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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4846/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250006849738000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna la cartella n. 09420250006849738000 notificata a mezzo posta in data 07.07.2025, con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva pari ad € 728,07, per l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per gli anni 2020 e 2022. eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la decadenza dalla pretesa tributaria e la prescrizione. Depositava sentenze a sé favorevoli su casi simili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria fornendo la prova della notifica dei previ atti con riferimento all'anno
2020-2021 ricevuto dal contribuente in data 10.5.23.
Rilevava che non era più necessario il previo avviso per l'anno 2022.
All'udienza di trattazione del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento per gli anni 2020 e 2021, sotteso alla cartella in esame, sulla base della documentazione versata in atti dall'Ente impositore: avviso n. 4330586 ricevuto in data
10.5.23.
Per la successiva annualità, il ricorso va rigettato atteso che l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella notifica della cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/1997 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, l. reg. Sicilia 5 dicembre 2016 n. 24, con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 l. reg. Sicilia 11 agosto 2015 n. 16, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale -decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), d.lgs. 18 dicembre 1997,
n.472- l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo. È, infatti, meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani, anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto speciale. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97
Cost., addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione di un atto prodromico alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione AN (sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017).
Ciò posto, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
La prescrizione è pacificamente triennale, e alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 7.7.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali, pur non considerando la sospensione per l'emergenza sanitaria.
Le spese del giudizio, vanno compensate in presenza di orientamenti difformi di questa Corte al momento del deposito del ricorso ( invero successivamente riformati dalla Corte di Giustizia di secondo grado) secondo cui sarebbe, anche dopo la modifica normativa, necessario l'invio dell'avviso di accertamento prima della notifica cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7 così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Reggio Calabria,23.1.26.
il giudice Ginevra Chinè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4846/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250006849738000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna la cartella n. 09420250006849738000 notificata a mezzo posta in data 07.07.2025, con la quale l'Agenzia delle entrate- riscossione intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva pari ad € 728,07, per l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per gli anni 2020 e 2022. eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la decadenza dalla pretesa tributaria e la prescrizione. Depositava sentenze a sé favorevoli su casi simili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria fornendo la prova della notifica dei previ atti con riferimento all'anno
2020-2021 ricevuto dal contribuente in data 10.5.23.
Rilevava che non era più necessario il previo avviso per l'anno 2022.
All'udienza di trattazione del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento per gli anni 2020 e 2021, sotteso alla cartella in esame, sulla base della documentazione versata in atti dall'Ente impositore: avviso n. 4330586 ricevuto in data
10.5.23.
Per la successiva annualità, il ricorso va rigettato atteso che l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella notifica della cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/1997 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, l. reg. Sicilia 5 dicembre 2016 n. 24, con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 l. reg. Sicilia 11 agosto 2015 n. 16, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si prevede che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale -decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis) e b), d.lgs. 18 dicembre 1997,
n.472- l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo. È, infatti, meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani, anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto speciale. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97
Cost., addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione di un atto prodromico alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione AN (sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017).
Ciò posto, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
La prescrizione è pacificamente triennale, e alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 7.7.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali, pur non considerando la sospensione per l'emergenza sanitaria.
Le spese del giudizio, vanno compensate in presenza di orientamenti difformi di questa Corte al momento del deposito del ricorso ( invero successivamente riformati dalla Corte di Giustizia di secondo grado) secondo cui sarebbe, anche dopo la modifica normativa, necessario l'invio dell'avviso di accertamento prima della notifica cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7 così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Reggio Calabria,23.1.26.
il giudice Ginevra Chinè