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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.602/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 tra
(C.F. Parte_1
), (C.F. ) in proprio, e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_3 C.F._2
SI EL
APPELLANTI
e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 già assistito e difeso Controparte_2
dall'Avv. MONTEROSSO TITO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n.1224/2021 pubblicata in data 13/10/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: i.) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti di legge, in particolare quanto ai fideiussori, stante la nullità delle fideiussioni azionate;
ii.) nel merito, in via principale, accogliere il presente appello, con riforma integrale della sentenza impugnata, e per l'effetto, disporre quanto segue;
iii.) nel merito, per i fideiussori, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e della L. n.
287/1990, delle fideiussioni prestate dagli odierni appellanti con conseguente liberazione degli stessi da ogni obbligazione di pagamento nei confronti della banca;
in subordine, ove questa Ill.ma Corte di Appello accolga la nullità in parola esclusivamente nella sua portata parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., si chiede di accertare la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI, con conseguente inefficacia della deroga sine die al termine di cui all'art. 1957 c.c. e liberazione degli appellanti per decorrenza del termine decadenziale;
iv.) in subordine al superiore punto quanto ai fideiussori e in via principale quanto alla società, nel merito, accertare e dichiarare che: il rapporto di anticipi import/export azionato dalla banca è viziato, come infra riferito, rispettivamente:
i.) dalla mancata produzione di tutte le pattuizioni delle condizioni economiche anteriormente allo 11.05.2011; ii.) dalla carente produzione documentale
(estratti conto integrali relativi al c/c di appoggio ed al c/anticipi medesimo);
iii.) dalla pattuizione di condizioni economiche usurarie in uno alla lettera contratto del 12.05.2011 e del 24.01.2012, in violazione dell'art. 1815 II comma
c.c.; il rapporto di c/c n. 10186, azionato da questa difesa a titolo di eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., è viziato, come infra riferito, dalla pattuizione di condizioni economiche nulle, in violazione del combinato disposto degli art.
1284 III comma c.c. e 1346 c.c.; il finanziamento chirografario del 12.06.2008, azionato dalla banca in sede monitoria, è viziato, come infra riferito, dalla pattuizione di condizioni economiche nulle, poiché in violazione del combinato disposto degli art. 1284 III comma c.c. e 1346 c.c. v.) alla luce delle superiori eccezioni, disporre l'ordine di esibizione già richiesto in primo grado e volersi
pag. 2/15 ammettere CTU tecnico-contabile in ordine ai quesiti meglio formulati in atti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_4
avverso la sentenza n. 1224/2021 del Tribunale Civile di Ragusa, pubblicata in data 13/10/2021; Nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da vverso la sentenza n. 1224/2021 del Pt_1
Tribunale Civile di Ragusa, pubblicata in data 13/10/2021, confermandola integralmente;
3) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
1224/2021 del Tribunale Civile di Ragusa, pubblicata in data 13/10/2021, confermandola integralmente;
4) Con il favore delle spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1224/2021 pubblicata il 13/10/2021 il Tribunale di Ragusa rigettava le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 2208/2016 del Parte 9/12/2016 proposte da Parte_4
, nonché dai suoi fideiussori e
[...] Parte_2 Pt_3
e, per l'effetto, dichiarava l'efficacia esecutivo dello stesso,
[...] condannando gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte opposta le spese di lite. Parte In particolare il primo giudice, quanto alla posizione della , rilevava che: la stessa aveva effettuato una ricognizione di debito che determinava, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere della prova;
non aveva formulato alcuna contestazione sul credito di € 774.470,47 derivante dalle anticipazioni di pag. 3/15 finanziamento export, avendo dedotto nel suo atto di opposizione due profili attinenti al contratto di mutuo chirografario del 12.6.2008, il primo della nullità del contratto per violazione del requisito di forma scritta ad substantiam ex art. 117 D.Lgs. 385/1993 difettando la sottoscrizione del rappresentante della banca ed il secondo sull'errata indicazione del TAEG, eccezioni entrambe infondate.
Quanto alla posizione dei fideiussori, riteneva che la contestazione formulata dagli stessi circa la mancata prova in relazione al credito di € 774.470,47 relativo alle anticipazioni di finanziamento export effettuate dalla e non rimborsate CP_3 dalla era infondata avendo la banca opposta prodotto, in allegato al Parte_1
ricorso monitorio: le singole richieste di anticipazione delle fatture a firma della Parte società ; le relative fatture;
le contabili di scarico che attestano il mancato rientro delle poste anticipate, nonché, nel corso del giudizio le condizioni economiche che regolano il rapporto di c/c n. 10189, nel quale erano stati accreditati tutti gli importi delle fatture export anticipate dalla e gli estratti CP_3
conto relativi all'intero periodo delle anticipazioni oggetto della domanda, cioè dal 16/08/2011 (anticipazione della fattura n. 75 del 04/08/2011) al 16/03/2012
(anticipazione della fattura n. 17 del 04/03/2012).
In relazione al mutuo chirografario, il primo giudice affermava che: a fronte della contestazione degli opponenti circa la mancata prova del credito vantato dalla banca, la banca opposta aveva assolto il suo onere probatorio, producendo il contratto di mutuo chirografario del 12.6.2008, l'estratto conto del c/c n. 10189 da cui risulta l'avvenuta erogazione della somma finanziata di € 500.000,00 con data valuta 12/06/2008, contestualmente alla stipula del mutuo, con la causale
“EROGAZIONE FINANZIAMENTO NUMERO 034 06060077”, i successivi estratti conto del predetto c/c n. 10189, dal 30/09/2008 al 30/06/2014, da cui risultava l'avvenuto addebito delle singole rate mensili, non più pagate dalla rata con scadenza 31/05/2012; era infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento del 12.6.2008 e l'errata indicazione del TAEG, per gli stessi pag. 4/15 motivi già esposti in relazione all'opposizione della era Parte_1 inammissibile l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 della L. n.287/90 (cd. “normativa antitrust”), formulata dagli opponenti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. per mancanza di connessione tra petitum e causa petendi della domanda modificata e quelli della domanda contenuta in citazione secondo i criteri in tema di emendatio libelli individuati dalla recente giurisprudenza di legittimità; era inammissibile l'eccezione riconvenzionale formulata con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. sia dai fideiussori sia dalla con la quale gli Parte_1
opponenti avevano contestato la mancanza di valide condizioni economiche relative al conto corrente n. 10189, chiedendo al Tribunale di “accertare il suddetto credito della correntista, tramite apposita CTU tecnico-contabile il quale potrà essere giudizialmente compensato con la pretesa ingiunta dalla banca”, posto che la domanda monitoria di non riguardava né Controparte_4
l'esposizione del conto corrente n.10189, né gli interessi e le competenze addebitate su tale conto di appoggio per le anticipazioni export eseguite e conseguentemente siffatta eccezione doveva essere proposta già con l'atto di opposizione.
Con atto di citazione notificato il 13/04/2022,
[...]
, nonché i fideiussori e Parte_4 Parte_2
hanno interposto appello avverso la citata sentenza per le Parte_3
ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita (già Controparte_1
, instando per il rigetto Controparte_2 dell'appello e precisando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 05/10/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 5/15 Indi, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni del 05.10.2004 prestate dai fideiussori, eccezione formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, con la quale i signori Pt_2
e hanno eccepito la nullità assoluta integrale o, in subordine, quella Pt_3
parziale con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., di entrambi i sopracitati contratti, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 della L. n.
287/1990.
Rilevano gli stessi che la Cassazione civile a SS.UU. nella sentenza 30.12.2021
n. 41994 ha di fatto ha smentito tutti i passaggi e tutte le argomentazioni della pronuncia impugnata relative alla inammissibilità della modifica della domanda, avendo affermato la rilevabilità d'ufficio della nullità parziale da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.) anche quando sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto e hanno così riproposto le difese e le eccezioni mosse sul punto in primo grado - di fatto non esaminate nel merito dal Giudicante a causa della contestata pronuncia in rito – ed in particolare la nullità integrale delle fideiussioni in oggetto, che riproducono agli artt. 2, 6 e 8 tutte le omonime disposizioni dello schema ABI, per violazione di cui all'art. 2 della L.287/1990 o, in subordine, la nullità delle clausole in parola ai sensi dell'art. 1419 c.c., e la conseguente liberazione dei fideiussori per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo divenuta inefficace la relativa deroga sine die convenuta all'art. 6 dei due contratti.
Gli appellanti, inoltre, rilevano che era infondata l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado dalla Banca, per essere la materia devoluta alle sezioni specializzate del tribunale delle imprese, non avendo gli stessi promosso alcuna pag. 6/15 delle azioni di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ossia di accertare la sussistenza di illegittime pratiche anticoncorrenziali in uno alle fideiussioni in causa, bensì, di rilevare la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
I motivo di appello è infondato, sebbene per una motivazione diversa da quella affermata dal primo giudice.
Ed invero, premesso che è rimesso al giudice accertare la nullità anche parziale delle fideiussioni e che tale domanda può essere proposta davanti al giudice monocratico, poiché “la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.” (cfr. tra le altre
Cass. n. 33041/2023), va evidenziato che la dedotta nullità risulta parimenti infondata.
Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., l'eventuale accertamento della nullità parziale della fideiussione per cui è causa per asserita violazione della normativa antitrust ed in particolare per la prevista rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., non incide sull'obbligo della parte di sollevare tempestivamente l'eccezione di decadenza di cui all'art.1957 c.c. con l'opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione nella specie non proposta con l'opposizione.
La Corte di legittimità ha, all'uopo, rilevato che “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta
pag. 7/15 ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. n. 1851/2025).
Come chiarito in motivazione “benché, poi, l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva per essere stata formulata solo in appello, dal momento che la stessa è rilevabile d'ufficio, va osservato che ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (v.
Cass. n. 30885/2022; Cass. n. 16102/2024). Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e
Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478,
10712 e 19401 del 2024).
pag. 8/15 In particolare, la Corte di legittimità ha evidenziato che “nella specie, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiedeva che risultassero dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
pag. 9/15 v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Nel caso in esame gli odierni appellanti, pur avendo prodotto tempestivamente il provvedimento della Banca d'Italia, non hanno:
- offerto specifica prova che all'epoca di stipulazione della fideiussione (ossia nel
2008, periodo non rientrante nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo stato detto accertamento, operato nel
2005) la compresenza delle tre clausole era ancora frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/2022, 28943/2017, 31569/2019, Cass. n. 835/2025) con la conseguenza che la eventuale nullità delle clausole contrattuali nessuna concreta ricaduta può avere sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo, gli appellanti – dopo aver chiarito che, sebbene non azionato in sede monitoria, la banca ha prodotto, in comparsa di costituzione, gli estratti conto capitali e scalari del rapporto di c/c n. 10189 intrattenuto dalla società odierna opponente e quindi il superiore rapporto è stato allora azionato Parte dalla società a titolo di eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. in uno alle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 1, al solo fine di compensare il pag. 10/15 controcredito con il quantum ingiunto - sul rapporto di anticipazioni import/export hanno dedotto:
- la mancata prova del credito o, in subordine, illegittimità delle condizioni economiche, rilevando che, se, come dichiarato da controparte, gli accrediti ed addebiti derivanti dalle operazioni di anticipazione, nonché l'addebito delle relative competenze, avveniva sul c/c di appoggio n. 10189, è evidente che la banca non ha azionato il saldo delle fatture anticipate, bensì un saldo di c/c derivante dalla linea di credito per anticipazioni import/ Export ed è, per l'effetto, soggetta all'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., chiarito dalla giurisprudenza, ossia quello di dare integrale e completa prova del credito azionato, tramite la produzione di tutti gli estratti conto capitali e scalari dalla data di avvio del rapporto (anche ultradecennale) a quella di chiusura/passaggio a sofferenza in ordine al rapporto azionato, nonché tutte le lettere contratto, debitamente sottoscritte dalle parti, avente ad oggetto la regolamentazione anche economica delle condizioni applicate allo stesso;
- che il giudice di prime cure ha completamente ignorato che è stata eccepita e provata la pattuizione di condizioni economiche usurarie, relativamente alle lettere contratto del 12.05.2011 e del 24.01.2012 (cfr. all. 5 e 6 – memorie ex art. 183 n.2 co.6 c.p.c. – opposta), per le quali il CTP ha potuto rilevare che regolamentano proprio il rapporto di c/anticipi codificato col n. 5000013 azionato e non già il c/c di appoggio.
Il motivo è inammissibile sotto entrambi gli aspetti denunciati.
Ed invero, lo stesso non si confronta con la parte della sentenza in cui è stato chiaramente affermato:
- in merito all'onere probatorio, che la banca opposta ha prodotto, in allegato al ricorso monitorio: le singole richieste di anticipazione delle Parte fatture a firma della società ; le relative fatture;
le contabili di scarico che attestano il mancato rientro delle poste anticipate. Nel corso
pag. 11/15 del giudizio di opposizione la ha ulteriormente prodotto le CP_3 condizioni economiche che regolano il rapporto di c/c n. 10189, nel quale sono stati accreditati tutti gli importi delle fatture export anticipate dalla
e gli estratti conto relativi all'intero periodo delle anticipazioni CP_3
oggetto della domanda, cioè dal 16/08/2011 (anticipazione della fattura n.
75 del 04/08/2011) al 16/03/2012 (anticipazione della fattura n. 17 del
04/03/2012). la banca ha provato le singole richieste di anticipazione Parte delle fatture a firma della società ; le relative fatture;
le contabili di scarico che attestano il mancato rientro delle poste anticipate”;
- e che “nessuna somma è stata ingiunta a titolo di interessi e competenze maturate in relazione alle anticipazioni export eseguite, che venivano girocontate sul conto corrente di appoggio n. 10189; non avendo la banca richiesto somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale accreditata, appare ultroneo l'esame delle condizioni economiche pattuite in relazione agli interessi ed agli oneri accessori, mentre l'eseguito accredito delle anticipazioni è stato documentato dalla banca con la produzione degli estratti conto da cui risultano gli importi oggetto della domanda monitoria.
Gli appellanti, in definitiva, si sono limitati a riproporre questioni già risolte dal primo giudice senza censurare specificamente le statuizioni sopra riportate, a mente delle quali la banca ha assolto all'onere probatorio e risulta assolutamente irrilevante l'eventuale nullità delle pattuizioni di interessi sia nel contratto di appoggio n. 10189 sia in seno al rapporto di c/anticipi codificato col n. 5000013, non essendo state richieste somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale.
Con il terzo motivo, gli appellanti, con riferimento al rapporto di c/c n. 10189
e all'eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., deducono che la pronuncia appellata non considera, innanzi tutto, che gli estratti conto del c/c di appoggio del rapporto di anticipo fatture non sono stati prodotti dalla banca in fase pag. 12/15 monitoria, ma soltanto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione e l'erroneità della sentenza laddove ha ravvisato la preclusione processuale della prima udienza di comparizione ai fini della proposizione dell'eccezione riconvenzionale.
Il motivo è inammissibile e infondato.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, gli stessi non si sono limitati a proporre un'eccezione riconvenzionale al fine di paralizzare l'azione monitoria ma hanno chiaramente eccepito in compensazione gli addebiti illegittimi eseguiti sul c/c n. 10189, come giustamente osservato dal
Tribunale, il quale ha statuito che “con l'eccezione riconvenzionale in esame, gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali relative a tale rapporto, nonché di accertare l'eventuale diritto alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti o addebitati, da compensare giudizialmente col credito ingiunto”, statuizione e qualificazione della domanda non impugnata dagli appellanti.
Pertanto, poiché il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato dalla l. n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e alla sua spedita definizione, il Tribunale correttamente ha ritenuto che tale eccezione di compensazione non potesse essere proposta se non nell'originario atto di opposizione ovvero semmai alla prima udienza di trattazione.
Il motivo non può pertanto essere accolto.
Con il quarto motivo di appello, riguardante il finanziamento chirografario del
12.06.2018 di originari €. 500.000,00, gli appellanti deducono che il primo giudice avrebbe omesso di esaminare la censura dagli stessi formulata secondo cui la banca, nel contratto in esame indica un tasso di preammortamento pari al
5,800%, ma analizzando gli interessi di preammortamento, indicati nell'allegato pag. 13/15 C, dell'atto di ricognizione del 22.03.2013, emerge che gli stessi sono pari ad €.
1.450,00 e quindi, come accertato nella allegata CTP, tale valore assoluto non coincide con il tasso pattuito, risultando anzi ictu oculi evidente che la banca ha pattuito in contratto un tasso di preammortamento inferiore rispetto a quello effettivamente applicato.
In primo luogo va rilevato che il primo giudice ha ritenuto tardive tutte siffatte censure – ivi compresa quella riguardante l'eventuale indeterminatezza e/o indeterminabilità dei tassi indicati nel contratto di mutuo del 12/06/2008 -, perché proposte solo in seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. e tale motivazione non risulta censurata.
In ogni caso va rilevata l'assoluta genericità del motivo posto che:
- il tasso di interesse corrispettivo da applicarsi alle rate di ammortamento è stato determinato in modo chiaro ed univoco come si evince dal documento di sintesi e dall'art.2 del contratto (che prevede: Tasso di interesse: Il tasso di interesse … viene fissato fino alla data del 30.06.2008 nella misura indicata nel Documento di Sintesi unito al presente contratto (2,550%). Successivamente il tasso di interesse sarà sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno sulla base della quotazione, aumentato di 0,10 punti e moltiplicata per il coefficiente 365/360, dell'EURIBOR
..sull'Euro tre mesi lettera …”), .
- non si comprende a cosa facciano riferimento gli appellanti nella confusa esposizione del motivo, posto che il tasso del 5,800% non è chiaramente il tasso pattuito alla stipula, bensì il tasso variabile successivo che era parametrato all'Euribor.
Il motivo di appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore pag. 14/15 della somma di cui al decreto opposto pari a € 1.004.567,44, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
già Controparte_1 Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.
[...]
1224/2021 pubblicata il 13/10/2021 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 24.064,00, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.602/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 tra
(C.F. Parte_1
), (C.F. ) in proprio, e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_3 C.F._2
SI EL
APPELLANTI
e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 già assistito e difeso Controparte_2
dall'Avv. MONTEROSSO TITO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n.1224/2021 pubblicata in data 13/10/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: i.) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti di legge, in particolare quanto ai fideiussori, stante la nullità delle fideiussioni azionate;
ii.) nel merito, in via principale, accogliere il presente appello, con riforma integrale della sentenza impugnata, e per l'effetto, disporre quanto segue;
iii.) nel merito, per i fideiussori, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e della L. n.
287/1990, delle fideiussioni prestate dagli odierni appellanti con conseguente liberazione degli stessi da ogni obbligazione di pagamento nei confronti della banca;
in subordine, ove questa Ill.ma Corte di Appello accolga la nullità in parola esclusivamente nella sua portata parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., si chiede di accertare la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI, con conseguente inefficacia della deroga sine die al termine di cui all'art. 1957 c.c. e liberazione degli appellanti per decorrenza del termine decadenziale;
iv.) in subordine al superiore punto quanto ai fideiussori e in via principale quanto alla società, nel merito, accertare e dichiarare che: il rapporto di anticipi import/export azionato dalla banca è viziato, come infra riferito, rispettivamente:
i.) dalla mancata produzione di tutte le pattuizioni delle condizioni economiche anteriormente allo 11.05.2011; ii.) dalla carente produzione documentale
(estratti conto integrali relativi al c/c di appoggio ed al c/anticipi medesimo);
iii.) dalla pattuizione di condizioni economiche usurarie in uno alla lettera contratto del 12.05.2011 e del 24.01.2012, in violazione dell'art. 1815 II comma
c.c.; il rapporto di c/c n. 10186, azionato da questa difesa a titolo di eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., è viziato, come infra riferito, dalla pattuizione di condizioni economiche nulle, in violazione del combinato disposto degli art.
1284 III comma c.c. e 1346 c.c.; il finanziamento chirografario del 12.06.2008, azionato dalla banca in sede monitoria, è viziato, come infra riferito, dalla pattuizione di condizioni economiche nulle, poiché in violazione del combinato disposto degli art. 1284 III comma c.c. e 1346 c.c. v.) alla luce delle superiori eccezioni, disporre l'ordine di esibizione già richiesto in primo grado e volersi
pag. 2/15 ammettere CTU tecnico-contabile in ordine ai quesiti meglio formulati in atti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_4
avverso la sentenza n. 1224/2021 del Tribunale Civile di Ragusa, pubblicata in data 13/10/2021; Nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da vverso la sentenza n. 1224/2021 del Pt_1
Tribunale Civile di Ragusa, pubblicata in data 13/10/2021, confermandola integralmente;
3) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
1224/2021 del Tribunale Civile di Ragusa, pubblicata in data 13/10/2021, confermandola integralmente;
4) Con il favore delle spese e compensi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1224/2021 pubblicata il 13/10/2021 il Tribunale di Ragusa rigettava le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 2208/2016 del Parte 9/12/2016 proposte da Parte_4
, nonché dai suoi fideiussori e
[...] Parte_2 Pt_3
e, per l'effetto, dichiarava l'efficacia esecutivo dello stesso,
[...] condannando gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a parte opposta le spese di lite. Parte In particolare il primo giudice, quanto alla posizione della , rilevava che: la stessa aveva effettuato una ricognizione di debito che determinava, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere della prova;
non aveva formulato alcuna contestazione sul credito di € 774.470,47 derivante dalle anticipazioni di pag. 3/15 finanziamento export, avendo dedotto nel suo atto di opposizione due profili attinenti al contratto di mutuo chirografario del 12.6.2008, il primo della nullità del contratto per violazione del requisito di forma scritta ad substantiam ex art. 117 D.Lgs. 385/1993 difettando la sottoscrizione del rappresentante della banca ed il secondo sull'errata indicazione del TAEG, eccezioni entrambe infondate.
Quanto alla posizione dei fideiussori, riteneva che la contestazione formulata dagli stessi circa la mancata prova in relazione al credito di € 774.470,47 relativo alle anticipazioni di finanziamento export effettuate dalla e non rimborsate CP_3 dalla era infondata avendo la banca opposta prodotto, in allegato al Parte_1
ricorso monitorio: le singole richieste di anticipazione delle fatture a firma della Parte società ; le relative fatture;
le contabili di scarico che attestano il mancato rientro delle poste anticipate, nonché, nel corso del giudizio le condizioni economiche che regolano il rapporto di c/c n. 10189, nel quale erano stati accreditati tutti gli importi delle fatture export anticipate dalla e gli estratti CP_3
conto relativi all'intero periodo delle anticipazioni oggetto della domanda, cioè dal 16/08/2011 (anticipazione della fattura n. 75 del 04/08/2011) al 16/03/2012
(anticipazione della fattura n. 17 del 04/03/2012).
In relazione al mutuo chirografario, il primo giudice affermava che: a fronte della contestazione degli opponenti circa la mancata prova del credito vantato dalla banca, la banca opposta aveva assolto il suo onere probatorio, producendo il contratto di mutuo chirografario del 12.6.2008, l'estratto conto del c/c n. 10189 da cui risulta l'avvenuta erogazione della somma finanziata di € 500.000,00 con data valuta 12/06/2008, contestualmente alla stipula del mutuo, con la causale
“EROGAZIONE FINANZIAMENTO NUMERO 034 06060077”, i successivi estratti conto del predetto c/c n. 10189, dal 30/09/2008 al 30/06/2014, da cui risultava l'avvenuto addebito delle singole rate mensili, non più pagate dalla rata con scadenza 31/05/2012; era infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento del 12.6.2008 e l'errata indicazione del TAEG, per gli stessi pag. 4/15 motivi già esposti in relazione all'opposizione della era Parte_1 inammissibile l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 della L. n.287/90 (cd. “normativa antitrust”), formulata dagli opponenti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. per mancanza di connessione tra petitum e causa petendi della domanda modificata e quelli della domanda contenuta in citazione secondo i criteri in tema di emendatio libelli individuati dalla recente giurisprudenza di legittimità; era inammissibile l'eccezione riconvenzionale formulata con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. sia dai fideiussori sia dalla con la quale gli Parte_1
opponenti avevano contestato la mancanza di valide condizioni economiche relative al conto corrente n. 10189, chiedendo al Tribunale di “accertare il suddetto credito della correntista, tramite apposita CTU tecnico-contabile il quale potrà essere giudizialmente compensato con la pretesa ingiunta dalla banca”, posto che la domanda monitoria di non riguardava né Controparte_4
l'esposizione del conto corrente n.10189, né gli interessi e le competenze addebitate su tale conto di appoggio per le anticipazioni export eseguite e conseguentemente siffatta eccezione doveva essere proposta già con l'atto di opposizione.
Con atto di citazione notificato il 13/04/2022,
[...]
, nonché i fideiussori e Parte_4 Parte_2
hanno interposto appello avverso la citata sentenza per le Parte_3
ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita (già Controparte_1
, instando per il rigetto Controparte_2 dell'appello e precisando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 05/10/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 5/15 Indi, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni del 05.10.2004 prestate dai fideiussori, eccezione formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, con la quale i signori Pt_2
e hanno eccepito la nullità assoluta integrale o, in subordine, quella Pt_3
parziale con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., di entrambi i sopracitati contratti, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 della L. n.
287/1990.
Rilevano gli stessi che la Cassazione civile a SS.UU. nella sentenza 30.12.2021
n. 41994 ha di fatto ha smentito tutti i passaggi e tutte le argomentazioni della pronuncia impugnata relative alla inammissibilità della modifica della domanda, avendo affermato la rilevabilità d'ufficio della nullità parziale da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.) anche quando sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto e hanno così riproposto le difese e le eccezioni mosse sul punto in primo grado - di fatto non esaminate nel merito dal Giudicante a causa della contestata pronuncia in rito – ed in particolare la nullità integrale delle fideiussioni in oggetto, che riproducono agli artt. 2, 6 e 8 tutte le omonime disposizioni dello schema ABI, per violazione di cui all'art. 2 della L.287/1990 o, in subordine, la nullità delle clausole in parola ai sensi dell'art. 1419 c.c., e la conseguente liberazione dei fideiussori per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., essendo divenuta inefficace la relativa deroga sine die convenuta all'art. 6 dei due contratti.
Gli appellanti, inoltre, rilevano che era infondata l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado dalla Banca, per essere la materia devoluta alle sezioni specializzate del tribunale delle imprese, non avendo gli stessi promosso alcuna pag. 6/15 delle azioni di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ossia di accertare la sussistenza di illegittime pratiche anticoncorrenziali in uno alle fideiussioni in causa, bensì, di rilevare la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
I motivo di appello è infondato, sebbene per una motivazione diversa da quella affermata dal primo giudice.
Ed invero, premesso che è rimesso al giudice accertare la nullità anche parziale delle fideiussioni e che tale domanda può essere proposta davanti al giudice monocratico, poiché “la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.” (cfr. tra le altre
Cass. n. 33041/2023), va evidenziato che la dedotta nullità risulta parimenti infondata.
Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., l'eventuale accertamento della nullità parziale della fideiussione per cui è causa per asserita violazione della normativa antitrust ed in particolare per la prevista rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., non incide sull'obbligo della parte di sollevare tempestivamente l'eccezione di decadenza di cui all'art.1957 c.c. con l'opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione nella specie non proposta con l'opposizione.
La Corte di legittimità ha, all'uopo, rilevato che “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta
pag. 7/15 ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. n. 1851/2025).
Come chiarito in motivazione “benché, poi, l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva per essere stata formulata solo in appello, dal momento che la stessa è rilevabile d'ufficio, va osservato che ciò non esonerava la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (v.
Cass. n. 30885/2022; Cass. n. 16102/2024). Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e
Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478,
10712 e 19401 del 2024).
pag. 8/15 In particolare, la Corte di legittimità ha evidenziato che “nella specie, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiedeva che risultassero dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
pag. 9/15 v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Nel caso in esame gli odierni appellanti, pur avendo prodotto tempestivamente il provvedimento della Banca d'Italia, non hanno:
- offerto specifica prova che all'epoca di stipulazione della fideiussione (ossia nel
2008, periodo non rientrante nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo stato detto accertamento, operato nel
2005) la compresenza delle tre clausole era ancora frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/2022, 28943/2017, 31569/2019, Cass. n. 835/2025) con la conseguenza che la eventuale nullità delle clausole contrattuali nessuna concreta ricaduta può avere sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo motivo, gli appellanti – dopo aver chiarito che, sebbene non azionato in sede monitoria, la banca ha prodotto, in comparsa di costituzione, gli estratti conto capitali e scalari del rapporto di c/c n. 10189 intrattenuto dalla società odierna opponente e quindi il superiore rapporto è stato allora azionato Parte dalla società a titolo di eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. in uno alle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 1, al solo fine di compensare il pag. 10/15 controcredito con il quantum ingiunto - sul rapporto di anticipazioni import/export hanno dedotto:
- la mancata prova del credito o, in subordine, illegittimità delle condizioni economiche, rilevando che, se, come dichiarato da controparte, gli accrediti ed addebiti derivanti dalle operazioni di anticipazione, nonché l'addebito delle relative competenze, avveniva sul c/c di appoggio n. 10189, è evidente che la banca non ha azionato il saldo delle fatture anticipate, bensì un saldo di c/c derivante dalla linea di credito per anticipazioni import/ Export ed è, per l'effetto, soggetta all'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., chiarito dalla giurisprudenza, ossia quello di dare integrale e completa prova del credito azionato, tramite la produzione di tutti gli estratti conto capitali e scalari dalla data di avvio del rapporto (anche ultradecennale) a quella di chiusura/passaggio a sofferenza in ordine al rapporto azionato, nonché tutte le lettere contratto, debitamente sottoscritte dalle parti, avente ad oggetto la regolamentazione anche economica delle condizioni applicate allo stesso;
- che il giudice di prime cure ha completamente ignorato che è stata eccepita e provata la pattuizione di condizioni economiche usurarie, relativamente alle lettere contratto del 12.05.2011 e del 24.01.2012 (cfr. all. 5 e 6 – memorie ex art. 183 n.2 co.6 c.p.c. – opposta), per le quali il CTP ha potuto rilevare che regolamentano proprio il rapporto di c/anticipi codificato col n. 5000013 azionato e non già il c/c di appoggio.
Il motivo è inammissibile sotto entrambi gli aspetti denunciati.
Ed invero, lo stesso non si confronta con la parte della sentenza in cui è stato chiaramente affermato:
- in merito all'onere probatorio, che la banca opposta ha prodotto, in allegato al ricorso monitorio: le singole richieste di anticipazione delle Parte fatture a firma della società ; le relative fatture;
le contabili di scarico che attestano il mancato rientro delle poste anticipate. Nel corso
pag. 11/15 del giudizio di opposizione la ha ulteriormente prodotto le CP_3 condizioni economiche che regolano il rapporto di c/c n. 10189, nel quale sono stati accreditati tutti gli importi delle fatture export anticipate dalla
e gli estratti conto relativi all'intero periodo delle anticipazioni CP_3
oggetto della domanda, cioè dal 16/08/2011 (anticipazione della fattura n.
75 del 04/08/2011) al 16/03/2012 (anticipazione della fattura n. 17 del
04/03/2012). la banca ha provato le singole richieste di anticipazione Parte delle fatture a firma della società ; le relative fatture;
le contabili di scarico che attestano il mancato rientro delle poste anticipate”;
- e che “nessuna somma è stata ingiunta a titolo di interessi e competenze maturate in relazione alle anticipazioni export eseguite, che venivano girocontate sul conto corrente di appoggio n. 10189; non avendo la banca richiesto somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale accreditata, appare ultroneo l'esame delle condizioni economiche pattuite in relazione agli interessi ed agli oneri accessori, mentre l'eseguito accredito delle anticipazioni è stato documentato dalla banca con la produzione degli estratti conto da cui risultano gli importi oggetto della domanda monitoria.
Gli appellanti, in definitiva, si sono limitati a riproporre questioni già risolte dal primo giudice senza censurare specificamente le statuizioni sopra riportate, a mente delle quali la banca ha assolto all'onere probatorio e risulta assolutamente irrilevante l'eventuale nullità delle pattuizioni di interessi sia nel contratto di appoggio n. 10189 sia in seno al rapporto di c/anticipi codificato col n. 5000013, non essendo state richieste somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale.
Con il terzo motivo, gli appellanti, con riferimento al rapporto di c/c n. 10189
e all'eccezione riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., deducono che la pronuncia appellata non considera, innanzi tutto, che gli estratti conto del c/c di appoggio del rapporto di anticipo fatture non sono stati prodotti dalla banca in fase pag. 12/15 monitoria, ma soltanto con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione e l'erroneità della sentenza laddove ha ravvisato la preclusione processuale della prima udienza di comparizione ai fini della proposizione dell'eccezione riconvenzionale.
Il motivo è inammissibile e infondato.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, gli stessi non si sono limitati a proporre un'eccezione riconvenzionale al fine di paralizzare l'azione monitoria ma hanno chiaramente eccepito in compensazione gli addebiti illegittimi eseguiti sul c/c n. 10189, come giustamente osservato dal
Tribunale, il quale ha statuito che “con l'eccezione riconvenzionale in esame, gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali relative a tale rapporto, nonché di accertare l'eventuale diritto alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti o addebitati, da compensare giudizialmente col credito ingiunto”, statuizione e qualificazione della domanda non impugnata dagli appellanti.
Pertanto, poiché il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato dalla l. n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e alla sua spedita definizione, il Tribunale correttamente ha ritenuto che tale eccezione di compensazione non potesse essere proposta se non nell'originario atto di opposizione ovvero semmai alla prima udienza di trattazione.
Il motivo non può pertanto essere accolto.
Con il quarto motivo di appello, riguardante il finanziamento chirografario del
12.06.2018 di originari €. 500.000,00, gli appellanti deducono che il primo giudice avrebbe omesso di esaminare la censura dagli stessi formulata secondo cui la banca, nel contratto in esame indica un tasso di preammortamento pari al
5,800%, ma analizzando gli interessi di preammortamento, indicati nell'allegato pag. 13/15 C, dell'atto di ricognizione del 22.03.2013, emerge che gli stessi sono pari ad €.
1.450,00 e quindi, come accertato nella allegata CTP, tale valore assoluto non coincide con il tasso pattuito, risultando anzi ictu oculi evidente che la banca ha pattuito in contratto un tasso di preammortamento inferiore rispetto a quello effettivamente applicato.
In primo luogo va rilevato che il primo giudice ha ritenuto tardive tutte siffatte censure – ivi compresa quella riguardante l'eventuale indeterminatezza e/o indeterminabilità dei tassi indicati nel contratto di mutuo del 12/06/2008 -, perché proposte solo in seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. e tale motivazione non risulta censurata.
In ogni caso va rilevata l'assoluta genericità del motivo posto che:
- il tasso di interesse corrispettivo da applicarsi alle rate di ammortamento è stato determinato in modo chiaro ed univoco come si evince dal documento di sintesi e dall'art.2 del contratto (che prevede: Tasso di interesse: Il tasso di interesse … viene fissato fino alla data del 30.06.2008 nella misura indicata nel Documento di Sintesi unito al presente contratto (2,550%). Successivamente il tasso di interesse sarà sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno sulla base della quotazione, aumentato di 0,10 punti e moltiplicata per il coefficiente 365/360, dell'EURIBOR
..sull'Euro tre mesi lettera …”), .
- non si comprende a cosa facciano riferimento gli appellanti nella confusa esposizione del motivo, posto che il tasso del 5,800% non è chiaramente il tasso pattuito alla stipula, bensì il tasso variabile successivo che era parametrato all'Euribor.
Il motivo di appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore pag. 14/15 della somma di cui al decreto opposto pari a € 1.004.567,44, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
già Controparte_1 Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.
[...]
1224/2021 pubblicata il 13/10/2021 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 24.064,00, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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