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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13496/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Antonio Montanino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1
La ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“A. La Ditta Individuale VI Di . svolge attività vendita di prodotti Controparte_1
di pulizia;
B. La ricorrente è stato assunta in data 01/03/2021 dal sig. , senza il Controparte_1
regolare inquadramento contributivo e previdenziale, e dalla suddetta data, è stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e gerarchico di quest'ultimo;
C. La ricorrente svolgeva le mansioni di commessa (scaffalista) e di cassiera, pertanto in base alle mansioni svolte la ricorrente poteva essere inquadrata al V° livello del CCNL
Commercio Confcommercio;
D. In particolare le mansioni svolte dalla ricorrente consistevano nel riporre prodotti di pulizia nei vari scaffali , anche prendere scatoloni molto pesanti e alcune volte sostituiva qualche collega alla cassa.
E. La ricorrente lavorava dal lunedì al sabato e a causa delle esigenze lavorative il datore di lavoro imponeva di fatto all'odierno ricorrente un quotidiano superamento dell'orario di lavoro esigendone la presenza:
• dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13/30 e dalle 16/00 alle 20/00 ;
• il Mercoledì dalle 08/30 alle 13/30,
• Una domenica al mese a Turno dalle 09/00 alle 13/00 ;
per un totale di 50 ore settimanali , oltre 4 ore mensili di lavoro straordinario festivo svolto la domenica;
F. In data 05/02/2023, la , rappresentata dal sig. , CP_1 Controparte_1
comunicò alla ricorrente di non presentarsi più al lavoro in quanto la sua attività lavorativa non era più necessaria. In definitiva, la ricorrente venne licenziata oralmente e senza preavviso alla suddetta data. I tentativi compiuti da lei per ottenere spiegazioni e
2 tentare di riprendere regolarmente la propria attività lavorativa si rivelarono vani e infruttuosi;
G. La ricorrente durante il periodo in cui è stata impiegata presso la ditta convenuta, non ha mai ricevuto una retribuzione in accordo con il CCNL Nazionale , ma piuttosto una somma mensile di € 600,00; per 12 mensilità tale importo gli veniva erogato in contanti;
H. A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro la ricorrente nulla ha percepito a titolo di TFR;
I. Alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro non è stata mai erogata la tredicesima mensilità pertanto non ha goduto di 23 ratei di Tredicesima mensilità ,
J. Alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro non è stata mai erogata la
Quattordicesima mensilità pertanto non ha goduto di 23 ratei di Quattordicesima mensilità
,
K. la ricorrente nel corso del rapporto di lavoro ha goduto solo di 10 giorni di ferie nel mese di Agosto 2021 e 10 giorni nel mese di Agosto 2022 pertanto non ha goduto di n°
174,67 ore di ferie non godute previste dal CCNL;
L. la ricorrente nel corso del rapporto di lavoro non ha mai goduto di Permessi R.O.L. previste dal CCNL accumulando pertanto n° 168,67 ore di permessi R.O.L. non goduti;
M. La Ricorrente ha regolarmente lavorato dal 01/02/2023 al 05/02/2023 secondo l'orario così come indicato al punto E, senza essere stata retribuita, pertanto non gli sono stati pagati n° 26 ore di lavoro ordinario relative al mese di Febbraio 2023;
N. In base all'orario di lavoro effettuato dalla ricorrente (dal lunedì al sabato dalle 08/30 alle 13/30 e dalle 16/00 alle 20/00 e il mercoledì dalle 08/30 alle 13/30 ) secondo le disposizioni imposte dalla alla stessa non sono state retribuite n° 282 ore di CP_1
lavoro straordinario tra la 41° e la 48° ora per l'anno 2021 ne sono state retribuite n° 346 ore lavoro straordinario tra la 41° e la 48° ora per l'anno 2022; ne sono state retribuite n°
32 ore lavoro straordinario tra la 41° e la 48° ora per l'anno 2023;
O. In base all'orario di lavoro effettuato dalla ricorrente (dal lunedì al sabato dalle 08/30 alle 13/30 e dalle 16/00 alle 20/00 e il mercoledì dalle 08/30 alle 13/30 ) secondo le
3 disposizioni imposte dalla alla stessa non sono state retribuite n° 72 ore di CP_1 lavoro straordinario dalla 49° ora in poi per l'anno 2021 ne sono state retribuite n° 86 ore lavoro straordinario dalla 49° ora in poi per l'anno 2022; ne sono state retribuite n° 8 ore lavoro straordinario dalla 49° ora in poi per l'anno 2023;
P. Inoltre In base all'orario di lavoro effettuato dalla ricorrente, secondo le disposizioni imposte dalla ,( quest'ultima Una domenica al mese a turno lavorava dalle CP_1
09/00 alle 13/00) alla stessa non sono state retribuite n° 40 ore di lavoro straordinario festivo per l'anno 2021 , ne sono state retribuite n° 48 ore di lavoro straordinario festivo per l'anno 2022, ne sono state retribuite n° 4 ore di lavoro straordinario festivo per l'anno
2023 ;
Q. Con raccomandata via PEC del 28/04/2023 (cfr. copia in atti) la ricorrente, anche a mezzo del sottoscritto procuratore, ha rivendicato le differenze retributive e di fine rapporto maturate;
R. il trattamento retributivo globalmente fruito dalla ricorrente è da ritenersi insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.;
S. L'odierna ricorrente, veniva informata dall'Avvocato Montanino che la rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura
T. alla stregua di quanto sopra dedotto non vi è dubbio che alla ricorrente spettino le differenze retributive che ammontano, come risulta dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente atto a complessivi € 43.689,14 oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo”.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“Accertare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro alle dipendenze della con le modalità e nei termini di cui alla Controparte_1
narrativa, altresì voglia dichiarare che la stessa ha svolto lavoro con l'orario di lavoro indicato in narrativa, Voglia condannare la Controparte_2
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore
[...]
della ricorrente, a titolo di mancate retribuzioni, differenze retributive, tredicesima, , ferie , permessi e TFR, lavoro straordinario e festivo ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Euro 43.689,14 come da conteggi allegati o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese competenze ed onorari oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario ,
e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
La società indicata in epigrafe non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Veniva svolta attività istruttoria e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è opportuno rammentare che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Nello specifico, in base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata,
5 deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav.,
09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Segnatamente: - il potere direttivo consiste nell'individuazione ed imposizione da parte del datore delle modalità di svolgimento attraverso le quali l'attività lavorativa deve essere svolta (tenendo presente che l'esistenza di tale potere non è incompatibile con spazi più o meno ampi di discrezionalità del dipendente stesso) [Cass. Sez. Lav. 12348/2003];- il potere disciplinare consiste nell'irrogazione di sanzioni in relazione ad eventuali inadempimenti del lavoratore (senza che, per riconoscere l'esistenza di tale potere sia necessario che siano effettivamente state applicate delle sanzioni);- il potere di controllo consiste nella costante vigilanza sull'operato del dipendente.
Peraltro, l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro è riscontrabile anche quando il potere datoriale venga esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione, espressa o per fatti concludenti, dell'esercizio del potere direttivo di ripetuta specificazione delle modalità della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lav. 4500/2007).
Per riscontrare il profilarsi, in concreto, del suddetto potere direttivo e del connesso potere di controllo in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza menzionata, non è, di regola, necessaria la presenza costante e continua del datore di lavoro nei luoghi di svolgimento di tali prestazioni. Infatti, ai fini della valutazione della sussistenza del vincolo della subordinazione, la continuità e la frequenza delle direttive e dei controlli deve essere o meno considerata necessaria a seconda della natura delle prestazioni (dalla concreta realtà aziendale) ovvero del ruolo dei prestatori
6 di lavoro nell'ambito dell'impresa e dei loro rapporti con l'imprenditore (Cass. Sez. Lav.
5590/1994).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di uno autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500).
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di
7 giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente,
a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tali indici (l'assenza di rischio, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione) pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, dunque, possono costituire elementi rivelatori della subordinazione, complessivamente considerati e tali da prevalere (finanche) sul nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto.
Sintetizzando i principi sopraesposti, la giurisprudenza ha stabilito che “Giova ricordare, ad abundantiam, che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può ben essere compiuto mediante una valutazione globale di una pluralità di indizi (vedi Cass.
n. 9252 del 19 aprile del 2010, nonché Cass. Sezione Lavoro n. 5508 del 18 marzo 2004, che richiama Cass. Sezioni Unite Civili 30 giugno 1999 n. 379, secondo cui "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione".
In altre parole vi sono situazioni in cui il vincolo di subordinazione appare attenuato in quanto il lavoratore non viene continuamente assoggettato a specifiche disposizioni, onde è
8 legittimo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi sussidiari, quali la mancanza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (Cass. n.
1536 del 21.1.2009).
In sintesi, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da quello autonomo, la subordinazione ossia quel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, derivante dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle sue prestazioni lavorative. Non costituisce per contro requisito indispensabile per la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (Cassazione n. 18757 del 26 settembre 2005).
Il requisito dell'assoggettamento va quindi diversamente considerato (o adattato) in relazione al tipo di attività svolta con conseguente necessità di una differenziazione - più o meno consapevole e più o meno "spinta" - nella utilizzazione di indicatori nella qualificazione, in rapporto a tipologie con diversa caratterizzazione secondo modelli socio- culturali correnti evocabili alla stregua della generica formula di legge (Cassazione n.
5079 del 3 marzo 2009).
Si spiegano così le frequenti e condivisibili affermazioni giurisprudenziali secondo le quali l'assiduità dell'esercizio del potere direttivo può risultare non necessaria rispetto alle mansioni (come quelle del ricorrente) che per loro natura non richiedono un costante esercizio dei poteri gerarchici (Cass. n. 4015 del 20/3/2002; Cass. n. 20157 del 18 ottobre
2005; Cass. n. 20034 del 17 settembre 2009; Cass. n. 18271 del 5 agosto 2010; Cass. n.
7024/2015 ecc.).
Va poi ricordato che il mancato esercizio del potere disciplinare non costituisce un argomento significativo per catalogare la natura del rapporto, posto che la sua
9 manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto Cass. n. 5508/2004 citata).
Infatti l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005; Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012; Cass. n. 4856 del 28.2.2014 ecc.).
Ma nel caso di specie non risultano disservizi di alcun genere imputabili al ricorrente.
La circostanza che il medesimo avrebbe potuto assentarsi senza alcuna conseguenza, non esclude affatto, a sua volta, la natura subordinata del rapporto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012).
Mentre, come rilevato ancora dal giudice di legittimità (per tutte: Cass. n. 3042 del 13 febbraio 2006; negli stessi termini la sentenza n. 23502/2010), ai fini della subordinazione
è sufficiente provare che, per disposizioni della società, il lavoratore si rechi nel luogo e nel tempo indicati, per effettuare le prestazioni richieste. Ben possono, infatti, le direttive datoriali specificarsi attraverso elementi personali o materiali indicati dallo stesso datore e le persone alle quali è dal datore delegata questa indicazione possono persino essere estranee alla stessa azienda.
L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, esercitato dal datore - ha affermato la Corte - si risolve in una predisposizione;
il datore predispone, in una misura maggiore o minore (a seconda del livello più o meno elevato del lavoro), i luoghi, i tempi e le modalità della prestazione (che è pertanto eterodiretta); e l'oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nelle operae (lavoro, nel senso puro del termine, in quanto svincolato da interna ragione e finalità); alla predisposizione non è necessaria l'indefinita protrazione del rapporto nel tempo (il rapporto può anche essere costituito in funzione dello specifico oggetto della prestazione, per tempi brevissimi).
Va ribadito insomma che lo stabile e giornaliero inserimento delle prestazioni nell'organizzazione di società, come quella resistente, comporta una vera presunzione di subordinazione che è onere del datore di lavoro vincere (v. Cass. n. 1318 del 22.1.2014).
10 "Perché vi sia subordinazione basta quindi che vi sia:a) etero organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b) eterodirezione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. 22785/2013, 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi
(Cass. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo" (Trib. di Roma, sent. 5/3/2018)” (Tribunale Roma sez. lav.,
19/03/2019, n.2669).
Di recente la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.” (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2020, n.3912).
Grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa: sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto. Dunque,
“spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi” (Tribunale Lucca sez. lav., 24/02/2022, n.52).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
11 Pertanto, spetta al giudice del merito “accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata” (Cass. n. 1238 del
2011).
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sul punto, è opportuno sottolineare che, con riferimento al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al
12 riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n.
12434 del 25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141). Allo stesso tempo, con riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
pertanto, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr. Cass 6492/1979).
A questo punto, occorre valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata.
Il primo teste escusso, ha dichiarato: “ADR: Indifferente. Sono un Testimone_1
amico della ricorrente. Preciso chelavoro nell'ambito della pelletteria da circa nove anni, ho lavorato sempre presso aziende site nella zona di Arzano. Conosco la ricorrente da circa
7-8 anni in quanto siamo amici di lunga data. Preciso che la ricorrente attualmente lavora come scaffalista in un negozio di casalinghi. Preciso che la ricorrente ha lavorato dal marzo 2021 al febbraio 2023 per la ditta . Preciso che si trattava di un Controparte_1
negozio di detersivi sito ad Arzano o presso Via Sette Re o presso la sede di Via Napoli.
Preciso che la ricorrente si spostava tra le due sedi in quanto automunita e che svolgeva mansioni di scaffalista. Preciso che “erano più le volte in cui non era automunita che quelle in cui lo era”. A correzione di quanto appena affermato, preciso che la ricorrente andava con la propria auto 1-2 volte al mese, per tale intendo la situazione in cui era la ricorrente a guidare l'auto. Preciso che in tale caso utilizzava l'auto dello zio, modello Peugeot colore grigio se non erro. Quando l ricorrente andava con l'auto e guidava, il sig. “la CP_1
faceva spostare tra i due negozi da me menzionati”. Preciso che quando non andava da sola ed erano le volte più frequenti, solitamente la ricorrente andava con lo zio che si chiama , il quale era convivente con la stessa e l'accompagnava con la Persona_1 macchina da me citata. Preciso che quando non l'accompagnava lo zio, l'accompagnavo io. Preciso che tale circostanza avveniva circa 2-3 volte alla settimana. Preciso che io abitavo a e la signora ad Arzano. Preciso che mi recavo a prendere la Parte_2 ricorrente ad Arzano presso la propria abitazione di cui non ricordo l'indirizzo, ma posso
13 dire che si trovava vicino la rotonda di Arzano verso le 8/8:10, in quanto doveva iniziare a lavorare alle 8:30. Successivamente l'andavo a riprendere alle 13:30 e la riaccompagnavo a casa. Successivamente l'andavo a riprendere verso le 15:45 perché si doveva trovare alle
16:00 sul posto di lavoro. Da ultimo la andavo a riprendere verso le 20:00. Preciso che in quel periodo lavoravo solo la mattina dalle 9 alle 13:20, avevo uno stacco di 10 min in cui andavo a prendere e riaccompagnare la ricorrente e poi tornavo sul posto di lavoro alle
13:45 per le rifiniture. Preciso di non essere mai entrato nel negozio di detersivi. Preciso che personalmente lavoravo dal lunedì al venerdì ed è capitato che accompagnassi la ricorrente anche il sabato e la domenica, in quanto che io sappia la ricorrente lavorava una domenica al mese dalle 8 alle 13. Preciso di non aver mai visto e Controparte_1
quindi preciso di non averlo mai visto dare direttive o pagare la ricorrente. Preciso che ho accompagnato la ricorrente anche i mesi di luglio e agosto, tranne per 10 giorni ad agosto in cui siamo andati in ferie insieme. Preciso che a quanto io sappia la ricorrente non ha più lavorato per il resistente in quanto dopo una settimana che ella era stata malata, lui le mandò un messaggio sul telefonino e le disse “di non scendere a lavorare”. Preciso che quando l'andavo a prendere “aveva anche lo stipendio addosso” che era di 600 euro.
Preciso che la ricorrente mi diceva che i soldi glieli dava il ”. Controparte_1
Il secondo teste escusso, , ha dichiarato: “ADR: Sono lo zio della Persona_1
ricorrente. Non ho e non ho avuto cause con la parte resistente. Preciso che da circa un anno sono pensionato e non lavoro da circa 5-6 anni. Preciso che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del resistente presso i negozi siti ad Arzano in una traversa di Via CP_1
Napoli e a Casandrino se non erro alla Strada Provinciale. Preciso che la ricorrente ha lavorato dal marzo 2021 al febbraio 2023 e che tali negozi si occupavano della vendita di detersivi. Preciso che accompagnavo io la ricorrente tutte le mattine in quanto abitiamo insieme. Preciso che abitiamo io, mia moglie e la ricorrente. Preciso che accompagnavo la ricorrente prima con la mia auto modello IZ rossa e poi con una Peugeot grigia. Preciso che l'accompagnavo alle 8 e l'andavo a prendere alle 13, poi la riaccompagnavo alle 16 e l'andavo a prendere alle 20/21. Preciso che l'accompagnavo a seconda delle esigenze del datore in uno dei due negozi. Preciso che quando non l'accompagnavo io, l'accompagnava un mio amico di nome ma non ricordo il cognome. Preciso che Tes_1 Tes_1
l'accompagnava con una Peugeot grigio scuro. Non è mai capitato che la ricorrente
14 andasse da sola a lavoro in quanto è lontano. Preciso che la ricorrente svolgeva le mansioni di scaffalista e a volte “stava anche vicino alla cassa”. Preciso di essere entrato nei suddetti negozi. Preciso che quando sono andato era di pomeriggio e mia OT era con altre ragazze. Non ho visto nessuno darle delle direttive. Preciso che ho visto il CP_1
un paio di volte al suo deposito di Arzano. Preciso che l'ho visto in tali
[...]
circostanze per parlare dell'assunzione della ricorrente, ma non l'ho mai visto darle direttive o pagarla. So che la ricorrente prendeva 600 euro al mese, ma non so chi glieli desse. Preciso che ho accompagnato la ricorrente dal lunedì al sabato e una volta al mese la domenica. Preciso che il mercoledì la ricorrente faceva mezza giornata fino alle 13.
Preciso che l'accompagnavo anche a luglio e agosto e che ad agosto aveva avuto 10 giorni di ferie. Preciso che la ricorrente ha interrotto il suo rapporto di lavoro in quanto si ammalò per una settimana e il la telefonò e le disse di non andare più a lavoro. CP_1
Preciso che non ho assistito alla telefonata, ma ero presente in casa quando la stessa avvenne. Preciso che all'epoca dei fatti io non lavoravo e invece lavorava mia moglie.
Preciso che l' di cui parlo è il soggetto che ha testimoniato prima di me”. Tes_1
Orbene, dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi, risulta che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere su di essa gravante della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del resistente, così come dedotto in ricorso. Le dichiarazioni dei testi, infatti, non sono idonee a fondare la prova della subordinazione e provengono da persone che non hanno una conoscenza diretta dei fatti di causa. Innanzitutto, i testi sono rispettivamente un amico e lo zio convivente della ricorrente;
di guisa che, provenendo le dichiarazioni da persone legate da vincolo amicizia e di parentela con la ricorrente le stesse necessitano non solo di coerenza logica, ma anche di reciproci riscontri intrinseci ed estrinseci. Al riguardo, invero, nessuno dei testi escussi ha mai visto il dare le CP_1
direttive alla ricorrente o effettuare i pagamenti. E neppure nessuno dei testi è mai entrato nei locali commerciali in cui lavorava la ricorrente. Pertanto, non è stato provato alcun indice della subordinazione idoneo ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi, isolatamente considerate, non appaiono credibili. Ed infatti, non appare credibile che il , abitando a , per circa due anni Tes_1 Parte_2
e per 2-3 volte alla settimana, sia andato a prendere la ricorrente presso la di lei abitazione
15 sita in Arzano, di cui oltretutto non ricorda l'indirizzo, verso le 8/8:10; sia andato a riprenderla alle 13:30 e l'abbia riaccompagnata a casa;
sia andato a riprenderla nuovamente verso le 15:45 e l'abbia riaccompagnata sul posto di lavoro;
da ultimo sia andato a riprenderla verso le 20:00 per portarla a casa. Tutto ciò precisando che: in quel periodo lavorava solo la mattina dalle 9 alle 13:20; che aveva uno stacco di 10 minuti, per poi tornare sul posto di lavoro alle 13:45; di aver accompagnato la ricorrente anche il sabato e la domenica. Altresì, tale teste ha dichiarato che spesso la ricorrente si recava anche da sola sul posto di lavoro.
Del pari, il teste ha dichiarato: che la ricorrente non è mai andata da sola Persona_1
al lavoro;
di averla accompagnata sempre e che quando ciò non è avvenuto ella si recava con un di lui amico, di nome di cui però non ricorda il cognome. Appare, Tes_1
dunque, poco credibile che il teste non ricordi il cognome di suo amico;
allo stesso tempo le dichiarazioni presentano profili di contraddittorietà con quelle rese dall'altro teste, il quale, come esposto, ha affermato che la ricorrente si recava anche da sola sul posto di lavoro.
In conclusione, in ragione dell'inattendibilità, contraddittorietà e inidoneità a fornire la prova della subordinazione da parte delle dichiarazioni testimoniali e dell'assenza di riscontri estrinseci, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non sono dovute in considerazione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 7.4.2025
16 Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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