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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 12973/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Marianna Forlani
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Marianna Forlani
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 2.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio divorzile alle seguenti condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “ a) La figlia minorenne, viene affidata Persona_1 ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocazione della stessa presso la madre, nella casa coniugale, sita in Roma, Via Suvereto n.50/B, di proprietà esclusiva della
Sig.ra ove coabita anche il figlio maggiorenne, , di anni 19, non Parte_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
b) Il sig. potrà vedere e tenere la figlia Parte_2 Per_1 tutti i giovedì pomeriggio, con pernotto presso di sé, occupandosi di accompagnarla a scuola la mattina successiva;
inoltre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore
9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, orario in cui la riaccompagnerà presso la casa della madre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il
15 maggio di ciascun anno (detto periodo di quindici giorni andrà garantito anche alla madre); poiché entrambi i coniugi prediligono il mese di luglio per le ferie con i figli, in caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza (un anno spetterà al padre trascorrere le ferie a luglio con i figli e l'anno successivo spetterà alla madre); durante le festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, la Vigilia di Natale (24 dicembre) o il giorno di Natale (25 dicembre) e, sempre ad anni alterni con la madre, dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre o dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'un genitore e la Pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
alternativamente, con l'uno o l'altro genitore, tutte le altre festività calendarizzate (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.);c) il sig. verserà, presso Parte_2 il domicilio della sig.ra oppure a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate Parte_1 bancarie: IBAN IT3J0347501605CC0011701160 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro
550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (euro 275,00 per ed euro 275,00 per ), Per_2 Per_1 Per_2 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo, spese sanitarie, sportive, ludiche, scolastiche) così come determinate nel protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014 e ss. modifiche;
d)ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo dotati di redditi propri;
e) la casa coniugale sita in Roma, via Suvereto n. 50/B, di proprietà della sig.ra e Parte_1 dalla quale il sig. si è di comune accordo già allontanato, rimane assegnata alla Parte_2 sig.ra con tutto quanto in essa contenuto;
f) i coniugi prestano il loro reciproco Parte_1 assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio con l'inserimento dei nominativi dei figli” rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 14.6.2002 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00443 parte 2, serie A04, anno 2002 alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 7.10.25 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 12973/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Marianna Forlani
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Marianna Forlani
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25, depositate in data 2.10.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio divorzile alle seguenti condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “ a) La figlia minorenne, viene affidata Persona_1 ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocazione della stessa presso la madre, nella casa coniugale, sita in Roma, Via Suvereto n.50/B, di proprietà esclusiva della
Sig.ra ove coabita anche il figlio maggiorenne, , di anni 19, non Parte_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
b) Il sig. potrà vedere e tenere la figlia Parte_2 Per_1 tutti i giovedì pomeriggio, con pernotto presso di sé, occupandosi di accompagnarla a scuola la mattina successiva;
inoltre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore
9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, orario in cui la riaccompagnerà presso la casa della madre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il
15 maggio di ciascun anno (detto periodo di quindici giorni andrà garantito anche alla madre); poiché entrambi i coniugi prediligono il mese di luglio per le ferie con i figli, in caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza (un anno spetterà al padre trascorrere le ferie a luglio con i figli e l'anno successivo spetterà alla madre); durante le festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni con la madre, la Vigilia di Natale (24 dicembre) o il giorno di Natale (25 dicembre) e, sempre ad anni alterni con la madre, dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre o dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi;
durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'un genitore e la Pasquetta con l'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
alternativamente, con l'uno o l'altro genitore, tutte le altre festività calendarizzate (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.);c) il sig. verserà, presso Parte_2 il domicilio della sig.ra oppure a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate Parte_1 bancarie: IBAN IT3J0347501605CC0011701160 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro
550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (euro 275,00 per ed euro 275,00 per ), Per_2 Per_1 Per_2 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo, spese sanitarie, sportive, ludiche, scolastiche) così come determinate nel protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014 e ss. modifiche;
d)ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo dotati di redditi propri;
e) la casa coniugale sita in Roma, via Suvereto n. 50/B, di proprietà della sig.ra e Parte_1 dalla quale il sig. si è di comune accordo già allontanato, rimane assegnata alla Parte_2 sig.ra con tutto quanto in essa contenuto;
f) i coniugi prestano il loro reciproco Parte_1 assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio con l'inserimento dei nominativi dei figli” rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 14.6.2002 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00443 parte 2, serie A04, anno 2002 alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 7.10.25 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi