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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 777/2021 di R.G. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Luigia Sapio, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 01.04.2025 in cui la causa
è stata presa in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari del ruolo solo in data 10.02.2025; inoltre, la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
È fondato e va pertanto accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2352/2020
del Giudice di Pace di Nola depositata il 04.09.2020, con la quale è stata rigettata la domanda attorea dei sig.ri e genitori esercenti Controparte_3 Controparte_4
la potestà sulla minore al fine di ottenere il risarcimento dei danni Parte_1
da lesioni subiti.
Dalla dinamica narrata in prime cure dagli attori emerge che, in data 06.09.2014, verso le ore 13.00, la minore si trovava in località Nola (NA), alla via. S Parte_1
S. 7 Bis a bordo, in qualità di terza trasportata, del veicolo Ford C Max tg.ED588HB di proprietà del sig. allorquando subiva lesioni personali a seguito Controparte_2
dell'impatto con il veicolo Ford Fiesta tg.DT938GZ.
La minore veniva pertanto trasportata presso il presidio ospedaliero Casa di Pt_1
Cura Trusso di Ottaviano con diagnosi “frattura degli elementi dentari 1.1 e 2.1”.
Con il gravame proposto gli appellanti censuravano la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda statuito con la medesima sarebbe derivato da una pronuncia carente di motivazione e fondata su presupposti fattuali e giuridici erroneamente valutati dal Giudice di prime cure, specie con riguardo alle risultanze della prova testimoniale che, se correttamente valutata, avrebbe comportato un totale accoglimento della domanda.
Occorre evidenziare che non sono costituiti nel presente giudizio l'appellata
[...]
e l'appellato già dichiarati contumaci Controparte_5 Controparte_2
in prime cure, e pertanto se ne dichiara la contumacia anche nel presente giudizio.
Con comparsa di costituzione in sostituzione ritualmente depositata in atti, divenuta maggiorenne, si costituiva la sig.ra riportandosi a tutte le difese Parte_1
già in atti, chiedendo il risarcimento dei danni per il sinistro di cui in premessa.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
01.04.2025 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia fondato, per i motivi di seguito esposti. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal
Giudice di primo grado, che ha dichiarato infondata la domanda, non può essere condiviso.
Giova ricordare che l'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) disciplina il risarcimento del terzo trasportato in caso di incidente stradale, stabilendo che il trasportato può richiedere il risarcimento direttamente all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti coinvolti. Questo significa che, per il terzo trasportato, l'accertamento della responsabilità dei conducenti non è necessario per ottenere il risarcimento, ma si concentra sulla dimostrazione del danno e del nesso causale con il sinistro.
L'azione diretta prevista dall' art. 141 Cod. Ass. a favore del terzo trasportato è
aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Questo è il nucleo della pronuncia: “chi agisce ex art. 141, non ha onere probatorio sulla "effettiva distribuzione della responsabilità". Viene dato atto, poi, che la norma "è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale"
disattese dal giudice delle leggi (si richiama l'ordinanza 23 dicembre 2008 n. 440 della
Consulta) il quale ha evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 nel senso che si limiti "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (Cass. sez. 3, ord. 12 dicembre 2008 n. 29276).
Nel caso di specie, ha errato il giudice di prime cure nel rigettare la domanda sul rilievo che l'attrice aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti ed eventualmente di non applicare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c. c., comma 2.
Tale accertamento è al di fuori della previsione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni
in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In questo modo il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento. Chi aveva agito ex art. 141,nel caso in esame, aveva "provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente"; in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il “ terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve
fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti".
Il che significa - e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato – che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c., e neppure a quello dell'art. 2054 c.c., comma 2, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (ut supra rilevato, ciò infatti è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181 e, in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477, da ultimo la Cassazione Civile,
Sez. Unite, 30 novembre 2022, n. 35318), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno.
La qual cosa è stata fatta, nel giudizio di primo grado, attraverso la prova testimoniale.
È onere del convenuto, assicuratore del vettore, dover dimostrare che il caso fortuito è
stata l'unica causa del sinistro nella fattispecie in esame. Tuttavia, i convenuti sono rimasti contumaci, ed il teste escusso, non ha escluso che il conducente avesse una condotta prudente e tenesse una velocità moderata. Infine, la totale assenza di responsabilità del vettore deve essere dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro.
Venendo all'esame del quantum debeatur, un valido punto di riferimento si rinviene nella
CTU in atti, la quale appare esente da vizi e congruamente motivata.
Il CTU, Dott. il quale, nel proprio elaborato peritale Persona_1
ritiene che “i presenti accertamenti medico legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata consentono di affermare che a seguito dell'evento lesivo del 06.09.2014 la minore
[...]
ebbe a riportare frattura deli elementi dentari 1.1. e 2. 1….da quanto sopra riportato Parte_1
appare evidente che sussiste nesso di causalità tra l'evento lesivo ed il trauma riportato. Si può
affermare, pertanto, con criterio di elevata probabilità che confina con la certezza tecnica, che in seguito all'incidente occorso in data 06.09.2014 alla minore permangono esiti di Parte_1
trauma della bocca con frattura degli elementi dentari 1.1. e 2.1…”.
Si condividono le conclusioni rassegnate dal C.T.U., il quale, nel proprio elaborato peritale, riconosce un danno biologico permanente del 1%, un'invalidità temporanea totale (ITT al 100%) di giorni 2 nonché, a titolo di danno emergente, la somma di €
8.400,00, somma che si liquida già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo. Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata, si ritiene equo liquidare,
tenuto conto delle lesioni subite e dell'età della vittima al momento del sinistro (6 anni)
e sulla base delle Tabelle di Milano, € 947,30 per 1% di danno biologico permanente),
€ 110,48 per i 2 giorni di ITT ed € 8.400,00 per danno emergente, somma che si liquida già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di prime cure impugnata, all'appellante andrà riconosciuta la Parte_1
somma complessiva di € 9.457,78, somma già corrispondente a valori adeguati all'attualità, oltre gli interessi legali calcolati sulla stessa, devalutata alla data dell'incidente e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – determinate sulla base delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 55/2014 – vengono liquidate per i due gradi di giudizio come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 777/2021 di R.G., così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto condanna la Parte_1 [...]
e in solido tra loro, a pagare a Controparte_5 Controparte_2
la somma di € 9.457,78, somma già corrispondente a valori Parte_1
adeguati all'attualità, oltre gli interessi legali calcolati su detta somma, devalutata alla data dell'incidente e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino al soddisfo;
- condanna la e in solido tra Controparte_5 Controparte_2
loro, a pagare a le spese di lite del primo grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 245,00 per esborsi ed in euro 1.046,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Luigia Sapio, dichiaratosi antistataria;
- condanna la e in solido tra Controparte_5 Controparte_2
loro, a pagare a le spese di lite del giudizio d'appello liquidate in € Parte_1
382,50 per esborsi ed in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Luigia Sapio, dichiaratosi antistataria;
- pone definitivamente a carico della e Controparte_5 CP_2
in solido tra loro, le spese di CTU.
[...] Così deciso in Nola, lì 26.06.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura