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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 471/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 21.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO LUIGI SANTORO (C.F.: ), giusta procura C.F._2 in atti, elettivamente domiciliata in Potenza al viale G. Marconi n. 263 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente alla c.da Bucaletto - Palazzo Caritas n. 22, cittadino italiano, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GUGLIELMO
BINETTI (C.F.: e (C.F.: C.F._4 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza al C.F._5
Piazzale Michetti n. 2 presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Binetti, pec:
- Email_2 Email_3
1 R.G. N. 471/2025
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 20.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la casa familiare era sita in Potenza alla via dei Garofani n. 19 presso un immobile condotto in locazione e che il marito, «[…] subito dopo il matrimonio, aveva rivelato un atteggiamento, nei confronti della moglie, inosservante, in particolare dei doveri di reciproca assistenza e di collaborazione nell'interesse della famiglia […]», ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge e adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, nonché
-poi- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 14.5.2025, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 12.4.2025, nella quale ha rappresentato che «i coniugi avevano vissuto, fin da subito, una vita matrimoniale contraddistinta da incomprensioni ed incompatibilità, le quali avevano comportato l'inevitabile allontanamento spirituale e fisico tra i due» e che «la presunta inosservanza dei doveri di reciproca assistenza e di collaborazione nell'interesse della famiglia […]», determinante la crisi del rapporto coniugale a detta della ricorrente, era tutt'al più conseguenza della precaria situazione lavorativa in cui versava da mesi, che
«[…] aveva contribuito a scurire ed amareggiare l'animo del resistente, sia come singolo sia nella coppia», e «della cui portata la ricorrente […] si era solo in parte, e per un periodo di tempo relativamente limitato, fatta carico».
Il resistente non si è opposto alla domanda di separazione e ha chiesto, «una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg
e in data 06-09-2024 trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
2 R.G. N. 471/2025
dello stato civile del Comune POTENZA ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni».
III All'udienza del 14.5.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto accordo di separazione personale, che hanno sottoposto all'attenzione del Giudicante. Talché, sentiti i coniugi, fallito il tentativo di riconciliazione ed esaminato l'accordo, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 940/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti in causa prendendo atto degli accordi intervenuti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 21.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione, nonché la sentenza di separazione personale n. 940/2025 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile sulla base -mutatis mutandis- delle seguenti condizioni:
«1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente previa dichiarazione di separazione personale consensuale emessa dal Giudice con relativo ordine all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Potenza di annotazione nel relativo Registro di matrimonio, previo adempimento di invio da parte della cancelleria competente;
2) la casa coniugale sita in Potenza alla via Dei Garofani n. 19, in locazione, resta nel possesso della sig.ra la quale provvederà al pagamento del relativo Parte_1 canone mensile sino alla fine del rapporto locativo con il proprietario dell'immobile, secondo la volontà di continuare il rapporto di locazione da parte della sig.ra
medesima;
Pt_1
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4) autorizzare il sig. a ritirare i propri effetti personali nonché i mobili CP_1 presenti presso l'abitazione sita in Potenza alla via dei Garofani n. 19;
3 R.G. N. 471/2025
5) i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio;
6) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 […]».
IV Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, posto che dall'unione coniugale non è nata prole, non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e conseguentemente possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
4 R.G. N. 471/2025
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 471 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] Controparte_1 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Potenza il 6.9.2024 da (C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Potenza il 25.12.1985, e (C.F.: ), nato Controparte_1 C.F._3
a Potenza il 14.5.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza, al N. 65, Parte II, Serie A, Anno 2024;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 471/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 21.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO LUIGI SANTORO (C.F.: ), giusta procura C.F._2 in atti, elettivamente domiciliata in Potenza al viale G. Marconi n. 263 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente alla c.da Bucaletto - Palazzo Caritas n. 22, cittadino italiano, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GUGLIELMO
BINETTI (C.F.: e (C.F.: C.F._4 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza al C.F._5
Piazzale Michetti n. 2 presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Binetti, pec:
- Email_2 Email_3
1 R.G. N. 471/2025
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 20.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la casa familiare era sita in Potenza alla via dei Garofani n. 19 presso un immobile condotto in locazione e che il marito, «[…] subito dopo il matrimonio, aveva rivelato un atteggiamento, nei confronti della moglie, inosservante, in particolare dei doveri di reciproca assistenza e di collaborazione nell'interesse della famiglia […]», ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge e adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, nonché
-poi- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 14.5.2025, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 12.4.2025, nella quale ha rappresentato che «i coniugi avevano vissuto, fin da subito, una vita matrimoniale contraddistinta da incomprensioni ed incompatibilità, le quali avevano comportato l'inevitabile allontanamento spirituale e fisico tra i due» e che «la presunta inosservanza dei doveri di reciproca assistenza e di collaborazione nell'interesse della famiglia […]», determinante la crisi del rapporto coniugale a detta della ricorrente, era tutt'al più conseguenza della precaria situazione lavorativa in cui versava da mesi, che
«[…] aveva contribuito a scurire ed amareggiare l'animo del resistente, sia come singolo sia nella coppia», e «della cui portata la ricorrente […] si era solo in parte, e per un periodo di tempo relativamente limitato, fatta carico».
Il resistente non si è opposto alla domanda di separazione e ha chiesto, «una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg
e in data 06-09-2024 trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
2 R.G. N. 471/2025
dello stato civile del Comune POTENZA ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni».
III All'udienza del 14.5.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto accordo di separazione personale, che hanno sottoposto all'attenzione del Giudicante. Talché, sentiti i coniugi, fallito il tentativo di riconciliazione ed esaminato l'accordo, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 940/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti in causa prendendo atto degli accordi intervenuti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 21.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione, nonché la sentenza di separazione personale n. 940/2025 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile sulla base -mutatis mutandis- delle seguenti condizioni:
«1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente previa dichiarazione di separazione personale consensuale emessa dal Giudice con relativo ordine all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Potenza di annotazione nel relativo Registro di matrimonio, previo adempimento di invio da parte della cancelleria competente;
2) la casa coniugale sita in Potenza alla via Dei Garofani n. 19, in locazione, resta nel possesso della sig.ra la quale provvederà al pagamento del relativo Parte_1 canone mensile sino alla fine del rapporto locativo con il proprietario dell'immobile, secondo la volontà di continuare il rapporto di locazione da parte della sig.ra
medesima;
Pt_1
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4) autorizzare il sig. a ritirare i propri effetti personali nonché i mobili CP_1 presenti presso l'abitazione sita in Potenza alla via dei Garofani n. 19;
3 R.G. N. 471/2025
5) i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio;
6) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 […]».
IV Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, posto che dall'unione coniugale non è nata prole, non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e conseguentemente possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
4 R.G. N. 471/2025
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 471 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] Controparte_1 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Potenza il 6.9.2024 da (C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Potenza il 25.12.1985, e (C.F.: ), nato Controparte_1 C.F._3
a Potenza il 14.5.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza, al N. 65, Parte II, Serie A, Anno 2024;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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