Articolo 12 della Legge 6 agosto 1974, n. 366
Articolo 11Articolo 13
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24 agosto 1974
Art. 12. (Lavori in economia)

Puo' essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture, il cui importo non sia superiore a cento milioni di lire.
Nei casi d'urgenza, puo' essere disposta la esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e forniture di importo superiore a lire cento milioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 24 agosto 1974