Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, non potendo il suddetto controllo da parte del datore di lavoro estrinsecarsi solo nel riscontro successivo dell'esatto adempimento delle prestazioni convenute (nella specie, raggiungimento di determinati risultati di budget).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12348 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CELELNTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIRC S.P.A. - NATURAL & DIETETIC FOODS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANTIS MANGELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAVINO SPIGA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 428/01 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/01/01 R.G.N. 982/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ALESSANDRINI;
udito l'Avvocato DE SANTIS MANGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 luglio 2000 /16 gennaio 2001, il Tribunale di MI (per quanto interessa in questa sede) rigettava l'appello principale proposto dalla S.I.R.C. s.p.a. Naturai & Dietetic Foods nei confronti del sig. OM CH (ricorrente in primo grado), avverso la sentenza del Pretore di Cassano D'Adda in data 2/15 dicembre 1998 che, accogliendo la domanda, aveva ritenuto la natura subordinata, non dirigenziale, del rapporto di lavoro "inter partes" e aveva condannato la società a pagare a controparte rimborsi spese per il periodo settembre 1994 maggio 1995.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la SIRC s.p.a. con unico motivo.
Resiste OM CH con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo di ricorso vengono dalla società dedotte, "ai sensi dell'art. 360 n.3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e 2094 c.c. - Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia" e si sostiene che il Tribunale ha omesso di accertare l'elemento differenziale del lavoro subordinato, rispetto al lavoro autonomo, consistente, per il lavoro subordinato, nel potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, limitativo dell'autonomia del lavoratore, ed esplicatesi mediante ordini specifici e in un'assidua attività di vigilanza e controllo. Per contro, le direttive impartite al CH, indebitamente valorizzate dal Tribunale, erano generiche indicazioni di strategie di mercato e di obiettivi.
In senso contrario alla subordinazione militava la scarsissima frequenza del CH presso la sede aziendale L'inserimento nell'organizzazione aziendale e l'essere il referente degli agenti della zona di sua competenza erano dati compatibili anche con il lavoro autonomo e non avrebbero potuto essere utilizzati per una diversa configurazione del rapporto come subordinato. Del tutto sussidiario era, parimenti, il criterio della modalità della retribuzione (un fisso mensile).
Era stato dedotto in appello, e in proposito il Tribunale non ha motivato, che il CH, in sede di interrogatorio, aveva confessato di avere organizzato lui stesso, in piena autonomia, l'orario di lavoro, gli appuntamenti, le visite con gli agenti e le modalità di svolgimento del lavoro, a seconda delle esigenze e nel rispetto del 'budget' trasmessogli dalla società che pure gli metteva a disposizione le specifiche dei prodotti e tutto il materiale di supporto, gli indicava gli obiettivi da raggiungere e gli forniva la modulistica dei contratti. Andava presso la SIRC una volta al mese in media, non solo per incassare corrispettivi e rimborsi, ma anche per partecipare ad incontri di lavoro con la Direzione e/o con gli agenti.
Complessivamente l'attività del CH, così come da lui stesso riferita, aveva più la connotazione imprenditoriale e/o professionale che di lavoro subordinato.
II motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato l'appello della SIRC e ha ritenuto la natura subordinata del rapporto, così argomentando:
- a) in assenza di contratto scritto, la natura del rapporto poteva desumersi solo dal comportamento delle parti;
- b) gli elementi della fattispecie andavano valutati in relazione al tipo di attività svolta;
- c) dalla prova testimoniale era risultato che la prestazione del CH era inserita nell'organizzazione dell'imprenditore che impartiva disposizioni per l'esecuzione del lavorò: esse riguardavano le strategie di mercato e gli obiettivi da raggiungere;
non erano, tuttavia generiche e attinenti solo al tipo di lavoro richiesto, ma tramite di esse, la società orientava le energie lavorative ("operae") nell'ambito della propria organizzazione di impresa;
- d) l'attività del CH era inserita nell'organizzazione aziendale in quanto egli rappresentava il referente per gli agenti di zona: si occupava della gestione degli agenti di commercio e impartiva loro le istruzioni da seguire e gli obiettivi da raggiungere;
- e) il CH era retribuito con importo fisso mensile, non sopportava rischio di impresa;
non aveva una propria struttura imprenditoriale;
- f) egli si recava solo una volta al mese presso la sede della società, ma quest'ultima esercitava un controllo postumo sulla di lui attività attraverso i riepiloghi mensili sull'attività stessa, necessariamente svolta lontano dalla sede aziendale per la commercializzazione dei prodotti.
Le motivazioni addotte dal giudice di appello, anzitutto quelle sopra esposte sotto le lettere e), d) ed f), costituenti fa struttura portante della sentenza, non resistono alle critiche della società ricorrente, mentre le altre considerazioni del giudice di merito concernono elementi secondari, di supporto, ma non decisivi, ai fini della qualificazione del rapporto e non possono quindi sorreggere di per sè la decisione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, "ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione." (cfr. Cass.23 aprile 2001, n. 5989, nonché Cass. 5 aprile 2002, n. 4889; 17 dicembre 1999, n. 14248; 30 giugno 1999, n. 379). Secondo il giudice di merito venivano indicate al CH strategie di mercato e obiettivi da raggiungere, vale a dire, dati prospettici o programmatici ("budget") che in nessun modo avrebbero potuto rappresentare direttive o ordini specifici in relazione alle prestazioni dallo stesso concretamente dovute, tanto è vero che lo stesso Tribunale ha affermato che esse orientavano le energie lavorative nell'ambito dell'organizzazione di impresa. Seppur è vero che tali energie lavorative vengono designate dal giudice di appello come "operae" per sottolineare che esse erano impiegate secondo direttive specifiche e non generiche (come sostenuto dalla società), non basta tale indicazione verbale per dar ragione dell'assoggettamento del lavoratore ad un costante e puntuale controllo datoriale, ne' a tale scopo soccorrono le ulteriori precisazioni del giudice di merito secondo cui l'attività del CH era inserita nell'organizzazione aziendale rappresentando egli "il referente per tutti gli agenti che operavano nella zona di sua competenza", occupandosi "della gestione degli agenti di commercio e impartiva loro le istruzioni da seguire e gli obiettivi da raggiungere". Queste circostanze, infatti, sul piano di una ricostruzione logica della fattispecie, costituivano indice di una importante funzione decisionale e direttiva del CH nei riguardi degli agenti, il che giustificava anche una forma di suo inserimento nel senso però di un necessario collegamento nelle strutture operative della società, ma non anche di una sua soggezione al potere direttivo e disciplinare degli organi esecutivi di essa. In tale ricostruzione non trova poi adeguato supporto logico l'affermazione del giudice di appello secondo cui le direttive datoriali, riguardanti strategie di mercato e obiettivi da raggiungere fossero qualcosa di più puntuale e penetrante rispetto alle indicazione che qualsiasi committente deve dare per specificare il contenuto dell'incarico, ne' a tale scopo soccorre l'ulteriore rilievo del controllo postumo cui era soggetto il CH, tramite l'esame di riepiloghi mensili da lui presentati, perché fermo il principio che il controllo postumo delle prestazioni, non costituisce in linea di massima indice di subordinazione si sarebbe dovuto dimostrare che il controllo riguardava le specifiche prestazioni di lavoro e non i risultati di esse e consisteva in un qualcosa di diverso e più puntuale rispetto all'accertamento dell'avvenuto adempimento delle prestazioni pattuite, tanto più che queste avevano esecuzione senza vincoli di orario e lontano dalla sede dell'impresa, presso cui il CH si recava solo una volta al mese.
In mancanza di prova circa l'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione e disciplinare del datore di lavoro non sono elementi decisivi in favore delle prospettazione di una prestazione di lavoro dipendente (confronta argomenti sopra indicati sub e) con riferimento alla sentenza impugnata) la retribuzione ad importo fisso mensile, l'assenza di struttura imprenditoriale in capo al lavoratore e la forma di collegamento con le strutture organizzative esistenti in azienda a monte e a valle dell'attività svolta dal CH (Cass. 9 gennaio 2001, n. 224, 20 gennaio 2001, n. 3975). Infatti, pur tenendo conto della specificità del rapporto (lett. a) dell'esposizione che precede) i dati acquisiti non consentono di escludere la ricorrenza di una collaborazione in forma autonoma con l'impresa (la quale, pure, avrebbe comportato un controllo postumo sull'adempimento delle prestazioni).
A tale proposito avrebbero potuto assumere, altresì, rilevanza (anche sotto i profili di cui sub a) e sub b), sopra riportati, dai quali ha preso le mosse la sentenza impugnata) le dichiarazioni rese dal CH nel libero interrogatorio, così come riferite nel ricorso, non adeguatamente prese in considerazione, in concreto, dal giudice di appello, che è così incorso in ulteriore vizio della motivazione.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, per nuovo esame, da svolgersi alla luce delle considerazioni che precedono e in conformità del principio di diritto secondo il quale "ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. Il controllo del datore di lavoro non può consistere nel solo riscontro successivo dell'esatto adempimento delle prestazioni convenute (raggiungimento di determinati risultati di 'budget'" Allo stesso giudice è opportuno affidare altresì la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di appello di MI. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003