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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/07/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 426/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], residente CP_1 C.F._1 in Stresa alla via Per Gignese, 19,
e
(C.F. , nata il [...], in [...]-Chiovenda Controparte_2 C.F._2
(VB), residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Canio DI MILIA (C.F. ), presso cui C.F._3 sono elettivamente domiciliati come da mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale verrà assegnata al sig. , c.f. . Si dà atto CP_1 C.F._1 che la signora , c.f. si è trasferita in altra abitazione Controparte_2 C.F._4 unitamente ai figli ove sposterà la relativa residenza;
- la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, potrà gestire e organizzare Persona_1 autonomamente i rapporti con il padre essendo maggiorenne;
quanto al figlio Persona_2 minorenne di dieci anni, verrà affidato ad entrambi i coniugi (affido condiviso) con collocazione prevalente presso la mamma e i rapporti con il padre verranno stabiliti nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla Per_2 domenica sera, nonché tutti i martedì dalla fine della scuola fino alla sera del giorno successivo;
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e comunque per come regolamentato dal piano genitoriale allegato e sottoscritto dalle parti (doc. 3).
Quanto alle vacanze di Natale e di Pasqua, nonché le feste comandate e le vacanze estive i genitori si regoleranno di volta in volta liberamente.
- il sig. , c.f. , corrisponderà a favore della sig.ra CP_1 C.F._1 CP_2
, c.f. la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150
[...] C.F._4 per figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat;
le spese straordinarie, preventivamente concordate e quelle necessarie, ed in ogni caso per come regolamentate dal relativo
Protocollo del Tribunale di Verbania, saranno a carico di entrambi in coniugi nella misura del 50% ciascuno.
- L'assegno unico o altro beneficio equipollente spetterà per l'intero alla madre.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza
a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri c.f. CP_1
, e , c.f. il 15.02.2014 in Stresa, C.F._1 Controparte_2 C.F._4 trascritto presso l' Ufficio di Stato Civile del Comune di Stresa all' Atto N. 3 parte 1 - anno 2014;
- ordinare al Comune di Stresa, all'Ufficiale dello Stato Civile, di provvedere alle annotazioni prescritte dal R.D. 1238/1939;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale verrà assegnata al sig. , c.f. . Si dà atto CP_1 C.F._1 che la signora , c.f. si è trasferita in altra abitazione Controparte_2 C.F._4 unitamente ai figli ove trasferirà al residenza;
- la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, potrà gestire e organizzare Persona_1 autonomamente i rapporti con il padre essendo maggiorenne;
quanto al figlio Persona_2 minorenne di dieci anni, verrà affidato ad entrambi i coniugi (affido condiviso) con collocazione prevalente presso la mamma e i rapporti con il padre verranno stabiliti nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla Per_2 domenica sera, nonché tutti i martedì dalla fine della scuola fino alla sera del giorno successivo;
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e comunque per come regolamentato dal piano genitoriale allegato e sottoscritto dalle parti (doc. 3).
Quanto alle vacanze di Natale e di Pasqua, nonché le feste comandate e le vacanze estive i genitori si regoleranno di volta in volta liberamente.
- il sig. , c.f. , corrisponderà a favore della sig.ra CP_1 C.F._1 CP_2
,
[...]
c.f. la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150 per figlio), C.F._4 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat;
le spese straordinarie, preventivamente concordate e quelle necessarie, ed in ogni caso per come regolamentate dal relativo
Protocollo del Tribunale di Verbania, saranno a carico di entrambi in coniugi nella misura del 50% ciascuno.
- L'assegno unico o altro beneficio equipollente spetterà per l'intero alla madre.
- disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, i quali sono economicamente indipendenti, ai sensi dell' art. 156 c.c. ed hanno già regolato le loro questioni patrimoniale in sede di separazione consensuale;
- disporre in capo alla sig.ra la perdita definitiva del diritto di utilizzare il cognome Controparte_2 del marito, signor .” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 25/02/2025, e premesso di avere CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Stresa (VB) il 15/02/2014, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, intervenuto il PM, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va, altresì, dato atto che i coniugi hanno concordato che la moglie lasciata la Controparte_2 casa coniugale e trasferitasi in altra abitazione unitamente ai figli, ivi sposterà la relativa residenza;
mentre la casa coniugale resterà in uso al ricorrente che la figlia CP_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, potrà gestire e organizzare autonomamente i rapporti con il padre essendo maggiorenne.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti CP_1 Controparte_2 in matrimonio in Stresa (VB) il 15/02/2014;
- affida il figlio minorenne ad entrambi i coniugi (affido condiviso) con Persona_2 collocazione prevalente presso la mamma;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore, un fine settimana Per_2 alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, nonché tutti i martedì dalla fine della scuola fino alla sera del giorno successivo;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti e comunque per come regolamentato dal piano genitoriale allegato e sottoscritto dalle parti;
quanto alle vacanze di Natale e di Pasqua, nonché le feste comandate e le vacanze estive i genitori si regoleranno di volta in volta liberamente.
- pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150 per figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat;
le spese straordinarie, preventivamente concordate e quelle necessarie, ed in ogni caso per come regolamentate dal relativo Protocollo del Tribunale di Verbania, saranno a carico di entrambi in coniugi nella misura del 50% ciascuno. dispone che l'assegno unico o altro beneficio equipollente spetterà per l'intero alla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 17/7/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], residente CP_1 C.F._1 in Stresa alla via Per Gignese, 19,
e
(C.F. , nata il [...], in [...]-Chiovenda Controparte_2 C.F._2
(VB), residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Canio DI MILIA (C.F. ), presso cui C.F._3 sono elettivamente domiciliati come da mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale verrà assegnata al sig. , c.f. . Si dà atto CP_1 C.F._1 che la signora , c.f. si è trasferita in altra abitazione Controparte_2 C.F._4 unitamente ai figli ove sposterà la relativa residenza;
- la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, potrà gestire e organizzare Persona_1 autonomamente i rapporti con il padre essendo maggiorenne;
quanto al figlio Persona_2 minorenne di dieci anni, verrà affidato ad entrambi i coniugi (affido condiviso) con collocazione prevalente presso la mamma e i rapporti con il padre verranno stabiliti nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla Per_2 domenica sera, nonché tutti i martedì dalla fine della scuola fino alla sera del giorno successivo;
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e comunque per come regolamentato dal piano genitoriale allegato e sottoscritto dalle parti (doc. 3).
Quanto alle vacanze di Natale e di Pasqua, nonché le feste comandate e le vacanze estive i genitori si regoleranno di volta in volta liberamente.
- il sig. , c.f. , corrisponderà a favore della sig.ra CP_1 C.F._1 CP_2
, c.f. la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150
[...] C.F._4 per figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat;
le spese straordinarie, preventivamente concordate e quelle necessarie, ed in ogni caso per come regolamentate dal relativo
Protocollo del Tribunale di Verbania, saranno a carico di entrambi in coniugi nella misura del 50% ciascuno.
- L'assegno unico o altro beneficio equipollente spetterà per l'intero alla madre.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza
a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri c.f. CP_1
, e , c.f. il 15.02.2014 in Stresa, C.F._1 Controparte_2 C.F._4 trascritto presso l' Ufficio di Stato Civile del Comune di Stresa all' Atto N. 3 parte 1 - anno 2014;
- ordinare al Comune di Stresa, all'Ufficiale dello Stato Civile, di provvedere alle annotazioni prescritte dal R.D. 1238/1939;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale verrà assegnata al sig. , c.f. . Si dà atto CP_1 C.F._1 che la signora , c.f. si è trasferita in altra abitazione Controparte_2 C.F._4 unitamente ai figli ove trasferirà al residenza;
- la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, potrà gestire e organizzare Persona_1 autonomamente i rapporti con il padre essendo maggiorenne;
quanto al figlio Persona_2 minorenne di dieci anni, verrà affidato ad entrambi i coniugi (affido condiviso) con collocazione prevalente presso la mamma e i rapporti con il padre verranno stabiliti nel seguente modo: il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla Per_2 domenica sera, nonché tutti i martedì dalla fine della scuola fino alla sera del giorno successivo;
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e comunque per come regolamentato dal piano genitoriale allegato e sottoscritto dalle parti (doc. 3).
Quanto alle vacanze di Natale e di Pasqua, nonché le feste comandate e le vacanze estive i genitori si regoleranno di volta in volta liberamente.
- il sig. , c.f. , corrisponderà a favore della sig.ra CP_1 C.F._1 CP_2
,
[...]
c.f. la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150 per figlio), C.F._4 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat;
le spese straordinarie, preventivamente concordate e quelle necessarie, ed in ogni caso per come regolamentate dal relativo
Protocollo del Tribunale di Verbania, saranno a carico di entrambi in coniugi nella misura del 50% ciascuno.
- L'assegno unico o altro beneficio equipollente spetterà per l'intero alla madre.
- disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, i quali sono economicamente indipendenti, ai sensi dell' art. 156 c.c. ed hanno già regolato le loro questioni patrimoniale in sede di separazione consensuale;
- disporre in capo alla sig.ra la perdita definitiva del diritto di utilizzare il cognome Controparte_2 del marito, signor .” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 25/02/2025, e premesso di avere CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Stresa (VB) il 15/02/2014, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, intervenuto il PM, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va, altresì, dato atto che i coniugi hanno concordato che la moglie lasciata la Controparte_2 casa coniugale e trasferitasi in altra abitazione unitamente ai figli, ivi sposterà la relativa residenza;
mentre la casa coniugale resterà in uso al ricorrente che la figlia CP_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, potrà gestire e organizzare autonomamente i rapporti con il padre essendo maggiorenne.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti CP_1 Controparte_2 in matrimonio in Stresa (VB) il 15/02/2014;
- affida il figlio minorenne ad entrambi i coniugi (affido condiviso) con Persona_2 collocazione prevalente presso la mamma;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore, un fine settimana Per_2 alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, nonché tutti i martedì dalla fine della scuola fino alla sera del giorno successivo;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti e comunque per come regolamentato dal piano genitoriale allegato e sottoscritto dalle parti;
quanto alle vacanze di Natale e di Pasqua, nonché le feste comandate e le vacanze estive i genitori si regoleranno di volta in volta liberamente.
- pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 150 per figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat;
le spese straordinarie, preventivamente concordate e quelle necessarie, ed in ogni caso per come regolamentate dal relativo Protocollo del Tribunale di Verbania, saranno a carico di entrambi in coniugi nella misura del 50% ciascuno. dispone che l'assegno unico o altro beneficio equipollente spetterà per l'intero alla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 17/7/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO