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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 799/2018 del R.G.A.C. pendente TRA nata il [...] ad [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauriello Walter (c.f. ) come da C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata in data 6.8.2020; APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Torella Erminio (c.f. , come da procura su foglio C.F._3 separato;
APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f.) , in persona del l.r.p.t., quale socio unico della Controparte_2 P.IVA_2 società AV Energy S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 6/8/2015.
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI All'udienza del 19/03/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La Av Energy srl conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Avellino Parte_1 prospettando che:
- con contratto preliminare, sottoscritto in data 1.4.2010, aveva promesso di acquistare dalla convenuta, la quale aveva promesso di trasferire, il diritto di superficie su un fondo rustico sito in Avellino alla C.da “Scrofeta”, nonché su altre porzioni di terreno oggetto del passaggio del cavidotto, al fine di realizzare e mantenere per 25 anni un impianto fotovoltaico (e le linee elettriche di collegamento ed ogni altra opera o manufatto necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto) della potenza di 972 Kw, già autorizzato dal decreto n. 148 del 17.2.2010 della Regione Campania, rilasciato in favore della proprietaria del fondo;
1 - era stato pattuito il prezzo di € 200.000,00, di cui € 50.000,00 già versati al momento della sottoscrizione del preliminare, nonché € 12.000,00 per ciascun anno di durata del diritto di superficie;
- all'art. 2 del contratto preliminare era stabilito che il rogito definitivo avrebbe dovuto essere stipulato presso notaio scelto dalla parte promissaria superficiaria, entro e non oltre il 30.05.2010, termine quest'ultimo indicato come essenziale;
- il contratto definitivo non era stato stipulato nel giorno stabilito, in quanto la convenuta, contrariamente a quanto promesso, non aveva provveduto a fornire al notaio, incaricato per la stipula dell'atto pubblico, i titoli di proprietà, il certificato di destinazione urbanistica e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere di collegamento accessorie;
- neppure successivamente era stata possibile la stipula del contratto definitivo, in quanto la convenuta non aveva la disponibilità delle porzioni di terreno su cui sarebbe dovuto passare il cavidotto di collegamento dell'impianto e, quindi, non aveva potuto sottoscrivere il tipo di frazionamento da allegarsi all'atto pubblico;
- inoltre, la realizzazione dell'impianto non era possibile per l'insufficiente consistenza del fondo, per la presenza di vincoli, non comunicati dalla promittente concedente, all'installazione dei pannelli e per la mancanza dell'autorizzazione comunale per il cavidotto di collegamento, negata a causa della carenza del nulla osta di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- per tali motivi, con lettera del 13.7.2010, aveva comunicato alla convenuta la volontà di risolvere il contratto e chiesto la restituzione della somma versata a titolo di acconto senza che la convenuta avesse dato riscontro a tali richieste. Tutto ciò premesso, la società attrice chiedeva di dichiarare risolto il contratto preliminare per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni, sia quanto alle spese sostenute (tecniche e amministrative), sia quanto al mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico nonché a manlevarla dalle richieste risarcitorie o indennitarie che la società (appaltatrice dei lavori) avesse CP_3 avanzato per la mancata esecuzione del contratto e, comunque, alla restituzione della somma di
€ 50.000,00 corrisposta a titolo di acconto.
si costituiva in giudizio contestando, in primo luogo, che il termine del 30.5.2010 Parte_1 fosse da ritenere essenziale per la conclusione del contratto definitivo ed evidenziando, in punto di fatto, che la promittente cessionaria, pur avendo la facoltà di spostare il tracciato del cavidotto su altre particelle di esclusiva proprietà di essa convenuta, aveva fatto predisporre il tipo di frazionamento senza effettuare lo spostamento predetto (in tal modo interessando p.lle di proprietà di un terzo), rifiutandosi di effettuare la modifica del tracciato concordata nella fase delle trattative, che non avrebbe comportato il rilascio di alcuna ulteriore autorizzazione amministrativa. Inoltre, la convenuta aggiungeva che l'attrice le aveva causato ingenti danni, in quanto aveva proceduto, subito dopo la stipula del preliminare, al taglio di tutte le piante di nocciolo, in piena età produttiva, appropriandosi del legname, e, pertanto, chiedeva di rigettare la domanda attorea, pronunciare la risoluzione del contratto preliminare de quo per colpa della promittente acquirente e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti per effetto delle modifiche
2 apportate al terreno e per il deprezzamento del valore economico del decreto di autorizzazione regionale n. 148/2010, per ogni anno dalla data di stipula del preliminare e fino alla decisione con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletati l'interrogatorio formale del legale rappresentate della società attrice e le prove testimoniali richieste dalle parti, disposta ed espletata una CTU, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2136/2017, pubblicata in data 28.11.2017 così decideva:
- dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto preliminare di costituzione di superficie stipulato tra le parti in data 1.4.2010;
- rigetta le domande attoree e le domande riconvenzionali di accertamento dell'inadempimento delle rispettive controparti e di risarcimento del danno;
-condanna la convenuta a restituire la somma di € 50.000,00 all'Av Energy S.r.l., oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
-compensa le spese di lite.
In sintesi, il Tribunale, affermava che:
- avendo entrambe le parti richiesto la risoluzione del contratto, manifestando l'assenza di interesse alla sua esecuzione, andava pronunciata la risoluzione del contratto preliminare de quo;
- doveva essere escluso che il termine del 30.5.10, pattuito nel contratto per la stipula del definitivo, avesse carattere essenziale;
- entrambe le parti risultavano inadempienti rispetto agli obblighi nascenti dal contratto preliminare e tali inadempimenti avevano carattere equivalente;
In particolare, quanto alla posizione della , il primo Giudice evidenziava che la Pt_1 promittente acquirente aveva garantito la piena proprietà di tutte le p.lle oggetto di concessione, anche di quelle attraversate dal cavidotto secondo il progetto approvato dalla Regione Campania, mentre, invece, tele cavidotto attraversava p.lle di proprietà di un terzo con la conseguente necessità che anche il terzo proprietario partecipasse, quale concedente, alla stipula del contratto definitivo e, dunque, la impossibilità di pervenire alla stipula del contratto definitivo, nel breve tempo pattuito nel contratto preliminare. Sul punto il Tribunale affermava che l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non aveva permesso di accertare quanto affermato dalla convenuta, ovvero che la stessa aveva comunicato all'attrice, prima della conclusione del preliminare, che il tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto da realizzarsi come rappresentato nell'allegato al progetto, già approvato dalla Regione Campania, attraversava fondi confinanti di proprietà di un terzo ( , fratello della Persona_1 convenuta) e che per tale motivo le parti si sarebbero accordate prima della stipula del preliminare per uno spostamento del tracciato, in modo da farlo passare solo sui fondi della convenuta. Con In relazione, invece, alla posizione della Energy S.r.l., il Giudice di prime cure evidenziava che la promittente acquirente aveva preteso egualmente l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta nel preliminare, richiedendo che quest'ultima inducesse anche il terzo a stipulare il contratto, in un termine troppo breve perché la convenuta potesse provvedere a tanto. Inoltre, l'attrice, in assenza di una valida ragione, non aveva inteso avvalersi della facoltà, riconosciutale nel preliminare, di spostare il tracciato del cavidotto in modo da coinvolgere solo
3 la proprietà della convenuta, nonostante tale spostamento avrebbe anche comportato un risparmio di spesa. Secondo la sentenza impugnata, tale comportamento appariva grave anche perché il termine per la stipula del contratto definitivo non aveva carattere essenziale e ben avrebbe potuto essere adeguatamente prorogato, non avendo la convenuta assunto una posizione contraria. Inoltre, secondo il Tribunale, dagli accertamenti svolti dal CTU risultava infondata la tesi di parte attorea relativa all'irrealizzabilità dell'impianto fotovoltaico a causa della presenza di altri vincoli non dichiarati al posizionamento dei pannelli e della mancanza di necessarie autorizzazioni e, d'altra parte, era emerso che sul fondo della convenuta era stato effettivamente realizzato, in epoca successiva ai fatti di causa, un impianto fotovoltaico. Inoltre, nessun rilievo, ai fini della decisione, poteva essere attribuito alla circostanza che l'impianto fotovoltaico concretamente realizzato, con il nuovo e diverso tracciato debitamente assentito dalle competenti autorità amministrative, avesse una potenza lievemente inferiore a quella originariamente assentita, in quanto la Av Energy S.r.l. non aveva mai dedotto, in modo specifico, che l'interesse economico alla stipula del definitivo fosse venuto meno solo perché l'impianto poteva avere una potenza inferiore a quella originariamente assentita. In conclusione, quindi, il Tribunale riteneva di non potere imputare la risoluzione del contratto al comportamento dell'una piuttosto che dell'altra parte e, quindi, di dover rigettare le rispettive domande di risarcimento del danno. Al contrario, dalla dichiarazione della risoluzione del contratto conseguiva l'obbligo della convenuta di restituire la somma ottenuta a titolo di acconto, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora al saldo, mentre, quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza comportava un'integrale compensazione.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato in data 6.2.2018) ha proposto appello principale per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 In primo luogo, l'appellante ritiene errata la decisione impugnata per aver risolto il contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie anche per inadempimento della parte promittente alienante prospettando di aver tenuto, invece, una condotta improntata ai principi di correttezza e buona fede, sia nella fase delle trattative, sia in quella della conclusione del contratto sia in quella di esecuzione. In particolare, secondo la , il Tribunale aveva qualificato come inadempimento ad essa Pt_1 imputabile la non disponibilità di una piccola zona di terreno destinata al passaggio del cavidotto, salvo, poi, affermare che tale “omissione” non configurasse un inadempimento definitivo, sia perché essa convenuta aveva ottenuto dalla Regione Campania l'autorizzazione al passaggio del cavidotto esclusivamente sul proprio terreno, sia perché il termine indicato nel preliminare per la stipula del definitivo, avuto riguardo alla condotta delle parti, non doveva essere considerato essenziale.
2.2 Col secondo motivo, censura l'operato del primo Giudice per aver qualificato Parte_1 come grave l'inadempimento ad essa asseritamente imputabile ai fini della risoluzione del contratto preliminare quando, invece, l'indisponibilità di una piccola zona di terreno destinata al passaggio del cavidotto, al più, avrebbe potuto configurare un inadempimento temporaneo che non impediva la realizzazione dell'impianto fotovoltaico con tecnologia in uso al momento della conclusione dell'accordo sul terreno di proprietà della convenuta. Quindi, secondo
4 l'appellante, non avendo il termine indicato nel preliminare carattere essenziale, ed avendo ottenuto l'autorizzazione allo spostamento del tracciato del cavidotto dopo solo alcuni mesi dalla scadenza di detto termine, nessun inadempimento era configurabile a suo carico rispetto all'obbligo di concludere il contratto definitivo.
2.3 Col terzo motivo di appello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, Parte_1 in assenza di prove sufficienti, che la stessa avesse ricevuto, a titolo di acconto, dalla Av Energy S.r.l., la somma di € 50.000,00, in luogo di quella effettivamente pagata dalla controparte e pari ad € 20.000,00, come risultante dall'assegno bancario n.2001706132-10 tratto su Banca Popolare di Puglia e Basilicata;
in ogni caso, secondo l'appellante, tale somma avrebbe dovuto essere trattenuta quale anticipo per i danni subiti per effetto del grave inadempimento della Av Energy S.r.l. La , infatti, prospetta che dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado Pt_1 erano stati accertati i danni da essa subiti per effetto del taglio delle piante di nocciole presenti sul terreno – fatto ammesso dalla stessa controparte – per € 131.139,00 nonché per il decremento del valore economico del decreto di autorizzazione Regionale n.148/2010, già nell'anno 2011 (pag.17) in € 145.064,71. Sulla base di tali premesse l'appellante così ha concluso: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2136/2017 pronunciata dal Tribunale di Avellino il 24.11.2017, pubblicata il 28.11.2017, non notificata, nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare dello 01.04.2010 anche per fatto e colpa dell'attuale appellante, e, in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dalla IG.ra nella comparsa del 2.02.2011 di costituzione nel giudizio di prime cure, Parte_1 dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto preliminare dello 01.04.2010 per fatto e colpa esclusivi della Società Av Energy S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e per essa della l'Av e condannare CP_4 la detta Società al risarcimento delle singole voci di danno meglio specificate dal CTU ing. nella sua CP_5 relazione, richiamate in narrativa, per un importo complessivo di € 1.001.527,00, previa declaratoria del diritto della convenuta a trattenere la somma di € 20.000,00 ricevuta a titolo di acconto, come anticipo dei danni subiti, importo complessivo risultante dalla somma di:
1) € 131.139,00 danno economico (pag.15 CTU) subito dalla convenuta, sotto il duplice profilo di quello emergente e da lucro cessante, per l'operato taglio delle piante di nocciuole e di altre insistenti sul predio oggetto del preliminare dello 01.04.2010;
2) € 870.388,00: danno subito dalla convenuta (pagg.17 e ss. relazione CTU del 6.06.2015) Parte_1 per decremento del valore economico del decreto di autorizzazione Regionale n.148/2010, ammontante già nell'anno 2011 (pag.17) ad € 145.064,71; ad oggi il risarcimento per tale voce di danno ammonta ad € 870.388,00 (€ 145.064,71 x 6 anni), previa declaratoria del diritto della convenuta a trattenere la somma di
€ 20.000,00 ricevuta a titolo di acconto, come anticipo dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, ed accessori di legge, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario. In via del tutto subordinata, dichiarare compensati tra le parti i rispettivi crediti, nella consistenza del loro effettivo ammontare. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la IG.ra è tenuta a restituire l'acconto Parte_1 ricevuto dalla Av Energy S.r.l. nell'importo di € 20.000,00.
5 2.4. Si è costituita in giudizio la quale cessionaria dell'azienda della Av Energy Controparte_1
S.r.l., come da atto autenticato nelle firme dal notaio di Calitri in data Persona_2
13.04.2015, rep. 19724, prospettando, in primo luogo, l'infondatezza dei motivi di appello spiegati da controparte. In primo luogo, l'appellata evidenzia che, diversamente da quanto indicato nel contratto preliminare, la proprietà della zonetta di terreno su cui avrebbe dovuto essere posizionato il cavidotto di collegamento secondo il tracciato originario ed autorizzato, non era della , Pt_1 bensì di un terzo, tale e, quindi, tale circostanza, rendendo impossibile la Persona_1 conclusione del contratto definitivo, era sufficiente ad imputare alla la risoluzione del Pt_1 contratto de quo. Inoltre, secondo la il progetto presentato dalla per la Controparte_1 Pt_1 realizzazione dell'impianto fotovoltaico non era comunque realizzabile per la mancanza di tutte le necessarie autorizzazioni, in particolare di quella comunale per la realizzazione del cavidotto di collegamento dell'impianto a realizzarsi, negata a causa della carenza del nulla osta di Autostrade per l'Italia S.p.A.; ancora, sul suolo di proprietà della odierna appellante non si sarebbe potuto comunque realizzare un impianto di produzione di energia con tecnologia fotovoltaica per una potenza di 0,972 MW, come promesso in contratto, per la presenza sul detto fondo di vincoli non dichiarati al posizionamento dei pannelli fotovoltaici. Secondo la
[...]
quindi, l'impianto fotovoltaico, che la Av Energy S.r.l. aveva legittimamente CP_1 confidato di poter realizzare sul suolo della , non avrebbe potuto avere le dimensioni Pt_1 promesse, riducendosi di oltre il 10% e con ciò minando irrimediabilmente la convenienza economica dell'operazione programmata. Infine, la quanto al terzo motivo dell'appello principale, evidenzia che lo Controparte_1 stesso contratto per cui è causa contiene la quietanza della stessa di aver ricevuto in Pt_1 acconto la somma di euro 50.000,00. 2.6. Oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha poi proposto appello Controparte_1 incidentale prospettando, in primo luogo, che, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, il termine del 31.05.2010, entro il quale avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo, era da ritenere essenziale. La convenienza economica dell'operazione prefigurata dall'Av Energy S.r.l. era, infatti, collegata alla possibilità di accedere alle agevolazioni economiche ed alle tariffe incentivanti previste dal c.d. “ secondo conto energia” (reso operativo dal D.M. del 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico) che prevedeva la necessità, per poter beneficiare di quanto dallo stesso previsto, di realizzare ed allacciare alla rete elettrica i nuovi impianti fotovoltaici entro il 31.12.2010 e, quindi, tale operazione necessitava di tempi certi di realizzazione per consentire alla concludente di acquistare i pannelli fotovoltaici e di far realizzare l'impianto prima della fine dell'anno. Inoltre, secondo l'appellante incidentale, diversamente da quanto indicato dal primo Giudice, nel contratto di appalto stipulato dalla Av Energy S.r.l. con la per la Controparte_6 realizzazione dell'impianto fotovoltaico, risultavano elementi utili a ritenere che lo spirare del detto termine incidesse sulla convenienza dell'operazione economica della Av Energy. Col secondo motivo la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Controparte_1 ritenuto sussistente, oltre all'inadempimento della , quello della società Av Energy S.r.l. Pt_1
e, valutando di eguale gravità i due inadempimenti, ha rigettato la domanda di risarcimento
6 proposta dall'attrice. L'appellante incidentale prospetta che la società Av Energy S.r.l. ebbe a riscontrare con i propri tecnici la difficoltà materiale e giuridica di spostare il tracciato del cavidotto dalla originaria previsione autorizzata in progetto a quella differente, prospettata dalla
, in quanto il nuovo tracciato del cavidotto, sebbene più breve, aveva l'inconveniente di Pt_1 dover seguire una porzione del fondo gravemente scoscesa, rendendo molto più onerosa la sua costruzione;
inoltre lo stesso, nel suo tratto finale, sarebbe dovuto passare al di sotto di un sottopassaggio autostradale e, pertanto, la sua realizzazione avrebbe dovuto ricevere il parere favorevole della società Autostrade con la conseguente incertezza della effettiva possibilità di realizzazione dell'impianto. Quindi, secondo la l'imputabilità alla del mancato adempimento delle Controparte_1 Pt_1 obbligazioni assunte con il preliminare oggetto del giudizio avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. e, quindi, la condanna della appellante principale, non solo al pagamento della somma ricevuta come acconto ma, altresì al risarcimento degli altri danni subiti dalla Av Energy S.r.l. e questo sia in relazione alle spese tutte sostenute per la esecuzione del contratto promesso, sia in relazione al mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico. Tanto premesso, la ha concluso chiedendo che la Corte: Controparte_1 rigetti l'appello principale per le ragioni indicate in premessa, accogliendo quello incidentale svolto con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e loro attribuzione al difensore antistatario. Va poi segnalato che la causa veniva trattenuta in decisione, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.4.2024 ma, con ordinanza del 23.7.2024, il Collegio, considerato che l'atto di appello non risultava notificato alla società cedente AV Energy S.r.l., litisconsorte necessario, rimetteva la causa sul ruolo e ordinava la notificazione, a cura dell'impugnante, dell'atto di appello e della predetta ordinanza nei confronti della società AV Energy S.r.l. o dei soggetti che fossero, eventualmente, ad essa succeduti entro il termine del 2 ottobre 2024; quindi, , in data 28.8.2024, depositava prova della notifica dell'atto Parte_1 di appello alla quale socio unico della AV Energy S.r.l., fallita e Controparte_2 successivamente cancellata dal registro delle imprese in data 6/8/2015. All'udienza del 19.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. La stretta interconnessione tra i motivi di appello proposti da entrambi le parti suggerisce un esame congiunto dei medesimi. L'appello principale proposto da risulta infondato e non può essere accolto. Parte_1
Non può essere revocato in dubbio, infatti, che la promittente alienante è rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni sorte a seguito del preliminare sottoscritto in data 1.4.2010 non avendo la proprietà di tutte parti del terreno sul quale avrebbe dovuto essere costituito il diritto di superficie e necessarie per realizzare l'impianto fotovoltaico secondo il progetto già autorizzato dalla Regione Campania;
inoltre la non ha mai prospettato di essere in Pt_1 grado di acquistare dal fratello anche la zona del fondo ove avrebbe dovuto passare il più volte nominato cavidotto o, comunque, garantire che quest'ultimo prestasse il consenso per la stipula del contratto definitivo.
7 Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, al contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui si adatta la disciplina prevista dagli art. 1478 e 1480 c.c., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., e rimane assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore. (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/12/2010, n.26367). Anzi, come è risultato accertato nel corso del giudizio di primo grado, per la successiva realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ad opera di una terza società, è stata necessaria una modifica dell'originaria autorizzazione regionale – la quale prevedeva il passaggio del cavidotto attraverso il terreno risultato di proprietà di un terzo - per consentire di realizzare l'impianto su terreni esclusivamente di proprietà della;
può ragionevolmente dedursi, quindi, Pt_1
l'impossibilità o, comunque, l'estrema difficoltà dell'appellante a conseguire la costituzione del diritto di superficie su tutta l'area originariamente prevista nel contratto preliminare per cui è causa. Di contro, appare fondato l'appello incidentale proposto dalla nella parte in Controparte_1 cui censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'inadempimento della AV Energy S.r.l. In particolare, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice ma contestato dall'appellante incidentale, non può essere qualificato come inadempimento la decisione della AV Energy S.r.l. di non avvalersi della facoltà, prevista nel preliminare, di spostare il tracciato del cavidotto in modo da coinvolgere solo la proprietà della
. Nel predetto contratto, infatti, l'esercizio di tale facoltà risulta espressamente rimesso Pt_1 ad una valutazione di convenienza ed opportunità della promittente acquirente e, quindi, il mancato esercizio della stessa non può, in nessun modo, costituire un inadempimento dell'obbligazione di addivenire alla stipula del contratto definitivo. Inoltre, indipendentemente dalla questione relativa all'essenzialità del termine previsto per la conclusione del contratto definitivo, nemmeno può essere qualificato come inadempimento da parte della AV Energy S.r.l., la concessione di un termine asseritamente breve per la concessione del diritto di superficie posto che, peraltro, la non ha mai nemmeno Pt_1 prospettato di aver chiesto un rinvio di tale termine per conseguire la disponibilità del fratello – proprietario del terreno sul quale, in parte, avrebbe dovuto essere realizzato il cavidotto – a costituire in favore della società il diritto reale promesso dalla sorella. In definitiva, quindi, a fronte dell'inadempimento della , alla AV Energy S.r.l. non risulta Pt_1 imputabile nessuna violazione degli obblighi assunti col contratto preliminare sottoscritto in data 1.4.2010 di cui, quindi, in accoglimento della domanda proposta dall'appellante incidentale
– originaria parte attrice – deve essere dichiarata la risoluzione per inadempimento di
[...]
ex art. 1453 c.c. Pt_1
8 Alla dichiarazione della risoluzione del contratto de quo per esclusivo inadempimento della consegue il rigetto delle domande di risarcimento proposte dall'odierna appellante Pt_1 principale e fondate sul preteso inadempimento della AV Energy S.r.l. In ogni caso, rileva il Collegio che, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado la aveva prospettato: Pt_1
- che dopo la sottoscrizione del preliminare, la Av Energy S.r.l. aveva proceduto al taglio di tutte le piante di nocciolo, in piena età produttiva, insistenti sul terreno di sua proprietà e, in violazione degli impegni assunti, aveva fatto proprio il legname;
- conseguentemente, di essere stata privata del reddito che ricavava dalla vendita dei frutti e che avrebbe potuto nuovamente percepire soltanto riportando in produzione l'impianto, con una attesa di circa quindici anni, e sopportando ingenti spese anche per riportare il terreno, costipato dal passaggio dei mezzi meccanici, allo stato pristino;
- che il decreto regionale di autorizzazione n. 148/010 poteva essere utilizzato, ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici, entro il 21.02.2011, decorso il quale sarebbe stato necessario richiedere una proroga, con esborso di somme e assunzione di vari oneri, con rischio di diniego della stessa da parte delle Autorità competenti;
- che confidando nella buona fede della società attorea non aveva intrapreso trattative con terzi soggetti con i quali, comunque, avrebbe concluso contratti a condizioni meno vantaggiose di quelle indicate nel preliminare per cui è causa, in quanto con il passare degli anni il decreto regionale si svilisce ai fini economici. Sulla scorta di tali premesse, quindi, aveva chiesto di condannare la Av Energy Parte_1
S.r.l. al risarcimento dei danni: a) conseguenti al taglio delle piante di nocciolo sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante quantificabili in € 200.000,00, importo già comprensivo dell'acconto versato dalla Società istante con assegno bancario;
b) derivanti dal decremento del valore economico del decreto di autorizzazione Regionale n.148/2010, per ogni anno dalla data di stipula del preliminare alla pronuncia della sentenza;
Ebbene, va rilevato che l'appellante non ha formulato nessuna censura rispetto alla parte della sentenza impugnata (che, anzi, ha richiamato a sostegno delle proprie ragioni in ordine alla gravità dell'inadempimento di controparte) nella quale si afferma che “sul fondo della convenuta è stato effettivamente realizzato, in epoca successiva ai fatti di causa, un impianto fotovoltaico”. L'effettiva realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terreno della , tuttavia, esclude Pt_1 che sia configurabile un danno per l'appellante principale in relazione alla perdita dei ricavi della vendita dei frutti degli alberi ivi presenti nonché dei costi degli interventi di ripiantumazione degli alberi di nocciole;
è evidente, infatti, che stante la trasformazione del suolo conseguente all'installazione dei pannelli fotovoltaici la proprietaria del terreno non avrebbe comunque potuto ricavare da tale fondo nessun reddito agrario. Allo stesso modo, deve escludersi che la abbia subito, a causa del rifiuto della Av Pt_1
Energy S.r.l. di stipulare il contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie, un lucro cessante a causa della c.d. perdita del valore economico della concessione atteso che, evidentemente, la predetta autorizzazione – con le modifiche necessarie per realizzare il più
9 volte citato cavidotto su di un tracciato diverso da quello originariamente assentito – è stata poi sfruttata per realizzare l'impianto fotovoltaico sul terreno oggetto di proprietà superficiaria. Infine, diversamente da quanto prospettato dalla , il contratto preliminare prevedeva Pt_1 espressamente che la AV Energy provvedesse a liberare l'area dalle piante ivi esistenti facendo proprio il legname e, dunque, nessun risarcimento può essere riconosciuto alla proprietaria del terreno essendo imputabile alla stessa, come sopra indicato, la mancata stipula del contratto definitivo. Tuttavia, alla pronuncia di risoluzione del contratto preliminare sottoscritto tra le parti per inadempimento della non può conseguire anche la condanna della stessa al Pt_1 risarcimento dei danni lamentati dalla AV Energy S.r.l. e, quindi, dalla cessionaria CP_1 nel presente grado di giudizio.
[...]
In particolare, l'appellante incidentale ha richiesto la condanna della , non solo al Pt_1 pagamento della somma ricevuta come acconto (pari ad euro 50.000,00) oltre interessi, ma altresì al risarcimento degli altri danni subiti sia in relazione alle spese tutte sostenute per la esecuzione del contratto promesso, sia in relazione al mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico. In particolare, la società ha prospettato:
- di aver dovuto corrispondere alla società per risolvere il contratto di appalto Controparte_6 del 15.05.2010, stipulato in vista del rogito definitivo poi non più concluso, la somma di euro 150.000,00;
- di aver subito un mancato guadagno connesso all'esercizio dell'impianto quantificato nella somma di euro 1.667.766,92 come indicato nel business plan versato in atti e come confermato dalle valutazioni del CTU nominato in corso di causa. Ebbene, in primo luogo osserva il Collegio che la AV Energy S.r.l., nel giudizio di primo grado, si è limitata a depositare copia della transazione conclusa con la ma non ha Controparte_6 prodotto nessuna prova dell'effettivo pagamento alla predetta società della somma ivi indicata di euro 150.000,00 sicché non può ritenersi esistente la prova del danno lamentato. Quanto, invece, al lucro cessante derivante dalla mancata realizzazione dell'impianto, va rilevato che la società si è limitata a depositare copia di un c.d. business plan relativo all'esercizio di un impianto fotovoltaico senza nessuna allegazione specifica (invero nemmeno generica) in merito alle circostanze dalle quali desumere gli utili in astratto ricavabili dalla gestione dell'impianto. Né, sul punto, appare utile la CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado che si limita, sostanzialmente, a dare atto dell'esistenza di tale business plan senza nessuna valutazione relativa alla coerenza ed attendibilità dei dati ivi riportati. Anche in relazione al prospettato danno da lucro cessante deve escludersi che l'attrice (odierna appellante incidentale) abbia prodotto prove sufficienti a ritenere fondata la relativa domanda risultando la stessa già insufficiente in termini di allegazione. Al contrario, risultando, sul punto, infondato l'appello proposto dalla e come già Pt_1 riconosciuto dalla sentenza impugnata, deve essere restituita alla AV Energy S.r.l. la somma ricevuta dalla prima quale acconto. Infatti, come osservato dall'appellata, nello stesso contratto preliminare, dava atto di aver ricevuto, a titolo di acconto, l'importo di euro Parte_1
10 50.000,00 rilasciando alla controparte quietanza liberatoria e, dunque, tale circostanza non necessitava di nessuna ulteriore prova. In conclusione, quindi, deve essere integralmente rigettato l'appello proposto da Parte_1 mentre quello formulato dalla può essere accolto limitatamente alla Controparte_1 dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della Pt_1 dovendosi, invece, rigettare le domande di risarcimento proposte dalla società (e ferma restando la condanna della alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto come già Pt_1 deciso dal Giudice di primo grado). Le spese di lite di entrambi in gradi di giudizio possono essere compensate considerato il rigetto delle domande di condanna al risarcimento proposte sia dalla che dalla Pt_1 Controparte_1
e, dunque, la soccombenza reciproca di entrambe le parti. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Av Energy S.r.l. e Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 2136/2017, pubblicata dal Tribunale di Avellino in data CP_1
28.11.2017, così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello principale proposto dalla e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza:
2. Dichiara la risoluzione del contratto preliminare di costituzione di superficie, stipulato tra e Av Energy S.r.l. in data 1.4.2010, per grave inadempimento della Parte_1 promittente alienante;
3. Conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 23/04/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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