Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al numero 2764 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
18.04.2024, svoltasi a trattazione scritta
TRA
(c.f. , domiciliato presso gli Parte_1 P.IVA_1
Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , in P.IVA_2
Roma, Via dei Portoghesi n. 12
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_3
e difesa, anche in via disgiuntiva, dagli avv.ti Giulia Alessandra Vanini e Luigi Carlo
Ravarini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Fabio Ragozzino in Roma alla Via Baiamonti n. 4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4046/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 22/02/2019
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, respinte le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva, sollevate dall'opponente, ha così statuito:
1) rigetta l'opposizione conferma il decreto ingiuntivo n 21149/2015 emesso dal
1
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessive euro 2.600,00 oltre accessori come
[...]
per legge.
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«La ha agito in via monitoria nei confronti del Controparte_1 [...]
per il pagamento di euro 47.457,29 oltre interessi di moratori ex dlgs Parte_1
231/2002 in virtù di fatture insolute oggetto di cessione di credito tra RA CO s.r.l e la , relative al servizio di fornitura effettuata dalla RA CO s.r.l Controparte_1 in favore del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce. Il Parte_1
nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. 21149/2015, emesso in accoglimento di tale domanda, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del giudice di Lecce o di Bologna, il difetto di legittimazione attiva di parte opposta stante
l'inefficacia della cessione nonché l'infondatezza della pretesa ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
In sede di cognizione l'opposto ha dato atto di aver ricevuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo il pagamento della somma ingiunta ad eccezione della somma di euro 6.985,37 a titolo di capitale residuo e degli interessi moratori e delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo ed ha chiesto la condanna dell'opponente al residuo importo. (….)
Considerato che la società opposta ha provato il credito ed ha dedotto di aver ricevuto il pagamento della sorte ingiunta ad eccezione dell'importo di euro 6.985,37 oltre interessi e spese liquidate nel decreto ingiuntivo prima della concessione della provvisoria esecuzione, rilevato infine che l'opponente non ha contestato il criterio di computo degli interessi richiesti nel ricorso monitorio e concessi ai sensi del dlgs
231/2002, il decreto deve essere confermato.
Con atto di appello tempestivamente notificato, la parte ha svolto vari motivi di gravame, concludendo come in epigrafe.
Costituendosi, la parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza. Nel merito, ha dedotto che il aveva provveduto al pagamento della Parte_1 somma di € 6.985,37 oltre interessi maturati a seguito della notifica dell'atto di precetto senza formulare alcuna riserva di ripetizione.
Con i primi due motivi, la parte censura la omessa valutazione, da parte del primo
2 giudice, del materiale probatorio in atti, facendo in particolare riferimento ai documenti prodotti in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2) (enumerati nell'atto di appello), dai quali emergerebbe, in tesi, il pagamento delle fatture con date di emissione anteriori all'anno 2014, per l'importo di € 6.985,37, saldate prima della proposizione del ricorso monitorio;
i documenti in questione erano stati prodotti in giudizio con note del 19.02.2018, ma erano “da ritenersi ammissibili in quanto posti a fondamento di un'eccezione di pagamento rilevabile d'ufficio, come tale sottratta al regime delle preclusioni dettato dal regime ordinario”; tali ordinativi di pagamento costituivano atti presupposti dei decreti allegati alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 cpc.
Sulla base di queste premesse ha chiesto, previa riforma della sentenza, la revoca del decreto oggetto di opposizione.
I motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
La censura - che compendia una eccezione di pagamento - resta, nella sostanza, assorbita dalla ammissione della parte appellata, formulata nella comparsa di costituzione e risposta in appello, di aver ricevuto il pagamento da parte della
Amministrazione, dell'importo residuo di € 6985,37, oggetto della condanna in primo grado (“Al di là della circostanza che il , ha pagato la somma di € 6.985,37 oltre Parte_1
interessi maturati a seguito della notifica dell'atto di precetto senza alcuna riserva di ripetizione…).
La dichiarazione, di portata ammissiva, di tale fatto ha portata dirimente rispetto alle prime due censure, come sopra sintetizzato. Ogni residuo credito vantato dalla
[...]
deve dunque ritenersi estinto. CP_1
Ad ogni buon conto, l'estinzione della obbligazione non poteva dirsi - come dedotto dalla Amministrazione appellante con il motivo in esame - perfezionata con la sola emissione dei mandati di pagamento, prodotti in giudizio dalla Amministrazione con nota del 19.02.2018, posteriore alla scadenza delle preclusioni di legge;
la sola emissione del mandato è di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente. (cfr. ex pluribus, Cass. 29/12/2020 n. 29766).
Sono inammissibili, invece, la terza e la quarta censura, entrambe relative alla non debenza degli interessi ex d lgs. 231/02; trattasi di eccezione nuova, nella disponibilità
3 delle parti, tuttavia non formulata in primo grado.
E' invece fondato il quinto motivo di appello, con cui la parte fondatamente si duole della mancata revoca, da parte del primo giudice, del decreto ingiuntivo, pur nel riconoscimento di un adempimento parziale da parte della Amministrazione. Alla parziale estinzione della obbligazione doveva conseguire comunque la revoca del decreto opposto e l'accertamento del minor credito residuo a seguito del parziale pagamento, con conseguente condanna.
Conclusivamente, sulla base dei rilievi svolti, la prima sentenza merita di essere riformata e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del doppio grado - che gravano sulla Amministrazione appellante che ha dato causa al giudizio, provvedendo al pagamento solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo - possono essere compensate tra le parti nella misura di ½, considerando altresì la resistenza della parte appellata in giudizio nonostante la ricezione del pagamento.
L'importo, direttamente liquidato in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, tiene conto delle spese della procedura monitoria.
PQM
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell'appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 4046/2019, pubblicata il 22.02.2019, così provvede:
- previa integrale riforma della sentenza gravata, accoglie l'opposizione proposta dal in persona del Ministro p.t.e, per l'effetto revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 21149/15 emesso dal Tribunale di Roma in data 11.09.2015;
- condanna l'appellante , in persona del p.t., Parte_1 CP_2
alla rifusione, in favore della in persona del l.r.p.t., delle Controparte_1
spese del doppio grado nella misura di 1/2 qui direttamente liquidata in complessivi
€ 4.300 per compensi (di cui € 700 per la fase monitoria, € 2.000 per il primo grado) oltre Iva, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- compensa le ulteriori spese del doppio grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Cons. est. Il Presidente
Giovanna Gianì Nicola Saracino
4