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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1776/2023 RG avente ad oggetto “danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 cc”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1 B dio orso Roma Est n.15 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), nella persona del legale Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 t vv. A RDI presso il cui studio in Milano alla via Fabio Filzi n.2 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «In via principale: Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'esclusiva responsabilità del per il sinistro Controparte_1 del 30 novembre 2021 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, oltre alla rifusione delle spese dirette dalla stessa sostenute a causa del sinistro e documentate per spese mediche oltre ad Euro 430,00 per gli occhiali da vista andati distrutti (doc. 3), nella misura che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medicolegale. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non applicabilità dell'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità del per i danni patrimoniali e non, nessuno Controparte_1 escluso, subiti dalla signora , oltre alla rifusione delle spese dirette dalla stessa sostenute a causa del sinistro e documentate Parte_1 per spese mediche ed Euro 430,00 per gli occhiali da vista andati distrutti (doc. 3). In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio ivi compresi oneri di C.T.U. e C.T.P.»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 30.11.2021, alle ore 07:00 circa, Parte_1 all'altezza del civico n. 2 del corso Europa di Diano Marina, dopo aver conferito i rifiuti negli appositi bidoni, in procinto di salire sul marciapiede, rimanendo intrappolata con il piede sinistro in una buca non visibile posta tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto, cadeva a terra, in avanti sul marciapiede, riportando, all'esito di una
1 dott. Pasquale LONGARINI risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 3.1.2022, «diffusa alterazione livello del corno anteriore del menisco laterale che appare ampiamente fissurato», all'esito di una visita presso centro fisiokinesiterapico del 27.1.2022, «esiti trauma rottura menisco laterale e LCA gin. six», all'esito di visita presso chirurgo ortopedico del 5.3.2022, «usura compromeniscale comparto mediale ginocchio sinistro», con indicazione, in data 25.3.2022, di «plantari bilaterali con speronatura laterale 0,6–0,7 mm e ciclo di infiltrazioni con acido ialuronico», lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti («la paziente in data 30.11.2022 è rimasta vittima di un infortunio riportando lesioni al ginocchio sinistro consistente in interruzione parziale LCA e lesioni del legamento collaterale e del menisco laterale. Dopo un congruo periodo di riposo e vari tentativi terapeutici, la situazione si è consolidata nel senso di una invalidità permanente dovuta alla irreversibilità delle lesioni e da quantificarsi in sede ML», dott.
[...] in data 25.5.2022), allegato di aver subito danni patrimoniali per spese Per_1 sostenute a causa delle lesioni riportate, dedotta una responsabilità del
[...]
ex artt. 2051 Cc, manutentore della strada pubblica ch CP_1 segnalare lo stato di pericolo della zona, tanto che il 10.1.2022 provvedeva a rifare l'asfalto ed il marciapiede della zona di c.so Europa destinata al posizionamento dei nuovi cassonetti, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il
, nella persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo Controparte_1 condannare, ex art. 2051 cc o ex art. 2043 cc, al risarcimento dei danni, non patrimoniale e patrimoniale, patiti all'esito del sinistro del 30.11.2021, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase stragiudiziale (negoziazione assistita). 1.1) Si costituiva in giudizio il , nella persona del Sindaco Controparte_1 pro–tempore, che, dedotta la insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del atteso che la “buca” si collocava all'interno di un'area Controparte_1 ove erano presenti avvallamenti del manto asfaltato di modesta entità, invocato il fortuito incidente individuato nella condotta colposa della danneggiata atteso che la danneggiata avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione degli spazi da occupare/utilizzare, evocato comunque un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, contestato il quantum debeatur, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto delle quote di responsabilità del danneggiato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 1.2) Assunta la prova orale (teste di parte attrice , licenziata CTU Parte_2 medico/legale sulla persona di la causa veniva trattenuta in decisione Parte_1 nell'udienza del 22.10.2025 pr ei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata. 2.1) il 30.11.2021, alle ore 07:00, al c.so Europa di Diano Marina, Parte_1 all'altezza del civico n.72, dopo aver conferito negli appositi bidoni della spazzatura, in procinto di salire sul marciapiede, cadeva a terra (sul punto, dirimenti sono le dichiarazioni del teste oculare disinteressato che, dall'interno della Testimone_1 sua auto, posta nella parte opposta rispetto aduta, aveva modo di osservare la dinamica dei fatti. Invero: alla domanda “Vero che il giorno 30 novembre 2021, alle ore 7:00 circa, in Diano Marina, Corso Europa, all'altezza del civico n. 72, la signora , dopo Parte_1 aver conferito negli appositi bidoni la spazzatura, in procinto di salire sul m aneva intrappolata con il piede sinistro in una buca presente tra il marciapiede e il piano della strada in asfalto causando la caduta della stessa?”, rispondeva: «si è vero, io ero presente. Io ero all'interno di un'autovettura posta
2 dott. Pasquale LONGARINI alla parte opposta rispetto al luogo ove è caduta la signora»; alla domanda “Vero che il piede sinistro della signora rimaneva incastrato nella buca presente tra il marciapiedi e l'asfalto?”, rispondeva: «si è Parte_1 vero, l'ho visto personalmente»). Non è dato, invece, sapere le ragioni e la dinamica della caduta, asseritamente essere avvenuta in quanto era rimasta intrappolata con il piede sinistro nella “buca” presente tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto. Invero, avendo riferito l'unico teste oculare di trovarsi «all'interno di un'autovettura posta alla parte opposta rispetto al luogo ove è caduta la signora», in ragione dello stato dei luoghi e del sito in cui era posta la “buca” (doc. 1 di parte convenuta e doc. 1 di parte attrice: la presenza dei bidoni gli ostruiva la vista della buca), non è oggettivamente attendibile la dichiarazione di aver visto personalmente il piede sinistro della restare Pt_1 intrappolato nella buca presente tra il marciapiede e il piano della st 2.1.1) In ogni caso, il sinistro si è verificato lungo il viale pedonale che costeggia appositi cassonetti della spazzatura ubicati in c.so Europa, all'interno del centro abitato di Diano Marina. La porzione del sedime viario interessata dalla caduta è quella di cui al fotogramma, estratto da Google Street View (doc. 1 di parte convenuta), circostanza non contestata da parte attrice. 2.1.2) Le caratteristiche della “buca”, presente tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto, ove la avrebbe collocato il piede, sono quelle di cui alle foto Pt_1 allegate al doc. 1) di parte attrice, non contestate dal convenuto che, le CP_1 riproduceva alla pagina 4 della comparsa di costituzione e r 2.2) Nell'immediatezza del fatto, non intervenivano le forze dell'ordine, né la Pt_1 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Imperia o altra struttura sanitaria per la diagnosi del caso in quanto, seppure fosse ormai in atto un allentamento delle misure di contenimento ([Con il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Lo stesso decreto estende i contesti in cui, a partire dal 6 agosto, è obbligatorio essere muniti di certificazione verde COVID-19: servizi di ristorazione con consumo al tavolo al chiuso;
spettacoli culturali;
eventi e competizioni sportive;
musei e altri luoghi di cultura;
piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento;
fiere, sagre, convegni e congressi;
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; procedure concorsuali. Con lo stesso decreto cambiano, infine, anche i parametri per la differenziazione delle Regioni in scenari epidemiologici: l'istituzione della zona gialla è possibile qualora il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 sia superiore al 10%, e il tasso di occupazione in area medica superiore al 15%; l'istituzione della zona arancione con il tasso delle t.i. >20% e dell'area medica >30%; l'istituzione della zona rossa con il tasso delle t.i. >30% e dell'area medica >40%. Con il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 la certificazione verde diventa obbligatoria, a partire dal 1° settembre, anche per il personale scolastico, per il personale e gli studenti universitari e per l'utilizzo di mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Con il decreto-legge n. 127 del 21 settembre la certificazione è obbligatoria anche per i lavoratori appartenenti al comparto pubblico o dipendenti da aziende del settore privato.Con il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021 torna al 100%, in zona bianca, la capienza dei teatri, dei cinema, delle sale da concerto e dei locali di intrattenimento e musica dal vivo;
la capienza per eventi e competizioni sportive viene fissata al 75% all'aperto e al 60% al chiuso;
la distanza interpersonale di un metro viene abolita nei musei. Lo stesso decreto permette la riapertura delle discoteche e delle sale da ballo (dopo quasi quattordici mesi di chiusura) con capienza al 50% al chiuso e al 75% all'aperto.], diversamente dal vero, «il periodo era quella più critico per il rischio di contagi da virus pandemico» (pag. 3 atto di citazione): all'evidenza, è lecito inferire, dato il lasso di tempo trascorso tra la caduta e l'inizio dell'iter degli accertamenti diagnostici, che le lesioni patite all'esito della caduta, non erano così gravi da richiedere un immediato supporto terapeutico/sanitario. 2.2.1) All'uopo, il teste oculare nulla riferiva circa lesioni/dolori/traumi lamentate dalla ll'esito della caduta, neppure riferiva sulla rottura degli occhiali. Pt_1
2.3) Solo in data 17.12.2021, dopo 17 giorni dalla caduta, la parte attrice dichiara di essersi sottoposta alla prima visita, peraltro dal proprio medico curante dott.ssa Per_2
(doc. n. 5 di parte attrice), cui seguiva, come confermato dal CTU, solo in
[...]
3 dott. Pasquale LONGARINI data 3.1.2022, una risonanza magnetica del ginocchio sinistro (doc. 6 di parte attrice;
“Referto RM ginocchio sin in data 03.01.2022 Gonartrosi. Osteofitosi marginale. Parte_1
Diffusa alterazione segnale a livello del corno anteriore del menisco laterale che appare ampiamente fissurato. Esiti di lesione subtotale del LCA che appare scarsamente apprezzabile, LCP deteso. Marcatamente assottigliato il collaterale laterale. Diffusa alterazione segnale a livello dell'emipiatto tibiale mediale in sede periferica e in minima parte del condilo femorale corrispondente. Non evidente versamento articolare. Distensione fluida della borsa sovrarotulea. Non significative alterazioni di segnale a carico delle strutture muscolari esaminate. Rotula in modesta iperpressione esterna ai gradi di flessione dell'esame. Regolare il t quadricipitale. Modicamente assottigliato il t rotuleo. Regolare il cavo popliteo. Conservati i rapporti articolari”), una visita, anche questa confermata dal CTU, il 27.1.2022, presso centro fisiokinesiterapico di Diano Marina (doc. n. 7 di parte attrice;
“Referto centro FisioKinesiterapico in data 27.01.2022 Anamnesi: trauma fine Parte_1 novembre, gonalgia persistente a sin con versamento articolare. EO: versamento articolare, diffusamente dolente e dolorabile. Diagnosi: esiti di trauma rottura menisco laterale e LCA ginocchio sin”), cui seguivano infiltrazioni, confermate dal CTU (doc. n. 8 di parte attrice;
“Referto Dott. in data 08.02.2022 Eseguita 1infiltrazione …»), un'ulteriore visita, Per_3 Parte_1 il 5.3.2022, presso il chirurgo ortopedico dott. (doc. 9 di parte attrice), Per_4 Per_ confermata dal CTU (“Referto Dott. in data 05.03.2022 Usura Parte_1 condromeniscale comparto mediale ginocchio sin. …») e e un'ultima visita ortopedica, il 25.3.2022, presso l'ambulatorio di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Santa Corona (doc. 10 di parte attrice), confermata dal CTU (“Referto Dott. in data Per_5
25.03.2022 Gonalgia sinistra su base artrosica insorta dopo trauma a novembre Parte_1
2021. Porta in visione RX ginocchio sinistro e RMN ginocchio sinistro che dimostrano severa artrosi del comparto mediale con edema osseo da sovraccarico. Clinicamente ginocchio leggermente edematoso, cute integra, ROM 0-110° con algia ai massimi gradi. Dolore dell'emirima mediale e della zampa d'oca. non deficit V/N in atto. …”). 2.4) Il CTU, all'esito dell'esame obiettivo («Stato attuale: l'esame obiettivo evidenzia del distretto interessato dal trauma. Test del cassetto negativo;
Dolore polilocalizzato durante la mobilizzazione passiva del ginocchio sinistro;
Non deficit di flesso estensione al ginocchio sinistro;
Deficit di accosciamento per risparmio antalgico al ginocchio sinistro;
Deambulazione cautelata con monocanadese per risparmio antalgico;
Lamenta algie polidistrettuali;
Lamenta algie ultime tre dita del piede sinistro senza deficit di flesso estensione»), confermava la documentazione medica sopra richiamata, riconoscendo un «periodo di inabilità temporanea è quantificabile in: un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 40 un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 60 Sofferenza psico-fisica su una scala da 1-5: 3» e una «invalidità permanente …percentualizzabile, con riferimento alle tabelle vigenti nella misura del 4% per cento. Sofferenza psico-fisica su una scala da 1-5: 1», ma nulla poteva dire in relazione al nesso di causalità tra la caduta del 30.11.2021 e gli esiti invalidanti, temporanei e permanenti, riconosciuti, limitandosi ad evidenziare che «In data 30.11.2021 la Sig.ra riferisce di essere caduta accidentalmente in Diano Parte_1
Marina procurandosi un trauma al ginocchio sinistro con riscontro di una lesione subtotale del LCA». 2.5) In ragione di quanto sopra, in relazione al nesso di causa tra caduta e lesioni personali riportate, all'evidenza, alcuna valenza probatoria, restando al livello di congettura/ipotesi senza prova, in quanto fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o, comunque, sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (non essendo sufficiente la mera negazione di “ precedenti traumi al ginocchio sinistro”, svolta dalla danneggiata/interessata al cospetto del CTU), assume l'invocato, e prodotto (doc. 14 di parte attrice), certificato del 24.05.2022, laddove il
4 dott. Pasquale LONGARINI dott. crive che «La pz in data 30.11.2021 è rimasta vittima di un infortunio riportando Per_1 lesioni al ginocchio sinistro …». 2.5.1) Nella fattispecie, invero, le sole dichiarazioni rese dalla parte danneggiata in sede di atto introduttivo e di CTU, quanto al nesso di causa tra caduta nella buca presente nel manto stradale e lesioni certificate dal CTU, assurgono al livello di indizio equivoco, e quindi debole, in quanto suscettibile di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione del fatti oggetto di prova, ben potendo la nell'arco temporale tra il 30.11.2021 ed il 17.12.2021, aver subito Parte_3 ulteriori ed autonomi traumi al ginocchio sinistro. 2.5.2) L'assenza di ulteriori e diversi elementi probatori individualizzanti, raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che partendo da un fatto noto (indizio) conduce ad un fatto ignoto (il fatto da provare – in tal caso, la conseguenzialità tra caduta e lesioni personali di cui si invoca il risarcimento), in virtù dell'applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, impone di ritenere indimostrato il requisito del nesso di causalità tra caduta nella buca e danni, non patrimoniali e patrimoniali, di cui si chiede il risarcimento. La presenza del necessario nesso di causa, nella specie, lo si potrebbe desumere soltando facendo ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità. Ma, ai fini del decidere, «il giudice può utilizzare, come massime di esperienza, esclusivamente generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto;
fondate su ripetute esperienze ma autonome da esse e perciò valevoli per nuovi casi;
tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio–temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi» (cass. pen. n. 36524/2021). 2.6) Le risultanze processuali consentono di ritenere che sia Parte_1 certamente caduta sull'asfalto, provocata da una buca non segnalata. Ma, a prescindere dalla prova o meno dell'esistenza di una situazione oggettivamente a rischio di incidente, perché caratterizzata da un pericolo oggettivamente non visibile e dalla sua conseguente non prevedibilità, agli atti non vi è la prova, il cui onere incombeva sull'attore, che dalla caduta del 30.11.2021 siano derivati i danni, non patrimoniali e patrimoniali, di cui si invoca il risarcimento. 2.7) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di
5 dott. Pasquale LONGARINI recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.7.1) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), se è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta del danneggiato e la buca presente tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto, sulla quale il
[...]
, in ragione della titolarità della posizione di effettiva CP_1 gestrice della pubblica strada, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale, è altrettanto agevole rilevare l'assenza di prova della esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso dedotto in giudizio, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
6 dott. Pasquale LONGARINI 2.7.2) E ciò esclude qualsivoglia responsabilità risarcitoria del Controparte_1 sia ex art. 2051 cc che ex art. 2043 cc, essendo, il nesso di causa, elemento
[...] necessario della responsabilità aquiliana. 2.8) In ogni caso, ribadito che la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cc è sì oggettiva, ma può essere esclusa ove sia dimostrato il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta della vittima quando questa sia irragionevole o imprudente al punto da interrompere il nesso causale, nel caso concreto, la conoscenza dei luoghi (la risiedeva alla via Cavour n.32/9, a distanza di circa 900 metri dal luogo ove Pt_1 era occorsa la caduta;
da ciò, per regola di esperienza, si inferisce che la danneggiata conosceva lo stato dei luoghi ove, probabilmente, sia era già recata per lo smaltimento dei rifiuti) e la mancanza di prudenza della danneggiata (dalle foto versate in atti, si inferisce che la buca, visibile in ora diurna, collocata all'interno di un'area caratterizzata da avallamenti del manto di asfalto, era certamente evitabile ponendo la dovuta attenzione degli spazi da utilizzare), integrano il caso fortuito. 2.8.1) Nella specie, la condotta imprudente e/o disattenta della danneggiata (che conosceva i luoghi e non aveva adottato la dovuta cautela nell'affrontarli), rappresentando una evenienza irragionevole/inaccettabile secondo un criterio di regolarità causale, anche se astrattamente prevedibile, ha interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo ogni responsabilità del custode. In tali condizioni, la caduta non può che ascriversi, necessariamente, alla sua disattenzione;
ergo, la caduta non è dipesa dalle condizioni della cosa, ma dall'imprudenza o distrazione nell'affrontarla. Né occorre arricchire una simile conclusione con la descrizione dello specifico ed analitico comportamento che, invece, essa attrice avrebbe dovuto tenere, se non altro perché l'affermazione si risolverebbe a tal punto in una mera tautologia e nulla aggiungerebbe alla dinamica accertata. 2.8.2) La pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata (che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno), la visibilità della buca, la ritenuta violazione del “generale dovere di ragionevole cautela” e la irrilevanza della astratta prevedibilità della condotta della vittima, unitamente al suo comportamento imprudente, depongono quindi per la sussistenza del caso fortuito, appunto idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a mandare assolto da ogni responsabilità il custode. La disattenzione costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla appunto rilevando, in quest'ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile. 2.9) La complessità delle questioni trattate, l'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese processuali tra le parti. 2.10) Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro. In ragione della circostanza che la parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio, le spese di CTU vanno poste nella misura del 50% a carico del Controparte_1
e nella misura del 50% a carico dell'Erario.
[...]
PQM
7 dott. Pasquale LONGARINI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) rigetta le domande attoree
2) compensa le spese processuali tra le part
3) pone definitivamente le spese di CTU nella misura del 50% a carico del
[...]
e nella misura del 50% a carico dell'Erario CP_1 el D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 31.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1776/2023 RG avente ad oggetto “danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 cc”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1 B dio orso Roma Est n.15 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), nella persona del legale Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 t vv. A RDI presso il cui studio in Milano alla via Fabio Filzi n.2 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «In via principale: Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'esclusiva responsabilità del per il sinistro Controparte_1 del 30 novembre 2021 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, oltre alla rifusione delle spese dirette dalla stessa sostenute a causa del sinistro e documentate per spese mediche oltre ad Euro 430,00 per gli occhiali da vista andati distrutti (doc. 3), nella misura che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medicolegale. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non applicabilità dell'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità del per i danni patrimoniali e non, nessuno Controparte_1 escluso, subiti dalla signora , oltre alla rifusione delle spese dirette dalla stessa sostenute a causa del sinistro e documentate Parte_1 per spese mediche ed Euro 430,00 per gli occhiali da vista andati distrutti (doc. 3). In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio ivi compresi oneri di C.T.U. e C.T.P.»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 30.11.2021, alle ore 07:00 circa, Parte_1 all'altezza del civico n. 2 del corso Europa di Diano Marina, dopo aver conferito i rifiuti negli appositi bidoni, in procinto di salire sul marciapiede, rimanendo intrappolata con il piede sinistro in una buca non visibile posta tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto, cadeva a terra, in avanti sul marciapiede, riportando, all'esito di una
1 dott. Pasquale LONGARINI risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 3.1.2022, «diffusa alterazione livello del corno anteriore del menisco laterale che appare ampiamente fissurato», all'esito di una visita presso centro fisiokinesiterapico del 27.1.2022, «esiti trauma rottura menisco laterale e LCA gin. six», all'esito di visita presso chirurgo ortopedico del 5.3.2022, «usura compromeniscale comparto mediale ginocchio sinistro», con indicazione, in data 25.3.2022, di «plantari bilaterali con speronatura laterale 0,6–0,7 mm e ciclo di infiltrazioni con acido ialuronico», lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti («la paziente in data 30.11.2022 è rimasta vittima di un infortunio riportando lesioni al ginocchio sinistro consistente in interruzione parziale LCA e lesioni del legamento collaterale e del menisco laterale. Dopo un congruo periodo di riposo e vari tentativi terapeutici, la situazione si è consolidata nel senso di una invalidità permanente dovuta alla irreversibilità delle lesioni e da quantificarsi in sede ML», dott.
[...] in data 25.5.2022), allegato di aver subito danni patrimoniali per spese Per_1 sostenute a causa delle lesioni riportate, dedotta una responsabilità del
[...]
ex artt. 2051 Cc, manutentore della strada pubblica ch CP_1 segnalare lo stato di pericolo della zona, tanto che il 10.1.2022 provvedeva a rifare l'asfalto ed il marciapiede della zona di c.so Europa destinata al posizionamento dei nuovi cassonetti, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il
, nella persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo Controparte_1 condannare, ex art. 2051 cc o ex art. 2043 cc, al risarcimento dei danni, non patrimoniale e patrimoniale, patiti all'esito del sinistro del 30.11.2021, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase stragiudiziale (negoziazione assistita). 1.1) Si costituiva in giudizio il , nella persona del Sindaco Controparte_1 pro–tempore, che, dedotta la insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del atteso che la “buca” si collocava all'interno di un'area Controparte_1 ove erano presenti avvallamenti del manto asfaltato di modesta entità, invocato il fortuito incidente individuato nella condotta colposa della danneggiata atteso che la danneggiata avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione degli spazi da occupare/utilizzare, evocato comunque un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, contestato il quantum debeatur, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto delle quote di responsabilità del danneggiato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 1.2) Assunta la prova orale (teste di parte attrice , licenziata CTU Parte_2 medico/legale sulla persona di la causa veniva trattenuta in decisione Parte_1 nell'udienza del 22.10.2025 pr ei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata. 2.1) il 30.11.2021, alle ore 07:00, al c.so Europa di Diano Marina, Parte_1 all'altezza del civico n.72, dopo aver conferito negli appositi bidoni della spazzatura, in procinto di salire sul marciapiede, cadeva a terra (sul punto, dirimenti sono le dichiarazioni del teste oculare disinteressato che, dall'interno della Testimone_1 sua auto, posta nella parte opposta rispetto aduta, aveva modo di osservare la dinamica dei fatti. Invero: alla domanda “Vero che il giorno 30 novembre 2021, alle ore 7:00 circa, in Diano Marina, Corso Europa, all'altezza del civico n. 72, la signora , dopo Parte_1 aver conferito negli appositi bidoni la spazzatura, in procinto di salire sul m aneva intrappolata con il piede sinistro in una buca presente tra il marciapiede e il piano della strada in asfalto causando la caduta della stessa?”, rispondeva: «si è vero, io ero presente. Io ero all'interno di un'autovettura posta
2 dott. Pasquale LONGARINI alla parte opposta rispetto al luogo ove è caduta la signora»; alla domanda “Vero che il piede sinistro della signora rimaneva incastrato nella buca presente tra il marciapiedi e l'asfalto?”, rispondeva: «si è Parte_1 vero, l'ho visto personalmente»). Non è dato, invece, sapere le ragioni e la dinamica della caduta, asseritamente essere avvenuta in quanto era rimasta intrappolata con il piede sinistro nella “buca” presente tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto. Invero, avendo riferito l'unico teste oculare di trovarsi «all'interno di un'autovettura posta alla parte opposta rispetto al luogo ove è caduta la signora», in ragione dello stato dei luoghi e del sito in cui era posta la “buca” (doc. 1 di parte convenuta e doc. 1 di parte attrice: la presenza dei bidoni gli ostruiva la vista della buca), non è oggettivamente attendibile la dichiarazione di aver visto personalmente il piede sinistro della restare Pt_1 intrappolato nella buca presente tra il marciapiede e il piano della st 2.1.1) In ogni caso, il sinistro si è verificato lungo il viale pedonale che costeggia appositi cassonetti della spazzatura ubicati in c.so Europa, all'interno del centro abitato di Diano Marina. La porzione del sedime viario interessata dalla caduta è quella di cui al fotogramma, estratto da Google Street View (doc. 1 di parte convenuta), circostanza non contestata da parte attrice. 2.1.2) Le caratteristiche della “buca”, presente tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto, ove la avrebbe collocato il piede, sono quelle di cui alle foto Pt_1 allegate al doc. 1) di parte attrice, non contestate dal convenuto che, le CP_1 riproduceva alla pagina 4 della comparsa di costituzione e r 2.2) Nell'immediatezza del fatto, non intervenivano le forze dell'ordine, né la Pt_1 si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Imperia o altra struttura sanitaria per la diagnosi del caso in quanto, seppure fosse ormai in atto un allentamento delle misure di contenimento ([Con il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Lo stesso decreto estende i contesti in cui, a partire dal 6 agosto, è obbligatorio essere muniti di certificazione verde COVID-19: servizi di ristorazione con consumo al tavolo al chiuso;
spettacoli culturali;
eventi e competizioni sportive;
musei e altri luoghi di cultura;
piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento;
fiere, sagre, convegni e congressi;
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; procedure concorsuali. Con lo stesso decreto cambiano, infine, anche i parametri per la differenziazione delle Regioni in scenari epidemiologici: l'istituzione della zona gialla è possibile qualora il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 sia superiore al 10%, e il tasso di occupazione in area medica superiore al 15%; l'istituzione della zona arancione con il tasso delle t.i. >20% e dell'area medica >30%; l'istituzione della zona rossa con il tasso delle t.i. >30% e dell'area medica >40%. Con il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 la certificazione verde diventa obbligatoria, a partire dal 1° settembre, anche per il personale scolastico, per il personale e gli studenti universitari e per l'utilizzo di mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Con il decreto-legge n. 127 del 21 settembre la certificazione è obbligatoria anche per i lavoratori appartenenti al comparto pubblico o dipendenti da aziende del settore privato.Con il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021 torna al 100%, in zona bianca, la capienza dei teatri, dei cinema, delle sale da concerto e dei locali di intrattenimento e musica dal vivo;
la capienza per eventi e competizioni sportive viene fissata al 75% all'aperto e al 60% al chiuso;
la distanza interpersonale di un metro viene abolita nei musei. Lo stesso decreto permette la riapertura delle discoteche e delle sale da ballo (dopo quasi quattordici mesi di chiusura) con capienza al 50% al chiuso e al 75% all'aperto.], diversamente dal vero, «il periodo era quella più critico per il rischio di contagi da virus pandemico» (pag. 3 atto di citazione): all'evidenza, è lecito inferire, dato il lasso di tempo trascorso tra la caduta e l'inizio dell'iter degli accertamenti diagnostici, che le lesioni patite all'esito della caduta, non erano così gravi da richiedere un immediato supporto terapeutico/sanitario. 2.2.1) All'uopo, il teste oculare nulla riferiva circa lesioni/dolori/traumi lamentate dalla ll'esito della caduta, neppure riferiva sulla rottura degli occhiali. Pt_1
2.3) Solo in data 17.12.2021, dopo 17 giorni dalla caduta, la parte attrice dichiara di essersi sottoposta alla prima visita, peraltro dal proprio medico curante dott.ssa Per_2
(doc. n. 5 di parte attrice), cui seguiva, come confermato dal CTU, solo in
[...]
3 dott. Pasquale LONGARINI data 3.1.2022, una risonanza magnetica del ginocchio sinistro (doc. 6 di parte attrice;
“Referto RM ginocchio sin in data 03.01.2022 Gonartrosi. Osteofitosi marginale. Parte_1
Diffusa alterazione segnale a livello del corno anteriore del menisco laterale che appare ampiamente fissurato. Esiti di lesione subtotale del LCA che appare scarsamente apprezzabile, LCP deteso. Marcatamente assottigliato il collaterale laterale. Diffusa alterazione segnale a livello dell'emipiatto tibiale mediale in sede periferica e in minima parte del condilo femorale corrispondente. Non evidente versamento articolare. Distensione fluida della borsa sovrarotulea. Non significative alterazioni di segnale a carico delle strutture muscolari esaminate. Rotula in modesta iperpressione esterna ai gradi di flessione dell'esame. Regolare il t quadricipitale. Modicamente assottigliato il t rotuleo. Regolare il cavo popliteo. Conservati i rapporti articolari”), una visita, anche questa confermata dal CTU, il 27.1.2022, presso centro fisiokinesiterapico di Diano Marina (doc. n. 7 di parte attrice;
“Referto centro FisioKinesiterapico in data 27.01.2022 Anamnesi: trauma fine Parte_1 novembre, gonalgia persistente a sin con versamento articolare. EO: versamento articolare, diffusamente dolente e dolorabile. Diagnosi: esiti di trauma rottura menisco laterale e LCA ginocchio sin”), cui seguivano infiltrazioni, confermate dal CTU (doc. n. 8 di parte attrice;
“Referto Dott. in data 08.02.2022 Eseguita 1infiltrazione …»), un'ulteriore visita, Per_3 Parte_1 il 5.3.2022, presso il chirurgo ortopedico dott. (doc. 9 di parte attrice), Per_4 Per_ confermata dal CTU (“Referto Dott. in data 05.03.2022 Usura Parte_1 condromeniscale comparto mediale ginocchio sin. …») e e un'ultima visita ortopedica, il 25.3.2022, presso l'ambulatorio di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Santa Corona (doc. 10 di parte attrice), confermata dal CTU (“Referto Dott. in data Per_5
25.03.2022 Gonalgia sinistra su base artrosica insorta dopo trauma a novembre Parte_1
2021. Porta in visione RX ginocchio sinistro e RMN ginocchio sinistro che dimostrano severa artrosi del comparto mediale con edema osseo da sovraccarico. Clinicamente ginocchio leggermente edematoso, cute integra, ROM 0-110° con algia ai massimi gradi. Dolore dell'emirima mediale e della zampa d'oca. non deficit V/N in atto. …”). 2.4) Il CTU, all'esito dell'esame obiettivo («Stato attuale: l'esame obiettivo evidenzia del distretto interessato dal trauma. Test del cassetto negativo;
Dolore polilocalizzato durante la mobilizzazione passiva del ginocchio sinistro;
Non deficit di flesso estensione al ginocchio sinistro;
Deficit di accosciamento per risparmio antalgico al ginocchio sinistro;
Deambulazione cautelata con monocanadese per risparmio antalgico;
Lamenta algie polidistrettuali;
Lamenta algie ultime tre dita del piede sinistro senza deficit di flesso estensione»), confermava la documentazione medica sopra richiamata, riconoscendo un «periodo di inabilità temporanea è quantificabile in: un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 40 un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 60 Sofferenza psico-fisica su una scala da 1-5: 3» e una «invalidità permanente …percentualizzabile, con riferimento alle tabelle vigenti nella misura del 4% per cento. Sofferenza psico-fisica su una scala da 1-5: 1», ma nulla poteva dire in relazione al nesso di causalità tra la caduta del 30.11.2021 e gli esiti invalidanti, temporanei e permanenti, riconosciuti, limitandosi ad evidenziare che «In data 30.11.2021 la Sig.ra riferisce di essere caduta accidentalmente in Diano Parte_1
Marina procurandosi un trauma al ginocchio sinistro con riscontro di una lesione subtotale del LCA». 2.5) In ragione di quanto sopra, in relazione al nesso di causa tra caduta e lesioni personali riportate, all'evidenza, alcuna valenza probatoria, restando al livello di congettura/ipotesi senza prova, in quanto fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o, comunque, sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (non essendo sufficiente la mera negazione di “ precedenti traumi al ginocchio sinistro”, svolta dalla danneggiata/interessata al cospetto del CTU), assume l'invocato, e prodotto (doc. 14 di parte attrice), certificato del 24.05.2022, laddove il
4 dott. Pasquale LONGARINI dott. crive che «La pz in data 30.11.2021 è rimasta vittima di un infortunio riportando Per_1 lesioni al ginocchio sinistro …». 2.5.1) Nella fattispecie, invero, le sole dichiarazioni rese dalla parte danneggiata in sede di atto introduttivo e di CTU, quanto al nesso di causa tra caduta nella buca presente nel manto stradale e lesioni certificate dal CTU, assurgono al livello di indizio equivoco, e quindi debole, in quanto suscettibile di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione del fatti oggetto di prova, ben potendo la nell'arco temporale tra il 30.11.2021 ed il 17.12.2021, aver subito Parte_3 ulteriori ed autonomi traumi al ginocchio sinistro. 2.5.2) L'assenza di ulteriori e diversi elementi probatori individualizzanti, raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che partendo da un fatto noto (indizio) conduce ad un fatto ignoto (il fatto da provare – in tal caso, la conseguenzialità tra caduta e lesioni personali di cui si invoca il risarcimento), in virtù dell'applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, impone di ritenere indimostrato il requisito del nesso di causalità tra caduta nella buca e danni, non patrimoniali e patrimoniali, di cui si chiede il risarcimento. La presenza del necessario nesso di causa, nella specie, lo si potrebbe desumere soltando facendo ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità. Ma, ai fini del decidere, «il giudice può utilizzare, come massime di esperienza, esclusivamente generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto;
fondate su ripetute esperienze ma autonome da esse e perciò valevoli per nuovi casi;
tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio–temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi» (cass. pen. n. 36524/2021). 2.6) Le risultanze processuali consentono di ritenere che sia Parte_1 certamente caduta sull'asfalto, provocata da una buca non segnalata. Ma, a prescindere dalla prova o meno dell'esistenza di una situazione oggettivamente a rischio di incidente, perché caratterizzata da un pericolo oggettivamente non visibile e dalla sua conseguente non prevedibilità, agli atti non vi è la prova, il cui onere incombeva sull'attore, che dalla caduta del 30.11.2021 siano derivati i danni, non patrimoniali e patrimoniali, di cui si invoca il risarcimento. 2.7) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di
5 dott. Pasquale LONGARINI recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.7.1) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), se è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta del danneggiato e la buca presente tra il marciapiede ed il piano della strada in asfalto, sulla quale il
[...]
, in ragione della titolarità della posizione di effettiva CP_1 gestrice della pubblica strada, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale, è altrettanto agevole rilevare l'assenza di prova della esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso dedotto in giudizio, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
6 dott. Pasquale LONGARINI 2.7.2) E ciò esclude qualsivoglia responsabilità risarcitoria del Controparte_1 sia ex art. 2051 cc che ex art. 2043 cc, essendo, il nesso di causa, elemento
[...] necessario della responsabilità aquiliana. 2.8) In ogni caso, ribadito che la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cc è sì oggettiva, ma può essere esclusa ove sia dimostrato il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta della vittima quando questa sia irragionevole o imprudente al punto da interrompere il nesso causale, nel caso concreto, la conoscenza dei luoghi (la risiedeva alla via Cavour n.32/9, a distanza di circa 900 metri dal luogo ove Pt_1 era occorsa la caduta;
da ciò, per regola di esperienza, si inferisce che la danneggiata conosceva lo stato dei luoghi ove, probabilmente, sia era già recata per lo smaltimento dei rifiuti) e la mancanza di prudenza della danneggiata (dalle foto versate in atti, si inferisce che la buca, visibile in ora diurna, collocata all'interno di un'area caratterizzata da avallamenti del manto di asfalto, era certamente evitabile ponendo la dovuta attenzione degli spazi da utilizzare), integrano il caso fortuito. 2.8.1) Nella specie, la condotta imprudente e/o disattenta della danneggiata (che conosceva i luoghi e non aveva adottato la dovuta cautela nell'affrontarli), rappresentando una evenienza irragionevole/inaccettabile secondo un criterio di regolarità causale, anche se astrattamente prevedibile, ha interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo ogni responsabilità del custode. In tali condizioni, la caduta non può che ascriversi, necessariamente, alla sua disattenzione;
ergo, la caduta non è dipesa dalle condizioni della cosa, ma dall'imprudenza o distrazione nell'affrontarla. Né occorre arricchire una simile conclusione con la descrizione dello specifico ed analitico comportamento che, invece, essa attrice avrebbe dovuto tenere, se non altro perché l'affermazione si risolverebbe a tal punto in una mera tautologia e nulla aggiungerebbe alla dinamica accertata. 2.8.2) La pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata (che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno), la visibilità della buca, la ritenuta violazione del “generale dovere di ragionevole cautela” e la irrilevanza della astratta prevedibilità della condotta della vittima, unitamente al suo comportamento imprudente, depongono quindi per la sussistenza del caso fortuito, appunto idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a mandare assolto da ogni responsabilità il custode. La disattenzione costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla appunto rilevando, in quest'ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile. 2.9) La complessità delle questioni trattate, l'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese processuali tra le parti. 2.10) Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro. In ragione della circostanza che la parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio, le spese di CTU vanno poste nella misura del 50% a carico del Controparte_1
e nella misura del 50% a carico dell'Erario.
[...]
PQM
7 dott. Pasquale LONGARINI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) rigetta le domande attoree
2) compensa le spese processuali tra le part
3) pone definitivamente le spese di CTU nella misura del 50% a carico del
[...]
e nella misura del 50% a carico dell'Erario CP_1 el D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 31.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI