Sentenza 7 ottobre 2013
Massime • 1
In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. Nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede ove congruamente motivata - la relativa valutazione. (Nella specie, relativa alla posizione di un redattore, la S.C. ha ritenuto decisivo il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori - quali l'impaginazione e la redazione dei titoli - rispetto alla mera redazione di articoli).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41578 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2013, n. 22785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22785 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3445-2011 proposto da:
EDITRICE ROMANA S.R.L. [...], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato VERSACE RAFFAELE, che la rappresenta e difenda, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BU EL [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTANTINI CLAUDIA, D'AMATI GIOVANNI NICOLA, D'AMATI NICOLETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6480/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2010 R.G.N. 4001/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava che tra US MA e la Editrice Romana S.p.A. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a tempo indeterminato a far data (non come preteso dal 1 luglio 1991 ma) dal 1 maggio 1992, ordinava la immediata riammissione in servizio dell'appellante con le mansioni e la qualifica di redattore ordinario, condannava la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dal 25 novembre 1998 nonché alle differenze retributive ammontanti ad Euro 68.045,46, oltre accessori di legge ed al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali da quantificarsi in separato giudizio. Riteneva la Corte territoriale, per quanto di interesse nel presente giudizio, che dal complesso delle risultanze istruttorie fosse emerso che, a partire dal periodo successivo al termine del secondo di quattro formali rapporti di stage formativo, fosse emersa una situazione di pieno inserimento della US nell'attività redazionale, una utilizzazione della stessa secondo le esigenze della società editrice, una sottoposizione della US al potere direttivo, gerarchico ed organizzativo della società che, attraverso i vari capi servizio, conformava la prestazione della lavoratrice alle proprie esigenze. In conseguenza riteneva nulli i contratti a termine stipulati tra le parti in quanto innestatisi su un rapporto a tempo indeterminato già esistente e mancando la prova di un eventuale intento no vati vo.
Per la cassazione di tale sentenza l'Editrice Romana S.r.l. propone ricorso affidato ad un motivo.
L'intimata MA US resiste con controricorso illustrato da memoria sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico articolato motivo la società ricorrente denuncia:
"Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2014, 2015 e 2106 cod. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". Si duole della ritenuta sussistenza di un vincolo di subordinazione tra L'Editrice Romana s.r.l. e la US sulla base di circostanze di fatto in sè inidonee a fondare la subordinazione ed invece compatibili con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il motivo non è fondato.
Occorre innanzitutto rilevare un profilo di ammissibilità laddove, pur a fronte di denunciati vizi di violazione di legge, in realtà la ricorrente lamenta principalmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad escludere la ricorrenza della subordinazione e, dunque, un vizio motivazionale.
Giova, peraltro, ricordare, sul punto dell'accertamento della controversa natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo ovvero subordinato, è sindacabile, nel giudizio di cassazione, essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto: mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il rapporto controverso all'uno od all'altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un apprezzamento di fatto che, come tali, non possono essere censurati in sede di legittimità se sostenuti da motivazioni ed argomenti esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici (tra le molte, Cass. 7 aprile 1992, n. 4220; id. 27 settembre 1991, n. 10086). In relazione alla presente fattispecie, e con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata ed alla qualifica di redattore ordinario cui ha fatto esclusivamente riferimento la US nella prospettazione delle sue richieste nel corso del giudizio, deve affermarsi in via generale, tenuto conto dell'ampia elaborazione giurisprudenziale in materia, che nell'ambito di tale tipo di attività il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (cfr. tra le altre, Cass. 28 luglio 1995, n. 8260; id. 9 agosto 1996, n. 7372; 12 agosto 1997, n. 7494 cui adde, più di recente, Cass. 29 novembre 2002, n. 16997; 9 aprile 2004, n. 6983; 6 marzo 2006, n. 4770). Nel lavoro giornalistico subordinato va pure posto in rilievo il carattere collettivo dell'opera redazionale, stante la peculiarità dell'orario di lavoro e dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie (Cass. 9 giugno 1998, n. 5693). La figura professionale del redattore, poi, come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, implica pur essa il particolare inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli articoli, la collaborazione alì impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse e similari (Cass. 27 marzo 1998, n. 3272). In aderenza alla suddetta regola di diritto, rileva questa Corte che il giudice del merito ha fatto corretta applicazione della legge e della logica ed ha compiutamente esposto le ragioni per cui, sulla base delle emergenze di causa, ha ritenuto, con riferimento al periodo successivo al termine del secondo stage formativo e fino al momento della decisione, l'esistenza della subordinazione. Ha, a tal fine, specificamente valorizzato non solo il dato della continuità della prestazione lavorativa, ma anche quelli: - del pieno inserimento della US nell'attività redazionale;
- della utilizzazione della stessa secondo specifiche esigenze della società editrice che le aveva fornito anche gli strumenti di lavoro (computer con codice identificativo di accesso, cellulare, auto, ecc); - della cura di settori di informazioni o rubriche fissi (coma la cronaca di Roma o il concorso a premi Bingo indetto dal giornale) stabilmente assegnatile;
- dell'assoggettamento della stessa al potere di decisione ed al controllo del capo cronista e del suo vice che le davano indicazioni sugli argomenti da trattare e le richiedevano prestazioni ulteriori rispetto alla mera redazione degli articoli, come quelle relative alì impaginazione, alla titolazione degli articoli, alle funzioni di desk e cioè compiti tipici dell'attività redazionale. Il complesso degli elementi considerati ha, così, portato la Corte capitolina a ritenere che la prestazione della US, ancorché connotata dalle caratteristiche della creatività ed autonomia (nel senso di apporto soggettivo ed inventivo nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione) tipiche di una prestazione avente natura intellettuale, fosse condizionata nei contenuti, negli argomenti, nell'impostazione degli articoli dai poteri di eterodirezione che la società si riservava e che in tale contesto non fosse ravvisabile alcuno spazio di autodeterminazione (con riferimento al potere organizzativo e direttivo finalizzato all'attuazione della linea editoriale) tale da configurare una situazione di collaborazione coordinata e continuativa. Del resto, come da questa Corte più volte affermato, nell'ambito del rapporto di lavoro giornalistico, il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione oltre che per la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni anche il carattere collettivo dell'opera redazionale, la particolarità dell'orario di lavoro ed i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. In conseguenza, lo stesso va ravvisato essenzialmente nella stabile disponibilità del lavoratore - pur nella discontinuità delle richieste di prestazione - ad eseguire le istruzioni dell'editore, ad apportare modifiche ed aggiustamenti ai propri elaborati in funzione delle esigenze redazionali e sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio a destinare gli elaborati stessi ad una rubrica specificamente voluta dal responsabile stesso;
deve, per contro, ravvisarsi un rapporto di lavoro autonomo (per il quale non è prevista alcuna ingerenza del committente nell'esecuzione della prestazione) quando venga prestabilita una unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione, magari subordinata ad una valutazione di gradimento e commisurata alla singola prestazione (cfr. in argomento, Cass. 10 aprile 2000, n. 4533; id. 20 agosto 2003, n. 12252; 9 aprile 2004, n. 6983; 7 settembre 2006, n. 19231;
12 febbraio 2008, n. 3320; 29 agosto 2011, n. 17723).
In sostanza, l'elemento creativo, proprio dell'attività intellettuale, attenua ma non è sufficiente ad eliminare la posizione di subordinazione, che sussiste purché non difetti la detta continuità delle prestazioni, intesa come disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, persistenti anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra (così Cass. 27 settembre 1991, n. 10086; id. 18 febbraio 1993, n. 1989; 10 marzo 1994, n. 2352; 28 luglio 1995, n. 8260). Tale continuità è stata, nel caso di specie, incensurabilmente accertata dal giudice di merito il quale non si è discostato dagli indicati principi con l'affermazione che nell'attività svolta dalla US fossero rinvenibili tutti i tratti caratteristici di una attività giornalistica svolta nella stabile e quotidiana disponibilità della lavoratrice all'interno della redazione e consistente nella raccolta, valutazione ed elaborazione delle notizie, nella scelta di quelle ritenute a suo giudizio più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche su indicazione dei responsabili di redazione e, dunque, nella piena partecipazione all'attività di programmazione e formazione del prodotto finale, nella interazione con il corpo redazionale nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze della produzione (v. anche Cass. 20 agosto 2003, n. 12252; id. 27 marzo 1998, n. 3272). In tale contesto, la Corte territoriale è correttamente pervenuta a ritenere che dagli indicati indici e dalla intensità della collaborazione fosse ricavabile la sussistenza di un obbligo per la US di mantenersi a disposizione tra una prestazione e l'altra ed ha dedotto l'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazione aziendale, identificando in esso il vincolo della subordinazione.
Rispetto alla ricostruzione della Corte territoriale, dunque, le doglianze della società ricorrente (sostanzialmente incentrate sulla eccessiva valorizzazione degli indicati elementi, considerati in sè - ed invero in modo atomistico - irrilevanti) non vanno ad incidere sulle caratteristiche intrinseche delle modalità di esecuzione della prestazione della lavoratrice, tenuta a conformarsi, nei termini sopra illustrati, alle disposizioni datoriali.
Dalle considerazioni che precedono deriva che il ricorso deve essere rigettato.
3. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di MA US, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013