Ordinanza cautelare 15 giugno 2022
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 00552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Sarazani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-, notificato in data 23 febbraio 2022, con il quale la Prefettura di Forlì-Cesena, Ufficio Territoriale del Governo – Area 1 Ordine e Sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento in esame, la Prefettura di Forlì-Cesena, Ufficio Territoriale del Governo – Area 1 Ordine e Sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale già in regolare possesso dell’odierno ricorrente sin dal 1985 e dunque da trentasette anni senza soluzione di continuità.
Ciò in ragione del fatto che, come si legge nel provvedimento, “pur non risultando variate le condizioni oggettive che diedero luogo al precedente rinnovo, non sono state acquisite né sono stati segnalati eventi e/o circostanze recenti che possano confermare le condizioni di pericolo o comunque di criticità per la sua incolumità personale ipotizzata, in linea con quanto già disposto con provvedimento -OMISSIS- in occasione del precedente rinnovo annuale della licenza in questione. L’effettiva esposizione a rischio dell’incolumità personale, con conseguente necessità di andare armato, del resto, non può ricondursi al mero svolgimento di un’attività imprenditoriale, ma deve desumersi da riscontrate situazioni oggettive che, nel caso di specie, non sono emerse dagli elementi istruttori all’uopo acquisiti dalle Forze di Polizia e dalle Autorità interessate”.
Ritenendo tale diniego illegittimo, il ricorrente lo ha impugnato, deducendo la violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 del TULPS e conseguente eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti.
Con ordinanza -OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata rigettata, evidenziando come il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi sia stato determinato dal mutamento delle condizioni di fatto.
Nessuna ulteriore difesa è stata dispiegata da parte del ricorrente, il cui gravame non può trovare positivo apprezzamento.
In primo luogo appare opportuno premettere che, nel caso di specie, non è revocato in dubbio il mantenimento dei requisiti morali e di affidabilità previsti dagli artt. 11 e 43 del TULPS, essendo stata ravvisata solo la carenza della sussistenza di una condizione giustificante il porto d’armi per uso personale.
Come ben evidenziato anche nel provvedimento impugnato, prima ancora che nella relazione dell’Amministrazione depositata in atti, il mutamento delle condizioni soggettive che ha determinato il rigetto del rinnovo del porto d’armi deve essere ricondotto al fatto che la licenza di uso delle armi era stata concessa, a partire dal 2003, in ragione del fatto che il richiedente era incaricato della sicurezza e vice presidente della società -OMISSIS- soc. coop. a r.l. di Forlì che eseguiva appalti per strutture destinate ad ospitare caserme dei Carabinieri e di altri Corpi dello Stato. Dal 2015 (anno dell’avvio della procedura di concordato preventivo per la suddetta cooperativa) al 2019 il rinnovo del porto d’armi è stato concesso in ragione della “potenziale esposizione ad azioni ritorsive correlate alla pregressa attività esercitata e ad alle informazioni riservate in suo possesso derivanti dal ruolo svolto nell’ambito di gare <<-OMISSIS->>” (così la relazione nel penultimo paragrafo di pag. 1).
Nel 2020, tenuto conto che né durante lo svolgimento del suddetto incarico, né successivamente alla sua cessazione, si sono verificati episodi tali da far desumere una effettiva e concreta esposizione al rischio dell’incolumità dell’interessato, il rinnovo annuale è stato concesso evidenziando che i successivi rinnovi sarebbero stati subordinati all’effettiva dimostrazione di situazioni di esposizione al rischio.
Nell’istanza del 26 ottobre 2020, però, il ricorrente si è limitato a chiedere il rinnovo rappresentando ancora una volta le ragioni correlate al possesso di informazioni relative alla precedente attività professionale svolta e cessata da più di cinque anni senza alcun sentore di possibile esposizione al pericolo.
Il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
In particolare non è ravvisabile, nella fattispecie in esame, alcuna violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 3, 7, 8, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Il procedimento, infatti, ha avuto inizio su istanza di parte e ciò esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, dovuta nel solo caso in cui l’esercizio del potere avvenga su iniziativa della stessa amministrazione. La Questura ha, altresì, regolarmente comunicato (in data 11 gennaio 2021) i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo della licenza e dato conto delle ragioni per cui le osservazioni formulate (in data 14 gennaio 2021) non hanno potuto condurre a un accoglimento dell’istanza di parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, non appare né illogico, né irrazionale il non aver dato rilievo a un danneggiamento dell’automobile e a un furto di rame, entrambe subiti nel 2019. Si tratta di episodi delittuosi a cui qualsiasi cittadino può trovarsi esposto: il che esclude automaticamente che essi possano rappresentare un rischio specifico che legittimerebbe la disapplicazione della regola generale secondo cui al cittadino è precluso l’uso delle armi. Rischio specifico che non può essere ravvisato nemmeno in relazione al possesso di, ormai datati, progetti e planimetrie, non solo perché non è stato provato l’obbligo della loro conservazione, ma anche perché la loro custodia ben può essere garantita mediante soluzioni più sicure di quella della conservazione nell’abitazione del ricorrente (ad es. una cassetta di sicurezza o il deposito presso un notaio).
Né può ritenersi sussistere quell’esigenza di motivazione rafforzata che è sostenuta dal ricorrente e che sarebbe indotta dal possesso di tutti i requisiti morali e di affidabilità previsti dalla legge.
Esso, infatti, è condizione necessaria per la concessione del porto d’armi che, però, deve essere supportata anche dal ricorrere di particolari esigenze che giustifichino la deroga alla regola generale, che vita il disporre delle armi. In particolare, nel caso si tratti di un porto d’armi per difesa personale, la richiesta deve essere accompagnata dalla dimostrazione di una condizione particolare che rende opportuno, per il richiedente, poter avere a propria disposizione un’arma a propria difesa. Ne deriva la sussistenza di un particolare onere probatorio in capo al richiedente e non anche di uno specifico obbligo di motivazione del diniego da parte dell’Autorità preposta.
Onere probatorio che, come già detto, nel caso di specie non è stato ottemperato, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto, imputando le spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO