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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/09/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1240/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1240/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. LIBERATORE MARTINA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DEL PRETARO MARIA GRAZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 30/09/1990, avevano contratto CP_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 16/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16/09/2025:
1. I coniugi e sono autorizzati a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente con reciproco rispetto.
2. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
3. A totale definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed a tacitazione di ogni questione patrimoniale ed economiche le parti hanno raggiunto accordo patrimoniale sottoindicato.
a. Il sig. si impegna a trasferire il diritto di proprietà del Parte_1 garage indentificato al NCEU al fg. 5 part. 2262 sub.40 ai figli e nella Per_1 Per_2 misura di 50% ciascuno, riservando per esso e costituendo per la sig.ra CP_1
il diritto d'uso nella misura del 50% ciascuno.
[...]
I ricorrenti danno atto che il trasferimento immobiliari indicato nel presente accordo
è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra le parti;
pertanto, le parti chiedono sin da ora per gli atti che si andranno ad effettuare in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999.
b. Il sig. alla firma del ricorso introduttivo, senza alcun Parte_1 riconoscimento di attribuzione di alcuna forma di responsabilità ovvero obbligazione, si impegna a corrispondere la somma di € 7.000 alla sig.ra CP_1
che accetta.
[...]
Per l'effetto dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte sub a) e b) le parti dichiarano di avere ripartito fra loro ogni bene comune e pertanto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
pagina 3 di 4 I ricorrenti rinunciano espressamente ad ogni diritto su somme di denaro accantonate durante il matrimonio e durante il periodo di separazione, rinunciando altresì esplicitamente ad ogni reciproca pretesa sui rispettivi T.f.r.
4. I ricorrenti manifestano consenso a edificare in un momento successivo ed anche eventuale muro divisorio a cura e spese del sig. tra i garage Parte_1 di proprietà esclusiva di ciascuno dei ricorrenti meglio individuati come:
- garage di proprietà del sig. identificato catastalmente in Parte_1
Via Budapest n.6 piano terra Foglio 5 n. 2262 sub 3 Categoria C/6 classe 4;
- garage di proprietà della sig.ra identificato catastalmente in Via Controparte_1
Budapest n.6 piano terra foglio 5 n. particella 2262 sub 2;
5. I ricorrenti danno atto di aver condiviso tra loro e preso visione delle disponibilità patrimoniali mobiliari ed immobiliari, rinunciando reciprocamente al deposito di detta documentazione;
6. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1240/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. LIBERATORE MARTINA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DEL PRETARO MARIA GRAZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 30/09/1990, avevano contratto CP_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 16/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16/09/2025:
1. I coniugi e sono autorizzati a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente con reciproco rispetto.
2. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
3. A totale definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed a tacitazione di ogni questione patrimoniale ed economiche le parti hanno raggiunto accordo patrimoniale sottoindicato.
a. Il sig. si impegna a trasferire il diritto di proprietà del Parte_1 garage indentificato al NCEU al fg. 5 part. 2262 sub.40 ai figli e nella Per_1 Per_2 misura di 50% ciascuno, riservando per esso e costituendo per la sig.ra CP_1
il diritto d'uso nella misura del 50% ciascuno.
[...]
I ricorrenti danno atto che il trasferimento immobiliari indicato nel presente accordo
è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra le parti;
pertanto, le parti chiedono sin da ora per gli atti che si andranno ad effettuare in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999.
b. Il sig. alla firma del ricorso introduttivo, senza alcun Parte_1 riconoscimento di attribuzione di alcuna forma di responsabilità ovvero obbligazione, si impegna a corrispondere la somma di € 7.000 alla sig.ra CP_1
che accetta.
[...]
Per l'effetto dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte sub a) e b) le parti dichiarano di avere ripartito fra loro ogni bene comune e pertanto dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
pagina 3 di 4 I ricorrenti rinunciano espressamente ad ogni diritto su somme di denaro accantonate durante il matrimonio e durante il periodo di separazione, rinunciando altresì esplicitamente ad ogni reciproca pretesa sui rispettivi T.f.r.
4. I ricorrenti manifestano consenso a edificare in un momento successivo ed anche eventuale muro divisorio a cura e spese del sig. tra i garage Parte_1 di proprietà esclusiva di ciascuno dei ricorrenti meglio individuati come:
- garage di proprietà del sig. identificato catastalmente in Parte_1
Via Budapest n.6 piano terra Foglio 5 n. 2262 sub 3 Categoria C/6 classe 4;
- garage di proprietà della sig.ra identificato catastalmente in Via Controparte_1
Budapest n.6 piano terra foglio 5 n. particella 2262 sub 2;
5. I ricorrenti danno atto di aver condiviso tra loro e preso visione delle disponibilità patrimoniali mobiliari ed immobiliari, rinunciando reciprocamente al deposito di detta documentazione;
6. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/09/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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