Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 2
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata - declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo stanti le caratteristiche del rapporto e la natura pubblica del datore di lavoro -, ha ritenuto il carattere subordinato del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto prestazioni didattiche in ambito universitario).
Con riferimento alla disciplina del pubblico impiego antecedente alla privatizzazione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e caratterizzata dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sussistente per tutti i rapporti caratterizzati dall'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente - e non in una organizzazione separata e autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità -, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo privato, la mancanza di un formale atto di nomina, la diversa qualificazione del rapporto da parte dell'ente pubblico, o l'apposizione di termini di durata), la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato non in base alla mera prospettazione compiutane dall'interessato, ma alla stregua del petitum sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese. (Nella specie la S.C., a conferma della sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione, e sulla base di una qualificazione del rapporto diversa da quella compiuta dal lavoratore interessato - che si era richiamato al concetto di parasubordinazione -, ha ritenuto la competenza del giudice amministrativo in relazione a domanda diretta al conseguimento di emolumenti vari).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PP CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato G. SARCINA, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MARONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1760/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato SALIMEI, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in cancelleria il 25 marzo 1997, il Tribunale di Napoli, riformando la decisione del locale pretore, dichiarava il difetto della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dall'architetto RL LA, avente ad oggetto la rivendicazione di emolumenti relativi all'attività prestata in favore dell'Università di Napoli a decorrere dal 1980, presso la cattedra di Storia dell'architettura, con disimpegno di compiti vari ed estesi all'intera gamma della funzione didattica e dei relativi incombenti strumentali, quali l'assistenza alle lezioni settimanali del docente, la partecipazione agli incontri interni di programmazione didattica, la cura di corsi di esercitazioni la correzione di elaborati grafici degli studenti, l'organizzazione d'intesa col docente, di attività seminariali, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti al corso, la partecipazione a commissioni di esame, la stesura di programmi, l'allestimento di mostre didattiche ecc..
Osservava, in particolare, il Tribunale che il coacervo di queste attività costituiva espressione precipua della posizione di lavoro propria di docenti o di ricercatori, vale a dire di titolari di rapporto di lavoro dipendente, sicché, dovendosene inferire la sussistenza di un petitum sostanziale identificabile nel rapporto di pubblico impiego, ne discendeva, per corollario, la devoluzione della causa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, irrilevante essendo la diversa prospettazione del ricorrente, compiuta con richiamo al concetto di parasubordinazione ex art. 409, n. 3 cod. proc. civ. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il LA, sulla base di un unico, complesso motivo, poi illustrato con memoria. Resiste l'Università di Napoli con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 409 cod. proc. civ., in una con vizi di motivazione, sostiene che la presente controversia rientra nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto il rapporto dedotto in giudizio è riconducibile alla categoria della
"parasubordinazione", presentando i necessari requisiti di continuità e coordinamento con l'attività propria dell'Amministrazione datrice di lavoro, mentre fa difetto l'elemento dell'assoggettamento al potere disciplinare e gerarchico di quest'ultima e non rilevano, quali elementi sintomatici di una subordinazione propriamente intesa, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'osservanza di un orario predeterminato, il tipo e le modalità della prestazione.
Le esposte censure non hanno fondamento.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda individuato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del petitum sostanziale, vale a dire di quanto sia stato effettivamente domandato, al di là della mera prospettazione.
Ciò posto, è da ricordare che, nelle controversie di lavoro nel confronti dello Stato e degli enti pubblici non economici, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro resta determinante l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, senza che rilevi ne' l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato, ne' la mancanza di un "formale atto di nomina" (Cass. S.U. n. 13033 del 1991) e neppure la diversa qualificazione del rapporto (ad es., come appalto), da parte dell'ente pubblico, o l'apposizione di termini di durata della prestazione lavorativa (cfr. Cass. S.U. nn. 3002 del 1983, 5776 del 1989, 2288 del 1990, 8429 del 1990, 8749 del 1990, 1519 del 1991, 2434 del 1992 e numerose altre decisioni conformi). Si è, inoltre, puntualizzato che il rapporto suddetto può essere qualificato privato solo quando il lavoratore risulti inserito non già nella struttura pubblica dell'ente, ma in una organizzazione separata ed autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità, essendo in tal caso irrilevante la correlazione della prestazione ai fini istituzionali dell'ente datore di lavoro (Cass. S.U. n. 5792 del 1994, n. 5628 del 1994, n. 2696 del 1994, n. 7829 del 1991, n. 2288 del 1990 cit.); oppure quando la qualificazione privatistica del rapporto sia espressamente prevista dalla legge (Cass. S.U. nn. 3564 del 1991, 6538 del 1992; cfr. anche le sentenze nn. 7037 del 1988, 2286 del 1990, 2990 del 1991). Va rilevato, infine. come sia giurisprudenza costante di questa Corte che il rapporto instaurato fra un soggetto e l'ente pubblico non economico rimane un rapporto di pubblico impiego, appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando detto rapporto sia di origine contrattuale e sia disciplinato da contratti collettivi di carattere privatistico (vedi in questo senso Cass. 20 novembre 1992 n. 12392; Cass. 15 luglio 1991 n. 7829; Cass.13 febbraio 1991 n. 1519; Cass. 17 marzo 1989 n. 1351).
Ben vero, la stretta correlazione fra configurazione di pubblico impiego e natura di ente pubblico non economico propria del datore di lavoro è ora venuta meno, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, che, ad eccezione di alcune carriere statali nominativamente indicate (magistrati, personale militare e di polizia, diplomatici ecc.) per le quali continua a sussistere il rapporto di pubblico impiego e la preesistente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha privatizzato il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali delle Università e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, attribuendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario: ma siffatto trasferimento della giurisdizione è operativo, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, del d.P.R. marzo 1998, n. 80, solo per le questioni incidenti su periodi dei rapporti in contestazione che si collochino in epoca successiva al 30 giugno 1998, requisito carente nel caso di specie, atteso che la domanda introduttiva del giudizio risale all'anno 1991 e contempla l'attività fino ad allora svolta dal ricorrente.
Ciò premesso, osserva la Corte che, nella specie, alla stregua degli esposti criteri, deve ritenersi che il ricorrente abbia proposto una domanda intesa ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Università degli studi di Napoli e tanto è sufficiente alla configurazione di un petitum sostanziale sottratto alla giurisdizione ordinaria ed affidato a quella esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, difettando sia la deduzione dell'inserimento del ricorrente medesimo in una separata struttura di tipo imprenditoriale, sia un'espressa previsione normativa della natura privatistica del tipo di rapporto di lavoro in contestazione. In particolare, per quanto riguarda la questione della configurabilità o non della subordinazione, se è vero che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà, non è men vero che, rispetto al riconoscimento, in concreto, della sussistenza del requisito stesso, non sono privi, come, invece, dal ricorrente si pretende, di qualsivoglia rilievo sintomatico quegli elementi (della collaborazione, della continuità della prestazione, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo al lavoratore di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale) ai quali i giudici del merito hanno, nella specie, affidato la propria valutazione. Ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva di tale sussistenza.
In quest'ordine di idee, è di ricorrente affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, qualora l'elemento dello assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, del tipo sopra descritto, i quali, se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori, da parte del giudice del merito (v. ex plurimis, Cass. 23 luglio 1986, n. 4700; Id. 18 dicembre 1986, n. 7708; Id. 14 aprile 1987 n. 3716; Id. 11 maggio 1990, n. 4070; Id. 3 aprile 1990, n. 2680; Id., 26 ottobre 1994, n. 8804; Id., 9 giugno 1994, n. 5590; Id., 29 marzo 1995, n. 3745; Id., 18 dicembre 1996, n. 11329; Id. 4 marzo 1998, n. 2370). E questo è anche l'angolo visuale dal quale i giudici a quibus hanno esaminato il petitum sostanziale, alla luce delle risultanze istruttorie e della premessa ricognitiva della peculiarità delle mansioni espletate dai lavoratori, caratterizzate da un contenuto rispetto al quale l'elemento della subordinazione appare necessariamente attenuato e di non immediata percezione, con corretto approccio metodologico in ordine al tipo di indagine che, nella specie, si imponeva.
Si è, in buona sostanza, rilevato, che in relazione all'attività considerata (quella di insegnamento universitario) il requisito della subordinazione, nel suo concreto atteggiarsi, difficilmente poteva tradursi in atti o comportamenti di autonoma evidenza, sicché la verifica in ordine alla sua effettiva sussistenza doveva, coerentemente, condursi utilizzando i suddetti criteri sussidiari di indagine.
È stato, poi, accertato che:
- l'esecuzione della prestazione lavorativa era legata a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione prescindeva completamente da qualsiasi autonoma decisione del ricorrente, per rispondere soltanto a scelte organizzative del datore di lavoro, alle quali il primo doveva attenersi: il che appare più conforme allo schema contrattuale tipico della locatio operarum, il quale postula come oggetto della prestazione l'energia lavorativa stessa che il prestatore di lavoro pone a disposizione dell'impresa (v. Cass. 16 febbraio 1990, n. 1159), che non a quello della locatio operis, nel quale quell'oggetto è costituito dal risultato dell'attività che il prestatore si impegna a fornire con proprio rischio;
- le prestazioni lavorative avvenivano con pieno inserimento del ricorrente nell'organizzazione dell'ente, sicché la sua opera veniva sostanzialmente a sovrapporsi, senza residui e con non diversi caratteri di soggezione ad eterodirezione, a quella propria dei docenti di ruolo o dei ricercatori, estendendosi ai vari aspetti dello svolgimento del corso di Storia dell'architettura, dalla redazione dei programmi, alla partecipazione a commissioni di esame, all'esercizio dell'attività didattica vera e propria. In questo quadro di riferimento, emergente dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio, è legittima l'affermazione della sussistenza di un petitum sostanziale consistente nel rapporto di pubblico impiego, dovendo l'elemento della subordinazione necessariamente desumersi dall'avvenuto svolgimento di un'attività assimilabile, per contenuti e per caratteristiche estrinseche, a quella affidata a persone legate da vincolo d dipendenza anche formale all'istituzione di appartenenza.
Nè rileva in contrario che il ricorrente abbia espressamente dedotto di avere prestato la propria opera senza vincolo di subordinazione e nell'ambito di un rapporto coordinato e continuativo riconducibile al modello di cui all'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., trattandosi di mera prospettazione, che, alla stregua del sopra riferiti criteri, non rileva ai fini del petitum sostanziale, che resta, invece, individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese azionate in giudizio.
Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso, dichiarandosi, per l'effetto, la giurisdizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999