Sentenza 20 marzo 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 462 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 10/01/2022, (ud. 03/12/2021, dep. 10/01/2022), n.462 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 852/2021 R.G. proposto da: P.R., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pizzuto, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso l'avv. Francesca Romana Graziani. – ricorrente – contro C.A. E A.R.. – intimati – avverso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. De Luca 040 1 5 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis rati R.G.N.11400/99 Dott. Mileo residente Michele Consigliere 9389 Cron. Dott. Putaturo Donati Mario Consigliere Consigliere Rep. Dott. Figurelli Donato Raffaele Cons. Relatore Ud. 23/11/01 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AM IA rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Maurizio Discepolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario D'Ottavi, alla via Banco di Santo Spirito, n.48 Roma. - ricorrente 4567
contro
DE OI NN rappresentata e difesa, come da controricorso, dall'avv. Pericle procura in calce al Truja, presso il cui studio, in via Magenta n.
5 - Ancona ha eletto domicilio. controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Macerata n. 274 del 3 giugno 1998 - R.G. 36/1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Pericle Truya Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi innanzi al Pretore di Macerata, notificati nel febbraio 1994, OV De TR, in proprio e quale erede del coniuge ST IE, premesso che entrambi avevano lavorato dall'1 ottobre 1988 al 30 settembre 1989, con le mansioni rispettivamente di cameriera e di bar ristorante di IApizzaiolo, nel CO, con orario di lavoro dalle 18 alle 4/5 del mattino, dal martedì alla domenica, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze dovute a titolo di differenze straordinario e retributive, compenso per lavoro ( 1 ) TFR. 2 La convenuta nel costituirsi eccepiva la prescrizione presuntiva dei crediti azionati ex art 2955 e ss C.C. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Il Pretore accoglieva la domanda, ed il Tribunale di Macerata, sull'appello proposto da IA CO, confermava la decisione pretorile. A fondamento della decisione osservava che: Il motivo di appello, relativo alla violazione dell'art 420 c.p.c. per mancato espletamento del tentativo di conciliazione, non poteva trovare accoglimento, sia perché la norma invocata non sanziona di nullità la suddetta omissione, sia perché la denunciata violazione non appariva comunque ravvisabile, in quanto la CO non era comparsa alla udienza del 18 marzo 1994. L'eccezione di prescrizione presuntiva andava rigettata, poiché, nel caso di specie, il debitore l'obbligazione non è stata aveva ammesSO che estinta. Nel merito andava confermata la statuizione pretorile, in quanto le risultanze probatorie, dalle quali era emerso che l'attività lavorativa della De TR e del coniuge erano indispensabili all'andamento della normale attività aziendale e che gli stessi avevano prestato la loro attività con continuità e nel rispetto del dedotto orario di confermato la natura subordinatalavoro, avevano 3 del rapporto e, in relazione alla accertata entità e durata della prestazione lavorativa, la sussistenza del loro diritto di credito nella misura indicata dal giudice di primo grado. Avverso tale pronuncia IA CO propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ed illustrato con successiva memoria. OV De TR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata la eccezione, proposta dalla De TR, di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto la procura rilasciata a margine dello stesso risulta priva di data e non contiene alcun riferimento al giudizio di legittimità. L'eccezione non merita accoglimento Infatti la procura a margine del ricorso, pur in assenza di data e di esplicito riferimento al giudizio di legittimità, deve ritenersi validamente rilasciata, qualora il requisito della specialità e quello del rilascio della stessa in epoca anteriore alla notificazione del ricorso appaiono comunque sussistenti. Nel caso di specie, la trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso per cassazione 4 risulta idonea ad attestare la anteriorità della stessa rispetto alla notifica. Egualmente, il rilascio della procura a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui si riferisce, garantisce il requisito della specialita' del mandato al difensore, tanto piu' quando il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il reciproco richiamo nella intestazione del ricorso ("alla delega a margine") e nel testo della stessa procura ("alla presente procedura"). (Vedi, fra le tante Cass. 01058 del 25/01/2001; Cass. 04038 del 23/04/1999; Cass. 12684 del 11/12/1995; Cass. 12581 del 06/12/1995; Cass. 12438 del 02/12/1995 Con il primo motivo del ricorso IA CO, nel denunciare violazione dell'art 420 c.p.c., si duole che erroneamente il giudice del gravame ha respinto la eccezione relativa alla violazione della suddetta disposizione, in quanto il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio, per cui il giudice del merito ha il dovere di valutare se sussista la possibilità di un accordo delle parti. 5 Il motivo di ricorso non merita accoglimento. la giurisprudenza di questa Corte è da tempo nell'affermare che il tentativo diconsolidata conciliazione, previsto dall'art. 420 cod. proc. civ., pur essendo obbligatorio, non e' previsto a pena di nullita' (restando affidato al potere discrezionale del giudice del merito di valutare, anche in relazione the agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilita', anche remota, di esito favorevole) e la sua omissione, pertanto, non incide sulla validita' dello svolgimento del rapporto processuale (Vedi, fra le tante, Cass. 10958 del 21/10/1995; Cass. 04002 del 16/06/1986). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2955 e ss c.c. Sostiene che il giudice del gravame avrebbe omesso di considerare l'intervenuta maturazione del periodo prescrizionale, ed avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che la omessa affermazione dell'adempimento (o meglio: l'assenza di qualunque dichiarazione in proposito) fosse incompatibile con la dedotta eccezione di prescrizione presuntiva. L'eccezione è infondata. La prescrizione presuntiva è istituto fondato sulla presunzione dell'avvenuto pagamento del debito comunque sulla intervenuta estinzione dell'obbligazione in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. Ne consegue che la relativa eccezione non può essere accolta qualora colui che la oppone abbia ammessO che l'obbligazione non è stata soddisfatta, abbia comunque tenuto comportamenti o proposto difese incompatibili con la presunzione di estinzione del debito. Nel caso di specie il giudice del gravame ha nel rilevato e precisato che la CO, costituirsi, aveva contestato la sussistenza del rapporto come dedotto dai coniugi IE De - TR, ed aveva quindi ammesso in giudizio di non aver estinto l'obbligazione. Ha di conseguenza ritenuto, in corretta applicazione dell'art 2959 la inaccoglibilità (indipendentemente quindiC.C., dalla intervenuta maturazione del periodo prescrizionale) della eccezione di prescrizione presuntiva. Non sussistendo pertanto la denunziata violazione di legge, il motivo di ricorso va rigettato. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione, sotto più profili, delle disposizioni 7 fondamentali in materia di lavoro subordinato, nonché contraddittorietà manifesta. a) La ricorrente censura innanzitutto la valutazione con la quale il giudice del gravame ha ritenuto che testimoniali dimostrassero lale risultanze continuità del rapporto e confermassero l'orario di lavoro dedotto, avendo il predetto giudice a tal fine utilizzato le sole dichiarazioni dei testi indicati dalla controparte. b) Evidenzia la scarsa credibilità di due testi escussi (IO e AC) allorché hanno ribadito il rispetto del suddetto orario anche con riferimento al periodo immediatamente precedente il decesso del coniuge della ricorrente, affetto da grave malattia, e durante il quale la continuità ed intensità di presenza dei coniugi appare quanto meno improbabile. c) Si duole ancora che il giudice del gravame non abbia adeguatamente valutato la circostanza accertata, secondo la quale la ricorrente e il coniuge avevano manifestato l'intenzione di rilevare la gestione del ristorante, per cui doveva ricondursi а tale intenzione, e alla conseguente esigenza di valutare il concreto andamento 8 dell'azienda la loro presenza nei locali della stessa. d) Sostiene ancora che il giudice del gravame ha ritenuto la natura subordinata del rapporto, pur non essendo emersa, dalle risultanze probatorie, l'assoggettamento dei lavoratori in questione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. le censure proposte, che sembrano formalmente riguardare la insufficienza, più che la contraddittorietà, della motivazione, non meritano accoglimento. Per quanto attiene alle censure sub a e sub c le stesse si risolvono in valutazioni ed apprezzamenti di fatto che competono esclusivamente al giudice del merito e che non sono suscettibili di riesame in questa sede di legittimita', essendo sorrette da motivazione giuridicamente corretta, oltre che adeguata ed intrinsecamente coerente. Infatti l'orario di lavoro rispettato da OV De TR e dal coniuge ST IE è stato accertato attraverso un analitico esame delle singole deposizioni testimoniali, seguito da una ampia valutazione delle complessive risultanze probatorie. 9 Per quanto attiene alla iniziale intenzione dei menzionati lavoratori di acquistare l'azienda della attuale ricorrente, tale circostanza ha costituito oggetto di ampia e articolata valutazione del giudice del gravame, che, con adeguata e congrua motivazione, ne ha escluso la idoneità a giustificare la continuità della presenza degli stessi nei locali aziendali ed il rispetto di un orario di lavoro. si risolvono, inLe censure ora richiamate sostanza, nella inammissibile contrapposizione di una personale e soggettiva ricostruzione dei fatti di causa a quella fatta propria dal giudice del merito, laddove i vizi motivazionali, nella prospettiva dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussistono solo quando nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto fra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, di guisa che i vizi stessi non possono risolversi in un apprezzamento dei fatti e 10 delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti. Con riferimento poi alla più specifica censura sub b, deve evidenziarsene la infondatezza, osservando che la imprecisione o scarsa credibilità delle richiamate deposizioni testimoniali è stata rilevata dallo stesso giudice del merito, il quale infatti, con attenta valutazione delle complessive risultanze probatorie, ha ritenuto, con riferimento al periodo di malattia dell'IE, la minore intensità e continuità della prestazione lavorativa sia dell'IE stesso, sia della De TR (che, secondo quanto emerso, provvedeva a prestare al coniuge le cure necessarie) riducendo fino al 50% il credito retributivo relativo a quel periodo. Con riferimento alla censura sub d, deve innanzitutto premettersi che, nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, e censurabile in sede di legittimita' soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze 11 ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema. Nel caso di specie l'inserimento dei menzionati lavoratori nella realtà aziendale (il giudice del merito ha accertato la indispensabilità del ricorso al lavoro dipendente espletato dai soli De TR ai fini del funzionamento dellae IE attività aziendale), il rispetto dell'orario di lavoro e la continuità della prestazione individuano corretti criteri applicati dal giudice del gravame nell'accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto. Ciò posto si Osserva che la censura, incentrata sul mancato ricorso al criterio dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, appare immeritevole di accoglimento ove si consideri che l'assoggettamento al potere datoriale, che caratterizza la subordinazione, appare implicitamente e necessariamente presupposto sia dall'accertato inserimento dei lavoratri nella realtà aziendale, sia dall'espletamento delle mansioni di cameriera e di pizzaiolo svolte con continuità e nel rispetto di un orario di lavoro dalla De troia e dall'IE nell'ambito di una struttura di ristorazione gestita dalla titolare. 12 Con il quarto motivo del ricorso IA CO, nel denunciare violazione dell'art 429 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver confermato la statuizione del primo giudice relativa alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il motivo di ricorso è inammissibile, riguardando statuizione del giudice di primo grado non una censurata in appello, e sulla quale dunque si è formato il giudicato. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. ha carte:
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano 22.72 in £4/1000pered€ Voltre £ 3.000.000 per onorari per ad € 1548,37 XX Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Meffait 1. helle incenzo Mileo Raffaele Di Lella. inclues Mileo ешаяhand le IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, bi Depositato in Cancelleria oggi, 2.0 MAR. 2002 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533