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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/08/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1795 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795 /2021 promossa da:
(C. F. ), rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA NA (C. F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 142 (PEC: ); Email_1
RICORRENTE
Contro
nato a Roma il 12.4.1981; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento di
AVV. quale curatore speciale del minore Controparte_2 Per_1
nato a [...] il [...] (C. F. ) – PEC:
[...] C.F._3
Email_2
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Pag. 1 a 8 E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 21/04/2021 la ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo la separazione da con cui contraeva matrimonio in Mentana in data Controparte_1
8.11.2009 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Mentana anno 2009, parte
I, numero 18, Vol. 1), da cui nasceva il figlio (Monterotondo, Persona_1
16.11.2009). In particolare, la ricorrente formulava domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, stante l'indifferenza manifestata dal marito nei confronti del minore, ed in subordine spiegava domanda di affidamento super esclusivo;
in ogni caso, chiedeva la condanna del resistente al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore.
All'udienza presidenziale del 9.11.2021, il resistente compariva personalmente senza assistenza di un procuratore costituito, dichiarando di non opporsi alla domanda di separazione e di aderire a quella di affidamento super esclusivo in favore della coniuge.
Venivano sentiti entrambi i coniugi, risultando vano il tentativo di conciliazione.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 9.11.2021 il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separatamente e in via provvisoria affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di essa;
veniva altresì disciplinato il diritto di frequentazione con il padre e posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento ordinario pari a 100,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In corso di causa, il resistente sceglieva di non costituirsi;
pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e con ordinanza del 19.6.2023veniva nominato l'Avv. quale curatore speciale del minore, stante la domanda di CP_2 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il curatore speciale provvedeva a costituirsi in giudizio, con comparsa del 22.3.2024, dopo aver preso contatti con il minore e aver raccolto elementi utili all'espletamento del proprio mandato.
Pag. 2 a 8 Veniva altresì ascoltato il minore all'udienza del 16.10.2023 e venivano disposte indagini patrimoniali sul resistente.
Da ultimo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.2.2025.
II. In primo luogo, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda declaratoria della separazione personale tra coniugi introdotta dalla ricorrente.
A tal proposito, risulta provato per testi, e ammesso dalle medesime parti in sede di udienza presidenziale, che i coniugi hanno interrotto la propria convivenza molto prima dell'introduzione della presente causa, e che entrambi hanno nuove relazioni more uxorio, suggellate dalla nascita di un figlio ciascuno. Inoltre, le parti non hanno più alcun tipo di contatto, nemmeno nell'interesse del comune figlio minore Per_1
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
III. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. deve essere accolta.
Innanzitutto, devono essere richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali in materia.
In particolare, con riferimento all'indagine che il Collegio è chiamato a compiere nel caso concreto, è stato affermato che “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti).” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024 - Rv. 672399 -
01); ed ancora: “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023 -
Rv. 667750 - 01).
Pag. 3 a 8 Ebbene, nel caso di specie, non solo il padre ha deciso di non costituirsi in giudizio, pur essendo a conoscenza della domanda di declaratoria dalla responsabilità genitoriale svolta nei propri confronti – e ne è la prova non solo la rituale notifica degli atti processuali, ma anche la presenza della parte, priva di difensore, all'udienza presidenziale del 9.11.2021 e alla prima udienza di comparizione del 27.1.2022, - rinunciando, di fatto, a difendersi sul punto, ma è stato il ricorrente stesso ad ammettere di non frequentare da anni il figlio
(cfr verbale udienza del 9.11.2021, ove il resistente dichiarava: “non vedo il Per_1 bambino da più di un anno né lo sento”).
La circostanza del totale disinteresse del resistente rispetto alla vita di è stata Per_1 confermata dal medesimo minore.
In particolare, il minore così ha affermato in sede di audizione dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 16.10.2023: “sono sei anni che non vedo papà, dal 2017. Lo avevo incontrato al supermercato Maurys a Mentana, per caso, non era un appuntamento. Ricordo che lo avevo visto da lontano, lui mi ha visto e mi ha chiamato, io sono andato. Ha cercato di farmi vedere il figlio avuto dalla compagna, come ha fatto con la compagna, ha cercato di farmela vedere. Sono rimasto due minuti e poi me ne sono andato.”; “Lo chiamai per fargli gli auguri di compleanno ad aprile, e la nuova compagna mi rispose al telefono, dicendomi di non disturbarlo più. Lo chiamavo poco, ma rispondeva sempre lei, e a me dava fastidio. Lui non mi chiamava mai. Dal 2017 non l'ho più incontrato nemmeno per caso, lui sta a Guidonia.”.
Sul punto, sono stati escussi i testi e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13.3.2024, che hanno risposto affermativamente sui capitoli di prova concernenti la cura,
l'educazione e il mantenimento di confermando che da anni è ad appannaggio Per_1 esclusivo della madre, che provvede alla crescita del minore facendosi carico di ogni aspetto, anche con il supporto della propria madre e del nuovo compagno, da cui ha avuto una figlia nel 2019.
Anche il curatore speciale del minore, che in sede di costituzione aveva formulato domanda di affidamento super esclusivo in favore della madre, in sede di precisazione delle conclusioni ha aderito alla domanda di decadenza dalla responsabilità, stante l'emersione, in sede istruttoria, di condotte gravi e pregiudizievoli del padre ai danni di Per_1
Inoltre, deve evidenziarsi che, allo stato, non si ravvisano possibilità di recupero del rapporto, neppure con il supporto delle strutture del territorio, in quanto il resistente è del tutto assente e disinteressato della sorte del figlio, né il presente procedimento è stato
Pag. 4 a 8 ravvisato dal resistente come un'opportunità concreta per riprendere la frequentazione con e riallacciare il rapporto padre/figlio reciso per sua scelta. Per_1
La circostanza che l'interruzione dell'accudimento del figlio è stata una precisa scelta del resistente è evincibile dal trasferimento operato presso altro comune, unitamente alla nuova compagna, nonché dalla formazione di una nuova famiglia con quest'ultima, con l'inclusione dei figli della compagna avuti da precedente relazione ma con la totale esclusione del proprio figlio rispetto al quale è stato posto in atto un vero e proprio Per_1 comportamento respingente, volto alla dissuasione del minore rispetto a ogni possibile contatto.
Sintomatico del grave pregiudizio subito da appare non tanto il disinteresse Per_1 manifestato dal padre sul lato economico, che pure sussiste, quanto quello sul versante emotivo ed affettivo, come avvenuto nell'episodio (casuale) della conoscenza tra Per_1
e il figlio avuto dal resistente con la nuova compagna. Il padre, in sostanza, non si è premurato di includere nella propria nuova famiglia, coinvolgendolo nelle nuove Per_1 dinamiche familiari;
al contrario, ha estromesso il figlio, che ha scoperto da terzi la nascita del fratellino e che lo ha conosciuto, appunto per puro caso, all'interno di un supermercato, con una modalità tale da aver segnato e turbato il minore.
Altro episodio sintomatico del pregiudizio è stato confermato dai testi sopra richiamati.
madre della ricorrente, e hanno confermato che nel Testimone_1 Testimone_2 settembre 2020 il resistente si è rifiutato di firmare un'autorizzazione necessaria per l'uscita di da scuola in via anticipata;
a tal proposito, il resistente si recava a scuola e Per_1 riferiva alla bidella che non voleva sapere nulla del figlio.
La prova è stata, altresì, raggiunta ex art. 232, secondo comma, c.p.c., non essendosi il resistente volutamente presentato per rendere l'interrogatorio formale sui medesimi capitoli di prova;
pertanto, i fatti si considerano ammessi.
Da ultimo, all'udienza del 26.6.2024, il curatore speciale riferiva che il resistente, in alcune occasioni dopo la propria nomina, avrebbe tentato un approccio col figlio, invitandolo presso di sé e sostenendo di non essere in grado di deambulare;
inoltre, contattata la nonna paterna, quest'ultima non avrebbe prestato il proprio consenso a cooperare al riavvicinamento, essendo anch'ella assente dalla vita di da anni. La ricorrente si era, al contrario, Per_1 resa disponibile ad accompagnare il minore dal padre ma, a causa del netto rifiuto del resistente a poter incontrare la moglie, non è stato possibile intraprendere alcuna frequentazione.
Pag. 5 a 8 In definitiva, il resistente non si è adoperato in alcun modo per reinserirsi nella vita del figlio ma, al contrario, ha adottato una condotta pregiudizievole nei confronti del Per_1 ragazzo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda viene accolta e viene Controparte_1 dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Per_1
[...]
IV. Con riferimento alla previsione di un contributo al mantenimento ordinario del minore da porsi a carico del padre, si osserva quanto segue.
Il mantenimento, in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, era stato stabilito in € 100,00 mensili, poi aumentati dal giudie istruttore in € 250,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie con provvedimento a verbale all'udienza del 26.6.2024.
L'importo di cui sopra, anche a fronte delle indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di
Finanza territorialmente competente, deve essere aumentato.
In primo luogo si osserva che lo stato di disoccupazione non incide sul dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio. Al riguardo, così si è espressa, a più riprese, la
Suprema Corte: “Il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (ex multis, Cass. Corte di Cass.,
Sez. I Civ., Ord. 7 maggio 2024 n. 12283).
Ebbene, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi forma di accudimento diretto del minore, delle aumentate esigenze di vita dello stesso, da relazionarsi all'età, l'importo del contributo al mantenimento ordinario di viene posto a carico del padre nella misura di 300 euro Per_1 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Peraltro, si osserva che, sebbene allo stato risulti disoccupato, il resistente ha percepito per gli anni 2021, 2022 e 2023 il reddito di cittadinanza, incassando rispettivamente 12.804,94 euro, 12.260,97 euro e 15.280,25 euro. Deve, inoltre, presumersi una capacità lavorativa generica in capo al resistente, non affetto da patologie che lo rendano inabile allo svolgimento di un'attività.
Nonostante quanto sopra osservato, il on ha mai contribuito, nemmeno in minima CP_3 parte, al mantenimento del figlio.
V. La ricorrente, all'udienza del 26.6.2024, ha chiesto di poter prevedere il contributo al mantenimento a carico anche dei nonni paterni.
Pag. 6 a 8 Tale domanda non può essere accolta nella presente sede e deve essere dichiarata inammissibile.
La domanda in questione, infatti, articolata ex art. 316 bis c.c., può essere trattata solo con l'instaurazione del contraddittorio nei confronti degli ascendenti (estranei al presente giudizio) e assolvimento del precipuo onere probatorio che incombe sulla parte richiedente, ben delineato dalla Suprema Corte in numerose pronunce rese al riguardo.
VI. La domanda subordinata di affidamento super esclusivo rimane assorbita, stante l'accoglimento della domanda principale ex art. 330 c.c.
VII. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'alta complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
Mentana in data 8.11.2009 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Mentana anno 2009, parte I, numero 18, Vol. 1);
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti di Controparte_1
(nato a (Monterotondo il 16.11.2009); Persona_1
5) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del minore nella misura di 300 euro mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
6) Dichiara inammissibile la domanda ex art. 316 bis c.c. articolata nei confronti degli ascendenti paterni;
Pag. 7 a 8 7) Condanna il resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte ricorrente, liquidate in 7.052 euro per compensi oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 15 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795 /2021 promossa da:
(C. F. ), rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA NA (C. F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 142 (PEC: ); Email_1
RICORRENTE
Contro
nato a Roma il 12.4.1981; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento di
AVV. quale curatore speciale del minore Controparte_2 Per_1
nato a [...] il [...] (C. F. ) – PEC:
[...] C.F._3
Email_2
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Pag. 1 a 8 E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 21/04/2021 la ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo la separazione da con cui contraeva matrimonio in Mentana in data Controparte_1
8.11.2009 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Mentana anno 2009, parte
I, numero 18, Vol. 1), da cui nasceva il figlio (Monterotondo, Persona_1
16.11.2009). In particolare, la ricorrente formulava domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, stante l'indifferenza manifestata dal marito nei confronti del minore, ed in subordine spiegava domanda di affidamento super esclusivo;
in ogni caso, chiedeva la condanna del resistente al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore.
All'udienza presidenziale del 9.11.2021, il resistente compariva personalmente senza assistenza di un procuratore costituito, dichiarando di non opporsi alla domanda di separazione e di aderire a quella di affidamento super esclusivo in favore della coniuge.
Venivano sentiti entrambi i coniugi, risultando vano il tentativo di conciliazione.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 9.11.2021 il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separatamente e in via provvisoria affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di essa;
veniva altresì disciplinato il diritto di frequentazione con il padre e posto a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento ordinario pari a 100,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In corso di causa, il resistente sceglieva di non costituirsi;
pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e con ordinanza del 19.6.2023veniva nominato l'Avv. quale curatore speciale del minore, stante la domanda di CP_2 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il curatore speciale provvedeva a costituirsi in giudizio, con comparsa del 22.3.2024, dopo aver preso contatti con il minore e aver raccolto elementi utili all'espletamento del proprio mandato.
Pag. 2 a 8 Veniva altresì ascoltato il minore all'udienza del 16.10.2023 e venivano disposte indagini patrimoniali sul resistente.
Da ultimo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.2.2025.
II. In primo luogo, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda declaratoria della separazione personale tra coniugi introdotta dalla ricorrente.
A tal proposito, risulta provato per testi, e ammesso dalle medesime parti in sede di udienza presidenziale, che i coniugi hanno interrotto la propria convivenza molto prima dell'introduzione della presente causa, e che entrambi hanno nuove relazioni more uxorio, suggellate dalla nascita di un figlio ciascuno. Inoltre, le parti non hanno più alcun tipo di contatto, nemmeno nell'interesse del comune figlio minore Per_1
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
III. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. deve essere accolta.
Innanzitutto, devono essere richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali in materia.
In particolare, con riferimento all'indagine che il Collegio è chiamato a compiere nel caso concreto, è stato affermato che “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti).” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024 - Rv. 672399 -
01); ed ancora: “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023 -
Rv. 667750 - 01).
Pag. 3 a 8 Ebbene, nel caso di specie, non solo il padre ha deciso di non costituirsi in giudizio, pur essendo a conoscenza della domanda di declaratoria dalla responsabilità genitoriale svolta nei propri confronti – e ne è la prova non solo la rituale notifica degli atti processuali, ma anche la presenza della parte, priva di difensore, all'udienza presidenziale del 9.11.2021 e alla prima udienza di comparizione del 27.1.2022, - rinunciando, di fatto, a difendersi sul punto, ma è stato il ricorrente stesso ad ammettere di non frequentare da anni il figlio
(cfr verbale udienza del 9.11.2021, ove il resistente dichiarava: “non vedo il Per_1 bambino da più di un anno né lo sento”).
La circostanza del totale disinteresse del resistente rispetto alla vita di è stata Per_1 confermata dal medesimo minore.
In particolare, il minore così ha affermato in sede di audizione dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 16.10.2023: “sono sei anni che non vedo papà, dal 2017. Lo avevo incontrato al supermercato Maurys a Mentana, per caso, non era un appuntamento. Ricordo che lo avevo visto da lontano, lui mi ha visto e mi ha chiamato, io sono andato. Ha cercato di farmi vedere il figlio avuto dalla compagna, come ha fatto con la compagna, ha cercato di farmela vedere. Sono rimasto due minuti e poi me ne sono andato.”; “Lo chiamai per fargli gli auguri di compleanno ad aprile, e la nuova compagna mi rispose al telefono, dicendomi di non disturbarlo più. Lo chiamavo poco, ma rispondeva sempre lei, e a me dava fastidio. Lui non mi chiamava mai. Dal 2017 non l'ho più incontrato nemmeno per caso, lui sta a Guidonia.”.
Sul punto, sono stati escussi i testi e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13.3.2024, che hanno risposto affermativamente sui capitoli di prova concernenti la cura,
l'educazione e il mantenimento di confermando che da anni è ad appannaggio Per_1 esclusivo della madre, che provvede alla crescita del minore facendosi carico di ogni aspetto, anche con il supporto della propria madre e del nuovo compagno, da cui ha avuto una figlia nel 2019.
Anche il curatore speciale del minore, che in sede di costituzione aveva formulato domanda di affidamento super esclusivo in favore della madre, in sede di precisazione delle conclusioni ha aderito alla domanda di decadenza dalla responsabilità, stante l'emersione, in sede istruttoria, di condotte gravi e pregiudizievoli del padre ai danni di Per_1
Inoltre, deve evidenziarsi che, allo stato, non si ravvisano possibilità di recupero del rapporto, neppure con il supporto delle strutture del territorio, in quanto il resistente è del tutto assente e disinteressato della sorte del figlio, né il presente procedimento è stato
Pag. 4 a 8 ravvisato dal resistente come un'opportunità concreta per riprendere la frequentazione con e riallacciare il rapporto padre/figlio reciso per sua scelta. Per_1
La circostanza che l'interruzione dell'accudimento del figlio è stata una precisa scelta del resistente è evincibile dal trasferimento operato presso altro comune, unitamente alla nuova compagna, nonché dalla formazione di una nuova famiglia con quest'ultima, con l'inclusione dei figli della compagna avuti da precedente relazione ma con la totale esclusione del proprio figlio rispetto al quale è stato posto in atto un vero e proprio Per_1 comportamento respingente, volto alla dissuasione del minore rispetto a ogni possibile contatto.
Sintomatico del grave pregiudizio subito da appare non tanto il disinteresse Per_1 manifestato dal padre sul lato economico, che pure sussiste, quanto quello sul versante emotivo ed affettivo, come avvenuto nell'episodio (casuale) della conoscenza tra Per_1
e il figlio avuto dal resistente con la nuova compagna. Il padre, in sostanza, non si è premurato di includere nella propria nuova famiglia, coinvolgendolo nelle nuove Per_1 dinamiche familiari;
al contrario, ha estromesso il figlio, che ha scoperto da terzi la nascita del fratellino e che lo ha conosciuto, appunto per puro caso, all'interno di un supermercato, con una modalità tale da aver segnato e turbato il minore.
Altro episodio sintomatico del pregiudizio è stato confermato dai testi sopra richiamati.
madre della ricorrente, e hanno confermato che nel Testimone_1 Testimone_2 settembre 2020 il resistente si è rifiutato di firmare un'autorizzazione necessaria per l'uscita di da scuola in via anticipata;
a tal proposito, il resistente si recava a scuola e Per_1 riferiva alla bidella che non voleva sapere nulla del figlio.
La prova è stata, altresì, raggiunta ex art. 232, secondo comma, c.p.c., non essendosi il resistente volutamente presentato per rendere l'interrogatorio formale sui medesimi capitoli di prova;
pertanto, i fatti si considerano ammessi.
Da ultimo, all'udienza del 26.6.2024, il curatore speciale riferiva che il resistente, in alcune occasioni dopo la propria nomina, avrebbe tentato un approccio col figlio, invitandolo presso di sé e sostenendo di non essere in grado di deambulare;
inoltre, contattata la nonna paterna, quest'ultima non avrebbe prestato il proprio consenso a cooperare al riavvicinamento, essendo anch'ella assente dalla vita di da anni. La ricorrente si era, al contrario, Per_1 resa disponibile ad accompagnare il minore dal padre ma, a causa del netto rifiuto del resistente a poter incontrare la moglie, non è stato possibile intraprendere alcuna frequentazione.
Pag. 5 a 8 In definitiva, il resistente non si è adoperato in alcun modo per reinserirsi nella vita del figlio ma, al contrario, ha adottato una condotta pregiudizievole nei confronti del Per_1 ragazzo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda viene accolta e viene Controparte_1 dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Per_1
[...]
IV. Con riferimento alla previsione di un contributo al mantenimento ordinario del minore da porsi a carico del padre, si osserva quanto segue.
Il mantenimento, in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, era stato stabilito in € 100,00 mensili, poi aumentati dal giudie istruttore in € 250,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie con provvedimento a verbale all'udienza del 26.6.2024.
L'importo di cui sopra, anche a fronte delle indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di
Finanza territorialmente competente, deve essere aumentato.
In primo luogo si osserva che lo stato di disoccupazione non incide sul dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio. Al riguardo, così si è espressa, a più riprese, la
Suprema Corte: “Il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (ex multis, Cass. Corte di Cass.,
Sez. I Civ., Ord. 7 maggio 2024 n. 12283).
Ebbene, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi forma di accudimento diretto del minore, delle aumentate esigenze di vita dello stesso, da relazionarsi all'età, l'importo del contributo al mantenimento ordinario di viene posto a carico del padre nella misura di 300 euro Per_1 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Peraltro, si osserva che, sebbene allo stato risulti disoccupato, il resistente ha percepito per gli anni 2021, 2022 e 2023 il reddito di cittadinanza, incassando rispettivamente 12.804,94 euro, 12.260,97 euro e 15.280,25 euro. Deve, inoltre, presumersi una capacità lavorativa generica in capo al resistente, non affetto da patologie che lo rendano inabile allo svolgimento di un'attività.
Nonostante quanto sopra osservato, il on ha mai contribuito, nemmeno in minima CP_3 parte, al mantenimento del figlio.
V. La ricorrente, all'udienza del 26.6.2024, ha chiesto di poter prevedere il contributo al mantenimento a carico anche dei nonni paterni.
Pag. 6 a 8 Tale domanda non può essere accolta nella presente sede e deve essere dichiarata inammissibile.
La domanda in questione, infatti, articolata ex art. 316 bis c.c., può essere trattata solo con l'instaurazione del contraddittorio nei confronti degli ascendenti (estranei al presente giudizio) e assolvimento del precipuo onere probatorio che incombe sulla parte richiedente, ben delineato dalla Suprema Corte in numerose pronunce rese al riguardo.
VI. La domanda subordinata di affidamento super esclusivo rimane assorbita, stante l'accoglimento della domanda principale ex art. 330 c.c.
VII. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'alta complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
Mentana in data 8.11.2009 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Mentana anno 2009, parte I, numero 18, Vol. 1);
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti di Controparte_1
(nato a (Monterotondo il 16.11.2009); Persona_1
5) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del minore nella misura di 300 euro mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
6) Dichiara inammissibile la domanda ex art. 316 bis c.c. articolata nei confronti degli ascendenti paterni;
Pag. 7 a 8 7) Condanna il resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte ricorrente, liquidate in 7.052 euro per compensi oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 15 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Dott. Francesco Lupia Dott.ssa Chiara Pulicati
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