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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14006/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINOLO PAOLA e Parte_1
SMERALDI FRANCESCA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TROGLIA IERI CP_1
DONATELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
COAZZE il 06/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 13.10.2010 e in data Persona_1 Persona_2
11.09.2012.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 1.07.2015. Con ricorso depositato il 06/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
- La casa coniugale in comproprietà tra le parti sita in Valgioie (TO), viene assegnata alla signora sino al momento della vendita;
Pt_1
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna, sita in Valgioie (TO), Borgata Modoprato n. 3, ed
Nulla sulle spese. esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre tenga i figli con sé, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto dei desideri e degli impegni dei minori:
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00, prelevando e riconsegnando i minori presso la casa materna;
- a weekend alterni, prelevando i figli alle ore 18:00 del venerdì sera presso l'abitazione materna e riportandoveli alle ore 20:30 della domenica. La signora acconsente, in caso di malattia dei Pt_1 figli, a che il padre possa far loro visita, nei giorni di sua spettanza, presso l'abitazione materna;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, i giorni della vigilia di Natale e Capodanno (24/12, 31/12 e
01/01) oppure i giorni di Natale e Santo TE ed NI (25/12, 26/12 e 6/01) oltre a tre giorni consecutivi, a scelta del padre, da accorpare a tali date, in cui quest'ultimo abbia ferie dal lavoro e possa stare con i figli, in concomitanza con le ferie scolastiche dei bambini;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- nel periodo estivo, il padre terrà con sé i figli minori una settimana consecutiva con pernottamenti, ed una seconda settimana senza pernottamenti, in un periodo da concordare con la madre entro il mese di giugno di ogni anno. La madre trascorrerà con i figli due settimane nel periodo estivo con sospensione del diritto di visita paterno. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ed in via preventiva il luogo di domicilio, anche temporaneo, dei minori, nonché il nominativo delle persone che trascorreranno il periodo di soggiorno con i bambini;
- ad anni alterni in occasione del compleanno dei minori, li preleverà alle ore 18.00;
- le altre festività infrasettimanali, anche comprensive di eventuali “ponti”, con il criterio dell'alternanza;
DISPONE che il signor provvederà al mantenimento dei figli minori mediante la CP_1 corresponsione alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, Pt_1 dell'importo complessivo di € 711,60, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla suddivisione al 50% delle spese indicate al punto successivo, oltre agli assegni familiari eventualmente percepiti dal signor Le parti si impegnano a concordare, secondo buon senso, CP_1 le modalità di versamento degli importi suindicati, anche in due tranches mensili, in funzione delle modalità e dei tempi di percezione del reddito del signor CP_1
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie il 50% delle seguenti spese, sulla cui tipologia CP_1 si dichiara sin d'ora concorde, esprimendo consenso anticipato ed irrevocabile: iscrizione anno scolastico, corredo di inizio anno scolastico, mensa scolastica, scuolabus/pullman per andare a scuola, uno sport per ciascun figlio, tutte le gite educative proposte dalla scuola, medicine, tickets, visite specialistiche, le spese mediche comprese quelle dentistiche e odontoiatriche, non coperte dal S.S.N., tutte le attività e le terapie consigliate dai medici di in quanto utili o necessarie in relazione Per_1 alla sua patologia tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sedute di logopedia, musicoterapia, psicomotricità, nuoto. Tutte le spese di cui sopra dovranno essere documentate. Fermo il consenso sulle attività indicate, le parti concorderanno di volta in volta la struttura e l'ente presso il quale svolgere le visite specialistiche, le terapie, le attività sportive, nonché l'istituto scolastico presso il quale iscrivere i figli. Gli esborsi superiori ad € 200,00, verranno corrisposti dai coniugi congiuntamente, ognuno per la sua quota parte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14006/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINOLO PAOLA e Parte_1
SMERALDI FRANCESCA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TROGLIA IERI CP_1
DONATELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
COAZZE il 06/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 13.10.2010 e in data Persona_1 Persona_2
11.09.2012.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 1.07.2015. Con ricorso depositato il 06/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
- La casa coniugale in comproprietà tra le parti sita in Valgioie (TO), viene assegnata alla signora sino al momento della vendita;
Pt_1
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna, sita in Valgioie (TO), Borgata Modoprato n. 3, ed
Nulla sulle spese. esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre tenga i figli con sé, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto dei desideri e degli impegni dei minori:
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il giovedì, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00, prelevando e riconsegnando i minori presso la casa materna;
- a weekend alterni, prelevando i figli alle ore 18:00 del venerdì sera presso l'abitazione materna e riportandoveli alle ore 20:30 della domenica. La signora acconsente, in caso di malattia dei Pt_1 figli, a che il padre possa far loro visita, nei giorni di sua spettanza, presso l'abitazione materna;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, i giorni della vigilia di Natale e Capodanno (24/12, 31/12 e
01/01) oppure i giorni di Natale e Santo TE ed NI (25/12, 26/12 e 6/01) oltre a tre giorni consecutivi, a scelta del padre, da accorpare a tali date, in cui quest'ultimo abbia ferie dal lavoro e possa stare con i figli, in concomitanza con le ferie scolastiche dei bambini;
- ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- nel periodo estivo, il padre terrà con sé i figli minori una settimana consecutiva con pernottamenti, ed una seconda settimana senza pernottamenti, in un periodo da concordare con la madre entro il mese di giugno di ogni anno. La madre trascorrerà con i figli due settimane nel periodo estivo con sospensione del diritto di visita paterno. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ed in via preventiva il luogo di domicilio, anche temporaneo, dei minori, nonché il nominativo delle persone che trascorreranno il periodo di soggiorno con i bambini;
- ad anni alterni in occasione del compleanno dei minori, li preleverà alle ore 18.00;
- le altre festività infrasettimanali, anche comprensive di eventuali “ponti”, con il criterio dell'alternanza;
DISPONE che il signor provvederà al mantenimento dei figli minori mediante la CP_1 corresponsione alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, Pt_1 dell'importo complessivo di € 711,60, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla suddivisione al 50% delle spese indicate al punto successivo, oltre agli assegni familiari eventualmente percepiti dal signor Le parti si impegnano a concordare, secondo buon senso, CP_1 le modalità di versamento degli importi suindicati, anche in due tranches mensili, in funzione delle modalità e dei tempi di percezione del reddito del signor CP_1
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie il 50% delle seguenti spese, sulla cui tipologia CP_1 si dichiara sin d'ora concorde, esprimendo consenso anticipato ed irrevocabile: iscrizione anno scolastico, corredo di inizio anno scolastico, mensa scolastica, scuolabus/pullman per andare a scuola, uno sport per ciascun figlio, tutte le gite educative proposte dalla scuola, medicine, tickets, visite specialistiche, le spese mediche comprese quelle dentistiche e odontoiatriche, non coperte dal S.S.N., tutte le attività e le terapie consigliate dai medici di in quanto utili o necessarie in relazione Per_1 alla sua patologia tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sedute di logopedia, musicoterapia, psicomotricità, nuoto. Tutte le spese di cui sopra dovranno essere documentate. Fermo il consenso sulle attività indicate, le parti concorderanno di volta in volta la struttura e l'ente presso il quale svolgere le visite specialistiche, le terapie, le attività sportive, nonché l'istituto scolastico presso il quale iscrivere i figli. Gli esborsi superiori ad € 200,00, verranno corrisposti dai coniugi congiuntamente, ognuno per la sua quota parte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.