelli (padre e zio degli odierni contendenti) avevano CP_1
irrimediabilmente litigato e cessato ogni collaborazione?;
36) vero che l'idea dell'acquisto delle azioni di Banca Antonveneta nel 2005, la cui vendita determinò certamente la moltiplicazione del patrimonio della famiglia , fu del ragionier , che CP_1 Per_3 all'epoca lavorava presso l'agenzia 3 della filiale di Padova di Banca Antonveneta, e che era uno degli storici consulenti dei IG.ri e ?; Tes_1 CP_3
37) vero che, la vendita del 2005 di cui al capitolo che precede, rese ai coniugi € CP_11
10.345.000,00 che, solo in base alla tabella delle rivalutazioni risalente a maggio 2018, alla morte della IG. avrebbero dovuto rendere una cifra complessiva di circa € 15.150.000,00 ?; CP_3
38) vero che i genitori degli odierni contendenti già dal 1967 – quindi quando i propri figli avevano rispettivamente circa 10 e 9 anni – risultavano proprietari di un condominio costituito da quattro appartamenti e tre unità commerciali, godendo quindi già da allora di rendite immobiliari?;
pagina 5 di 22 39) vero che i proventi di natura fondiaria di cui al capitolo che precede, hanno consentito ai genitori delle odierne parti di acquisire altri immobili, generando ulteriori rendite aggiuntive, nonché di procedere ad investimenti di natura finanziaria, titoli di stato, obbligazioni ed azioni?;
40) vero che dal 7 febbraio 1996 al 27 giugno 2012, il convenuto IG. ha concluso ben CP_1
trentanove (S&O) atti di compravendita immobiliare, oltre ad un ulteriore acquisto per la quota di 1/3 in comproprietà con i genitori, dell'immobile adibito ad abitazione anche di questi, posto in Vigonza in
Via Giuseppe Garibaldi, acquisendo quindi un rilevante patrimonio immobiliare i cui soli valori di acquisto delle citate compravendite assomma ad almeno € 4.453.824,01, giusta docc. nn. 08.A e 08.B attorei?;
41) vero che, dall'estratto conto previdenziale di (cfr. doc. n. 07 avversario), emerge CP_1 che quest'ultimo, nell'esercizio della propria attività commerciale, ha potuto conseguire redditi senz'altro dignitosi, ma sicuramente non tali da consentire di acquisire gli immobili di cui risulta oggi intestatario, tanto più in maniera così massiccia e di cui ai docc. nn. 08.A e 08.B?;
42) vero che, dall'estratto conto previdenziale di (cfr. doc. n. 07 avversario), emerge CP_1 che: negli anni antecedenti il 1996, il reddito conseguito dal convenuto supera € 10.000,00 (diecimila) solamente nell'anno 1995: € 10.260,96; nell'anno 1997 il reddito del convenuto è pari ad € 18.958,09; negli anni dal 1998 al 2006 il reddito di controparte ha un andamento variabile con un minimo di €
12.590,00 ed un massimo di € 62.381,00 (proprio nel 2006); dall'anno 2007 in avanti, fino all'anno
2021, il reddito del Sig. risulta pari a circa € 14/16.000,00?. CP_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli , con riserva di indicarne altri a prova contraria: il geom. di San Michele al Tagliamento (VE), il rag. della di Persona_1 CP_12 CP_5
Campodarsego (PD), il dott. di Padova;
dott. (commercialista presente CP_13 Controparte_14 all'accertamento fiscale del 2009) di Albignasego;
il dott. , direttoredella filiale di Tes_2
Cont Piazzola sul Brenta della di ed il dott. della Banca Fideuram;
CP_5 Testimone_3
- emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. agli istituti di credito Banca Padovana Credito
Cooperativo s.c. e Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c., MPS nonché Banca Fideuram ora gruppo Intesa San Paolo di tutti gli estratti conto dei conti correnti e/o deposito titoli e/o posizioni di cui i IG.ri , e fossero intestatati e/o tra loro o con terzi soggetti;
Tes_1 CP_3 CP_1
- acquisizione d'ufficio dell'intero fascicolo relativo alla procedura di ADS a favore della ora defunta IG.ra , R.G. n. 1853/2014, Tribunale di Padova, G.T. dott.ssa Carla Gatta. CP_3 pagina 6 di 22 Dall'acquisizione di tale documentazione si evincerà facilmente come i rendiconti depositati nella procedura dal convenuto si basavano su estratti conti parziali, redatti ed estratti da CP_1 quest'ultimo a “proprio uso e consumo” al fine di occultare sapientemente le somme che aveva sottratto. I fratelli, difatti, andavano d'accordo per le decisioni relative alla salute della madre, ma mai l'odierna attrice avrebbe potuto immaginare che il fratello, invece di operare nell'interesse dei genitori, aveva e stava macchinando a suo esclusivo vantaggio e a tutto danno dell'esponente, come purtroppo emerso solo successivamente;
- ordinarsi al convenuto di rendere il conto ex art. 723 c.c. e 263 e ss. c.p.c., relativamente all gestione da lui effettuata sui beni mobili e immobili oggetto di causa, come indicato in citazione ed in memoria
n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 21.10.2022;
- CTU volta ad accertare, ricostruito come in atti l'asse ereditario e tenuto conto delle reintegre e della collazione a cui è obbligato il convenuto , la natura ed il valore dei beni mobili ed CP_1 immobili che compongono l'asse ereditario in esame, la comoda o non comoda divisibilità dei medesimi, nonché ad approntare uno o più progetti divisionali conformi alle conclusioni attoree;
- ci si oppone alle avverse istanze istruttorie, per i motivi e le ragioni di cui alla memoria n. 3, ex art.
183, comma VI, c.p.c. del 12.12.2022 e, nel denegato caso di ammissione delle prove orali avversarie, si chiede l'abilitazione alla prova contraria orale con gli stessi testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 del 21.11.22 nonché con i testi i IG.ri Testimone_4 Tes_5
e da sentire a prova contraria, diretta ed indiretta, come indicato in memoria
[...] Testimone_3
n. 3, ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 12.12.2022. Si insiste affinché la CTU accerti, ricostruito come in atti l'asse ereditario e tenuto conto delle reintegre e della collazione a cui è obbligato il convenuto
, la natura ed il valore dei beni mobili ed immobili che compongono l'asse ereditario in CP_1
esame, la comoda o non comoda divisibilità dei medesimi, nonché ad approntare uno o più progetti divisionali conformi alle conclusioni attoree. Si ribadisca l'opposizione all'ordine di esibizione ex adverso richiesto e ottenuto e si chiede che, del pari, sia ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Con di allora , degli assegni circolari emessi e di cui: all'atto del 3/7/2012, CP_5 CP_7
Notaio ; all'atto del 01/02/2012 Notaio all'atto del 22/2/2011 Notaio Persona_4 Per_5
, all'atto del 03/5/2011 Notaio conclusi da ”. Persona_6 Per_6 CP_1
Per parte convenuta:
“ Nel merito, in via principale pagina 7 di 22 per le ragioni di cui in narrativa ed in ragione delle eccezioni di prescrizione ed usucapione formulate, rigettarsi le domande svolte da nei confronti del convenuto in quanto, Parte_1 CP_1
del tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
nel merito, in via riconvenzionale
previa esatta ricostruzione dell'asse ereditario e previa collazione delle donazioni ricevute dalla IGnora dai genitori, così come accertate in corso di causa, disporsi lo scioglimento Parte_1
della comunione ereditaria, assegnando a ciascun coerede, ove possibile in natura, la propria quota di beni ereditari, eventualmente determinando i conguagli ove necessario.
Si chiede che vengano autorizzate le necessarie trascrizioni presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
In ogni caso
con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 23.11.2022, e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 13.12.2022, opponendosi, per le ragioni tutte dedotte in atti e nelle note di udienza depositate all'ammissione delle istanze avversarie, in quanto palesemente inammissibili ed esplorative”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il fratello , Parte_1 CP_1
allegando che: i genitori delle parti, e , erano coniugati in regime di comunione Tes_1 CP_3
legale dei beni;
decedeva in data 21.10.2015 senza lasciare disposizioni testamentarie e si Tes_1
apriva, quindi, la successione ab intestato cui venivano chiamati la moglie per la quota di CP_3
1/3 e i due figli e , per la quota di 1/3 ciascuno, che accettavano l'eredità; l'asse Pt_1 CP_1
ereditario del defunto , come da dichiarazione di successione allegata, era costituito, Tes_1
quanto agli immobili, dalla quota di 1/3 insieme alla moglie ed al figlio , del cespite sito in CP_1
Vigonza, via Giuseppe Garibaldi, foglio 21, part. 27, sub. nn. 7, 8, 9, nonché dalla quota di ½ insieme alla moglie dei cespiti siti a Padova, foglio 50, part. 87, sub. 8; part. 258, sub. 2 (via Liberi Pietro); foglio 54, part. 255, sub. 1, 2, (via Andreoli Giuseppe) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (via Luciano Manara); pagina 8 di 22 part. 258, sub. 6 e 13 (via Mamiani Terenzio); foglio 72, part. 293, sub. nn. 4 e 18, (via Antonio Tonzig oggi via Anfossi Augusto) e, infine, dalla proprietà esclusiva del cespite sito in Chioggia, Isola Verde, foglio 58, part. 576, sub. 5; part. 671, sub. 51; quanto ai mobili, costituiti da conti correnti e titoli di cui il de cuius era cointestatario per la quota di ½ con la moglie, vi era un conto titoli presso la Banca
Padovana Credito Cooperativo s.c., N. T020010466 (BCA con valore al 21.10.15 di euro 20.227,00), per la quota di ½ pari ad euro 10.113,00, BTP ITALIA con valore al 21.10.15 di euro 31.417,28 per la quota di ½ pari ad euro 15.708,00, BTP con valore al 21.10.15 di euro 23.027,70, per la quota di ½ pari ad euro 11.513,85, Enel con valore al 21.10.15 di euro 8.196,80, per la quota di ½ pari ad euro
4.084,90, nonché conti correnti presso la Banca Padovana Credito Cooperativo s.c., n. 070200000, con saldo di euro 35.112,74, per la quota di ½ pari ad euro 17.556,00 e n. 0701000 con saldo di euro
4.451,96, per la quota di ½ pari ad euro 2.225,00.
Successivamente, e prima che si procedesse alla divisione dell'eredità paterna, decedeva in data
26.5.2018, senza lasciare disposizioni testamentarie, con ultima residenza in Padova e si CP_3 apriva, dunque, la successione ab intestato di quest'ultima, cui venivano chiamati i due figli
[...]
e per la quota di ½ ciascuno, che accettavano l'eredità; l'asse ereditario della defunta Pt_1 CP_1
, come si evince dalla dichiarazione di successione prodotta, era costituito dagli immobili già CP_3
in comproprietà con i figli, ed in particolare dalla quota di 4/9 del cespite sito in Vigonza, via Giuseppe
Garibaldi, foglio 21, part. 27, sub. nn. 7, 8, 9, dalla quota quota di 4/6 dei cespiti siti in Padova, via
Luciano Manara, foglio 50, part. 87, sub. 8; part. 258, sub. 2 (via Liberi Pietro); foglio 54, part. 255, sub. 1, 2, (via Andreoli Giuseppe) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (via Luciano Manara); part. 258, sub. 6 e
13 (via Mamiani Terenzio); foglio 72, part. 293, sub. nn. 4 e 18 (via Antonio Tonzig oggi via Anfossi
Augusto), nonché dalla quota di 4/6 del cespite di Chioggia, Isola Verde, foglio 58, part. 576, sub. 5; part. 671, sub. 51, piena proprietà; quanto ai mobili, costituiti da conti correnti e titoli presso la Banca di Credito Cooperativo di RM s.c. di cui la de cuius era unica intestataria o cointestataria per la quota di
4/6 con i figli, vi erano i titoli n. 20734669 (BTP con valore al 25.5.18 di euro 179.269,10 per la quota di 1/1; BTP con valore al 25.5.18 di euro 1.473.355,35 per la quota di 1/1; con valore al CP_15
25.5.18 di euro 1.003.714,19, per la quota di 1/1; con valore al 25.5.18 di euro 927.319,46, CP_15
per la quota di 1/1; con valore al 25.5.18 di euro 179.982,53 per la quota di 1/1; CP_16 [...]
con valore al 25.5.18 di euro 290.521,89 per la quota di 1/1; N. 20760012, ENEL ORD CP_16
con valore al 26.5.18 di euro 3.184,52, per la quota di 1/1; con valore al 26.5.18 di euro CP_17
20.261,84, per la quota di 4/6 pari ad euro 13.507,89; BTP con valore al 26.5.18 di euro 21.721,61, per pagina 9 di 22 la quota di 4/6 pari ad euro 14.481,07; BTP con valore al 26.5.18 di euro 31.257,96) per la quota di 4/6, pari ad euro 20.828,64, nonché i conti correnti n. 207/660518 con saldo di euro 106.868,07, per la quota di 1/1, n. 207/014514 con saldo di euro 56.172,26 per la quota di 1/1, n. 207/013137 con saldo di euro 1.109,02 per la quota ½ pari ad euro 554,51 e n. 207/800116 con saldo di euro 1.194,15, per la quota di 1/3 pari ad euro 398,05.
Così ricostruita la consistenza delle comunioni ereditarie in essere tra i fratelli e , Parte_1 CP_1
l'attrice allegava che la gestione del compendio immobiliare e mobiliare era sempre stata svolta, sia prima che dopo le aperture delle due suddette successioni ereditarie, dal convenuto, anche in considerazione del fatto che, in data 23.7.2015, era stato nominato quale ADS della madre;
CP_3
peraltro, su tale gestione non ha mai fornito alcun rendiconto a , CP_1 Parte_1 nonostante le numerose richieste avanzate in tal senso da quest'ultima; secondo l'attrice, il fratello aveva distratto ingenti somme di denaro di proprietà dei genitori (ad esempio per investimenti scaduti e interessi maturati) mentre questi erano ancora in vita, acquistando grazie a tali importi numerosi immobili e aveva effettuato prelievi e operazioni sospette nella gestione del patrimonio mobiliare, elencati in atto di citazione;
inoltre, la quota di nella società di famiglia CP_1 [...]
, pari al 67% del capitale sociale, gli era stata donata dai genitori con tutto il Parte_3
relativo pacchetto di crediti.
L'attrice, sostenendo che gli immobili, le somme, i crediti e l'azienda di proprietà dei genitori ricevuti da , direttamente o indirettamente, ammontassero a circa € 9.000.000,00, chiedeva lo CP_1 scioglimento della comunione ereditaria e, “ricostruito l'asse ereditario ex art. 533 c.c. con restituzione allo stesso dei beni illegittimamente fuoriusciti per effetto di donazioni nulla e/o prelievi indebiti, e ordinata la collazione ex art. 733 c.c. a carico del legittimario delle CP_1 donazioni valide da quest'ultimo conseguite dai propri genitori”, disporsi un progetto divisionale per l'assegnazione a ciascun condividente della proprietà esclusiva della quota ad esso spettante;
chiedeva, altresì, che venisse ordinato al convenuto, ex artt. 723 c.c. e 263 e ss. c.p.c., il conto della gestione da lui effettuata sui mobili e immobili oggetto di causa, con condanna al pagamento in favore dell'attrice, per la quota di sua spettanza, dei saldi attivi della gestione nonché del risarcimento pro quota dell'eventuale danno per mala gestio, con ristoro dei frutti percetti o percepibili dai cespiti in comunione;
in via subordinata, per il caso di non comoda divisibilità dei cespiti chiedeva, tenendo conto della collazione e della petizione di eredità esercitate, l'attribuzione ex 720 c.c. con pagina 10 di 22 determinazione dei conguagli ovvero la vendita all'incanto con ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote.
Si costituiva , contestando le allegazioni avversarie circa i comportamenti illegittimi o CP_1
illeciti del convenuto e le donazioni che questi avrebbe ricevuto dai genitori;
contestava, inoltre, che vi fosse una comunione ereditaria su tutti gli immobili e i mobili caduti in successione, dal momento che i fratelli si erano già divisi, in pari quota, somme e titoli per oltre € 12.000.000,00 complessivi, avendo ricevuto, in divisione della provvista derivante dalle successioni oggetto di causa, le Parte_1 somme di € 1.220.185,74 dalla liquidazione polizza vita AXA quale beneficiaria, poi intestata a proprio nome, € 1.000.000,00 mediante intestazione BTP FUTURA CUM in data 27.4.2021, € 3.500.000,00 mezzo bonifico dal conto cointestato su Banca Aletti Banco BPM il 13.7.2021, € 270.000,00 a mezzo bonifico dal conto cointestato su BCC Credito Cooperativo il 13.7.2021, € 6.506,50 quale controvalore titolo ENEL trasferito in deposito titoli dell'attrice il 5.8.2021 ed € 53.045,71 per divisione ricavato vendita ETF Gold in data 11.3.2022; i fratelli, inoltre, avevano anche venduto l'immobile sito in
Chioggia-Isola Verde al prezzo complessivo di € 85.000,00 ricevendo direttamente dall'acquirente metà del prezzo ciascuno.
Il convenuto deduceva, pertanto, che all'esito delle divisioni già compiute i fratelli avevano in comunione soltanto gli immobili, come pure la gestione delle locazioni ad essi relative e, con riferimento al periodo in cui era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno, rilevava CP_3
che la gestione era avvenuta sotto il controllo del Tribunale e che la rendicontazione era stata redatta esclusivamente dall'attrice, che redigeva i rendiconti annuali e li depositava a mezzo della stessa difesa del presente giudizio, senza che fossero mai state rilevate criticità; allegava che, con la provvista derivante dall'attività commerciale della società di cui era socio di maggioranza, CP_1 amministratore ed imprenditore, l'attrice aveva ricevuto, a titolo di donazione indiretta, numerosi immobili che le avevano consentito, con i proventi delle locazioni, di vivere agiatamente.
Il convenuto rilevava inoltre l'omissione, da parte dell'attrice, dell'allegazione di specifici fatti di distrazione, dei relativi importi, delle date in cui si sarebbero verificati e della diversa imputazione che le somme avrebbero dovuto avere, facendo presente che alcuni dei documenti allegati alla citazione fossero privi di valore probatorio ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei diritti reclamati da controparte con riguardo agli allegati prelievi dal patrimonio mobiliare;
ricostruita la storia dell'impresa familiare, ed evidenziando che le partecipazioni nelle compagini sociali con i genitori e i pagina 11 di 22 conferimenti erano pienamente legittimi, rilevava in ogni caso che le quote di s.r.l. sono da considerarsi beni mobili registrati, in quanto tali usucapibili nel termine di tre anni ex art. 1162 c.c.
Con riferimento, poi, alla domanda di rendiconto, il convenuto rilevava che dopo la morte della madre i fratelli avevano aperto dei conti cointestati, su cui confluivano tutti i proventi della CP_3 CP_1
gestione immobiliare e delle somme e titoli caduti in successione, poi liquidati e divisi tra i fratelli, di talché l'attrice aveva sempre avuto cognizione diretta della gestione dei beni ancora in comunione, come si evince dai contratti di locazione prodotti dalla stessa attrice.
Il convenuto chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto delle domande svolte da , Parte_1
anche in ragione delle eccezioni di prescrizione e usucapione formulate in comparsa;
in via riconvenzionale chiedeva, previa ricostruzione dell'asse ereditario e previa collazione delle donazioni ricevute da dai genitori, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando Parte_1
a ciascun coerede, ove possibile in natura, la propria quota di beni ereditari, con eventuale determinazioni dei conguagli.
Disposto un rinvio della prima udienza del 28.4.2022 affinché parte attrice integrasse la documentazione necessaria per la procedibilità della domanda di divisione, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 25.9.2023, venivano ammessi gli ordini di esibizione relativi agli assegni emessi dai conti correnti di richiesti da parte convenuta, rigettando le ulteriori istanze CP_3
istruttorie delle parti.
In data 10.11.2023, parte attrice depositava istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 177 c.p.c.; instaurato il contraddittorio su tale istanza, parte convenuta depositava memoria di replica autorizzata e, con ordinanza del 6.6.2024, il Giudice rigettava la richiesta di parte attrice confermando le proprie determinazioni in via istruttoria, fissando nuova udienza per valutare la sussistenza di un accordo delle parti per l'unificazione delle due distinte masse ereditarie (paterna e materna) ai fini della divisione.
All'udienza del 2.7.2024 , personalmente presente, dichiarava il proprio consenso Parte_1 all'unificazione delle masse, mentre la difesa di si riservava di produrre atto sottoscritto CP_1
dalla parte per la prestazione di analogo consenso, poi depositato in data 4.7.2024; il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, quantomeno sulle domande delle parti accessorie rispetto a quella di divisione e ritenuto che la definizione di tali domande fosse preliminare rispetto alla fase di redazione pagina 12 di 22 dei progetti divisionali, con particolare riferimento alle donazioni oggetto di domande di collazione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 2.10.2024.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il
Giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
********
1.
L'attrice ha chiesto che, prima dello scioglimento della comunione ereditaria, costituitasi a seguito dell'apertura delle successioni del padre (deceduto ab intestato il 21.10.2015) e della Tes_1
madre (deceduta ab intestato il 26.5.2018), l'asse ereditario debba essere ricostruito “ex art. CP_3
533 c.c. con restituzione allo stesso dei beni illegittimamente fuoriusciti per effetto di donazioni nulle
e/o prelievi indebiti, e ordinata la collazione ex art. 737 c.c. a carico del legittimario CP_1 delle donazioni valide da quest'ultimo conseguite dai propri genitori”.
A fondamento della domanda, ha allegato che il convenuto aveva distratto ingenti CP_1
somme di denaro di proprietà dei genitori (ad esempio per investimenti scaduti ed interessi maturati) mentre questi erano ancora in vita e, grazie a tali importi, aveva successivamente acquistato numerosi immobili, elencati nell'atto di citazione per un valore complessivo di € 4.453.824,01; il convenuto, inoltre, aveva effettuato prelievi ed altre operazioni sospette nella gestione del patrimonio mobiliare e ricevuto dai genitori la quota del 67% del capitale sociale, con il relativo pacchetto di crediti, della società a titolo di donazione, ricevendo dunque Parte_3 complessivamente, tra immobili, somme, crediti e azienda, più di € 9.000.000,00.
L'attrice ha chiesto che tali somme siano ricondotte all'asse ereditario, vuoi perché oggetto di atti illeciti, consistenti nella indebita distrazione di somme di proprietà dei genitori, vuoi perché riconducibili a donazioni nulle, ovvero ancora a donazioni valide, in quanto tali soggette all'obbligo di collazione.
Orbene, a prescindere dalla qualificazione degli atti di distrazione da parte del convenuto, ovvero di trasferimento da parte dei genitori in favore di , deve richiamarsi il principio pacifico in CP_1 giurisprudenza secondo il quale sulle parti incombe, prima ancora che l'onere di provare, quello di allegare i fatti posti a fondamento delle varie pretese.
Parte attrice, nella descrizione delle operazioni bancarie che avrebbero determinato l'arricchimento del convenuto, ha fatto riferimento - entro la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. - alla documentazione di cui si riporta, di seguito, il contenuto.
pagina 13 di 22 Ai documenti 9 A – 9 H è stata prodotta documentazione bancaria relativa a conti correnti e depositi titoli intestati a , e , da cui non si evincono determinati Tes_1 CP_3 CP_1
trasferimenti di denaro o titoli dai conti intestati o cointestati ai genitori a favore di;
tra i CP_1
documenti 10, 12, 13 A, 13 B e 13 C, se ne trovano alcuni di contenuto identico ai documenti sub. 9, con l'aggiunta di appunti a margine dell'attrice stessa (cfr. ad esempio doc. 9 A e 10, 9 D e 12, 13 A e
9 F;
14 e 15); i documenti 11 A e 11 B sono privi di intestazione, data e sottoscrizione, evidentemente di formazione unilaterale della parte;
i documenti 9 I e 9 L sono stati prodotti due volte e riproducono, una prima volta (produzione del 27.4.2022) dei file Excel modificabili e una seconda volta (produzione del 13.9.2022) dei file PDF sempre privi di intestazione, data e sottoscrizione, che non sembrano nemmeno riprodurre il medesimo contenuto dei precedenti con la medesima denominazione;
i documenti 23, 24 e 25, non rappresentano estratti conto vidimati – come da denominazione di parte attrice -, trattandosi sempre di PDF privi di intestazione e data.
Ciò posto, va evidenziato che parte attrice, nella propria ricostruzione sullo svolgimento dei fatti, non ha fornito alcuna indicazione, nemmeno in via presuntiva, circa la sussistenza di specifici, determinati atti di trasferimento di somme da parte dei genitori ovvero di distrazione e appropriazione da parte del convenuto, avendo fatto generico riferimento alla vendita di azioni da parte dei coniugi e CP_18 del figlio e a trasferimenti di somme e titoli a vantaggio di quest'ultimo, senza tuttavia che sia CP_1
possibile identificare le movimentazioni cui fa riferimento, né individuare quali, tra queste, possano costituire prelievi illeciti o dazioni per spirto di liberalità.
Parte attrice, inoltre, nell'argomentare i fatti a fondamento delle proprie pretese, ha fatto contestualmente riferimento alla documentazione bancaria prodotta – da cui non sempre si evince quanto dedotto in atti – e ai documenti privi di efficacia probatoria, come quelli sopra elencati.
Anche a non voler considerare tali ultimi documenti, e limitandosi a quelli di provenienza bancaria, non è comunque possibile desumere né la specifica pertinenza di ciascun documento a distrazioni o trasferimenti di titoli e denaro, né l'esatto scopo della loro esibizione, dal momento che l'attrice ha contemporaneamente fatto riferimento a circostanze prive di idoneo supporto documentale e di specifica istanza di ordine di esibizione (tra cui la vendita, nel 2005, delle azioni Antonveneta da parte dei coniugi e del figlio “per € 10.345.000,00”) e a documenti bancari che non dimostrano CP_18
lo specifico fatto in relazione al quale sono richiamati (ad esempio, dai docc.
9.G e 9.H non si evince che “nel febbraio 2015 il dossier cointestato è stato chiuso”) o che costituiscono duplicati CP_6
di altri documenti (cfr. docc.
9.D e 12; docc. 13.A e 9.F).
pagina 14 di 22 Con specifico riferimento alla prova documentale, va richiamato l'indirizzo della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto
1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice
è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o –
comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio
1995, n. 1385)” (cfr. Cass. SS.UU. n. 2345/2008).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato che la produzione documentale, quand'anche attesti l'esistenza di determinati fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di specifica allegazione potendo, al più, i documenti, “nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7115 del
21.3.2013).
Sulla base di quanto sopra esposto, non sarebbe comunque possibile evincere, dall'esame della sola documentazione di provenienza bancaria prodotta dall'attrice (estratti conto e dossier titoli), la prova o un principio di prova di distrazioni o trasferimenti di denaro a beneficio del convenuto, perché questi ultimi non sono stati specificamente indicati da parte attrice nella loro consistenza e nemmeno nella loro collocazione temporale (né, comunque, si desumono dai documenti prodotti); la narrazione dell'attrice e i documenti appaiono tra loro non coerenti, nel senso che, esaminando i documenti, non è possibile trovare riscontro del percorso argomentativo di parte attrice.
La produzione documentale, anche eventualmente acquisita ex art. 210 c.p.c., non sarebbe dunque idonea a supplire al difetto originario di specifica allegazione, potendo i documenti, al più, fornire chiarimenti della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7115 del 21.3.2013); peraltro l'attrice, che in quanto coerede aveva, evidentemente, la disponibilità della documentazione bancaria (la stessa ha infatti allegato di esserne venuta in possesso dopo l'apertura della successione), ha chiesto l'esibizione agli istituti bancari di “tutti gli estratti conto dei conti correnti e/o deposito
pagina 15 di 22 titoli e/o posizioni di cui i IG.ri , e fossero intestatati e/o tra loro Tes_1 CP_3 CP_1
o con terzi soggetti” in maniera generica e senza indicare un periodo temporale di riferimento.
A tale carenza sul piano delle allegazioni, non potrebbe supplire la prova testimoniale richiesta, anche tenuto conto della genericità dei capitoli di prova orale.
Si richiama, infine, l'ordinanza istruttoria in data 22.9.2023, ove è stato rilevato che , Parte_1 nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., ha dedotto circostanze, prodotto documenti e formulato istanze istruttorie inammissibili, in quanto successive allo spirare delle barriere preclusive per l'attività assertiva e probatoria di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2; ed infatti, i documenti prodotti da parte attrice con la terza memoria sono volti a provare, tra l'altro, operazioni su conti correnti, liquidazioni di polizze ed emissioni di assegni che non sono mai stati dedotti in precedenza e comunque sono tutti di formazione anteriore allo spirare dei termini preclusivi sopra citati;
non fa eccezione nemmeno la pec ricevuta dall'istituto bancario di cui al doc. 31 A, che - oltre a non essere stata prodotta in formato idoneo al riscontro dei documenti effettivamente allegati al messaggio di posta elettronica - riporta la data del 13.12.2021 e non può, dunque, ritenersi documentazione sopravvenuta in corso di causa.
Di conseguenza, anche le richieste ex art. 210 c.p.c. aventi ad oggetto gli estratti dei “conti correnti e/o deposito titoli e/o posizioni di cui [il convenuto] era ed è intestatario da solo o con i genitori” e gli assegni circolari emessi in relazione ad alcune compravendite immobiliari del convenuto, costituiscono istanze istruttorie non già a prova contraria, bensì a prova diretta delle allegazioni dell'attrice relative a distrazioni o donazioni di denaro e titoli a favore del convenuto e, in quanto tali, sono state tardivamente proposte con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo all'allegazione delle donazioni connesse alle società di famiglia.
L'attrice ha allegato che la era stata costituita nel 1985 e che Parte_3 gli unici soci erano i genitori e , quest'ultimo con il 67% del capitale sociale, di talché CP_1
dovrebbe ricavarsi che tale quota fosse stata necessariamente oggetto di donazione da parte dei genitori;
inoltre, nel 2002 l'azienda era stata affittata alla società la cui quota dell'80% era CP_19 stata intestata al figlio dai genitori senza che loro versassero alcunché; in seguito l'azienda CP_1 veniva venduta alla stessa che l'ha poi ceduta a terzi nel 2008 al prezzo di € 390.000,00 CP_19
senza che la somma venisse ripartita con i genitori, i quali nulla ricevevano nemmeno a seguito della cancellazione della nel 2011. CP_19
pagina 16 di 22 Anche tali allegazioni appaiono generiche e del tutto sfornite di supporto documentale, dovendosi rinviare sul punto a quanto già motivato con riguardo all'istanza ex art. 210 c.p.c.; inoltre, la difesa del convenuto ha dimostrato (cfr. docc. 18, 19, 20) che ha sempre lavorato nel settore CP_1
ortofrutticolo, oggetto delle società di famiglia, di talché non sussistono nemmeno indici presuntivi sulla natura liberale delle sue partecipazioni sociali (l'estratto conto previdenziale di CP_1 prodotto dal convenuto al doc. 7, valorizzato dall'attrice potrebbe, al più, rappresentare un mero indizio che nel caso di specie appare del tutto isolato e privo di riscontri).
In definitiva, non è possibile trovare alcun riscontro delle allegazioni di parte attrice, relative a donazioni ricevute da ovvero ad atti di distrazione di somme appartenenti al patrimonio CP_1
dei genitori, in quanto le allegazioni stesse sono oltremodo generiche e, in ogni caso, fondate su una serie di documenti che non sono idonei a dimostrare i fatti posti a fondamento delle domande di restituzione alla massa ereditaria e di collazione.
Tali domande, pertanto, devono essere rigettate in quanto infondate.
2.
Quanto esposto al paragrafo precedente deve porsi a fondamento del rigetto della domanda di rendiconto di parte attrice.
Il procedimento di cui artt. 263 e ss c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui far discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (in tal senso Cass. n. 4765 del 28.2.07).
Nel caso di specie, quanto al periodo in cui i genitori delle parti erano ancora in vita, parte attrice non ha nemmeno dedotto la sussistenza della situazione o del negozio giuridico da cui discenderebbe l'obbligo di rendicontazione del convenuto, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di una procura o di un mandato gestorio eseguito da per conto dei genitori;
a tal fine, non è CP_1
sufficiente la mera cointestazione di alcuni rapporti bancari per desumere la sussistenza di un contratto di mandato tra e i genitori, o comunque lo svolgimento di attività nell'interesse o per CP_1
conto dei genitori, da cui potessero scaturire partite di dare e avere.
pagina 17 di 22 Con riferimento, invece, all'art. 723 c.c., l'obbligo di rendiconto e di corresponsione dei frutti ai coeredi presuppone che uno di questi abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari, ciò che non risulta nella fattispecie concreta.
Non è infatti contestato quanto allegato da parte convenuta, secondo cui i fratelli si sono già CP_1
divisi parte del patrimonio mobiliare relitto (cfr. doc. 5 A parte attrice) per complessivi € 12.000.000,00
e hanno gestito congiuntamente gli immobili produttivi di reddito in quanto concessi in locazione: tale ultima circostanza emerge chiaramente dai contratti di locazione degli immobili di cui è causa prodotti da parte attrice, stipulati da entrambi i fratelli (cfr. docc. 4 A - 4 N), nonché dai docc. 5 B e 5 C, da cui risultano gli accrediti dei canoni di locazione sui conti cointestati tra le odierne parti in causa.
Con riferimento, poi, alla nomina di quale amministratore di sostegno della madre CP_1 CP_3
l'obbligo di rendiconto che discende da tale rapporto è ben distinto rispetto a quello invocato da
[...]
parte attrice, in quanto soggetto alla vigilanza del Giudice Tutelare a protezione degli interessi del beneficiario;
in ogni caso, parte attrice non ha contestato di aver redatto materialmente i rendiconti nel procedimento di ADS n. R.G. 1853/2014 (i cui atti e documenti sono stati prodotti da parte convenuta)
e non ha nemmeno specificamente dedotto che , nello svolgimento dell'incarico, avesse CP_1
distratto beni di proprietà della madre.
Per le ragioni sopra esposte, anche la domanda di rendiconto di parte attrice deve essere rigettata.
3.
Parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, che l'attrice sia tenuta alla collazione delle donazioni ricevute, allegando in particolare che aveva ricevuto immobili per effetto di Parte_1
donazioni indirette dei genitori.
L'attrice ha contestato di aver ricevuto donazioni dai propri genitori, allegando di essersi avvalsa, per l'acquisto degli immobili, del patrimonio e del reddito anche del proprio coniuge.
Il convenuto ha prodotto, con la memoria istruttoria, gli atti di compravendita dei diritti reali acquistati dall'attrice in data 24.7.2012, 4.2.2013 e 11.12.2013, unitamente agli estratti dei conti correnti intestati a ovvero ai genitori (cfr. doc. 23 convenuto), al fine di provare che la provvista degli CP_3
acquisti provenisse dai conti di questi ultimi;
è stato inoltre ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. alla BCC di già Banca Padova Credito Cooperativo S.C., degli assegni circolari emessi di CP_5
cui agli atti di compravendita di indicati nel doc. 23 sopra richiamato. Parte_1
L'allegazione del convenuto, circa la natura di donazione indiretta degli atti sopra richiamati, può ritenersi processualmente acquisita sulla base della documentazione agli atti.
pagina 18 di 22 Risulta infatti dal doc. 23 di parte convenuta che, in data 24.7.2012, aveva ceduto la CP_20 proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato condominiale sito in Padova, via San Massimo n.
9, alla de cuius per il diritto di usufrutto vitalizio e all'attrice per la nuda CP_3 Parte_1 proprietà, al prezzo di € 133.000,00; nell'atto pubblico la parte venditrice dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente il prezzo, che era stato pagato, quanto ad € 20.000,00, mediante assegno circolare non trasferibile emesso dalla Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est,
Banca Padovana, filiale di Vigonza, nonché da due assegni circolari non trasferibili emessi, alla data della compravendita, dal medesimo istituto bancario, di cui uno per € 13.000,00 e l'altro per €
100.000,00 (questi ultimi, riscontrati anche dalle copie degli assegni prodotti ex art. 210 c.p.c., intestati a cfr. doc. 33 convenuto). CP_20
In data 4.2.2013, e il figlio acquistavano, la prima per l'usufrutto e il Parte_1 CP_21 secondo per la nuda proprietà, l'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale di Padova, via
Falloppio n. 71 dai venditori , e , al Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 prezzo di € 135.000,00; dall'estratto conto di presso Banca Padovana Credito Cooperativo, CP_3 risulta nella medesima data l'emissione di assegni circolari per € 135.000,00 e, dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla emerge che sono stati emessi tre assegni circolari di € 45.000,00, CP_4
intestati a ciascuno dei tre venditori , , Controparte_23 Controparte_22 Controparte_24
(cfr. doc. 34 convenuto).
Infine, in data 11.12.2013, cedeva la proprietà dell'immobile di cui al fabbricato Controparte_25 condominiale sito in Padova tra le vie Falloppio, Belzoni e Sant'Eufemia a per il diritto Parte_1 di usufrutto e a per la nuda proprietà, al prezzo di € 175.000,00; l'estratto conto di CP_21 CP_3 riporta, alla medesima data, l'emissione di assegni circolari per la somma di € 175.000,00 e la
[...] ha esibito le copie di due assegni, l'uno per € 75.000,00 e l'altro per € 100.000,00, CP_4
intestati alla venditrice . Persona_7
Appare evidente che nei tre casi sopra citati, il pagamento del prezzo delle compravendite sia stato corrisposto, nel primo caso, da entrambi i genitori delle parti e, negli altri due casi, dalla sola madre
. CP_3
Con particolare riguardo alla somma di € 20.000,00 relativa al contratto di compravendita del
24.7.2012, pur non essendo stato esibito il relativo assegno da parte dell'istituto di credito, si ritiene di poter ricavare in via presuntiva che anche il pagamento di tale somma fosse avvenuto ad opera dei genitori: i documenti dimostrano infatti l'avvenuto pagamento, dal conto cointestato di e Tes_1
pagina 19 di 22 , del prezzo di compravendita per la maggior somma di € 113.000,00; in secondo luogo, era CP_3
intento della donante conseguire anche un vantaggio per sé, avendo contestualmente CP_3 acquistato l'usufrutto sul medesimo immobile;
dall'estratto conto dei coniugi, inoltre, risulta effettivamente l'emissione di un assegno proprio per € 20.000,00 in data 3.7.2012, dunque circa venti giorni prima della compravendita, sia pure non coincidente con la data di emissione dell'assegno indicata nell'atto pubblico (nel senso che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, non si estende al contenuto intrinseco dell'atto e che è ammessa qualsiasi prova contraria in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto, cfr.
Cass. Civ. 23508/2023; secondo Cass. Civ. 22903/2017, deve escludersi che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell'avvenuto pagamento del prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipula sia dotata di fede privilegiata, in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamento, nonché delle modalità di sua esecuzione); infine, non va sottaciuto che l'attrice, per contrastare la ricostruzione di controparte, si è limitata ad allegare genericamente di aver percepito redditi da lavoro superiori a quelli del fratello e di essere stata aiutata dal marito negli acquisti immobiliari sopra indicati, ciò che appare del tutto incompatibile con la documentazione illustrata.
Lo specifico collegamento temporale tra la stipulazione dei contratti definitivi di compravendita e l'emissione degli assegni, intestati direttamente ai venditori, unitamente allo spirito di liberalità, desumibile dalla sicura consapevolezza di arricchire la figlia con proprio depauperamento e dal rapporto di genitorialità, dimostra la sussistenza di donazioni indirette.
A tal ultimo riguardo, deve osservarsi che a fronte di un atto che appaia gratuito, vieppiù quando vi sia un rapporto di parentela tra le parti, si può presumere in capo al disponente, dal punto di vista probatorio, l'esistenza dell'animus donandi, ossia la volontà di arricchire la parte in modo spontaneo, senza alcuna obbligazione pregressa;
del resto, anche sotto questo profilo, l'attrice non ha allegato, né fornito alcun elemento sulla sussistenza di un interesse patrimoniale (a fronte del quale si avrebbe allora un atto a titolo gratuito non donativo), ovvero sulla la volontà dei disponenti di adempiere ad una pregressa obbligazione, anche naturale (in tal caso si configurerebbe un atto a titolo oneroso).
Deve richiamarsi il precedente delle Sezioni Unite n. 982/1992 che, superato il preesistente orientamento maggioritario, ha affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il pagina 20 di 22 trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro;
pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto il diritto reale e non il denaro impiegato per il suo acquisto.
Il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass.
13619/2017), secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra – anche ai fini della collazione – donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (cfr. Cass. 11491/2014; Cass. 18541/2014).
Ai fini della collazione, con riferimento alla donazione indiretta, da parte dei genitori, della nuda proprietà alla figlia nel luglio 2012, il bene va considerato come in piena proprietà; in analogia Pt_1
con quanto avviene in caso di donazione di immobile con riserva di usufrutto, la collazione “va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso” (cfr. Cass. Civ. 25474/2010; Cass. Civ. 18211/2020).
Le altre due donazioni indirette avevano ad oggetto il diritto di usufrutto sui beni immobili acquistati e, per l'effetto, l'attrice dovrà porre in collazione il relativo valore.
Dal momento che le parti hanno espresso il consenso per l'unificazione delle masse, la collazione andrà riferita all'unica massa rappresentata dalla sommatoria del relictum dell'eredità paterna e di quella materna.
La causa va rimessa sul ruolo, per la formazione dei progetti divisionali tenendo conto delle determinazioni di cui alla presente sentenza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice volte alla ricostruzione dell'asse ereditario di e Tes_1
ai sensi degli artt. 533 c.c. e 737 c.c.; CP_3
2. rigetta la domanda di rendiconto formulata da parte attrice;
3. dichiara tenuta a collazionare il valore della piena proprietà dell'immobile Parte_1
facente parte del fabbricato condominiale sito in Padova, via San Massimo n. 9, oggetto di donazione indiretta da parte di e in data 24.7.2012; Tes_1 CP_3
4. dichiara tenuta a collazionare il valore dell'usufrutto dell'immobile facente parte Parte_1
del fabbricato condominiale sito in Padova, via Falloppio n. 71, oggetto di donazione indiretta da parte di in data 4.2.2013; CP_3
5. dichiara tenuta a collazionare il valore dell'usufrutto dell'immobile sito in Parte_1
Padova tra le vie Falloppio, Belzoni e Sant'Eufemia, oggetto di donazione indiretta da parte di in data 11.12.2013; CP_3
6. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, il 11 aprile 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7940/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Camporese Davide Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bordieri Domenico e dell'avvocato Zanella CP_1
Elisabetta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, contrariis reiectis:
- accertati i fatti descritti in atti, previa declaratoria ed accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione dei beni descritti in atti e meglio precisati nella disponenda
CTU, accertarsi la natura ed il valore dei beni mobili (compresi i conti correnti ed i titoli mobiliari) ed immobili che compongono la massa ereditaria e, ricostruito l'asse ereditario ex art. 533 c.c. con restituzione allo stesso dei beni illegittimamente fuoriusciti per effetto di donazioni nulle e/o prelievi indebiti, e ordinata la collazione ex art. 737 c.c. a carico del legittimario delle CP_1 donazioni valide da quest'ultimo conseguite dai propri genitori, ed accertata la comoda divisibilità del compendio immobiliare per cui è causa e degli altri beni mobili, disporsi, ex art. 789 c.p.c. e 194 disp.
pagina 1 di 22 att. c.p.c., un progetto divisionale per l'assegnazione a favore di ciascun avente diritto della proprietà esclusiva della quota ad esso spettante;
- ordinarsi al convenuto , ex art. 723 c.c. e 263 e ss. c.p.c., di presentare il conto della CP_1
gestione da lui effettuata sui beni mobili e immobili oggetto di causa, con conseguente condanna di
a pagare all'attrice , per la quota totale di sua spettanza, i saldi attivi CP_1 Parte_1 della gestione e a versare alla stessa, sempre pro quota, il risarcimento dell'eventuale danno per mala gestio che emergesse in corso di causa, con ristoro in ogni caso, a favore di tutti i condividenti, dei frutti percetti o percepibili medio tempore dai cespiti in comunione e con maggiorazione di interessi e rivalutazione se dovuti;
in via subordinata, sempre nel merito:
in caso di opinata indivisibilità dei cespiti (mobili ed immobili) in comunione ovvero restituiti all'asse ereditario, tenuto conto della collazione e della petizione d'eredità esercitate con il presente atto, disporsi l'attribuzione dei medesimi ex art. 720 c.c., determinando le somme da corrispondersi da parte dell'assegnatario all'altro coerede a titolo di conguaglio;
qualora sorgano contestazioni sul progetto di riparto o qualora nessuno dei coeredi accetti l'attribuzione in proprietà esclusiva degli immobili de quibus, provvedersi alla vendita all'incanto degli immobili in parola, previa stima degli stessi, con ripartizione del ricavato in misura pari alle quote di comproprietà di ciascuno degli eredi;
in via istruttoria, e senza inversione dell'onere probatorio, l'attrice chiede, come da memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 21.11.22, prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che , nel 1977, iniziava a lavorare, quale coadiutore, nell'impresa famigliare di CP_1
e veniva affiancato ai vari mediatori che operavano per l'azienda, tra cui il IG. Tes_1
?; Controparte_2
2) vero che , dal 1977, nonostante la possibilità di lavoro offerta dai genitori, preferiva CP_1
dedicarsi ai divertimenti e spesso la madre chiamava la figlia chiedendole di CP_3 Parte_1 cercare il fratello che era solito effettuare vacanze in Italia e all'estero?;
3) vero che, dal 1977, gli incarichi operativi e i guadagni delle sono stati procurati dal Parte_2 solo e dalla moglie che ha sempre coadiuvato il marito nell'attività, occupandosi Tes_1
principalmente della parte amministrativa delle stesse?;
pagina 2 di 22 4) vero che, nell'anno 2003, vi era un unico conto titoli intestato ai coniugi e Tes_1 CP_3
ed al figlio presso la Banca Antonveneta, Ag. 3 di Padova, per euro 696.372,20 e CP_1
contenente n. 3 sotto-conti titoli intestati a ciascuno di loro;
nel dettaglio: a per euro Tes_1
2.440.605,00, a per euro 4.604.214,00 ed a per euro 1.275.470,11 (cfr. docc. CP_3 CP_1
nn. 09 attorei?;
5) vero che, nel novembre 2004, i titoli della famiglia venivano spostati presso la CP_1 CP_4
Filiale di Pionca-Vigonza, ora;
[...] CP_5
6) vero che, nell'anno 2005, i coniugi e ed il figlio vendevano le Tes_1 CP_3 CP_1
proprie azioni Antonveneta ed incassavano euro 10.345.000,00 i primi ed euro 1.697.287,00 il secondo?;
7) vero che, nell'anno 2010, giusta docc. nn. 09.C e 09.D attorei, una parte dei titoli, per euro
2.360.000,00, veniva spostata presso Banca Fideuram e la IG. perdeva quasi tutto poiché CP_3
riusciva a recuperare solo la cifra di euro 860.000,00?;
8) vero che, nell'anno 2013, poi, il saldo del deposito titoli di e era pari ad CP_3 CP_1 euro 2.692.017,44; e nell'anno 2014 quello di era pari ad euro 7.189.934,23 (cfr. docc. nn. CP_3
09.E e 09.F attorei)?;
9) vero che, nel febbraio 2015, il dossier cointestato è stato chiuso (doc. n. 09.G e 09.H CP_6
attorei) ed i titoli divisi a metà, senza alcun rispetto delle effettive quote di titolarità?;
10) vero che nel doc. n. 09.I attoreo sono riportati, in ordine di data, e nel doc. n. 09.L attoreo, in ordine di operatività, il trasferimento dei titoli da Antonveneta a (filiale di Pionca)?; CP_7
11) vero che, nel doc. n. 07.D attoreo, seconda pagina, vi è il trasferimento di 2.360.000,00 € di titoli intestati a e ?; CP_1 CP_3
12) vero che, nel doc. n. 10 attoreo sono state riportate, tutte a sinistra, due colonne scritte in rosso, la prima colonna riporta le lettere da a) ad l) e si riferisce, per l'appunto, al doc. n. 10 attoreo;
la seconda colonna riporta i numeri da 1 a 13 e si riferisce al doc. n. 11 attoreo?;
13) vero che, a novembre dell'anno 2004, i titoli depositati presso la banca Antonveneta ag. 3 Padova risultano essere stati trasferiti alla filiale di Pionca Vigonza, tanto che vengono Controparte_8 effettuati da anche degli investimenti azionari su all'esito dei quali CP_1 Controparte_9
perde quasi euro 1.000.000,00?; pagina 3 di 22 14) vero che, nel doc. n. 11 attoreo, dalla riga n. 16 alla riga n. 22 del file, si vede la vendita di n.
144.500 azioni Antonveneta intestate a per un totale di euro 3.236.850,00?; Tes_1
15) vero che, sempre nel medesimo cfr. doc. n. 11 attoreo, dalla riga n. 23 alla riga n. 32 si evince la vendita di n. 75.435 azioni Antonveneta intestate a per un totale di euro 1.697.287?; CP_1
16) vero che, nelle righe nn. 33 e 34 (cfr. doc. n. 11 attoreo) risultano investiti euro 5.333.000,00 a nome di e , ma la cifra, era tutta di ?; CP_1 Tes_1 Tes_1
17) vero che, dalla riga n. 35 alla n. 47 (cfr. doc. n. 11 attoreo) si vede la vendita di n. 272.600 azioni
Antonveneta intestate a per un totale di euro 7.108.284,00; dalla riga n. 35 alla n. 47 (cfr. CP_3
doc. n. 11 attoreo) emerge che euro 10.345.134,00 dei IG.ri e confluiscono in Tes_1 CP_3
investimenti intestati o al solo o cointestati a e ?; CP_1 CP_1 Tes_1
18) vero che, dalla riga n. 82, a gennaio 2006, alla riga n. 95 (cfr. doc. n. 11 attoreo) risulta che
trasferisce i titoli e, a settembre 2008, dalla riga n. 96 alla riga n. 101 (cfr. doc. n. 11 CP_1
attoreo), solo alcuni dei titoli rientrano, ma tutto risulta intestato solo a e ?; CP_1 CP_3
19) vero che nella riga n. 102 (cfr. doc. n. 11 attoreo), trasferisce su Fideuram euro CP_1
2.320.000,00 il 14/12/2010; dalla riga n. 121 alla riga n. 123 (cfr. doc. n. 11 attoreo) si vede che rientrano euro 860.000,00: la differenza, pari ad euro 1.460.000,00, rimane nel conto titoli intestato a
e , come si legge anche nel doc. n. 12 attoreo?; CP_1 CP_3
20) vero che, alla riga n. 112 (cfr. doc. n. 11 attoreo) si vede come sia stato trasferito un titolo di euro
900.000,00; alla riga n. 124, il 26/4/2011 (cfr. doc. n. 11 attoreo), si vede che è stato venduto un titolo di euro 600.000,00 percomprare n. tre appartamenti, in Corso del Popolo, a Padova il 27/4/2011 tutti intestati a (cfr. doc. n. 08.A e 08.B attorei)?; CP_1
21) vero che, nel doc. n. 13.A attoreo vi è l'elenco dei titoli intestati a alla data del CP_3
2/01/2014; nel doc. n. 13.B vi è l'elenco dei titoli intestati a alla data dell'11/12/2014 e nel CP_3 doc. n. 13.C l'elenco dei titoli intestati a e al 02/01/2014?; CP_1 CP_3
22) vero che, a novembre 2014, sorsero numerosi litigi fra e la madre , CP_1 CP_3
poiché il primo sosteneva apoditticamente che i titoli in questione fossero tutti suoi, mentre la madre rivendicava i propri diritti?;
pagina 4 di 22 23) vero che, a novembre 2014, all'esito del litigio di cui al capitolo che precede, con una sorta di tregua temporanea, madre e figlio concordavano di dividere, solo per il momento ed a metà, i titoli elencati nel doc. n. 13.B attoreo, per cui a restava solo l'investimento in Monte Paschi?; CP_3
24) vero che, come risulta dai docc. nn. 14 e 15, provenienti da Fideuram, il denaro ricavato dalla vendita delle azioni di e per euro 10.345.134,00 era stato investito a nome di Tes_1 CP_3
e su un conto titoli intestato a , e ?; CP_1 Tes_1 CP_1 Tes_1 CP_3
25) vero che, successivamente all'investimento di cui al capitolo che precede, quest'ultimo è stato spostato in un conto titoli intestato a e per poi, in parte, confluire in un conto CP_1 CP_3
titoli intestato esclusivamente a ?; CP_1
26) vero che la società giusta doc. n. 16 attoreo, è stata Parte_3 costituita l'11/12/1985 e gli unici soci erano: , con il 33% del capitale sociale, e CP_3 CP_1
, con il 67% del capitale sociale?;
[...]
34) vero che i coniugi , sin dal 1985, dispongono di ingenti capacità economiche- CP_10 finanziarie rinvenienti anche dall'eredità del padre del geom. marito di Persona_1 Parte_1
, che giustificano ampiamente gli acquisti immobiliari di cui al doc. n. 06 avversario?;
[...]
35) vero che la società dei fratelli ( e ), che gestiva un'azienda agricola, è stata CP_1 Tes_1 Per_2
sciolta nel 1976 perché i due fratelli (padre e zio degli odierni contendenti) avevano CP_1
irrimediabilmente litigato e cessato ogni collaborazione?;
36) vero che l'idea dell'acquisto delle azioni di Banca Antonveneta nel 2005, la cui vendita determinò certamente la moltiplicazione del patrimonio della famiglia , fu del ragionier , che CP_1 Per_3 all'epoca lavorava presso l'agenzia 3 della filiale di Padova di Banca Antonveneta, e che era uno degli storici consulenti dei IG.ri e ?; Tes_1 CP_3
37) vero che, la vendita del 2005 di cui al capitolo che precede, rese ai coniugi € CP_11
10.345.000,00 che, solo in base alla tabella delle rivalutazioni risalente a maggio 2018, alla morte della IG. avrebbero dovuto rendere una cifra complessiva di circa € 15.150.000,00 ?; CP_3
38) vero che i genitori degli odierni contendenti già dal 1967 – quindi quando i propri figli avevano rispettivamente circa 10 e 9 anni – risultavano proprietari di un condominio costituito da quattro appartamenti e tre unità commerciali, godendo quindi già da allora di rendite immobiliari?;
pagina 5 di 22 39) vero che i proventi di natura fondiaria di cui al capitolo che precede, hanno consentito ai genitori delle odierne parti di acquisire altri immobili, generando ulteriori rendite aggiuntive, nonché di procedere ad investimenti di natura finanziaria, titoli di stato, obbligazioni ed azioni?;
40) vero che dal 7 febbraio 1996 al 27 giugno 2012, il convenuto IG. ha concluso ben CP_1
trentanove (S&O) atti di compravendita immobiliare, oltre ad un ulteriore acquisto per la quota di 1/3 in comproprietà con i genitori, dell'immobile adibito ad abitazione anche di questi, posto in Vigonza in
Via Giuseppe Garibaldi, acquisendo quindi un rilevante patrimonio immobiliare i cui soli valori di acquisto delle citate compravendite assomma ad almeno € 4.453.824,01, giusta docc. nn. 08.A e 08.B attorei?;
41) vero che, dall'estratto conto previdenziale di (cfr. doc. n. 07 avversario), emerge CP_1 che quest'ultimo, nell'esercizio della propria attività commerciale, ha potuto conseguire redditi senz'altro dignitosi, ma sicuramente non tali da consentire di acquisire gli immobili di cui risulta oggi intestatario, tanto più in maniera così massiccia e di cui ai docc. nn. 08.A e 08.B?;
42) vero che, dall'estratto conto previdenziale di (cfr. doc. n. 07 avversario), emerge CP_1 che: negli anni antecedenti il 1996, il reddito conseguito dal convenuto supera € 10.000,00 (diecimila) solamente nell'anno 1995: € 10.260,96; nell'anno 1997 il reddito del convenuto è pari ad € 18.958,09; negli anni dal 1998 al 2006 il reddito di controparte ha un andamento variabile con un minimo di €
12.590,00 ed un massimo di € 62.381,00 (proprio nel 2006); dall'anno 2007 in avanti, fino all'anno
2021, il reddito del Sig. risulta pari a circa € 14/16.000,00?. CP_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli , con riserva di indicarne altri a prova contraria: il geom. di San Michele al Tagliamento (VE), il rag. della di Persona_1 CP_12 CP_5
Campodarsego (PD), il dott. di Padova;
dott. (commercialista presente CP_13 Controparte_14 all'accertamento fiscale del 2009) di Albignasego;
il dott. , direttoredella filiale di Tes_2
Cont Piazzola sul Brenta della di ed il dott. della Banca Fideuram;
CP_5 Testimone_3
- emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. agli istituti di credito Banca Padovana Credito
Cooperativo s.c. e Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c., MPS nonché Banca Fideuram ora gruppo Intesa San Paolo di tutti gli estratti conto dei conti correnti e/o deposito titoli e/o posizioni di cui i IG.ri , e fossero intestatati e/o tra loro o con terzi soggetti;
Tes_1 CP_3 CP_1
- acquisizione d'ufficio dell'intero fascicolo relativo alla procedura di ADS a favore della ora defunta IG.ra , R.G. n. 1853/2014, Tribunale di Padova, G.T. dott.ssa Carla Gatta. CP_3 pagina 6 di 22 Dall'acquisizione di tale documentazione si evincerà facilmente come i rendiconti depositati nella procedura dal convenuto si basavano su estratti conti parziali, redatti ed estratti da CP_1 quest'ultimo a “proprio uso e consumo” al fine di occultare sapientemente le somme che aveva sottratto. I fratelli, difatti, andavano d'accordo per le decisioni relative alla salute della madre, ma mai l'odierna attrice avrebbe potuto immaginare che il fratello, invece di operare nell'interesse dei genitori, aveva e stava macchinando a suo esclusivo vantaggio e a tutto danno dell'esponente, come purtroppo emerso solo successivamente;
- ordinarsi al convenuto di rendere il conto ex art. 723 c.c. e 263 e ss. c.p.c., relativamente all gestione da lui effettuata sui beni mobili e immobili oggetto di causa, come indicato in citazione ed in memoria
n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 21.10.2022;
- CTU volta ad accertare, ricostruito come in atti l'asse ereditario e tenuto conto delle reintegre e della collazione a cui è obbligato il convenuto , la natura ed il valore dei beni mobili ed CP_1 immobili che compongono l'asse ereditario in esame, la comoda o non comoda divisibilità dei medesimi, nonché ad approntare uno o più progetti divisionali conformi alle conclusioni attoree;
- ci si oppone alle avverse istanze istruttorie, per i motivi e le ragioni di cui alla memoria n. 3, ex art.
183, comma VI, c.p.c. del 12.12.2022 e, nel denegato caso di ammissione delle prove orali avversarie, si chiede l'abilitazione alla prova contraria orale con gli stessi testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 del 21.11.22 nonché con i testi i IG.ri Testimone_4 Tes_5
e da sentire a prova contraria, diretta ed indiretta, come indicato in memoria
[...] Testimone_3
n. 3, ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 12.12.2022. Si insiste affinché la CTU accerti, ricostruito come in atti l'asse ereditario e tenuto conto delle reintegre e della collazione a cui è obbligato il convenuto
, la natura ed il valore dei beni mobili ed immobili che compongono l'asse ereditario in CP_1
esame, la comoda o non comoda divisibilità dei medesimi, nonché ad approntare uno o più progetti divisionali conformi alle conclusioni attoree. Si ribadisca l'opposizione all'ordine di esibizione ex adverso richiesto e ottenuto e si chiede che, del pari, sia ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Con di allora , degli assegni circolari emessi e di cui: all'atto del 3/7/2012, CP_5 CP_7
Notaio ; all'atto del 01/02/2012 Notaio all'atto del 22/2/2011 Notaio Persona_4 Per_5
, all'atto del 03/5/2011 Notaio conclusi da ”. Persona_6 Per_6 CP_1
Per parte convenuta:
“ Nel merito, in via principale pagina 7 di 22 per le ragioni di cui in narrativa ed in ragione delle eccezioni di prescrizione ed usucapione formulate, rigettarsi le domande svolte da nei confronti del convenuto in quanto, Parte_1 CP_1
del tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
nel merito, in via riconvenzionale
previa esatta ricostruzione dell'asse ereditario e previa collazione delle donazioni ricevute dalla IGnora dai genitori, così come accertate in corso di causa, disporsi lo scioglimento Parte_1
della comunione ereditaria, assegnando a ciascun coerede, ove possibile in natura, la propria quota di beni ereditari, eventualmente determinando i conguagli ove necessario.
Si chiede che vengano autorizzate le necessarie trascrizioni presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
In ogni caso
con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 23.11.2022, e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata il 13.12.2022, opponendosi, per le ragioni tutte dedotte in atti e nelle note di udienza depositate all'ammissione delle istanze avversarie, in quanto palesemente inammissibili ed esplorative”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il fratello , Parte_1 CP_1
allegando che: i genitori delle parti, e , erano coniugati in regime di comunione Tes_1 CP_3
legale dei beni;
decedeva in data 21.10.2015 senza lasciare disposizioni testamentarie e si Tes_1
apriva, quindi, la successione ab intestato cui venivano chiamati la moglie per la quota di CP_3
1/3 e i due figli e , per la quota di 1/3 ciascuno, che accettavano l'eredità; l'asse Pt_1 CP_1
ereditario del defunto , come da dichiarazione di successione allegata, era costituito, Tes_1
quanto agli immobili, dalla quota di 1/3 insieme alla moglie ed al figlio , del cespite sito in CP_1
Vigonza, via Giuseppe Garibaldi, foglio 21, part. 27, sub. nn. 7, 8, 9, nonché dalla quota di ½ insieme alla moglie dei cespiti siti a Padova, foglio 50, part. 87, sub. 8; part. 258, sub. 2 (via Liberi Pietro); foglio 54, part. 255, sub. 1, 2, (via Andreoli Giuseppe) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (via Luciano Manara); pagina 8 di 22 part. 258, sub. 6 e 13 (via Mamiani Terenzio); foglio 72, part. 293, sub. nn. 4 e 18, (via Antonio Tonzig oggi via Anfossi Augusto) e, infine, dalla proprietà esclusiva del cespite sito in Chioggia, Isola Verde, foglio 58, part. 576, sub. 5; part. 671, sub. 51; quanto ai mobili, costituiti da conti correnti e titoli di cui il de cuius era cointestatario per la quota di ½ con la moglie, vi era un conto titoli presso la Banca
Padovana Credito Cooperativo s.c., N. T020010466 (BCA con valore al 21.10.15 di euro 20.227,00), per la quota di ½ pari ad euro 10.113,00, BTP ITALIA con valore al 21.10.15 di euro 31.417,28 per la quota di ½ pari ad euro 15.708,00, BTP con valore al 21.10.15 di euro 23.027,70, per la quota di ½ pari ad euro 11.513,85, Enel con valore al 21.10.15 di euro 8.196,80, per la quota di ½ pari ad euro
4.084,90, nonché conti correnti presso la Banca Padovana Credito Cooperativo s.c., n. 070200000, con saldo di euro 35.112,74, per la quota di ½ pari ad euro 17.556,00 e n. 0701000 con saldo di euro
4.451,96, per la quota di ½ pari ad euro 2.225,00.
Successivamente, e prima che si procedesse alla divisione dell'eredità paterna, decedeva in data
26.5.2018, senza lasciare disposizioni testamentarie, con ultima residenza in Padova e si CP_3 apriva, dunque, la successione ab intestato di quest'ultima, cui venivano chiamati i due figli
[...]
e per la quota di ½ ciascuno, che accettavano l'eredità; l'asse ereditario della defunta Pt_1 CP_1
, come si evince dalla dichiarazione di successione prodotta, era costituito dagli immobili già CP_3
in comproprietà con i figli, ed in particolare dalla quota di 4/9 del cespite sito in Vigonza, via Giuseppe
Garibaldi, foglio 21, part. 27, sub. nn. 7, 8, 9, dalla quota quota di 4/6 dei cespiti siti in Padova, via
Luciano Manara, foglio 50, part. 87, sub. 8; part. 258, sub. 2 (via Liberi Pietro); foglio 54, part. 255, sub. 1, 2, (via Andreoli Giuseppe) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (via Luciano Manara); part. 258, sub. 6 e
13 (via Mamiani Terenzio); foglio 72, part. 293, sub. nn. 4 e 18 (via Antonio Tonzig oggi via Anfossi
Augusto), nonché dalla quota di 4/6 del cespite di Chioggia, Isola Verde, foglio 58, part. 576, sub. 5; part. 671, sub. 51, piena proprietà; quanto ai mobili, costituiti da conti correnti e titoli presso la Banca di Credito Cooperativo di RM s.c. di cui la de cuius era unica intestataria o cointestataria per la quota di
4/6 con i figli, vi erano i titoli n. 20734669 (BTP con valore al 25.5.18 di euro 179.269,10 per la quota di 1/1; BTP con valore al 25.5.18 di euro 1.473.355,35 per la quota di 1/1; con valore al CP_15
25.5.18 di euro 1.003.714,19, per la quota di 1/1; con valore al 25.5.18 di euro 927.319,46, CP_15
per la quota di 1/1; con valore al 25.5.18 di euro 179.982,53 per la quota di 1/1; CP_16 [...]
con valore al 25.5.18 di euro 290.521,89 per la quota di 1/1; N. 20760012, ENEL ORD CP_16
con valore al 26.5.18 di euro 3.184,52, per la quota di 1/1; con valore al 26.5.18 di euro CP_17
20.261,84, per la quota di 4/6 pari ad euro 13.507,89; BTP con valore al 26.5.18 di euro 21.721,61, per pagina 9 di 22 la quota di 4/6 pari ad euro 14.481,07; BTP con valore al 26.5.18 di euro 31.257,96) per la quota di 4/6, pari ad euro 20.828,64, nonché i conti correnti n. 207/660518 con saldo di euro 106.868,07, per la quota di 1/1, n. 207/014514 con saldo di euro 56.172,26 per la quota di 1/1, n. 207/013137 con saldo di euro 1.109,02 per la quota ½ pari ad euro 554,51 e n. 207/800116 con saldo di euro 1.194,15, per la quota di 1/3 pari ad euro 398,05.
Così ricostruita la consistenza delle comunioni ereditarie in essere tra i fratelli e , Parte_1 CP_1
l'attrice allegava che la gestione del compendio immobiliare e mobiliare era sempre stata svolta, sia prima che dopo le aperture delle due suddette successioni ereditarie, dal convenuto, anche in considerazione del fatto che, in data 23.7.2015, era stato nominato quale ADS della madre;
CP_3
peraltro, su tale gestione non ha mai fornito alcun rendiconto a , CP_1 Parte_1 nonostante le numerose richieste avanzate in tal senso da quest'ultima; secondo l'attrice, il fratello aveva distratto ingenti somme di denaro di proprietà dei genitori (ad esempio per investimenti scaduti e interessi maturati) mentre questi erano ancora in vita, acquistando grazie a tali importi numerosi immobili e aveva effettuato prelievi e operazioni sospette nella gestione del patrimonio mobiliare, elencati in atto di citazione;
inoltre, la quota di nella società di famiglia CP_1 [...]
, pari al 67% del capitale sociale, gli era stata donata dai genitori con tutto il Parte_3
relativo pacchetto di crediti.
L'attrice, sostenendo che gli immobili, le somme, i crediti e l'azienda di proprietà dei genitori ricevuti da , direttamente o indirettamente, ammontassero a circa € 9.000.000,00, chiedeva lo CP_1 scioglimento della comunione ereditaria e, “ricostruito l'asse ereditario ex art. 533 c.c. con restituzione allo stesso dei beni illegittimamente fuoriusciti per effetto di donazioni nulla e/o prelievi indebiti, e ordinata la collazione ex art. 733 c.c. a carico del legittimario delle CP_1 donazioni valide da quest'ultimo conseguite dai propri genitori”, disporsi un progetto divisionale per l'assegnazione a ciascun condividente della proprietà esclusiva della quota ad esso spettante;
chiedeva, altresì, che venisse ordinato al convenuto, ex artt. 723 c.c. e 263 e ss. c.p.c., il conto della gestione da lui effettuata sui mobili e immobili oggetto di causa, con condanna al pagamento in favore dell'attrice, per la quota di sua spettanza, dei saldi attivi della gestione nonché del risarcimento pro quota dell'eventuale danno per mala gestio, con ristoro dei frutti percetti o percepibili dai cespiti in comunione;
in via subordinata, per il caso di non comoda divisibilità dei cespiti chiedeva, tenendo conto della collazione e della petizione di eredità esercitate, l'attribuzione ex 720 c.c. con pagina 10 di 22 determinazione dei conguagli ovvero la vendita all'incanto con ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote.
Si costituiva , contestando le allegazioni avversarie circa i comportamenti illegittimi o CP_1
illeciti del convenuto e le donazioni che questi avrebbe ricevuto dai genitori;
contestava, inoltre, che vi fosse una comunione ereditaria su tutti gli immobili e i mobili caduti in successione, dal momento che i fratelli si erano già divisi, in pari quota, somme e titoli per oltre € 12.000.000,00 complessivi, avendo ricevuto, in divisione della provvista derivante dalle successioni oggetto di causa, le Parte_1 somme di € 1.220.185,74 dalla liquidazione polizza vita AXA quale beneficiaria, poi intestata a proprio nome, € 1.000.000,00 mediante intestazione BTP FUTURA CUM in data 27.4.2021, € 3.500.000,00 mezzo bonifico dal conto cointestato su Banca Aletti Banco BPM il 13.7.2021, € 270.000,00 a mezzo bonifico dal conto cointestato su BCC Credito Cooperativo il 13.7.2021, € 6.506,50 quale controvalore titolo ENEL trasferito in deposito titoli dell'attrice il 5.8.2021 ed € 53.045,71 per divisione ricavato vendita ETF Gold in data 11.3.2022; i fratelli, inoltre, avevano anche venduto l'immobile sito in
Chioggia-Isola Verde al prezzo complessivo di € 85.000,00 ricevendo direttamente dall'acquirente metà del prezzo ciascuno.
Il convenuto deduceva, pertanto, che all'esito delle divisioni già compiute i fratelli avevano in comunione soltanto gli immobili, come pure la gestione delle locazioni ad essi relative e, con riferimento al periodo in cui era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno, rilevava CP_3
che la gestione era avvenuta sotto il controllo del Tribunale e che la rendicontazione era stata redatta esclusivamente dall'attrice, che redigeva i rendiconti annuali e li depositava a mezzo della stessa difesa del presente giudizio, senza che fossero mai state rilevate criticità; allegava che, con la provvista derivante dall'attività commerciale della società di cui era socio di maggioranza, CP_1 amministratore ed imprenditore, l'attrice aveva ricevuto, a titolo di donazione indiretta, numerosi immobili che le avevano consentito, con i proventi delle locazioni, di vivere agiatamente.
Il convenuto rilevava inoltre l'omissione, da parte dell'attrice, dell'allegazione di specifici fatti di distrazione, dei relativi importi, delle date in cui si sarebbero verificati e della diversa imputazione che le somme avrebbero dovuto avere, facendo presente che alcuni dei documenti allegati alla citazione fossero privi di valore probatorio ed eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei diritti reclamati da controparte con riguardo agli allegati prelievi dal patrimonio mobiliare;
ricostruita la storia dell'impresa familiare, ed evidenziando che le partecipazioni nelle compagini sociali con i genitori e i pagina 11 di 22 conferimenti erano pienamente legittimi, rilevava in ogni caso che le quote di s.r.l. sono da considerarsi beni mobili registrati, in quanto tali usucapibili nel termine di tre anni ex art. 1162 c.c.
Con riferimento, poi, alla domanda di rendiconto, il convenuto rilevava che dopo la morte della madre i fratelli avevano aperto dei conti cointestati, su cui confluivano tutti i proventi della CP_3 CP_1
gestione immobiliare e delle somme e titoli caduti in successione, poi liquidati e divisi tra i fratelli, di talché l'attrice aveva sempre avuto cognizione diretta della gestione dei beni ancora in comunione, come si evince dai contratti di locazione prodotti dalla stessa attrice.
Il convenuto chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto delle domande svolte da , Parte_1
anche in ragione delle eccezioni di prescrizione e usucapione formulate in comparsa;
in via riconvenzionale chiedeva, previa ricostruzione dell'asse ereditario e previa collazione delle donazioni ricevute da dai genitori, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando Parte_1
a ciascun coerede, ove possibile in natura, la propria quota di beni ereditari, con eventuale determinazioni dei conguagli.
Disposto un rinvio della prima udienza del 28.4.2022 affinché parte attrice integrasse la documentazione necessaria per la procedibilità della domanda di divisione, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 25.9.2023, venivano ammessi gli ordini di esibizione relativi agli assegni emessi dai conti correnti di richiesti da parte convenuta, rigettando le ulteriori istanze CP_3
istruttorie delle parti.
In data 10.11.2023, parte attrice depositava istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 177 c.p.c.; instaurato il contraddittorio su tale istanza, parte convenuta depositava memoria di replica autorizzata e, con ordinanza del 6.6.2024, il Giudice rigettava la richiesta di parte attrice confermando le proprie determinazioni in via istruttoria, fissando nuova udienza per valutare la sussistenza di un accordo delle parti per l'unificazione delle due distinte masse ereditarie (paterna e materna) ai fini della divisione.
All'udienza del 2.7.2024 , personalmente presente, dichiarava il proprio consenso Parte_1 all'unificazione delle masse, mentre la difesa di si riservava di produrre atto sottoscritto CP_1
dalla parte per la prestazione di analogo consenso, poi depositato in data 4.7.2024; il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, quantomeno sulle domande delle parti accessorie rispetto a quella di divisione e ritenuto che la definizione di tali domande fosse preliminare rispetto alla fase di redazione pagina 12 di 22 dei progetti divisionali, con particolare riferimento alle donazioni oggetto di domande di collazione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 2.10.2024.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il
Giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
********
1.
L'attrice ha chiesto che, prima dello scioglimento della comunione ereditaria, costituitasi a seguito dell'apertura delle successioni del padre (deceduto ab intestato il 21.10.2015) e della Tes_1
madre (deceduta ab intestato il 26.5.2018), l'asse ereditario debba essere ricostruito “ex art. CP_3
533 c.c. con restituzione allo stesso dei beni illegittimamente fuoriusciti per effetto di donazioni nulle
e/o prelievi indebiti, e ordinata la collazione ex art. 737 c.c. a carico del legittimario CP_1 delle donazioni valide da quest'ultimo conseguite dai propri genitori”.
A fondamento della domanda, ha allegato che il convenuto aveva distratto ingenti CP_1
somme di denaro di proprietà dei genitori (ad esempio per investimenti scaduti ed interessi maturati) mentre questi erano ancora in vita e, grazie a tali importi, aveva successivamente acquistato numerosi immobili, elencati nell'atto di citazione per un valore complessivo di € 4.453.824,01; il convenuto, inoltre, aveva effettuato prelievi ed altre operazioni sospette nella gestione del patrimonio mobiliare e ricevuto dai genitori la quota del 67% del capitale sociale, con il relativo pacchetto di crediti, della società a titolo di donazione, ricevendo dunque Parte_3 complessivamente, tra immobili, somme, crediti e azienda, più di € 9.000.000,00.
L'attrice ha chiesto che tali somme siano ricondotte all'asse ereditario, vuoi perché oggetto di atti illeciti, consistenti nella indebita distrazione di somme di proprietà dei genitori, vuoi perché riconducibili a donazioni nulle, ovvero ancora a donazioni valide, in quanto tali soggette all'obbligo di collazione.
Orbene, a prescindere dalla qualificazione degli atti di distrazione da parte del convenuto, ovvero di trasferimento da parte dei genitori in favore di , deve richiamarsi il principio pacifico in CP_1 giurisprudenza secondo il quale sulle parti incombe, prima ancora che l'onere di provare, quello di allegare i fatti posti a fondamento delle varie pretese.
Parte attrice, nella descrizione delle operazioni bancarie che avrebbero determinato l'arricchimento del convenuto, ha fatto riferimento - entro la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. - alla documentazione di cui si riporta, di seguito, il contenuto.
pagina 13 di 22 Ai documenti 9 A – 9 H è stata prodotta documentazione bancaria relativa a conti correnti e depositi titoli intestati a , e , da cui non si evincono determinati Tes_1 CP_3 CP_1
trasferimenti di denaro o titoli dai conti intestati o cointestati ai genitori a favore di;
tra i CP_1
documenti 10, 12, 13 A, 13 B e 13 C, se ne trovano alcuni di contenuto identico ai documenti sub. 9, con l'aggiunta di appunti a margine dell'attrice stessa (cfr. ad esempio doc. 9 A e 10, 9 D e 12, 13 A e
9 F;
14 e 15); i documenti 11 A e 11 B sono privi di intestazione, data e sottoscrizione, evidentemente di formazione unilaterale della parte;
i documenti 9 I e 9 L sono stati prodotti due volte e riproducono, una prima volta (produzione del 27.4.2022) dei file Excel modificabili e una seconda volta (produzione del 13.9.2022) dei file PDF sempre privi di intestazione, data e sottoscrizione, che non sembrano nemmeno riprodurre il medesimo contenuto dei precedenti con la medesima denominazione;
i documenti 23, 24 e 25, non rappresentano estratti conto vidimati – come da denominazione di parte attrice -, trattandosi sempre di PDF privi di intestazione e data.
Ciò posto, va evidenziato che parte attrice, nella propria ricostruzione sullo svolgimento dei fatti, non ha fornito alcuna indicazione, nemmeno in via presuntiva, circa la sussistenza di specifici, determinati atti di trasferimento di somme da parte dei genitori ovvero di distrazione e appropriazione da parte del convenuto, avendo fatto generico riferimento alla vendita di azioni da parte dei coniugi e CP_18 del figlio e a trasferimenti di somme e titoli a vantaggio di quest'ultimo, senza tuttavia che sia CP_1
possibile identificare le movimentazioni cui fa riferimento, né individuare quali, tra queste, possano costituire prelievi illeciti o dazioni per spirto di liberalità.
Parte attrice, inoltre, nell'argomentare i fatti a fondamento delle proprie pretese, ha fatto contestualmente riferimento alla documentazione bancaria prodotta – da cui non sempre si evince quanto dedotto in atti – e ai documenti privi di efficacia probatoria, come quelli sopra elencati.
Anche a non voler considerare tali ultimi documenti, e limitandosi a quelli di provenienza bancaria, non è comunque possibile desumere né la specifica pertinenza di ciascun documento a distrazioni o trasferimenti di titoli e denaro, né l'esatto scopo della loro esibizione, dal momento che l'attrice ha contemporaneamente fatto riferimento a circostanze prive di idoneo supporto documentale e di specifica istanza di ordine di esibizione (tra cui la vendita, nel 2005, delle azioni Antonveneta da parte dei coniugi e del figlio “per € 10.345.000,00”) e a documenti bancari che non dimostrano CP_18
lo specifico fatto in relazione al quale sono richiamati (ad esempio, dai docc.
9.G e 9.H non si evince che “nel febbraio 2015 il dossier cointestato è stato chiuso”) o che costituiscono duplicati CP_6
di altri documenti (cfr. docc.
9.D e 12; docc. 13.A e 9.F).
pagina 14 di 22 Con specifico riferimento alla prova documentale, va richiamato l'indirizzo della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto
1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice
è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o –
comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio
1995, n. 1385)” (cfr. Cass. SS.UU. n. 2345/2008).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato che la produzione documentale, quand'anche attesti l'esistenza di determinati fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di specifica allegazione potendo, al più, i documenti, “nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7115 del
21.3.2013).
Sulla base di quanto sopra esposto, non sarebbe comunque possibile evincere, dall'esame della sola documentazione di provenienza bancaria prodotta dall'attrice (estratti conto e dossier titoli), la prova o un principio di prova di distrazioni o trasferimenti di denaro a beneficio del convenuto, perché questi ultimi non sono stati specificamente indicati da parte attrice nella loro consistenza e nemmeno nella loro collocazione temporale (né, comunque, si desumono dai documenti prodotti); la narrazione dell'attrice e i documenti appaiono tra loro non coerenti, nel senso che, esaminando i documenti, non è possibile trovare riscontro del percorso argomentativo di parte attrice.
La produzione documentale, anche eventualmente acquisita ex art. 210 c.p.c., non sarebbe dunque idonea a supplire al difetto originario di specifica allegazione, potendo i documenti, al più, fornire chiarimenti della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 7115 del 21.3.2013); peraltro l'attrice, che in quanto coerede aveva, evidentemente, la disponibilità della documentazione bancaria (la stessa ha infatti allegato di esserne venuta in possesso dopo l'apertura della successione), ha chiesto l'esibizione agli istituti bancari di “tutti gli estratti conto dei conti correnti e/o deposito
pagina 15 di 22 titoli e/o posizioni di cui i IG.ri , e fossero intestatati e/o tra loro Tes_1 CP_3 CP_1
o con terzi soggetti” in maniera generica e senza indicare un periodo temporale di riferimento.
A tale carenza sul piano delle allegazioni, non potrebbe supplire la prova testimoniale richiesta, anche tenuto conto della genericità dei capitoli di prova orale.
Si richiama, infine, l'ordinanza istruttoria in data 22.9.2023, ove è stato rilevato che , Parte_1 nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., ha dedotto circostanze, prodotto documenti e formulato istanze istruttorie inammissibili, in quanto successive allo spirare delle barriere preclusive per l'attività assertiva e probatoria di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2; ed infatti, i documenti prodotti da parte attrice con la terza memoria sono volti a provare, tra l'altro, operazioni su conti correnti, liquidazioni di polizze ed emissioni di assegni che non sono mai stati dedotti in precedenza e comunque sono tutti di formazione anteriore allo spirare dei termini preclusivi sopra citati;
non fa eccezione nemmeno la pec ricevuta dall'istituto bancario di cui al doc. 31 A, che - oltre a non essere stata prodotta in formato idoneo al riscontro dei documenti effettivamente allegati al messaggio di posta elettronica - riporta la data del 13.12.2021 e non può, dunque, ritenersi documentazione sopravvenuta in corso di causa.
Di conseguenza, anche le richieste ex art. 210 c.p.c. aventi ad oggetto gli estratti dei “conti correnti e/o deposito titoli e/o posizioni di cui [il convenuto] era ed è intestatario da solo o con i genitori” e gli assegni circolari emessi in relazione ad alcune compravendite immobiliari del convenuto, costituiscono istanze istruttorie non già a prova contraria, bensì a prova diretta delle allegazioni dell'attrice relative a distrazioni o donazioni di denaro e titoli a favore del convenuto e, in quanto tali, sono state tardivamente proposte con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo all'allegazione delle donazioni connesse alle società di famiglia.
L'attrice ha allegato che la era stata costituita nel 1985 e che Parte_3 gli unici soci erano i genitori e , quest'ultimo con il 67% del capitale sociale, di talché CP_1
dovrebbe ricavarsi che tale quota fosse stata necessariamente oggetto di donazione da parte dei genitori;
inoltre, nel 2002 l'azienda era stata affittata alla società la cui quota dell'80% era CP_19 stata intestata al figlio dai genitori senza che loro versassero alcunché; in seguito l'azienda CP_1 veniva venduta alla stessa che l'ha poi ceduta a terzi nel 2008 al prezzo di € 390.000,00 CP_19
senza che la somma venisse ripartita con i genitori, i quali nulla ricevevano nemmeno a seguito della cancellazione della nel 2011. CP_19
pagina 16 di 22 Anche tali allegazioni appaiono generiche e del tutto sfornite di supporto documentale, dovendosi rinviare sul punto a quanto già motivato con riguardo all'istanza ex art. 210 c.p.c.; inoltre, la difesa del convenuto ha dimostrato (cfr. docc. 18, 19, 20) che ha sempre lavorato nel settore CP_1
ortofrutticolo, oggetto delle società di famiglia, di talché non sussistono nemmeno indici presuntivi sulla natura liberale delle sue partecipazioni sociali (l'estratto conto previdenziale di CP_1 prodotto dal convenuto al doc. 7, valorizzato dall'attrice potrebbe, al più, rappresentare un mero indizio che nel caso di specie appare del tutto isolato e privo di riscontri).
In definitiva, non è possibile trovare alcun riscontro delle allegazioni di parte attrice, relative a donazioni ricevute da ovvero ad atti di distrazione di somme appartenenti al patrimonio CP_1
dei genitori, in quanto le allegazioni stesse sono oltremodo generiche e, in ogni caso, fondate su una serie di documenti che non sono idonei a dimostrare i fatti posti a fondamento delle domande di restituzione alla massa ereditaria e di collazione.
Tali domande, pertanto, devono essere rigettate in quanto infondate.
2.
Quanto esposto al paragrafo precedente deve porsi a fondamento del rigetto della domanda di rendiconto di parte attrice.
Il procedimento di cui artt. 263 e ss c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui far discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (in tal senso Cass. n. 4765 del 28.2.07).
Nel caso di specie, quanto al periodo in cui i genitori delle parti erano ancora in vita, parte attrice non ha nemmeno dedotto la sussistenza della situazione o del negozio giuridico da cui discenderebbe l'obbligo di rendicontazione del convenuto, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di una procura o di un mandato gestorio eseguito da per conto dei genitori;
a tal fine, non è CP_1
sufficiente la mera cointestazione di alcuni rapporti bancari per desumere la sussistenza di un contratto di mandato tra e i genitori, o comunque lo svolgimento di attività nell'interesse o per CP_1
conto dei genitori, da cui potessero scaturire partite di dare e avere.
pagina 17 di 22 Con riferimento, invece, all'art. 723 c.c., l'obbligo di rendiconto e di corresponsione dei frutti ai coeredi presuppone che uno di questi abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari, ciò che non risulta nella fattispecie concreta.
Non è infatti contestato quanto allegato da parte convenuta, secondo cui i fratelli si sono già CP_1
divisi parte del patrimonio mobiliare relitto (cfr. doc. 5 A parte attrice) per complessivi € 12.000.000,00
e hanno gestito congiuntamente gli immobili produttivi di reddito in quanto concessi in locazione: tale ultima circostanza emerge chiaramente dai contratti di locazione degli immobili di cui è causa prodotti da parte attrice, stipulati da entrambi i fratelli (cfr. docc. 4 A - 4 N), nonché dai docc. 5 B e 5 C, da cui risultano gli accrediti dei canoni di locazione sui conti cointestati tra le odierne parti in causa.
Con riferimento, poi, alla nomina di quale amministratore di sostegno della madre CP_1 CP_3
l'obbligo di rendiconto che discende da tale rapporto è ben distinto rispetto a quello invocato da
[...]
parte attrice, in quanto soggetto alla vigilanza del Giudice Tutelare a protezione degli interessi del beneficiario;
in ogni caso, parte attrice non ha contestato di aver redatto materialmente i rendiconti nel procedimento di ADS n. R.G. 1853/2014 (i cui atti e documenti sono stati prodotti da parte convenuta)
e non ha nemmeno specificamente dedotto che , nello svolgimento dell'incarico, avesse CP_1
distratto beni di proprietà della madre.
Per le ragioni sopra esposte, anche la domanda di rendiconto di parte attrice deve essere rigettata.
3.
Parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, che l'attrice sia tenuta alla collazione delle donazioni ricevute, allegando in particolare che aveva ricevuto immobili per effetto di Parte_1
donazioni indirette dei genitori.
L'attrice ha contestato di aver ricevuto donazioni dai propri genitori, allegando di essersi avvalsa, per l'acquisto degli immobili, del patrimonio e del reddito anche del proprio coniuge.
Il convenuto ha prodotto, con la memoria istruttoria, gli atti di compravendita dei diritti reali acquistati dall'attrice in data 24.7.2012, 4.2.2013 e 11.12.2013, unitamente agli estratti dei conti correnti intestati a ovvero ai genitori (cfr. doc. 23 convenuto), al fine di provare che la provvista degli CP_3
acquisti provenisse dai conti di questi ultimi;
è stato inoltre ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. alla BCC di già Banca Padova Credito Cooperativo S.C., degli assegni circolari emessi di CP_5
cui agli atti di compravendita di indicati nel doc. 23 sopra richiamato. Parte_1
L'allegazione del convenuto, circa la natura di donazione indiretta degli atti sopra richiamati, può ritenersi processualmente acquisita sulla base della documentazione agli atti.
pagina 18 di 22 Risulta infatti dal doc. 23 di parte convenuta che, in data 24.7.2012, aveva ceduto la CP_20 proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato condominiale sito in Padova, via San Massimo n.
9, alla de cuius per il diritto di usufrutto vitalizio e all'attrice per la nuda CP_3 Parte_1 proprietà, al prezzo di € 133.000,00; nell'atto pubblico la parte venditrice dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente il prezzo, che era stato pagato, quanto ad € 20.000,00, mediante assegno circolare non trasferibile emesso dalla Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est,
Banca Padovana, filiale di Vigonza, nonché da due assegni circolari non trasferibili emessi, alla data della compravendita, dal medesimo istituto bancario, di cui uno per € 13.000,00 e l'altro per €
100.000,00 (questi ultimi, riscontrati anche dalle copie degli assegni prodotti ex art. 210 c.p.c., intestati a cfr. doc. 33 convenuto). CP_20
In data 4.2.2013, e il figlio acquistavano, la prima per l'usufrutto e il Parte_1 CP_21 secondo per la nuda proprietà, l'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale di Padova, via
Falloppio n. 71 dai venditori , e , al Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 prezzo di € 135.000,00; dall'estratto conto di presso Banca Padovana Credito Cooperativo, CP_3 risulta nella medesima data l'emissione di assegni circolari per € 135.000,00 e, dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla emerge che sono stati emessi tre assegni circolari di € 45.000,00, CP_4
intestati a ciascuno dei tre venditori , , Controparte_23 Controparte_22 Controparte_24
(cfr. doc. 34 convenuto).
Infine, in data 11.12.2013, cedeva la proprietà dell'immobile di cui al fabbricato Controparte_25 condominiale sito in Padova tra le vie Falloppio, Belzoni e Sant'Eufemia a per il diritto Parte_1 di usufrutto e a per la nuda proprietà, al prezzo di € 175.000,00; l'estratto conto di CP_21 CP_3 riporta, alla medesima data, l'emissione di assegni circolari per la somma di € 175.000,00 e la
[...] ha esibito le copie di due assegni, l'uno per € 75.000,00 e l'altro per € 100.000,00, CP_4
intestati alla venditrice . Persona_7
Appare evidente che nei tre casi sopra citati, il pagamento del prezzo delle compravendite sia stato corrisposto, nel primo caso, da entrambi i genitori delle parti e, negli altri due casi, dalla sola madre
. CP_3
Con particolare riguardo alla somma di € 20.000,00 relativa al contratto di compravendita del
24.7.2012, pur non essendo stato esibito il relativo assegno da parte dell'istituto di credito, si ritiene di poter ricavare in via presuntiva che anche il pagamento di tale somma fosse avvenuto ad opera dei genitori: i documenti dimostrano infatti l'avvenuto pagamento, dal conto cointestato di e Tes_1
pagina 19 di 22 , del prezzo di compravendita per la maggior somma di € 113.000,00; in secondo luogo, era CP_3
intento della donante conseguire anche un vantaggio per sé, avendo contestualmente CP_3 acquistato l'usufrutto sul medesimo immobile;
dall'estratto conto dei coniugi, inoltre, risulta effettivamente l'emissione di un assegno proprio per € 20.000,00 in data 3.7.2012, dunque circa venti giorni prima della compravendita, sia pure non coincidente con la data di emissione dell'assegno indicata nell'atto pubblico (nel senso che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, non si estende al contenuto intrinseco dell'atto e che è ammessa qualsiasi prova contraria in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto, cfr.
Cass. Civ. 23508/2023; secondo Cass. Civ. 22903/2017, deve escludersi che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell'avvenuto pagamento del prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipula sia dotata di fede privilegiata, in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamento, nonché delle modalità di sua esecuzione); infine, non va sottaciuto che l'attrice, per contrastare la ricostruzione di controparte, si è limitata ad allegare genericamente di aver percepito redditi da lavoro superiori a quelli del fratello e di essere stata aiutata dal marito negli acquisti immobiliari sopra indicati, ciò che appare del tutto incompatibile con la documentazione illustrata.
Lo specifico collegamento temporale tra la stipulazione dei contratti definitivi di compravendita e l'emissione degli assegni, intestati direttamente ai venditori, unitamente allo spirito di liberalità, desumibile dalla sicura consapevolezza di arricchire la figlia con proprio depauperamento e dal rapporto di genitorialità, dimostra la sussistenza di donazioni indirette.
A tal ultimo riguardo, deve osservarsi che a fronte di un atto che appaia gratuito, vieppiù quando vi sia un rapporto di parentela tra le parti, si può presumere in capo al disponente, dal punto di vista probatorio, l'esistenza dell'animus donandi, ossia la volontà di arricchire la parte in modo spontaneo, senza alcuna obbligazione pregressa;
del resto, anche sotto questo profilo, l'attrice non ha allegato, né fornito alcun elemento sulla sussistenza di un interesse patrimoniale (a fronte del quale si avrebbe allora un atto a titolo gratuito non donativo), ovvero sulla la volontà dei disponenti di adempiere ad una pregressa obbligazione, anche naturale (in tal caso si configurerebbe un atto a titolo oneroso).
Deve richiamarsi il precedente delle Sezioni Unite n. 982/1992 che, superato il preesistente orientamento maggioritario, ha affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il pagina 20 di 22 trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro;
pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto il diritto reale e non il denaro impiegato per il suo acquisto.
Il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass.
13619/2017), secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra – anche ai fini della collazione – donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (cfr. Cass. 11491/2014; Cass. 18541/2014).
Ai fini della collazione, con riferimento alla donazione indiretta, da parte dei genitori, della nuda proprietà alla figlia nel luglio 2012, il bene va considerato come in piena proprietà; in analogia Pt_1
con quanto avviene in caso di donazione di immobile con riserva di usufrutto, la collazione “va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso” (cfr. Cass. Civ. 25474/2010; Cass. Civ. 18211/2020).
Le altre due donazioni indirette avevano ad oggetto il diritto di usufrutto sui beni immobili acquistati e, per l'effetto, l'attrice dovrà porre in collazione il relativo valore.
Dal momento che le parti hanno espresso il consenso per l'unificazione delle masse, la collazione andrà riferita all'unica massa rappresentata dalla sommatoria del relictum dell'eredità paterna e di quella materna.
La causa va rimessa sul ruolo, per la formazione dei progetti divisionali tenendo conto delle determinazioni di cui alla presente sentenza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice volte alla ricostruzione dell'asse ereditario di e Tes_1
ai sensi degli artt. 533 c.c. e 737 c.c.; CP_3
2. rigetta la domanda di rendiconto formulata da parte attrice;
3. dichiara tenuta a collazionare il valore della piena proprietà dell'immobile Parte_1
facente parte del fabbricato condominiale sito in Padova, via San Massimo n. 9, oggetto di donazione indiretta da parte di e in data 24.7.2012; Tes_1 CP_3
4. dichiara tenuta a collazionare il valore dell'usufrutto dell'immobile facente parte Parte_1
del fabbricato condominiale sito in Padova, via Falloppio n. 71, oggetto di donazione indiretta da parte di in data 4.2.2013; CP_3
5. dichiara tenuta a collazionare il valore dell'usufrutto dell'immobile sito in Parte_1
Padova tra le vie Falloppio, Belzoni e Sant'Eufemia, oggetto di donazione indiretta da parte di in data 11.12.2013; CP_3
6. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, il 11 aprile 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
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