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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5123/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Da Ruos Manuela Parte_1
Parte attrice contro
, contumace CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del SI. ; CP_1
2. Disporre l'affido super esclusivo della figlia alla madre RA , dati i Persona_1 Parte_1 gravi episodi di maltrattamenti in famiglia e l'incapacità del padre di gestire la figlia, considerate anche le difficoltà fisiche della piccola con cui il padre non ha mai avuto un rapporto, manifestando una completa incapacità genitoriale sia dal punto di vista pratico che emotivo;
3. Assegnarsi la casa coniugale alla SI.ra , ove la stessa abiterà con la figlia minore;
Parte_1
4. Disporsi il collocamento della figlia presso la madre;
pagina 1 di 10
5. Disporsi il diritto di visita tra padre e figlia in forma protetta secondo il calendario prestabilito all'interno del percorso da intraprendersi presso i Servizi Sociali competenti per territorio, anche in collaborazione dei Servizi dell'Ulss con intervento di supporto alla genitorialità e al sostegno psicologico della minore;
6. Porre a carico di l'obbligo di versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, con effetto CP_1
dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di Persona_1
euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in essere dinanzi a questo tribunale.
7. Porre a carico di l'obbligo di versare alla SI.ra un contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della stessa pari ad euro 200,00 entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Dichiararsi la sospensione della responsabilità genitoriale del SI. nei confronti della CP_1
figlia minore;
Persona_1
9. Disporsi il divieto di espatrio della minore con il padre . Persona_1 CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.8.2022 - premesso di aver contratto matrimonio a Tunisi Parte_1
(Tunisia) il 22.5.2012 con e che dalla loro unione era nata la figlia in data CP_1 Per_1
6.10.2024 - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, a causa dei comportamenti violenti del marito e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza presidenziale celebrata il 24.11.2022 il Presidente delegato, sentita la ricorrente, disponeva il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo.
Alla successiva udienza presidenziale del 18.5.2023, il Presidente delegato dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa l'assenza del resistente, nonostante la rituale notifica;
quindi, con ordinanza depistata in pari data venivano adottai i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
3) CP_1
assegna la casa coniugale alla madre, ove vi vivrà con la figlia minore;
4) rigetta la domanda di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno di separazione a carico del marito;
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a
pagina 2 di 10 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di euro 500,00, da CP_1
rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale;
6) dispone che il diritto di visita tra il padre e la figlia in forma protetta seguirà il calendario prestabilito all'intero del percorso da intraprendersi presso i
Servizi Sociali competenti per territorio”.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
20.6.2024 il giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.10.2024, disponendo, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
Con note depositate in data 9.10.2024, parte attrice precisava le conclusioni riportate in epigrafe e il
Giudice con ordinanza del 10.10.2024 rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui allìart.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
1.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Tunisia, dove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_2
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e, nel caso di specie, risulta dagli atti e documenti di causa che la residenza abituale delle parti si trova in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in pagina 3 di 10 cui è adita l'autorità giurisdizionale e, dunque, per gli tessi motivi di cui sopra, va applicata la legge dello Stato italiano.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della moglie e della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono la pagina 4 di 10 moglie e la figlia minore, i quali risiedono stabilmente in Italia;
Inoltre, per quanto concerne la figlia minore, l'art. 3, lett. d) del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della moglie e della figlia minore della coppia, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”; tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono la moglie e la figlia minore che risiedono, appunto, in Italia, e pertanto si applica la legge italiana.
2.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.,
Ed infatti dal ricorso e dai successivi atti depositati da parte attrice dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del convenuto al processo, sebbene regolarmente citato.
3.
Parte attrice ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito.
A fondamento di tale domanda ha allegato che, a partire dal 2021, poco dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria per COVID 19, il marito aveva iniziato a manifestare un atteggiamento via via sempre più aggressivo, sia verbalmente che fisicamente;
che alcuni episodi di violenza erano stati talmente gravi da costringere l'attrice a presentare tre denunce (in data 19.04.2022, 23.04.2022 e il 4.5.2022, per l'episodio più grave); che in particolare nel mese di maggio 2022, mentre rincasava salendo le scale per raggiungere il proprio appartamento, si era ritrovata alle spalle il marito che, dopo averla Parte_1 spinta all'interno dell'abitazione, l'aveva malmenata facendola cadere a terra e le aveva stretto con forza le mani al collo fino a farle quasi perdere i sensi;
che per tali fatti il convenuto era stato arrestato in flagranza e sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di pagina 5 di 10 avvicinamento a meno di 200 metri dalla moglie e dalla di lei figlia nonché dai luoghi da Persona_2
loro frequentati.
La domanda di addebito della separazione nei confronti di è fondata. Parte_1
È agli atti la sentenza penale n. 1933/2024 del Tribunale di VA (trasmessa il 22.11.2024 ai sensi dell'art. 64bis disp. att. c.p.p.), che ha condannato il convenuto per maltrattamenti in famiglia1 alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno per € 20.000,00 a favore di Pt_1
[...]
Pur non essendovi prova del passaggio in giudicato della sentenza sopra citata, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, “costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza... nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice” (cfr., peraltro con riferimento alla sentenza di patteggiamento e dunque con principi a fortiori applicabili al caso di specie, Cass. Civ.n. 3626 del 24.2.2004; Cass. Civ. n. 4493 del 24.2.2010).
Gli episodi di violenza fisica, morale ed economica allegati in ricorso hanno trovato ampio riscontro nell'ambito del giudizio penale nelle dichiarazioni della persona offesa, apparsa pienamente credibile e puntuale, nonché dei testimoni sentiti in dibattimento. La sentenza dà atto che la teste figlia maggiore dell'attrice, ha riferito che “…i due Persona_2
litigavano frequentemente e insultava offendeva e minacciava la moglie in continuazione,
CP_1 apostrofandola con termini quali “puttana, troia” sempre davanti a tutte e tre le figlie”; ha ricordato le minacce di nei confronti della madre (“io ti ammazzo e vado in carcere, tanto non ho più niente
CP_1 da perdere”); ha affermato “di aver personalmente assistito più volte ad episodi di violenza fisica da parte di contro la madre … a spintoni e qualche volta ad uno schiaffo” e di “aver visto la madre
CP_1 molto triste e molto sola, chiudersi in camera a piangere e con i lividi sulle braccia..”; ha spiegato “di aver trovato dei dispositivi nel termosifone della camera da letto e di averli raccolti, perché la madre era costantemente controllata dal che le diceva di sapere con chi parlava in quanto aveva
CP_1
installato dei microfoni e delle telecamere per sorvegliarla. Similmente, sul cellulare della madre aveva trovato installata, all'insaputa della stessa, una app generalmente utilizzata dai genitori per monitorare i figli…”.
Con specifico riferimento ai fatti accaduti il 4.5.2022, la sentenza riporta che la teste ha riferito “di essere stata svegliata di soprassalto dalle urla della madre. Appena alzata ha visto la madre a terra e che sopra di lei e le aveva preso il telefono cellulare...” CP_1
Sempre con riguardo all'episodio di violenza del 4.5.2022, risulta dalla sentenza che il teste di PG
, intervenuto in loco, ha dichiarato che “All'arrivo i militari avevano trovato Tes_1 Persona_2 ovvero colei che aveva richiesto aiuto contattando le forze dell'ordine e la madre ancora Parte_1 distesa a terra in mezzo a schegge di vetro che lamentava dolori alla gola ed era in stato di shock”.
Infine, la sentenza ha dato conto che la teste tra l'altro, ha precisato “di aver visto Tes_2 personalmente che la sorella aveva lividi blu sul braccio vicino alla spalla”. Pt_1
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che gli elementi sopra esposti siano ampiamente sufficienti a ritenere provate le condotte maltrattanti di nei confronti della moglie, anche in presenza CP_1
della figlia minore della coppia e delle due figlie della ricorrente.
Il Collegio aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia
pagina 7 di 10 vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351).
Le gravissime condotte maltrattanti di costituiscono indubbiamente violazioni dei doveri CP_1
coniugali e sono idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al convenuto.
4.
Quanto già esposto a fondamento della pronuncia di addebito, con riguardo alle condotte poste in essere dal convenuto in danno della moglie ed in presenza della figlia minore, deve qui richiamarsi ai fini delle decisioni da assumere a tutela e nell'interesse preminente della figlia stessa.
La rilevanza degli atti di violenza nella individuazione del regime di affidamento è sancita dalla
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 31 prevede che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione”.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la figlia minore Per_1
Va pertanto disposto l'affidamento esclusivo alla madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
Si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per la minore sia quella di autorizzare la madre ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ex art. 337 quater comma 3
c.c. ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, ciò che peraltro assorbe le domande della ricorrente relative alla sospensione della responsabilità genitoriale del padre e del divieto di espatrio della minore.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, la figlia deve essere collocata presso la madre, cui va assegnata ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita in VA, via C. Bettella n.22.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre, le stesse devono necessariamente essere subordinate al previo esperimento da parte del convenuto di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti, da individuarsi, ove si sia la sua volontà in tal senso, da parte dei Servizi Sociali, cui il pagina 8 di 10 padre dovrà rivolgersi;
soltanto all'esito, i Servizi Sociali, sentita la minore e tenendo conto della sua volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto.
5.
L'assenza di informazioni sulla effettiva situazione reddituale del padre non può esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia detto obbligo, invero, sorge per effetto Per_1
della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito dal padre e tenendo conto della sua capacità lavorativa in base all'età, nonché del fatto che la madre deve occuparsi in via esclusiva della prole, si reputa congruo confermare l'importo di € 500,00 annualmente rivalutabili di cui ai provvedimenti temporanei vigenti, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo del Tribunale di
VA.
6.
L'attrice ha chiesto che il marito venga condannato a corrisponderle un assegno di mantenimento di €
200,00 mensili.
La domanda non è meritevole di accoglimento richiamandosi, sul punto, i rilievi di cui all'ordinanza presidenziale secondo cui, in particolare, la ricorrente non ha dimostrato né allegato circostanze specifiche volte a provare il regime economico goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e le circostanze ostative a mantenerlo;
inoltre, e soprattutto, risulta che la ricorrente goda di adeguati redditi propri, avendo sempre svolto e svolgendo tuttora regolare attività lavorativa.
Dal momento che non sono intervenuti rilevanti fatti nuovi, sul punto, rispetto all'epoca di pronuncia dei provvedimenti presidenziali, la domanda di assegno di mantenimento deve essere rigettata.
7.
Le statuizioni di cui alla presente sentenza comportano la condanna del convenuto alle spese di lite, tenendo conto dei principi di causalità e soccombenza sottesi a tale decisione.
Tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori minimi tenendo conto della natura e del numero delle questioni trattate, le spese si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con addebito della Parte_1 CP_1
responsabilità della separazione a carico di;
CP_1
2) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre attribuendo alla stessa Per_1 Parte_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione e residenza presso la madre;
3) assegna la casa familiare sita VA, Via C. Bettella n.22, a affinché vi abiti con la Parte_1
figlia;
4) dispone che, ove il padre dovesse manifestare interesse per la figli minore, lo stesso dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori affinché individuino un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti;
all'esito di tale percorso, i Servizi Sociali, sentita la minore e tenendo conto della sua volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, CP_1
l'obbligo di versare la somma di € 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di VA;
6) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dall'attrice;
7) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 CP_1
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in VA, nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta il capo di imputazione: “1) del reato di cui all'art.572 c.1 e 2 c.p. perché maltrattava la moglie convivente Pt_1 sottoponendola abitualmente ad una serie continua di atti lesivi dell'integrità fisica e morale, anche in presenza
[...] delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) e della figlia maggiorenne (nata il Per_1 Per_3 Per_2 18.7.1998), ingiuriandola e minacciandola con espressioni del tipo “troia..puttana….prima o poi ti uccido”, controllandone i movimenti in maniera ossessiva, anche mediante strumenti tecnologici e pedinamenti, nonché percuotendola ripetutamente con pugni e schiaffi, culminati nel fato di cui di cui ai capi seguenti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di figlio minori. Con l'aggravante di cui all'572 comma 4 cp perché dal fatto derivavano lesioni personali gravi consistite in una sindrome post traumatica da stress con stato depressivo ed un trauma alla spalla con alterazione funzionale dalla quale derivavano malattie superiori a 40 gg.”. Fatti di cui al capo di imputazione 2): “…nel contesto dei fatti descritti al capo precedente, appostatosi nei pressi dell'abitazione familiare, al rientro della moglie , la spingeva con forza dentro la predetta abitazione e Parte_1 l'afferrava per il collo, stringendo energicamente, intimandole di consegnargli il telefono cellulare, facendola quindi precipitare a terra..” pagina 6 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5123/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Da Ruos Manuela Parte_1
Parte attrice contro
, contumace CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del SI. ; CP_1
2. Disporre l'affido super esclusivo della figlia alla madre RA , dati i Persona_1 Parte_1 gravi episodi di maltrattamenti in famiglia e l'incapacità del padre di gestire la figlia, considerate anche le difficoltà fisiche della piccola con cui il padre non ha mai avuto un rapporto, manifestando una completa incapacità genitoriale sia dal punto di vista pratico che emotivo;
3. Assegnarsi la casa coniugale alla SI.ra , ove la stessa abiterà con la figlia minore;
Parte_1
4. Disporsi il collocamento della figlia presso la madre;
pagina 1 di 10
5. Disporsi il diritto di visita tra padre e figlia in forma protetta secondo il calendario prestabilito all'interno del percorso da intraprendersi presso i Servizi Sociali competenti per territorio, anche in collaborazione dei Servizi dell'Ulss con intervento di supporto alla genitorialità e al sostegno psicologico della minore;
6. Porre a carico di l'obbligo di versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, con effetto CP_1
dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di Persona_1
euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in essere dinanzi a questo tribunale.
7. Porre a carico di l'obbligo di versare alla SI.ra un contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento della stessa pari ad euro 200,00 entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Dichiararsi la sospensione della responsabilità genitoriale del SI. nei confronti della CP_1
figlia minore;
Persona_1
9. Disporsi il divieto di espatrio della minore con il padre . Persona_1 CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.8.2022 - premesso di aver contratto matrimonio a Tunisi Parte_1
(Tunisia) il 22.5.2012 con e che dalla loro unione era nata la figlia in data CP_1 Per_1
6.10.2024 - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, a causa dei comportamenti violenti del marito e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza presidenziale celebrata il 24.11.2022 il Presidente delegato, sentita la ricorrente, disponeva il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo.
Alla successiva udienza presidenziale del 18.5.2023, il Presidente delegato dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa l'assenza del resistente, nonostante la rituale notifica;
quindi, con ordinanza depistata in pari data venivano adottai i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
3) CP_1
assegna la casa coniugale alla madre, ove vi vivrà con la figlia minore;
4) rigetta la domanda di parte ricorrente di riconoscimento di un assegno di separazione a carico del marito;
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a
pagina 2 di 10 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di euro 500,00, da CP_1
rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale;
6) dispone che il diritto di visita tra il padre e la figlia in forma protetta seguirà il calendario prestabilito all'intero del percorso da intraprendersi presso i
Servizi Sociali competenti per territorio”.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
20.6.2024 il giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.10.2024, disponendo, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
Con note depositate in data 9.10.2024, parte attrice precisava le conclusioni riportate in epigrafe e il
Giudice con ordinanza del 10.10.2024 rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui allìart.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
1.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Tunisia, dove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_2
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera i) stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e, nel caso di specie, risulta dagli atti e documenti di causa che la residenza abituale delle parti si trova in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in pagina 3 di 10 cui è adita l'autorità giurisdizionale e, dunque, per gli tessi motivi di cui sopra, va applicata la legge dello Stato italiano.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della moglie e della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono la pagina 4 di 10 moglie e la figlia minore, i quali risiedono stabilmente in Italia;
Inoltre, per quanto concerne la figlia minore, l'art. 3, lett. d) del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della moglie e della figlia minore della coppia, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”; tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono la moglie e la figlia minore che risiedono, appunto, in Italia, e pertanto si applica la legge italiana.
2.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.,
Ed infatti dal ricorso e dai successivi atti depositati da parte attrice dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione del convenuto al processo, sebbene regolarmente citato.
3.
Parte attrice ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito.
A fondamento di tale domanda ha allegato che, a partire dal 2021, poco dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria per COVID 19, il marito aveva iniziato a manifestare un atteggiamento via via sempre più aggressivo, sia verbalmente che fisicamente;
che alcuni episodi di violenza erano stati talmente gravi da costringere l'attrice a presentare tre denunce (in data 19.04.2022, 23.04.2022 e il 4.5.2022, per l'episodio più grave); che in particolare nel mese di maggio 2022, mentre rincasava salendo le scale per raggiungere il proprio appartamento, si era ritrovata alle spalle il marito che, dopo averla Parte_1 spinta all'interno dell'abitazione, l'aveva malmenata facendola cadere a terra e le aveva stretto con forza le mani al collo fino a farle quasi perdere i sensi;
che per tali fatti il convenuto era stato arrestato in flagranza e sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di pagina 5 di 10 avvicinamento a meno di 200 metri dalla moglie e dalla di lei figlia nonché dai luoghi da Persona_2
loro frequentati.
La domanda di addebito della separazione nei confronti di è fondata. Parte_1
È agli atti la sentenza penale n. 1933/2024 del Tribunale di VA (trasmessa il 22.11.2024 ai sensi dell'art. 64bis disp. att. c.p.p.), che ha condannato il convenuto per maltrattamenti in famiglia1 alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno per € 20.000,00 a favore di Pt_1
[...]
Pur non essendovi prova del passaggio in giudicato della sentenza sopra citata, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, “costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza... nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice” (cfr., peraltro con riferimento alla sentenza di patteggiamento e dunque con principi a fortiori applicabili al caso di specie, Cass. Civ.n. 3626 del 24.2.2004; Cass. Civ. n. 4493 del 24.2.2010).
Gli episodi di violenza fisica, morale ed economica allegati in ricorso hanno trovato ampio riscontro nell'ambito del giudizio penale nelle dichiarazioni della persona offesa, apparsa pienamente credibile e puntuale, nonché dei testimoni sentiti in dibattimento. La sentenza dà atto che la teste figlia maggiore dell'attrice, ha riferito che “…i due Persona_2
litigavano frequentemente e insultava offendeva e minacciava la moglie in continuazione,
CP_1 apostrofandola con termini quali “puttana, troia” sempre davanti a tutte e tre le figlie”; ha ricordato le minacce di nei confronti della madre (“io ti ammazzo e vado in carcere, tanto non ho più niente
CP_1 da perdere”); ha affermato “di aver personalmente assistito più volte ad episodi di violenza fisica da parte di contro la madre … a spintoni e qualche volta ad uno schiaffo” e di “aver visto la madre
CP_1 molto triste e molto sola, chiudersi in camera a piangere e con i lividi sulle braccia..”; ha spiegato “di aver trovato dei dispositivi nel termosifone della camera da letto e di averli raccolti, perché la madre era costantemente controllata dal che le diceva di sapere con chi parlava in quanto aveva
CP_1
installato dei microfoni e delle telecamere per sorvegliarla. Similmente, sul cellulare della madre aveva trovato installata, all'insaputa della stessa, una app generalmente utilizzata dai genitori per monitorare i figli…”.
Con specifico riferimento ai fatti accaduti il 4.5.2022, la sentenza riporta che la teste ha riferito “di essere stata svegliata di soprassalto dalle urla della madre. Appena alzata ha visto la madre a terra e che sopra di lei e le aveva preso il telefono cellulare...” CP_1
Sempre con riguardo all'episodio di violenza del 4.5.2022, risulta dalla sentenza che il teste di PG
, intervenuto in loco, ha dichiarato che “All'arrivo i militari avevano trovato Tes_1 Persona_2 ovvero colei che aveva richiesto aiuto contattando le forze dell'ordine e la madre ancora Parte_1 distesa a terra in mezzo a schegge di vetro che lamentava dolori alla gola ed era in stato di shock”.
Infine, la sentenza ha dato conto che la teste tra l'altro, ha precisato “di aver visto Tes_2 personalmente che la sorella aveva lividi blu sul braccio vicino alla spalla”. Pt_1
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che gli elementi sopra esposti siano ampiamente sufficienti a ritenere provate le condotte maltrattanti di nei confronti della moglie, anche in presenza CP_1
della figlia minore della coppia e delle due figlie della ricorrente.
Il Collegio aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia
pagina 7 di 10 vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351).
Le gravissime condotte maltrattanti di costituiscono indubbiamente violazioni dei doveri CP_1
coniugali e sono idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al convenuto.
4.
Quanto già esposto a fondamento della pronuncia di addebito, con riguardo alle condotte poste in essere dal convenuto in danno della moglie ed in presenza della figlia minore, deve qui richiamarsi ai fini delle decisioni da assumere a tutela e nell'interesse preminente della figlia stessa.
La rilevanza degli atti di violenza nella individuazione del regime di affidamento è sancita dalla
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 31 prevede che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione”.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la figlia minore Per_1
Va pertanto disposto l'affidamento esclusivo alla madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
Si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per la minore sia quella di autorizzare la madre ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ex art. 337 quater comma 3
c.c. ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, ciò che peraltro assorbe le domande della ricorrente relative alla sospensione della responsabilità genitoriale del padre e del divieto di espatrio della minore.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, la figlia deve essere collocata presso la madre, cui va assegnata ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita in VA, via C. Bettella n.22.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre, le stesse devono necessariamente essere subordinate al previo esperimento da parte del convenuto di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti, da individuarsi, ove si sia la sua volontà in tal senso, da parte dei Servizi Sociali, cui il pagina 8 di 10 padre dovrà rivolgersi;
soltanto all'esito, i Servizi Sociali, sentita la minore e tenendo conto della sua volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto.
5.
L'assenza di informazioni sulla effettiva situazione reddituale del padre non può esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia detto obbligo, invero, sorge per effetto Per_1
della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito dal padre e tenendo conto della sua capacità lavorativa in base all'età, nonché del fatto che la madre deve occuparsi in via esclusiva della prole, si reputa congruo confermare l'importo di € 500,00 annualmente rivalutabili di cui ai provvedimenti temporanei vigenti, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo del Tribunale di
VA.
6.
L'attrice ha chiesto che il marito venga condannato a corrisponderle un assegno di mantenimento di €
200,00 mensili.
La domanda non è meritevole di accoglimento richiamandosi, sul punto, i rilievi di cui all'ordinanza presidenziale secondo cui, in particolare, la ricorrente non ha dimostrato né allegato circostanze specifiche volte a provare il regime economico goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e le circostanze ostative a mantenerlo;
inoltre, e soprattutto, risulta che la ricorrente goda di adeguati redditi propri, avendo sempre svolto e svolgendo tuttora regolare attività lavorativa.
Dal momento che non sono intervenuti rilevanti fatti nuovi, sul punto, rispetto all'epoca di pronuncia dei provvedimenti presidenziali, la domanda di assegno di mantenimento deve essere rigettata.
7.
Le statuizioni di cui alla presente sentenza comportano la condanna del convenuto alle spese di lite, tenendo conto dei principi di causalità e soccombenza sottesi a tale decisione.
Tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori minimi tenendo conto della natura e del numero delle questioni trattate, le spese si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con addebito della Parte_1 CP_1
responsabilità della separazione a carico di;
CP_1
2) affida in via esclusiva la figlia minore alla madre attribuendo alla stessa Per_1 Parte_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione e residenza presso la madre;
3) assegna la casa familiare sita VA, Via C. Bettella n.22, a affinché vi abiti con la Parte_1
figlia;
4) dispone che, ove il padre dovesse manifestare interesse per la figli minore, lo stesso dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori affinché individuino un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti;
all'esito di tale percorso, i Servizi Sociali, sentita la minore e tenendo conto della sua volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, CP_1
l'obbligo di versare la somma di € 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di VA;
6) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dall'attrice;
7) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 CP_1
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in VA, nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta il capo di imputazione: “1) del reato di cui all'art.572 c.1 e 2 c.p. perché maltrattava la moglie convivente Pt_1 sottoponendola abitualmente ad una serie continua di atti lesivi dell'integrità fisica e morale, anche in presenza
[...] delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) e della figlia maggiorenne (nata il Per_1 Per_3 Per_2 18.7.1998), ingiuriandola e minacciandola con espressioni del tipo “troia..puttana….prima o poi ti uccido”, controllandone i movimenti in maniera ossessiva, anche mediante strumenti tecnologici e pedinamenti, nonché percuotendola ripetutamente con pugni e schiaffi, culminati nel fato di cui di cui ai capi seguenti. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di figlio minori. Con l'aggravante di cui all'572 comma 4 cp perché dal fatto derivavano lesioni personali gravi consistite in una sindrome post traumatica da stress con stato depressivo ed un trauma alla spalla con alterazione funzionale dalla quale derivavano malattie superiori a 40 gg.”. Fatti di cui al capo di imputazione 2): “…nel contesto dei fatti descritti al capo precedente, appostatosi nei pressi dell'abitazione familiare, al rientro della moglie , la spingeva con forza dentro la predetta abitazione e Parte_1 l'afferrava per il collo, stringendo energicamente, intimandole di consegnargli il telefono cellulare, facendola quindi precipitare a terra..” pagina 6 di 10