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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: pagamento di corrispettivi contrattuali ed altro, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20 presso l'avv. Federico Liccardo (C.F. ) CodiceFiscale_1
da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione a ruolo telematica della causa.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
difesa disgiuntamente dagli avv.ti Maria Elena Galbiati (C.F. ), Angelo Sala (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
) e Antonio Azzarello (C.F. ) in virtù di procura alle liti prodotta in C.F._3 CodiceFiscale_4
sede di costituzione telematica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Azzarello in Napoli alla via Cimarosa n. 32.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER APPELLANTE: “Preso atto del decreto del 16.02.2024 per lo svolgimento dell'udienza del 17.01.2025
mediante trattazione scritta, la scrivente difesa, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio,
pagina 1 di 19 chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed insiste
per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Ai fini della pratica forense,
si dichiara che il Dott. ha collaborato alla redazione delle presenti note di trattazione Parte_2
scritta”.
PER L'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE: “Nel merito rigettarsi l'appello proposto da
avverso la sentenza n. 8505/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata il 4.10.2018 e, per Parte_1
l'effetto, respingersi tutte le domande formulate da controparte. Nel merito, in via di appello incidentale: in
riforma del capo 1) della sentenza n. 8505/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.10.2018, dichiararsi
che nulla è dovuto da nei confronti di e, segnatamente, non è dovuto Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 57.000,00, al cui pagamento è stata condannata in primo grado, con Controparte_1
consequenziale dichiarazione del diritto di di ripetere la suindicata somma dalla stessa già Controparte_1
corrisposta. Nel merito, ancora in via di appello incidentale: in riforma del capo 2) della sentenza n. 8505/2018
del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.10.2018, previe le declaratorie di legge e del caso, accertato
l'inadempimento di alle obbligazioni assunte, condannarla a risarcire a i Parte_1 Controparte_1
danni da questa subiti, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali, disponendo la compensazione con ogni somma che, denegatamente,
dovesse essere riconosciuta a favore della ricorrente. In ogni caso con rifusione di spese e compensi di
avvocato, oltre contributo c.p.a. e Iva come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria,
occorrendo, si chiede ammettersi tutte le prove dedotte da prova diretta e contraria, nelle Controparte_1
memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, nn. 2) e 3) c.p.c., reiterandosi l'opposizione all'ammissione delle
prove di controparte per i motivi dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 3) c.p.c., da
intendersi qui riscritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli il 15.02.2016 e notificato il
19.05.2016 in uno al decreto di fissazione di udienza la nel premettere di aver svolto attività Parte_1
di consulenza aziendale in favore della in forza di contratto datato 03.01.2013 e cessato per Controparte_1
volontà della committente a mezzo di comunicazione del 10.12.2015, ha chiesto in via principale la condanna della società committente al pagamento del corrispettivo contrattuale di € 230.000,00 più Iva relativo all'anno pagina 2 di 19 2016, sul presupposto del rinnovo tacito del contratto per tale anno attesa la tardività dell'operata disdetta, e dell'ulteriore somma di € 115.000,00, pari alla metà del compenso annuale, a titolo di premio contrattualmente previsto per l'ipotesi in cui il bilancio avesse riportato un indice EBITDA positivo. In subordine, qualora la comunicazione del 10.12.2015 fosse qualificata giuridicamente in termini di recesso ex art. 2237 c.c., la società
Contr ricorrente ha chiesto la condanna di al pagamento degli stessi importi di cui alla domanda principale ma a titolo di risarcimento del danno.
La costituitasi tempestivamente in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza CP_1
territoriale del Tribunale di Napoli prospettando la devoluzione della controversia al Tribunale di Como. Nel
merito la comparente ha chiesto il rigetto della domanda avversaria assumendo di aver esercitato il diritto di recesso riconosciutole contrattualmente con il previsto preavviso di 90 giorni e contestando l'interpretazione del testo negoziale fornita dalla ricorrente secondo cui la facoltà in parola non era esercitabile in ogni momento ma solo nei 90 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto per impedirne il rinnovo tacito.
In via riconvenzionale la ritenendo la controparte inadempiente alle obbligazioni CP_1
contrattualmente assunte, per non aver raggiunto gli obiettivi programmati o comunque per non averli perseguiti con la diligenza richiesta ex art. 1176 co. 2 c.c., ha infine chiesto la sua condanna al risarcimento dei sofferti danni quantificati in € 907.120,00, pari ai compensi pagati alla negli anni dal 2013 al 2016, Parte_1
oltre alla somma di € 19.935,63 corrispondente ai compensi corrisposti al collaboratore della società ricorrente dr. . Persona_1
La causa, disposto il passaggio dal rito sommario a quello ordinario ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. è stata ritenuta matura per la decisione venendo rinviata per la precisazione delle conclusioni senza ammettere le prove orali richieste dalle parti.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 04.10.18 che, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, ha parzialmente accolto la domanda di ed ha Parte_1
Contr condannato la al pagamento del solo importo di € 57.000,00 affermando che il recesso esercitato aveva spiegato i suoi effetti dal 15.03.2016, ossia una volta spirato il termine di preavviso di 90 giorni, con conseguente diritto della società attrice a percepire unicamente il corrispettivo relativo ai primi tre mesi del
2016. La sentenza ha inoltre respinto la domanda di riconoscimento del premio previsto in caso di CP_3
positivo, ritenendo che l'anno da prendere come riferimento fosse il 2014 in cui detto indice era stato negativo,
pagina 3 di 19 Contr ed ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla dichiarando le spese compensate in ragione della metà e condannando la società resistente a rimborsare alla ricorrente il loro residuo importo.
Tale decisione, per quanto di interesse, è stata così motivata: “Venendo al merito si premette in fatto che
le parti stipulavano in data 3.1.13 un contratto redatto in termini scarni, generici ed anche contraddittori, del
seguente tenore.
Il contratto ha ad oggetto la realizzazione, da parte di della “riprogettazione ed Parte_1
implementazione del nuovo modello di business” definiti nel “business plan in corso di realizzazione” (che non
è allegato al contratto) al fine di “riportare l'azienda in condizioni di redditività”.
Il contratto ha durata annuale “con la possibilità di rinnovo tacito”. Il corrispettivo previsto è di €
230.000 da pagare in rate mensili di € 19.000 tranne l'ultima, di € 21.000. “ potrà recedere dalla CP_1
presente proposta con preavviso di 90 giorni”. “A favore di si riconoscerà la metà del valore Parte_1
annuale del contratto a condizione che la disdetta venga formulata a seguito di esercizio contabile chiuso con
EBITDA positivo in bilancio”.
Contr È pacifico, poi, che in data 10.12.15 comunicava il recesso dal contratto in questione con effetto
dal 15.3.16.
Le parti, come abbiamo visto, danno un'interpretazione diversa delle clausole suddette. È necessario,
pertanto, risolvere preliminarmente tale questione interpretativa. La formulazione della clausola relativa alla
risoluzione del rapporto è ambigua, in quanto si parla prima di recesso e poi di disdetta.
Si tratta di istituti diversi in quanto la disdetta ha la mera funzione di impedire la rinnovazione tacita
del contratto, giunto alla sua naturale scadenza, mentre il recesso consente di risolvere il rapporto in qualunque
Contr momento, a determinate condizioni. Orbene la clausola contrattuale azionata da va qualificata come
recesso in considerazione del fatto che la risoluzione non è gratuita ma è soggetta al pagamento di una somma
che può essere qualificata come una clausola penale.
Tale interpretazione è confortata dalla circostanza che il rapporto tra le parti, in realtà, durava dal
2008 ed era in precedenza regolato da altri contratti. Tali elementi possono essere presi in considerazione, a
fini interpretativi, in ossequio alla previsione dell'art. 1362 comma 2° c.c. che stabilisce che per determinare la
comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo. Due di tali contratti, quelli
stipulati in data 14.5.08 e 10.1.10, non erano rinnovabili. Il terzo, del 10.1.12, prevedeva il tacito rinnovo salvo
pagina 4 di 19 disdetta da comunicarsi con preavviso di giorni 90 senza alcun onere ulteriore.
È chiaro, allora, che la previsione di un indennizzo per la risoluzione anticipata indica l'intenzione
delle parti di prevedere non la mera disdetta ma la facoltà di recedere in ogni tempo. Il contratto, pertanto, deve
Contr intendersi risolto alla data del 15.3.16 con conseguente obbligo della di versare solo tre mensilità del
compenso previsto ovvero € 57.000 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze. Non sussiste, invece, il
diritto alla percezione dell'ulteriore somma di € 115.000. Il contratto prevede espressamente che l'indennità
spetti in caso di chiusura positiva “a condizione che la disdetta venga formulata a seguito di esercizio contabile
chiuso con EBITDA positivo in bilancio” e, pertanto, non può che riferirsi all'anno precedente non essendosi
ancora concluso l'esercizio contabile nel corso del quale è stata comunicata la disdetta. Il bilancio di
riferimento, quindi, è quello del 2014 nel quale è pacifico che l' fosse negativo (€ - 67.056). CP_3
La domanda riconvenzionale proposta, infine, va rigettata. Va premesso che il contratto in questione, a
prescindere dalla qualificazione, ha indubbiamente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Il fine della prestazione fornita, infatti, è quello di “riportare l'azienda in condizioni di redditività” e
questo nessuno può garantirlo. ha indubbiamente svolto, come afferma la stessa Controparte_4
resistente, una frenetica attività i cui risultati sono dubbi ma non si riscontra una negligenza tale da giustificare
una condanna al risarcimento dei danni.
Considerato che la domanda dell'istante è stata accolta solo in minima parte appare equo compensare
per metà le spese del giudizio che, per il residuo, seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo”.
§§§§§§
Con atto notificato il 17.01.2019 ed iscritto a ruolo il 25.01.2019 la ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 14.05.2019 e chiedendo a questa Corte di riformare la decisione impugnata in accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e
dichiarare la natura di disdetta diretta ad impedire il rinnovo tacito del contratto e non di recesso ad nutum
della clausola negoziale e conseguentemente che, in ragione della tardiva comunicazione della disdetta da parte
della il contratto si è rinnovato per l'anno 2016 e per l'effetto condannarla al pagamento Controparte_1
dell'intero corrispettivo annuo per il 2016 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02 al netto di quanto
già ricevuto;
2) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'ulteriore pagamento dell'importo di €
115.000,00, pari alla metà del predetto corrispettivo, essendosi realizzata la condizione prevista, ovvero la
pagina 5 di 19 presenza di un valore positivo dell' per l'anno 2015, in via principale secondo la corretta CP_3
interpretazione del contratto;
in via subordinata, anche a voler considerare che esso sia dovuto per l'anno
precedente al recesso, considerando quale data per la determinazione di tale anno quella in cui il recesso
acquista efficacia con il decorso del preavviso di 90 giorni, con conseguente condanna al pagamento di tale
importo oltre il riconoscimento degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02; 3) Con vittoria di spese e
competenze professionale del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.04.2019 si è tempestivamente costituita la chiedendo il rigetto del gravame avversario e proponendo, al contempo, appello incidentale Controparte_1
volto a sentir dichiarare non dovuto l'importo di € 57.000,00, di cui alla condanna pronunciata in suo danno,
accertando il proprio diritto di ripetere la somma in questione corrisposta ancor prima dell'adozione della sentenza di primo grado.
Sempre in via di appello incidentale la ha inoltre chiesto, in riforma della sentenza CP_1
impugnata, di accertare l'inadempimento della alle obbligazioni assunte condannandola al Parte_1
risarcimento dei danni subiti, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, disponendo la compensazione con ogni somma che fossa eventualmente riconosciuta in favore dell'appellante principale.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza in seguito sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa
è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame la formula le seguenti doglianze: “Error in Parte_1
indicando. Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. e 1353 c.c.; motivazione errata e contraddittoria”.
Lamenta in primo luogo l'appellante la violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti ed in particolare dell'art. 1367 c.c. secondo cui, in caso di dubbio, le clausole contrattuali devono essere interpretate nel senso in cui possono avere un qualche effetto, anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno.
Afferma in particolare l'istante che, se la avesse avuto il diritto di recedere in ogni momento CP_1
dal contratto, come ha ritenuto la sentenza impugnata, la clausola che ha previsto la sua durata annuale non avrebbe avuto alcun effetto.
pagina 6 di 19 Prosegue la evidenziando che il recesso ad nutum è un istituto tipico dei contratti a durata Parte_1
indeterminata essendo previsto in ossequio al principio generale dell'ordinamento che vede con sfavore la perpetuità dei vincoli contrattuali.
Quando è invece prevista una durata determinata, con possibilità che il contratto venga tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, la manifestazione di volontà della parte di sciogliersi dal vincolo negoziale ha la natura di disdetta, la cui funzione è proprio quella di impedire il rinnovo tacito del vincolo.
L'interpretazione del tribunale avrebbe perciò cancellato di fatto la clausola che individua la durata
Contr annuale del contratto, in spregio alla regola ermeneutica dettata ex art. 1367 c.c., consentendo alla di farlo durare a proprio piacimento.
Risulterebbe inoltre violato l'art. 1363 c.c., per il quale le clausole di un contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. La comune intenzione dei contraenti, che il giudice è tenuto a ricercare ex art. 1362 c.c., emergerebbe infatti dalla lettura congiunta della clausola relativa alla durata del contratto con quella che prevede il riconoscimento di un premio in caso di indice positivo. CP_3
Quest'ultima pattuizione, ben lungi dall'essere una clausola penale come è stata erroneamente qualificata in sentenza, non sarebbe interpretabile neppure come un corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso, disciplinato dall'art. 1373 co. 3 c.c. che consente ai contraenti di accordarsi riconoscendo - a una di esse o a entrambe - il diritto di recedere dal contratto pagando una data somma, ma piuttosto come un premio attribuito alla nell'ipotesi in cui, essendosi impedito il rinnovo tacito del contratto tramite una Parte_1
tempestiva disdetta, l'anno in cui l'appellante ha interamente svolto la propria prestazione si fosse concluso con l'indice di bilancio in oggetto positivo.
In altri termini il contratto doveva avere la durata minima di un anno, dal primo gennaio al 31 dicembre,
corrispondente alla durata dell'esercizio economico dell'impresa. Al termine di tale anno, qualora fosse stata comunicata una tempestiva disdetta impedendo il rinnovo tacito, l'appellante avrebbe acquisito il diritto al premio se, in sede di redazione del bilancio relativo a quell'anno, l' fosse risultato positivo. CP_3
Secondo il tribunale, invece, il recesso sarebbe sempre possibile ad nutum, e quindi anche solo dopo un mese, fatto salvo il preavviso di 90 giorni.
In tal modo il giudice di primo grado è stato costretto a ritenere che l'anno a cui occorre riferirsi per la pagina 7 di 19 riconoscibilità del premio non è quello in cui viene esercitato il recesso/disdetta ma quello precedente.
Così interpretata la clausola finisce tuttavia per non avere alcun senso se il recesso viene esercitato nel corso del primo anno di vigenza del contratto.
In tale ipotesi, per il riconoscimento del premio, occorrerebbe infatti aver riguardo ad un esercizio finanziario in cui la non ha prestato alcuna attività e, soprattutto, tale interpretazione Parte_1
violerebbe l'art. 1353 c.c. il quale prevede che: “Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del
contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto”. Ciò in quanto la pattuizione relativa al riconoscimento del premio va ricondotta alla condizione sospensiva, avendo le parti subordinato l'efficacia di una clausola (il pagamento di un ulteriore corrispettivo) ad un evento futuro ed incerto (l' positivo). CP_3
Sta però di fatto che, secondo l'interpretazione del giudice di primo grado, l'evento da considerare non sarebbe futuro ed incerto ma passato e certo. Occorrendo far riferimento all'anno precedente a quello della disdetta, la condizione avrebbe ad oggetto un evento già verificatosi e noto alle parti al momento della disdetta stessa, il che è giuridicamente insostenibile comportando la nullità della pattuizione.
Secondo l'appellante non potrebbe pertanto dubitarsi che:
1. la disdetta era finalizzata ad impedire il rinnovo tacito del contratto;
2. non era riconosciuto un diritto di recesso ad nutum prevedendo espressamente il contratto una durata annuale;
3. la disdetta è stata comunicata dopo la scadenza dei 90 giorni di preavviso ed il contratto si è quindi rinnovato con diritto dell'appellante a percepire il corrispettivo per l'intero anno 2016; 4. la clausola concernente il premio non può che essere riferita all'anno in cui è stata comunicata la disdetta, ossia al
2015, posto che: a) la durata annuale del contratto comportava che la prestazione dovesse essere necessariamente eseguita per un intero esercizio finanziario;
b) nel caso di specie, essendo stata la disdetta comunicata il
10.12.2015, l'appellante aveva svolto la propria prestazione per l'intero anno;
c) essendo stato positivo l' dell'anno 2015 è dovuto anche tale ulteriore corrispettivo. CP_3
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostanzialmente riprende ed approfondisce le precedenti doglianze affermando che il contratto, sia nel caso della disdetta che del recesso, non si risolve come sembra ritenere il primo giudice allorché ha affermato che, nel caso di specie, “la risoluzione non è gratuita ma soggetta
al pagamento di una somma che può qualificarsi come penale”.
Del tutto diverso è infatti l'istituto della risoluzione che può aver luogo nelle ipotesi tipizzate dalla legge pagina 8 di 19 (inadempimento, eccessiva onerosità sopravvenuta e impossibilità sopravvenuta) e che opera ex tunc mentre il recesso o la disdetta, ai sensi dell'art. 1373 c.c., nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica non hanno effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Tale errore di principio avrebbe influenzato l'erronea qualificazione della pattuizione come clausola penale la quale presuppone l'inadempimento e/o il ritardo nell'adempimento di una delle parti e nulla ha a che fare con il recesso che, quale manifestazione unilaterale e recettizia della volontà di sciogliersi da un contratto,
non richiede alcun inadempimento. Allo stesso modo il rimando all'istituto della cd. multa penitenziale, previsto dall'art. 1373 co. 3 c.c. che consente di subordinare l'esercizio del diritto di recesso al pagamento di un corrispettivo, non sarebbe corretto sia perché la natura di controprestazione del recesso è esclusa in radice dal fatto che il pagamento della somma è sottoposto ad una condizione sia perché la natura della prestazione è
chiaramente premiale risultando collegata al raggiungimento di uno degli obiettivi contrattuali.
L'adesione alla tesi del tribunale comporterebbe, infine, che la parte sarebbe arbitra di scegliere il momento in cui esercitare il recesso, consapevole dell'EBITDA negativo dell'anno precedente, sottraendosi in tal modo al pagamento della somma e svuotando di ogni significato la funzione della multa penitenziale.
§§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante ha infine lamentato un ulteriore error in iudicando, rappresentato dalla violazione dell'art 1373 co. 2 c.c. il quale, dopo aver previsto nel comma precedente che la facoltà di recesso può essere esercitata fino a quando il contratto non ha avuto un principio di esecuzione, così recita: “Nei contratti a esecuzione periodica o continuativa, tale facoltà può essere
esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione”.
Deduce sul punto l'appellante che, quand'anche dovesse risultare corretta la ricostruzione del tribunale relativa alla volontà delle parti di riconoscere alla committente un diritto di recesso ad nutum e senza limiti di tempo, la decisione adottata si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 1373 co. 2 c.c.
Coordinando tale disposizione con quella contrattuale, che prevede un obbligo di preavviso di 90 giorni,
occorre infatti riconoscere che il recesso, nel caso di specie, ha prodotto i suoi effetti a far data dal 15.03.2016,
con conseguente esecuzione integrale della prestazione per l'intero esercizio contabile 2015.
In altri termini, essendo stato il recesso comunicato il 10.12.2015, esso è divenuto efficace il 10.3.2016.
pagina 9 di 19 Ma se ciò è vero, anche a voler accedere alla tesi accolta dalla sentenza di primo grado che l'anno da considerare sia quello precedente al recesso, l'anno a cui va ancorato il riconoscimento del premio non è il 2014 ma il 2015
con l'effetto che lo stesso è dovuto e che ha diritto a ricevere l' importo di € 115.000,00 essendo Parte_1
stato in tale anno positivo l'indice . CP_3
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato in quanto le tesi della per quanto suggestive, non Parte_1
meritano di essere condivise e la sentenza impugnata, pur dovendo essere corretta ed integrata nella motivazione,
va in parte confermata.
Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che il contratto del 03.01.2013, come è pacifico e documentalmente provato, è stato preceduto, a partire dal mese di maggio del 2008, da altri accordi di durata annuale o biennale che hanno previsto una collaborazione tra le parti la quale si è articolata in “fasi” distinte per quel che concerne l'individuazione degli specifici obiettivi da perseguire di volta in volta (creazione di una strategia di consumer branding, cura dell'organizzazione e della strategia commerciale, marketing e comunicazione aziendale) ma comunque tutte indirizzate all'obiettivo finale di superare la crisi della CP_1
migliorando la sua posizione di mercato, la sua competitività e la sua redditività.
Ciò premesso va dato atto che il contratto per cui è lite, recante in copertina la dicitura “fase 4”, al pari di quelli che lo hanno preceduto ha una durata predeterminata e limitata nel tempo (un triennio) per cui, come è
stato correttamente evidenziato dalla società appellata, lo stesso è venuto definitivamente a scadere in data
Contr 31.12.2015 senza alcuna necessità che la per determinare la cessazione dei suoi effetti, esercitasse il recesso - o disdetta che sia - e senza che fosse dovuto a alcun preavviso. Quanto alla durata del Parte_1
vincolo negoziale, la clausola dal titolo “Gli obiettivi del progetto” ha infatti stabilito che “L'obiettivo
principale del progetto è rappresentato dalla realizzazione della strategia e dal conseguimento dei target
definiti per il triennio 3013-2015 all'interno del Business Plan in corso di finalizzazione” mentre la successiva clausola, dal titolo “La durata”, così recita: “Nella prospettiva del piano di ristrutturazione radicale
dell'azienda, il progetto partirà a Gennaio 2013 ed avrà cadenza annuale, con la possibilità di rinnovo tacito”.
Applicando la regola ermeneutica di cui all'art. 1363 c.c., richiamata dalla stessa e che Parte_1
prescrive l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, appare dunque evidente che le parti hanno concordato che la “fase 4” sarebbe durata in tutto tre anni con possibilità per la committente, nell'arco di tale pagina 10 di 19 triennio, di recedere in ogni momento con preavviso di novanta giorni.
Pienamente a ragione la società appellata afferma dunque che il rapporto era destinato in ogni caso a cessare in data 31.12.2015 per cui la missiva di del 15.12.2015, con cui impropriamente si esercitava CP_1
il diritto di recesso, va piuttosto qualificata come un mero atto ricognitivo dell'imminente scadenza contrattuale e come manifestazione della volontà di non intraprendere alcun ulteriore rapporto di collaborazione con una volta scaduto quello in essere. Parte_1
Non è d'altronde possibile sostenere che il rapporto in essere avrebbe potuto rinnovarsi automaticamente anche per l'anno 2016 senza l'individuazione, in via preventiva e consensuale, di una “fase 5” contenente la previsione di un nuovo progetto e di nuovi obiettivi rispetto a quelli individuati come caratterizzanti la “fase 4” e da svolgere durante il triennio 2013-2015.
Tali rilievi hanno portata evidentemente decisiva rendendo palese che, al di là delle discettazioni relative
Contr alla qualificazione in termini di recesso o di disdetta della facoltà riconosciuta alla non ha alcun fondamento la pretesa di di ottenere il versamento anche per l'anno 2016 del corrispettivo di € Parte_1
230.000,00 previsto dal contratto del 03.01.2013, avendo quest'ultimo cessato di produrre i suoi effetti il
31.12.2015 senza che sia stato stipulato un nuovo contratto stabilendo gli obiettivi da perseguire e il corrispettivo per la collaborazione a tal fine prestata.
Lo stesso è a dirsi per quel che concerne la pretesa di conseguimento del “premio” di € 115.000,00 che era a sua volta previsto nel solo caso, nei fatti non verificatosi, di recesso della dal contratto del CP_1
03.01.2013 nel corso del triennio di vigenza dello stesso. Il tenore della clausola, dal titolo “Proposta
economica”, è infatti il seguente: “Il valore economico del progetto, è determinato in un compenso base di Euro
230.000,00 (duecentotrentamila/00) al netto di IVA, oltre alle spese vive…direttamente imputabili alla
realizzazione del progetto ed autorizzate dal committente. Resta inteso tra le parti che potrà CP_1
recedere dalla presente proposta con preavviso di 90 giorni. Le parti concordano che a favore di si CP_5
riconoscerà la metà del valore annuo del contratto a condizione che la disdetta venga formulata a seguito di
esercizio contabile chiuso con EBITDA positivo in bilancio…Le modalità di fatturazione del compenso base
sono le seguenti: 11 rate mensili pari a Euro 19.000,00 (diciannovemila/00 + IVA;
1 rata mensile pari a Euro
21.000,00 (ventuno/00) + IVA”.
Il premio era pertanto dovuto alla duplice condizione, non verificatasi, che l'esercizio contabile avesse pagina 11 di 19 Contr avuto non solo un indice EBIDTA positivo ma anche e soprattutto nella sola ipotesi in cui vesse esercitato il recesso prima della naturale scadenza del triennio. Ne consegue che, essendo stata rispettata la durata di tre anni, non ha maturato il diritto al premio, anche in caso di positività di detto indice, stante il Parte_1
mancato scioglimento anticipato del rapporto.
E' vero, infine, che tali argomentazioni non sono state svolte in primo grado dalla società convenuta ma è
altrettanto vero che, venendo in esame semplici deduzioni difensive volta a contrastare la domanda attorea di condanna della al pagamento del corrispettivo dell'anno 2016 e del premio, la loro formulazione si CP_1
traduce in un'eccezione in senso lato che afferisce ad una questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice e che,
pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. ed al divieto dello ius
novorum sancito dalla stessa norma.
La Cassazione, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 15661/2005, ha infatti sempre ribadito che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, ossia quelle rilevabili solo ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per poter svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico presuppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (es. eccezione di annullabilità).
Tutte le altre sono, invece, eccezioni in senso lato e, pertanto, sono rilevabili d'ufficio dal giudice e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345 co. 2 c.p.c., qualora riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo necessario (a pena di vanificare la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di un'espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. da ultimo, per i principi sin qui espressi, cass. n. 34053/2023 e cass. n. 9810/2023).
Ciò è proprio quanto si verifica nella fattispecie in esame dal momento che la vigenza del contratto per l'anno 2016 e la spettanza del premio costituiscono degli elementi ricavabili documentalmente (essendo in atti il contratto del 03.01.2013) e, al contempo, dei fatti costitutivi della pretesa azionata che il giudice è chiamato a rilevare d'ufficio. Non è al contrario pertinente il richiamo dell'appellante principale al regime delle contestazioni ed alla giurisprudenza di legittimità che le ritiene precluse in appello. Queste ultime, invero, non attengono al thema decidendi ma al thema probandi e la loro preclusione in appello ha tutt'altra ragione.
pagina 12 di 19 Il giudice, a norma dell'art. 115 c.p.c., deve infatti “porre a fondamento della decisione…i fatti non
specificamente contestati dalla parte costituita”. La mancata contestazione ha dunque l'effetto di espungere dal
thema probandi una data circostanza, rendendola pacifica, con la conseguenza che non si può contestarla, una volta spirati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., “spiazzando” in tal modo la difesa avversaria che non ha articolato mezzi di prova volta a fornire la sua dimostrazione proprio in considerazione della pacificità della circostanza stessa.
È per tale motivo che il divieto di nova in appello non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché le norme processuali impongono un onere di tempestiva contestazione, a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da
revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità dei contendenti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali,
in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. in termini cass. n. 4854/2024).
È a questo punto solo per completezza di motivazione che si evidenzia come la facoltà di sciogliersi dal contratto accordata alla da qualificare in termini di recesso e non di disdetta, sia perfettamente CP_1
valida. Erra, infatti, l'appellante affermando che “la previsione di una durata in tanto può avere un significato in
quanto essa sia interpretata quale durata minima ed obbligatoria del contratto”.
Con riguardo all'appalto di servizi, figura giuridica a cui va ricondotta la fattispecie in esame, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “l'accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto
non comporta deroga all'art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo
automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del
rapporto ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche
in corso di esecuzione, con obbligo di indennizzo verso l'appaltatore” (così cass. n. 15335/2024).
Sono poi proprio le norme in tema di interpretazione dei contratti che inducono a qualificare in termini di
Contr recesso la facoltà riconosciuta alla
Le disposizioni contenute nel capo IV del titolo II del libro IV del codice civile, per risalente giurisprudenza, vanno infatti suddivise in due gruppi. Il primo, che comprende gli articoli da 1362 a 1365, regola pagina 13 di 19 l'interpretazione soggettiva del contratto, in quanto tende a porre in luce la concreta intenzione comune delle parti, mentre il secondo, che comprende gli articoli da 1366 a 1370, disciplina l'interpretazione cosiddetta oggettiva e, cioè, quella che tende ad eliminare ambiguità e dubbi. Tra detti due gruppi esiste un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo nel senso che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva solo quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti
(così già cass. n. 287/1983).
Nel caso di specie l'appellante si richiama direttamente all'art. 1367 c.c., che postula l'esistenza di un dubbio interpretativo, mentre la comune intenzione dei contraenti di prevedere un diritto di recesso risulta chiara già in base al canone ermeneutico dettato dall'art. 1362 co. 2 c.c. che recita: “Per determinare la comune
intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto”. Le parti, com'è documentalmente provato, avevano infatti già stipulato in precedenza diversi contratti relativi ad analoghi progetti di cui l'ultimo, datato 10.01.2012, aveva espressamente previsto sia la facoltà di recesso che la possibilità di disdetta alla scadenza, distinguendo nettamente le due ipotesi e con corretto utilizzo della relativa terminologia.
Nella clausola intitolata “La durata” è infatti scritto: “Il progetto partirà da gennaio 2012 ed avrà la
durata di un anno necessario per concludere efficacemente le attività del progetto, coerentemente con gli
obiettivi dello stesso. La collaborazione potrà essere tacitamente rinnovata per un anno, salvo disdetta da
comunicare tre mesi prima della scadenza della stessa (Dicembre 2012).
Nella successiva clausola, dal titolo “Proposta economica”, si legge poi che “ potrà recedere CP_1
dalla presente proposta, qualora lo desideri oppure nel caso in cui si rilevino sostanziali impedimenti alla
realizzazione del progetto, con preavviso di almeno 90 giorni, impegnandosi in ogni caso alla remunerazione
del periodo stesso a favore di Comunica”. È dunque palese che le parti erano perfettamente in grado di distinguere tra disdetta alla scadenza, volta ad evitare il rinnovo tacito del contratto, e recesso libero come pure che, quando hanno voluto prevedere l'una e l'altro, lo hanno fatto.
Nel contratto del 03.01.2013, oggetto della domanda di non è invece prevista la disdetta da Parte_1
esercitare entro un dato termine prima della scadenza contrattuale ma solo la facoltà di recesso la quale non è
contenuta nella stessa clausola che disciplina la durata annuale del contratto, con possibilità di rinnovo tacito entro il triennio di durata del progetto, ma in una clausola diversa che, con un'evidente forzatura, l'appellante pagina 14 di 19 principale intende collegare all'altra riferendo il termine di preavviso di 90 giorni non al recesso ma alla disdetta
(non prevista).
È invece evidente che le se parti avessero voluto prevedere non già la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso, ma solo la possibilità di impedire il rinnovo del contratto con una tempestiva disdetta, lo avrebbero fatto inserendo la regolamentazione della disdetta nella clausola che tratta della durata del contratto e del suo rinnovo così come avevano fatto nel 2012.
Non rileva, infine, che il giudice di primo grado sia incorso in un errore allorché ha qualificato come
“penale” la somma eventuale da versare in caso di recesso dal contratto prima della conclusione del progetto come pure non rileva che detta somma non possa qualificarsi come un corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso in quanto il suo versamento a è incerto essendo condizionato al raggiungimento di un Parte_1
risultato positivo.
L'istituto a cui risulta riconducibile la pattuizione è invero palesemente la condizione ma tale qualificazione non comporta né il suo carattere meramente potestativo né la violazione della regola sancita dall'art. 1353 c.c., secondo cui la condizione deve consistere in un “avvenimento futuro e incerto”, né che la clausola sia priva di senso qualora il recesso venga esercitato nel corso del primo anno di durata del contratto. Il
senso della pattuizione è infatti estremamente semplice e, tradotto in parole povere, è il seguente: “Se il recesso
ad nutum viene esercitato in corso d'anno, e questo si conclude con un indice positivo in bilancio, CP_3
allora avrà diritto ad ottenere la metà del corrispettivo pattuito per quell'anno, dovendosi Parte_1
presumere che il risultato positivo finale sia in parte da ascrivere all'attività di consulenza esercitata fino al
recesso, mentre, in caso contrario, la società nulla potrà pretendere se non le mensilità maturate sino al
momento del recesso”. La clausola, così interpretata, ha evidentemente senso in qualunque momento venga esercitato il recesso. È inoltre evidente come la condizione in discorso non abbia affatto natura meramente potestativa, essendo tale per l'art. 1355 c.c. quella che dipende “dalla mera volontà del debitore”, ma piuttosto natura mista dipendendo in parte dalla volontà della (esercizio del diritto di recesso) ed in parte da CP_1
un evento futuro ed incerto (esercizio contabile chiuso con indice EBITDA positivo in bilancio).
§§§§§§
Contr
Resta a questo punto da esaminare l'appello incidentale con cui la ha in primo luogo chiesto di riformare il capo 1. della sentenza, che l'ha condannata al pagamento della somma di € 57.000,00, ossia delle pagina 15 di 19 prime tre mensilità dell'anno 2016, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, dichiarando che “non
è dovuto l'importo di € 57.000,00, al cui pagamento è stata condannata in primo grado, con Parte_3
consequenziale dichiarazione del diritto di di ripetere la suindicata somma dalla stessa già Controparte_1
corrisposta”.
In parziale accoglimento di tale motivo la sentenza impugnata va riformata rigettando integralmente la domanda proposta da
contro
Si è infatti già chiarito che la lettera del Parte_1 Controparte_1
Contr 10.12.2015, inviata dalla alla non costituisce né una disdetta né un recesso, ma un mero Parte_1
atto ricognitivo dell'imminente scadenza contrattuale accompagnato dall'espressione della volontà di non intraprendere ulteriori rapporti di collaborazione, per cui, avendo il contratto cessato di produrre i suoi effetti allo scadere del triennio 2013-2015, non opera il preavviso di novanta giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso e non compete alcuna remunerazione per il primo trimestre del 2016.
Costituisce invece una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., quella volta a sentir dichiarare il diritto della di ripetere la somma già versata di € 57.000,00. CP_1
È infatti pacifico ed incontestato che il pagamento della somma in parola non è avvenuto in esecuzione della sentenza di primo grado ma ha preceduto l'adozione di tale pronuncia. La stessa appellante incidentale,
nella propria comparsa di risposta, ha infatti dichiarato che “già nell'anno 2016…OMP aveva integralmente
corrisposto i tre mesi di preavviso, pari a € 57.000,00, salvo ripetizione” (pag. 4, righi 9-11 di tale atto)
evidenziando, al riguardo, come anche la controparte, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., aveva precisato la propria richiesta di condanna della società resistente al pagamento dell'intero corrispettivo dell'anno
2016 limitandola “al netto di quanto già ricevuto”.
L'interesse all'accertamento del proprio diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata di €
57.000,00 non è dunque sorto per effetto dell'esecuzione della sentenza di primo grado ma preesisteva all'adozione della stessa e, di conseguenza, la relativa domanda doveva e poteva essere proposta già in quella sede.
§§§§§§
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta: “Erronea qualificazione delle
obbligazioni assunte da con il contratto in data 3.1.2013 come obbligazioni di mezzi e non già di Parte_1
risultato. In ogni caso, inadempimento di alle obbligazioni di cui al contratto in data 3.1.2013 e Parte_1
pagina 16 di 19 grave negligenza dimostrata. Mancata prova di di avere adempiuto alle obbligazioni suddette. Parte_1
Violazione degli artt. 2697, 1176, 1218 c.c.”.
Deduce la di aver lamentato, costituendosi nel giudizio di primo grado, il grave CP_1
inadempimento di alle obbligazioni assunte in virtù del contratto sottoscritto il 03.01.2013 e di Parte_1
aver chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni patiti a causa di tale inadempimento quantificandoli in € 907.120,00, pari al corrispettivo pagato nel corso dell'intera vigenza del contratto stesso (2013-2015), oltre al compenso di € 19.935,63 versato al collaboratore Dr. Persona_1
ed ai costi ed alle perdite derivanti dagli errori di che non vengono tuttavia quantificati.
[...] Parte_1
Afferma l'appellante che il tribunale ha erroneamente respinto tale domanda, con una motivazione scarna e senza ammettere le prove richieste, ritenendo del tutto opinabilmente che le obbligazioni assunte da fossero di mezzi e non di risultato e che, nonostante i dubbi risultati della collaborazione, non vi Parte_1
fosse stata una negligenza tale da giustificare una condanna al risarcimento dei danni.
Tale motivazione, a giudizio dell'appellante, è illogica poiché a fronte di risultati “dubbi” non sarebbe sufficiente osservare che ha posto in essere “una frenetica attività” per ritenere che la società Parte_1
ricorrente sia adempiente e che abbia operato con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176 co. 2 c.c.
Ciò in quanto dal contratto emerge che a non era richiesta una mera attività frenetica ma il Parte_1
raggiungimento di concreti risultati rappresentati dal porre in essere misure idonee a riportare l'azienda in condizioni di redditività.
L'inadempimento di dovrebbe pertanto ritenersi acclarato, senza necessità di svolgere al Parte_1
riguardo nessuna istruttoria, per non essere stato assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'adempimento delle obbligazioni assunte.
Ciò in quanto la pronuncia della Cassazione a S.U. n. 13533/2001, con principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva, ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un obbligazione, il creditore il quale agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa rappresentato dall'avvenuto adempimento.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. La prestazione richiesta a è infatti Parte_1
pagina 17 di 19 chiaramente individuata nella clausola dal titolo “Gli obiettivi del Progetto” dove si legge: “L'obiettivo
principale del progetto è rappresentato dalla realizzazione della strategia e dal conseguimento dei target
definiti per il triennio 2013-2015 all'interno del Business Plan in corso di finalizzazione. Tale fondamentale
documento “guiderà” infatti Comunica ed il management della nella riprogettazione ed CP_1
implementazione del nuovo modello di business;
nel riportare l'azienda in condizioni di redditività puntando su
una crescita sostenibile, come risultato del giusto mix tra i brand ed , e sul taglio dei CP_6 CP_7
costi come risultato della ristrutturazione aziendale”.
Siffatti obiettivi sono stati indubitabilmente raggiunti e comunque perseguiti da con la Parte_1
diligenza qualificata richiesta al professionista dall'art. 1176 co. 2 c.c. Le stesse parti hanno infatti consensualmente individuato, come indice certo dell'efficacia dell'azione di “riprogettazione ed
implementazione del modello di business” svolta da e del perseguimento con modalità corrette Parte_1
dell'obiettivo finale di “riportare l'azienda in condizioni di redditività” la chiusura dell'esercizio contabile “con
Contr EBITDA positivo in bilancio” tant'è che, in caso di recesso anticipato di dal contratto, è stato ancorato a tale indice il diritto dell'appellante principale di conseguire o meno metà del corrispettivo contrattuale.
Tale obiettivo, alla cessazione del triennio di collaborazione, risulta essere stato conseguito. La stessa
Contr
alle pagine 11 e 12 della comparsa di risposta depositata in primo grado, ha infatti affermato che il proprio margine operativo lordo, sinonimo in italiano dell' , nell'anno 2015 è stato di € 101.000 superando, CP_3
perciò, il precedente risultato negativo del 2014 ( € - 67.056,00).
Ciò implica, con ogni evidenza, che la collaborazione ha portato i frutti auspicati. Il margine operativo lordo o EBITDA (Earnings before interest, Taxes, Depreciation e Amortization) è infatti un indicatore di redditività utilizzato nell'analisi di bilancio per la valutazione dei flussi di cassa di un'impresa e dello stato di salute dei suoi conti mostrando la capacità dell'azienda di generare reddito.
Esso, infatti, calcola la redditività prendendo in esame solo le componenti inerenti al cd. “core business”
aziendale per cui gli investitori si affidano generalmente a questo indice per capire se una società è capace di generare profitti dalla gestione ordinaria della sua attività. l' misura, infatti, l'utile di un'impresa prima CP_3
degli interessi, delle imposte, delle tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli ammortamenti esprimendo, quindi, il reale risultato del business di un'azienda.
La riforma della sentenza di primo grado impone di regolamentare diversamente le spese processuali che,
pagina 18 di 19 tenuto conto dell'integrale rigetto tanto della domanda principale quanto della domanda riconvenzionale,
vengono dichiarate interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante principale, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
8505/2018 pubblicata il 04.10.2018.
2) Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dalla e per l'effetto, in riforma Controparte_1
dell'anzidetta pronuncia, rigetta integralmente sia la domanda principale proposta dalla che la Parte_1
domanda riconvenzionale proposta dalla dichiarando le spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
interamente compensate tra le parti.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico della di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.04.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_8
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