Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
La qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, affermando la natura subordinata del rapporto di lavoro di un pizzaiolo, il cui obbligo di lavoro sebbene per un breve periodo di tempo, si articolava su sei giorni alla settimana e per sei ore al giorno, ancorché il "nomen iuris" del contratto sottoscritto tra le parti fosse riferito ad una collaborazione autonoma).
Commentari • 13
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota a sentenza Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 1514 del 24 febbraio 2025 La distinzione tra “lavoro autonomo” e “lavoro parasubordinato”. Di Emanuela Porcelli Abstract “Il lavoro parasubordinato è una forma di lavoro autonomo, caratterizzato, anche in caso di natura prevalentemente personale della prestazione, dalla collaborazione continuativa e coordinata. Quest'ultima è l'elemento effettivamente distintivo rispetto alla prestazione d'opera autonoma, in quanto postula che la prestazione d'opera o di servizio, a carattere personale, si svolga continuativamente in connessione o in collegamento con il preponente/committente, per contribuire alle finalità cui esso mira.” The …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 37592 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 30/11/2021, (ud. 22/09/2021, dep. 30/11/2021), n.37592 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28783/2015 proposto da: P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO D'APONTE; – ricorrente – contro A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II, in persona del Presidente …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 2537 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2537 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 25284-2016 proposto da: EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 2534 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2534 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 25067-2016 proposto da: C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI N. 46, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentato e difeso dall'avvocato OSVALDO FRATINI; – ricorrente – contro EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA …
Leggi di più… - 5. Contratto di lavoro a tempo indeterminatoRedazione · https://fiscomania.com/ · 3 ottobre 2024
L'assunzione a tempo indeterminato: quando può definirsi rapporto di lavoro subordinato e quali incentivi sono previsti? Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è l'accordo più diffuso e ambito dai lavoratori dipendenti. L'interesse per questa modalità d'assunzione sorge anche in capo al datore di lavoro, che deve valutare la composizione del proprio personale e gli sgravi fiscali previsti. Bisogna domandarsi, tuttavia, se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è davvero il contratto più stabile e sicuro previsto nel nostro ordinamento per i dipendenti? Quali tipologie esistono? Quali benefici possono aversi? Per procedere all'assunzione di un lavoratore dipendente con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2015, n. 7024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7024 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18190/2008 proposto da:
EI LS AS ME C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato CERUTTI GILBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA NA MP S.R.L. C.F. 01214791004, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato RUSSILLO GERARDO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4179/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2007 r.g.n. 3618/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l'Avvocato ZANELLO ANDREA per delega CERUTTI GILBERTO;
udito l'Avvocato ZANCHETTI MAURIZIO per delega RUSSILLO GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Roma, con sentenza del 2004, in parziale accoglimento del ricorso proposto da IS contro la rosticceria Donna MP srl, ha condannato la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di Euro 4700 oltre accessori, a titolo di differenze retributive ed indennità risarcitoria L. n. 604 del 1966, ex art. 8, pari a 2 mensilità e mezzo della retribuzione globale di fatto, a seguito dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 18 settembre 2002 al 25 novembre 2002, ed ha dichiarato l'illegittimità del recesso della società per la sua natura ontologicamente disciplinare e per il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 Stat. lav.. La corte d'appello di Roma, con sentenza dell'8/10/2007, ha riformato la sentenza del tribunale, escludendo la natura subordinata del rapporto di lavoro e facendo preminente riferimento al contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti in data 23/9/2002. In particolare, la corte territoriale ha preso atto del fatto che il rapporto, come accertato dal giudice di prime cure, era iniziato il 18/9/2002 e non già a giugno 2002 (come pretendeva il lavoratore) e che poi il 19/9/2002 il lavoratore si era infortunato sul lavoro ed era stato quindi assente per malattia fino al 25/11/2002. Secondo la corte territoriale, il rapporto si era svolto solo in 1-2 giorni, del tutto insufficienti ad evidenziare la sussistenza degli elementi tipici esclusivi della subordinazione individuati dalla giurisprudenza, non essendo emersi dalla prova i fatti costitutivi della pretesa invocata (nessun teste -secondo la sentenza impugnata - ha riferito dell'esistenza di un preciso orario di lavoro, della necessità di giustificare eventuali assenze, o della sottoposizione dell'appellato al potere organizzativo disciplinare e gerarchico del responsabile dell'esercizio).
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste il datore con controricorso, illustrato da memoria. Con il primo motivo si deduce - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5 - vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver trascurato che il rapporto era sorto come lavoro subordinato e che solo dopo alcuni giorni, peraltro solo dopo che il lavoratore aveva subito un infortunio sul lavoro, il datore aveva fatto sottoscrivere un contratto di lavoro asseritamente di collaborazione coordinata e continuativa, e per aver trascurato altresì che solo il 29/11/2002 il datore aveva comunicato il recesso con effetto immediato nei confronti del lavoratore.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5 - vizio di motivazione della sentenza, per avere trascurato di attribuire rilievo alle risultanze istruttorie, che avevano confermato che l'esecuzione della prestazione non era autonoma ma era caratterizzata dall'inserimento dell'organizzazione secondo modalità tipiche della subordinazione, essendo il lavoratore in posizione paritaria con altro lavoratore pacificamente subordinato, entrambi sottoposti alle direttive di altro dipendente preposto dal datore.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 del codice civile nell'interpretazione del contratto di co.co.co e violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c., per aver la sentenza trascurato che la natura autonoma del rapporto risultava esclusa dallo stesso contenuto letterale del contratto, che richiamava un orario di lavoro, una prestazione continuativa e in collegamento con le esigenze aziendali, una retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica della prestazione lavorativa, tutti elementi univocamente indicativi della subordinazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente far riferimento al contratto sottoscritto dalle parti, al fine di verificare la volontà delle stesse nella qualificazione del loro rapporto di lavoro.
Il contratto in atti, che qualifica il rapporto come collaborazione e non lavoro subordinato, prevede però l'obbligo del lavoratore di prestare servizio, quale pizzaiolo, "per sei ore al giorno per sei giorni settimanali", "in modo assiduo e continuativo, tenendo presente le esigenze connesse al buon andamento della gestione", per una retribuzione fissa di Euro 1400 al mese. Dalla previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro fisso e continuativo, e di una continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali si desume univocamente, al di là del nomen juris indicato dalle parti, la costituzione di un rapporto di natura subordinata, confermato peraltro dai caratteri delle mansioni.
7. Questa Corte ha affermato infatti (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009) che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
8. La qualificazione del rapporto come sopra operata trova inoltre conferma nella considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata (da Sez. L, Sentenza n. 58 del 07/01/2009), con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza, quali indici di subordinazione, dell'assenza di rischio economico per il lavoratore, dell'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, oltre a negare la subordinazione, sulla base delle prestazioni saltuarie, non aveva detto come fosse possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive datoriali quanto, ad esempio, all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro).
Analoghe considerazioni possono valere in riferimento al caso di specie, in relazione all'attività svolta dal lavoratore in questione, in ragione della difficile configurabilità di un contratto di collaborazione per un'attività che è quella ordinaria di pizzaiolo (che non può che essere subordinata, ed anche se svolta per un arco temporale esiguo).
9. Deve dunque essere accolto il terzo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri.
La causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015