Art. 12. (Lavori in economia)
Puo' essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture, il cui importo non sia superiore a cento milioni di lire.
Nei casi d'urgenza, puo' essere disposta la esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e forniture di importo superiore a lire cento milioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni.
Puo' essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture, il cui importo non sia superiore a cento milioni di lire.
Nei casi d'urgenza, puo' essere disposta la esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e forniture di importo superiore a lire cento milioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni.